Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-33/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbæk e P. Panayotopoulos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle P. Skandalou e N. Dafniou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di comunicare alla Commissione entro il termine prescritto le informazioni relative a ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al recupero di rifiuti pericolosi, previste all'art. 8, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (GU L 168, pag. 28), nonché dalla decisione della Commissione 17 aprile 1996, 96/302/CE, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 91/689 (GU L 116, pag. 26), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e della suddetta direttiva,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 24 gennaio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 226 CE, il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di comunicarle entro il termine prescritto le informazioni relative a ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al recupero di rifiuti pericolosi, previste all'art. 8, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (GU L 168, pag. 28; in prosieguo: la «direttiva 91/689»), nonché dalla decisione della Commissione 17 aprile 1996, 96/302/CE, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 91/689 (GU L 116, pag. 26), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e della suddetta direttiva.
2 La direttiva 91/689 mira, ai sensi dell'art. 1, n. 1, a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.
3 In forza dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689:
«Per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono (...) alla Commissione, entro il 12 dicembre 1994, le informazioni seguenti:
- nome e indirizzo,
- sistema di trattamento dei rifiuti,
- tipo e quantità di rifiuti che possono essere trattati.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione i cambiamenti relativi ai dati in questione.
La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.
La forma in cui queste informazioni saranno comunicate alla Commissione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE».
4 L'art. 10, n. 1, della direttiva 91/689 dispone come segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 27 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
5 La decisione 96/302 contiene in allegato il formulario tipo per la presentazione delle informazioni di cui all'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689.
6 Ritenendo che la Repubblica ellenica avesse omesso di comunicarle le informazioni previste da tale disposizione, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver inviato alla Repubblica ellenica, in data 16 settembre 1998, una lettera di diffida, il 17 dicembre 1998 ha trasmesso un parere motivato invitando il suddetto Stato membro ad emanare le misure necessarie per conformarvisi.
7 Nel frattempo, con comunicazione 30 novembre 1998, le autorità elleniche avevano risposto alla lettera di diffida osservando che, in Grecia, non esistevano né stabilimenti né imprese che provvedessero allo smaltimento e/o al recupero di rifiuti pericolosi. Nella stessa comunicazione esse comunicavano i nomi e gli indirizzi di quattro imprese impegnate nella gestione dei rifiuti pericolosi per conto di terzi e nell'esportazione di tale materiale in altri Stati membri.
8 L'11 agosto 1999 la Commissione ha emanato un parere motivato complementare, nel quale osservava che le informazioni fornite dalle autorità elleniche erano incomplete. Secondo la Commissione, un terzo dei rifiuti pericolosi prodotti in Grecia veniva recuperato da stabilimenti o imprese in merito ai quali le autorità elleniche non avevano ancora comunicato alcuna informazione.
9 Nella loro risposta del 9 novembre 1999 le autorità greche hanno rilevato di aver trasmesso alla Commissione, con lettera 30 novembre 1998, informazioni relative agli stabilimenti o alle imprese incaricati di smaltire e/o di recuperare rifiuti pericolosi per conto di terzi. Esse hanno aggiunto che il peso totale dei rifiuti pericolosi prodotti in Grecia nel 1998 ammontava a 287 000 tonnellate, di cui 65 000 erano state recuperate.
10 Nel ricorso la Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non averle trasmesso le informazioni richieste dall'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689 riguardanti l'insieme degli stabilimenti o delle imprese incaricati dell'eliminazione e/o del recupero di rifiuti pericolosi. Sia nel controricorso sia nella controreplica la Repubblica ellenica ammetteva implicitamente tale circostanza, fornendo informazioni complementari riguardanti stabilimenti o imprese previsti da tale disposizione.
11 Si deve rilevare, a tale proposito, che l'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689 prescrive agli Stati membri l'obbligo di comunicare, per tutti gli stabilimenti o imprese che provvedono allo smaltimento e/o al recupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi, il loro nome e il loro indirizzo, il sistema di trattamento dei rifiuti nonché il tipo e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati. Tali informazioni debbono essere fornite nella forma imposta dalla decisione 96/302.
12 Secondo una giurisprudenza costante l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 17 gennaio 2002, causa C-394/00, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-581, punto 12).
13 Orbene, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato complementare, vale a dire due mesi con decorrenza dall'11 agosto 1999, la Repubblica ellenica non aveva comunicato alla Commissione tutte le informazioni di cui all'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689.
14 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione è fondato.
15 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di comunicare alla Commissione, entro il termine prescritto, tutte le informazioni previste all'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della suddetta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di comunicare alla Commissione entro il termine prescritto tutte le informazioni previste all'art. 8, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della suddetta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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