Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa la Commissione chiede che la Corte dichiari, ai sensi dell'art. 226 CE, che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2 L'art. 1 della direttiva 98/81 apporta sostanziali modifiche a diverse disposizioni della direttiva 90/219 (2), che stabilisce misure comuni per l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente.
3 L'art. 2 della direttiva 98/81 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Poiché la direttiva, in base al suo art. 3, è entrata in vigore il 5 dicembre 1998, le disposizioni di attuazione avrebbero dovuto essere adottate entro il 5 giugno 2000.
4 E' pacifico che il Belgio non ha adottato i provvedimenti necessari entro il termine stabilito. Nel suo controricorso, in data 21 gennaio 2002, il Belgio afferma che la Regione di Bruxelles-Capitale e la regione vallona hanno adottato i provvedimenti di trasposizione della direttiva e che essi entreranno in vigore entro breve. La regione fiamminga sta adottando i provvedimenti necessari per dare attuazione alla direttiva nel modo più completo e rapido possibile.
5 Ne deriva che il ricorso della Commissione è fondato.
Conclusione
6 Ritengo pertanto che la Corte debba:
1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - GU L 330, pag. 13.
(2) - Direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE (GU L 117, pag. 1).
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