CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 13 luglio 2004(1)
Cause riunite C-460/01 e C-104/02
Commissione delle Comunità europee
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno dei Paesi Bassi
e
Repubblica di Germania
e
Interveniente: Regno del Belgio
Commissione delle Comunità europee
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno dei Paesi Bassi
e
Repubblica di Germania
e
Interveniente: Regno del Belgio
«Inadempimento di uno Stato – Codice doganale – Transiti doganali comunitari – Infrazioni e irregolarità – Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale – Termine – Risorse proprie delle Comunità – Accertamento – Interessi di mora»
Indice I – Introduzione II – Contesto normativo A – I transiti doganali comunitari B – La riscossione del debito doganale C – Messa a disposizione dei mezzi propri delle Comunità III – Procedimento precontenzioso e procedimento contenzioso IV – Sulla violazione dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89 e dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD A – Argomenti essenziali delle parti B – Valutazione 1. Sull'irricevibilità dei ricorsi 2. Sul problema di stabilire quale condotta tardiva degli Stati membri debba costituire l’inadempimento 3. Se l’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD contenga un termine puramente ordinatorio a) Sulla giurisprudenza passata e presente della Corte b) Sui problemi pratici relativi al rispetto del termine dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD i) Sulla nascita dell’obbligazione doganale ii) Sull’individuazione del debitore doganale nel caso di irregolarità nel transito doganale iii) Sulla determinazione dell’importo dei dazi iv) Sulla determinazione della competenza c) Sull’inutile aggravio dell’obbligato principale nel caso in cui il transito doganale si sia svolto regolarmente in un momento posteriore. V – Sulla violazione dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89 A – Argomenti essenziali delle parti B – Valutazione 1. Sulla questione dell’irricevibilità della seconda domanda del ricorso nella causa C-104/02 2. Sulla fondatezza del ricorso nella causa C-460/01 VI – Conclusione
I – Introduzione
1. Nel procedimento per inadempimento C-460/01 la Commissione contesta ai Paesi Bassi di non aver messo tempestivamente a disposizione della Comunità, dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995, risorse proprie e di non aver pagato gli interessi di mora a causa di ciò maturati. Nel procedimento C-104/02 muove la stessa censura in relazione agli anni 1993 e 1994 contro la Germania. Si tratta della riscossione di debiti doganali derivanti da irregolarità nei transiti doganali comunitari.
II – Contesto normativo
A – I transiti doganali comunitari
2. Nell’arco di tempo che qui rileva, cioè dal 1991 al 1992, i transiti doganali comunitari sono stati disciplinati dal regolamento (CEE) n. 222/77 (2) e dal regolamento (di applicazione) (CEE) n. 1062/87 (3) , per quanto riguarda il 1993 dal regolamento (CEE) n. 2726/90 (4) e dal regolamento (di applicazione) (CEE) n. 1214/92 (5) e per quanto riguarda il 1994 e il 1995 dal codice doganale (6) (in prosieguo: «CD») e dal regolamento di applicazione del codice doganale comunitario (7) (in prosieguo: «RA-CD»). Le disposizioni sono essenzialmente identiche quanto al contenuto. Quindi, in prosieguo, si riporteranno sono le disposizioni più recenti contenute nel CD e nell’RA-CD. Nel caso in cui certe differenze nelle disposizioni anteriori risultino di importanza decisiva rispetto ai procedimenti per inadempimento, vi si rinvierà nel luogo opportuno.
3. Riassuntivamente, i transiti doganali comunitari possono descriversi come segue.
Le merci che giungono nel territorio doganale delle Comunità e che vengono trasportate fra due Stati membri, durante il trasporto possono rimanere esenti da dazi e imposizioni se ciò si verifica nell’ambito del cosiddetto transito doganale comunitario esterno. Accanto ad esso vi è anche il transito doganale comunitario interno, che tuttavia non occorre approfondire, giacché le disposizioni qui rilevanti trovano identica applicazione in entrambi i transiti doganali. Dunque, ciò di cui parleremo nel prosieguo sarà «il» transito doganale; oggetto di citazione saranno le disposizioni relative al transito doganale esterno.
Il transito doganale serve al controllo di tali trasporti di merci da parte delle autorità doganali. È costituito da un controllo dei documenti di accompagnamento e dalla verifica che le merci trasportate giungano al luogo di destinazione identiche e senza modificazioni quantitative.
Per ogni transito doganale va nominato un «obbligato principale»; di regola è lo spedizioniere. Questi effettua la dichiarazione relativa al transito doganale presso l’ufficio di partenza competente dello Stato membro nel quale le merci sono giunte da uno Stato terzo. Inoltre, all’ufficio competente viene presentata una «dichiarazione T1» (in prosieguo: la «T1»), costituita da una serie di moduli composti da più parti, che deve contenere diverse informazioni (tipo e quantità delle merci, destinatario, spedizioniere, luogo di destinazione, ecc.). La parte 1 della T1 rimane presso l’ufficio della dichiarazione, la parte restante accompagna le merci durante il trasporto.
Le merci debbono essere presentate presso l’ufficio di destinazione entro un termine fissato dall’ufficio presso cui è stata rilasciata la dichiarazione e indicato nella T1 (termine di presentazione). Questo termine, nella prassi, va da alcuni giorni a poche settimane. L’ufficio di destinazione verifica che le merci corrispondano alle indicazioni riportate sulla T1. In caso di regolare esecuzione del transito doganale l’ufficio di destinazione spedisce la parte 5 della T1 all’ufficio di partenza con una nota corrispondente.
Irregolarità nel transito doganale
4. L’obbligato principale è il responsabile del transito doganale ed è tenuto a pagare i dazi e le imposizioni non riscossi al momento dell’arrivo nella zona doganale, quando il transito doganale non sia stato eseguito regolarmente. Di norma, questi, al momento della dichiarazione relativa al transito doganale, deve fornire una garanzia. Le disposizioni concernenti i casi di irregolarità nel transito doganale si trovavano, per quanto riguarda l’arco di tempo che va dal 1991 al 1992, nell’art. 11 bis del regolamento n. 1062/87 (8) , per quanto riguarda il 1993, nell’art. 49 del regolamento n. 1214/92 (9) e, per quanto riguarda il 1994 e il 1995, nell’RA-CD (10) .
L’art. 378 dell’RA-CD, fra l’altro, recita:
«1. Fatto salvo l’articolo 215 11 –Nota non presente nell’originale. L’art. 215, n. 1, del CD recita: «L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano». del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa:
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza (...),
– (…).
2. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza […] i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.
3. Se prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T1 è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali, al recupero dei dazi e delle altre imposizioni (…) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e le altre imposizioni inizialmente riscossi (…) sono rimborsati. (...)».
L’art. 379 dell’RA-CD recita:
«1. Quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità, l’ufficio di partenza ne dà notificazione all’obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all’ufficio di partenza la prova considerata sufficiente dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l’ufficio di partenza, quest’ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente».
B – La riscossione del debito doganale
5. Per la riscossione dei debiti doganali, nell’arco di tempo che qui rileva, cioè dal 1991 fino a tutto il 1993, vigeva il regolamento (CEE) n. 1854/89 (12) , mentre nel 1994 e nel 1995 vigeva il CD (13) .
L’art. 217, n. 1, primo comma, del CD recita:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)».
L’art. 218, n. 3, del CD recita:
«In caso di nascita di un’obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale è in grado di:
a) calcolare l’importo dei dazi considerati, e
b) determinare il debitore».
L’art. 219 del CD recita:
«1. I termini per la contabilizzazione di cui all’articolo 218 possono essere prorogati:
a) per motivi connessi con l’organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di contabilità centralizzata,
b) oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all’autorità doganale di rispettare detti termini.
I termini così prorogati non possono eccedere quattordici giorni.
2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore».
L’art. 221, fra l’altro, recita:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(...)
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. (…)» 14 –Il regolamento n. 1854/89 non conteneva disposizioni analoghe..
C – Messa a disposizione dei mezzi propri delle Comunità
6. Secondo la decisione 88/376/CEE, Euratom (15) i debiti doganali riscossi sono risorse proprie delle Comunità, che all’epoca dei fatti dovevano venire messe a disposizione della Commissione secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 (16) nel modo seguente.
L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89, recita:
«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia».
Ai sensi degli artt. 6, 9 e 10 del regolamento n. 1552/89, lo Stato membro, presso il proprio Tesoro, deve tenere una contabilità relativa ai diritti accertati nonché effettuare una corrispondente iscrizione su un conto speciale che viene tenuto a questo scopo per la Commissione presso il Tesoro dello Stato membro. I diritti sono riportati nella menzionata contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il diritto è stato accertato e nello stesso momento vengono iscritti sul conto speciale. Inoltre si distingue fra diritti riscossi e non ancora riscossi. I diritti accertati, ma non ancora riscossi, per i quali, inoltre, non sia stata prestata una garanzia vengono contabilizzati separatamente. In questi casi l’iscrizione sul conto speciale si effettua al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale gli importi corrispondenti ai diritti siano stati riscossi. Gli importi iscritti sul conto speciale vengono riportati dalla Commissione nella propria contabilità.
L’art. 11 del regolamento n. 1552/89 recita:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
III – Procedimento precontenzioso e procedimento contenzioso
7. Nel 1994 e nel 1995, nel quadro del procedimento di controllo degli Stati membri in ordine alla riscossione delle risorse proprie della Comunità, procedimento previsto dal regolamento n. 1552/89, nei Paesi Bassi e in Germania venivano compiute indagini sull’applicazione delle prescrizioni comunitarie in materia di transiti. Nei rapporti relativi ai controlli la Commissione lamentava che, nel caso di transiti doganali eseguiti in modo irregolare, gli uffici di partenza di entrambi gli Stati membri avessero riscosso numerosi debiti doganali tardivamente, cioè parecchi mesi dopo la scadenza del termine di tre mesi. Si sarebbe giunti così a iscrivere le risorse proprie delle Comunità con un corrispondente ritardo, per cui, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, si sarebbero dovuti pagare interessi in misura corrispondente.
8. I Paesi Bassi e la Germania non muovevano obiezioni relativamente ai momenti delle riscossioni e delle iscrizioni contestate. Tuttavia sostenevano la tesi che le riscossioni e le iscrizioni non dovessero essere considerate tardive.
9. Nel caso dei Paesi Bassi (C-460/01), in seguito, la Commissione calcolava gli interessi moratori, comunicava alle autorità dei Paesi Bassi questo conteggio e intimava loro di pagare gli interessi nella misura di NLG 5 323 395,06, al 23 febbraio 1997. I Paesi Bassi si rifiutavano di farlo.
10. In seguito, con lettera del 2 febbraio 2000 la Commissione inviava un parere motivato ai Paesi Bassi. I Paesi Bassi rispondevano con una lettera del 28 marzo 2000, in cui contestavano nuovamente di aver violato il diritto comunitario e si rifiutavano di pagare gli interessi richiesti.
11. Essendo la Commissione di un’altra opinione, decideva di presentare alla Corte il ricorso in esame. La Commissione chiede che la Corte voglia,
dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995,
– ogni volta che il dichiarante di un transito doganale comunitario esterno, entro tre mesi dall’invio della notificazione da parte dell’ufficio doganale di partenza del fatto che la spedizione non era tempestivamente pervenuta presso l’ufficio doganale di destinazione, non avesse apportato la prova della regolarità del transito doganale considerato, non avendo contabilizzato e riscosso il debito doganale relativo e gli altri dazi entro tre giorni dalla scadenza di detto termine o successivamente, in conformità del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (17) ,
– non avendo messo tempestivamente a disposizione della Commissione le risorse proprie connesse a tale operazione e
– rifiutando di pagare gli interessi di mora connessi alla stessa operazione,
è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 11 bis, n. 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, dall’art. 49, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, e dall’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché dagli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
12. Nel caso della Germania (C-104/02) la Commissione richiedeva alle autorità tedesche di trasmettere le informazioni necessarie per il calcolo degli interessi. Tale richiesta era respinta con la motivazione che non vi sarebbero stati ritardi rispetto al diritto comunitario.
13. In seguito, con lettera del 19 luglio 2000, la Commissione inviava alla Germania un parere motivato. La Germania rispondeva con lettera del 14 settembre 2000, in cui nuovamente negava di aver violato il diritto comunitario.
14. Essendo la Commissione di un’altra opinione, decideva di presentare alla Corte il ricorso in esame. La Commissione chiede che
la Corte voglia decidere come segue:
1. la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi a lei derivanti dall’art. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario o, rispettivamente, dall’art. 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avendo versato troppo tardi risorse proprie alla Comunità.
2. Ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, per il periodo fino al 31 maggio 2000, e dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, per il periodo posteriore al 31 maggio 2000, la Repubblica federale di Germania è obbligata a versare al bilancio comunitario gli interessi risultanti dalla tardiva iscrizione.
3. La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese del procedimento.
15. Con lettera del 5 luglio 2002, il regno del Belgio presentava istanza di intervento adesivo nel procedimento C-104/02 a sostegno della convenuta Repubblica federale di Germania. L’istanza veniva accolta con ordinanza 9 settembre 2002.
IV – Sulla violazione dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89 e dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD
A – Argomenti essenziali delle parti
16. La Commissione , il governo dei Paesi Bassi e il governo tedesco concordano sul fatto che i debiti doganali degli obbligati principali risultanti da irregolarità nei transiti doganali (in prosieguo: i «debiti doganali»), in ciascun periodo rilevante (causa C-460/01: dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995; causa C-104/02: secondo l’atto introduttivo «in relazione al 1993 e al 1994»), sono stati riscossi non già, al più tardi, subito dopo la scadenza del termine di tre mesi dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD (in prosieguo: il «termine di tre mesi»), bensì regolarmente solo parecchi mesi più tardi. Tuttavia le parti non concordano sul problema di stabilire se ciò costituisca un inadempimento da parte degli Stati membri interessati.
17. Il governo tedesco sostiene, anzitutto, la tesi che il ricorso presentato contro di esso (C-104/92) sia irricevibile quanto al primo motivo di ricorso. In un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE, sarebbe suscettibile di accertamento solo un inadempimento che persistesse al momento della scadenza del termine per prendere posizione. Tuttavia in tale momento gli uffici doganali tedeschi già da tempo avrebbero riscosso i debiti doganali e modificato la corrispondente prassi amministrativa nel senso richiesto dalla Commissione.
18. La Commissione è dell’opinione che sussista una violazione dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD. Essa sostiene che il termine di tre mesi obbliga lo Stato membro dell’ufficio di partenza a riscuotere senza ritardo i debiti doganali. In sintesi (18) , essa argomenta come segue.
Il termine di tre mesi non vincolerebbe solamente l’obbligato principale nei confronti dell’ufficio di partenza. Il termine varrebbe anche per lo Stato membro dell’ufficio di partenza nei confronti della Comunità, poiché si tratterebbe di somme da trasferire alla Comunità in qualità di risorse proprie.
Dunque, ai sensi dell’art. 218, n. 3, del CD, la contabilizzazione dei corrispondenti debiti doganali – prescindendo da particolari calcoli dei termini previsti dal diritto comunitario generale 19 –Regolamento n. 1182/71 (cit. nella nota 17). – andrebbe effettuata entro due giorni (prorogabili fino a un massimo di quattordici giorni). In quel momento i debiti doganali sarebbero già sorti, la competenza dello Stato membro sarebbe certa e le autorità doganali sarebbero in grado di calcolare l’importo delle imposizioni e di determinare il debitore doganale.
19. Il governo dei Paesi Bassi , il governo tedesco e il governo belga negano che l’inosservanza del termine di tre mesi costituisca un inadempimento. In sintesi (20) , essi argomentano come segue.
Dall’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD non risulterebbe che gli Stati membri siano obbligati a riscuotere i debiti doganali immediatamente dopo la scadenza del termine di tre mesi. Questo termine, infatti, vincolerebbe solo l’obbligato principale, ma non lo Stato membro.
Gli Stati membri si richiamano, poi, alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa SPKR 21 –Sentenza 14 novembre 2002, causa C-112/01, SPKR (Racc. pag. I-10655)., in cui sarebbe stabilito che il termine di tre mesi per la riscossione dei debiti doganali, in relazione agli uffici di partenza, sarebbe solamente ordinatorio e non preclusivo.
Inoltre, si richiamano al tenore letterale degli artt. 379, n. 2, terza frase, dell’RA‑CD e 221 del CD, da cui risulterebbe che l’ufficio di partenza, dopo la scadenza di questo termine, dovrebbe soltanto dare inizio alla procedura di riscossione dei debiti doganali.
Oltre a ciò gli Stati membri portano argomentazioni di carattere pratico. Difficilmente l’ufficio di partenza, alla scadenza del termine di tre mesi, sarebbe in grado di riscuotere immediatamente i debiti doganali, non disponendo ancora, in tale momento, di tutte le «indicazioni necessarie» nel senso dell’art. 217, n. 1, prima frase, dell’RA-CD. Per riscuotere il debito doganale occorrerebbe una valutazione complessiva delle prove fornite dall’obbligato principale fino allo scadere del termine di tre mesi. Solo dopo potrebbe stabilirsi se il debito doganale sia sorto, chi sia il debitore e se l’ufficio di partenza sia competente. Trattandosi di una procedura di recupero, l’ammontare del debito doganale verrebbe stabilito solo a posteriori. Infine sarebbe necessario che l’ingiunzione di pagamento venisse notificata al debitore e che il debito doganale venisse effettivamente saldato, eventualmente facendo ricorso alle garanzie prestate. Solo in questo momento il debito doganale potrebbe venire contabilizzato.
20. Infine, costringere alla riscossione dei debiti doganali immediatamente dopo la scadenza del termine di tre mesi sarebbe un inutile aggravio per gli obbligati principali, poiché spesso, in seguito, risulterebbe che il transito doganale, ancorché dopo la scadenza del termine, si era svolto in modo complessivamente corretto.
B – Valutazione
1. Sull’irricevibilità dei ricorsi
21. Per quanto riguarda la parte dell’argomento del governo tedesco relativo all’irricevibilità del ricorso, va osservato che, a livello di principio, è presente un interesse meritevole di tutela all’accertamento dell’inadempimento se tale inadempimento continua a sussistere al tempo dell’ultima udienza orale oppure se esso non sia stato completamente rimosso (22) .
22. Nel presente caso, ancora prima della scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la Germania ha dato ordine ai propri uffici doganali di trasferire, come richiesto dalla Commissione, le risorse proprie della Comunità sempre in un momento anteriore. Resta da vedere se ciò possa essere considerato un’eliminazione dell’inadempimento e quindi la materia del contendere possa considerarsi cessata.
23. Contro l’ipotesi che sia cessata la materia del contendere va considerato che la Germania non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti, rifutandosi, esattamente come prima, di pagare alla Comunità gli interessi richiesti dalla Commissione (23) . Se sussiste un diritto delle Comunità agli interessi, il suo mancato soddisfacimento costituisce un inadempimento già presente al momento della scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
24. Conseguentemente, in un caso simile la Corte ha stabilito che «esiste (...) un nesso indissociabile fra l’obbligo di accertare il credito controverso (...) ed infine quello di versare gli interessi di mora (...) [ed] è quindi indispensabile, per valutare la fondatezza della censura relativa al mancato versamento di interessi di mora, pronunciarsi sulle censure relative al ritardo con cui la Repubblica federale di Germania ha accertato i diritti in questione e ne ha iscritto l’importo sul conto della Commissione» (24) .
25. Con ciò si può affermare che i ricorsi per violazione dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD e dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89 sono ricevibili.
2. Sul problema di stabilire quale condotta tardiva degli Stati membri debba costituire l’inadempimento
26. In entrambi i procedimenti la Commissione ravvisa nei ritardi contestati una violazione dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD (25) e dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89. Le conclusioni dei ricorsi, in entrambe le cause, contestano il ritardato trasferimento di risorse proprie (primo motivo di ricorso nella causa C-104/02 e secondo motivo di ricorso nella causa C-460/01) e in una causa, oltre a ciò, la ritardata contabilizzazione e riscossione dei debiti doganali (primo motivo di ricorso nella causa C-460/01). Ora, la Commissione e gli Stati membri, chiaramente, hanno idee diverse circa le misure concrete che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare entro due giorni, fino ad un massimo di quattordici (art. 218, n. 3, del CD), dalla scadenza del termine di tre mesi.
27. La Commissione è dell’opinione che per il rispetto del termine sia sufficiente l’inizio della riscossione dei debiti doganali, vale a dire la notificazione dell’ingiunzione di pagamento all’obbligato principale. Invece, gli Stati membri sostengono che gli uffici doganali, dopo la scadenza del termine di tre mesi, dovrebbero operare effettivamente l’escussione dell’obbligato principale oppure fare ricorso alle garanzie prestate. A loro volta gli Stati membri concludono che, essendo praticamente impossibile il completamento della procedura di riscossione dei debiti doganali entro – per principio – due giorni dalla scadenza del termine di tre mesi, l’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD non potrebbe contenere un termine perentorio, bensì solo un termine ordinatorio.
28. Dunque mi sembra opportuno occuparsi anzitutto della questione relativa alle procedure di cui, nell’ambito della riscossione dei debiti doganali, si tratta nei presenti casi.
29. Anzitutto va osservato che la risposta non può desumersi solamente dalla lettera dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD. La disposizione, infatti, è diversa nelle varie versioni linguistiche: l’ufficio di partenza «riscuote» i debiti doganali (26) oppure «inizia a riscuotere i debiti doganali» (27) . Oltre a ciò la disposizione non parla né della «contabilizzazione» contestata dalla Commissione in quanto tardiva né del «trasferimento delle risorse proprie». Dunque, l’oggetto effettivo dei ricorsi per inadempimento può essere individuato solo con riferimento al sistema complessivo della riscossione di risorse proprie sotto forma di debiti doganali dell’obbligato principale per il caso di irregolarità nel transito doganale.
30. Infatti, il passo decisivo per il trasferimento tempestivo delle risorse proprie non è la conclusione della procedura di riscossione (28) , ma piuttosto una parte della stessa e precisamente «la comunicazione dell’importo dei dazi» al debitore doganale. Tale comunicazione, infatti, rappresenta contemporaneamente l’«accertamento» del diritto delle Comunità sulle imposizioni (art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89), che a sua volta conduce alla registrazione nella contabilità speciale (art. 6 del regolamento n. 1552/89) e così alla decorrenza del termine per quell’accreditamento delle risorse proprie sullo speciale conto aperto dalla Commissione, a cui la Commissione stessa precisamente mira (art. 9, n. 1, del regolamento n. 1552/89).
31. Si vede, dunque, che l’atto amministrativo decisivo ai fini del trasferimento tardivo di risorse proprie, che è ciò che dopo tutto la Commissione contesta, è la comunicazione all’obbligato principale del debito doganale sorto a causa di irregolarità nel transito doganale. In questo modo il problema qui da risolvere è in sostanza se l’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD obblighi gli Stati membri a emanare l’ingiunzione di pagamento relativa ai debiti doganali nei confronti dell’obbligato principale immediatamente dopo la scadenza del termine.
32. Relativamente ai presenti procedimenti risulta anzitutto che le conclusioni dei ricorsi della Commissione sono formulati – invero senza alcun bisogno – in modi diversi e di sicuro non sono un modello di chiarezza. Tuttavia, i ricorsi mirano in modo riconoscibile all’accertamento del fatto che l’inadempimento è costituito dal trasferimento tardivo di risorse proprie (art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89) a causa della tardiva emanazione dell’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’obbligato principale (art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD).
33. Oltre a ciò, quindi, pare certo che gli Stati membri , comunque, non siano obbligati anche a procurare effettivamente le somme dovute a titolo di debito doganale entro – per principio – due giorni (art. 218, n. 3, del CD) dalla scadenza del termine di tre mesi. Quest’ultimo fatto è rilevante relativamente ai problemi pratici allegati dagli Stati interessati, poiché in questo modo diventa evidente che gli Stati membri, ai fini dell’argomentazione per cui il termine di tre mesi sarebbe puramente ordinatorio, difficilmente possono fare riferimento al fatto che l’escussione dell’obbligato principale o il ricorso alle garanzie, da un punto di vista pratico, siano difficilmente effettuabili entro due giorni dalla scadenza del termine di tre mesi.
3. Se l’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD contenga un termine puramente ordinatorio
34. Nei procedimenti in oggetto, dunque, ci si chiede se i Paesi Bassi e la Germania, ai sensi dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD, fossero obbligati a emanare un’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’obbligato principale entro – per principio – due giorni dalla scadenza del termine di tre mesi.
35. Gli Stati membri e la Commissione sono in disaccordo sulla questione se l’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD contenga un termine puramente ordinatorio, dalla cui inosservanza, dunque, non possa desumersi un inadempimento, oppure se la disposizione obblighi perentoriamente gli Stati membri all’immediata emanazione dell’ingiunzione di pagamento.
36. È mia opinione che si tratti di termine vincolante per gli Stati membri, la cui inosservanza costituisce un inadempimento. A ciò non si oppongono né la giurisprudenza passata e presente della Corte né considerazioni di ordine pratico; inoltre ciò non comporta neanche un inutile aggravio per l’obbligato principale.
a) Sulla giurisprudenza passata e presente della Corte
37. A mio avviso, a torto gli Stati membri si richiamano alla sentenza della Corte nella causa SPKR (29) . In questa causa, infatti, la Corte si è dovuta occupare di una questione giuridica diversa da quella qui sollevata.
38. In primo luogo, nella sentenza citata la Corte non si è occupata del termine di tre mesi, bensì del termine per la notificazione all’obbligato principale ai sensi dell’art. 379, n. 1, dell’RA-CD (termine di undici mesi). In secondo luogo, le motivazioni non sarebbero utilizzabili relativamente al termine di cui all’art. 379, n. 2, dell’RA-CD (termine di tre mesi), neanche se – come sostenuto dagli Stati membri – si considerassero i due termini come un tutto unitario (un «termine di quattordici mesi»).
39. Infatti, nella detta causa la Corte ha stabilito che il termine ivi controverso non è un termine preclusivo, bensì un termine ordinatorio. Tuttavia, lì si trattava delle conseguenze giuridiche nei confronti dell’obbligato principale del mancato rispetto di questo termine, e più precisamente della questione se l’ufficio di partenza abbia titolo per riscuotere i debiti doganali, anche dopo la scadenza di detto termine – quesito al quale la Corte ha dato risposta affermativa.
40. Inoltre, la Corte, per giustificare l’ipotesi di un termine ordinatorio, ha sostenuto che il mancato rispetto di questo termine non può andare a carico del bilancio comunitario, poiché ciò contrasterebbe con l’interesse delle Comunità alla riscossione delle somme dovute a titolo di debito doganale, somme che infatti vengono trasferite alle Comunità in quanto risorse proprie.
41. I presenti procedimenti, invece, vertono sul rapporto fra gli Stati membri e la Comunità, e più precisamente sulla questione se gli Stati membri siano obbligati nei confronti della Comunità a rispettare il termine (qui) di tre mesi dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD. Tuttavia, poiché la Corte, nella causa citata, sottolinea proprio l’interesse della Comunità alla riscossione dei debiti doganali in quanto risorse proprie delle Comunità, ciò suffraga piuttosto la tesi che il termine di tre mesi nei confronti degli Stati membri vada considerato non alla stregua di un termine ordinatorio, bensì alla stregua di un termine perentorio per gli Stati membri.
b) Sui problemi pratici relativi al rispetto del termine dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD
42. Per dimostrare perché il termine di cui all’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD sarebbe ordinatorio, gli Stati membri fanno riferimento anzitutto a problemi pratici. Infatti, in molti casi, allo scadere del termine di tre mesi, l’ufficio di partenza non disporrebbe delle informazioni necessarie per l’emanazione dell’ingiunzione di pagamento o dovrebbe per prima cosa controllare le informazioni trasmesse dall’obbligato principale. Per esempio, il debitore principale, fino all’ultimo giorno del termine di tre mesi, potrebbe fornire prove del fatto che le merci siano state presentate del tutto regolarmente. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda le prove relative a chi, nel caso di mancata presentazione, sia di ciò responsabile e a dove si trovi il luogo delle violazioni. Solo una volta accertato che il debito doganale è effettivamente sorto e che l’obbligato principale è debitore doganale si effettuerebbe la tariffazione e si calcolerebbe l’ammontare dei debiti doganali.
43. Secondo giurisprudenza costante, i problemi di eseguibilità pratica allegati dalle parti, per principio, non possono giustificare un inadempimento (30) . Eventualmente, sarebbero rilevanti se si trattasse di problemi oggettivi, cioè riconducibili allo stesso sistema dei transiti doganali, tali da rendere oggettivamente impossibile per gli Stati membri il rispetto degli obblighi. È questo ciò che, evidentemente, gli Stati membri interessati cercano di dimostrare.
44. Non ritengo convincenti le loro argomentazioni. Infatti, i problemi pratici sarebbero dipendenti dal sistema solo qualora le eventuali ulteriori prove portate dall’obbligato principale costituissero un presupposto necessario dell’emanazione dell’ingiunzione di pagamento. Le cose non mi paiono stare in questo modo; ciò risulta dalle seguenti considerazioni.
45. Secondo l’art. 218, n. 3, del CD, il termine di due giorni per la contabilizzazione nello Stato membro dei debiti doganali del tipo qui controverso (e con ciò per l’emanazione dell’ingiunzione di pagamento (31) ), in generale, comincia a decorrere il giorno in cui l’autorità doganale «è in grado di» calcolare l’importo dei dazi e di determinare il debitore. Invero, la disposizione non parla della determinazione della competenza dell’autorità emanante; tuttavia, in generale, nell’azione amministrativa tale presupposto va controllato e, dunque, può essere considerato un elemento non scritto della fattispecie di cui all’art. 218, n. 3, del CD.
46. Occorre pertanto vedere quando, in generale, l’ufficio di partenza possa presumere che nasca l’obbligazione doganale e sia in grado di individuare il debitore doganale , di calcolare l’ importo dei dazi e di accertare la propria competenza .
i) Sulla nascita dell’obbligazione doganale
47. Il transito doganale è un «regime sospensivo» (32) . Dunque, da principio, quando vengono importate le relative merci non vi è alcuna obbligazione doganale. Tuttavia, un’obbligazione doganale nasce qualora l’obbligato principale non adempia i propri obblighi (33) , dunque, per principio – come la Commissione ha correttamente argomentato – nel momento della scadenza del termine di presentazione (34) . Il termine di presentazione, nella pratica, scade già poche settimane dopo l’inizio del transito doganale. Già in questo momento assai precoce, quindi, sussiste una presunzione legale del fatto che l’obbligato principale è tenuto all’obbligazione doganale.
48. Tuttavia, prima di esigere l’adempimento dell’obbligazione doganale, vanno anzitutto svolte istruttorie d’ufficio e dopo la loro infruttuosa conclusione l’obbligato principale deve essere informato e deve essergli richiesto di fornire prove della regolarità della procedura. Secondo l’art. 379, n. 1, dell’RA-CD questa comunicazione deve effettuarsi «quanto prima e al più tardi» undici mesi dopo l’inizio del transito doganale: dunque, di sicuro, può effettuarsi anche anteriormente.
49. Il termine di tre mesi che si connette alla comunicazione all’obbligato principale, visto in questo modo, serve soltanto come ultima di molte possibilità per provare, in un momento posteriore, che il transito doganale si era concluso correttamente e a superare definitivamente (35) la presunzione legale di una violazione dell’obbligato principale che faccia nascere l’obbligazione doganale.
50. La conclusione regolare, per principio, viene provata solo producendo la parte 5 della T1. In alternativa, l’art. 380 dell’RA-CD menziona la presentazione di altre prove provenienti dalle autorità doganali relative alla regolare presentazione delle merci. Qualora l’obbligato principale o lo stesso ufficio di partenza riuscissero a fornire uno di questi documenti entro il termine di tre mesi, è ben lecito credere che il controllo degli stessi, trattandosi di documenti doganali (36) , di regola, non dia luogo a problemi tali da poter giustificare un ritardo nell’ingiunzione di pagamento che ecceda i termini degli artt. 217 ss. del CD.
51. A mio avviso, dunque, l’ufficio di partenza, al più tardi alla scadenza del termine di tre mesi dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD, può presumere che l’obbligazione dell’obbligato principale sia sorta a causa di violazioni nel transito doganale.
52. Perciò l’argomento degli Stati membri vertente sui problemi pratici relativi alla nascita dell’obbligazione doganale è poco convincente.
ii) Sull’individuazione del debitore doganale nel caso di irregolarità nel transito doganale
53. Come già esposto sopra (37) , dall’art. 378, nn. 1 e 2, dell’RA-CD risulta una presunzione legale riguardo alla nascita dell’obbligazione doganale e con ciò anche riguardo alla condizione di debitore doganale dell’obbligato principale. Ciò significa che la presunzione legale nel senso della condizione di debitore doganale dell’obbligato principale opera già molto presto. In caso di scadenza senza esito del termine di tre mesi la condizione di debitore doganale per l’ufficio doganale si limita a fissarsi definitivamente.
54. In quanto gli Stati membri, in relazione ai problemi pratici, si basano essenzialmente sul caso nel quale l’obbligato principale produca prove che ne escludano la responsabilità e tali prove debbano essere vagliate, va osservato che secondo la lettera dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD sussiste una presunzione legale in ordine alla nascita dell’obbligazione doganale in capo all’obbligato principale, che presuppone puramente la mancanza della prova della regolare conclusione del transito doganale e che quindi prescinde dalla colpa. Perciò non è sufficiente che l’obbligato principale provi che, nonostante il transito doganale sia stato eseguito in modo irregolare, il responsabile sia tuttavia un altro (38) . Anche prescindendo da questo, gli Stati membri non hanno provato che gli obbligati principali, spesso o regolarmente, forniscano o anche solo tentino di fornire una prova tale da richiedere indagini di natura investigativa.
55. Dunque, è mia opinione che l’ufficio di partenza sia in grado di determinare l’obbligato principale come verosimile debitore dell’obbligazione doganale molto tempo prima della scadenza del termine di tre mesi dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD. Alla scadenza del termine di tre mesi ciò si limita a diventare definitivo.
56. Perciò anche l’argomento degli Stati membri vertente sui problemi pratici relativi alla determinazione del debitore doganale è poco convincente.
iii) Sulla determinazione dell’importo dei dazi
57. L’ammontare dei debiti doganali in caso di irregolarità nel transito doganale è in funzione del dazio all’importazione che avrebbe dovuto essere pagato se le merci, anziché essere trasportate attraverso il territorio doganale della Comunità in regime di transito doganale, fossero state immesse in libera pratica (39) . Perciò si tratta dell’ammontare del dazio all’importazione (che provvisoriamente non era stato riscosso). Esso viene calcolato in funzione del valore in dogana delle merci, valore che viene determinato sulla base di una tariffazione per l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (40) (41) . Le informazioni necessarie per la tariffazione e la determinazione del valore in dogana (per esempio, la quantità e il tipo di merci) devono essere fornite nella dichiarazione di transito già al momento dell’importazione nel territorio doganale della Comunità. In questo modo, fondamentalmente, l’ufficio di partenza può calcolare il possibile ammontare dei dazi già all’inizio del transito doganale.
58. L’argomento del governo tedesco secondo cui nella pratica la dichiarazione di transito T1 spesso non viene compilata integralmente, non osta alla calcolabilità dell’ammontare del debito doganale al momento della scadenza del termine di tre mesi. Infatti, il controllo della completezza della dichiarazione di transito rappresenta un obbligo degli Stati membri, il cui inadempimento, dunque, non può da loro essere utilizzato come difesa. Anche il richiamo del governo tedesco al fatto che nel transito doganale non sussiste alcun obbligo di indicare il valore delle merci della dichiarazione (42) non costituisce un ostacolo. Con questo, infatti, si dice soltanto che gli uffici doganali di partenza devono determinare il necessario valore delle merci in un modo diverso nel caso in cui ciò dovesse divenire necessario per imposizioni che dovessero risultare in seguito. Tuttavia, non si capisce perché questa attività (che può essere anche assai complessa) dovrebbe essere possibile, da un punto di vista temporale, solo dopo la scadenza del termine di tre mesi (43) .
59. Inoltre, gli Stati membri – senza essere contraddetti dalla Commissione – hanno sostenuto che, sensatamente, il calcolo dell’ammontare dei dazi viene effettuato al momento della dichiarazione delle merci solo qualora e solo nella misura in cui ciò sia necessario per il calcolo delle garanzie da prestare (44) . Tuttavia, frequentemente, le garanzie sarebbero calcolate alla stregua di garanzie forfettarie o di garanzie isolate, senza calcolare con precisione il potenziale dazio di importazione (45) .
60. A mio avviso, a differenza di quanto sostenuto dagli Stati membri, determinante non può essere il fatto che nel caso singolo l’ammontare dei dazi sia stato già fissato, o meno, in quanto occasionato dal calcolo di una prestazione di garanzia. D’altra parte, tuttavia, non si può neanche pretendere che gli uffici di partenza stabiliscano, per così dire, preventivamente l’ammontare dei dazi all’importazione ogniqualvolta inizia un transito doganale. Infatti il corretto svolgimento del transito doganale dovrebbe essere la regola e quindi, in generale, si giungerebbe a un inutile dispendio amministrativo.
61. La mia opinione è che per il possibile momento di calcolo dell’ammontare dei dazi anche qui dovrebbe essere decisiva la considerazione che – come già esposto sopra (46) – la presunzione legale sull’esistenza di un’obbligazione doganale in capo all’obbligato principale opera già molto presto, cioè in caso di scadenza infruttuosa del termine di presentazione. Il termine di tre mesi serve soltanto come ultima di molte possibilità per provare ancora che il transito doganale si era concluso correttamente.
62. Conseguentemente l’ufficio di partenza, al più tardi dopo la scadenza del termine per le istruttorie d’ufficio (termine di undici mesi (47) ), e dunque già all’inizio del termine di tre mesi, dovrebbe essere tenuto a calcolare preventivamente l’ammontare dei dazi, cosa che, come correttamente osserva la Commissione, dovrebbe essere anche in grado di fare sulla base delle informazioni da fornirsi nella dichiarazione di transito doganale T1.
63. Perciò, a mio avviso, anche l’argomento degli Stati membri vertente sui problemi pratici relativi al calcolo dell’ammontare dei dazi è poco convincente.
iv) Sulla determinazione della competenza
64. L’ufficio di partenza, nell’arco di tempo che va dalla scadenza del termine di presentazione alla scadenza dell’undicesimo mese dall’inizio del transito doganale (48) , può stabilire per mezzo di proprie indagini la competenza del proprio Stato membro o quella di un altro Stato membro. Qualora non vi riesca, l’art. 378, nn. 1 e 2, dell’RA-CD – come la Corte ha già stabilito relativamente a una disposizione antecedente (49) – contiene altresì una presunzione legale sulla competenza, cioè quella dello Stato membro dell’ufficio di partenza.
65. La presunzione viene superata solo qualora venga dimostrato che competente è un altro Stato membro, essendo la violazione stata compiuta in un altro luogo (50) . Invero, a questo fine l’obbligato principale può produrre prove entro il termine di tre mesi. Tuttavia pare più che dubbio che la produzione di prove siffatte possa essere considerata così frequente da poter essere considerata alla stregua di un impedimento all’immediata emanazione di un’ingiunzione di pagamento dipendente dal sistema. Infatti, la produzione di prove «all’ultimo minuto» non è uno specifico problema del diritto comunitario dei transiti doganali. Tale problema, piuttosto, si pone per ogni termine per la presentazione di prove volte al superamento di una presunzione legale.
66. Riguardo a ciò, gli Stati membri interessati si sono limitati ad affermare, relativamente al periodo di tempo rilevante per il procedimento, di non essere in grado di fornire informazioni circa la frequenza con cui nel termine di tre mesi gli obbligati principali avrebbero tentato di produrre ancora prove contro la competenza dell’ufficio di partenza (51) . Hanno sostenuto che a questo scopo, nel caso singolo, potrebbero essere necessari estesi controlli. Anzitutto, nel caso praticamente più importante di asserita modificazione della competenza – quello della sottrazione al controllo doganale in un altro Stato membro – la prova, spesso (anche se non esclusivamente), potrebbe venire portata solo per mezzo di documenti ufficiali, per esempio verbali della polizia. Tuttavia, a questo proposito, la Commissione fa notare, a ragione, che è lecito credere che il controllo di essi, nella gran parte dei casi, non dovrebbe cagionare maggiori difficoltà. Inoltre, grazie all’art. 219 del CD è disponibile, per l’eventualità di particolari casi di prove di qualunque tipo prodotte all’ultimo momento, una proroga fino a quattordici giorni del termine per l’emanazione dell’ingiunzione di pagamento.
67. Dunque, nel presente caso, dalla mera possibilità che all’ultimo momento vengano prodotte prove volte a superare la presunzione legale di competenza non si può certo derivare che il termine per l’emanazione dell’ingiunzione di pagamento per gli Stati membri, rispetto alla Comunità, abbia natura puramente ordinatoria.
68. Dunque, a mio avviso, l’ufficio di partenza, al più tardi alla scadenza del termine di tre mesi dell’art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD, è anche in grado di determinare la competenza.
69. Perciò l’argomento degli Stati membri è poco convincente anche per quanto concerne i problemi pratici relativi alla competenza.
c) Sull’inutile aggravio dell’obbligato principale nel caso in cui il transito doganale si sia svolto regolarmente in un momento posteriore.
70. Il governo dei Paesi Bassi ha sostenuto che l’obbligo di emanare nei confronti dell’obbligato principale l’ingiunzione di pagamento relativa ai debiti doganali immediatamente dopo la scadenza del termine di tre mesi costituirebbe un aggravio sproporzionato a suo carico, qualora dalla spedizione della parte 5 della T1 in un momento posteriore dovesse risultare che il transito doganale, nel complesso, sebbene in ritardo, per il resto si era concluso correttamente. Del resto, nella maggior parte dei casi, l’obbligato principale non sarebbe responsabile delle irregolarità nel transito doganale.
71. Non condivido questa opinione, poiché – come ha sostenuto la Commissione senza essere contraddetta dagli Stati membri – per i casi addotti funziona il sistema del rimborso dei debiti doganali ingiustamente riscossi.
Infatti, qualora dopo il pagamento del debito doganale venga dimostrato che il transito doganale si era svolto in modo regolare e tempestivo oppure che il transito, ancorché tardivamente, dopo la scadenza di tutti i termini, per il resto si era svolto correttamente, ha luogo un rimborso dei debiti doganali, poiché in questo modo la presunzione legale sulla nascita dell’obbligazione doganale dell’obbligato principale 52 –V. supra paragrafo 49. viene superata definitivamente.
In questo caso, cioè, secondo il combinato disposto degli artt. 204, n. 1, del CD e 859 dell’RA-CD, si presume che l’inosservanza «non [abbia] avuto alcuna conseguenza sul funzionamento (...) del regime doganale» 53 –In effetti, l’art. 859 dell’RA-CD è in vigore solo dal 1° gennaio 1994. Tuttavia, secondo la tesi sostenuta dalla Commissione in udienza – tesi non contraddetta dagli Stati membri – il diritto al rimborso, nel periodo di tempo oggetto del procedimento, sussisteva già in virtù dell’applicazione delle disposizioni anteriori all’art. 204, n. 1, del CD. . In questo modo, in un momento posteriore, si stabilisce che il mancato adempimento dell’obbligo (l’inosservanza del termine di presentazione) non ha fatto nascere l’obbligazione doganale. In questo caso ha luogo un rimborso del debito doganale dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 236, n. 1, del CD.
72. Dunque, l’obbligato principale non è sottoposto a un aggravio sproporzionato per il fatto che l’ingiunzione di pagamento venga emanata senza ritardo allo scadere del termine di tre mesi, poiché anche dopo questo momento ha a disposizione la possibilità di produrre la prova del fatto che le merci sono state regolarmente presentate all’ufficio doganale di destinazione e di ottenere così il rimborso dei debiti doganali eventualmente già pagati.
73. Perciò l’argomentazione degli Stati membri è poco convincente anche per quanto riguarda l’aggravio sproporzionato dell’obbligato principale.
V – Sulla violazione dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89
A – Argomenti essenziali delle parti
74. Il governo tedesco è dell’opinione che la seconda domanda contenuta nel ricorso proposto contro di esso (C-104/92) sia irricevibile poiché in un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE uno Stato membro non potrebbe venire obbligato a porre in essere una determinata condotta.
75. La Commissione sostiene che la riscossione tardiva dei debiti doganali oggetto del procedimento avrebbe condotto automaticamente anche ad un’intempestiva messa a disposizione di risorse proprie della Comunità, giacché i diritti corrispondenti in questo modo sarebbero stati accertati e accreditati troppo tardi, il che costituirebbe una violazione degli artt. 2, 9 e 10 del regolamento n. 1552/89. In caso di ritardo, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, andrebbero pagati interessi moratori. Dunque, il rifiuto di pagarli costituirebbe una violazione della detta disposizione.
76. Il governo dei Paesi Bassi , il governo tedesco e il governo belga sono dell’opinione che non vi sia alcuna violazione degli artt. 2 e 9-11 del regolamento n. 1552/89, poiché, non essendoci state riscossioni tardive dei debiti doganali, non vi sarebbero stati neanche accrediti tardivi delle risorse proprie corrispondenti.
77. Il governo tedesco , nel controricorso, ha sostenuto che l’art. 11 del regolamento 1552/89 è nullo e a dimostrazione di ciò si è limitato a rinviare alle argomentazioni da svolgersi più avanti in un’altra causa contro la Germania pendente dinanzi alla Corte (54) .
B – Valutazione
1. Sulla questione dell’irricevibilità della seconda domanda del ricorso nella causa C-104/02
78. Il ricorso per inadempimento ai sensi degli artt. 226 CE e 228 CE costituisce un’azione di accertamento. Questa concezione risulta dalla lettera dell’art. 228 CE, in virtù del quale alla Corte è attribuita la possibilità di accertare un inadempimento e a questo accertamento segue un dovere di azione dello Stato membro. Quest’ultimo non sarebbe necessario se la Corte in virtù di un proprio potere potesse imporre allo Stato la rimozione di una situazione antigiuridica.
79. Quindi, il diritto al pagamento di interessi moratori derivanti dal trasferimento tardivo di risorse proprie non può essere fatto valere, in quanto tale, per mezzo di un procedimento per inadempimento. Nel quadro di un procedimento siffatto si può solo domandare l’accertamento di un inadempimento consistente nel rifiuto di pagare gli interessi moratori ai sensi dell’art. 11 del regolamento 1552/89.
80. Ne consegue che la seconda domanda della Commissione nella causa C-460/01, volta a imporre alla Germania di pagare al bilancio comunitario gli interessi derivanti dall’accreditamento tardivo dev’essere respinta in quanto irricevibile .
81. Non occorre quindi occuparsi degli argomenti relativi alla nullità dell’art. 11 del regolamento 1552/89 (55) .
2. Sulla fondatezza del ricorso nella causa C-460/01
82. La tardiva notificazione dell’importo dei dazi in violazione dell’art. 218, n. 3, del CD (emanazione dell’ingiunzione di pagamento) costituisce al tempo stesso un tardivo accertamento del diritto di cui all’art. 2 del regolamento n. 1552/89. In questo modo le risorse proprie sono state accreditate sui conti tenuti dagli Stati membri solo tardivamente, e ciò in modo automatico; il che rappresenta una violazione degli art. 9 e 10 del regolamento n. 1552/89.
83. A causa di questi ritardi è sorto un diritto agli interessi moratori ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, diritto di cui i Paesi Bassi non hanno contestato né la consistenza né l’entità. Dunque, il rifiuto dei Paesi Bassi di corrisponderli costituisce una violazione della menzionata disposizione.
VI – Conclusione
84. Dopo quanto sopra si propone alla Corte,
nella causa C-460/01,
1. di dichiarare che il regno dei Paesi Bassi,
fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995,
– ogni volta che il dichiarante di un transito doganale comunitario esterno, entro tre mesi dall’invio della notificazione da parte dell’ufficio doganale di partenza del fatto che la spedizione non era tempestivamente pervenuta presso l’ufficio doganale di destinazione, non avesse apportato la prova della regolarità del transito doganale considerato, non avendo emanato l’ingiunzione per il debito doganale relativo e non avendo contabilizzato altri dazi, al più tardi il terzo giorno dopo detto termine o successivamente in conformità del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971 n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, e avendo così trasferito tardivamente risorse proprie alla Comunità,
– rifiutando di pagare gli interessi di mora connessi alla stessa operazione,
è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 11 bis, n. 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, dall’art. 49, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario e dall’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché dagli artt. 2, n. 1, e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;
2. di condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese;
nella causa C-104/02,
1. di dichiarare che la Repubblica federale di Germania,
nel 1993 e nel 1994,
– ogni volta che il dichiarante di un transito doganale comunitario esterno, entro tre mesi dall’invio della notificazione da parte dell’ufficio doganale di partenza del fatto che la spedizione non era tempestivamente pervenuta presso l’ufficio doganale di destinazione, non avesse apportato la prova della regolarità del transito doganale considerato, non avendo emanato l’ingiunzione per il debito doganale relativo e non avendo contabilizzato altri dazi, al più tardi il terzo giorno dopo detto termine o successivamente in conformità del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, e avendo così trasferito tardivamente risorse proprie alla Comunità,
è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 49, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario o, rispettivamente, dall’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;
2. di respingere la seconda domanda in quanto irricevibile;
3. di condannare la Repubblica federale di Germania alle spese
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474, che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario al fine di sopprimere la consegna dell’avviso di passaggio all’attraversamento di una frontiera interna della Comunità (GU L 51, pag. 1).
3 – Regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87 recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 137, pag. 1).
4 – Regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1).
5 – Regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 132, pag. 1).
6 – Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
7 – Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
8 – Cit. nella nota 3.
9 – Cit. nella nota 5.
10 – Cit. nella nota 7.
11 – Nota non presente nell’originale. L’art. 215, n. 1, del CD recita: «L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano».
12 – Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1).
13 – Cit. nella nota 6.
14 – Il regolamento n. 1854/89 non conteneva disposizioni analoghe.
15 – Decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24).
16 – Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1). A partire dal 31 maggio 2000 è il vigore il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
17 – GU L 124, pag. 1.
18 – Entrerò nei dettagli dell’argomentazione in sede di valutazione, quando ciò apparirà opportuno.
19 – Regolamento n. 1182/71 (cit. nella nota 17).
20 – Entrerò nei dettagli dell’argomentazione in sede di valutazione, quando ciò apparirà opportuno.
21 – Sentenza 14 novembre 2002, causa C-112/01, SPKR (Racc. pag. I-10655).
22 – Sentenze 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione/Italia (Racc. pag. 101), e 21 settembre 1978, causa 69/77, Commissione/Italia (Racc. pag. 1749).
23 – Sentenza nella causa 39/72 (cit. nella nota 22) riguardante un caso di cessazione della materia del contendere posteriore alla scadenza del termine.
24 – Sentenze 20 marzo 1986, causa 303/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1171, punto 11), e 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. 2965, punto 17).
25 – O, rispettivamente, delle disposizioni anteriori corrispondenti.
26 – Lingua processuale della causa C-104/02: il tedesco.
27 – «Gaat de bevoegde Lid-Staat over tot de inning» (lingua processuale della causa C-460/01: il neerlandese); «the competent Member State shall take steps to recover» (inglese); «el Estado miembro competente procederá a la recaudación» (spagnolo); «lo Stato membro competente procede alla riscossione» (italiano); «skall den behöriga medlemsstaten vidta åtgärder för att driva in» (svedese); «l’État membre compétent procède au recouvrement» (francese).
28 – La procedura di riscossione è composta, cronologicamente, dalla «contabilizzazione» nello Stato membro, dalla «comunicazione al debitore doganale», dal pagamento del debito doganale o, rispettivamente, dal ricorso alle garanzie e, infine, eventualmente, dall’esecuzione (artt. 217 ss. del CD). Tuttavia, secondo l’art. 221 del CD, dovendo la comunicazione dell’importo dei dazi al debitore doganale essere effettuata «non appena» l’importo sia stato contabilizzato in conformità agli artt. 217 ss., si può pensare che questi due atti ricadano in un rapporto di immediatezza temporale.
29 – Cit. nella nota 22.
30 – V., per esempio, sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio (Racc. pag. 89), e 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-6695).
31 – Art. 221, n. 1, del CD.
32 – Art. 84, n. 1, del CD.
33 – Art. 204, n. 1, lett. a), e n. 3, nonché art. 96, n. 1, del CD.
34 – Art. 356 dell’RA-CD.
35 – Art. 378, nn. 1 e 2, nonché art. 379, n. 2, terza frase, dell’RA-CD. Sul particolare caso della prova della presentazione posteriore al pagamento del debito doganale v., sotto, paragrafi 71 e 72.
36 – Invero, l’art. 380 dell’RA-CD non contiene un elenco tassativo delle possibili prove («in particolare»); tuttavia, dal tipo delle prove nominate si può desumere che, per superare la presunzione legale dell’art. 378 dell’RA-CD, non sarebbe lecito considerare adeguato qualunque tipo di prova.
37 – V., supra, paragrafi 49 e 53.
38 – Qualora la presentazione delle merci presso il luogo di destinazione non si verifichi, ad esempio, «per [la loro] sottrazione al controllo doganale» durante il transito doganale, diventa debitore doganale anche la persona che ha sottratto la merce (dunque, per esempio, il ladro) (art. 203, nn. 1 e 3, del CD). Tuttavia, dal CD non risulta che il debito doganale in capo all’obbligato principale venga meno o che egli risponda soltanto in via sussidiaria.
39 – L’art. 379, n. 2, terza frase, dell'RA-CD si esprime in questi termini: «procede alla riscossione (...) dei dazi (...) del caso».
40 – Regolamenti della Commissione che modificano l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, che vengono con regolarità sempre rinnovati.
41 – Artt. 28 ss. del CD.
42 – Allegato 37, Titolo 1 B, n. 2, lett. c), dell’RA-CD.
43 – Tanto più che in tale momento la determinazione dell’ammontare dei dazi sulla base del valore delle merci in certi casi – per esempio, nel caso di sottrazione al controllo doganale – non è assolutamente più possibile.
44 – Art. 94 del CD e artt. 359 ss. dell’RA-CD.
45 – Artt. 367 ss. e 373 dell’RA-CD.
46 – V. supra paragrafi 49 e 53.
47 – Art. 379, n. 1, dell’RA-CD.
48 – Art. 379, n. 1, dell’RA-CD.
49 – Sentenza 21 ottobre 1999, causa C-233/98, Lensing & Brockhausen (Racc. pag. I-7349, punto 33).
50 – La competenza risulta altresì già dall’art. 215, n. 3, del CD.
51 – Il governo tedesco lo ritiene possibile nel 20/30% di tutti casi, il governo dei Paesi Bassi in circa l’1% di tutti i casi.
52 – V. supra paragrafo 49.
53 – In effetti, l’art. 859 dell’RA-CD è in vigore solo dal 1° gennaio 1994. Tuttavia, secondo la tesi sostenuta dalla Commissione in udienza – tesi non contraddetta dagli Stati membri – il diritto al rimborso, nel periodo di tempo oggetto del procedimento, sussisteva già in virtù dell’applicazione delle disposizioni anteriori all’art. 204, n. 1, del CD.
54 – Causa C-105/02, Commissione/Germania.
55 – Comunque, questo argomento difensivo andrebbe anche respinto in quanto tardivo ai sensi dell’art. 42, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura della Corte, non avendo il governo tedesco dedotto motivi di nessun tipo ed essendosi invece limitato al rinvio a un atto relativo ad un’altra causa, atto che per di più è stato depositato presso la Corte solo dopo la scadenza del termine per la presentazione del controricorso relativo alla presente causa.
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