CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
C. STIX-HACKL
presentate il 10 settembre 2003 (1)
Causa C-329/01
The Queen
on the Application of British Sugar plc
contro
Intervention Board for Agricultural Produce
(ente d’intervento per i prodotti agricoli)
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito)]
«Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero – Titolo di esportazione per lo zucchero C – Prova dell’esportazione – Rettifica del titolo – Principio di proporzionalità – Ammenda»
I – Introduzione
1. Il presente procedimento riguarda l’interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 2670/81»), e l’interpretazione nonché la validità del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 3719/88»).
2. La causa principale verte su titoli di esportazione di zucchero. Si tratta specificamente delle conseguenze di un estratto di titolo richiesto erroneamente per un piccolo quantitativo, sulla cui base tuttavia è stato poi esportato il quantitativo previsto (1 000 volte maggiore). Si discute inoltre delle conseguenze dell’uso di un altro estratto di titolo, in forza del quale è stato esportato zucchero dopo la scadenza del termine di validità del titolo di base.
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
Sull’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
3. La produzione, l’importazione e l’esportazione di zucchero è oggetto della politica agricola comune, ai sensi degli artt. 32‑38 CE (già artt. 38‑47 del Trattato CE). Nel periodo di tempo rilevante ai fini della presente controversia, le norme fondamentali relative all’organizzazione comune dei mercati dello zucchero erano contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4) (in prosieguo: il «regolamento di base»).
4. Nella causa British Sugar (5) la Corte di giustizia ha dichiarato: «Il regolamento di base è diretto, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (6), a mantenere le garanzie necessarie per quanto concerne l’occupazione e il tenore di vita dei produttori di prodotti di base e dei fabbricanti di zucchero della Comunità, nonché a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di zucchero dell’insieme dei consumatori a prezzi ragionevoli, rendendo stabile il mercato dello zucchero. Allo scopo di controllare la produzione dello zucchero nella Comunità, il regolamento di base ha instaurato un regime di quote di produzione che, ai sensi del suo quindicesimo ‘considerando’, costituisce un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione».
5. A tal fine il regolamento di base definisce precise quote, dette A e B, e ne fissa l’ammontare. Ad ogni Stato membro vengono attribuite determinate quote per ogni campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo). Gli Stati membri ripartiscono le quote A e B tra i produttori di zucchero stabiliti nei rispettivi territori. Un’impresa può smerciare i quantitativi ad essa assegnati sul mercato interno o venderli sul mercato mondiale, percependo, se del caso, restituzioni all’esportazione. La quantità prodotta da un fabbricante di zucchero oltre le quote A e B, nell’ambito della campagna di commercializzazione, viene denominata «zucchero C». Proprio di questo si tratta nel presente procedimento. Lo zucchero C non può essere smerciato sul mercato interno. Il produttore di zucchero deve esportare la sua produzione di zucchero C entro un certo termine (7) sul mercato mondiale, senza sostegni di prezzo o restituzioni all’esportazione.
Disposizioni rilevanti per l’esportazione dello zucchero C
6. Rileva, in generale, il regolamento n. 2670/81 (8).
Riporto, qui di seguito, alcuni estratti dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2670/81:
«L’esportazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 si considera effettuata se:
a) fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la prova di cui all’articolo 2 è in possesso dell’organismo competente dello Stato membro di produzione, qualunque sia lo Stato membro che esporta lo zucchero C (...);
(...).
Salvo caso di forza maggiore, se l’insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C in causa è considerato come smerciato sul mercato interno (...)».
L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2670/81, recita fra l’altro:
«2) La prova è fornita mediante presentazione:
a) di un titolo di esportazione rilasciato in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2630/81 (9) al fabbricante in causa dall’organismo competente dello Stato membro di cui al paragrafo 1».
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81 recita fra l’altro:
«1) Per i quantitativi che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote relativamente allo zucchero C per 100 kg. di zucchero bianco o greggio (...) un importo pari alla somma:
– degli oneri all’importazione più elevati applicabili al prodotto considerato nel periodo comprendente la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero C (...) è stato prodotto e i sei mesi successivi a tale campagna,
e
– di 1,21 ECU».
7. Posto che l’efficacia dell’intero sistema dell’organizzazione comune dei mercati è legata alla conoscenza esaustiva del movimento degli scambi con i paesi terzi (10), il regolamento di base prevede che per le importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli i titoli siano indispensabili.
8. Le disposizioni generali sui titoli di importazione e di esportazione e sul regime amministrativo a cui erano sottoposti da parte delle autorità nazionali figuravano, per il periodo di tempo rilevante, nel regolamento n. 3719/88.
L’art. 24 del regolamento n. 3719/88 recita:
«1) Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titolo non possono essere modificate dopo il rilascio.
2) In caso di dubbio quanto all’esattezza delle indicazioni che figurano nel titolo o nell’estratto, il titolo o l’estratto viene rinviato all’organismo emittente del titolo a iniziativa dell’interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.
Se l’organismo emittente ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro dell’estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su ogni esemplare di questi nuovi documenti, recanti la dicitura “titolo corretto il (...)” o “estratto corretto il (...)”, sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.
Se l’organismo emittente non ritiene necessario modificare il titolo o l’estratto, appone su di esso la dicitura “verificato il (...) ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3719/88” e il proprio timbro» (11).
9. Nel regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1995, n. 1464, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (12) (in prosieguo: il «regolamento n. 1464/95») si trovano anche specifiche disposizioni sui titoli di esportazione per lo zucchero C.
10. Le regole determinanti per il presente procedimento si riassumono come segue.
11. Il titolo di esportazione autorizza ed obbliga ad esportare dal mercato interno, durante il suo periodo di validità, il quantitativo in esso indicato del prodotto in causa (13). Il titolo viene rilasciato (14), su domanda presentata dall’interessato utilizzando l’apposito formulario previsto nel regolamento, dall’autorità nazionale preposta all’emissione dei titoli (in prosieguo: l’«autorità che rilascia il titolo»).
12. Sulla base di un titolo di esportazione (in prosieguo: il «titolo di base») possono essere rilasciati anche estratti di titolo. Un estratto di titolo ha, relativamente al quantitativo per il quale è stato assegnato, la stessa validità legale del titolo di base (15). Un estratto di titolo viene assegnato usando lo stesso modulo del titolo di base. L’esemplare n. 1 del modulo del titolo di base o di un estratto di titolo (esemplare per il titolare; in prosieguo: l’«esemplare n. 1») viene consegnato al richiedente. All’atto della dichiarazione di esportazione l’esemplare n. 1 viene presentato all’ufficio doganale di esportazione (in prosieguo: l’«amministrazione doganale»), che vi appone una nota di imputazione ed il visto. Viene poi restituito al richiedente, che lo trasmette all’autorità che rilascia il titolo. Se vengono rilasciati estratti di titolo, il quantitativo di ciascun estratto viene scomputato dal titolo di base indicando il numero dell’estratto fino ad esaurimento del quantitativo globale indicato nel titolo di base (16).
13. Il quantitativo globale del titolo di base deve comunque essere esportato entro il termine di validità del titolo di base, anche se si utilizzano estratti di titolo. Il periodo di validità di un titolo per l’esportazione dello zucchero C è fissato dal regolamento n. 1464/95. Il titolo è valido dalla data del suo rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a tale data (17).
14. L’obbligo di esportazione si considera come adempiuto nel giorno in cui l’amministrazione doganale accetta la dichiarazione di esportazione per il corrispondente quantitativo di «zucchero C». La prova del tempestivo adempimento dell’obbligo di esportazione viene prodotta (18) presentando l’esemplare n. 1 del titolo in oggetto munito della nota di imputazione e del visto nonché un ulteriore documento. Spetta agli Stati membri fissare le modalità di presentazione dell’ulteriore documento se la dichiarazione di esportazione – come nel procedimento in oggetto – avviene all’interno dello Stato membro, la cui autorità ha anche rilasciato i titoli (19).
B – Diritto nazionale
15. Secondo le indicazioni del giudice a quo, nel Regno Unito è previsto il seguente procedimento per i titoli di esportazione dello zucchero C.
16. l’autorità competente a rilasciare i titoli di esportazione per lo zucchero C è l’«Intervention Board for Agricultural Produce» (in prosieguo: l’«IBAP»), parte convenuta nella causa principale.
17. La domanda di titoli o di estratti di titolo può avvenire per iscritto o telefonicamente. Qualora siano richiesti contemporaneamente un titolo di base ed uno o più estratti di titolo basati sul primo, il richiedente viene informato del rilascio del titolo di base. Secondo le precisazioni del giudice a quo non gli viene però consegnato nessun esemplare del titolo di base: il modulo completo del titolo di base e l’esemplare n. 2 dell’estratto di titolo rimangono dunque presso l’IBAP (20). Il richiedente riceve solo l’esemplare n. 1 del relativo estratto di titolo. Gli estratti di titolo emessi sono (tranne per ciò che riguarda l’indicazione del quantitativo parziale cui si riferiscono) di contenuto identico al titolo di base. Essi menzionano in particolare, ogni volta, il quantitativo globale per il quale il titolo di base è stato rilasciato. Se il richiedente lo domanda, l’esemplare n. 1 di ciascun estratto di titolo viene trasmesso direttamente dall’IBAP allo spedizioniere marittimo designato dal richiedente.
18. La prova supplementare menzionata al paragrafo 14 di queste conclusioni viene fornita nel Regno Unito mediante il modulo C88 (CAP). Il possessore del titolo [cioè, ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2670/81, il produttore di zucchero] compila tale modulo e lo trasmette o direttamente all’amministrazione doganale oppure al suo spedizioniere. Se lo spedizioniere ha ricevuto l’esemplare n. 1 del titolo direttamente dall’IBAP ed il modulo C88 (CAP) dal possessore del titolo, li consegna insieme all’amministrazione doganale.
19. Durante o dopo l’esportazione, l’amministrazione doganale correda il modulo C88 (CAP) della nota di imputazione e del visto e lo spedisce all’IBAP. L’amministrazione doganale appone anche sull’esemplare n. 1 del titolo la nota di registrazione e di conferma, riconsegna però tale esemplare n. 1 al possessore di titolo oppure allo spedizioniere. Qualora il quantitativo globale a cui il titolo si riferisce sia già stato spedito, il possessore di titolo oppure lo spedizioniere trasmette all’IBAP, entro 60 giorni dall’avvenuta esportazione, l’esemplare n. 1 del titolo timbrato dall’amministrazione doganale.
III – Fatti della causa principale e procedimento dinanzi al giudice nazionale
20. La British Sugar faceva richiesta, il 7 agosto 1997, di un titolo di base per l’esportazione di 20 000 tonnellate di zucchero C, che veniva rilasciato il giorno seguente dall’IBAP con il n. 3SG00070. Questo titolo di base era valido fino al 30 novembre 1997 compreso. Contemporaneamente era stato richiesto e rilasciato un primo estratto di titolo. L’esemplare n. 1 del primo estratto di titolo veniva trasmesso – su richiesta della British Sugar – dall’IBAP allo spedizioniere marittimo designato dalla British Sugar stessa.
21. Complessivamente la British Sugar faceva richiesta di 60 estratti di titolo con riferimento al titolo di base. Tutti gli esemplari n. 1 degli estratti di titolo venivano trasmessi direttamente dall’IBAP, su richiesta della British Sugar, allo spedizioniere: Nel periodo rilevante, la British Sugar non aveva così ricevuto né gli esemplari n. 1 degli estratti di titolo, né gli esemplari n. 1 e n. 2 del titolo di base, che erano rimasti presso l’IBAP.
22. Nel presente procedimento si tratta specificamente di due estratti di titolo riguardanti il titolo di base n. 3SG00070, e cioè degli estratti 3 e 46.
Sull’estratto di titolo 3
23. L’estratto di titolo 3 porta il numero 3SG00070/3. La richiesta veniva inoltrata dalla British Sugar utilizzando il proprio modulo standard, sul quale il quantitativo da esportare era indicato alla voce «tonnellaggio richiesto» con la sola cifra «2 900», sotto la quale era stato scritto «duemilanovecento chilogrammi» in lettere. La British Sugar ha dichiarato nella causa principale che quest’ultima indicazione sarebbe stata una svista dei suoi uffici, giacché essa avrebbe in realtà inteso richiedere «duemilanovecento tonnellate».
24. L’IBAP, in data 11 agosto 1997, rilasciava l’estratto di titolo 3 per un quantitativo di «2,9 tonnellate» ed annotava l’imputazione corrispondente sul titolo di base. Nel modulo C88 (CAP), alla voce 38 («quantitativo netto [kg]») era stato dattiloscritto inizialmente «2 900». Lo spedizioniere, però, rettificava a mano il modulo C88, scrivendovi «2 900 000». Egli descriveva poi il carico all’apposita voce 31 («Descrizione delle merci») come «zucchero bianco in cristalli 58 000 x 50 kg» (cioè 2 900 000 kg) e riportava nella colonna «quantitativo netto» della rubrica 47 la cifra «2 900» senza peraltro riempire la colonna intitolata «unità». Nella colonna intitolata «Titolo di esportazione» era trascritto l’estratto di titolo n. 3SG00070/3, che era stato rilasciato per una quantità di «2,9 tonnellate».
25. Il 14 agosto 1997 lo spedizioniere presentava all’amministrazione doganale il modulo C88 (CAP) e l’esemplare n. 1 dell’estratto di titolo 3, ai quali era allegata una lettera, con cui si chiedeva l’autorizzazione all’imbarco di «3 000 tonnellate» di zucchero C e si invitava l’amministrazione doganale ad apporre il proprio timbro sul predetto scritto a prova dell’autorizzazione all’imbarco. La lettera veniva timbrata dall’amministrazione doganale nello stesso giorno.
26. Il carico di 2 900 000 kg. di zucchero C veniva esportato dal Regno Unito il 22 agosto 1997.
27. La dichiarazione di esportazione veniva accettata dall’amministrazione doganale il 29 agosto 1997 e, lo stesso giorno, veniva apposta sul modulo C88 (CAP) la nota di registrazione e di conferma. Inoltre l’amministrazione doganale apponeva il proprio timbro a fianco della scritta «2 900 000» corretta manualmente dallo spedizioniere. Inoltre l’amministrazione doganale timbrava il modulo C88 (CAP) e siglava la voce A1, che contiene la nota «Accertato che le merci dichiarate hanno lasciato il Regno Unito (...) per esportazione in un paese non membro». Sull’esemplare n. 1 dell’estratto di titolo 3 l’amministrazione doganale indicava «2 900 T» e in lettere «due milioni novecentomila chilogrammi», apponendovi il proprio timbro e la propria sottoscrizione. L’IBAP riceveva l’esemplare n. 1 dell’estratto di titolo 3 il 15 settembre 1997.
28. In seguito, in forza del titolo di base, venivano richiesti e rilasciati altri 57 estratti di titolo (fino ad esaurimento del volume autorizzato dal titolo stesso), sul presupposto che l’estratto di titolo 3 fosse stato rilasciato ed utilizzato solo per l’ammontare di 2,9 tonnellate di zucchero C.
Sull’estratto di titolo 46 (21)
29. L’11 settembre 1997 veniva rilasciato alla British Sugar, su sua richiesta, un estratto di titolo di 298,2 tonnellate con il numero 3SG00070/46. In seguito, il 10 ottobre 1997 (quindi molto tempo prima dell’ultimo giorno di validità del titolo di base), veniva imbarcato un carico di 140 tonnellate. Un secondo carico di 158,2 tonnellate veniva poi esportato il 2 dicembre 1997 (quindi tre giorni dopo l’ultimo giorno di validità del titolo di base). Alla data delle rispettive esportazioni, l’amministrazione doganale apponeva la nota di registrazione a fianco delle indicazioni dei quantitativi dei corrispondenti carichi parziali.
30. Successivamente l’amministrazione doganale timbrava con la data 3 dicembre 1997 il modulo C88 (CAP), che si riferiva ad un volume complessivo di 480 000 kg e conteneva nella voce 47 (Dettagli sulla quantità) un carico di «158,2» (senza indicazione di quantità) con riferimento all’estratto di titolo n. «3SG00070/46». Oltre a ciò l’amministrazione doganale crociava la casella A1 del suddetto modulo, che conteneva l’annotazione «Accertato che le merci descritte hanno lasciato il Regno Unito (...) ai fini dell’esportazione verso un paese terzo».
31. Il 9 dicembre 1997 l’IBAP riceveva il suddetto modulo C88 (CAP) in cui figurava il quantitativo parziale di 158,2 tonnellate contenuta nell’estratto di titolo n. 46.
Il seguito degli avvenimenti
32. Dall’esame dei documenti d’esportazione, iniziato lo stesso giorno in cui l’IBAP ricevette l’esemplare n. 1 dell’estratto di titolo 3, cioè il 15 settembre 1997, emergeva che il quantitativo di zucchero C dichiarato all’amministrazione doganale con il relativo modulo C88 (CAP) (2 900 000 kg) non corrispondeva al quantitativo autorizzato con l’estratto di titolo 3 (2 900 kg). La British Sugar ne veniva informata con lettere del 9 e 15 ottobre 1997, in cui figurava, fra l’altro, la seguente richiesta: «Vi preghiamo di volerci confermare il quantitativo esportato in base a tale estratto di titolo, poiché l’utilizzazione scorretta dei titoli si ripercuoterà sulle cifre da utilizzare nel raffronto tra il volume di zucchero C prodotto ed il volume di zucchero C esportato».
33. Non è noto, in particolare, quando e per quali quantitativi siano stati rilasciati ed utilizzati i singoli estratti di titolo richiesti successivamente all’estratto di titolo 3. Il 9 ottobre 1997 (giorno in cui la British Sugar venne informata della divergenza di quantità) erano rimaste sul titolo di base, in seguito allo scomputo dal quantitativo globale degli estratti di titolo fino ad allora rilasciati ed utilizzati, solo 29,525 tonnellate, che venivano esportate il 16 ottobre 1997 con un ultimo estratto di titolo (recante il n. 60), rilasciato appositamente per questo quantitativo.
34. Il giorno stesso in cui ricevette l’esemplare n. 1 dell’estratto di titolo 46, cioè il 9 dicembre 1997, l’IBAP esaminava anche questi documenti di esportazione e scopriva che 158,2 tonnellate di zucchero C dell’estratto di titolo 46 erano state esportate il 3 dicembre, quindi dopo la scadenza della validità del titolo di base. La British Sugar veniva rapidamente informata per iscritto di questa irregolarità.
35. Secondo quanto espone il giudice a quo la British Sugar, in data 19 dicembre 1997, contattava l’IBAP per ottenere chiarimenti sulle irregolarità in relazione all’estratto di titolo 3. Seguivano altri contatti senza però che fosse mai raggiunto un accordo. Con lettera 20 aprile 1998 la British Sugar chiedeva formalmente all’IBAP di fare uso del potere di rettifica attribuitole dall’art. 24 del regolamento n. 3719/88 in riferimento ai «2 900 kg» dell’estratto di titolo 3, per «regolarizzare la situazione e correggere l’errore». L’IBAP rifiutava però di operare tale rettifica.
36. Con lettera 30 aprile 1998 l’IBAP irrogava alla British Sugar un’ammenda calcolata ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81, per inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2670/81. L’ammenda si riferisce a 3 055,3 tonnellate di zucchero, totale che risulta, secondo l’IBAP, dalle 2 897,1 tonnellate (2 900 tonnellate meno 2,9 tonnellate) non coperte dall’estratto di titolo 3 cui vanno ad aggiungersi – sempre secondo l’IBAP – le 158,2 tonnellate che costituiscono la parte dell’estratto di titolo 46 non più coperta perché era venuto a scadenza il titolo di base. L’ammenda inflitta ammontava complessivamente a GBP 1 455 520,49.
37. Con ricorso proposto dinanzi alla High Court of Justice, Queen’s Bench Division, la British Sugar si oppone all’ammenda inflitta dall’IBAP.
IV – Questioni pregiudiziali
38. La High Court of Justice, Queen’s Bench Division, con ordinanza 20 luglio 2001, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
1) Se, nell’ipotesi in cui:
a) un commerciante abbia esportato un quantitativo di zucchero C che eccede il quantitativo di esportazione autorizzato in base al relativo titolo; e/o
b) un commerciante abbia esportato zucchero C successivamente alla scadenza del titolo di autorizzazione di tale esportazione; e
c) sebbene, di fatto, il quantitativo di zucchero C di cui trattasi abbia lasciato il territorio doganale della Comunità,
la prova richiesta dall’art. 2, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 2670/81, sia stata fornita riguardo a tale esportazione o a tale elemento dell’esportazione, risultante privo di valido titolo.
2) Se, in presenza delle circostanze indicate supra al punto 1), lett. a), una diversa soluzione della questione possa derivare dalle seguenti ulteriori circostanze:
a) che il commerciante abbia presentato all’amministrazione doganale un modulo C 88 di dichiarazione in dogana con correzione manoscritta da cui risulti l’effettivo quantitativo esportato, e che
b) l’amministrazione doganale abbia vistato l’estratto del titolo di cui trattasi in considerazione della dichiarazione del commerciante corrispondente al quantitativo effettivamente esportato.
3) Se la soluzione della questione sub 1) sia diversa qualora risultino acclarate le seguenti circostanze:
a) che il commerciante intendesse fare richiesta di un estratto per 2 900 tonnellate;
b) che, in conseguenza di un errore commesso dal commerciante, sia stato rilasciato un titolo per 2,9 tonnellate e che tali 2,9 tonnellate siano state registrate nei libri contabili dell’Intervention Board ed in quelli del commerciante;
c) che l’estratto del titolo sia stato rettificato, per conto del commerciante, dall’agente del medesimo al fine di esprimere esattamente l’intendimento del commerciante stesso di esportare 2 900 tonnellate;
d) che tale estratto del titolo sia stato successivamente vistato dall’amministrazione doganale al fine di certificare l’esportazione di 2 900 tonnellate di zucchero;
e) che lo zucchero sia stato oggetto di un titolo di esportazione, mediante modulo C 88, per 2 900 tonnellate, quantitativo successivamente registrato e vistato dall’amministrazione doganale;
f) che le 2 900 tonnellate di zucchero siano state effettivamente esportate;
g) che, successivamente, siano stati richiesti e concessi estratti dei titoli come se, precedentemente, fossero state autorizzate all’esportazione solamente 2,9 tonnellate;
h) che ogni successivo estratto del titolo sia stato debitamente registrato e vistato e che tutti i quantitativi di zucchero in tal modo registrati siano stati effettivamente esportati;
i) che, in definitiva, 2 897,1 tonnellate di zucchero siano state esportate in eccedenza al quantitativo autorizzato dal titolo iniziale.
4) Se l’art. 24 del regolamento n. 3719/88 consenta all’autorità competente di revocare l’estratto o il titolo nonché ogni eventuale estratto precedentemente rilasciato e se obblighi l’autorità medesima ad emanare immediatamente un titolo o un estratto rettificato ovvero a provvedere alla rettifica delle registrazioni operate su tale titolo o su tale estratto:
a) qualora il titolo o l’estratto non presenti, prima facie, errori evidenti o manifesti e nessun errore sia stato commesso dall’autorità emittente, e/o
b) la rettifica venga richiesta successivamente alla scadenza dell’estratto o del titolo di cui trattasi;
c) se rilevi la circostanza che il commerciante intendesse richiedere un estratto del titolo (di un titolo già rilasciato) per un quantitativo superiore a quello per il quale aveva fatto richiesta.
5) In caso di soluzione negativa delle suesposte questioni, se le disposizioni dell’art. 24 del regolamento della Commissione n. 3719/88 violino i principi comunitari di proporzionalità e/o di uguaglianza, dato che l’assenza di qualsiasi potere di rettifica del titolo, dell’estratto del titolo o di ogni eventuale registrazione effettuata sul medesimo può determinare, in presenza delle suesposte circostanze, l’irrogazione di un’ammenda ai sensi dell’art. 3 del regolamento della Commissione n. 2670/81.
6) a) Se il giudice nazionale e/o l’amministrazione nazionale dispongano del potere di rettificare (nel senso di ridurre) l’importo dell’ammenda da irrogare ai sensi dell’art. 3 del regolamento della Commissione n. 2670/81;
b) in caso di soluzione affermativa, se sussistano nella specie elementi che la Corte ritenga rilevanti nell’ambito dell’esercizio di tale potere discrezionale.
7) Se, in presenza delle circostanze indicate ai precedenti punti 33‑35 [dell’ordinanza di rinvio riportati al punto 38 della presente sentenza] (22), l’irrogazione di un’ammenda ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 sia legittima.
V – Argomenti sostanziali delle parti
39. La Commissione e il Regno Unito ritengono che non sia da considerarsi fornita la prova richiesta dall’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2670/81 se un’esportazione supera il quantitativo previsto nel titolo di base (estratto di titolo 3) oppure è effettuata quando il titolo di base non è più valido (estratto di titolo 46).
40. Essi si richiamano anzitutto, in generale, alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Südzucker Mannheim (23), nonché all’art. 8, n. 1, del regolamento n. 3719/88, che evidenzierebbero, l’una e l’altro, il particolare significato del sistema di controllo in un mercato completamente regolato attraverso il sistema delle quote dell’OCM dello zucchero. Le indicazioni di quantitativi contenute nei titoli e il periodo di esportazione fissato dal termine di validità dei titoli hanno un ruolo centrale per il funzionamento dell’intero sistema.
41. Riguardo, in particolare, all’estratto di titolo 3, essi sottolineano che di fatto 2 897,1 tonnellate di zucchero C sono comunque state esportate senza titolo, già a causa della mancata corrispondenza tra quantitativi parziali autorizzati e quantitativi parziali effettivamente esportati oppure, al più tardi, quando la British Sugar ha oltrepassato il quantitativo globale del titolo di base, in quanto tutti i successivi estratti di titolo sono stati rilasciati ed utilizzati sul presupposto di un estratto di titolo che sarebbe stato emesso per sole 2,9 tonnellate.
42. L’errore non potrebbe nemmeno essere rimosso dal fatto che un rappresentante del produttore di zucchero (nel caso specifico, lo spedizioniere) abbia modificato l’indicazione del quantitativo adeguandola al quantitativo effettivamente esportato. La Corte di giustizia avrebbe, infatti, già dichiarato nella sentenza Südzucker Mannheim che altre prove sul quantitativo effettivamente esportato non esonerano il possessore del titolo dall’obbligo di osservare la totalità delle prescrizioni formali per le esportazioni di zucchero.
43. Altrettanto poco influirebbe sull’irregolarità dell’esportazione il comportamento dell’amministrazione doganale. La conferma e l’imputazione del quantitativo effettivamente esportato, alle quali ha provveduto l’amministrazione doganale sulla base del modulo C88 (CAP) modificato, si riferiscono soltanto al quantitativo esportato, non alla sua corrispondenza con l’estratto di titolo. All’amministrazione doganale spetta di fatto solo il controllo dell’esportazione in quanto tale. L’amministrazione ed il controllo dell’OCM dello zucchero competono unicamente all’autorità che rilascia il titolo.
44. Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88, la Commissione e il Regno Unito argomentano che questa disposizione va letta in relazione al diciassettesimo ‘considerando’ ed interpretata strettamente, in quanto regola di eccezione. Essa si applicherebbe soltanto nel caso di inesattezze che risultino evidenti dal titolo stesso nonché nel caso di errore dell’autorità che rilascia il titolo. Se l’autorità che rilascia il titolo autorizza il quantitativo da esportare richiesto dal produttore di zucchero, non si riscontra alcuna evidente inesattezza. L’intenzione del produttore di zucchero al momento della richiesta sarebbe un elemento soggettivo la cui presa in considerazione risulterebbe incompatibile con una gestione efficace di un mercato regolamentato, come quello dello zucchero.
45. Pertanto, in linea di principio, non ci sarebbe più spazio per una rettifica ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 una volta scaduta la validità del titolo di base. Il diciassettesimo ‘considerando’ chiarisce che questa disposizione serve alla regolare amministrazione. Per gestire con efficacia l’OCM dello zucchero occorre però che le autorità che rilasciano i titoli siano informate con esattezza dei quantitativi esportati e rispettivamente delle date delle esportazioni, cosa che non potrebbe più essere garantita qualora i titoli fossero modificati con effetto retroattivo.
46. Anche riguardo alla compatibilità dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, la Commissione e il Regno Unito citano la sentenza Südzucker Mannheim (24), nella quale è stato dichiarato, in generale, che l’obbligo di osservare le formalità doganali previste per l’esportazione, essendo particolarmente rilevante per il funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, non viola il principio di proporzionalità. Oltre a ciò, si evince dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sul principio di proporzionalità (25) che la proporzionalità va esaminata alla luce di ciascuna singola normativa. I titoli svolgono nella gestione dell’OCM dello zucchero un ruolo centrale e il loro contenuto può essere modificato solo se si rispettano le rigide condizioni poste dall’art. 24 del regolamento n. 3719/88. Il possessore di un titolo non sarebbe gravato sproporzionatamente nemmeno in caso di mancata applicazione del suddetto articolo, perché, se avesse richiesto un estratto di titolo indicando per errore un determinato quantitativo parziale, egli (o il suo rappresentante) si renderebbe conto dell’errore al più tardi al momento della restituzione dell’estratto di titolo e potrebbe quindi richiedere subito altri estratti fino al raggiungimento del quantitativo desiderato da esportare.
47. Sulla compatibilità dell’art. 24 del regolamento n. 3719/88 con il principio della parità di trattamento, i detti partecipanti al procedimento concedono che un titolo possa essere rettificato in caso di errore evidente o in caso di errore dell’autorità che rilascia il titolo, non però se esso corrisponde solo ad una richiesta errata del produttore di zucchero. La norma avrebbe trattato le cose simili in modo simile e le cose dissimili in modo dissimile, cosicché non si evidenzia alcuna infrazione al principio della parità di trattamento.
48. Sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81 in riferimento all’entità dell’ammenda, i summenzionati partecipanti considerano che il preciso metodo di determinazione dell’ammenda contenuto nella suddetta disposizione non lasci alcuno spazio per una differente decisione da parte delle autorità che rilasciano i titoli e/o dei tribunali nazionali. La conseguenza giuridica sarebbe di fondamentale rilievo per garantire l’ordinato funzionamento dell’OCM dello zucchero. Un calcolo flessibile dell’ammenda condurrebbe a trattare, senza alcun motivo, in modo diverso le imprese dei vari Stati membri.
49. La British Sugar ritiene che debba considerarsi fornita la prova di cui all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2670/81 anche se è stato oltrepassato il quantitativo indicato nel titolo di base (estratto di titolo 3) o si è superato il periodo di validità del titolo di base (estratto di titolo 46).
50. La British Sugar motiva la sua tesi con la considerazione che i titoli producono, in generale, effetti al di là dell’indicazione dei quantitativi autorizzati e del periodo di esportazione, e quindi, per questo motivo, non si può parlare di un’esportazione «senza titolo». L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2670/81 servirebbe alla prova dell’effettiva esportazione. Questa sarebbe dimostrata dalla registrazione e dal visto regolarmente apposti sull’estratto di titolo dall’amministrazione doganale, che agirebbe in questo caso quale rappresentante dell’IBAP. L’obiettivo generale dei titoli consisterebbe nel fornire una precisa documentazione sul commercio comunitario di prodotti agricoli.
51. In merito all’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 la British Sugar considera che questa disposizione, come si evince anche dal diciassettesimo ‘considerando’ e dalla finalità generale dei titoli di diritto agrario (ottenimento di dati precisi sul commercio comunitario dei prodotti agricoli), sia applicabile non solo in caso di errori dell’autorità che rilascia il titolo, ma addirittura in senso lato in caso di «inesattezze evidenti» di un titolo. Per questo sarebbe irrilevante che l’errore possa essere desunto dal documento stesso. Al più tardi il 15 settembre 1997 l’IBAP avrebbe potuto riconoscere, sulla scorta dei documenti trasmessi, la discrepanza nelle indicazioni dei quantitativi ed evitare, mediante una modifica dell’estratto di titolo 3 conforme all’esportazione effettivamente avvenuta, che fossero rilasciati ulteriori estratti di titolo ed infine che fosse oltrepassato il quantitativo globale indicato nel titolo di base.
52. L’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 andrebbe applicato anche dopo la scadenza del titolo di base. Non vi sarebbe nulla che ne limiti in tal modo l’applicabilità e una diversa interpretazione non sarebbe in armonia con la finalità generale dei titoli.
53. Sulla compatibilità dell’art. 24 del regolamento n. 3719/88 con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, la British Sugar si appella ad una giurisprudenza costante della Corte di giustizia (26), dalla quale risulterebbe che l’irrogazione di un’ammenda pari a GBP 1 500 000 per un semplice errore di scrittura al momento della formulazione della richiesta non è compatibile con i suddetti principi.
54. Sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81 in riferimento all’entità dell’ammenda, la British Sugar invoca i paragrafi 78 e 88 delle conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa British Sugar (27), dai quali si può desumere che tale disposizione violerebbe il principio di proporzionalità, se si applicasse, senza limitazioni, anche ai casi di colpa lieve e di corresponsabilità dell’autorità che rilascia il titolo.
VI – Soluzione delle questioni pregiudiziali
A – Riguardo alle tre prime questioni pregiudiziali
55. Tutte le suddette questioni mirano ad accertare quando si debba ritenere fornita una prova ai sensi dell’art. 2, n. 2, primo comma, lett. a), del regolamento n. 2670/81 (in prosieguo: «adempimento dell’onere della prova»).
56. Nella questione pregiudiziale n. 1, punti a) e c), così come nella questione pregiudiziale n. 2 e, in riferimento al contenuto, nella questione pregiudiziale n. 3 si tratta dell’adempimento dell’onere della prova quando il quantitativo effettivamente esportato non coincide con il quantitativo indicato nel titolo. La questione pregiudiziale n. 2 ed i punti da d) a f) della questione pregiudiziale n. 3 mirano in proposito ad accertare quale significato possa avere nella questione dell’adempimento dell’onere della prova la conferma, da parte dell’amministrazione doganale, dell’avvenuta esportazione e dei quantitativi effettivamente esportati.
Con la questione pregiudiziale n. 3, nei suoi punti da a) a c), si domanda quale rilevanza possa avere il fatto che il produttore di zucchero abbia erroneamente richiesto l’estratto di titolo per un quantitativo inferiore a quello da esportare, che l’estratto di titolo sia stato rilasciato secondo richiesta e che infine l’estratto di titolo stesso sia stato arbitrariamente modificato per tener conto del quantitativo originariamente previsto. I punti da g) ad i) della stessa questione pregiudiziale si riferiscono, in proposito, alla specifica circostanza che i successivi estratti di titolo sono stati richiesti e rilasciati aritmeticamente sulla base dell’estratto di titolo che conteneva per errore una richiesta troppo bassa, per cui in conclusione si è giunti ad oltrepassare il quantitativo globale autorizzato nel titolo di base.
57. I punti b) e c) della questione pregiudiziale n. 1 riguardano l’adempimento dell’onere della prova qualora il periodo di esportazione fissato in un titolo non si concili con la data dell’esportazione effettiva. La questione pregiudiziale n. 7 riguarda, a mio parere, la medesima questione di diritto perché, da una parte, si richiama ai punti dell’ordinanza di rinvio che si occupano dello stesso problema, e, dall’altra parte, sia il giudice a quo sia i litiganti, su tale questione pregiudiziale, affrontano esclusivamente il tema dei requisiti di fatto per la corrispondente quota di ammenda.
1. Sulla questione se l’onere della prova secondo l’art. 2, n. 2, primo comma, lett. a), del regolamento n. 2670/81 si riferisca solo all’esportazione effettiva o anche a quella conforme a titolo
58. Nelle questioni pregiudiziali n. 1, punti da a) a c), e n. 7 viene chiesto se sia stato adempiuto l’onere della prova, quando siano stati documentati soltanto il quantitativo di zucchero effettivamente esportato e rispettivamente la data di esportazione effettiva, ma non la loro corrispondenza con il quantitativo da esportare (28) e rispettivamente con il periodo di esportazione indicato nel titolo.
59. La mia opinione è che l’onere della prova viene realmente adempiuto quando viene provata un’esportazione conforme al titolo. A questo mi portano le seguenti riflessioni.
60. La Corte di giustizia si è già occupata, nella causa Südzucker Mannheim (29), con riferimento ad un’esportazione di zucchero C avvenuta palesemente senza (estratto di) titolo, del ruolo dei titoli di esportazione per lo zucchero C nell’ambito dell’OCM dello zucchero, e ha posto in evidenza la particolare importanza dei titoli per il funzionamento del sistema generale delle quote.
61. I titoli di esportazione per lo zucchero C servono in proposito non solo a provare il quantitativo esportato e la data dell’esportazione, ma anche a provare ulteriormente fatti (30) connessi all’esportazione, come ha stabilito la citata sentenza. I titoli di esportazione per lo zucchero C servono anche, a mio avviso, all’ordinato disbrigo delle corrispondenti esportazioni per quanto riguarda i quantitativi e le date. L’ordinato disbrigo delle esportazioni è necessario per impedire effetti indesiderati sull’OCM dello zucchero (31) e per poter controllare i quantitativi di zucchero del mercato comunitario offerti sul mercato mondiale.
62. Anche dai ‘considerando’ del regolamento di base si evince che i titoli di esportazione per le produzioni agricole servono non solo ad osservare ma anche a regolare il traffico di merci con paesi terzi. L’ottavo e il nono ‘considerando’ del regolamento di base indicano infatti che «sono da prevedere appropriate disposizioni (...) per evitare per tempo che vengano trasportate verso paesi terzi eccedenze regionali di esportazione» e che «a questo scopo (...) [è] da prevedere il rilascio di titoli per l’importazione e l’esportazione, tali da garantire lo svolgimento delle importazioni ed esportazioni per le quali sono stati richiesti i titoli (32)».
63. Questo è anche il motivo per cui titoli di esportazione per lo zucchero C vengono rilasciati solo per un quantitativo limitato e non in generale per il quantitativo (sostanzialmente illimitato) di zucchero C che un fabbricante potrebbe produrre. Lo stesso vale per il periodo di validità limitato dei titoli che costringe ad effettuare le esportazioni entro un certo termine, il quale è diverso per l’intero quantitativo di zucchero C prodotto da un fabbricante (33) rispetto al termine generale di esportazione che si riferisce alla campagna commerciale.
64. Se dunque i titoli di esportazione regolano nei singoli casi anche il contingentamento dell’esportazione, la prova del rispetto delle indicazioni figuranti nei titoli con riferimento ai quantitativi e ai periodi di esportazione va considerata cogente. Un’esportazione per cui sia fornita soltanto la prova del quantitativo realmente esportato e della data effettiva di esportazione, ma nella quale sia stato superato il quantitativo indicato nel titolo e si sia andati oltre il termine previsto per l’esportazione, dev’essere considerata come un’esportazione per cui non è stata fornita una prova ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2670/81. Si creano in tal caso i presupposti per l’irrogazione di un’ammenda ai sensi dell’art. 3 del regolamento.
65. Le questioni pregiudiziali n. 1, punti da a) a c), e n. 7, vanno quindi risolte dichiarando che la prova di cui all’art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2670/81 non è fornita, se il quantitativo effettivamente esportato supera il quantitativo complessivo indicato nel titolo o se l’esportazione avviene dopo la scadenza del termine di validità del titolo stesso. Un’ammenda relativa a questa violazione è da considerarsi legittimamente inflitta ai sensi dell’art. 3 del regolamento.
2. Riguardo al significato della registrazione e della vidimazione da parte dell’amministrazione doganale del quantitativo effettivamente esportato
66. Con le questioni pregiudiziali nn. 2 e 3, punti da d) a f), si domanda se un superamento del quantitativo indicato nel titolo non sia in contrasto con l’adempimento dell’onere della prova, quando l’amministrazione doganale abbia registrato e certificato il quantitativo effettivamente esportato sul corrispondente estratto di titolo e/o sulla prova supplementare. A mio avviso non è questo il caso.
67. Dal sistema generale dei titoli di esportazione per lo zucchero C si può desumere una ripartizione di ruoli tra l’autorità che rilascia il titolo e l’amministrazione doganale: l’autorità che rilascia il titolo è competente per la disciplina giuridica e il controllo amministrativo delle esportazioni di zucchero, mentre l’amministrazione doganale ne sorveglia lo svolgimento concreto. Anche l’amministrazione doganale può, in linea di principio, confrontare un’esportazione effettivamente portata a termine con i quantitativi indicati nel titolo e/o negli estratti di titolo, e rilevare eventuali superamenti. Non esiste però, nei regolamenti rilevanti per i titoli di esportazione dello zucchero alcuna disposizione che la obblighi espressamente a farlo.
68. L’amministrazione doganale svolge indubbiamente, nell’ambito dell’OCM dello zucchero, un ruolo di assistenza all’autorità che rilascia il titolo, ma non opera – diversamente da quanto sostiene la British Sugar – quale legale rappresentante della suddetta autorità per tutti i suoi compiti. Per questo la registrazione e la vidimazione del quantitativo effettivamente esportato non hanno, dal punto di vista giuridico, alcuna importanza per l’adempimento dell’onere della prova.
69. Le questioni pregiudiziali nn. 2 e 3, punti da d) a f), vanno pertanto risolte dichiarando che, quando si supera il quantitativo globale indicato in un titolo, non è da considerarsi fornita la prova secondo l’art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2670/81, anche se l’amministrazione doganale ha trascritto e certificato il quantitativo effettivamente esportato sul relativo estratto di titolo e/o sulla prova supplementare.
3. Sulla rilevanza di un’erronea indicazione del quantitativo nella richiesta di un estratto di titolo, se l’estratto di titolo è stato rilasciato conformemente alla richiesta ed ulteriori estratti, basati su questa indicazione, sono stati rilasciati ed utilizzati sino al raggiungimento del quantitativo globale menzionato nel titolo di base
70. La questione pregiudiziale n. 3, punti a) e b), mira in generale ad accertare quale significato possa avere per l’adempimento dell’onere della prova un errore del produttore di zucchero nella richiesta di un estratto di titolo, se l’autorità competente ha rilasciato l’estratto in conformità di tale richiesta. La questione pregiudiziale n. 3, punti da g) a i), riguarda l’aspetto del rilascio e dell’uso di successivi estratti di titolo, sulla base dei quali è stato poi di fatto esportato un quantitativo di zucchero C maggiore di quello autorizzato nel titolo di base.
71. La questione pregiudiziale n. 3 c) si riferisce alla circostanza specifica che la correzione arbitrariamente apposta sull’estratto di titolo avrebbe potuto permettere di individuare il quantitativo che si intendeva effettivamente richiedere.
72. Per prima cosa vorrei affrontare [questione pregiudiziale n. 3, punti a) e b)] la questione generale del significato di un errore compiuto dal produttore di zucchero indicando il quantitativo desiderato nella richiesta di un estratto di titolo e mostrare che un tale errore, già per ragioni di principio, non può ostare al riconoscimento di una violazione dell’onere della prova, a causa del superamento del quantitativo autorizzato da esportare (34).
73. Il produttore di zucchero dovrebbe essere in grado di riconoscere un errore compiuto da lui o dal suo rappresentante (per esempio lo spedizioniere) nella domanda di un estratto di titolo al più tardi quando il quantitativo di zucchero stabilito per l’esportazione viene dichiarato all’amministrazione doganale presentando l’estratto di titolo. Conoscenza e comportamento del rappresentante devono perciò essere pienamente imputati al produttore di zucchero (35). Un produttore di zucchero al quale fosse sfuggito un errore di questo genere potrebbe adempiere senza dubbio il suo onere della prova facendo richiesta, prima dell’esportazione del quantitativo effettivamente voluto, di un altro estratto di titolo a copertura della differenza.
74. Se non lo facesse, l’inadempimento dell’onere della prova andrebbe comunque ravvisato al più tardi (36) nel momento in cui il produttore di zucchero, che richiedendo l’estratto di titolo ha indicato un quantitativo sbagliato, esporta zucchero C sulla base di ulteriori estratti di titolo che sono stati correttamente stabiliti ed emessi dall’autorità che rilascia il titolo sulla base di un estratto di titolo richiesto erroneamente per un quantitativo inferiore, quando ciò comporta, attraverso l’utilizzazione dei successivi estratti, un superamento del quantitativo globale da esportare autorizzato dal titolo di base.
75. Secondo le indicazioni del giudice a quo, che si ritrovano anche nei punti da g) ad i) della questione pregiudiziale n. 3, era questo il caso nella causa principale; il quantitativo globale è stato alla fine oltrepassato proprio nella misura del divario esistente fra il quantitativo oggetto dell’estratto di titolo n. 3 ed il quantitativo effettivamente esportato sulla base di tale estratto.
76. In un caso di questo genere, a mio parere, l’utilizzazione di un estratto di titolo che eccede il quantitativo globale da esportare pone in essere un inadempimento dell’onere della prova. E questo perché il produttore di zucchero – a differenza dell’autorità che rilascia il titolo – può accorgersi, immediatamente prima delle corrispondenti esportazioni parziali, che l’utilizzazione degli estratti di titolo in questione rischia di provocare un superamento del quantitativo globale. Il quantitativo globale indicato nel titolo di base viene infatti riportato in ogni estratto di titolo ed è quindi necessariamente noto al produttore di zucchero. Quest’ultimo non può inoltre ignorare, in linea di principio, quanto zucchero C ha già esportato di fatto dal rilascio del titolo di base. L’autorità che rilascia il titolo viceversa autorizza i quantitativi indicati negli estratti di titoli – quantitativi che, dal suo punto di vista, sono calcolati correttamente –. Essa è in grado di rendersi conto del quantitativo effettivamente esportato solo in un momento successivo, cioè quando riceve dall’amministrazione doganale i documenti recanti le imputazioni e le conferme (esemplare n. 1 dell’estratto di titolo e prova specifica).
77. Si deve perciò presupporre che il produttore di zucchero possa già rendersi conto al momento della richiesta o al più tardi prima di utilizzare uno dei successivi estratti di titolo se egli ha superato o meno il quantitativo globale autorizzato nel titolo di base. Lo stesso vale naturalmente se il produttore di zucchero si serve di un rappresentante (per esempio dello spedizioniere) (37).
78. Il produttore di zucchero non può dunque, per l’esportazione dei quantitativi parziali con cui ha oltrepassato, alla fine, il quantitativo globale del titolo di base, richiamarsi all’apparenza giuridica degli estratti di titolo emessi successivamente, per dimostrare che le esportazioni sono state effettuate rispettando l’onere della prova.
79. Si potrebbe giungere ad un’altra conclusione soltanto se, nel singolo caso, anche l’autorità che rilascia il titolo avesse dovuto o potuto conoscere il rischio di superamento del quantitativo globale del titolo, ove avesse rilasciato altri estratti di titolo e, ciononostante, lo avesse fatto. Per una tale ipotesi mi sembra non esistano, nel presente caso, punti di riferimento. Non si può certamente dire con esattezza quando siano stati richiesti i primi di quei successivi estratti di titolo la cui utilizzazione comportava il rischio di un superamento del quantitativo globale. È tuttavia pacifico che l’IBAP avrebbe potuto rendersi conto della differenza tra il quantitativo di zucchero C autorizzato nell’estratto di titolo 3 e quello di fatto esportato solo dopo aver ricevuto dall’amministrazione doganale i documenti (prova supplementare ed esemplare n. 1 dell’estratto di titolo 3 (38)) recanti le imputazioni e le conferme. Era quindi possibile di fatto che il quantitativo globale del titolo di base non fosse ancora a quella data completamente esaurito (39), cosicché si sarebbe ancora potuto impedire il suo superamento rifiutando i relativi estratti di titolo. Nel frattempo però l’IBAP aveva già invitato la British Sugar a fornire una prova per l’esportazione conforme a titolo del quantitativo parziale 3 ed ha poi semplicemente continuato, sino al chiarimento completo dello stato delle cose, a rilasciare successivi estratti di titolo richiesti dal produttore di zucchero. Ciò avveniva nell’interesse del produttore di zucchero, che non solo era autorizzato, ma anche obbligato ad esportare il quantitativo globale entro il termine di validità del titolo di base. In un siffatto caso non si può pertanto presumere, in linea di principio, che l’autorità che rilascia i titoli dovesse conoscere, in concreto, il superamento del quantitativo globale del titolo di base al momento della presentazione della domanda per i successivi estratti di titolo e dovesse perciò rifiutare il rilascio di successivi estratti di titolo.
80. Si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale n. 3, punti da a) a c) e punti da g) ad i), dichiarando che sussiste un inadempimento dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2670/81, anche quando viene esportato zucchero C oltre il quantitativo globale autorizzato nel titolo di base in forza di estratti di titolo che l’autorità che rilascia il titolo ha correttamente emesso – dal punto di vista contabile – sul presupposto di un estratto di titolo richiesto erroneamente per un quantitativo inferiore e che l’emissione degli estratti di titolo da parte dell’autorità che rilascia il titolo, dopo l’esaurimento del quantitativo globale, non può essere considerato una concausa dell’inadempimento.
B – Sulla quarta e sulla quinta questione pregiudiziale
81. Con la questione pregiudiziale n. 4, punti da a) a c), e con la questione pregiudiziale n. 5, il giudice a quo solleva il problema dell’interpretazione e, se del caso, della validità dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88.
1. Sull’interpretazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88
82. Spetta alla Corte di giustizia, nell’ambito dei compiti ad essa attribuiti dall’art. 177 del Trattato CE, individuare, sulla base delle circostanze di fatto e di diritto esposte nell’ordinanza di rinvio, il preciso oggetto della causa principale per fornire al giudice a quo i criteri d’interpretazione determinanti per il diritto comunitario al fine della decisione della causa concreta pendente davanti ad esso. Nel risolvere la questione pregiudiziale n. 4, punti da a) a c), ci si deve quindi limitare ad interpretare l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 in circostanze come quelle della causa principale.
Sulla questione dell’«erroneità» delle indicazioni figuranti in un estratto di titolo, che è stato rilasciato conformemente ad una richiesta in cui era stato menzionato per errore un quantitativo troppo ridotto
83. Preliminarmente bisogna chiarire se in un tale caso esista davvero «dubbio sulla correttezza delle indicazioni nel titolo» (art. 24, n. 2, prima frase, del regolamento n. 3719/88). A questo evidentemente tende la questione pregiudiziale n. 4, punto a).
84. Non ritengo che qui si tratti assolutamente di indicazioni «erronee» nel titolo. L’autorità competente ha rilasciato l’estratto di titolo controverso per il quantitativo parziale indicato nella richiesta. Le indicazioni contenute nell’estratto di titolo non sono pertanto in alcun modo erronee. Al contrario sono erronee le indicazioni contenute nella richiesta. Una modifica delle richieste di titolo non è però oggetto della disposizione summenzionata.
85. Se, dunque, conformemente alle deduzioni degli interessati e alle precisazioni del giudice a quo, non si riscontrano nell’estratto di titolo indicazioni erronee, è altresì irrilevante che si tratti o meno di un’inesattezza «palese» (diciassettesimo ‘considerando’).
86. Considerando che, a mio avviso, non sussiste alcun errore nel senso di cui alla questione pregiudiziale n. 4, punto a), l’esame della questione pregiudiziale n. 4 potrebbe di fatto concludersi a questo punto.
Sull’applicabilità dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 alle circostanze specifiche della causa principale
87. A mio avviso, persino se si parte dal presupposto che l’inesattezza soggettiva riguardante l’indicazione dei quantitativi nella richiesta si trasformi, per ragioni di concordanza con la volontà effettiva, in un errore oggettivo nell’estratto di titolo poi rilasciato, considerazioni di principio si ergono contro la tesi che l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 vada applicato in casi come quelli della causa principale. Ciò risulta dalle seguenti considerazioni.
88. Qualsiasi modifica di un titolo è un’ingerenza nel principio, enunciato all’art. 24, n. 1, del regolamento n. 3719/88, secondo cui i titoli non possono essere modificati. Una rettifica ai sensi del n. 2 dev’essere quindi sottoposta, in quanto deroga a tale principio, a condizioni molto rigide, vale a dire la disposizione va interpretata in senso stretto per quanto riguarda il suo ambito di applicazione.
89. Il produttore di zucchero che abbia erroneamente richiesto un estratto di titolo per un quantitativo inferiore al voluto può ancora perseguire il suo scopo (esportazione con adempimento dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2670/81) se – come ho già spiegato in precedenza (40) – richiede tempestivamente ed ottiene un estratto di titolo supplementare. Quando esiste una possibilità alternativa di questo genere è esclusa, secondo me, l’applicazione delle regole di rettifica a titolo di deroga.
90. È vero che un estratto di titolo supplementare può essere ottenuto soltanto se il quantitativo globale autorizzato nel titolo di base non è ancora stato raggiunto nel periodo rilevante. Se così non fosse, il rilascio di un estratto di titolo supplementare in un momento successivo porterebbe infatti ad un aumento con effetto retroattivo del quantitativo indicato nel titolo di base. Ciò sarebbe incompatibile con la funzione determinante dei titoli di esportazione nella regolamentazione dell’offerta di zucchero nell’OCM dello zucchero.
91. Se dunque il produttore di zucchero, pur potendo rendersi conto del divario sorto tra il quantitativo che intendeva esportare (41) e quello autorizzato per motivi da addebitare alla sua responsabilità (per esempio mancata attenzione del suo rappresentante o informazione carente del produttore di zucchero), ha tralasciato di richiedere a tempo debito un estratto di titolo supplementare prima dell’esaurimento effettivo del quantitativo globale, questo errore non può, a mio avviso, essere sanato applicando l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88, perché ciò porterebbe agli stessi indesiderati effetti dell’esportazione con superamento dello stesso quantitativo globale autorizzato. Entrambi i risultati sono incompatibili con la funzione di regolamentazione dei titoli di esportazione (42) per lo zucchero C.
92. Occorre quindi interpretare l’art. 24 del regolamento n. 3719/88 nel senso che esso non autorizza né tantomeno obbliga l’autorità che rilascia il titolo a rettificare l’indicazione del quantitativo di un titolo verso l’alto, se il quantitativo di zucchero C autorizzato originariamente con questo titolo è già stato effettivamente esportato (43).
93. Poiché quindi è esclusa già da considerazioni di principio una rettifica di estratti di titolo o del titolo di base in applicazione dell’art. 24 del regolamento n. 3719/88 in casi come quelli della causa principale, la questione dell’ammissibilità di rettifiche dopo la scadenza del termine di validità del titolo di base [questione pregiudiziale n. 4, punto b)] non ha più bisogno di essere esaminata.
Conseguenza
94. Con riferimento alla questione pregiudiziale n. 4, si deve pertanto constatare che l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 non trova applicazione qualora la rettifica di un titolo appaia necessaria, perché il quantitativo indicato in un estratto si basa su di un errore nella richiesta del produttore di zucchero, e debba essere operata dopo l’effettivo esaurimento del quantitativo globale autorizzato nel titolo di base.
2. Sulla validità dell’art. 24 del regolamento n. 3719/88
95. Poiché per i motivi esposti è stata negata l’applicabilità dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 ed è stata così risolta negativamente la questione pregiudiziale n. 4, rimane da risolvere la questione pregiudiziale n. 5. Tale questione pregiudiziale riguarda la compatibilità dell’art. 24 del regolamento n. 3719/88, interpretato nel senso della soluzione qui proposta alla questione pregiudiziale n. 4, con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
96. Al riguardo va semplicemente menzionato che il presente procedimento non fornisce alcuno spunto per affermare che la non applicabilità dell’art. 24 del regolamento n. 3719/88, nei casi illustrati nella questione pregiudiziale n. 4, dovrebbe contravvenire ai suddetti principi.
97. Laddove la British Sugar si appelli alla giurisprudenza sul principio di proporzionalità in generale (44), occorre constatare che l’impossibilità di rettificare un titolo ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88 (cioè l’impossibilità di applicare una norma derogatoria) non costituisce una sanzione. Secondo la suddetta giurisprudenza una norma sanzionatoria può senza dubbio violare il principio di proporzionalità, se appare esagerata in confronto a sanzioni inflitte per violazioni di maggiore gravità. Una tale questione però non può assolutamente porsi nel caso di non applicabilità di una disposizione, che rappresenta dal punto di vista del contenuto una deroga al principio della certezza del diritto.
98. Nei limiti in cui la questione pregiudiziale viene dunque a riguardare la validità della vera e propria norma sanzionatoria, ossia della fissazione di ammende ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81, è sufficiente il riferimento alla sentenza Südzucker Mannheim (45), in cui si dichiara che l’adempimento delle formalità nell’esportazione dello zucchero C (si intende un’esportazione con presentazione di un titolo di esportazione trascritto e vistato) «dev’essere considerata nel senso che essa rientra fra gli obblighi principali del regime di cui trattasi, in quanto le dette formalità non devono soltanto agevolare talune procedure amministrative, ma sono anche indispensabili al buon funzionamento del regime delle quote nel settore dello zucchero. Esse non possono essere qualificate pertanto come obblighi secondari, di natura essenzialmente amministrativa, la cui inosservanza non possa essere punita, senza violare il principio di proporzionalità, con lo stesso rigore impiegato in caso di violazione di un obbligo principale» (46).
99. Si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale n. 5 dichiarando che dall’esame non è emerso nessun elemento atto a pregiudicare la validità dell’art. 24 del regolamento n. 3719/88.
C – Sulla sesta questione pregiudiziale
100. La questione pregiudiziale n. 6 è orientata a stabilire se, nel calcolo dell’entità dell’ammenda ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81, all’autorità che rilascia il titolo o ad un giudice nazionale competa una discrezionalità e, in caso affermativo, quali siano i criteri da rispettare.
101. Si deve anzitutto precisare che, dal dettato dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81, non si ricava alcuno spunto per ritenere che le autorità che rilasciano il titolo possano discostarsi, a propria discrezione, dai criteri di calcolo indicati in tale norma.
102. Tuttavia l’avvocato generale Mischo non ha, nelle sue conclusioni relative alla causa British Sugar (47), escluso in linea di principio tale deroga se, ai fini delle ammende, il comportamento dell’autorità che rilascia il titolo era almeno una concausa al comportamento di un produttore di zucchero C. Nella sentenza la Corte non ha tuttavia più ritenuto di dover esaminare le questioni.
103. Nel presente procedimento il comportamento del produttore di zucchero, rilevante ai fini delle ammende, consisteva in un’esportazione di zucchero C, per cui non è stata fornita la prova ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2670/81, perché ha comportato un superamento temporale e quantitativo del titolo di base. Non sono stati allegati motivi da cui dedurre una concausa nel comportamento dell’IBAP per questa condotta erronea.
104. Si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale n. 6 dichiarando che non rientra, in linea di principio, nella discrezione dell’autorità che rilascia il titolo o di un tribunale nazionale modificare l’entità dell’ammenda ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81.
VII – Conclusione
105. Sulla base di quanto sopra, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
«1) L’art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero è da interpretare nel senso che:
– la prova in esso prevista non è fornita quando il quantitativo di zucchero C effettivamente esportato oltrepassa il quantitativo globale indicato nel titolo o l’esportazione avviene dopo la scadenza del termine di validità del titolo. Un’ammenda riferita a quest’ultima infrazione è perciò legittimamente inflitta ai sensi dell’art. 3 del regolamento;
– la prova prevista in caso di superamento del quantitativo globale di zucchero C indicato nel titolo di base non è fornita anche quando l’amministrazione doganale ha imputato e confermato il quantitativo effettivamente esportato sull’estratto di titolo corrispondente e/o sull’ulteriore prova ai sensi dell’art. 31, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;
– la prova prevista non è fornita anche quando lo zucchero C viene esportato oltre il quantitativo globale autorizzato nel titolo di base sul presupposto di estratti di titolo che l’autorità che rilascia il titolo ha rilasciato correttamente in modo aritmetico con riferimento ad un estratto di titolo erroneamente richiesto per un quantitativo inferiore ed il rilascio di questi estratti di titolo, dopo l’esaurimento del quantitativo globale, non può essere imputato come concausa all’autorità che rilascia il titolo.
2) L’art. 24, n. 2, del regolamento n. 3719/88, va interpretato nel senso che non trova applicazione, qualora la rettifica di un titolo appaia necessaria, perché il quantitativo indicato in un estratto si basa su di un errore nella richiesta del produttore di zucchero, e debba essere operata dopo l’effettivo esaurimento del quantitativo globale autorizzato nel titolo di base.
3) Dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso nessun elemento atto a pregiudicare la validità dell’art. 24 del regolamento n. 3719/88.
4) Si deve interpretare l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81 nel senso che rientra, in linea di principio, nella discrezione dell’autorità che rilascia il titolo o di un tribunale nazionale, modificare l’entità dell’ammenda ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2670/81».
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 262, pag. 14.
3 – GU L 331, pag. 1.
4 – GU L 177, pag. 4.
5 – Sentenza 10 gennaio 2002, causa C‑101/99, British Sugar (Racc. 2002, pag. I‑205, punti 3 e segg.).
6 – In prosieguo: l'«OCM» dello zucchero.
7 – Anteriormente al 1? gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione; art. 26, n. 1, primo comma, del regolamento di base.
8 – V. nota 2. Nel periodo rilevante per il procedimento era in vigore il testo di cui al regolamento (CE) della Commissione 30 gennaio 1996, n. 158 (GU L 24, pag. 3).
9 – L'art. 3 del regolamento n. 2670/81 era già stato sostituito, all'epoca dei fatti, dalle nuove disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1464/95 (cit. nella nota 12).
10 – Nono ‘considerando’ del regolamento di base.
11 – Il relativo diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3719/88 recita: «considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio; che nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente o ad inesattezze evidenti e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli errati ed il rilascio di titoli opportunamente corretti».
12 – GU L 144, pag. 14.
13 – Art. 8 del regolamento n. 3719/88. In generale si deve fornire una cauzione, che è incamerata in tutto o in parte se l'esportazione non avviene nel termine prescritto (art. 13, n. 1, quarto comma, del regolamento di base; art. 33, n. 2, del regolamento n. 3719/88).
14 – Artt. 13 e 16 del regolamento n. 3719/88.
15 – Art. 10 del regolamento n. 3719/88.
16 – Artt. 20 e segg. del regolamento n. 3719/88.
17 – Art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1464/95.
18 – Artt. 29 e segg. del regolamento n. 3719/88.
19 – Art. 31, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3719/88.
20 – Ciò non corrisponde invero a quanto disposto nell'art. 20, n. 3, del regolamento n. 3719/88, ma così è stato dichiarato dinanzi al giudice a quo.
21 – Le indicazioni dell'ordinanza di rinvio non sono chiare nella parte relativa ai dati quantitativi e temporali. La successiva esposizione dei fatti si basa perciò sugli atti della causa principale allegati all'ordinanza di rinvio che contengono anche una copia dell'estratto di titolo 46.
22 – In questi punti dell'ordinanza di rinvio vengono esposti i fatti relativi all'estratto di titolo 46.
23 – Sentenza 29 gennaio 1998, causa C‑161/96, Südzucker Mannheim/Ochsenfurt SpA (Racc. 1998, pag. I‑281).
24 – Cit. alla nota 23.
25 – Sentenza 27 giugno 1990, causa C‑118/89, Ditta Otto Lingenfelser (Racc. 1990, pag. I‑2637, punto 12).
26 – Sentenze 21 giugno 1979, causa 240/78, Atalanta (Racc. 1979, pag. 2137); 27 novembre 1986, causa 21/85, Maas (Racc. 1986, pag. 3537); 24 settembre 1985, causa 181/84, Man (Racc. 1985, pag. 2889), e 25 ottobre 1978, cause riunite 103/77 e 145/77, Royal Scholten‑Honig (Racc. 1978, pag. 2037).
27 – Sentenza cit. alla nota 5.
28 – Non è chiaro se qui il giudice a quo prenda in considerazione solo il superamento del quantitativo menzionato nell'estratto di titolo oppure più in generale il superamento del quantitativo globale esportato indicato nel titolo di base. Ciò non ha per ora bisogno di essere chiarito ai fini della soluzione della questione pregiudiziale n. 1 (v., però, infra, paragrafi 73 e segg.), perché secondo quanto espone il giudice a quo [v., in particolare, la questione pregiudiziale n. 3, punti da g) ad i)], al più tardi dopo l'utilizzo dell'ultimo estratto di titolo, sussisteva senza dubbio anche un superamento del quantitativo globale di esportazione autorizzato con il titolo.
29 – Cit. alla nota 23 (punti 34 e segg.).
30 – Per esempio a provare l'identità dello Stato esportatore e produttore, la qualità materiale dei beni esportati, la qualificazione come zucchero C (sentenza cit. alla nota 23, punto 37).
31 – Nella sentenza causa British Sugar (cit. alla nota 5, punto 43) viene per esempio ricordata la connessione delle esportazioni di zucchero C con i prezzi del mercato mondiale e il sistema di finanziamento del regime dello zucchero.
32 – Il corsivo è mio.
33 – V. supra, nota 5.
34 – Una volta risolta la questione pregiudiziale n. 1, punti a) e b), la questione pregiudiziale n. 3 c) concerne solo un irrilevante aspetto secondario. V., a questo riguardo, infra, nota 37.
35 – Nelle questioni pregiudiziali si menziona semplicemente il rapporto esterno fra il produttore di zucchero e l'autorità che rilascia i titoli.
36 – Ci si potrebbe anche domandare se l'inadempimento dell'onere della prova esista già al momento del superamento del quantitativo indicato nell'estratto di titolo. A ciò non si può tuttavia rispondere in modo generale. Se il quantitativo globale autorizzato nel titolo di base non è ancora raggiunto in tale momento e i successivi estratti di titolo sono richiesti e rilasciati con quantità limitate fino al raggiungimento del quantitativo globale nel titolo, ciò equivarrebbe, almeno negli effetti, alla richiesta di un estratto di titolo supplementare.
37 – È irrilevante che il titolo di base rimanga presso una particolare autorità con gli estratti di titolo registrati su di esso o che gli estratti di titolo vengano direttamente trasmessi dall'autorità che rilascia i titoli all'agente di trasporto ed egli compia le dichiarazioni doganali. Poiché da tutto ciò discende che il produttore di zucchero (o il suo rappresentante) poteva riconoscere il rischio di superare il quantitativo globale autorizzato nel titolo di base, può non avere alcun significato per la violazione dell'onere della prova il fatto che il rappresentante del produttore di zucchero aveva corretto in modo arbitrario l'esemplare n. 1 del primo estratto di titolo richiesto erroneamente per una quantità troppo bassa [questo aspetto sta palesemente alla base della questione pregiudiziale 3 c)], Ciò vale soprattutto se il cambiamento – come espone lo stesso giudice a quo (v. supra, nota 24) – fosse stato effettuato solamente sulla prova particolare e non sull'esemplare n. 1 dell'estratto di titolo.
38 – Ciò avvenne, come è stato concordemente allegato, il 15 settembre 1997.
39 – Secondo le indicazioni del giudice a quo l'ultimo estratto di titolo venne rilasciato il 16 ottobre 1997.
40 – V. supra, paragrafo 73.
41 – V. supra, paragrafo 72.
42 – V. supra, paragrafo 60 e segg.
43 – Pertanto non si pone neanche più la questione se, come sembra chiedere anche il giudice a quo (la questione pregiudiziale 4 non è qui per niente chiara) – una rettifica, come suggerisce il paragrafo 2, primo comma, della disposizione, possa essere compiuta solo su richiesta o anche d'ufficio dalla stessa autorità che rilascia il titolo. L'avvocato generale Gulmann, nelle sue conclusioni del 24 giugno 1992, causa C‑187/91, Belovo (sentenza 16 luglio 1992, Racc. pag. I‑4937), paragrafo 16, si è espresso criticamente a proposito di una rettifica d'ufficio, almeno per i casi nei quali possa essere intaccata la certezza del diritto degli interessati.
44 – Giurisprudenza cit. alla nota 26.
45 – V. supra, nota 23 (punto 43).
46 – Non si tratta qui – come evidentemente crede la British Sugar – di sanzionare un errore di scrittura, bensì di punire il superamento del quantitativo in un titolo e l'inosservanza del termine di esportazione.
47 – Sentenza cit. alla nota n. 5 (paragrafi 78 e segg. delle conclusioni del 15 maggio 2001).
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