Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova - Esclusione salvo in caso di snaturamento - Irricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
2. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Identità d'oggetto e di causa - Motivi e argomenti non figuranti nel reclamo, ma che ad esso sono strettamente connessi - Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Nuova domanda di risarcimento distinta da quella contenuta nel reclamo - Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima
1. In materia di ricorsi per risarcimento, il Tribunale valuta in modo sovrano l'esistenza del danno e del nesso causale tra questo ed il fatto dannoso, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 225 CE e 51 dello Statuto della Corte di giustizia. Qualora il Tribunale abbia utilizzato, senza snaturarli, tutti gli elementi di prova, d'altronde concordanti, che esso ha potuto trovare, la parte di un motivo volta ad ottenere, in definitiva, che la Corte sostituisca la sua valutazione degli elementi di prova a quella del Tribunale deve essere dichiarata irricevibile in applicazione di tali disposizioni.
( v. punto 24 )
2. Nei ricorsi del personale, se le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario devono avere il medesimo oggetto di quelle formulate nel reclamo e contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono, nella fase contenziosa, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente.
( v. punto 34 )
3. Il contenuto del reclamo non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo la fase contenziosa, a condizione che l'atto introduttivo del giudizio non modifichi la causa né l'oggetto del reclamo. Quindi, allorché un dipendente chiede, nel suo reclamo, l'annullamento della decisione implicita di rigetto della sua richiesta di assistenza, ciò va inteso come se egli avesse chiesto il risarcimento del danno eventualmente causatogli da detta decisione. Invece, quando il dipendente presenta una nuova domanda di risarcimento fondata su un nuovo danno, risultante dalle rappresaglie esercitate nei suoi confronti in seguito al deposito della sua denuncia, e le dette rappresaglie non sono una conseguenza della decisione implicita dell'amministrazione che respinge la sua richiesta di assistenza, si tratta di una domanda di risarcimento distinta, che deve essere analizzata come una conclusione nuova e, a tale titolo, irricevibile.
( v. punti 35, 37-38 )
Parti
Nel procedimento C-62/01 P,
Anna Maria Campogrande, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. A. Krywin, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 dicembre 2000, causa T-136/98, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-267 e II-1225), e diretto ad ottenere l'annullamento parziale della stessa, il riconoscimento dell'esistenza di un episodio di molestia sessuale e la condanna della Commissione delle Comunità europee a risarcirle il danno morale derivante da tale comportamento colpevole,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Waelbroeck, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
parte convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 febbraio 2001, la sig.ra Campogrande ha proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di Giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2000, causa T-136/98, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-267 e II-1225; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui essa non ha ritenuto provato che la medesima sig.ra Campogrande fosse stata vittima di molestie sessuali e ha respinto la domanda di risarcimento.
Fatti all'origine della controversia
2 La sig.ra Campogrande è dipendente di grado A4 presso la Commissione delle Comunità europee. All'epoca dei fatti all'origine della controversia ella era assegnata alla direzione B «America latina» della direzione generale «Relazioni esterne: Mediterraneo del Sud, Medio e Vicino Oriente, America Latina, Asia del Sud e del Sud-Est e cooperazione Nord-Sud» della Commissione. La direzione B era allora diretta dal sig. A.
3 Il 27 giugno 1997, dopo vari tentativi informali, la ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta di assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), avente valore anche di domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. In tale richiesta la ricorrente sosteneva che il 27 febbraio 1997, nel corso di una riunione, il sig. A. le aveva dato una manata sul fondoschiena ed aveva accompagnato tale gesto con la seguente affermazione: «Come può vedere, la mia direzione è molto ben rappresentata dalle donne». Secondo la ricorrente, ella avrebbe sopportato per anni, sotto la direzione del sig. A., una serie di «commenti sulla [sua] persona e di inopportune profferte, ripetute e del tutto estranee ad un normale rapporto professionale». L'episodio del 27 febbraio 1997 sarebbe stato «la goccia che [avrebbe] fatto traboccare il vaso».
4 Poiché la richiesta di assistenza non ha avuto alcuna risposta, la ricorrente, in data 21 gennaio 1998, ha proposto un reclamo avverso la decisione implicita di rigetto di tale richiesta ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
5 In seguito a tale reclamo, il direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» (DG IX) ha avviato un'inchiesta amministrativa nei confronti del sig. A. Pur ammettendo di avere compiuto il gesto incriminato, il sig. A. ha tuttavia fornito una versione dei fatti diversa da quella della sig.ra Campogrande, negando di essersi reso colpevole di molestie sessuali. D'altronde, è risultato che le altre persone che avevano partecipato alla riunione del 27 aprile 1997 non avevano alcun ricordo dell'incidente di cui, inoltre, non avevano sentito parlare.
6 L'inchiesta amministrativa non è stata seguita da alcuna decisione esplicita sulla richiesta di assistenza della ricorrente e sul suo reclamo. Il direttore generale della DG IX ha tuttavia comunicato alla ricorrente, in data 29 ottobre 1998, la relazione di tale inchiesta, che concludeva in particolare nel senso che «niente permetteva di affermare con certezza che il gesto incriminato fosse stato compiuto dal sig. A. con l'intenzione di umiliare la sig.ra Campogrande in quanto donna».
7 In questo contesto e prima di ricevere la relazione d'inchiesta, il 20 agosto 1998 la ricorrente ha adito il Tribunale di primo grado con un ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione implicita di rigetto del suo reclamo del 21 gennaio 1998, nonché la condanna della Commissione a risarcire il danno morale che ella aveva subìto a causa della decisione impugnata.
Sentenza impugnata
8 Riguardo, in primo luogo, alla regolarità del rifiuto della Commissione di prestare assistenza alla sig.ra Campogrande, il Tribunale ha ricordato che l'amministrazione ha il dovere di esaminare seriamente, con rapidità e con la massima discrezione, le denunce in materia di molestie sessuali e di informare il denunciante del seguito accordato alla sua denuncia. Esso ha deciso che, nel caso di specie, poiché le asserite molestie sessuali erano contestate, la Commissione aveva l'obbligo di aprire un'inchiesta al fine di accertare i fatti e, se del caso, valutare il risarcimento adeguato. Il Tribunale ha osservato, in particolare, che era indifferente che la ricorrente non provasse di avere subìto un danno materiale a seguito degli asseriti atti di molestia sessuale e che non fosse accertato che il sig. A. avesse l'intenzione di umiliare la sig.ra Campogrande e che le avesse poi presentato le sue scuse.
9 Avendo constatato l'obbligo di aprire e di condurre un'inchiesta con sollecitudine, rapidità e diligenza, il Tribunale ha dichiarato che aprire un'inchiesta sette mesi dopo il deposito della richiesta di assistenza, come aveva fatto la Commissione, non era conforme ai doveri inerenti all'obbligo di assistenza. Esso ha altresì rilevato che, anche se l'art. 90 dello Statuto non impone un obbligo di pronunciarsi su ogni domanda, la Commissione aveva l'obbligo di esaminare rapidamente le denunce in materia di molestie sessuali. In più, il Tribunale ha osservato che il fatto che il sig. A. abbia lasciato i servizi della Commissione e che, pertanto, le asserite molestie siano necessariamente cessate non aveva come conseguenza quella di escludere l'obbligo di aprire rapidamente un'inchiesta.
10 Il Tribunale ne ha derivato che la Commissione aveva violato l'art. 24 dello Statuto, nonché la risoluzione del Consiglio 29 maggio 1990, 90/C 157/02, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GU C 157, pag. 3), e la raccomandazione della Commissione 27 novembre 1991, 92/131/CEE, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (GU 1992, L 49, pag. 1), e, per tali motivi, ha annullato la decisione implicita di rigetto della richiesta di assistenza della ricorrente.
11 Il Tribunale non ha peraltro soddisfatto in pieno le richieste della sig.ra Campogrande, avendo rifiutato di accogliere la sua domanda di risarcimento. Esso ha deciso in primo luogo che la domanda di risarcimento del danno subìto a causa delle pretese rappresaglie contro la ricorrente dopo la presentazione del suo reclamo era irricevibile per mancanza di regolare procedimento precontenzioso preliminare, poiché la ricorrente non aveva menzionato tali rappresaglie nel suo reclamo.
12 In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere che lo stesso giudice ordini alla Commissione di ricostruire la carriera della medesima, eccedeva le competenze del giudice comunitario, il quale non può rivolgere ordini alle istituzioni.
13 In terzo luogo, per quanto riguarda il danno morale subìto dalla ricorrente a causa dell'incertezza in cui era stata lasciata dalla Commissione in merito al seguito accordato alla sua richiesta di assistenza ed ai risultati dell'inchiesta amministrativa, il Tribunale ha considerato che nelle circostanze del caso di specie l'annullamento della decisione impugnata costituiva, in se stesso, una riparazione adeguata di tale danno. Il Tribunale ha inoltre deciso che la ricorrente non aveva subìto un danno morale.
14 Il Tribunale ha dunque respinto la domanda di risarcimento.
Impugnazione
15 Nel suo ricorso d'impugnazione la sig.ra Campogrande chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata là dove questa ha respinto la sua domanda di risarcimento;
- riconoscere l'esistenza dell'episodio di molestia sessuale di cui ella è stata vittima e del danno morale che per lei ne è derivato;
- condannare la Commissione al risarcimento dei danni per l'ammontare che la Corte riterrà equo determinare, e
- condannare la Commissione alle spese.
16 La sig.ra Campogrande invoca quattro motivi derivati, il primo, da una violazione dell'obbligo di motivazione a causa, principalmente, di una contraddizione nella parte motiva della sentenza impugnata, il secondo, da una violazione delle disposizioni di diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte relative ai motivi nuovi, il terzo, da denegata giustizia dipendente dal fatto che il Tribunale non si è pronunciato sui presupposti della responsabilità della Commissione e, l'ultimo, da una violazione dei diritti della difesa.
17 La Commissione chiede alla Corte, in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile o, comunque, di respingerlo e, in via subordinata, nel caso in cui la Corte decida di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa al Tribunale affinché esso decida nuovamente sul ricorso della ricorrente. La Commissione conclude in ogni caso per la condanna della sig.ra Campogrande alle spese del procedimento di impugnazione.
Giudizio della Corte
Sul primo motivo, derivato dalla violazione dell'obbligo di motivazione
18 Secondo la prima parte di tale motivo la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione contraddittoria in quanto, rifiutando di condannare la Commissione a risarcire la ricorrente, il Tribunale non avrebbe tratto tutte le conseguenze dalla gravità dei fatti rimproverati alla detta istituzione, da esso constatata nella motivazione della sentenza impugnata.
19 Ma, come osserva la Commissione, spettava al Tribunale, indipendentemente dalla gravità dei fatti, valutare quale fosse la riparazione più adeguata del danno che ne risultava. Una tale valutazione, anche supponendo che si riveli in seguito infondata, non può essere considerata costitutiva di una contraddizione nell'ambito della motivazione della sentenza impugnata. La prima parte del primo motivo deve dunque essere respinta.
20 Ai sensi della seconda parte del motivo, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, insufficiente ed erronea nella parte che riguarda le molestie sessuali di cui la ricorrente è stata oggetto. Vi sarebbe una contraddizione tra l'accertamento nella sentenza impugnata di un comportamento a sfondo sessuale del sig. A. nei confronti della ricorrente e l'affermazione del Tribunale, per di più formulata in modo lacunoso, che la ricorrente stessa non aveva provato di avere subìto atti di molestia sessuale ed un danno morale.
21 Ma si deve rilevare che, ai punti 68-70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha operato una distinzione tra il danno morale subito dalla ricorrente a causa dell'inerzia della Commissione in seguito al suo reclamo, danno che viene risarcito dall'annullamento della decisione impugnata, ed il danno morale invocato dalla ricorrente che risulterebbe da molestie sessuali di cui ella non avrebbe fornito la prova, molestie sessuali peraltro distinte dal solo incidente del 27 febbraio 1997 che il sig. A. non ha contestato.
22 Una motivazione del genere è coerente e chiara e risponde in modo preciso agli argomenti presentati dalla sig.ra Campogrande. Pertanto, anche la seconda parte del primo motivo risulta infondata.
23 Con la terza parte del primo motivo la sig.ra Campogrande sostiene che vi è contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, indice di denegata giustizia, in relazione all'uso da parte del Tribunale, a titolo di prova, di un'inchiesta amministrativa da esso criticata e di cui, per di più, la ricorrente contestava il contenuto.
24 E' tuttavia certo che, in materia di ricorsi per risarcimento, il Tribunale valuta in modo sovrano l'esistenza del danno e del nesso causale tra questo ed il fatto dannoso, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE (sentenza 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./ Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4775, punti 28 e 29). Orbene, nel caso di specie, dagli atti del fascicolo risulta che il Tribunale ha utilizzato, senza snaturarli, tutti gli elementi di prova, d'altronde concordanti, che esso ha potuto trovare e di cui la sig.ra Campogrande non ha utilmente messo in questione la fondatezza. Tale parte del primo motivo, volta ad ottenere, in definitiva, che la Corte sostituisca la sua valutazione degli elementi di prova a quella del Tribunale, deve essere dichiarata irricevibile in applicazione degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
25 Ai sensi della quarta parte del primo motivo, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente ed erronea là dove il Tribunale avrebbe operato una cattiva interpretazione del giudizio sul rendimento della ricorrente, servendosi di questo per ritenere che le difficoltà professionali dalla stessa incontrate non fossero state provocate da atti di molestia sessuale. Orbene, la ricorrente sostiene precisamente che la diminuzione, peraltro passeggera, del suo rendimento è legata alle molestie subite.
26 Con questa parte del motivo la ricorrente critica il giudizio sovrano del giudice di primo grado. Come si è ricordato al punto 24 della presente sentenza, i motivi derivati da un giudizio erroneo dei fatti da parte del Tribunale sono irricevibili. La quarta parte del primo motivo è, di conseguenza, irricevibile.
27 Con l'ultima parte del primo motivo la sig.ra Campogrande sostiene che la mancanza di risposta del Tribunale in merito all'esistenza delle molestie sessuali ed alle modalità dell'inchiesta amministrativa rivela un'ipotesi di denegata giustizia, tanto più grave in quanto la sua contestazione era collegata al principio generale del rispetto dei diritti della difesa e del legittimo affidamento.
28 Tuttavia, risulta chiaramente dal punto 70 della sentenza impugnata, da una parte, che le molestie sessuali non sono state riconosciute dal Tribunale, che qualifica il comportamento denunciato dalla ricorrente come «semplici affermazioni amichevoli o semplici coincidenze», e, dall'altra, che in particolare dalla relazione di inchiesta criticata dalla sig.ra Campogrande è accolta un'esposizione dei fatti redatta dalla stessa ricorrente ed allegata alla relazione. Risulta, pertanto, che è stata data una risposta alle censure della ricorrente, che tale risposta è sufficiente e che, di conseguenza, anche l'ultima parte del primo motivo è infondata.
Sul secondo motivo, derivato dalla violazione delle disposizioni di diritto comunitario e della giurisprudenza relative ai motivi nuovi
29 Con il suo secondo motivo la ricorrente rimprovera al Tribunale di avere violato le disposizioni di diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte relative ai motivi nuovi dichiarando irricevibile per mancanza di regolare procedimento precontenzioso preliminare la sua domanda di risarcimento, la quale mirava alla riparazione del danno che ella ha subìto a causa delle rappresaglie conseguenti alla presentazione del suo reclamo.
30 La sig.ra Campogrande sostiene che tale domanda di risarcimento non è un motivo nuovo vietato dall'art. 42 del regolamento di procedura della Corte, ma un argomento nuovo a sostegno di motivi già contenuti nell'atto introduttivo. Ella espone di avere sempre chiesto, sia nel reclamo sia nell'atto introduttivo, un risarcimento finalizzato a riparare il complesso dei danni collegati alle molestie sessuali di cui ella è stata vittima. Il danno derivante dalle rappresaglie conseguenti all'introduzione del suo reclamo sarebbe solo una forma particolare di manifestazione del danno denunciato sin dall'inizio.
31 La ricorrente si chiede, inoltre, se l'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che consente al ricorrente di sollevare motivi nuovi in corso di causa se questi «si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento» scritto, debba essere interpretato nel senso che esso autorizza altresì il ricorrente ad invocare motivi nuovi fondati su un fatto che sopraggiunge tra il deposito della denuncia e quello dell'atto introduttivo dinanzi al Tribunale.
32 Su quest'ultimo punto si deve osservare che la situazione del caso di specie è del tutto differente rispetto alle circostanze considerate dal regolamento di procedura in quanto, se si è verificato un fatto nuovo dopo il deposito di un reclamo ma prima dell'introduzione di un ricorso dinanzi al Tribunale, come è avvenuto nella causa di cui trattasi, per il ricorrente è sempre possibile completare o modificare il suo reclamo iniziale prima di depositare il suo atto introduttivo dinanzi al Tribunale.
33 Per quanto riguarda la giustificazione di tale cristallizzazione del contenuto del reclamo preliminare, si deve ricordare, in primo luogo, che, secondo una costante giurisprudenza, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire, anzitutto, una composizione amichevole delle controversie insorte tra i dipendenti od agenti e l'amministrazione. Perché un procedimento del genere possa raggiungere il suo obiettivo occorre che l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa le critiche che gli interessati formulano nei confronti della decisione contestata (v., in questo senso, sentenza 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione, Racc. pag. 1139, punto 32). La Corte precisa inoltre che l'amministrazione non deve interpretare i reclami in maniera restrittiva, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito di apertura.
34 In secondo luogo, è giurisprudenza costante che, nei ricorsi del personale, se le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario devono avere il medesimo oggetto di quelle formulate nel reclamo e contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono, nella fase contenziosa, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (sentenza 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 9).
35 Ne risulta che, come sostiene la sig.ra Campogrande, il contenuto del reclamo non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, la fase contenziosa, a condizione che l'atto introduttivo del giudizio non modifichi la causa né l'oggetto del reclamo (sentenza 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./Commissione, Racc. pag. 1555, punto 12). E' così che la Corte ha potuto ammettere che, quando un ricorrente chiede, nel suo reclamo, l'annullamento della decisione implicita di rigetto della sua richiesta di assistenza, si deve intendere come se egli avesse chiesto il risarcimento del danno eventualmente causatogli da detta decisione (v., in tale senso, sentenza 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione, Racc. pag. 99, punto 10).
36 Nel caso di specie risulta chiaramente dalla formulazione del suo reclamo che la domanda precisa di risarcimento della sig.ra Campogrande era fondata sul solo danno risultante dal rifiuto irregolare di assistenza opposto dalla Commissione.
37 Dinanzi al Tribunale, invece, la sig.ra Campogrande non ha presentato argomenti o motivi supplementari a sostegno di tale domanda di risarcimento; ella ha presentato, in realtà, una nuova domanda di risarcimento fondata su un nuovo danno, cioè quello risultante dalle rappresaglie esercitate nei suoi confronti all'interno del suo servizio in seguito al deposito della sua denuncia.
38 Orbene, anche supponendole accertate, le dette rappresaglie sono conseguenza non della decisione implicita della Commissione che respinge la richiesta di assistenza della ricorrente e che è stata annullata con la sentenza impugnata, bensì, direttamente, del deposito della denuncia da parte della ricorrente. Di conseguenza, anche se tale domanda si inscrive nel medesimo contesto, si tratta di una domanda di risarcimento distinta da quella contenuta nel reclamo, che deve essere analizzata come una conclusione nuova e, a tale titolo, irricevibile.
39 Pertanto, il secondo motivo derivato dall'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso concludendo per l'irricevibilità di tale domanda risulta infondato e deve essere respinto.
Sul terzo motivo, derivato dalla denuncia di denegata giustizia in quanto il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sui presupposti della responsabilità della Commissione
40 A sostegno di tale motivo, la sig.ra Campogrande sostiene che i tre elementi costitutivi della responsabilità sono presenti: la colpa della Commissione, il danno morale subìto dalla ricorrente ed il nesso di causalità tra la colpa ed il danno. Ella censura il Tribunale per non essersi pronunciato sui fatti che sono all'origine, da una parte, delle molestie sessuali e, dall'altra, del comportamento colpevole della Commissione. Alla stesso modo, il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'esistenza del danno morale subìto dalla ricorrente a causa del fatto che ad esso non sarebbe consentito di rivolgere ordini all'amministrazione.
41 Orbene, si deve rilevare che il Tribunale ha giudicato la Commissione colpevole per avere lasciato la ricorrente nell'incertezza circa il seguito accordato alla sua richiesta di assistenza e che tale colpa aveva causato alla sig.ra Campogrande un danno morale. Esso ha tuttavia dichiarato che l'annullamento della decisione impugnata costituiva, in se stesso, una riparazione adeguata di tale danno.
42 Per quanto concerne, invece, i fatti di molestia sessuale, dopo avere esaminato le affermazioni della ricorrente a tale riguardo, il Tribunale ha rilevato che essi non erano provati e ha respinto la relativa domanda di risarcimento.
43 Infine, se il Tribunale ha giustamente ricordato che i giudici comunitari non hanno competenza per rivolgere ordini alla Commissione, ciò vale solamente al fine di respingere la domanda della ricorrente volta ad ottenere che la sua carriera venga ricostruita e non per rifiutare di pronunciarsi sulla sussistenza del danno addotto dalla ricorrente stessa.
44 D'altronde, se le affermazioni della sig.ra Campogrande miravano a dimostrare che il risarcimento accordato dalla sentenza impugnata è insufficiente, si deve sottolineare che, una volta che il Tribunale ha verificato l'esistenza di un danno, esso è il solo competente per valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno (sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 81), sicché tale valutazione non può essere contestata dinanzi alla Corte.
45 Da tutto quanto precede risulta che il terzo motivo deve, in ogni caso, essere respinto.
Sul quarto motivo, derivato dalla violazione dei diritti della difesa
46 La sig.ra Campogrande sostiene che, fondando la sua decisione su un'inchiesta amministrativa che frustrava i diritti della difesa, il Tribunale stesso ha disatteso tali diritti.
47 Con tale sola affermazione la ricorrente non dimostra, da una parte, che tale inchiesta è stata realizzata in violazione dei diritti della difesa. Dall'altra, ella non fornisce la prova che il Tribunale si sia fondato unicamente su tale inchiesta, dato che ella ha potuto, nel corso della causa, esprimersi a suo gradimento nell'atto introduttivo ed in una memoria ulteriore e, per di più, come è stato osservato al punto 28 della presente sentenza, tra gli elementi dell'inchiesta ripresi nella motivazione della sentenza impugnata figurano le stesse dichiarazioni della sig.ra Campogrande.
48 Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto.
49 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso d'impugnazione deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Benché l'art. 122 del regolamento di procedura preveda che, in deroga all'art. 69, n. 2, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un'istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall'equità, nelle circostanze del caso di specie non vi è motivo di applicare tali disposizioni. Poiché è rimasta soccombente per l'intergralità dei motivi della sua impugnazione, la ricorrente va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.
2) La sig.ra Campogrande è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy