Conclusioni dell avvocato generale
1. Nel caso in esame la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 226 CE, che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi , è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della summenzionata direttiva.
2. La direttiva 98/8 contiene disposizioni che regolano:
a) l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di biocidi all'interno degli Stati membri in vista della loro utilizzazione;
b) il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno della Comunità, e
c) la compilazione, a livello comunitario, di un elenco positivo di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi .
3. Ai sensi dell'art. 34 della direttiva gli Stati membri avevano l'obbligo di adottare, entro il 13 maggio 2000, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva e di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni da essi adottate.
4. La Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di misure di attuazione da parte del Granducato di Lussemburgo, ha presentato il ricorso in esame.
5. Il Granducato di Lussemburgo adduce in sua difesa che un progetto di legge che traspone le disposizioni essenziali della direttiva è stato presentato dinanzi al Parlamento lussemburghese e sottoposto al Consiglio di Stato per un parere. Un progetto di regolamento granducale completerà la trasposizione nei suoi dettagli.
6. Da quanto esposto risulta che la Commissione ha il diritto di ottenere la dichiarazione richiesta.
Conclusione
7. A mio parere la Corte dovrebbe:
1) dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
2) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.
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