Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa, la Commissione chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, di dichiarare che il Regno di Spagna, avendo individuato aree sensibili solo in determinate regioni del suo territorio, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2. L'art. 5, n. 1, della direttiva 91/271 faceva obbligo agli Stati membri di individuare, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II della direttiva. L'art. 5, n. 2, faceva obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico in tali aree, ad un trattamento più spinto di quello prescritto in altri casi, e di fare ciò al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e. (abitante equivalente).
3. Secondo la Commissione, dalle informazioni comunicate dalla Spagna durante la fase precontenziosa del procedimento risulta che lo Stato spagnolo ha designato le aree sensibili nelle acque che rientrano nella sua giurisdizione, ma che alcune comunità autonome non hanno fatto lo stesso per quanto riguarda le acque che rientrano nella loro giurisdizione. In particolare, mentre Andalusia, Galizia, Murcia e Cantabria hanno effettuato le relative indicazioni, le hanno pubblicate nelle loro gazzette ufficiali e le hanno notificate alla Commissione, altre comunità autonome non hanno provveduto alle necessarie indicazioni. La Commissione si riferisce a tal proposito a Catalogna, isole Baleari, Paesi Baschi, Comunidad Valenciana, Asturie, Canarie e alle città autonome di Ceuta e Melilla.
4. Nel suo controricorso la Spagna ammette in sostanza che molte delle suddette autorità non hanno indicato le aree sensibili come richiesto dalla direttiva, in quanto afferma che tali autorità stanno completando il procedimento per l'adozione delle indicazioni richieste. Solo per quanto riguarda Melilla e Asturie la Spagna confuta direttamente la censura della Commissione: nel caso di Melilla, per il fatto che le autorità di quest'ultima non hanno giurisdizione sulle acque in questione, e, nel caso delle Asturie, per il fatto che tale comunità non ha aree sensibili. Su questi due punti, dal momento che la Commissione non ha depositato una replica, non è possibile trarre una conclusione definitiva. Per il resto, comunque, il ricorso della Commissione è fondato.
Conclusione
5. Pertanto, a mio parere la Corte dovrebbe:
1) dichiarare che il Regno di Spagna, avendo individuato aree sensibili solo in determinate regioni del suo territorio, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2) condannare il Regno di Spagna alle spese.
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