CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 16 ottobre 2003(1)
Causa C-476/01
Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
contro
Felix Kapper
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) (Germania)]
«Direttiva 91/439/CEE – Rifiuto da parte di uno Stato membro di riconoscere una patente di guida rilasciata da altro Stato membro – Motivi del rifiuto – Mancanza di residenza normale del titolare della patente nello Stato membro che l'ha rilasciata – Provvedimento di revoca della patente precedentemente rilasciata nello Stato membro ospitante»
1. Uno Stato membro ha il diritto di opporsi al riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro? Se sì, per quali motivi? Sono questi, in sostanza, i quesiti sollevati dall’Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) (Germania), nell’ambito di procedimenti penali promossi contro un privato cittadino, e che riguardano alcuni aspetti importanti della vita quotidiana del cittadino europeo.
I – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
2. Il rilascio e l’uso di patenti di guida hanno costituito oggetto di una prima armonizzazione grazie all’adozione della prima direttiva 80/1263/CEE (2) . Scopo di tale direttiva era, da un lato, di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale e, dall’altro, di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno sostenuto un esame di guida o che si spostano all’interno della Comunità economica europea.
3. A tal fine, la direttiva 80/1263 ha armonizzato alcune regole nazionali relative in particolare al rilascio delle patenti e alle condizioni per la loro validità. Essa ha definito un modello comunitario di patente, ha istituito un principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida e ha prescritto la sostituzione delle patenti dei titolari che trasferiscono la loro residenza o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro.
4. La direttiva 80/1263 è stata abrogata dalla direttiva 91/439/CEE (3) . Tale direttiva rappresenta una nuova tappa nell’armonizzazione delle disposizioni nazionali, in particolare per quel che riguarda le condizioni per il rilascio delle patenti e la portata del principio del riconoscimento reciproco ad esse relativo.
5. Il rilascio della patente è subordinato al requisito dell’età minima (4) , al superamento di determinate prove (5) , al soddisfacimento di talune norme mediche (6) , nonché all’esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente (7) . Ai sensi dell’art. 7, n. 5, della direttiva, si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro. Di conseguenza, un soggetto titolare di una patente di guida (in corso di validità) rilasciata da uno Stato membro e destinata ad essere riconosciuta negli altri Stati membri non può ottenere una seconda patente da parte dello stesso Stato membro o di un altro.
6. Il principio del reciproco riconoscimento delle patenti è sancito dall’art. 1, n. 1, della direttiva, nei seguenti termini generali: «Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».
7. Tuttavia, nel caso in cui il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisca la sua residenza normale in uno Stato membro diverso, l’art. 8, n. 2, della direttiva prevede che, «[f]atto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare (...) [in questione] le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente».
8. Peraltro, ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva, «[u]no Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro». L’applicazione di tali disposizioni da parte degli Stati membri, che apportano modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali, è subordinata al previo accordo della Commissione (8) .
B – Normativa nazionale
9. Dal 1° gennaio 1999, la guida di autoveicoli sul territorio tedesco da parte di titolari di patenti rilasciate da un altro Stato membro che abbiano stabilito la propria residenza in Germania è disciplinata dalla Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr del 18 agosto 1998, nota anche come Fahrerlaubnisverordnung (9) (regolamento sull’accesso delle persone alla circolazione stradale; in prosieguo: la «FeV»).
10. Ai sensi dell’art. 28, nn. 1 e 4, della FeV, il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (in prosieguo: lo «SEE») non è autorizzato a guidare sul territorio tedesco se, al momento del rilascio della patente, aveva già stabilito la sua residenza normale in Germania (salvo che non abbia ottenuto la patente nel corso di un soggiorno per motivi scolastici o universitari nello Stato membro del rilascio) (10) .
11. Lo stesso vale se una patente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello SEE sia stata oggetto, in Germania, di un provvedimento giudiziario di revoca (provvisoria o definitiva) o di un provvedimento amministrativo equivalente (immediatamente esecutivo o definitivo), se il rilascio della patente sia stato negato, se il titolare della patente abbia rinunciato ad utilizzarla (11) , o se sia soggetto a un divieto di guidare sul territorio tedesco o ad un provvedimento di confisca o di messa sotto sequestro della patente stessa (12) .
12. Da tali disposizioni deriva che il titolare di una patente tedesca perde il diritto di guidare in Germania qualora le autorità tedesche abbiano adottato nei suoi confronti un provvedimento di revoca della patente stessa (13) o di divieto di guidare, anche nel caso in cui abbia ottenuto in seguito una patente rilasciata da un altro Stato membro (14) .
13. Inoltre, secondo l’interpretazione che di tali disposizioni dà la giurisprudenza (15) , gli effetti nel tempo di tale decadimento dal diritto di guidare sul territorio tedesco non sono limitati al periodo di tempo specificato nel provvedimento che vieta di guidare o alla durata del periodo di blocco che accompagna un provvedimento di revoca della patente. Contrariamente a quanto avveniva in precedenza in forza del regolamento di attuazione della direttiva (16) , tale decadimento dal diritto di guidare in Germania potrebbe valere indefinitamente, anche dopo lo scadere dei suddetti termini (17) .
II – Fatti e procedimento nella causa principale
14. Il 26 febbraio 1998 l’Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) ha ordinato la revoca (assimilabile ad un annullamento) della patente di guida del sig. Felix Kapper, cittadino tedesco e titolare di una patente tedesca, disponendo che le autorità nazionali competenti non gli rilasciassero una nuova patente prima dello scadere di nove mesi, ossia non prima del 25 novembre 1998.
15. Da allora, il sig. Kapper non ha ottenuto nessuna nuova patente di guida in Germania. Egli ha invece ottenuto l’11 agosto 1999 una patente di guida olandese.
16. Il 17 marzo 2000 lo stesso giudice ha condannato il sig. Kapper a una multa per aver guidato in Germania, il 20 novembre e l’11 dicembre 1999, un autoveicolo senza patente di guida valida, o più esattamente, essendo in possesso di una patente di guida olandese la cui validità non è riconosciuta dalle autorità tedesche. Avvalendosi della sua patente olandese, il sig. Kapper ha presentato opposizione contro tale decisione (sempre dinanzi al medesimo giudice).
III – Questione pregiudiziale
17. Viste le tesi sostenute dalle parti, l’Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, sulla patente di guida, proibisca ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida quando abbia accertato che un altro Stato membro l’aveva rilasciata, benché il titolare non avesse la residenza nel territorio di quest’ultimo, e se la disposizione citata abbia a tal riguardo effetto concreto».
IV – Analisi
A – Ricevibilità della questione pregiudiziale
18. Il governo olandese si interroga sulla ricevibilità della questione pregiudiziale, sostenendo che, a suo avviso, mancano nell’ordinanza di rinvio elementi sufficienti riguardo ai fatti, alle disposizioni pertinenti di diritto nazionale e all’interesse della questione proposta ai fini della soluzione della causa principale, in particolare nell’ipotesi in cui l’interessato fosse soggetto ad un provvedimento che lo priva del diritto di guidare in Germania.
19. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la procedura prevista dall’art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali (18) . Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (19) .
20. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (20) .
21. Proprio in considerazione di tale funzione la Corte ha ritenuto di non poter statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa a qua, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (21) .
22. Riguardo a quest’ultimo esempio, va precisato che la necessità di una descrizione sufficiente del contesto di diritto e di fatto della causa è finalizzato in sostanza al raggiungimento di due obiettivi.
23. In primo luogo, le informazioni comunicate tramite l’ordinanza di rinvio pregiudiziale debbono permettere alla Corte di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale (22) .
24. Nel caso di specie, è vero che l’ordinanza di rinvio contiene pochi elementi riguardanti il contesto di fatto e di diritto della causa principale. In effetti, essa non consente di comprendere se, quando è stato accusato di fatti connessi alla guida senza patente valida, il sig. Kapper fosse soggetto o meno ad un provvedimento di privazione o di restrizione del diritto di guidare in Germania, a seguito della revoca della sua patente di guida tedesca.
25. Tuttavia, gli elementi contenuti nell’ordinanza di rinvio sono stati completati tanto dalla risposta che il giudice del rinvio ha dato alla domanda di chiarimenti rivoltagli dalla Corte, quanto dalle risposte fornite dal sig. Kapper e dal governo tedesco alle questioni loro rivolte su tale punto. Se ne deduce che, quando è stato accusato dei fatti controversi, l’interessato non era più soggetto al provvedimento che gli vietava di ottenere una nuova patente (provvedimento al quale era stato sottoposto per nove mesi); tuttavia, sembra che egli fosse ancora soggetto al divieto di guidare in Germania, in forza dell’art. 28, n. 4, punto 4, della FeV (23) . Ritengo quindi che, malgrado le lacune dell’ordinanza di rinvio, la Corte sia in grado di fornire una soluzione utile alla questione sollevata dall’Amtsgericht Frankenthal (Pfalz).
26. In secondo luogo, le informazioni comunicate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale debbono dare ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni conformemente all’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia (24) .
27. Nel caso di specie, dalle osservazioni che hanno presentato i governi degli Stati membri nonché la Commissione emerge che le informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio hanno consentito loro di prendere utilmente posizione sulla questione pregiudiziale. Inoltre, come ho appena spiegato, questi elementi sono stati completati dalla risposta che il giudice del rinvio ha dato alla domanda di chiarimenti rivoltagli dalla Corte. Questi elementi informativi supplementari, riportati nella relazione d’udienza, sono stati resi noti ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate, sia al fine di una risposta scritta a talune questioni, sia ai fini dell’udienza; di conseguenza, questi ultimi hanno avuto possibilità di completare, all’occorrenza, le loro osservazioni.
28. Pertanto, ritengo che la questione pregiudiziale posta dall’Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) sia ricevibile.
29. Tuttavia, come proposto dal sig. Kapper, dai governi tedesco e italiano e dalla Commissione, appare opportuno estendere la portata della questione pregiudiziale all’interpretazione dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva, in modo da poter dare una risposta utile e completa al giudice del rinvio.
30. Di conseguenza, ritengo che la questione pregiudiziale debba essere intesa come diretta, in sostanza, ad accertare se il combinato disposto dell’art. 1, n. 2, con l’art. 7, n. 1, lett. b), l’art. 8, nn. 2 e 4, e l’art. 9 della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro allorché, da un lato, derivi dalle indagini da esso condotte che il titolare della suddetta patente non aveva stabilito la sua residenza normale nello Stato membro che l’ha rilasciata, prima del rilascio stesso, e/o, dall’altro lato, che il titolare di tale patente di guida continua ad essere privo del diritto di guidare sul territorio del primo Stato membro, dopo essere stato sottoposto ad un provvedimento di revoca o di annullamento di una precedente patente di guida, rilasciata da suddetto Stato, nonché ad un divieto provvisorio di ottenere in tale Stato una nuova patente, nel caso in cui questi due provvedimenti abbiano avuto piena ed intera esecuzione e abbiano quindi esaurito i loro effetti.
B – Nel merito
31. In via preliminare, occorre ricordare che l’art. 1, n. 2, della direttiva stabilisce il principio secondo cui «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».
32. Come ho già messo di recente in evidenza, tale disposizione deriva da una formula generale a favore del riconoscimento reciproco delle patenti, senza subordinarlo all’esigenza di una condizione o di una formalità particolare (25) .
33. È ciò che la Corte ha sottolineato nella sentenza 29 febbraio 1996, Skanavi e Chryssanthakopoulos (26) , in merito all’obbligo di sostituzione delle patenti. La medesima posizione è stata ribadita nella sentenza 29 ottobre 1998, Awoyemi (27) , nella quale la Corte ha aggiunto che l’obbligo di riconoscimento delle patenti è un obbligo chiaro e incondizionato e che gli Stati membri non dispongono di alcun margine discrezionale quanto alle modalità da adottare per conformarsi a tale esigenza. La Corte ne ha dedotto che le citate disposizioni della direttiva hanno effetto diretto.
34. La Corte si è nuovamente pronunciata in tal senso nella già citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, a proposito di una formalità di registrazione delle patenti (28) .
35. È alla luce di questo principio del reciproco riconoscimento delle patenti, fondato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, che occorre stabilire se uno Stato membro possa rifiutare di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per ragioni attinenti alla residenza del titolare della patente stessa o all’emanazione nei suoi confronti di un provvedimento di revoca o di annullamento della patente.
1. Il requisito della residenza del titolare della patente al momento del rilascio
36. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva, il rilascio della patente di guida è subordinato allo stabilimento, da parte del richiedente, della residenza normale nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente.
37. Alla pari del sig. Kapper e dei governi olandese e italiano, ritengo che spetti unicamente allo Stato membro del rilascio verificare che tale requisito preliminare sia soddisfatto, conformemente ai criteri di valutazione dettati dall’art. 9 della direttiva. Da ciò deriva che, quando una patente viene rilasciata da uno Stato membro, gli altri Stati non possono negarne il riconoscimento adducendo che, secondo loro, il suddetto requisito non è stato rispettato.
38. Ammettere il contrario, come suggerito dal governo tedesco, porterebbe a mettere in discussione il sistema attuato dalla direttiva, nonché il principio del reciproco riconoscimento che ne costituisce la chiave di volta.
39. Infatti, come ho già sottolineato a proposito del procedimento di registrazione delle patenti vigente nei Paesi Bassi, la filosofia stessa del sistema adottato da tale direttiva consiste nel definire norme comuni di rilascio delle patenti e nel conferire allo Stato membro di rilascio una competenza esclusiva per assicurare il rispetto di tali norme (29) . È su tale sistema che si basa il principio del reciproco riconoscimento delle patenti che, lo ricordiamo, va applicato in modo automatico, vale a dire senza condizioni, formalità o verifiche particolari, ed implica pertanto una reciproca fiducia da parte degli Stati membri.
40. Di conseguenza, consentire ad uno Stato membro di verificare se il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro abbia effettivamente soddisfatto il requisito della residenza previsto per ottenere la patente e, qualora ritenga tale requisito insussistente, consentire che esso possa rifiutarsi di riconoscere la patente di cui trattasi, priverebbe di contenuto il principio del reciproco riconoscimento delle patenti e comprometterebbe la reciproca fiducia che deve ispirare gli Stati membri in materia.
41. Considerazioni analoghe hanno portato la Corte a dichiarare che «il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova che il titolare della detta patente soddisfaceva le condizioni per il rilascio previste dalla direttiva 91/439 e lo Stato membro ospitante non può, senza violare il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, esigere dal detto titolare di fornire nuovamente la prova di aver effettivamente soddisfatto le condizioni previste agli artt. 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva 91/439» (30) .
42. Questa analisi della Corte si basa sul fatto che «tale requisito [probatorio] (...) costituisce (...) la negazione stessa del riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri, in quanto si risolve nel controllare una seconda volta se il titolare della detta patente abbia soddisfatto le condizioni di rilascio previste agli artt. 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva 91/439» (31) .
43. A questo proposito, la Corte ha provveduto a sottolineare che tale requisito impone al titolare della patente da registrare l’onere di dimostrare un fatto la cui prova può essere estremamente difficile da produrre, in considerazione del periodo che può essere trascorso tra il rilascio della patente e lo stabilimento del titolare nello Stato membro di cui trattasi, nonché della distanza che può separare la località in cui il titolare era residente al momento del rilascio della sua patente di guida dal comune in cui ha deciso di stabilirsi (nello Stato membro di cui trattasi) (32) .
44. A mio avviso, ciò che vale per la prova sistematica del requisito attinente alla residenza del titolare della patente, nell’ambito di un procedimento di registrazione presso uno Stato membro diverso da quello del rilascio, vale altresì per le verifiche o per le indagini che il suddetto Stato membro potrebbe effettuare al fine di ammettere o negare il riconoscimento della patente di guida.
45. Infatti, tali procedimenti si risolvono nel controllare una seconda volta se il titolare di una patente di guida abbia soddisfatto il requisito della residenza previsto dalla direttiva per ottenere la patente. Come dichiarato dalla Corte, il possesso della patente dev’essere considerato come la prova del fatto che il suo titolare ha soddisfatto il suddetto requisito. L’esistenza di tale prova esclude quindi necessariamente che uno Stato membro si sottragga all’obbligo di riconoscere la patente rilasciata da un altro Stato membro per la sola ragione che esistono, a suo avviso, taluni elementi che dimostrerebbero l’insussistenza del suddetto requisito, rimettendo così in discussione l’affidabilità della prova stessa. Ciò vale a maggior ragione se si pensa che, se tali elementi venissero presi in considerazione dal suddetto Stato membro per negare il riconoscimento della patente di guida, il titolare di quest’ultima sarebbe tenuto, alla fine, a dimostrare una seconda volta che tale requisito è effettivamente soddisfatto. Anche questo, come dichiarato dalla Corte, sarebbe contrario al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida.
46. Concludo pertanto che uno Stato membro non ha il diritto né di verificare se il titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro soddisfi effettivamente il requisito della residenza previsto dalla direttiva, né di rifiutare il riconoscimento della patente stessa adducendo che, a suo avviso, il titolare non soddisfa tale requisito.
47. Contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, ritengo che tale conclusione si imponga anche nell’ipotesi in cui, come avverrebbe nel caso della Germania, tali verifiche o indagini non fossero effettuate sistematicamente, bensì fossero limitate ai casi in cui lo Stato membro interessato nutrisse seri dubbi sul fatto che il requisito attinente alla residenza sia soddisfatto.
48. Infatti, se uno Stato membro nutre simili dubbi, può eventualmente comunicarli allo Stato membro di rilascio, nell’ambito di uno scambio di informazioni, conformemente all’art. 12, n. 3, della direttiva (33) . Tuttavia, occorre precisare che se, in esito a tale scambio di informazioni, lo Stato membro del rilascio conferma che il requisito attinente alla residenza è soddisfatto, lo Stato membro interessato è tenuto a riconoscere la patente anche se non è convinto dalla risposta che gli è stata data. Esso non può pertanto avvalersi delle verifiche o indagini condotte in materia, anche se circoscritte, per potersi opporre al riconoscimento della patente.
49. Stando così le cose, nel caso in cui ritenga insufficienti i controlli effettuati dallo Stato membro del rilascio circa la sussistenza del requisito della residenza, lo Stato membro ospitante avrebbe sempre la possibilità di promuovere nei confronti del suddetto Stato membro un procedimento per inadempimento, ai sensi dell’art. 227 CE.
50. A tal riguardo, non nego che sia possibile (anche se assai poco probabile) che, a seguito di un eventuale scambio di informazioni, lo Stato membro del rilascio si renda conto che, contrariamente a quanto aveva rilevato al momento di rilasciare la patente, il requisito della residenza previsto dalla direttiva non era effettivamente soddisfatto. Tuttavia, anche in questa ipotesi, non ritengo sia ammissibile negare il riconoscimento della patente stessa (34) .
51. Infatti, contrariamente alla Commissione, trovo difficile porre sullo stesso piano la mancanza di residenza del titolare di una patente nello Stato membro del rilascio e la situazione presa in esame dalla Corte nella sentenza 27 settembre 1989, van de Bijl (35) .
52. In tale sentenza, la Corte ha esaminato il caso di un cittadino olandese che voleva esercitare nei Paesi Bassi, in forma autonoma, l’attività di imbianchino, senza dimostrare l’idoneità professionale richiesta per esercitare tale attività nel suddetto Stato membro, e che si era avvalso presso le autorità olandesi di un attestato rilasciato dalle autorità britanniche, secondo il quale egli aveva esercitato nel Regno Unito la suddetta attività per un certo periodo, in modo da beneficiare, in forza della direttiva 64/427/CEE (36) , dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui trattasi nei Paesi Bassi. Tale direttiva stabiliva che, qualora in uno Stato membro l’accesso a una determinata attività fosse subordinato al possesso di date conoscenze e attitudini, tale Stato membro dovesse riconoscere come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l’esercizio effettivo in un altro Stato membro dell’attività considerata, per un determinato periodo, attestato da un certificato rilasciato dalle autorità di tale ultimo Stato membro.
53. Questa condizione preliminare di esercizio effettivo di una determinata attività professionale si iscriveva nell’ambito di un sistema transitorio di autorizzazione per l’esercizio di tali attività, in attesa del coordinamento delle norme nazionali relative, da un lato, all’accesso alle suddette attività e al loro esercizio e, dall’altro, al reciproco riconoscimento dei titoli (37) . Tale condizione rispondeva alla preoccupazione legittima dello Stato membro ospitante di assicurarsi che l’interessato possedesse determinate conoscenze e attitudini generali per l’esercizio dell’attività professionale considerata, al fine di tutelare gli interessi dei destinatari dell’attività stessa.
54. Tenuto conto di tale contesto, si comprende perché la Corte abbia dichiarato che «l’autorità competente dello Stato membro ospitante, cui sia stata inoltrata una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione sulla base di un attestato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di provenienza a norma (...) della direttiva, non è tenuta a concedere automaticamente l’autorizzazione richiesta qualora l’attestato prodotto contenga un’inesattezza manifesta garantendo che la persona considerata (...) ha svolto un periodo di attività professionale nello Stato membro di provenienza, se è pacifico che nel corso di questo stesso periodo tale persona ha svolto attività professionali nel territorio dello Stato membro ospitante» (38) .
55. A mio avviso, non è possibile applicare questa giurisprudenza alla situazione discussa nella causa principale.
56. Occorre rilevare, in primo luogo, che il requisito della residenza previsto dalla direttiva rientra nell’ambito di un sistema di riconoscimento, e non di autorizzazione, delle patenti di guida, il che esclude, in linea di principio, qualunque margine di discrezionalità da parte di Stati membri diversi da quello del rilascio in merito alla sussistenza dei requisiti per ottenere la patente.
57. Inoltre, il requisito attinente alla residenza non risponde ad esigenze paragonabili a quelle legate al possesso di conoscenze o attitudini generali, dirette a tutelare gli interessi dei destinatari di un’attività professionale esercitata in forma autonoma. Benché sia importante per l’economia del sistema attuato dalla direttiva, tale condizione non può essere assimilata ad un requisito sostanziale come il superamento di certi test di controllo delle attitudini, dei comportamenti o delle conoscenze, ispirato da motivi imperativi di interesse generale attinenti alla sicurezza stradale, come previsto dall’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva (39) .
58. Da tali considerazioni deriva che il parallelismo invocato dalla Commissione tra la verifica del mancato rispetto del requisito attinente alla residenza imposto dalla direttiva e il caso preso in esame dalla Corte nella sentenza Van de Bijl non mi sembra pertinente. Tale sentenza non può pertanto rimettere in discussione l’analisi da me compiuta.
59. A mio avviso, tale irregolarità non è di per sé sufficiente a giustificare il rifiuto di riconoscere la patente di guida in questione, né del resto a giustificare la revoca o l’annullamento della suddetta patente da parte di uno Stato membro diverso da quello del rilascio (con effetti sul proprio territorio) (40) . Tuttavia, nel caso lo Stato membro del rilascio violi sistematicamente l’obbligo su di esso incombente di verificare l’esistenza del requisito attinente alla residenza, lo Stato membro ospitante e la Commissione possono avviare nei suoi confronti una procedura per inadempimento, in base agli artt. 226 CE e 227 CE.
60. Inoltre, non è escluso che lo Stato membro del rilascio decida, a causa dell’accertata irregolarità, di revocare o di annullare la suddetta patente, secondo un parallelismo di forme, in modo che, con evidenza, gli altri Stati membri non sarebbero più tenuti al riconoscimento.
61. Pertanto, ritengo che il combinato disposto dell’art. 1, n. 2, con l’art. 7, n. 1, lett. b), e l’art. 9 della direttiva, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può rifiutarsi di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro perché, a suo avviso, il titolare della patente in questione non aveva stabilito la sua residenza normale in tale ultimo Stato membro al momento in cui ha ottenuto la patente.
2. Gli effetti di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente rilasciata da uno Stato membro applicato nei confronti di una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro
62. Occorre ora stabilire se uno Stato membro possa rifiutarsi di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro per un motivo diverso da quello esaminato in precedenza, e relativo all’emanazione, nei confronti del titolare della patente di cui trattasi, di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente precedentemente rilasciata dal primo Stato membro.
63. Secondo il sig. Kapper si può immaginare che, in forza dell’art. 8, n. 4, della direttiva, le autorità tedesche neghino il riconoscimento della validità sul territorio nazionale di una patente rilasciata da un altro Stato membro fintantoché perduri l’effetto di un provvedimento nazionale, come una sospensione o un annullamento del diritto di guidare per un periodo determinato. Tuttavia, tale possibilità verrebbe meno per il periodo successivo.
64. Sulla stessa linea, il governo italiano sostiene che tali disposizioni mirano unicamente a garantire l’applicazione di una sanzione penale, come una sospensione o una revoca della patente, in modo da evitare che il titolare vi si sottragga avvalendosi indebitamente del fatto di aver ottenuto una patente in un altro Stato membro. Una volta che la sanzione penale in questione abbia avuto piena ed intera esecuzione, lo Stato membro sul cui territorio è stata pronunciata non potrebbe più opporsi al riconoscimento della patente stessa.
65. Secondo la Commissione, la direttiva non vieta ad uno Stato membro di negare il riconoscimento di una patente rilasciata da un altro Stato membro allorché il suo titolare sia stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente nazionale e questa non gli sia ancora stata restituita. In udienza, la Commissione ha aggiunto che tale rifiuto di riconoscimento, sulla base del disposto dell’art. 8, n. 4, della direttiva, non può essere applicato indefinitamente, soprattutto nell’ipotesi in cui, in un dato momento, l’interessato possa nuovamente ottenere una patente di guida nel suo paese d’origine.
66. Ricordate le osservazioni delle parti, ritengo che, in circostanze come quelle della causa principale, tale rifiuto di riconoscere una patente di guida non può essere fondato né sull’art. 8, n. 2, né sull’art. 8, n. 4, della direttiva.
67. Ricordo che l’art. 8, n. 2, della direttiva stabilisce che, nel caso in cui il titolare di una patente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro abbia stabilito la propria residenza normale in un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante, fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, può applicare al titolare di tale patente le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
68. A mio avviso, queste disposizioni della direttiva, che non si applicano solamente in caso di sostituzione della patente (41) , riguardano l’ipotesi in cui il titolare di una patente sia accusato di aver commesso un’infrazione alla circolazione stradale sul territorio dello Stato membro ospitante e le autorità competenti di detto Stato membro prevedano di emettere nei suoi confronti, a titolo di sanzione, un provvedimento di restrizione, di sospensione, di revoca o di annullamento del diritto di guidare, i cui effetti siano limitati al territorio del suddetto Stato membro (42) .
69. Il sig. Kapper però non si trova in una situazione di questo tipo, nel contesto della causa principale.
70. È vero, infatti, che egli è stato condannato in Germania ad un provvedimento di revoca della patente, assimilabile all’annullamento della stessa, ma tale sanzione riguardava unicamente la patente tedesca di cui era titolare prima di ottenere la patente olandese di cui trattasi. Nella causa principale, il problema non è di sapere se, in forza dell’art. 8, n. 4, della direttiva, le autorità tedesche avrebbero diritto di emettere nei confronti del sig. Kapper un secondo provvedimento di revoca o di annullamento della patente, stavolta con riferimento alla sua patente olandese. Si tratta unicamente di sapere se le autorità tedesche possano rifiutarsi di riconoscere la validità della suddetta patente olandese. Come abbiamo visto a proposito del requisito attinente alla residenza, si impone una risposta negativa. Di conseguenza, la patente olandese del sig. Kapper dev’essere considerata valida, per cui l’infrazione di cui è accusato (guida senza patente valida) non può essere tenuta in considerazione. Poiché manca tale infrazione, è escluso che l’interessato rientri nella situazione prevista dall’art. 8, n. 2, della direttiva.
71. A mio avviso, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, l’art. 8, n. 2, della direttiva non può essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro perché, in forza delle norme nazionali (dello Stato membro di cui trattasi) in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guida, il titolare della patente ha perduto il diritto di guidare sul territorio di tale Stato membro a causa di una sua precedente condanna (da parte delle autorità del suddetto Stato) ad un provvedimento che lo priva del diritto di guidare, anche nell’ipotesi in cui tale provvedimento abbia avuto piena ed intera esecuzione e abbia pertanto esaurito i propri effetti. Come vedremo, infatti, un’interpretazione estensiva di queste disposizioni della direttiva priverebbe di effetto utile le disposizioni contenute nell’art. 8, n. 4, della direttiva.
72. A mio parere, queste ultime disposizioni della direttiva vanno interpretate in modo restrittivo, nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, nel caso in cui le autorità del primo Stato abbiano emanato nei confronti del titolare della suddetta patente un provvedimento di restrizione, di sospensione, di revoca o di annullamento del diritto di guidare, soltanto a condizione che tale misura non abbia avuto piena ed intera esecuzione e non abbia quindi già esaurito i propri effetti. Numerosi sono gli elementi a favore di questa interpretazione.
73. In primo luogo, come sottolineato dal governo italiano, dal dettato di tali disposizioni (43) deriva che la possibilità concessa ad uno Stato membro (di rifiutare il riconoscimento della validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro) riguarda unicamente il caso di una persona «che formi [tutt’ora] oggetto» sul suo territorio di uno dei provvedimenti citati, ciò che va distinto dal caso di una persona «che abbia [già] formato oggetto» di un simile provvedimento. L’uso del tempo presente in luogo del passato esprime chiaramente la volontà del legislatore comunitario di limitare l’esercizio di tale facoltà al caso in cui esistano provvedimenti privativi o restrittivi del diritto di guidare che abbiano carattere attuale, ossia a provvedimenti che siano ancora in via di esecuzione.
74. In secondo luogo, occorre sottolineare che la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’art. 8, n. 4, della direttiva costituisce un’eccezione al principio del riconoscimento reciproco stabilito dall’art. 1, n. 2, della direttiva stessa. Di conseguenza, conformemente ad una costante giurisprudenza, le disposizioni dell’art. 8, n. 4, della direttiva vanno interpretate restrittivamente.
75. Infine, va ricordato che la direttiva mira a definire un modello comunitario di patente e ad istituire un sistema di riconoscimento reciproco delle patenti senza obbligo di sostituzione, al fine, in particolare, di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida (44) . Il principio del riconoscimento reciproco delle patenti, sancito dall’art. 1, n. 2, della direttiva, costituisce pertanto la chiave di volta del sistema attuato dalla direttiva. Equivarrebbe alla negazione stessa di tale principio ritenere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente o per sempre al riconoscimento di una patente rilasciata da un altro Stato membro (45) .
76. Del resto, ricordo che dall’art. 10, secondo comma, della direttiva, deriva che, quando gli Stati membri intendano adottare disposizioni di diritto interno intese ad attuare le disposizioni dell’art. 8, n. 4, della direttiva, debbono ottenere il previo accordo della Commissione. Tale condizione mira a garantire che le disposizioni nazionali previste rientrino effettivamente nell’ambito definito dall’art. 8, n. 4, della direttiva. A tal fine, è necessario che l’accordo della Commissione possegga una forma giuridicamente vincolante, ossia che non si limiti ad una presa di posizione implicita o informale, com’è avvenuto nel caso della normativa tedesca di cui trattasi nella causa principale (46) .
77. Di conseguenza, ritengo che gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva, debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una patente di guida rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro, nel caso in cui le autorità del primo Stato membro abbiano emanato nei confronti del titolare di tale patente un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare, soltanto a condizione che tale provvedimento non abbia avuto piena ed intera esecuzione e non abbia quindi già esaurito i propri effetti.
V – Conclusione
78. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia rispondere alla questione sollevata dall’Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) nel modo seguente:
«1) Il combinato disposto dell’art. 1, n. 2, con l’art. 7, n. 1, lett. b), l’art. 8 e l’art. 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può rifiutarsi di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro perché, a suo avviso, il titolare di detta patente non aveva stabilito la sua residenza normale in tale Stato membro al momento in cui ha ottenuto la patente stessa.
2) Per contro, conformemente all’art. 8, n. 4, della suddetta direttiva, uno Stato membro può rifiutarsi di procedere a tale riconoscimento, nel caso in cui le autorità di tale Stato membro abbiano emanato nei confronti del titolare della patente di cui trattasi un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare, soltanto a condizione che tale provvedimento non abbia avuto piena ed intera esecuzione e non abbia quindi già esaurito i propri effetti».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1).
3 – Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
4 – Art. 6 della direttiva.
5 – Art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva.
6 – Ibidem.
7 – Art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva. La «residenza normale» viene definita all’art. 9 della direttiva come il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita. Viene precisato che per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è tuttavia necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato.
8 – V. art. 10, secondo comma, della direttiva.
9 – .Bundesgesetzblatt 1999, I, n. 55, pag. 2214. Le disposizioni di tale regolamento che rilevano per la controversia della causa principale hanno subito leggere modifiche ad opera del regolamento 7 agosto 2002, entrato in vigore il 1° settembre 2002.
10 – Art. 28, n. 4, punto 2, della FeV. Disposizioni equivalenti erano già previste dall’art. 1, n. 4, primo comma, della Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29 Juli 1991, über den Führerschein und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (Bundesgesetzblatt 1991, I, n. 31, pag. 885: in prosieguo: il «regolamento di attuazione della direttiva»). Adottato il 19 giugno 1996, tale regolamento è rimasto in vigore dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1998 (ossia, fino all’entrata in vigore della FeV, che lo ha sostituito).
11 – Art. 28, n. 4, punto 3, della FeV.
12 – Art. 28, n. 4, punto 4, della FeV.
13 – Nel diritto tedesco, un provvedimento di revoca della patente (denominato «Entziehung») comporta automaticamente la perdita o l’annullamento del diritto di guidare, e non la sua semplice sospensione. Tale misura è necessariamente accompagnata dal divieto di ottenere una nuova patente per un periodo di tempo stabilito dal giudice (detto «periodo di blocco»). Scaduto tale periodo di blocco, l’interessato può recuperare il suo diritto di guidare solo con il permesso delle autorità competenti e dopo aver superato alcuni test attitudinali.
14 – Per una dimostrazione di questo caso esemplare, v., in particolare, l’ordinanza del Bundesgerichtshof 20 giugno 2002 (4 StR 371/01, NJW 2002, pag. 2330).
15 – In tal senso, v., in particolare, cit. ordinanza del Bundesgerichtshof (III, punto 2).
16 – L’art. 1, n. 4, primo comma, del regolamento di attuazione della direttiva, stabiliva che il titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro, al quale in precedenza la patente tedesca fosse stata revocata o che non potesse ottenere una patente di guida a causa di una decisione giudiziaria definitiva, non aveva diritto di guidare autoveicoli in Germania durante tutto il periodo di applicabilità di tale provvedimento. Allo scadere del suddetto periodo di tempo, l’interessato poteva automaticamente utilizzare in Germania la patente ottenuta in un altro Stato membro.
17 – Tuttavia, il regolamento 7 agosto 2002, entrato in vigore il 1° settembre successivo, ha ammesso la possibilità di porre fine a tale situazione di decadimento. Infatti, ai sensi dell’art. 28, n. 5, della FeV, nella versione modificata, l’autorizzazione a guidare in Germania in forza di una patente rilasciata da un altro Stato membro può essere accordata dalle autorità tedesche su richiesta dell’interessato, a condizione che i motivi che hanno portato alla revoca della patente non siano più sussistenti. Tale disposizione riguarda proprio il caso del titolare di una patente tedesca che se la sia vista revocare dalle autorità del suo paese e abbia successivamente ottenuto una nuova patente di guida in un altro Stato membro.
18 – Tale aspetto è stato sottolineato per la prima volta nella sentenza 1° dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze (Racc. pag. 910, in particolare pag. 922).
19 – V., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I‑4921, punto 59); 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I-2099, punto 38); 10 dicembre 2002, causa C-153/00, Der Weduwe (Racc. pag. I-11319, punto 31), e 21 gennaio 2003, causa C‑318/00, Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins (Racc. pag. I‑905, punto 41).
20 – V., in particolare, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045, punto 21), nonché già cit. sentenze PreussenElektra (punto 39), Der Weduwe (punto 39), e Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins (punto 42).
21 – V., in particolare, cit. sentenza Bosman (punto 61), nonché sentenze 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co. (Racc. pag. I-1157, punto 52); 13 luglio 2000, causa C‑36/99, Idéal Tourisme (Racc. pag. I-6049, punto 20), e 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, Canal Satélite Digital (Racc. pag. I‑607, punto 19).
22 – V. sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I‑393, punto 6) e, in particolare, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Gulmann relativamente a detta causa (paragrafi 5-21). V., altresì, ordinanze 19 marzo 1993, causa C‑157/92, Banchero (Racc. pag. I-1085, punto 6), e 9 agosto 1994, causa C‑378/93, La Pyramide (Racc. pag. I‑3999, punto 14).
23 – La Corte non è competente a pronunciarsi su una questione relativa all’applicazione nel tempo del diritto nazionale. Tuttavia, dalla lettura della cit. ordinanza del Bundesgerichtshof 20 giugno 2002, suppongo che la FeV sia applicabile alla situazione del sig. Kapper, e che ciò escluda l’applicazione del regolamento di attuazione della direttiva.
24 – V., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany (Racc. pag. I‑5751, punto 40), e 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino (Racc. pag. I‑1529, punti 28 e 29), nonché le conclusioni da me presentate relativamente a tale ultima causa (paragrafo 30).
25 – V. le conclusioni da me presentate riguardo alla sentenza 10 luglio 2003, causa C-246/00, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-0000, paragrafo 38).
26 – Causa C-193/94 (Racc. pag. I-929, punto 26).
27 – Causa C-230/97 (Racc. pag. I-6781, punto 41).
28 – Punti 60 e 61.
29 – V. le conclusioni da me presentate nella sentenza Commissione/Paesi Bassi, già cit. (paragrafo 42).
30 – Sentenza Commissione/Paesi Bassi, già cit., punto 75. In detta causa, il Regno dei Paesi Bassi veniva accusato di aver istituito un sistema di registrazione obbligatoria delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri un anno dopo che il titolare di una patente di questo tipo si fosse stabilito nel territorio olandese e di aver previsto un procedimento di registrazione talmente complesso da distinguersi appena da un procedimento di sostituzione della patente. La complessità di tale procedimento derivava, in particolare, dal fatto che il titolare di una patente di guida da registrare doveva dimostrare alle autorità olandesi che, durante l’anno in cui aveva ottenuto la patente, aveva risieduto almeno 185 giorni nello Stato membro del rilascio o era stato iscritto per almeno sei mesi in un istituto scolastico o in un’università di tale Stato.
31 – Punto 74.
32 – Ibidem.
33 – V., in tal senso, la comunicazione interpretativa della Commissione sulle patenti comunitarie (GU 2002, C 77, pag. 5, parte II, punto C.2).
34 – È ben possibile che la causa principale non riguardi una tale situazione. Difatti, nessun elemento del fascicolo permette di pensare che le autorità tedesche abbiano proceduto ad uno scambio di informazioni con le autorità olandesi riguardo alla patente rilasciata al sig. Kapper. Inoltre, è vero che in udienza l’interessato ha dichiarato di aver trascorso otto mesi nei Paesi Bassi, all’epoca del rilascio della patente, e di essere poi tornato in Germania, paese in cui attualmente risiede, ma tale informazione non ha potuto essere confermata né contestata dal governo olandese, non presente all’udienza (né del resto da parte del governo tedesco, anch’esso non presente all’udienza). Di conseguenza, non sappiamo se sia vero che il sig. Kapper non soddisfaceva al requisito della residenza. Per motivi di completezza, quindi, è necessario prendere in esame tale ipotesi.
35 – Causa 130/88 (Racc. pag. 3039).
36 – Direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato) (GU 1964, 117, pag. 1863).
37 – V. sentenza Van de Bijl, punto 14.
38 – Ibidem, punto 27.
39 – Non sembra che sia questo il parere della Commissione, leggendo la sua comunicazione interpretativa citata poc’anzi. Le conseguenze collegate al mancato rispetto dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva sono identiche a quelle relative alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. a).
40 – Contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione nella sua comunicazione interpretativa, cit. in precedenza (parte II, punto C.2.3), sono del parere che, anche nell’ipotesi in cui fosse evidente che il requisito della residenza previsto dalla direttiva non è soddisfatto, uno Stato membro non è competente ad annullare, con effetti sul proprio territorio, una patente rilasciata da un altro Stato membro (salvo poi rinviarla allo Stato membro del rilascio affinché proceda all’annullamento della patente con effetto sul territorio di tutti gli Stati membri). Difatti, gli effetti di tale annullamento sarebbero largamente paragonabili a quelli di una decisione di diniego del riconoscimento di una patente.
41 – Contrariamente al postulato su cui si basa l’ordinanza di rinvio.
42 – V., in tal senso, cit. comunicazione interpretativa della Commissione (parte II, punto C.2.1).
43 – Almeno nelle loro versioni italiana e francese.
44 – V. il primo ‘considerando’ della direttiva. L’importanza del riconoscimento delle patenti di guida è stata sottolineata dalla Corte con riferimento sia alla libera circolazione dei lavoratori, sia alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. V. sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, già cit. (punto 23).
45 – Faccio rilevare che questa sembra essere la situazione cui porta la normativa tedesca (la FeV), così come a tutt’oggi applicata dalla giurisprudenza nazionale. V., a tal riguardo, i paragrafi 12 e 13 delle presenti conclusioni.
46 – Del resto, conformemente alle disposizioni dell’art. 10, primo comma, della direttiva, la Commissione ha già provveduto a formalizzare il suo accordo con una decisione (decisione 21 marzo 2000, 2000/275/CE, relativa alle equipollenze fra talune categorie di patenti, GU L 91, pag. 1). Lo stesso dovrebbe avvenire per quel che riguarda l’accordo prescritto dall’art. 10, secondo comma, della direttiva.
Full & Egal Universal Law Academy