CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIEGBERT ALBER
presentate il 9 settembre 2003(1)
Causa C-338/01
Commissione delle Comunità europee
contro
Consiglio dell'Unione europea
«Direttiva 2001/44/CE – Fondamento normativo – Art. 93 CE e art. 94 CE oppure art. 95 CE»
I – Introduzione
1. Con la presente azione di annullamento la Commissione contesta il fatto che il Consiglio abbia adottato la direttiva 2001/44/CE (2) (così citata anche in prosieguo) non sul fondamento dell’art. 95 CE, come da essa proposto, bensì sul fondamento degli artt. 93 CE e 94 CE. La direttiva controversa disciplina l’assistenza reciproca tra Stati membri in materia di recupero di crediti di diritto pubblico, in particolare di imposte. La questione centrale della controversia è se tali disposizioni, che concernono esclusivamente l’assistenza amministrativa in materia di riscossione delle imposte, ma non anche la loro commisurazione e determinazione, costituiscano «disposizioni fiscali», alle quali l’art. 95 CE, in virtù della deroga di cui al n. 2 di tale norma, non è applicabile. Mentre nell’ambito dell’art. 95 CE si applica la procedura di codecisione di cui all’art. 251 CE, in base, invece, all’art. 93 CE (armonizzazione delle imposte indirette) e all’art. 94 CE (ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative), il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
II – Fatti e contesto normativo
2. Sul fondamento dell’art. 100 del Trattato CEE (divenuto art. 94 CE) il Consiglio ha adottato la direttiva 76/308/CEE, la quale originariamente concerneva soltanto l’assistenza reciproca tra Stati membri in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (3) .
3. Successivamente l’ambito di applicazione della direttiva veniva progressivamente ampliato e, precisamente, in un primo momento, ai crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto, per effetto della direttiva 79/1071/CEE (4) , adottata sul fondamento degli artt. 99 e 100 del Trattato CEE (divenuti artt. 93 CE e 94 CE). In un secondo momento, per effetto della direttiva 92/12/CEE, adottata sul fondamento dell’art. 99 del Trattato CEE, veniva compresa anche la riscossione delle accise relative a tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche, nonché oli minerali (5) .
4. Il 26 giugno 1998 la Commissione, sul fondamento dell’art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), presentava una proposta per un’ulteriore modifica della direttiva 76/308 (6) . In base a tale proposta la direttiva avrebbe dovuto comprendere anche i crediti relativi ad imposte dirette e ad imposte sui premi assicurativi.
5. Il Consiglio, tuttavia, decideva di cambiare il fondamento normativo e di invocare gli artt. 93 CE e 94 CE. Benché il Parlamento, consultato in merito a tale modifica, insistesse nel ritenere corretto fondamento normativo l’art. 95 CE (7) , il 15 giugno 2001 il Consiglio adottava comunque la direttiva 2001/44 sul fondamento degli artt. 93 CE e 94 CE.
6. Nei ‘considerando’ della direttiva 2001/44 si sottolinea l’importanza della nuova normativa per la lotta contro le frodi fiscali, per gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, nonché per la neutralità fiscale del mercato interno. I primi quattro ‘considerando’ dispongono come segue:
«1) È necessario modificare le attuali norme relative all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti previste dalla direttiva 76/308/CEE (...), per far fronte alla minaccia che incombe sugli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e sul mercato interno, a seguito del moltiplicarsi delle frodi.
2) Nell’ambito del mercato interno, è opportuno tutelare gli interessi finanziari comunitari e nazionali che sono sempre più minacciati dalle frodi, in modo da garantire meglio la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno.
3) Per migliorare la salvaguardia degli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno è opportuno far rientrare nell’ambito d’applicazione della reciproca assistenza di cui alla direttiva 76/308/CEE i crediti relativi a determinate imposte sui redditi e sul capitale e a imposte sui premi assicurativi.
4) Per consentire un recupero più efficace dei crediti per i quali è stata presentata una domanda di recupero, è opportuno che lo strumento che consente l’esecuzione del credito sia trattato, in linea di massima, come uno strumento dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita».
7. All’art. 2 l’ambito d’applicazione della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, viene determinato come segue:
«La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue:
[a) (...) - f) (...)]
g) imposte sul reddito e sul capitale [ (8) ];
h) imposte sui premi assicurativi;
i) interessi, penali e ammende amministrative, e spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l’esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita».
8. Nel nuovo testo dell’art. 7 si stabilisce quali dati debba indicare lo Stato richiedente nella sua domanda di recupero e quali documenti debbano essere ad essa allegati.
9. Gli artt. 8-10, anch’essi riformulati, disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione del titolo esecutivo da parte delle autorità dello Stato adito. Gli artt. 8 e 9 dispongono come segue:
«Articolo 8
1. Il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
2. In deroga al paragrafo 1, il titolo esecutivo per il recupero del credito può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro.
Gli Stati membri si impegnano a ultimare l’omologazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. L’autorità adita comunica all’autorità richiedente i motivi che ostano all’osservanza del termine di tre mesi.
Nel caso in cui l’espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo per il recupero emesso dall’autorità richiedente, si applica l’articolo 12.
Articolo 9
1. (...)
2. L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell’autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono altresì essere trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.
A decorrere dalla data in cui il titolo esecutivo per il recupero è stato riconosciuto direttamente od omologato, riconosciuto, completato o sostituito a norma dell’articolo 8, gli interessi per ritardato pagamento, riscossi ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, sono altresì trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente».
10. L’art. 12, n. 2, stabilisce, infine, che anche i crediti contestati possono costituire oggetto di una domanda di esecuzione, se lo consentono le disposizioni vigenti nello Stato richiedente e nello Stato adito.
III – Procedimento e domande
11. Il 7 settembre 2001 la Commissione ha proposto ricorso contro il Consiglio ai sensi dell’art. 230 CE, chiedendo che la Corte voglia:
– annullare la direttiva 2001/44;
– conservare gli effetti della direttiva fino all’emanazione di una nuova direttiva adottata su fondamento normativo corretto;
– condannare il Consiglio alle spese del procedimento.
12. Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Commissione alle spese del procedimento.
13. Con ordinanza 23 gennaio 2002 la Corte ha ammesso l’intervento del Parlamento europeo a sostegno della Commissione e l’intervento della Repubblica portoghese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché dell’Irlanda a sostegno del Consiglio.
14. Non si è tenuta udienza.
IV – Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
15. Benché i soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte sostengano opinioni differenti in merito alla correttezza del fondamento normativo sul quale il Consiglio ha adottato la direttiva 2001/44, essi sono comunque concordi nel ritenere che la Corte, in caso di annullamento della direttiva, dovrebbe disporre la conservazione dei suoi effetti fino all’emanazione di una nuova direttiva.
16. Nel merito, la Commissione preliminarmente rileva che, in considerazione del diverso iter legislativo rispettivamente previsto, il fondamento normativo potrebbe essere individuato esclusivamente o negli artt. 93 CE e 94 CE (deliberazione del Consiglio all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo), oppure nell’art. 95 CE (procedura di codecisione), mentre non sarebbe possibile una combinazione tra l’art. 93 CE e l’art. 95 CE.
17. Poiché le disposizioni della direttiva si pongono, a parere della Commissione, in relazione con l’instaurazione del mercato interno ai sensi dell’art. 14 CE, il corretto fondamento normativo di essa dovrebbe essere l’art. 95 CE. A tale norma si dovrebbe di regola fare riferimento in materia di ravvicinamento normativo nell’ambito del mercato interno. L’esclusione della sua applicazione alle disposizioni fiscali, disposta dall’art. 95, n. 2, CE, dovrebbe essere interpretata restrittivamente, trattandosi di norma derogatoria, e comporterebbe l’esclusione dell’applicazione dell’art. 95 CE solo qualora l’unanimità risultasse necessaria per salvaguardare la sovranità degli Stati membri in materia fiscale.
18. La direttiva, invece, concernerebbe soltanto l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti d’imposta e l’eliminazione di ostacoli all’esecuzione fuori dai confini nazionali nell’ambito del mercato interno, ma non le disposizioni nazionali relative ai soggetti passivi d’imposta, alla base imponibile e all’aliquota fiscale. La direttiva, quindi, non avendo incidenza sulla misura dell’obbligazione fiscale e sulla fisionomia dei regimi fiscali nazionali, non riguarderebbe le «disposizioni fiscali» ai sensi dell’art. 95, n. 2, CE.
19. È vero che si sarebbe già verificato che il Consiglio abbia adottato un atto normativo sul fondamento dell’art. 99 del Trattato CE, anziché dell’art. 100 A del Trattato CE come proposto, invece, dalla Commissione (9) . Tuttavia, in molti altri casi, atti normativi concernenti la cooperazione tra Stati membri in materia di riscossione di tributi sarebbero stati adottati sul fondamento dell’art. 100 A del Trattato CE (10) .
20. Il Parlamento condivide l’opinione della Commissione. Esso richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte, secondo la quale la scelta del fondamento normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, in particolare, sullo scopo e sul contenuto dell’atto (11) . Poiché le procedure rispettivamente previste dagli artt. 93 CE e 94 CE, da una parte, e dall’art. 95 CE, dall’altra, sarebbero tra di loro incompatibili (12) , risulterebbe determinante individuare dove risieda il «centro di gravità» della normativa. Nel caso della direttiva 2001/44 esso risiede, secondo il Parlamento, nel suo contributo all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno.
21. A parere del Parlamento, la direttiva prevede un sistema generale di cooperazione in materia di riscossione di crediti di diritto pubblico – compresi i crediti d’imposta – e non si limita alla sola lotta contro le frodi. Tale sistema si baserebbe sul reciproco riconoscimento dei titoli esecutivi per il recupero dei crediti e sulla equiparazione dei titoli esecutivi di un altro Stato membro a quelli nazionali. Sempre a parere del Parlamento, benché la direttiva disponga l’applicazione ai crediti degli altri Stati membri delle disposizioni nazionali regolanti l’esecuzione, essa non procede, tuttavia, all’armonizzazione di tali disposizioni. Il fatto che siano stati ricompresi, tra l’altro, anche i crediti d’imposta, non comporterebbe uno spostamento del «centro di gravità» della normativa dall’instaurazione del mercato interno all’armonizzazione delle disposizioni fiscali.
22. Il Consiglio contesta l’esposizione della Commissione, secondo cui si tratterebbe principalmente di interpretare la disposizione derogatoria di cui all’art. 95, n. 2, CE. Si dovrebbe, invece, ricercare il corretto fondamento normativo della direttiva. A tal fine non verrebbe in rilievo esclusivamente il richiamo congiunto agli artt. 93 CE e 94 CE. Anche gli artt. 93 CE e 95 CE potrebbero combinarsi tra loro, benché l’art. 93 CE richieda l’unanimità e l’art. 95 CE la maggioranza qualificata nel Consiglio (13) . Anche all’art. 151, n. 5, CE, la procedura di codecisione si troverebbe abbinata al requisito della deliberazione all’unanimità nel Consiglio.
23. Come risulterebbe dai ‘considerando’, lo scopo della direttiva consisterebbe nel tutelare gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, nonché nel garantire meglio la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno, rendendo essa possibile l’effettiva riscossione dei crediti d’imposta, in qualunque parte della Comunità si trovi il debitore.
24. Il Consiglio condivide l’opinione della Commissione e del Parlamento, secondo cui la direttiva avrebbe come obiettivo l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Tuttavia tale considerazione sarebbe priva di ulteriori implicazioni, in quanto la relazione con il mercato interno e/o con il mercato comune costituirebbe un presupposto per l’applicazione tanto dell’art. 95 CE, quanto degli artt. 93 CE e 94 CE.
25. Secondo il Consiglio, le novità normative introdotte dalla direttiva si possono suddividere in due gruppi. Da un lato, viene ampliato l’ambito d’applicazione, facendovi rientrare i crediti relativi alle imposte sul reddito e sul capitale, nonché i crediti relativi alle imposte sulle assicurazioni. Dall’altro, la direttiva prevede una serie di agevolazioni e modificazioni in materia di esecuzione di tutti i crediti da essa contemplati.
26. Il Consiglio ritiene che l’art. 93 CE costituisca l’esatto fondamento normativo della direttiva, nella parte in cui essa si riferisce alle imposte indirette. L’art. 95 CE non costituirebbe affatto fondamento normativo generale, dal quale ci si potrebbe discostare soltanto nelle ipotesi derogatorie di cui al n. 2. Anche in assenza di una delle ipotesi derogatorie di cui all’art. 95, n. 2, CE, non si configurerebbe l’esclusione dell’applicazione della più specifica disposizione di cui all’art. 93 CE, contenuta in altro capo del Trattato (14) .
27. A tal proposito la Commissione, nella propria replica, sostiene che la prevalenza della norma speciale di cui all’art. 93 CE in caso di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte indirette non impedirebbe, nella presente ipotesi, di fondare la direttiva sull’art. 95 CE. L’art. 93 CE, infatti, andrebbe applicato solo qualora venissero effettivamente armonizzate disposizioni in materia di imposte indirette, ipotesi che appunto non si verificherebbe nel caso della direttiva 2001/44.
28. Il Consiglio rileva che, in base alla giurisprudenza, anche disposizioni concernenti solo le modalità di riscossione o le sanzioni per le frodi fiscali costituiscono disposizioni in materia di tributi interni, alle quali si applica il divieto di discriminazione sancito dall’art. 90 CE (15) . Sul punto la Commissione replica sostenendo che le sentenze relative all’art. 90 CE si riferirebbero a termini di pagamento e a disposizioni sanzionatorie, che per l’appunto non sarebbero stati oggetto di ravvicinamento da parte della direttiva 2001/44.
29. Il Consiglio sostiene inoltre che, a causa dell’estensione della direttiva anche alle obbligazioni derivanti dalle imposte sul reddito e sul capitale, esso ha dovuto invocare, accanto all’art. 93 CE, l’art. 94 CE quale ulteriore fondamento normativo, poiché per tale aspetto si tratterebbe di disposizioni fiscali, alle quali l’art. 95 CE, in base al suo n. 2, non sarebbe applicabile. Le disposizioni relative alla determinazione e al recupero delle imposte potrebbero avere incidenza sulla misura dell’importo effettivamente dovuto e rientrerebbero, pertanto, nella nozione di disposizioni fiscali.
30. Secondo il Consiglio, nelle lingue comunitarie il concetto di «imposte» viene inteso nel senso di tributi coattivi destinati al bilancio statale. Negli ordinamenti giuridici nazionali tutte le norme relative alla struttura dell’imposizione, alla determinazione e al recupero delle imposte figurano tra le disposizioni fiscali. L’art. 95, n. 2, CE dovrebbe, quindi, essere conformemente interpretato, sicché la direttiva, che contiene disposizioni relative all’assistenza reciproca in materia di recupero delle imposte, non potrebbe fondarsi sull’art. 95 CE.
31. Il Consiglio contesta, altresì, l’argomentazione teleologica sostenuta dalla Commissione, secondo cui il concetto di disposizioni fiscali andrebbe interpretato restrittivamente, con la conseguenza che la deroga interverrebbe soltanto nel caso in cui sia messa in discussione la sovranità degli Stati membri in materia fiscale. Tale interpretazione contrasterebbe, in primo luogo, col significato letterale dell’art. 95, n. 2, CE. Il criterio del coinvolgimento della sovranità in materia fiscale, in secondo luogo, sarebbe eccessivamente vago e pertanto inidoneo a delimitare le competenze degli Stati membri e della Comunità. In terzo luogo, la direttiva non avrebbe soltanto lo scopo di rendere più agevole alle amministrazioni nazionali il recupero dei crediti e di contrastare le frodi. Se il suo scopo si esaurisse qui, essa non potrebbe essere fondata né sull’art. 94 CE, né sull’art. 95 CE. Il suo scopo consiste, invece, secondo il Consiglio, nell’applicazione delle disposizioni fiscali nazionali a prescindere dal luogo di residenza del debitore nella Comunità, e nel recupero dei crediti al fine di eliminare distorsioni nella concorrenza.
32. La direttiva non avrebbe solo un’attinenza indiretta alla materia fiscale, ma unificherebbe le disposizioni nazionali relative al recupero dei crediti d’imposta al di fuori dei confini nazionali.
33. Il Consiglio rileva che, nella prassi da esso finora seguita, avrebbe sempre invocato l’art. 93 CE e/o l’art. 94 CE in caso di atti normativi diretti al ravvicinamento delle disposizioni fiscali – anche se inerenti alla sola assistenza reciproca in materia fiscale (16) .
34. Gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte condividono l’opinione del Consiglio, secondo cui la direttiva 2001/44 concernerebbe disposizioni fiscali ai sensi dell’art. 95, n. 2, CE, disciplinando essa questioni relative al recupero di crediti d’imposta. Pertanto, il Consiglio avrebbe fondato correttamente tale direttiva sugli artt. 93 CE e 94 CE. Essi richiamano a tal proposito la giurisprudenza della Corte, secondo cui la scelta del fondamento normativo si basa su criteri oggettivi (17) . Anche se le norme della direttiva fossero attinenti al mercato interno, esse concernerebbero principalmente la riscossione delle imposte e, quindi, il diritto tributario.
35. Secondo i governi del Regno Unito e irlandese, l’art. 93 CE, nella materia delle imposte indirette, è norma speciale rispetto all’art. 95 CE, il quale troverebbe applicazione solo «salvo che il presente trattato non disponga diversamente». Per il ravvicinamento normativo delle disposizioni in materia di imposte dirette potrebbe essere invocato soltanto l’art. 94 CE, e non l’art. 95 CE, poiché in tal caso interverrebbe la deroga di cui all’art. 95, n. 2, CE.
36. A parere del governo irlandese, qualora la Corte non dovesse ritenere inapplicabile l’art. 95 CE già sulla sola base del suo n. 2, tale articolo non potrebbe comunque essere richiamato, non essendo l’art. 95 CE applicabile insieme all’art. 93 CE, come la stessa Commissione sottolinea. Pertanto, accanto all’art. 93 CE, per la parte in cui sono coinvolte le imposte dirette, rimarrebbe soltanto la possibilità di un richiamo all’art. 94 CE.
37. Gli Stati membri contestano il fatto che la Commissione interpreti in termini eccessivamente restrittivi il concetto di «disposizioni fiscali» di cui all’art. 95, n. 2, CE. Tale interpretazione restringerebbe, allo stesso tempo, anche il concetto di «legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette», di cui all’art. 93 CE. La nozione comunitaria di diritto tributario dovrebbe essere interpretata tenendo presenti gli ordinamenti giuridici nazionali. In base agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, anche le disposizioni in materia di amministrazione e recupero dei crediti d’imposta – anche fuori dei confini nazionali – rientrerebbero nel diritto tributario. La distinzione operata dalla Commissione tra disposizioni relative ai soggetti passivi d’imposta, all’aliquota fiscale e alla base imponibile da una parte, e disposizioni relative all’amministrazione e alla riscossione delle imposte, dall’altra, non avrebbe fondamento (18) .
38. Il governo lussemburghese riconosce che la Corte, in effetti, ha ripetutamente stabilito che i concetti del diritto comunitario devono essere interpretati autonomamente. Tuttavia, se gli ordinamenti giuridici perseguono i medesimi obiettivi, ad un concetto giuridico non potrebbe attribuirsi, nel diritto comunitario, un significato completamente diverso da quello che esso ha nel diritto nazionale.
39. A parere degli Stati membri, la direttiva 2001/44 consente alle autorità nazionali di recuperare i crediti d’imposta anche in altri Stati membri. Grazie all’assistenza reciproca in materia di riscossione, l’ambito di applicazione delle disposizioni fiscali interne verrebbe esteso al di fuori dei confini nazionali. Pertanto, la direttiva avrebbe per obiettivo la salvaguardia degli interessi finanziari degli Stati membri e coinvolgerebbe la loro sovranità in materia fiscale.
40. Il governo lussemburghese ritiene contraddittoria l’opinione della Commissione la quale, da una parte, sosterrebbe che la direttiva 2001/44 non mira affatto all’armonizzazione delle disposizioni fiscali nazionali, ma, dall’altra, pretenderebbe di fondare la direttiva sull’art. 95 CE, vale a dire sul fondamento normativo per il ravvicinamento legislativo nel mercato interno. Secondo tale governo, gli Stati membri in effetti devono adeguare le proprie disposizioni fiscali, ad esempio per dare attuazione all’art. 8 della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, il quale prescrive il riconoscimento automatico o l’omologazione dei titoli stranieri entro un termine di tre mesi.
41. Il governo portoghese sottolinea altresì che la direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, in particolare le disposizioni di cui agli artt. 8, n. 1, 10 e 12, n. 2, incide sui diritti dei soggetti passivi d’imposta. Si renderebbe, pertanto, necessario un adeguamento delle disposizioni fiscali nazionali. In base agli artt. 7 e 12, n. 2, della direttiva, i soggetti passivi d’imposta non potrebbero contestare, nello Stato membro adito, un titolo esecutivo per il recupero del credito. Ciò comporterebbe una violazione del principio del contraddittorio. Inoltre l’art. 12, n. 2, della direttiva, introdurrebbe un diritto al risarcimento dei danni, qualora l’esecuzione non risultasse giustificata.
42. Gli Stati membri citano esempi, desunti dalla prassi, nei quali la Commissione ha fondato analoghe misure non sull’art. 95 CE, bensì sull’art. 93 CE (ovvero sul precedente art. 99 del Trattato CE) (19) .
43. Infine, il governo irlandese richiama anche il fatto che, con l’introduzione dell’art. 95 CE, gli Stati membri avrebbero rinunciato ad una significativa porzione dei loro diritti sovrani. Tuttavia, al fine di mantenere l’equilibrio istituzionale tra la Comunità e gli Stati membri, sarebbe stata esclusa l’intera materia fiscale – particolarmente importante per la sovranità statale. La Commissione renderebbe precario tale equilibrio, qualora essa limitasse la deroga di cui all’art. 95, n. 2, CE soltanto a taluni settori della materia fiscale.
V – Valutazione giuridica
44. Nel presente caso occorre decidere se il Consiglio abbia correttamente fondato la direttiva 2001/44 sugli artt. 93 CE e 94 CE, ovvero se esso avrebbe dovuto richiamare l’art. 95 CE.
45. Gli artt. 93 CE e 95 CE trovano applicazione solo quando l’armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno. Presupposto dell’art. 94 CE è che le disposizioni oggetto di ravvicinamento abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione del mercato comune.
46. Nessuno dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte dubita del collegamento tra le disposizioni della direttiva e il mercato interno/comune. Nondimeno, a tal proposito occorre notare che il mercato interno, in base all’art. 3, n. 1, lett. c), CE, è caratterizzato dalla eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La possibilità di recuperare i crediti d’imposta al di fuori dei confini nazionali, tuttavia, non rende più agevole ai cittadini comunitari ed alle imprese l’esercizio delle loro libertà fondamentali.
47. Tuttavia, il concetto di mercato interno verrebbe eccessivamente ristretto se con esso si intendesse esclusivamente un esercizio privo di ostacoli delle libertà fondamentali. L’obiettivo delle misure di ravvicinamento legislativo può, invece, essere anche quello di eliminare le difficoltà connesse all’esercizio delle libertà fondamentali e, in tal modo, di contribuire al funzionamento del mercato interno.
48. Il funzionamento del mercato interno subirebbe, infatti, un pregiudizio se i soggetti passivi d’imposta, trasferendo altrove la propria residenza (o sede), potessero sottrarsi all’obbligo di pagamento in conseguenza dell’impossibilità o della grave difficoltà di recuperare i crediti d’imposta al di fuori dei confini nazionali. Allo stesso tempo, essi si procurerebbero in tal modo vantaggi rispetto alle imprese concorrenti che mantengono la propria sede nello Stato in cui il credito d’imposta è sorto e può essere recuperato senza difficoltà.
49. La Corte, con giurisprudenza costante, ha stabilito i seguenti criteri generali per la scelta del corretto fondamento normativo: «nell’ambito del sistema delle competenze comunitarie la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto» (20) . Prima di esaminare in dettaglio gli scopi e il contenuto della direttiva controversa, è opportuno premettere alcune considerazioni sul rapporto tra l’art. 95 CE e gli artt. 93 CE e 94 CE, nonché sull’interpretazione del concetto di disposizioni fiscali.
A – Rapporto tra l’art. 95 CE e gli artt. 93 CE e 94 CE
50. Il rapporto dell’art. 95 CE con altri fondamenti normativi del Trattato è caratterizzato da due peculiarità di tale norma. Infatti, il suo ambito d’applicazione è limitato, per un verso, dalla sua sussidiarietà rispetto a un fondamento normativo più specifico (art. 95, n. 1, prima frase, CE), e, per altro verso, da deroghe settoriali (art. 95, n. 2, CE).
51. L’art. 95 CE costituisce il fondamento normativo generale per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, «salvo che il presente trattato non disponga diversamente». Tale sussidiarietà assume rilevanza nel rapporto con l’art. 93 CE. Entrambe le norme – l’art. 93 CE e l’art. 95 CE – trovano applicazione solo quando l’armonizzazione legislativa sia necessaria per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Ma per l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, l’art. 93 CE costituisce fondamento normativo più specifico rispetto all’art. 95 CE (21) .
52. Attesa, pertanto, la sussidiarietà dell’art. 95 CE, le direttive concernenti il ravvicinamento delle disposizioni relative alle imposte indirette possono essere fondate (solo) sull’art. 93 CE. In sintonia con ciò si trova la deroga settoriale di cui all’art. 95, n. 2, CE, in base alla quale l’art. 95 CE non si applica alle disposizioni fiscali.
53. Per il ravvicinamento delle disposizioni relative alle imposte dirette il Trattato non prevede alcun fondamento specifico. Tuttavia, se l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno ovvero del mercato comune rendono comunque necessario il ravvicinamento legislativo in tale materia, allora non si può far altro che richiamarsi alle disposizioni generali di cui agli artt. 94 CE e 95 CE. Qualora una direttiva sia diretta alla realizzazione del mercato interno, vale a dire, specificamente, alla creazione di uno spazio senza frontiere interne ai sensi dell’art. 14 CE, l’art. 95 CE – essendo disposizione speciale di ravvicinamento legislativo più specifica – prevale sull’art. 94 CE (22) , a meno che la misura non rientri in una delle deroghe settoriali contemplate dall’art. 95, n. 2, CE.
54. Se la disciplina concerne le disposizioni fiscali, è esclusa l’applicazione dell’art. 95 CE; un atto normativo diretto al ravvicinamento delle discipline nazionali in materia di imposte dirette, pertanto, può essere fondato esclusivamente sull’art. 94 CE.
55. I soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte affrontano anche la questione se sia eventualmente possibile applicare l’art. 93 CE congiuntamente all’art. 95 CE. Nell’ambito dell’art. 95 CE, il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata con la procedura di codecisione. Di contro, per le misure di cui all’art. 93 CE e 94 CE è necessaria una deliberazione del Consiglio all’unanimità previa consultazione del Parlamento. Come ho esposto ampiamente nelle mie conclusioni nella causa C-211/01, Commissione/Consiglio (23) , una norma in cui è prevista la procedura di codecisione di cui all’art. 251 CE non può essere invocata quale fondamento normativo congiuntamente ad altra norma, in base alla quale il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento.
56. Tuttavia, nel presente caso non è necessario approfondire ulteriormente tale questione. Infatti la direttiva estende il sistema dell’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, da un lato, alle imposte sulle assicurazioni, cioè ad imposte indirette, e, dall’altro, a imposte dirette. Essa concerne in pari misura disposizioni relative a imposte dirette e indirette. Tale considerazione, per altro, non consente ancora di stabilire se già in virtù di detta attinenza alla materia fiscale debba trovare applicazione la deroga dell’art. 95, n. 2, CE. È, invece, chiaro che l’art. 95 CE o non è applicabile del tutto, se si ritiene che le disposizioni relative al riconoscimento e al recupero delle imposte dirette ed indirette debbano essere considerate quali disposizioni fiscali, oppure, al contrario, è applicabile per entrambi i settori, se si ritiene che la direttiva non disponga l’armonizzazione di disposizioni fiscali in senso stretto.
57. La nozione di legislazioni relative alle imposte indirette, di cui all’art. 93 CE, e quella di disposizioni fiscali, di cui all’art. 95, n. 2, CE, infatti, devono essere lette congiuntamente, con la conseguenza che, se viene in rilievo l’art. 93 CE, non si può applicare l’art. 95 CE, non solo a causa della sua sussidiarietà, ma, allo stesso tempo, anche a causa della deroga settoriale di cui all’art. 95, n. 2, CE. Non sarebbe corretto, in tal caso, attribuire un significato differente alla nozione di «disposizioni fiscali» in relazione alle imposte dirette. Ma se anche si volesse operare una siffatta differenziazione, l’art. 95 CE non potrebbe trovare applicazione, accanto all’art. 93 CE, per le imposte dirette, a causa dell’incompatibilità del rispettivo iter legislativo.
58. Da dette considerazioni sul rapporto tra i fondamenti normativi, risulta che la soluzione della questione relativa all’individuazione del corretto fondamento normativo della direttiva 2001/44 dipende in modo decisivo dal fatto che detta direttiva abbia, o meno, per obiettivo il ravvicinamento di disposizioni fiscali.
B – Nozione di disposizioni fiscali
59. Una delle questioni più importanti della presente controversia è che cosa si debba intendere per disposizioni fiscali, ai sensi dell’art. 95, n. 2, CE, e che cosa si debba intendere per legislazioni relative alle imposte indirette, in base all’art. 93 CE. Mentre la Commissione e il Parlamento ritengono che disposizioni fiscali ai sensi del predetto articolo siano solo le disposizioni sostanziali relative ai soggetti passivi d’imposta, all’aliquota fiscale e alla base imponibile, a parere del Consiglio e degli Stati membri, invece, tale nozione ricomprende anche le disposizioni relative all’amministrazione e al recupero di crediti d’imposta.
60. Il Consiglio e gli Stati membri, a sostegno della loro interpretazione, citano esempi di atti normativi che, pur non concernendo disposizioni fiscali sostanziali, sono stati fondati, non già sull’art. 95 CE, bensì sugli artt. 93 CE e/o 94 CE. Tuttavia, la Corte, con giurisprudenza costante, ha stabilito che «una mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del trattato. Di conseguenza, tale prassi non può costituire un precedente che vincoli le istituzioni della Comunità in ordine alla scelta del fondamento giuridico corretto» (24) . I menzionati esempi, pertanto, non hanno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione della nozione di disposizioni fiscali.
61. Il disposto letterale dell’art. 93 CE e dell’art. 95, n. 2, CE, non fornisce alcuna indicazione diretta di quale sia l’interpretazione preferibile. Tuttavia, le normative fiscali nazionali comprendono anche le disposizioni relative al procedimento di determinazione e recupero dei crediti d’imposta, come hanno sostenuto il Consiglio e gli Stati membri senza che sul punto vi sia stata contestazione. È senz’altro vero che i concetti di diritto comunitario devono essere interpretati autonomamente, tenendo presenti gli scopi del Trattato e il loro contesto normativo. Tuttavia, un concetto giuridico, che ha sostanzialmente il medesimo significato in tutti gli Stati membri, può essere interpretato nel diritto comunitario in modo difforme da tale significato solo se lo richieda lo scopo perseguito dal Trattato.
62. A tal proposito la Commissione ritiene che l’art. 95 CE costituisca il fondamento normativo generale per il ravvicinamento legislativo nel mercato interno. La limitazione del suo ambito d’applicazione, prevista dal n. 2 dell’articolo stesso, dovrebbe essere interpretata restrittivamente, trattandosi di una deroga.
63. Tale opinione non può essere condivisa. L’art. 95, n. 2, CE, infatti – per lo meno per quanto riguarda le imposte indirette – va interpretato congiuntamente all’art. 93 CE. L’art. 93 CE, tuttavia, non è affatto una deroga alla previsione generale di cui all’art. 95 CE, ma è una norma speciale che prevale sull’art. 95 CE. Benché manchi, in relazione alle imposte dirette, una norma speciale corrispondente all’art. 93 CE, tuttavia non sarebbe logico interpretare, in materia di imposte dirette, la nozione di disposizioni fiscali di cui all’art. 95, n. 2, CE in modo differente da come la si interpreta in materia di imposte indirette.
64. D’altra parte, dal Trattato non sembra desumibile alcuno scopo che imporrebbe l’interpretazione restrittiva della nozione di disposizioni fiscali, sostenuta dalla Commissione. In particolare, neanche sulla base di considerazioni di ordine teleologico risulta corretto non ricomprendere nell’ambito delle disposizioni fiscali ai sensi dell’art. 95, n. 2, CE, le disposizioni relative al recupero di crediti d’imposta.
65. La ratio della restrizione dell’ambito d’applicazione dell’art. 95 CE consiste nel sottrarre dal ravvicinamento normativo effettuato attraverso deliberazioni a maggioranza un nocciolo di potestà degli Stati membri. Gli Stati membri si sono in tal modo riservati l’ultima parola su questioni concernenti i loro sistemi fiscali e le loro entrate fiscali. Da tale scopo non può desumersi che la nozione di disposizioni fiscali non comprenda le norme relative al recupero di crediti d’imposta. Infatti anche tali norme incidono sulla misura del gettito fiscale. Così, ad esempio, le disposizioni relative al recupero di crediti d’imposta possono prevedere che, a determinate condizioni, non si proceda, temporaneamente o definitivamente, all’esecuzione. Anche le disposizioni relative alle ammende e agli interessi per ritardato pagamento hanno ripercussioni sulle entrate statali.
66. Dalla giurisprudenza sull’art. 90 CE, riportata dal Consiglio e da alcuni Stati membri, risulta che il divieto di tributi interni discriminatori è applicabile anche a disposizioni nazionali relative al recupero e/o alla dilazione del pagamento di imposte indirette (25) , nonché a disposizioni relative a sanzioni per la violazione di norme in materia di imposta sul valore aggiunto (26) . L’art. 90 figura, al pari dell’art. 93 CE, nel Capo 2, Titolo VI della Parte terza del Trattato («Disposizioni fiscali»). Si può, quindi, ritenere che entrambe le citate norme sottintendano la medesima nozione di disposizioni fiscali.
67. L’obiezione della Commissione, secondo cui la direttiva 2001/44 in realtà non armonizzerebbe le disposizioni relative alla dilazione di crediti d’imposta e alle sanzioni per la violazione di disposizioni fiscali, deve essere affrontata congiuntamente all’analisi degli scopi e del contenuto della direttiva.
C – Se la direttiva 2001/44 concerna disposizioni fiscali
68. Dopo aver constatato che la nozione di disposizioni fiscali comprende anche le norme relative al recupero di crediti d’imposta, occorre compiere un ulteriore passo e verificare, tenendo presenti gli scopi e il contenuto della direttiva, se essa concerna effettivamente le disposizioni fiscali nel senso sopra specificato.
69. Come si evince dal primo e dal secondo ‘considerando’, la direttiva persegue essenzialmente due scopi. In primo luogo essa intende far fronte alle frodi fiscali e alla connessa minaccia che incombe sulle finanze della Comunità e degli Stati membri, consentendo il recupero delle imposte anche qualora il soggetto passivo non risieda più nello Stato creditore dell’imposta. In secondo luogo essa mira a garantire la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno. L’esercizio della libertà di stabilimento, senz’altro auspicabile nel mercato interno, non deve comportare che le imprese possano sottrarsi ai loro obblighi fiscali procurandosi, in tal modo, vantaggi sulla concorrenza.
70. Lo scopo di tutela delle entrate fiscali dello Stato dalla minaccia costituita dalle frodi e dalle evasioni fiscali rivela un legame con le disposizioni fiscali nazionali.
71. Sotto il profilo del contenuto, le disposizioni della direttiva possono dividersi in due gruppi. Da una parte, viene esteso l’ambito di applicazione della direttiva al recupero dei crediti relativi alle imposte sul reddito e sul capitale (imposte dirette), nonché alle imposte sulle assicurazioni (imposte indirette). Dall’altra parte, vengono modificate le norme sul riconoscimento e il recupero dei crediti d’imposta oggetto della direttiva – compresi i crediti d’imposta da ultimo inseriti.
72. L’art. 7 della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, prevede specificamente quali dati devono essere riportati nella domanda di esecuzione. L’elenco di tali requisiti viene integrato dalla direttiva d’attuazione della Commissione (27) , adottata sul fondamento dell’art. 22 della direttiva, la quale prevede tra l’altro l’adozione di un formulario per la presentazione delle domande.
73. La parte principale della nuova disciplina è costituita dall’art. 8 della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a riconoscere automaticamente il titolo esecutivo per il recupero del credito di un altro Stato membro e a trattarlo come un titolo esecutivo interno (n. 1). In base al n. 2, gli Stati membri possono anche prevedere che il titolo esecutivo per il recupero del credito venga riconosciuto, omologato o sostituito secondo le disposizioni in vigore nello Stato in cui ha sede l’autorità adita al massimo entro tre mesi (n. 2).
74. Le due disposizioni sopra citate rendono in ogni caso necessario un adeguamento delle disposizioni nazionali relative al recupero dei crediti d’imposta. Da un lato, infatti, nello Stato ove ha sede l’autorità richiedente, occorre disciplinare il procedimento da seguire nel caso in cui l’esecuzione avvenga in un altro Stato membro, stabilendo, in particolare, quali dati debba contenere la domanda di esecuzione. Dall’altro lato, le disposizioni fiscali che devono essere applicate dall’autorità dello Stato adito devono necessariamente prevedere che anche i titoli esecutivi provenienti da un altro Stato membro devono essere eseguiti al pari dei corrispondenti titoli esecutivi interni. Qualora, poi, uno Stato membro si riservi il riconoscimento, l’omologazione o la sostituzione dei titoli esecutivi esteri, sorge la necessità di inserire anche per tali aspetti disposizioni ad hoc nel diritto nazionale.
75. Benché la direttiva 2001/44 non imponga di collocare le disposizioni nazionali d’attuazione tra le disposizioni fiscali, questo, tuttavia, è quanto avverrà nella prassi, dal momento che i titoli esecutivi esteri devono essere parificati ai corrispondenti titoli esecutivi interni. Poiché la direttiva impone l’equiparazione delle cartelle fiscali emesse in un altro Stato membro alle cartelle fiscali nazionali per i profili inerenti al recupero, le relative disposizioni d’attuazione vanno considerate disposizioni fiscali.
76. La Commissione ha, tuttavia, ragione quando sottolinea che le modalità dell’esecuzione, quindi, ad esempio, l’eventuale dilazione o l’esecuzione di titoli esecutivi contestati (art. 9, n. 2, e art. 12, n. 2, della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44) non vengono armonizzate. Piuttosto, per tali aspetti, gli Stati membri applicano semplicemente le proprie disposizioni già vigenti anche ai titoli esecutivi degli altri Stati membri.
77. Quindi non tutte le disposizioni della direttiva 2001/44 implicano un’armonizzazione delle disposizioni fiscali nazionali. Inoltre esse non vanno sicuramente a toccare il nucleo centrale delle disposizioni fiscali degli Stati membri. D’altra parte, tuttavia, esse presentano – come ho già esposto sopra (28) – solo un legame indiretto con l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in quanto contrastano semplicemente gli effetti collaterali indesiderati, prodotti dall’esercizio delle libertà fondamentali.
78. In definitiva, si può constatare che la direttiva incide in due modi sulle disposizioni fiscali nazionali. Essa offre allo Stato richiedente la possibilità di dare esecuzione ai propri crediti anche al di fuori dei confini nazionali mediante una domanda rivolta all’autorità di un altro Stato membro. Tale possibilità di esecuzione all’estero incide sulla misura delle entrate fiscali dello Stato ove ha sede l’autorità richiedente.
79. Allo stesso tempo per lo Stato richiesto sorge l’obbligo di ricomprendere, nel novero dei titoli fiscali suscettibili di esecuzione in base alle proprie disposizioni nazionali, anche i titoli che devono essere eseguiti sulla base di una domanda presentata da un’autorità di un altro Stato membro. Considerata tale incidenza della direttiva sulla fisionomia delle disposizioni fiscali nazionali, l’art. 95 CE, in virtù del suo n. 2, non può essere invocato quale fondamento normativo.
80. Il Consiglio ha, dunque, correttamente adottato la direttiva 2001/44 sul fondamento dell’art. 93 CE, per la parte in cui essa concerne disposizioni relative ad imposte indirette – segnatamente, le imposte sulle assicurazioni –, e sul fondamento dell’art. 94 CE, per la parte in cui essa riguarda il recupero di crediti relativi ad imposte sul reddito e sul capitale.
VI – Spese
81. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente e il Consiglio ha presentato la relativa domanda, essa deve essere condannata alle spese. In base all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri, intervenuti nella causa, e il Parlamento europeo devono sopportare le proprie spese.
VII – Conclusione
82. Sulla base di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di adottare la seguente decisione:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese. Il Parlamento europeo, la Repubblica portoghese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l’Irlanda sopporteranno le proprie spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 175, pag. 17).
3 – Direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 73, pag. 18).
4 – Direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1071/CEE, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 331, pag. 10).
5 – Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva 92/108/CEE (GU L 390, pag. 124).
6 – COM/98/364 def. – COD 98/0206 (GU C 269, pag. 16). Dopo la prima lettura del Parlamento europeo, la Commissione ha modificato tale proposta, al fine di tener conto delle modifiche apportate dal Parlamento europeo (COM/99/183 def., in GU 1999, C 179, pag. 6); tuttavia il fondamento normativo rimaneva identico.
7 – Deliberazione 16 maggio 2001 (GU 2002, C 34 E, pag. 207).
8 – Con l’espressione “imposta sul capitale” si intende un tributo che, nella terminologia tributaristica tedesca, viene invece indicato con l’espressione “imposta sul patrimonio” [v. la versione francese (impôts sur la fortune) e quella olandese (belastingen op vermogen)].
9 – Regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 218, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (GU L 24, pag. 1).
10 – Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 30 marzo 1998, n. 888/98/CE, recante adozione di un programma d’azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis) (GU L 126, pag. 1); regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1991, n. 718, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri (GU L 78, pag. 4); regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1).
11 – Sentenza 4 aprile 2000, causa C-269/97, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-2257, punto 43).
12 – Il Parlamento rinvia, sul punto, alla sentenza 23 febbraio 1999, causa C‑42/97, Parlamento europeo/Consiglio (Racc. pag. I‑869, punti 42 e 43).
13 – A tal proposito il Consiglio rinvia alla sentenza 27 settembre 1988, causa 165/87, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 5545).
14 – Il Consiglio rinvia a tal proposito alla sentenza 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I‑5755, punto 12).
15 – Sul punto il Consiglio richiama le sentenze 27 febbraio 1980, causa 55/79, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 481, punto 8), e 25 febbraio 1988, causa 299/86, Rainer Drexl (Racc. pag. 1213).
16 – Il Consiglio richiama a tal proposito la direttiva 92/12/CEE (cit. alla nota 5), e il regolamento (CEE) n. 218/92 (cit. alla nota 9).
17 – Sentenze 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I‑939), e 28 giugno 1994, causa C‑187/93, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2857).
18 – A tal proposito gli Stati membri richiamano anche la giurisprudenza sull’art. 90 CE citata dal Consiglio (v. supra, paragrafo 28).
19 – Vengono qui menzionate la direttiva 92/108/CEE (cit. alla nota 5) e la direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU 2002, L 15, pag. 24).
20 – Sentenze 17 marzo 1993, causa C-155/91 (cit. alla nota 17); 26 marzo 1996, causa C‑271/94, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-1689, punto 14); 11 giugno 1991, causa C‑300/89, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-2867, punto 10); 9 novembre 1995, causa C‑426/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-3723, punto 29), nonché sentenza 23 febbraio 1999, causa C‑42/97, Parlamento europeo/Consiglio (Racc. pag. I‑869, punto 36).
21 – V., sul rapporto, strutturato in termini analoghi, tra l’art. 118 A e l’art. 100 A del Trattato CE, la sentenza nella causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio (cit. alla nota 14, punto 12) e, sul rapporto tra l’art. 129 C e l’art. 100 A del Trattato CE, sentenza 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 855, punto 24).
22 – V. sentenza 13 luglio 1995, causa C-350/92, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-1985, punti 29 e segg. e, in particolare, punto 41), in cui la Corte ha dichiarato l’art. 100 inapplicabile in presenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 100 A del Trattato CE.
23 – Conclusioni presentate il 13 marzo 2003 nella causa C-211/01, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-0000, punti 71-83).
24 – Sentenza nella causa 68/86 (cit. alla nota 21, punto 24).
25 – Sentenza nella causa 55/79, Commissione/Irlanda (cit. alla nota 15).
26 – Sentenza Drexl (cit. alla nota 15), e sentenza 2 agosto 1993, causa C‑276/91, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑4413).
27 – Direttiva della Commissione 9 dicembre 2002, 2002/94/CE, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 337, pag. 41).
28 – V. supra, paragrafi 46-48.
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