Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso contro l'Italia in cui si chiede alla Corte di condannare tale Stato membro per l'inadempimento degli obblighi posti dalla direttiva 98/101/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose .
La ricorrente sostiene che lo Stato non ha modificato la normativa nazionale entro il termine né le ha comunicato l'adozione di alcuna norma per la sua trasposizione.
I - La direttiva 98/101
2. La direttiva 98/101 ha lo scopo di pervenire ad un elevato livello di tutela ambientale. Per questo motivo essa vieta tanto l'immissione in commercio di alcuni tipi di pile e accumulatori, dato il quantitativo di mercurio in essi contenuto, quanto degli apparecchi che le contengono, al fine di incentivare il recupero delle pile esaurite. A norma dell'art. 2, n. 1, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2000, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione.
II - Esame del ricorso
3. Con lettera datata 13 luglio 2000 la Commissione ha comunicato al governo italiano che, benché fosse scaduto il termine per la trasposizione della direttiva 98/101, essa non aveva ricevuto alcuna informazione relativa all'adozione delle disposizioni nazionali necessarie, e che neppure le risultava che l'Italia stesse applicando la direttiva, e ha invitato tale Stato a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
4. Non avendo ricevuto risposta a tale lettera, il 17 gennaio 2001 la Commissione ha emanato un parere motivato nel quale invitava lo Stato italiano a modificare la legislazione nazionale entro il termine di due mesi. Non avendo ricevuto risposta, la Commissione, ritenendo che l'Italia non avesse dato esecuzione alla direttiva 98/101, il 24 agosto 2001 ha presentato un ricorso per inadempimento.
5. Nel controricorso, presentato il 23 novembre 2001, lo Stato che si asserisce inadempiente ha affermato che il decreto interministeriale per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale era pronto, che sarebbe stato approvato entro la fine di quel mese e comunicato alla Commissione per la verifica della regolarità da un punto di vista tecnico. Tale Stato ha riconosciuto di aver recepito in ritardo la direttiva, ma faceva notare che ciò non aveva avuto conseguenze sulla tutela ambientale della Comunità. Esso confidava nel fatto che, essendo stati eliminati gli ostacoli tecnici in tale settore, la Commissione avrebbe scelto di rinunciare agli atti.
6. Di fatto però nel marzo 2002 la Commissione non ha manifestato alcuna intenzione di rinunciare agli atti. E' inoltre noto che l'oggetto del ricorso proposto a norma dell'art. 226 CE è determinato dal parere motivato della Commissione e che, anche qualora l'inosservanza sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, persiste un interesse alla prosecuzione del procedimento, onde stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro nei confronti dei titolari di diritti lesi da tale comportamento.
7. Ai sensi dell'art. 249 CE, terzo comma, una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. In forza dell'art. 10 CE gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.
8. Dal momento che risulta accertato che l'Italia non ha ottemperato all'obbligo di adeguare il proprio diritto interno alle disposizioni della direttiva 98/101, la domanda della Commissione va accolta e il detto Stato membro va dichiarato inadempiente e condannato alle spese.
III - Conclusione
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di giustizia di:
1) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo trasposto nella propria normativa nazionale le disposizioni della direttiva della Commissione 22 dicembre 1998, 98/101/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose entro il 1° gennaio 2000, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva;
2) condannare l'Italia al pagamento delle spese processuali.
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