Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri Obblighi Attuazione delle direttive Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-107/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. J. Faltz, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 277, pag. 17), oppure, in ogni caso, non comunicando le suddette disposizioni alla Commissione è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 6 marzo 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato a questa Corte, in applicazione dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 277, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»), oppure, in ogni caso, non comunicandole le suddette disposizioni, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva.
2 L'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
3 Conformemente al procedimento previsto dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver formalmente invitato il Granducato di Lussemburgo a presentare le proprie osservazioni, con lettera 1° agosto 2000 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, ingiungendogli di adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi a partire dalla notifica del suddetto parere.
4 Le autorità lussemburghesi hanno risposto con lettera 24 agosto 2000 che le misure nazionali necessarie per recepire la direttiva erano in corso di adozione.
5 Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna ulteriore informazione relativa al suddetto recepimento della direttiva, la stessa ha deciso di presentare il ricorso di cui trattasi.
6 Il Granducato di Lussemburgo rileva che il disegno di legge diretto in particolare al recepimento della direttiva, nonché due proposte di regolamenti granducali, sono stati approvati dal Consiglio di Governo il 21 luglio 2000. La Commissione avrebbe ricevuto copia di tali proposte nell'agosto 2000.
7 Tali elementi tuttavia non modificano in alcun modo il fatto che, come emerge dalle spiegazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo, il recepimento della direttiva non è stato realizzato nel termine prescritto nel parere motivato. Pertanto, il ricorso presentato dalla Commissione appare fondato.
8 Si deve quindi constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Granducato di Lussemburgo non avendo emanato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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