CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 14 novembre 2002 ( 1 )
1.
Nel caso in esame la Commissione chiede [alla Corte], ai sensi dell'art. 226 CE, una dichiarazione succinta che, a mio parere, più esattamente concerne due questioni distinte benché correlate.
2.
Con la prima censura la Commissione ha contestato innanzi tutto l'obbligo imposto dalla legislazione lussemburghese ai mandatari in materia di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di essere domiciliati nel territorio lussemburghese ovvero, in mancanza, di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato. Secondo la Commissione, tale obbligo era contrario all'art. 49 CE.
3.
La seconda censura verte sull'omissione di informazioni da parte del Granducato di Lussemburgo circa le modalità esatte di applicazione di alcune disposizioni della sua normativa, segnatamente degli artt. 85, n. 2, della legge sui brevetti del 20 luglio 1992 nonché 19 e 20 della legge del 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso a determinate professioni. Tale omessa indicazione — sostiene la Commissione — costituisce una violazione dell'art. 10 CE.
4.
Quanto alla prima censura, il governo lussemburghese invocava a propria difesa taluni recenti emendamenti legislativi, in seguito ai quali la Commissione ha circoscritto nella sua replica il petitum. Essa chiede ora [alla Corte] di dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto l'obbligo per i mandatari in materia di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 49 CE.
5.
Il Granducato di Lussemburgo ha effettivamente riconosciuto la fondatezza di tale motivo della Commissione. Nel controricorso esso adduce che nella parte qui rilevante dell'emendamento permaneva l'obbligo di un domicilio attuale nel Granducato di Lussemburgo («avec domicile réel au Grand-Duché de Luxembourg») («con domicilio effettivo nel Granducato di Lussemburgo») e che tale «errore» sarà corretto in due progetti di legge in via di definizione.
6.
Di conseguenza la Corte dovrebbe constatare l'inadempimento contestato dalla Commissione con la prima censura, come emendata nella replica.
7.
Quanto al secondo motivo dedotto dalla Commissione, il Granducato di Lussemburgo non ha esaminato specificamente la censura di quest'ultima secondo la quale il combinato disposto delle principali norme della legislazione lussemburghese del 1992 e del 1988 non è chiaro e lo stesso Granducato ha omesso di fornire le necessarie delucidazioni.
8.
Risulta dalla giurisprudenza [della Corte] che, ai sensi dell'art. 10 CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di cooperare lealmente con la Commissione che agisce in applicazione dell'art. 226 CE e di fornirle tutte le informazioni che essa loro richieda all'uopo ( 2 ). Il Granducato di Lussemburgo, invece, non ha risposto né alla lettera di diffida integrativa della Commissione precedente all'invio del parere motivato, né al parere motivato medesimo, e neppure ha fornito spiegazioni sulla legislazione nell'ambito del presente procedimento.
9.
Ne consegue che anche il secondo motivo della Commissione dev'essere accolto.
Conclusioni
10.
Propongo pertanto che la Corte:
1)
dichiari che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto l'obbligo per i mandatari in materia di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato nel proprio territorio, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 49 CE;
2)
dichiari che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di fornire informazioni sulle modalità esatte di applicazione delle disposizioni di cui agli arti. 85, n. 2, della legge del 20 luglio 1992 nonché 19 e 20 della legge del 28 dicembre 1988, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 10 CE;
3)
condanni il Granducato di Lussemburgo alle spese.
( 1 ) Lingua processuale: l'inglese.
( 2 ) V., per esempio, la sentenza 11 dicembre 1985 nella causa 192/84, Commissione/Grecia (Racc. pag. 3967, punto 19).
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