Conclusioni dell avvocato generale
1 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1) (in prosieguo: la «direttiva»), è diretta all'introduzione di norme di protezione dell'ambiente e di sicurezza previste per garantire che l'immissione sul mercato di tali prodotti non pregiudichi la salute umana e l'ambiente.
2 Dall'art. 34 della direttiva risulta che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e ne informano immediatamente la Commissione.
3 L'art. 35 della direttiva prevede che essa entra in vigore il 20_ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Poiché tale pubblicazione è avvenuta il 24 aprile 1998, la direttiva è entrata in vigore il 14 maggio 1998.
4 Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi entro il 14 maggio 2000.
5 Non avendo ricevuto alcuna informazione che le consentisse di concludere che il Regno di Spagna aveva adottato le misure necessarie, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento oggetto di queste conclusioni.
6 La ricorrente chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva o avendo comunque omesso di comunicare alla Commissione l'adozione di tali provvedimenti, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva.
7 Il governo spagnolo osserva che la trasposizione di quest'ultima nell'ordinamento nazionale deve essere effettuata mediante regio decreto. Il procedimento di elaborazione di un tale regolamento è particolarmente gravoso, in quanto necessita di numerosi rapporti, pareri e consultazioni, nonché di un'audizione pubblica qualora il testo incida sui diritti e sugli interessi dei cittadini. Inoltre, nel caso di specie, il fatto che due Ministeri, quello della Sanità e dei Consumatori e quello dell'Agricoltura, abbiano partecipato all'elaborazione del regolamento ha provocato l'effetto di prolungare la durata del procedimento.
8 Occorre al riguardo sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire siffatte situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza dei termini risultanti dalle norme del diritto comunitario (2).
9 La convenuta fa inoltre valere che, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto di decreto, che sarebbe sul punto di essere trasmesso al Consejo del Estado, al quale deve obbligatoriamente essere sottoposto, la trasposizione della direttiva è da considerare praticamente conclusa.
10 Tuttavia, si deve rammentare come da una giurisprudenza costante risulti che la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata alla data di scadenza del termine fissato dal parere motivato e che l'adozione di misure ulteriori è irrilevante in tale contesto (3). Nel caso di specie, la convenuta non contesta che, prima di tale termine, non è stata adottata alcuna misura di trasposizione. Essa ammette anche che, alla data di deposito del controricorso, la trasposizione non aveva ancora avuto luogo.
11 Ne consegue che sussiste l'inadempimento contestato dalla Commissione. Occorre pertanto accogliere la domanda di quest'ultima.
12 Per i motivi che precedono, si propone alla Corte di:
- constatare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva o avendo comunque omesso di comunicare alla Commissione delle Comunità europee l'adozione di tali provvedimenti, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.
(1) - GU L 123, pag. 1.
(2) - V., quale esempio di una giurisprudenza costante, sentenza 3 ottobre 1984, causa 254/83, Commissione/Italia (Racc. pag. 3395).
(3) - Sentenza 27 novembre 1990, causa C-200/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4299, punto 13).
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