CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate l'11 settembre 2003(1)
Cause riunite C-482/01 e C-493/01
Georgios Orfanopoulos e a.
contro
Land Baden-Württemberg (C-482/01)
Raffaele Oliveri
contro
Land Baden-Württemberg (C-493/01)
«Interpretazione dell'art. 39 CE – Limitazione della libera circolazione dei lavoratori per motivi di ordine pubblico – Espulsione per reati di droga e per rischio di recidiva – Durata del soggiorno del lavoratore – Interessi del coniuge e dei figli – Interpretazione degli artt. 3 e 9, n. 1, della direttiva 64/221/CEE – Nessun esame del merito»
Indice I – Introduzione II – Ambito normativo A – Diritto comunitario B – Diritto nazionale III – Fatti e procedimenti nelle cause principali A – Nella causa C-482/01 B – Nella causa C-493/01 IV – Le questioni pregiudiziali A – Nella causa C-482/01 B – Nella causa C-493/01 V – Sulla prima questione pregiudiziale nella causa C-482/01 A – Argomenti sostanziali delle parti B – Analisi 1. Le limitazioni della direttiva 64/221 2. Il rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della CEDU VI – Sulla seconda questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑482/01 A – Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte B – Analisi 1. Sulla necessità del parere di un’autorità indipendente 2. La decisione del Verwaltungsgericht costituisce una decisione di un’autorità indipendente? VII – Sulla prima questione pregiudiziale nella causa C-493/01 A – Principali argomenti delle parti B – Analisi 1. Sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale 2. Sulla fondatezza della prima questione pregiudiziale VIII – Sulla seconda questione pregiudiziale nella causa C-493/01 A – Principali argomenti delle parti B – Analisi IX – Conclusione A – Nella causa C-482/01 B – Nella causa C-493/01
I – Introduzione
1. Le due domande di pronuncia pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni vertono sul potere degli Stati membri di limitare la libera circolazione di lavoratori per motivi di ordine pubblico, in particolare di espellere verso un altro Stato membro cittadini comunitari per determinati reati commessi. A tale riguardo si tratta di interpretare l’art. 39 CE nonché la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (2) (in prosieguo: la «direttiva 64/221»).
II – Ambito normativo
A – Diritto comunitario
2. Il giudice del rinvio chiede, da un lato, di interpretare l’art. 39 CE, vale a dire la disposizione fondamentale di diritto primario in materia di libera circolazione dei lavoratori. A tale riguardo esso si riferisce in particolare alla riserva disciplinata dal n. 3 riguardante limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. D’altro lato, il giudice a quo chiede di interpretare la direttiva 64/221.
3. L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 64/221, recita:
«1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati.
2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l’adozione di tali provvedimenti».
4. L’art. 9 della direttiva 64/221 recita:
«1. Se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo, il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno o quello di allontanamento dal territorio del titolare del permesso di soggiorno è adottato dall’autorità amministrativa, tranne in casi di urgenza, solo dopo aver sentito il parere di una autorità competente del paese ospitante, dinanzi alla quale l’interessato deve poter far valere i propri mezzi di difesa e farsi assistere o rappresentare secondo la procedura prevista dalla legislazione di detto paese.
La suddetta autorità deve essere diversa da quella cui spetta l’adozione dei provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso o di allontanamento dal territorio.
2. Il provvedimento di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno e quello di allontanamento dal territorio prima del rilascio di tale permesso sono sottoposti, a richiesta dell’interessato, all’esame dell’autorità il cui parere preliminare è previsto al paragrafo 1. L’interessato è allora autorizzato a presentare di persona i propri mezzi di difesa a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato».
B – Diritto nazionale
5. Le disposizioni tedesche fondamentali in materia di ingresso e soggiorno sono la legge che introduce una nuova disciplina del diritto in materia di stranieri (in prosieguo: la «legge sugli stranieri») (3) nonché la legge sull’ingresso e sul soggiorno di cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (in prosieguo: la «legge sul diritto di soggiorno CEE») (4) . Ai sensi del suo art. 2, n. 2, la legge sugli stranieri si applica a stranieri che godono della libera circolazione conformemente al diritto comunitario solo nella misura in cui il diritto comunitario e la legge sul diritto di soggiorno CEE non prevedono deroghe al riguardo. In conformità di quanto precede l’art. 15 della legge sul diritto di soggiorno/CEE prevede che la legge sugli stranieri e i decreti adottati sulla sua base vengano applicati salvo deroghe previste dalla legge sul diritto di soggiorno/CEE.
6. L’art. 12 della legge sul diritto di soggiorno CEE, che disciplina le limitazioni alla libera circolazione, dispone per estratto quanto segue:
«1. Nella misura in cui la presente legge concede la libera circolazione e salvo misure restrittive già previste nelle disposizioni precedenti, il diniego del permesso di ingresso, del permesso di soggiorno CE o del suo rinnovo, le misure restrittive ai sensi degli artt. 3, n. 5, 12, n. 1, prima frase, e 14 della legge sugli stranieri, nonché l’espulsione o l’allontanamento delle persone di cui all’art. 1 possono essere adottati solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica (artt. 48, n. 3, e 56, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea). Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE illimitato possono essere espulsi solo per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.
(...).
3. Le decisioni o i provvedimenti di cui al n. 1 possono essere adottati solo se il comportamento personale di uno straniero vi dà adito, ad eccezione di decisioni o provvedimenti adottati per motivi di tutela della sanità pubblica».
7. La legge sugli stranieri prevede tre tipi di espulsione: l’espulsione facoltativa (o discrezionale), l’espulsione di principio e l’espulsione effettiva.
8. L’espulsione facoltativa ai sensi dell’art. 45 della legge sugli stranieri riguarda il pregiudizio della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico o di altri interessi rilevanti della Repubblica federale di Germania.
9. L’art. 47, n. 2, della legge sugli stranieri disciplina la cosiddetta espulsione di principio, vale a dire contiene un elenco tassativo dei motivi che giustificano «di norma» l’espulsione.
10. L’art. 47, n. 1, della legge sugli stranieri disciplina la cosiddetta espulsione effettiva, vale a dire prevede per taluni casi l’espulsione obbligatoria. Detta disposizione recita:
«1) Uno straniero viene espulso quando
1. sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno o più reati dolosi, ad una pena detentiva o ad una pena detentiva per minorenni di almeno tre anni, o in un periodo di cinque anni sia stato condannato per reati dolosi, con sentenza passata in giudicato, a più pene detentive o pene detentive per minorenni superiori, nel complesso, ed almeno tre anni o quando, nell’ambito dell’ultima sentenza passata in giudicato, sia stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare, oppure
2. sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per aver commesso un reato doloso ai sensi della legge sugli stupefacenti, per turbamento dell’ordine pubblico, alle condizioni di cui all’art. 125 bis, seconda frase, del codice penale, o per turbamento dell’ordine pubblico in occasione di una pubblica riunione o di un corteo vietati, conformemente all’art. 125 del codice penale, ad una pena detentiva per minorenni di almeno due anni o ad una pena detentiva senza beneficio della sospensione condizionale».
11. L’art. 48 della legge sugli stranieri prevede per taluni stranieri una speciale tutela contro l’espulsione. In tale ambito rientrano, inter alia, gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (punto 1), nonché gli stranieri che convivono con un familiare tedesco (punto 4). Tali stranieri possono «essere espulsi solo per gravi motivi di sicurezza e ordine pubblico. Detti gravi motivi si configurano in linea di principio nei casi di cui all’art. 47, n. 1». Ai sensi dell’art. 47, n. 3, l’espulsione obbligatoria diventa un’espulsione di principio e l’espulsione di principio un’espulsione facoltativa.
12. Ai sensi del n. 48.1.0. delle disposizioni amministrative generali per la legge sugli stranieri (5) , i cittadini dell’Unione europea in possesso di un permesso di soggiorno illimitato sono equiparati alle persone di cui all’art. 48, n. 1. Ai titolari del diritto alla libera circolazione si applicano le condizioni di cui all’art. 12 della legge sul diritto di soggiorno CEE.
13. Nel caso specifico occorre procedere ad un esame della proporzionalità, nel cui ambito va tenuto conto anche della tutela della vita privata e familiare, disciplinata, inter alia, dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).
14. L’art. 8 della legge sugli stranieri disciplina i motivi di rifiuto speciali. Il n. 2 disciplina fra l’altro i termini dell’espulsione.
15. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, fino al 30 giugno 1999 nel Baden-Württemberg, prima della presentazione di un ricorso, in linea di principio la legittimità e l’opportunità dell’atto amministrativo riguardante un’espulsione dovevano essere esaminati nell’ambito di un apposito procedimento preliminare. Tuttavia, con effetto dal 1° luglio 1999 (6) tale procedimento preliminare è stato escluso nel caso in cui l’atto amministrativo sia stato emanato da un Regierungspräsidium.
16. Così l’art. 6 bis, prima frase, della legge di esecuzione del codice di procedura amministrativa (in prosieguo: l’«AGVwGO») ora recita:
«Non è necessario un procedimento di opposizione se l’atto amministrativo è stato emanato o respinto da un Regierungspräsidium».
17. È quindi escluso un esame dell’opportunità di una decisione in un giudizio di impugnazione quando per l’adozione di un provvedimento di espulsione è competente per materia il Regierungspräsidium. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, prima frase, del decreto sulla competenza in materia di stranieri e di asilo (in prosieguo: l’«AAZuVO») i Regierungspräsidien sono competenti per l’espulsione di stranieri con precedenti penali, laddove questi ultimi, su provvedimento del giudice, siano detenuti o sottoposti da più di una settimana a carcerazione preventiva.
III – Fatti e procedimenti nelle cause principali
A – Nella causa C-482/01
18. Il sig. Georgios Orfanopoulos è nato nel 1959 ed è cittadino greco. Nel 1972 egli entrava nel territorio federale tedesco per ricongiungimento familiare. Successivamente è stato titolare di permessi di soggiorno temporanei. Nel 1978 il sig. Orfanopoulos rientrava in Grecia per assolvere gli obblighi di leva. Nel settembre/ottobre 1980 egli ritornava nel territorio federale e nel 1981 contraeva matrimonio con una cittadina tedesca. Da tale matrimonio nascevano tre figli, anch’essi ricorrenti nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio. In seguito il ricorrente otteneva più volte permessi di soggiorno CE, da ultimo con validità sino al 12 ottobre 1999. Il 9 novembre 1999 egli chiedeva il rinnovo del suo permesso di soggiorno CE. Il sig. Orfanopoulos non ha una formazione professionale completa. Dal 1981 egli ha svolto attività lavorativa subordinata di vario tipo. A carico del ricorrente risultano diverse condanne penali pronunciate dall’Amtsgericht Stuttgart (Pretura di Stoccarda).
19. Il sig. Orfanopoulos è stato in carcere dal 3 febbraio 1999 al 5 agosto 1999. In seguito veniva colto ripetutamente in fatti di droga. Dal 7 gennaio 2000 al 25 gennaio 2000 il sig. Orfanopoulos si trovava nell’ospedale civile di Stoccarda per disintossicazione e veniva poi ricoverato in un centro di riabilitazione per una terapia. Ivi egli veniva dimesso il 15 aprile 2000 in base alla concentrazione di alcol accertata nel sangue. Il 31 maggio 2000 il sig. Orfanopoulos veniva nuovamente accolto in tale centro di riabilitazione e dimesso il 29 giugno 2000 per motivi disciplinari, essendo risultato un valore positivo al test della benzodiazepina. Dall’11 settembre 2000 il sig. Orfanopoulos sconta le pene detentive inflittegli con le sentenze dell’Amtsgericht Stuttgart del 1994 e del 1998.
20. Nel 1992, nel 1997 e nel 1998 il sig. Orfanopoulos veniva ammonito dall’Ufficio stranieri ai sensi della legge sugli stranieri.
21. Per quanto riguarda i fatti, il giudice del rinvio osserva inoltre che il sig. Orfanopoulos è tossicodipendente da oltre 15 anni. Alla fine del 1994 sarebbe riuscito a liberarsi di tale dipendenza solo per un anno e mezzo circa. All’inizio del 2000 egli si è sottoposto a disintossicazione e successivamente è stato per due volte ricoverato in ospedale per tentare una terapia. Entrambi i tentativi sono falliti, dal momento che il sig. Orfanopoulos è stato dimesso anticipatamente dal centro di riabilitazione per motivi disciplinari. Secondo il referto del centro di riabilitazione egli sarebbe nel frattempo consapevole della malattia rappresentata dalla sua tossicodipendenza. Tuttavia non sembra che tale consapevolezza possa portare ad un suo allontanamento definitivo dalla droga. Dai reati commessi risulterebbe anche evidente che, sotto l’effetto di notevoli quantità di alcol, il sig. Orfanopoulos propende alla violenza. Contro tale grave dipendenza da alcol egli non avrebbe ancora preso alcuna iniziativa. Secondo il referto del centro di riabilitazione il sig. Orfanopoulos non è minimamente consapevole della problematica dell’alcolismo e non ha la volontà né è in grado di cominciare una terapia contro la sua dipendenza dall’alcol. A causa della perdurante dipendenza da droga e da alcol sussisterebbe il concreto pericolo di altri reati. Né le sanzioni penali né le sanzioni ai sensi della legge sugli stranieri sono servite di monito al sig. Orfanopoulos. Durante tutto il processo il pericolo concreto di recidiva del sig. Orfanopoulos non sarebbe mai stato messo in dubbio, né dall’interessato, né dalle figlie.
22. Con provvedimento del 28 febbraio 2001 il Regierungspräsidium di Stoccarda espelleva il sig. Orfanopoulos dal territorio federale, respingeva la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno CE e negava la concessione di una autorizzazione di soggiorno, minacciando di rimpatriarlo in Grecia senza fissare un termine. Contemporaneamente al sig. Orfanopoulos veniva notificata l’espulsione all’atto della sua scarcerazione. Il 21 marzo 2001 il sig. Orfanopoulos e le sue figlie hanno proposto ricorso. Nel marzo 2002 al sig. Orfanopoulos veniva concessa la sospensione condizionale della pena residua. Secondo quanto osserva il Landgericht che ha disposto la sospensione della pena, egli ha dato buona prova nel periodo in cui ha scontato la pena. Inoltre egli si è deciso a prendere in considerazione un aiuto terapeutico.
23. Il giudice del rinvio dubita che l’espulsione sia compatibile con il diritto comunitario, vale a dire con l’art. 39, nn. 1 e 3, CE. Se è vero che il provvedimento del Regierungspräsidium è conforme alla giurisprudenza della Corte, tuttavia la proporzionalità dell’espulsione sarebbe controversa, tenuto conto del lungo soggiorno del sig. Orfanopoulos in Germania. Inoltre, con la sua espulsione verrebbe resa molto più difficile la conduzione della vita familiare con la moglie, per la quale non sarebbe neanche concepibile un trasferimento in Grecia. Di conseguenza sorgerebbe la questione della compatibilità con l’art. 8 della CEDU. Per di più le garanzie procedurali di cui all’art. 9 della direttiva 64/221 potrebbero essere state violate.
B – Nella causa C-493/01
24. Il sig. Raffaele Oliveri è nato nel 1977 in Germania ed è cittadino italiano. Egli ha soggiornato senza interruzioni in Germania dalla nascita. Egli non ha portato a termine gli studi ed è da molti anni tossicodipendente. A carico del sig. Oliveri risultano, tra l’altro, numerose condanne penali.
25. Con lettera 14 maggio 1999 il sig. Oliveri veniva ammonito ai sensi della legge sugli stranieri. Dal 18 novembre 1999 egli si trovava in carcere per scontare le pene detentive inflittegli con due sentenze del 1999 nonché numerose pene sostitutive risultanti dalla commutazione di pene pecuniarie. Con provvedimento del 7 marzo 2000 la Procura di Stoccarda sospendeva con effetto dal 9 marzo 2000, per la durata della cura in un istituto terapico, l’esecuzione delle pene inflittegli con le due sentenze del 1999. Il sig. Oliveri interrompeva detta terapia dopo una settimana circa. Di conseguenza la sospensione della pena veniva revocata. Il 24 aprile 2000 il sig. Oliveri veniva nuovamente arrestato e da quella data si trova in carcere.
26. Con provvedimento del 29 agosto 2000 il Regierungspräsidium di Stoccarda espelleva il sig. Oliveri dal territorio federale e minacciava di rimpatriarlo in Italia senza la concessione di un termine per il rimpatrio volontario. Il 25 settembre 2000 il sig. Oliveri proponeva ricorso.
27. Con lettera 20 giugno 2001 il servizio medico dell’ospedale penitenziario competente comunicava che il sig. Oliveri aveva contratto il virus HIV dal dicembre 1998. Dal marzo 2001 la malattia del sig. Oliveri sarebbe allo stadio di Aids conclamato. Anche se dal maggio 2001 egli segue un trattamento a base di antiretrovirali altamente efficace, tuttavia detta terapia non avrebbe finora dato i risultati positivi sperati. Si dovrebbe ritenere che in Italia il sig. Oliveri non potrebbe ricevere cure mediche sufficienti e che in detto Stato non gli verrebbe garantita l’assistenza quale malato molto grave, presumibilmente terminale.
28. Il giudice del rinvio dubita della compatibilità dell’espulsione con l’art. 39, nn. 1 e 3, CE nonché con l’art. 3 della direttiva 64/221. L’art. 47, n. 1, della legge sugli stranieri non prevedrebbe alcun esame del caso specifico. Infine sarebbe dubbio che sia compatibile con il principio della proporzionalità il fatto che il sig. Oliveri non possa più far valere, secondo una costante giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht, circostanze essenziali relative al suo stato di salute, le quali risulterebbero determinanti ai fini della decisione sull’espulsione.
IV – Le questioni pregiudiziali
29. Il Verwaltungsgericht Stuttgart ha sospeso i due procedimenti ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
A – Nella causa C-482/01
«1) Se la limitazione della libertà di circolazione imposta, a causa di un reato commesso in violazione del Betäubungsmittelgesetz (legge tedesca sugli stupefacenti), ad uno straniero cittadino dell’Unione soggiornante da molti anni nel territorio del paese ospitante ai sensi dell’art. 39, n. 3, CE, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica sia conforme al diritto comunitario qualora, a causa del suo comportamento personale, sia lecito ritenere che egli commetterà altri reati in futuro e qualora non si possa pretendere che il coniuge del medesimo ed i suoi figli tornino nello Stato di origine.
2) Se l’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, osti ad una normativa nazionale che non prevede più un procedimento di opposizione – in cui abbia luogo anche un esame di opportunità – ad una decisione di un’autorità amministrativa sull’allontanamento del titolare di un permesso di soggiorno dal territorio nazionale, qualora non venga istituita un’apposita autorità indipendente dall’autorità amministrativa che decide».
B – Nella causa C-493/01
«1) Se gli artt. 39 CE e 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, contrastino con una normativa nazionale che prescrive in maniera obbligatoria che le autorità espellano i cittadini di altri Stati membri i quali, per aver commesso un reato doloso previsto dal Betäubungsmittelgestez (legge tedesca sugli stupefacenti), siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva per minorenni di almeno due anni o ad una pena restrittiva della libertà personale e purché l’esecuzione della pena non sia stata sospesa condizionalmente.
2) Se l’art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, sia da interpretare nel senso che, nell’esaminare la legittimità dell’espulsione del cittadino dell’Unione, il giudice nazionale debba tener conto anche di un’esposizione di fatti e di una nuova situazione di fatto dell’interessato intervenute successivamente all’ultimo provvedimento dell’autorità».
V – Sulla prima questione pregiudiziale nella causa C-482/01
A – Argomenti sostanziali delle parti
30. Il sig. Orfanopoulos ritiene che il diritto comunitario preveda un’ampia tutela contro l’espulsione. A questo riguardo egli richiama la situazione di diritto esistente negli altri Stati membri. Un’espulsione potrebbe essere giustificata solo per motivi derivanti dal comportamento personale e non per motivi di prevenzione generale. Sarebbe inaccettabile che fosse a carico degli interessati l’onere della prova di non costituire un pericolo per la società. Il principio della proporzionalità esigerebbe che si consideri anche la situazione successiva al reato. Inoltre un’espulsione dovrebbe essere collegata con la colpa.
31. Per di più andrebbero osservate le limitazioni di cui all’art. 8 della CEDU, vale a dire il diritto fondamentale ivi sancito al rispetto per la vita familiare, dal momento che il fatto di non avere difficoltà dal punto di vista linguistico nello Stato d’origine non potrebbe costituire un criterio per l’espulsione. Inoltre l’espulsione potrebbe comportare che cittadini dell’Unione espulsi ottengano un attestato di buona condotta solo più tardi rispetto ai cittadini nazionali. Infine la nozione di ordine pubblico contenuta nella direttiva 64/221 andrebbe interpretata in maniera restrittiva.
32. Nel complesso il sig. Orfanopoulos propone di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che l’art. 39 CE vieterebbe l’espulsione di un cittadino dell’Unione da lungo tempo residente in un altro Stato membro e che occorrerebbe verificare in quale Stato membro possa riuscire a reinserirsi meglio nella società.
33. Il Regierungspräsidium di Stoccarda ritiene che la legittimità dell’espulsione dipenda esclusivamente dall’esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave ai sensi della legge sul diritto di soggiorno. L’esame concreto dovrebbe essere effettuato alla luce del principio della proporzionalità. A questo riguardo non ogni espulsione in conseguenza di un reato, nel caso in cui l’interessato abbia soggiornato per un lungo periodo in un paese in questione e non sia ragionevole attendersi un trasferimento dei familiari, violerebbe sempre il diritto comunitario. Infine il Regierungspräsidium di Stoccarda osserva che la violazione della CEDU non potrebbe costituire l’oggetto del procedimento pregiudiziale.
34. Il governo tedesco parte dal presupposto che il diritto tedesco traspone correttamente le disposizioni del diritto comunitario. Dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che deve sussistere una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Tutti i reati in questione nel caso di specie andrebbero qualificati come minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Il diritto tedesco vigente, in particolare l’art. 12 della legge sul diritto di soggiorno CEE, terrebbe conto del principio della proporzionalità e del diritto fondamentale alla tutela della famiglia ai sensi dell’art. 8 della CEDU, dell’art. 6 UE nonché della Carta dei diritti fondamentali, in quanto prevedrebbe un esame del caso specifico.
35. Il governo italiano parte dal presupposto che la nozione di «ordine pubblico» dev’essere interpretata in modo autonomo a livello comunitario e in maniera uniforme. Inoltre il governo italiano rinvia alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in merito all’art. 8 della CEDU. Dall’art. 3 della direttiva 64/221 emergerebbe che sarebbe inammissibile un’espulsione automatica in quanto le eccezioni al principio della libera circolazione andrebbero interpretate in maniera restrittiva. Le limitazioni alla libera circolazione potrebbero essere applicate solo per motivi preventivi specifici e dovrebbero essere proporzionate. Pertanto il governo italiano perviene alla conclusione che una disposizione nazionale che preveda l’espulsione automatica di un cittadino di un altro Stato membro sulla mera base di una condanna penale sarebbe incompatibile con il diritto comunitario.
36. La Commissione ritiene che l’art. 39 CE e l’art. 3 della direttiva 64/221 ostino ad una normativa che impone in maniera obbligatoria alle autorità di espellere cittadini di altri Stati membri che siano stati condannati a determinate pene a seguito di taluni reati senza dover valutare nel caso specifico le circostanze alla base del comportamento personale dell’interessato.
37. In relazione alla proporzionalità dell’espulsione la Commissione esamina l’art. 8 della CEDU. Essa ritiene che l’espulsione non sia ammissibile nel caso in cui, pur essendo l’espulsione giustificata dal comportamento personale dell’interessato, non si possa tuttavia pretendere che il coniuge e i figli del cittadino dell’Unione si stabiliscano nello Stato d’origine del medesimo. Prendendo le mosse dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e facendo riferimento al diritto alla libera circolazione di cui gode il cittadino dell’Unione, la Commissione perviene alla conclusione che un’espulsione non sarebbe proporzionata.
B – Analisi
38. Occorre innanzi tutto rammentare che nell’ambito della collaborazione giudiziaria instauratasi nel procedimento pregiudiziale spetta al giudice nazionale accertare e valutare i fatti di causa e alla Corte fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per consentirgli di statuire sulla lite (7) .
39. Il presente procedimento verte su una misura restrittiva della libera circolazione nei confronti di un cittadino dell’Unione, e cioè un’espulsione. Di conseguenza, si tratta in sostanza della discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per quanto riguarda l’ordine pubblico.
40. Fondamentalmente sorgerebbe solo la questione di stabilire quali vantaggi produca per l’Unione europea un’espulsione da uno Stato membro in un altro Stato membro. Così infatti la prassi dell’espulsione si risolve in un’«esportazione di rischi».
1. Le limitazioni della direttiva 64/221
41. Secondo la giurisprudenza della Corte (8) , la nozione di «ordine pubblico», se autorizza una deroga al principio della libera circolazione, va intesa in modo autonomo a livello comunitario nonché in senso restrittivo ed è assoggettata al controllo da parte della Corte.
42. Dalla giurisprudenza della Corte emergono quattro condizioni che le limitazioni alla libera circolazione per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza devono soddisfare.
43. In primo luogo, deve sussistere una «perturbazione dell’ordine pubblico». In secondo luogo, deve configurarsi una minaccia effettiva ed abbastanza grave. In terzo luogo, detta minaccia deve riguardare uno degli interessi fondamentali della collettività (9) . In quarto luogo, la misura nazionale dev’essere proporzionata.
44. Nel presente procedimento, mentre non viene ulteriormente contestato che la prima condizione sia presente, la terza condizione si può considerare soddisfatta in quanto nel caso di specie vengono in esame reati per droga, che riguardano di norma un interesse fondamentale della collettività.
45. È dubbio se siano soddisfatte la seconda e la quarta condizione. Poiché il procedimento principale verte su una misura di ordine pubblico e di pubblica sicurezza ai sensi della direttiva 64/221, occorre di conseguenza rispettare le disposizioni di quest’ultima. Perciò la seconda condizione relativa alla minaccia va considerata in connessione con l’art. 3 della direttiva 64/221.
46. Si deve partire dal principio di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 64/221, secondo cui «[i provvedimenti] devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo». A questo riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte, occorre prendere in considerazione «[i]l pericolo che (...) costituisce per l’ordine pubblico» l’autore del reato (10) . Si richiede una minaccia attuale e concreta, vale a dire l’esistenza di un determinato rischio. Nel complesso dalla giurisprudenza della Corte (11) emerge un divieto di «valutazioni sommarie». Così è però anche escluso potersi fondare su motivi di prevenzione generale, cioè è anche esclusa un’espulsione fondata su motivi generali di natura preventiva.
47. Dall’art. 3, n. 2, della direttiva 64/221 emerge un’ulteriore condizione, vale a dire che «la sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l’adozione di tali provvedimenti».
48. La Corte intende questa disposizione nel senso che la valutazione sulla base del diritto in materia di stranieri «non coincide necessariamente con quelle che hanno portato alla condanna penale. Ne consegue che l’esistenza di condanne penali può essere presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato a tali condanne provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l’ordine pubblico» (12) .
49. Per quanto riguarda i reati di droga la Corte ha confermato espressamente quanto precede (13) . A questo proposito ritengo che si possa senz’altro distinguere tra i diversi reati di droga, attribuendo un particolare peso al traffico segnatamente di droghe pesanti, quali ad esempio eroina.
50. Pertanto dalla giurisprudenza si può desumere che le autorità competenti degli Stati membri devono fondare la propria decisione su una previsione in ordine al comportamento futuro dell’interessato. La natura e il numero delle condanne precedentemente inflitte devono essere considerate circostanze rilevanti nel quadro di tale valutazione, in cui occorre prendere in considerazione in particolare la potenzialità criminale. Inoltre è determinante il rischio di recidiva, non essendo sufficiente una possibilità remota di nuove perturbazioni dell’ordine pubblico. Ad esempio il rischio di recidiva sarà addirittura maggiore in presenza di tossicodipendenza, che comporta il rischio che vengano commessi altri reati per il finanziamento di quest’ultima.
51. Un aspetto essenziale per la valutazione della minaccia futura è costituito anche, come ad esempio nel procedimento nella causa principale, dalla circostanza che sia stata concessa una sospensione condizionale della pena. Infatti questo induce a pensare che l’interessato non costituisca più una minaccia concreta. Inoltre nella valutazione si deve tener conto di eventuali malattie, ad esempio la condizione di sieropositivo o di malato di Aids, in modo tale che in casi estremi esse ostino ad un’espulsione.
52. Come quarta condizione della legittimità di limitazioni alla libera circolazione per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, la giurisprudenza della Corte esige il rispetto del principio di proporzionalità. «A questo riguardo occorre che un siffatto provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo» (14) .
2. Il rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della CEDU
53. A parte le disposizioni della direttiva 64/221, le autorità nazionali devono rispettare altresì le disposizioni della CEDU. Infatti nell’ambito del rispetto dei diritti fondamentali la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno preso parte o aderito. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, riaffermata dall’art. 6, n. 2, UE, la CEDU fa parte dei diritti fondamentali che sono tutelati nell’ordinamento giuridico comunitario (15) .
54. Nel presente procedimento viene trattato il rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della CEDU, richiamato anche dal giudice del rinvio, dal sig. Orfanopoulos, dai governi tedesco e italiano nonché dalla Commissione.
55. Tuttavia, occorre anzitutto esaminare l’obiezione secondo cui un provvedimento di espulsione ai sensi del diritto tedesco non costituirebbe ancora un’ingerenza nell’ambito di tutela di cui all’art. 8 della CEDU, in quanto non si configurerebbero pregiudizi diretti. Infatti, a differenza dei casi decisi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che avevano ad oggetto un’espulsione ai sensi del diritto francese, un’espulsione ai sensi del diritto tedesco non comporterebbe ancora una separazione effettiva dell’interessato dal coniuge e/o dai figli. Così il destinatario di un’espulsione ai sensi del diritto tedesco potrebbe continuare a soggiornare nella Repubblica federale, chiedendo il riconoscimento di un obbligo di tolleranza delle autorità. Inoltre, dopo qualche tempo all’interessato potrebbe essere persino concesso un permesso di soggiorno, che potrebbe essere rinnovato e condurre ad un diritto di soggiorno definitivo (16) .
56. Prescindendo da una valutazione delle decisioni della Corte dei diritti dell’uomo fondate sul diritto in materia di stranieri francese, in questo contesto è sufficiente riferirsi all’interpretazione, data dalla stessa Corte, della nozione di «ingerenza» ai sensi dell’art. 8 della CEDU. Infatti, secondo la sentenza della Corte nella causa Carpenter (17) , una siffatta ingerenza può sussistere per il solo fatto di adottare un mero provvedimento di espulsione («decision to make a deportation order»). Infatti, sebbene la Corte parli espressamente solo di una «decision to deport», la causa principale verteva invece su una «decision to make a deportation order». Quindi può già configurarsi un’ingerenza anche quando lo stesso provvedimento di espulsione non è stato ancora adottato né tanto meno eseguito.
57. Secondo la giurisprudenza della Corte nonché quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, un’ingerenza viola l’art. 8 della CEDU solo qualora essa non corrisponda ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso articolo, cioè a meno che essa non sia «prevista dalla legge», dettata da uno o più scopi legittimi ai sensi della disposizione citata e «necessaria, in una società democratica», cioè giustificata da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito (18) .
58. In prosieguo occorrerà quindi illustrare in dettaglio i criteri da applicare nell’ambito dell’esame della proporzionalità. Questo esame consiste in una ponderazione riferita al caso specifico tra gli interessi dello Stato che adotta il provvedimento che pone fine al soggiorno e gli interessi del destinatario di detto provvedimento.
59. Tuttavia, conformemente alla ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali, non spetta alla Corte statuire definitivamente dal punto di vista giuridico su una fattispecie concreta nell’ambito di un procedimento pregiudiziale. Piuttosto, «spetta ai giudici nazionali verificare se i provvedimenti adottati nella specie si riferiscano effettivamente a un comportamento individuale che costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza e se essi rispettino altresì il principio di proporzionalità» (19) . Dunque il giudice del rinvio dovrà esaminare se nella causa principale sia proporzionata un’espulsione, tenendo conto degli elementi interpretativi fornitigli in questo contesto.
60. Quindi, per quanto riguarda il caso del sig. Orfanopoulos, occorre anzitutto valutare la sua situazione personale. A questo proposito è d’uopo stabilire il grado di integrazione del sig. Orfanopoulos nel contesto familiare, professionale e sociale in Germania. A questo proposito si deve anche tener conto della durata del suo soggiorno in Germania, dell’età alla quale egli è giunto in questo Stato e della padronanza della lingua del suo Stato di origine (20) .
61. In un caso come quello della causa principale occorre in secondo luogo esaminare se si possa pretendere che i familiari, vale a dire il coniuge e i figli, si trasferiscano nello Stato d’origine del destinatario del provvedimento di espulsione. Tuttavia, per quanto riguarda questo aspetto della ponderazione, come emerge dalla formulazione della questione pregiudiziale, il giudice del rinvio è già pervenuto alla conclusione che tale soluzione non è accettabile per il coniuge e i figli. Pertanto in questo caso non è più necessario esaminare i fattori determinanti al riguardo.
62. In terzo luogo, in un caso come quello della causa principale sono rilevanti la gravità e il numero di reati commessi dall’interessato. A questo proposito occorre sottolineare in linea generale che i reati per droga sono molto gravi e soddisfano altresì la condizione della Corte secondo cui sia colpito un interesse fondamentale della collettività.
63. Per quanto attiene alle sentenze di condanna pronunciate nel caso di specie, si deve rilevare che in sei sentenze è stata inflitta una pena detentiva. Tuttavia tali pene erano perlopiù brevi. Nondimeno, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, neanche una pena complessiva di quasi cinque anni giustifica ancora un’espulsione (21) . Inoltre proprio nel caso di specie occorre tener conto che è stata concessa una sospensione condizionale.
64. Per contro un’espulsione potrebbe essere giustificata dalla recidiva reiterata, che dovrebbe tuttavia riguardare piuttosto la piccola criminalità. Infine il giudice del rinvio dovrebbe valutare dove sia più probabile un reinserimento sociale.
65. La necessità di prendere in considerazione tutti questi fattori comporta che le autorità degli Stati membri devono poter procedere ad una ponderazione nel caso specifico anche nell’ambito dell’espulsione di principio. È vero che il diritto comunitario non impone alcun divieto di espulsione assoluto, tuttavia in casi analoghi a quello della causa principale il diritto nazionale può prevedere l’espulsione non obbligatoria come conseguenza giuridica.
66. Nel presente procedimento pregiudiziale si può tralasciare di stabilire se le disposizioni tedesche vigenti violino la direttiva 64/221, nell’interpretazione datane dalla Corte, in quanto un esame astratto della conformità non costituisce l’oggetto del presente procedimento.
67. Tuttavia le autorità tedesche sono in ogni caso tenute ad interpretare il diritto tedesco, incluse le disposizioni amministrative, in maniera conforme al diritto comunitario.
68. Pertanto occorre risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 3 della direttiva 64/221 va interpretato nel senso che non osta alla limitazione della libertà di circolazione disposta, a seguito di un reato commesso in violazione della legge sugli stupefacenti, nei confronti di uno straniero cittadino dell’Unione residente da molti anni nel territorio del paese ospitante, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, purché questo provvedimento sia proporzionato alla luce dell’art. 8 della CEDU, in particolare qualora, sulla base del comportamento personale del cittadino dell’Unione, sia lecito ritenere che egli commetterà altri reati in futuro e qualora si possa pretendere che il coniuge di detto cittadino dell’Unione e i suoi figli si stabiliscano nello Stato di origine del medesimo.
VI – Sulla seconda questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑482/01
A – Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
69. Il sig. Orfanopoulos ritiene che il procedimento sia viziato sotto diversi aspetti. In primo luogo, un giudice non interverrebbe prima, bensì solo dopo l’adozione del provvedimento e il suo intervento comporterebbe costi aggiuntivi. Inoltre dal fatto che il Verwaltungsgericht non possa costituire un’autorità indipendente deriverebbe altresì che esso potrebbe intervenire solo in seguito ad una domanda. In secondo luogo, l’esame del Verwaltungsgericht potrebbe vertere solo in maniera limitata sull’opportunità del provvedimento. In terzo luogo, un’espulsione violerebbe anche l’art. 10 CE, in quanto lo Stato ospitante addosserebbe in tal modo l’onere sociale allo Stato d’origine.
70. Il Regierungspräsidium di Stoccarda ritiene sufficiente che l’interessato abbia la possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale del provvedimento che dispone l’immediata esecuzione dell’espulsione. In qualità di giudice di primo grado, il Verwaltungsgericht andrebbe considerato come autorità indipendente ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221.
71. Il governo tedesco parte dal presupposto che non sia necessario un procedimento di opposizione se nell’ambito di un procedimento amministrativo viene effettuato un controllo giurisdizionale tempestivo e completo. Inoltre, anche la circostanza che la decisione del giudice sia tra l’altro antecedente all’esecuzione dell’espulsione corroborerebbe la conformità con il diritto comunitario.
72. Il governo italiano sottolinea che nella controversia amministrativa occorre garantire la tutela minima di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221.
73. La Commissione ritiene che nel Baden-Württemberg il Verwaltungsgericht possa esaminare solo la legittimità di un provvedimento di espulsione e che, di conseguenza, sussistano le condizioni di applicazione dell’art 9, n. 1, della direttiva 64/221. Non esisterebbe nel Land federale in questione un’autorità indipendente che emetta un parere prima della decisione come richiesto dalla citata disposizione. Inoltre sarebbe dubbio se l’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221 sia conforme alle esigenze di una tutela giuridica efficace espresse dalla giurisprudenza della Corte.
B – Analisi
74. In limine occorre richiamare il principio secondo cui gli artt. 8 e 9 della direttiva 64/221, conformemente alla giurisprudenza della Corte, fissano il minimo indispensabile di garanzie procedurali di cui possono godere i cittadini comunitari che si avvalgono della libera circolazione in funzione della situazione in cui essi si trovano. L’art. 9, che ha funzione complementare rispetto all’art. 8, «[ha] lo scopo di attribuire un minimo di garanzie procedurali ai soggetti colpiti da uno dei provvedimenti contemplati, nelle tre ipotesi indicate al n. 1 dello stesso articolo, ossia se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo» (22) .
1. Sulla necessità del parere di un’autorità indipendente
75. Occorre anzitutto esaminare se si configuri uno dei tre casi di applicazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221. Nel presente procedimento viene in esame unicamente l’alternativa che il ricorso avverso il provvedimento di espulsione sia limitato alla legittimità della decisione.
76. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, «l’intervento dell’“autorità competente” di cui all’art. 9, n. 1, deve consentire un esame esauriente di tutti i fatti e di tutte le circostanze, ivi compresa l’opportunità del provvedimento considerato, prima che questo venga definitivamente adottato» (23) .
77. Occorre anche accertare se l’esame che un giudice amministrativo deve effettuare sulla base del rimedio giurisdizionale del ricorso d’annullamento soddisfi le condizioni summenzionate.
78. Dall’art. 86, n. 1, del codice di procedura amministrativa emerge che i giudici amministrativi hanno innanzi tutto l’obbligo di chiarire i fatti d’ufficio. Detto esame delle circostanze di fatto può persino comportare l’annullamento di atti amministrativi se l’autorità è partita da fatti inesatti.
79. A tale riguardo si può quindi considerare che i giudici amministrativi devono procedere all’«esame esauriente di tutti i fatti e di tutte le circostanze» prescritto dalla giurisprudenza della Corte. Tuttavia, anche se il diritto nazionale dovesse soddisfare questo requisito stabilito dal diritto comunitario, ciò non significherebbe ancora che nella pratica i giudici amministrativi applichino detto principio in maniera conforme al diritto comunitario in ciascun caso specifico. Nondimeno il presente procedimento, a differenza del procedimento per inadempimento, diretto a perseguire precise violazioni, non verte sulla valutazione di casi specifici concreti.
80. In secondo luogo, i giudici amministrativi devono esaminare la legittimità formale e sostanziale del provvedimento di espulsione. Detto obbligo si limita, già in base alla sua formulazione, al controllo della legittimità della decisione.
81. A questo punto si potrebbe procedere ad un’analisi della portata e del livello del controllo che presenta o che dovrebbe presentare l’esame da parte del giudice amministrativo conformemente al diritto tedesco. In particolare si potrebbero esaminare le modalità che devono caratterizzare il controllo ai sensi del diritto tedesco nell’ambito di atti amministrativi vincolati alla legge, da un lato, e il controllo nell’ambito di decisioni in cui si esercita un potere discrezionale, dall’altro.
82. Tuttavia un siffatto esame presuppone l’interpretazione del diritto tedesco. Secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento pregiudiziale essa non è tuttavia autorizzata ad interpretare disposizioni nazionali (24) .
2. La decisione del Verwaltungsgericht costituisce una decisione di un’autorità indipendente?
83. Nell’ambito del procedimento è stata espressa la tesi secondo cui il Verwaltungsgericht dovrebbe essere considerato, in qualità di giudice di primo grado, come un’autorità indipendente ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221. Sorge pertanto la questione se la decisione adottata dal Verwaltungsgericht in procedimenti analoghi a quello della causa principale debba essere qualificata come «parere di un’autorità competente» ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221.
84. A questo riguardo occorre osservare che la direttiva non definisce né la nozione di «autorità competente» né quella di «parere». La direttiva «fa riferimento ad organi indipendenti dall’autorità amministrativa, ma lascia agli Stati membri un certo margine di valutazione discrezionale quanto alla natura di tali organi» (25) .
85. Certo, detto margine discrezionale non è illimitato. Così il principio dell’applicazione uniforme del diritto comunitario e quello del principio d’uguaglianza esigono che «una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa» (26) .
86. A questo riguardo occorre muovere dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui «l’intervento dell’autorità competente di cui all’art. 9, n. 1, deve consentire un esame esauriente di tutti i fatti e di tutte le circostanze, ivi compresa l’opportunità del provvedimento considerato, prima che questo venga definitivamente adottato». «Tranne in casi d’urgenza, l’autorità amministrativa può pronunciarsi solo dopo aver sentito il parere dell’autorità competente» (27) . Ne emerge un obbligo di attesa per l’autorità che adotta la decisione in merito alla misura restrittiva della libertà, ad esempio l’espulsione.
87. In questo contesto è d’uopo sottolineare che non si tratta di esaminare se il Verwaltungsgericht presenti tutte le caratteristiche di un’autorità indipendente ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221 (28) . Infatti, come emerge dalla sentenza nella causa Santillo, un giudice può costituire un’autorità indipendente ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221. Tuttavia la caratteristica determinante delle disposizioni britanniche che costituivano l’oggetto di quel procedimento era la circostanza che il giudice intervenga prima dell’autorità amministrativa, vale a dire il Secretary of State competente.
88. Quindi il criterio determinante nel caso di specie è il fatto che il parere deve essere espresso prima della decisione. A differenza di ciò, il Verwaltungsgericht interviene, conformemente alla situazione di diritto del Baden-Württemberg, dopo l’autorità amministrativa, vale a dire il Regierungspräsidium.
89. Nella fattispecie è d’uopo respingere espressamente l’argomento secondo cui le disposizioni di cui all’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221 sono soddisfatte se il parere viene espresso solo prima dell’esecuzione. La costante giurisprudenza della Corte in materia (29) si basa, riguardo alla data entro la quale dev’essere emesso il parere, sulla decisione relativa alla misura restrittiva della libertà e non sulla sua esecuzione.
90. Nel complesso si può dunque rilevare che, conformemente alla situazione di diritto del Baden-Württemberg applicabile nella causa principale, dopo l’introduzione dell’art. 6 bis dell’AGVwGO, nel caso in cui il Regierungspräsidium sia competente nel merito per l’adozione di un provvedimento di espulsione, manca un’autorità indipendente ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221 che emetta un parere entro la data prescritta dal diritto comunitario.
91. Infine si deve osservare che la Corte ha qualificato l’art. 9 della direttiva 64/221 (30) come sufficientemente preciso e concreto e che i singoli interessati possono quindi farlo valere senza dover attendere un adeguamento delle disposizioni federali o del Land.
92. Pertanto occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221 va interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale – che non prevede un procedimento di opposizione, in cui abbia luogo anche un esame di opportunità, ad una decisione di un’autorità amministrativa sull’allontanamento del titolare di un permesso di soggiorno dal territorio nazionale, se non viene istituita un’apposita autorità indipendente dall’autorità amministrativa che decide – qualora sia esperibile un ricorso giurisdizionale che consenta un esame esauriente di tutti i fatti e di tutte le circostanze, ivi compresa l’opportunità del provvedimento considerato.
VII – Sulla prima questione pregiudiziale nella causa C-493/01
A – Principali argomenti delle parti
93. Il Regierungspräsidium di Stoccarda ritiene che l’art. 39 CE e l’art. 3 della direttiva 64/221 non ostino alla disciplina di cui all’art. 45 della legge sugli stranieri e all’art. 12 della legge sul diritto di soggiorno CEE. Infatti l’esistenza delle condizioni di applicazione dell’art. 47, n. 1, della legge sugli stranieri non impone alle autorità in maniera vincolante l’espulsione. Inoltre verrebbe effettuato un esame del caso specifico comprendente la compatibilità con il principio di proporzionalità. Per di più, poiché i provvedimenti adottati nella causa principale si fonderebbero su aspetti preventivi specifici, la prima questione pregiudiziale non sarebbe affatto rilevante ai fini della decisione.
94. In merito a questa questione pregiudiziale i governi tedesco e italiano adducono gli stessi argomenti esposti in relazione alla prima questione pregiudiziale sottoposta nella causa C-482/01.
95. La Commissione parte dal presupposto che la direttiva 64/221 applichi l’eccezione relativa all’ordine pubblico di cui all’art. 39, n. 3, CE e fa riferimento ai due principi fondamentali di cui all’art. 3 di detta direttiva. In primo luogo, i provvedimenti di ordine pubblico dovrebbero essere adottati esclusivamente in base al comportamento personale dell’interessato. In secondo luogo, la sola esistenza di condanne penali non potrebbe giustificare l’adozione di misure di ordine pubblico.
96. Prendendo le mosse dalla giurisprudenza della Corte, la Commissione perviene alla conclusione che l’art. 39, n. 3, CE e l’art. 3 della direttiva 64/221 ostano ad una normativa nazionale che prescriva in maniera vincolante che le autorità espellano i cittadini di altri Stati membri i quali, per aver commesso un reato doloso in violazione del Betäubungsmittelgesetz siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva per minorenni di almeno due anni o ad una pena restrittiva della libertà personale, senza la sospensione condizionale della pena.
B – Analisi
1. Sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale
97. Poiché il Regierungspräsidium di Stoccarda espone la tesi secondo cui la prima questione pregiudiziale non sarebbe affatto rilevante ai fini della decisione, occorre anzitutto esaminare la ricevibilità di detta questione.
98. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (31) .
99. D’altra parte, non rientra fra i compiti della Corte di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (32) . Parimenti, la Corte può rifiutare, tra l’altro, di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora il problema sia di natura ipotetica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (33) . Va inoltre ricordato che la Corte può fornire un’interpretazione utile del diritto comunitario solo qualora il giudice nazionale chiarisca le ragioni per cui considera necessaria la soluzione delle questioni sottoposte ai fini della definizione della controversia (34) .
100. Nel presente procedimento non è riscontrabile l’esistenza di uno di detti motivi di irricevibilità della questione pregiudiziale. Quand’anche fosse vero che i provvedimenti adottati nella causa principale erano fondati anche su aspetti preventivi specifici, ciò non comporterebbe l’irricevibilità della questione pregiudiziale.
101. Pertanto la prima questione pregiudiziale è ricevibile.
2. Sulla fondatezza della prima questione pregiudiziale
102. La prima questione pregiudiziale è formulata in modo da riferirsi solo ed espressamente ad una normativa nazionale che in taluni casi prescrive in maniera vincolante alle autorità di procedere all’espulsione. A questo proposito occorre osservare che dalla decisione all’origine della causa principale in esame emerge che l’autorità stessa ritiene che l’art. 47, n. 1, punto 2, della legge sugli stranieri preveda l’espulsione come conseguenza giuridica obbligatoria.
103. Del resto la Corte non ha neanche la funzione, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, di interpretare disposizioni del diritto nazionale, quindi ad esempio di accertare se e sotto quale aspetto le disposizioni relative all’espulsione di principio concedano alle autorità un margine discrezionale (35) .
104. Inoltre la questione pregiudiziale non si riferisce espressamente ad una determinata disposizione della legge sugli stranieri, ragion per cui non occorre neanche esaminare la problematica del rapporto controverso tra l’art. 12 della legge sul diritto di soggiorno CEE e l’art. 47 della legge sugli stranieri (36) .
105. Tanto meno, nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale, si deve esaminare la conformità delle misure di trasposizione nazionali o verificare se e in quale misura è possibile e viene anche effettivamente data dalle autorità amministrative e dai giudici un’interpretazione conforme al diritto comunitario della normativa nazionale. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale essa non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario (37) .
106. La questione pregiudiziale riguarda i seguenti quattro punti: un reato doloso, un reato commesso in violazione del Betäubungsmittelgesetz, una condanna passata in giudicato e la mancata sospensione condizionale della pena.
107. Dalla disposizione di cui all’art. 3 della direttiva 64/221, da interpretare nel caso di specie, emergono due limitazioni per lo Stato membro che adotta il provvedimento in materia di diritto degli stranieri.
108. In primo luogo, l’art. 3, n. 1, della direttiva 64/221 stabilisce che i provvedimenti possono essere adottati «esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati».
109. La normativa tedesca dovrebbe soddisfare tale criterio. Infatti i criteri di tale normativa sono connessi con il comportamento personale dell’interessato, in quanto sono rilevanti il tipo di colpa, la violazione di una determinata legge, il tipo e l’entità della pena nonché la mancata concessione di una sospensione condizionale.
110. In secondo luogo, l’art. 3, n. 2, della direttiva 64/221 prevede che «[l]a sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l’adozione di tali provvedimenti».
111. A questo riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito di una previsione ai sensi del diritto degli stranieri in relazione al comportamento futuro dell’interessato, sussiste l’obbligo di esaminare l’esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (38) . A tale proposito, dalla giurisprudenza della Corte (39) si può desumere un divieto di «valutazioni globali». Queste ultime sussistono anche qualora in taluni casi il diritto nazionale imponga un obbligo di espulsione in maniera generale ed astratta. Infatti siffatte costruzioni giuridiche impediscono l’esame - sostanziale - del caso specifico.
112. Al divieto di «valutazioni globali» non corrisponde comunque l’applicazione di una disposizione generale ed astratta al caso specifico. Ciò emerge chiaramente proprio da una normativa come quella oggetto della causa principale (40) , che prevede «elementi di fatto caratterizzati» la cui esistenza fa desumere una precisa minaccia. Dunque, quand’anche in siffatti casi dovesse configurarsi una previsione di minaccia personale, essa non sarebbe rilevante, tenuto conto del carattere obbligatorio dell’espulsione, e non presenterebbe il valore assegnatole dal diritto comunitario.
113. A questo proposito è d’uopo fare riferimento al confronto effettuato a giusto titolo dalla Commissione tra la normativa oggetto del presente procedimento e la normativa nazionale che costituiva l’oggetto del procedimento nella causa Calfa, in cui le autorità dovevano analogamente disporre l’espulsione (41) . Il fatto che a tale riguardo si trattasse di un’espulsione a vita è irrilevante in quanto l’incompatibilità con il diritto comunitario risiedeva nel carattere automatico della disposizione nazionale, come emerge dall’interpretazione della sentenza Calfa data nella sentenza Nazli (42) .
114. Pertanto occorre risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che l’art. 39, n. 3, CE e l’art. 3 della direttiva 64/221 ostano ad una normativa nazionale che prescrive in maniera vincolante che le autorità espellano i cittadini di altri Stati membri i quali, per aver commesso un reato doloso in violazione del Betäubungsmittelgesetz, siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva per minorenni di almeno due anni o ad una pena restrittiva della libertà personale, purché non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
VIII – Sulla seconda questione pregiudiziale nella causa C-493/01
A – Principali argomenti delle parti
115. Il Regierungspräsidium di Stoccarda ritiene che nel caso di specie la seconda questione pregiudiziale sia irrilevante in quanto la malattia insorta dopo l’espulsione costituirebbe un ostacolo all’allontanamento e, di conseguenza, riguarderebbe l’ammissibilità dell’esecuzione dell’espulsione e non la legittimità di questa. Inoltre il diritto comunitario non osterebbe alla presa in considerazione della data di adozione di un provvedimento come data rilevante. Infine la questione dei termini non dipenderebbe obbligatoriamente da un espatrio previo.
116. Il governo tedesco ritiene che dall’art. 3 della direttiva 64/221 non emerga che nell’ambito dell’esame della legittimità dell’espulsione debbano essere presi in considerazione elementi di fatto nonché sviluppi positivi della situazione dell’interessato successivi all’ultima decisione dell’autorità amministrativa. L’autorità non potrebbe comprendere anche sviluppi di fatto futuri, ragion per cui sarebbe determinante la data dell’adozione di una decisione. Poiché l’art. 3 disciplinerebbe solo le condizioni sostanziali per provvedimenti relativi al diritto in materia di stranieri, da questa disposizione non potrebbero emergere altri elementi.
117. Nell’ambito della decisione in merito ad una domanda relativa alla concessione di termini temporali, si dovrebbe prendere in considerazione la situazione successiva all’adozione dell’ultima decisione delle autorità, il che potrebbe condurre alla revoca del divieto di rientrare nel paese in questione ed alla concessione di un nuovo permesso di soggiorno. Inoltre, nell’esecuzione dell’espulsione si dovrebbe tener conto di fatti nuovi.
118. Nelle sue osservazioni il governo italiano non esamina separatamente la seconda questione pregiudiziale, bensì adduce gli stessi argomenti presentati nella causa C-482/01.
119. Secondo la Commissione, dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che le autorità dovrebbero esaminare l’esistenza di una minaccia attuale per l’ordine pubblico. L’art. 3 della direttiva 64/221 osterebbe ad una limitazione della presa in considerazione di un elemento di fatto o di uno sviluppo positivo della situazione dell’interessato intervenuti tra la decisione dell’autorità amministrativa e quella giudiziaria.
B – Analisi
120. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se i giudici nazionali siano tenuti a prendere in considerazione taluni sviluppi intervenuti nella persona dell’interessato dopo l’ultima decisione dell’autorità amministrativa. Nella causa principale si tratta in sostanza del fatto che, dopo aver proposto ricorso, l’interessato è entrato nella fase di Aids conclamato e probabilmente, nonostante le cure, terminale.
121. La presente questione pregiudiziale riguarda un ulteriore punto controverso nel diritto nazionale, ovvero la questione relativa alla data che il giudice nazionale deve prendere in considerazione. A questo proposito, sotto il profilo dell’interpretazione della disposizione applicabile di diritto processuale nazionale, vale a dire l’art. 113 del codice di procedura amministrativa, si distinguono tre posizioni. Mentre, secondo la prima posizione, dev’essere determinante la conclusione del procedimento amministrativo, conformemente alla seconda è decisiva la data cui si riferisce la domanda di annullamento. Secondo la terza posizione sarebbe determinante la situazione de facto e de jure esistente alla data dell’ultima udienza. Nel presente procedimento si tratta di una causa amministrativa avviata con un ricorso d’annullamento.
122. Già ai sensi del diritto nazionale è stata sollevata la questione se la soluzione vada reperita esclusivamente nel diritto processuale e non piuttosto nel diritto sostanziale. In riferimento alla causa principale ciò significherebbe che la soluzione dovrebbe essere reperita nel diritto nazionale in materia di stranieri.
123. Tuttavia, alla luce della funzione della Corte nei procedimenti pregiudiziali, nel presente procedimento non ci si deve basare sul diritto nazionale, bensì sul diritto comunitario.
124. A questo proposito si deve anzitutto muovere dalla disposizione di cui all’art. 3 della direttiva 64/221 espressamente citata nella questione pregiudiziale.
125. Secondo la giurisprudenza della Corte, detta disposizione va interpretata nel senso che «le circostanze che hanno portato a tali condanne provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l’ordine pubblico» (43) .
126. Quindi è determinante la minaccia attuale, ma può essere senz’altro necessaria una previsione per il futuro. Tuttavia, né dalla lettera dell’art. 3 della direttiva 64/221 né dalla giurisprudenza pronunciata in merito si possono ricavare elementi più precisi sul momento esatto corrispondente a questo «attuale».
127. Vero è che la causa Santillo (44) , citata dalla Commissione, si riferisce anche ad un aspetto temporale, ma detto aspetto riguarda il periodo intercorrente tra il parere emesso dall’autorità indipendente ed il provvedimento di espulsione.
128. Tuttavia, per quanto riguarda il periodo – determinante nella presente causa – che intercorre tra il provvedimento di espulsione e l’esame dell’atto amministrativo, trova applicazione il principio su cui si fonda la sentenza nella causa Santillo, secondo cui «i fattori di valutazione, in particolare quelli relativi al comportamento dell’interessato, possono mutare con l’andar del tempo».
129. Deve conformarsi a questo principio anche il diritto tedesco in materia di stranieri, cui appartiene – sotto il profilo del diritto comunitario – anche il diritto procedurale amministrativo applicabile a detta materia.
130. In mancanza di linee direttrici di diritto processuale più precise nel diritto comunitario, si applica in linea di principio il diritto processuale nazionale; tuttavia, a questo riguardo, occorre basarsi sulla giurisprudenza della Corte secondo cui «spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall’altro, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)» (45) .
131. Se ne può dedurre che l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 64/221 da parte di un soggetto interessato da un provvedimento di espulsione viene reso eccessivamente difficile ove egli non possa far valere nuovi fatti nell’ambito di una controversia amministrativa pendente, compresa una causa dinanzi ad un giudice amministrativo, ma debba presentare un’apposita domanda di concessione di un termine e solo nella relativa decisione possano essere presi in considerazione eventuali sviluppi nel frattempo intervenuti.
132. Tuttavia, dal punto di vista del diritto comunitario non è solo rilevante la questione di poter far valere, da parte dell’interessato, i propri diritti. Il diritto comunitario esige altresì che le istituzioni competenti ai sensi del diritto nazionale, quindi, ad esempio, anche i giudici amministrativi, debbano poter garantire l’esercizio dei diritti e non essere ostacolate al riguardo da disposizioni di diritto processuale.
133. Ora, sussisterebbe un siffatto ostacolo se i giudici amministrativi potessero esaminare nuovi sviluppi solo su domanda e se fosse loro impedito di tenerne conto d’ufficio.
134. Ne consegue che il diritto processuale nazionale, quindi anche l’art. 8 della legge sugli stranieri o il codice di procedura amministrativa, va interpretato in maniera conforme al diritto comunitario nel senso che devono essere concessi termini anche d’ufficio (46) .
135. Tuttavia, quand’anche si giungesse alla conclusione che si devono comunque concedere termini anche d’ufficio, sorgerebbe ancora la questione se in tal modo siano soddisfatte le esigenze del diritto comunitario.
136. Infatti, se è vero che la presa in considerazione di nuovi sviluppi nell’ambito della decisione in merito ai termini può anche condurre alla revoca del divieto di rientrare nel paese in questione ed alla concessione di un nuovo permesso di soggiorno, tuttavia questa possibilità non costituisce un insieme di strumenti sufficiente che soddisfi le esigenze del diritto comunitario.
137. Così può sorgere il problema della presa in considerazione di nuovi sviluppi anche per gli stessi provvedimenti di espulsione. A questo riguardo, se è vero che non si tratta di un atto amministrativo con effetto duraturo, tuttavia almeno fino all’esecuzione del provvedimento di espulsione si potrebbe tener conto di nuovi sviluppi. Poiché un provvedimento di espulsione si fonda su una previsione di espulsione, vale a dire su una previsione senza limiti temporali (47) , i nuovi sviluppi intervenuti sono di grande rilevanza pratica proprio in relazione all’espulsione.
138. Pertanto occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 3 della direttiva 64/221 va interpretato nel senso che i giudici nazionali, nell’esame della legittimità dell’espulsione del cittadino dell’Unione, devono prendere in considerazione anche elementi di fatto nonché uno sviluppo positivo della situazione dell’interessato successivi all’ultima decisione delle autorità.
IX – Conclusione
139. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
A – Nella causa C-482/01
1) L’art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, va interpretato nel senso che esso non osta alla limitazione della libertà di circolazione disposta, a seguito di un reato commesso in violazione del Betäubungsmittelgesetz, nei confronti di uno straniero cittadino dell’Unione residente da molti anni nel territorio del paese ospitante, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, purché detto provvedimento sia proporzionato alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare qualora, sulla base del comportamento personale del cittadino dell’Unione, sia lecito ritenere che egli commetterà altri reati in futuro e qualora si possa pretendere che il coniuge di detto cittadino dell’Unione ed i suoi figli si stabiliscano nello Stato di origine del medesimo.
2) L’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221/CEE va interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale – che non prevede un procedimento di opposizione, in cui abbia luogo anche un esame di opportunità, ad una decisione di un’autorità amministrativa sull’allontanamento del titolare di un permesso di soggiorno dal territorio nazionale, se non viene istituita un’apposita autorità indipendente dall’autorità amministrativa che decide – qualora sia esperibile un ricorso giurisdizionale che consenta un esame esauriente di tutti i fatti e di tutte le circostanze, ivi compresa l’opportunità del provvedimento considerato.
B – Nella causa C-493/01
1) L’art. 39, n. 3, CE e l’art. 3 della direttiva 64/221/CEE ostano ad una normativa nazionale che prescrive in maniera vincolante che le autorità espellano i cittadini di altri Stati membri i quali, per aver commesso un reato doloso in violazione del Betäubungsmittelgesetz, siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva per minorenni di almeno due anni o ad una pena restrittiva della libertà personale, purché non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2) L’art. 3 della direttiva 64/221/CEE va interpretato nel senso che i giudici nazionali, nell’esame della legittimità dell’espulsione del cittadino dell’Unione, devono prendere in considerazione anche elementi di fatto nonché uno sviluppo positivo della situazione dell’interessato successivi all’ultima decisione delle autorità.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU 56, pag. 850.
3 – BGBl. I 1990, pag. 1354, come modificata dalla legge 16 febbraio 2001, BGBl. I, pag. 266.
4 – Versione pubblicata il 31 gennaio 1980, BGBl. I, pag. 116, come modificata dalla legge 27 dicembre 2000, BGBl. I, pag. 2042.
5 – Bundesanzeiger (Gazzetta federale) n. 188a del 6 ottobre 2000.
6 – Legge 10 maggio 1999, GBl. pag. 173.
7 – V. in particolare sentenze 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège (Racc. pag. I-2549, punto 50); 22 maggio 1990, causa 332/88, Alimenta (Racc. pag. I-2077, punto 9), e 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf (Racc. pag. 1741, punto 12).
8 – Sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili (Racc. pag. 1219, punti 26-28), e 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punti 33-35); v. anche sentenza 26 novembre 2002, causa C-100/01, Olazabal (Racc. pag. I-10981, punti 30 e segg.).
9 – Sentenze nella causa 30/77 (cit. alla nota 8, punto 35), e 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli (Racc. pag. I-957, punto 57).
10 – Sentenze 26 febbraio 1975, causa 67/74, Bonsignore (Racc. pag. 297, punto 6); 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa (Racc. pag. I-11, punto 27), e nella causa C-340/97 (cit. alla nota 9, punto 59).
11 – Sentenze nella causa 67/74 (cit. alla nota 10, punto 7); nella causa 36/75 (cit. alla nota 8, punti 29-31); 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer (Racc. pag. 497, punti 45-49); 18 maggio 1982, cause riunite 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille (Racc. pag. 1665, punto 11), e nella causa C-340/97 (cit. alla nota 9, punti 59 e 63); v. sentenza nella causa C-100/01 (cit. alla nota 8, punti 30 e segg.).
12 – Sentenza nella causa 30/77 (cit. alla nota 8, punti 27-28).
13 – Sentenza nella causa C-340/97 (cit. alla nota 9, punto 58); v. sentenza nella causa C-348/96 (cit. alla nota 10, punti 22-24).
14 – Sentenze nella causa C-100/01 (cit. alla nota 8, punto 43), e 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165, punto 37).
15 – V. sentenze 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly (Racc. pag. I-1611, punti 37 e segg.), e 11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter (Racc. pag. I-6279, punto 41).
16 – Sennekamp, «Ist-Ausweisung menschenrechtswidrig?», in Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2002, pag. 136 (in particolare pagg. 141 e segg.).
17 – Sentenza nella causa C-60/00 (cit. alla nota 15, punto 41). È vero che in questo punto si parla solo di una «decision to deport», tuttavia il procedimento principale verteva su una «decision to make a deportation order».
18 – Ibidem, punto 42; v. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 2 agosto 2001, Boultif/Svizzera, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, paragrafi 39, 41 e 46).
19 – Sentenza nella causa C-100/01 (cit. alla nota 8, punto 44); v. sentenza nella causa 30/77 (cit. alla nota 8, punto 30).
20 – V. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 21 giugno 1988, Berrehab/Paesi Bassi, Serie A, n. 138, paragrafi 7 e 29; 26 settembre 1997, Mehemi/Francia, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI; Boultif/Svizzera (cit. alla nota 18); 21 dicembre 2001, Sen/Paesi Bassi, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, paragrafo 40; 31 ottobre 2002, Yildiz/Austria, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, paragrafo 43, e 6 febbraio 2003, Jakupovic/Austria, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, paragrafo 29.
21 – V. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 26 marzo 1992, Beldjoudi/Francia, Serie A, n. 234, in cui è stata confermata una violazione anche con pena di otto anni; per contro, nella sentenza 11 luglio 2002, Amrollahi/Danimarca, non ancora pubblicata nella Recueil des arrêts et décisions, non si fa riferimento all’entità della pena.
22 – Sentenza 9 novembre 2000, causa C-357/98, Yiadom (Racc. pag. I-9265, punti 27 e 29). V. sentenze 22 maggio 1980, causa 131/79, Santillo (Racc. pag. 1585, punto 12); nelle cause riunite 115/81 e 116/81 (cit. alla nota 11, punto 15); 18 ottobre 1990, cause riunite 297/88 e C‑197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763, punto 62), e 17 giugno 1997, cause riunite C-65/95 e C‑111/95, Shingara e Radiom (Racc. pag. I-3343, punto 34).
23 – Sentenze nelle cause riunite 115/81 e 116/81 (cit. alla nota 11, punto 15); nella causa 131/79 (cit. alla nota 22, punto 12), e 30 novembre 1995, causa C-175/94, Gallagher (Racc. pag. I-4253, punto 17).
24 – Sentenze 30 aprile 1986, cause riunite 209/84-213/84, Asjes e a. (Racc. pag. 1425, punto 12); 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a. (Racc. pag. I‑3561, punto 36), e 3 maggio 2001, causa C-28/99, Verdonck e a. (Racc. pag. I‑3399, punto 28).
25 – Sentenza nella causa 131/79 (cit. alla nota 22, punto 15).
26 – Sentenza nella causa C-357/98 (cit. alla nota 22, punto 26); v. altresì sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. pag. 107, punto 11), e 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster (Racc. pag. I-6917, punto 43).
27 – Il corsivo è mio. Sentenze nella causa 48/75 (cit. alla nota 11, punto 59); 5 marzo 1980, causa 98/79, Pecastaing (Racc. pag. 691, punto 17); nella causa 131/79 (cit. alla nota 22, punto 12); nelle cause riunite 115/81 e 116/81 (cit. alla nota 11, punto 15); nelle cause riunite 297/88 e C‑197/89 (cit. alla nota 22, punto 62); nella causa C-175/94 (cit. alla nota 23, punto 17); nelle cause riunite C-65/95 e C-111/95 (cit. alla nota 22, punto 34), e nella causa C-357/98 (cit. alla nota 22, punto 31).
28 – V. a questo riguardo sentenza nelle cause riunite 297/88 e C-197/89 (cit. alla nota 22, punto 65).
29 – V. sentenza nelle cause riunite 297/88 e C-197/89 (cit. alla nota 22, punti 61 e 66), in cui ci si basava sull’esecuzione della decisione solo perché la questione pregiudiziale vi si riferiva in maniera precisa.
30 – Sentenza nella causa 131/79 (cit. alla nota 22, punto 13).
31 – Sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 59); 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I-2099, punto 38); 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite (Racc. pag. I-607, punto 18), e 10 dicembre 2002, causa C-153/00, der Weduwe (Racc. pag. I-0000, punto 31).
32 – Sentenze nella causa C-415/93 (cit. alla nota 31, punto 60); 21 marzo 2002, causa C-451/99, Cura Anlagen (Racc. pag. I-3193, punto 26), e nella causa C-153/00 (cit. alla nota 31, punto 32).
33 – Sentenze nella causa C-379/98 (cit. alla nota 31, punto 39); nella causa C-390/99 (cit. alla nota 31, punto 19), e nella causa C-153/00 (cit. alla nota 31, punto 33).
34 – Sentenze 12 giugno 1986, cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Bertini e a. (Racc. pag. 1885, punto 6); 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673, punto 19), e causa C-153/00 (cit. alla nota 31, punto 34).
35 – Così nella dottrina tedesca viene espressa la tesi secondo cui l’espulsione di principio costituirebbe un sottocaso dell’espulsione obbligatoria, l’autorità si potrebbe fondare solo in subordine su un margine discrezionale, detto margine sarebbe concesso solo in relazione al corso atipico degli eventi e la delimitazione tra regola ed eccezione non sarebbe subordinata al margine discrezionale.
36 – V. a questo riguardo già Harms, «Ausländerrecht» in Deutsches Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss, 2002, punto 91.
37 – Sentenze nelle cause riunite 209/84-213/84 (cit. alla nota 24, punto 12); nelle cause riunite C‑304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95 (cit. alla nota 24, punto 36), e nella causa C-28/99 (cit. alla nota 24, punto 28).
38 – Sentenze nella causa 30/77 (cit. alla nota 8, punto 35), e nella causa C-340/97 (cit. alla nota 9, punto 57).
39 – Sentenze nella causa 67/74 (cit. alla nota 10, punto 7); nella causa 36/75 (cit. alla nota 8, punti 29-31); nella causa 48/75 (cit. alla nota 11, punti 45-49); nelle cause riunite 115/81 e 116/81 (cit. alla nota 11, punto 11); nella causa C-348/96 (cit. alla nota 10, punti 22-24); nella causa C‑340/97 (cit. alla nota 9, punto 63); v. anche sentenza nella causa C-100/01 (cit. alla nota 8, punti 30 e segg.).
40 – Sono critici nei confronti della situazione giuridica tedesca: Beichel, «Das deutsche Ausweisungsrecht auf dem Prüfstand», Informationsbrief Ausländerrecht, 2002, pagg. 457 e segg.; Brinkmann, in Ausweisung im demokratischen Rechtsstaat, ed. Barwig, 1996, pagg. 172 e segg.; Renner, Ausländerrecht in Deutschland, 1998, pag. 564.
41 – Sentenza nella causa C-348/96 (cit. alla nota 10, punti 5 e segg.).
42 – Sentenza nella causa C-340/97 (cit. alla nota 9, punti 58 e 59).
43 – Sentenze nella causa 30/77 (cit. alla nota 8, punto 28); nella causa C-348/96 (cit. alla nota 10, punto 24), e nella causa C-340/97 (cit. alla nota 9, punto 58).
44 – Sentenza nella causa 131/79 (cit. alla nota 22).
45 – V., a questo riguardo, sentenza 24 settembre 2002, causa C-255/00, Grundig (Racc. pag. I-8003, punto 33).
46 – Alla stessa conclusione perviene già il Renner, sulla base del diritto nazionale (cit. alla nota 40, pagg. 304 e segg.).
47 – Beichel (cit. alla nota 40, pag. 460).
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