Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso presentato il 10 settembre 2001 la Commissione europea ha chiesto, ai sensi dell'art. 226 CE, alla Corte di giustizia di dichiarare che la Francia, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) (in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendone pienamente informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva.
2 Nel ricorso la Commissione ha in particolare contestato alla Francia:
i) di non aver trasposto le disposizioni di cui all'art. 1, punti 7 e 11, della direttiva per tutti i progetti di lavori pubblici o privati diversi da quelli relativi ad impianti classificati per la protezione dell'ambiente;
ii) di non aver trasposto completamente l'allegato II della direttiva, in quanto i progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva, i primi rimboschimenti e le centrali eoliche non sono coperti dalla disciplina relativa agli studi di impatto ambientale.
3 Nel controricorso il governo francese ha riconosciuto l'inadempimento con riferimento alla prima censura, ma l'ha invece negato per quanto riguarda la seconda. Nella memoria di replica la Commissione ha preso atto del fatto che l'allegato II della direttiva era stato effettivamente trasposto nell'ordinamento nazionale ed ha quindi rinunciato alla seconda censura.
4 In seguito alla rinuncia alla seconda censura della Commissione, la presente causa riguarda esclusivamente la mancata trasposizione dell'art. 1, punti 7 e 11, della direttiva. Non essendo contestato l'inadempimento denunciato dalla Commissione con riferimento a tale aspetto, ritengo pertanto che il ricorso debba essere accolto.
5 Credo tuttavia che, alla luce dell'art. 69, nn. 2, 3 e 5, del regolamento di procedura, debba essere accolta la richiesta di compensazione delle spese formulata dal governo francese, visto che la Commissione ha rinunciato ad una delle due censure originariamente proposte senza indicare specifiche ragioni che possano far addebitare tale rinuncia al comportamento del governo convenuto.
Conclusioni
6 Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che:
«1) Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi pienamente all'art. 1, punti 7 e 11, della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, o, in ogni caso, non avendone pienamente informato la Commissione, la Francia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese».
(1) - GU L 73, pag. 5.
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