Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-112/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
SPKR 4 nr. 3482 ApS
e
Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen,
Aktieselskabet af 11/9 1996,
Arden Transport & Spedition ved Søren Lauritsen og Lene Lauritsen I/S (ATS),
domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la SPKR 4 nr. 3482 ApS, dal sig. N. Salling, advokat;
- per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Biering, advokat;
- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e C. Chevallier, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Støvlbæk, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della SPKR 4 nr. 3482 ApS, rappresentata dal sig. N. Salling, del governo danese, rappresentato dai sigg. P. Biering e T. Holsøe, advokat, e della Commissione, rappresentata dal sig. H. Støvlbæk e dalla sig.ra S. Tams, in qualità di agenti, all'udienza del 25 aprile 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 maggio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 marzo 2001, pervenuta alla Corte il 12 marzo successivo, il Vestre Landsret ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), e della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la società di spedizionieri doganali SPKR 4 nr. 3482 ApS (in prosieguo: la «SPKR») e lo Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen (Ministero danese delle Imposte e Accise, direzione generale «Dogane e contributi»), in particolare, a proposito della riscossione dell'importo di un'obbligazione doganale.
Normativa comunitaria
3 L'art. 96 del codice doganale dispone:
«1. L'obbligato principale è titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a:
a) presentare in dogana le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario.
2. Fatti salvi gli obblighi dell'obbligato principale di cui al paragrafo 1, anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario sono tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali».
4 Ai sensi dell'art. 221, n. 3, del codice doganale:
«La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra».
5 L'art. 233 del codice doganale recita:
«Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell'obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue:
a) con il pagamento dell'importo dei dazi;
b) con lo sgravio dell'importo dei dazi;
c) quando, per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi:
- la dichiarazione in dogana venga invalidata conformemente all'art. 66;
- le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell'autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all'art. 182, oppure distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore;
d) quando le merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'art. 202 sono sequestrate all'atto dell'introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate.
In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali».
6 Ai sensi dell'art. 248 del codice doganale:
«Il comitato [del codice doganale] può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente, per iniziativa di questi oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro».
7 In conformità dell'art. 378, n. 1, del regolamento di applicazione:
«Fatto salvo l'art. 215 del codice [doganale], quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa:
- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ovvero
- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,
a meno che, entro il termine stabilito dall'art. 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa».
8 L'art. 379 del regolamento di applicazione dispone:
«1. Quanto una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, l'ufficio di partenza ne dà notificazione all'obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all'ufficio di partenza la prova considerata sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l'ufficio di partenza, quest'ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente».
9 A termini dell'art. 384 del regolamento di applicazione:
«Ove occorra, le autorità doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario, nonché alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime».
10 Il comitato del codice doganale ha adottato, sul fondamento degli artt. 248 del codice doganale e 384 del regolamento di applicazione, il sistema d'informazione preliminare (SIP) per le merci sensibili, che è destinato all'invio di informazioni sul trasferimento di merci considerate sensibili.
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
11 La direzione regionale delle dogane e contributi di Sønderborg (Danimarca) (in prosieguo: la «direzione regionale») riceveva, nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 9 giugno 1994, quattro comunicazioni della Commissione (in prosieguo: le «comunicazioni») con cui veniva informata di infrazioni o irregolarità commesse nell'ambito di operazioni di transito comunitario esterno di burro originario della Repubblica ceca e, più in particolare, della falsificazione, in tale contesto, di formulari di dichiarazione T1. La Commissione invitava tutti gli Stati membri a prestare particolare attenzione a partite di burro originarie di paesi terzi in transito attraverso la Comunità e ad estendere il SIP in modo da comprendere anche le spedizioni di burro.
12 Tra il 28 giugno e il 19 ottobre 1994, la SPKR poneva 32 spedizioni di burro originario della Repubblica ceca in regime di transito comunitario esterno. Gli uffici di destinazione menzionati sui formulari di dichiarazione T1 erano quelli di «Ravenna, Italia» e «Napoli, Italia». E' pacifico nella causa principale che la SPKR era in buona fede, che essa non era al corrente delle infrazioni e delle irregolarità commesse nonché del contenuto delle comunicazioni.
13 La direzione regionale riceveva, da una parte, l'esemplare n. 1 dei formulari di dichiarazione T1 alla data di registrazione delle dichiarazioni di transito comunitario esterno e, dall'altra, l'esemplare n. 5 di tali formulari di ritorno verso la fine dell'anno 1994 o l'inizio dell'anno 1995. Essa non procedeva alla registrazione della data precisa in cui il detto esemplare n. 5 le era stato rispedito. Dalle dette dichiarazioni sembrava risultare che le spedizioni di burro considerate erano state presentate all'ufficio di destinazione. Il SIP non è stato utilizzato dall'ufficio di partenza.
14 Con telex del 28 novembre 1994 inviato alla direzione regionale, la Commissione chiedeva di indagare su un certo numero di spedizioni di burro di origine ceca effettuate in regime di transito comunitario esterno, fra le quali figuravano le 32 spedizioni dichiarate dalla SPKR. Con lettera 6 dicembre 1994, la direzione regionale era ancora invitata a procedere, con assoluta urgenza, ad un controllo di spedizioni di burro di origine ceca in base alle comunicazioni.
15 Con lettera 30 dicembre 1994 la direzione regionale informava la SPKR che l'esemplare n. 5 dei formulari di dichiarazione T1 era stato rispedito per 6 delle 32 spedizioni e che essa considerava quindi le relative pratiche archiviate.
16 Con lettera 30 marzo 1995 la direzione regionale confermava alla Commissione che la SPKR aveva posto in regime di transito comunitario esterno 32 spedizioni di burro, che corrispondevano alle spedizioni sospette segnalate dalla Commissione.
17 Quest'ultima stabiliva allora un contatto con le autorità doganali italiane al fine di far verificare gli esemplari n. 5 dei formulari di dichiarazione T1 inviati dalla SPKR che erano in loro possesso.
18 Con lettera 23 giugno 1995 la direzione regionale rendeva noto al garante che, per quanto riguarda la spedizione di 31 delle 32 partite di cui trattasi, la trattazione della pratica presso l'ufficio di partenza non era stata portata a termine. Una copia di tale notifica veniva comunicata simultaneamente alla SPKR. Nel luglio 1996 la direzione regionale identificava l'ultima di tali spedizioni.
19 Dopo aver proceduto ad una verifica, le autorità italiane segnalavano, con lettere 29 e 31 dicembre 1995 per quanto riguarda 31 delle spedizioni di cui trattasi e con lettera 10 agosto 1996 per quanto riguarda l'ultima spedizione, che l'esemplare n. 5 della dichiarazione T1 era stato falsificato.
20 Con lettere 6 febbraio 1996, per quanto riguarda 31 spedizioni, e 6 dicembre 1996, quanto all'ultima spedizione, la direzione regionale notificava l'infrazione alla SPKR e informava quest'ultima che essa disponeva di un termine di tre mesi per apportare vuoi la prova della regolarità delle operazioni, vuoi la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità era stata effettivamente commessa.
21 In ordine alle spedizioni per le quali le autorità doganali danesi consideravano che il luogo delle infrazioni o delle irregolarità non era stato accertato entro la scadenza del termine prescritto, le autorità stesse procedevano alla riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale presso la SPKR. A tal fine, le decisioni definitive venivano adottate il 28 novembre e il 1_ dicembre 1997 dalla direzione generale delle dogane e dei contributi.
22 Il 27 novembre 1998 la SPKR ha proposto dinanzi al Vestre Landsret un ricorso di annullamento nei confronti di tali decisioni.
23 Il giudice a quo si chiede se la circostanza che le autorità doganali danesi abbiano notificato il termine di tre mesi di cui all'art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione dopo la scadenza del termine di undici mesi di cui all'art. 379, n. 1, dello stesso regolamento possa incidere sul diritto alla riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale controversa nella causa principale.
24 Tale giudice osserva che dalla sentenza 21 ottobre 1999, causa C-233/98, Lensing & Brockhausen (Racc. pag. I-7349), risulta che l'ufficio di partenza non è autorizzato a procedere alla riscossione dell'importo di un'obbligazione doganale nel caso in cui non sia stato rispettato il termine di tre mesi di cui all'art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione. Tuttavia, la Corte non si sarebbe pronunciata sull'effetto giuridico annesso all'inosservanza, da parte delle autorità, del termine di undici mesi di cui al n. 1 dello stesso articolo.
25 Il Vestre Landsret ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (codice doganale) e del regolamento della Commissione n. 2454/93 (regolamento di applicazione), in particolare l'art. 379, n. 1, di quest'ultimo regolamento, debbano essere interpretate nel senso che l'importo di un'obbligazione doganale sorta a seguito di un'infrazione o di un'irregolarità commessa nell'ambito del regime di transito comunitario esterno non può essere riscosso dall'ufficio di partenza presso l'obbligato principale qualora quest'ultimo non abbia ricevuto, entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, la notifica di cui all'art. 379 del regolamento di applicazione.
2) Se per la soluzione della questione n. 1 rilevi il fatto che l'ufficio di partenza non abbia applicato una disciplina amministrativa per l'invio di informazioni stabilita in seno al Comitato del codice doganale (sistema d'informazione preliminare), o il fatto che alle autorità dell'ufficio di partenza possa essere contestata la circostanza di non aver effettuato una notifica tempestiva».
Sulle questioni
26 Con le questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede se l'art. 379, n. 1, del regolamento di attuazione, in combinato disposto con il codice doganale, debba essere interpretato nel senso che l'importo di un'obbligazione doganale sorta a seguito di un'infrazione o di un'irregolarità commessa in occasione di una spedizione effettuata in regime di transito comunitario esterno può essere riscosso dall'ufficio di partenza presso l'obbligato principale, anche ove il suddetto ufficio non abbia notificato a quest'ultimo, entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, che tale spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e che non può accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità. Il giudice a quo chiede inoltre se la soluzione di tale questione differisca qualora l'ufficio di partenza non abbia applicato una disciplina amministrativa relativa all'invio di informazioni, come il SIP, ovvero qualora il superamento del suddetto termine sia dovuto ad un errore o ad una negligenza di tale ufficio.
27 A termini dell'art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, l'ufficio di partenza deve darne notifica all'obbligato principale «quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario» (in prosieguo: il «termine di undici mesi»).
28 Occorre anzitutto sottolineare che né art. 379 del regolamento di applicazione né alcun'altra disposizione di tale regolamento indicano le conseguenze che possono derivare dall'inosservanza, da parte delle autorità doganali, del termine di undici mesi.
29 Occorre poi rilevare che un regolamento di applicazione deve formare oggetto, se possibile, di un'interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento base. Di conseguenza, gli effetti dell'inosservanza del termine di undici mesi devono essere valutati tenendo conto delle disposizioni del codice doganale (v., in particolare, sentenza 24 giugno 1993, causa C-90/92, Dr. Tretter, Racc. pag. I-3569, punto 11).
30 Ora, nessuna disposizione del codice doganale consente di concludere che l'inosservanza del termine di undici mesi comporti l'estinzione dell'obbligazione doganale sorta a carico dell'obbligato principale. Da una parte, l'art. 221, n. 3, di tale codice istituisce a favore delle autorità doganale un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale per comunicare al debitore l'importo di questa, mentre, d'altra parte, l'art. 233 dello stesso codice, che contiene un elenco di diverse cause di estinzione dell'obbligazione doganale, non prevede, fra queste, l'inosservanza del termine di undici mesi.
31 Come la Commissione ha giustamente rilevato, gli artt. 221, n. 3, e 233 del codice doganale definiscono un equilibrio tra la necessità di tutelare le risorse proprie della Comunità, da una parte, e, dall'altra, l'intento di assicurare la tutela degli interessi degli spedizionieri doganali e dei trasportatori, che si presume che il regolamento di applicazione non rimetta in discussione con l'istituzione di nuove cause di estinzione.
32 Di conseguenza, l'art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione va interpretato nel senso che l'inosservanza, da parte delle autorità doganali, del termine di undici mesi non esonera l'obbligato principale dall'obbligo di pagare l'importo di un'obbligazione doganale sorta a seguito del mancato rispetto di obblighi collegati al regime di transito comunitario esterno, qualora, in particolare, ai sensi dell'art. 221, n. 3, del codice doganale, l'ammontare di tale obbligazione sia stato notificato nel rispetto del termine di prescrizione di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione e l'interessato non sia stato in grado di apportare la prova di cui all'art. 378, n. 1, del regolamento di applicazione.
33 Pertanto, l'inosservanza del termine di undici mesi non ha alcuna incidenza sulla stessa esigibilità dell'importo dell'obbligazione doganale né sulla responsabilità assunta dall'obbligato principale e non pregiudica il diritto delle autorità doganali competenti di procedere alla riscossione del suddetto debito.
34 Come i governi danese, tedesco e francese hanno giustamente osservato, il termine di undici mesi costituisce una prescrizione procedurale che si rivolge soltanto alle autorità amministrative ed il cui scopo è quello di garantire un'applicazione diligente e uniforme, da parte di tali autorità, delle disposizioni in materia di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale nell'interesse di una rapida messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
35 Non si può accogliere l'interpretazione propugnata dalla SPKR, secondo la quale il mancato rispetto del termine di undici mesi avrebbe come conseguenza che la regola dell'onere della prova di cui all'art. 378 del regolamento di applicazione sarebbe inapplicabile e che l'ufficio di partenza, per riscuotere l'importo dell'obbligazione doganale, dovrebbe quindi dimostrare l'esistenza dell'irregolarità e, nel contempo, il luogo in cui questa è stata commessa. Infatti, questa interpretazione porterebbe in pratica ad aggiungere una nuova causa di estinzione dell'obbligazione doganale a quelle previste dal codice doganale, nei limiti in cui l'applicazione della procedura di cui all'art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione presuppone che il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non possa essere accertato dalle autorità doganali.
36 L'interpretazione accolta prende sufficientemente in considerazione gli interessi dell'obbligato principale. Infatti, come la Commissione ha giustamente rilevato, l'interessato è, in generale, in grado di fornire, se del caso, la prova della regolarità dell'operazione di transito comunitario esterno entro il termine di tre mesi di cui all'art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione.
37 Inoltre, in un caso come quello della fattispecie in esame nella causa principale, in cui le autorità doganali si sono viste consegnare documenti falsificati, imporre all'ufficio di partenza di notificare l'infrazione o l'irregolarità all'obbligato principale entro il termine di undici mesi a pena di privare tali autorità del diritto di procedere alla riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale rischierebbe di compromettere ampiamente tale diritto, nei limiti in cui la scoperta di una falsificazione di documenti prima della scadenza di tale termine può rivelarsi molto aleatoria. Pertanto, una siffatta interpretazione sarebbe gravemente pregiudizievole per la lotta contro la frode e per gli interessi finanziari della Comunità.
38 La mancanza di effetti di un'inosservanza del termine di undici mesi sull'applicazione delle modalità di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale previste dagli artt. 378 e 379 del regolamento di applicazione non è nemmeno in contraddizione con la citata sentenza Lensing & Brockhausen. In proposito, occorre rilevare che il termine di cui all'art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, che ha formato oggetto della detta sentenza, mira a tutelare gli interessi dell'obbligato principale concedendogli un termine di tre mesi per apportare, se del caso, la prova dell'assenza di irregolarità o di infrazioni, mentre, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, il termine di undici mesi costituisce solo una prescrizione procedurale destinata a garantire un'applicazione diligente e uniforme delle disposizioni in materia di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale nell'interesse di una rapida messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
39 Infine, dato che l'inosservanza del termine di undici mesi non ha, in sé stessa, alcuna incidenza sull'esigibilità e sulle modalità di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale, la circostanza che l'ufficio di partenza non abbia applicato una disciplina amministrativa, quale il SIP, o che il ritardo nella notifica sia dovuto ad un errore o ad una negligenza da parte di tale ufficio è irrilevante.
40 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che l'art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, in combinato disposto con il codice doganale, dev'essere interpretato nel senso che l'importo di un'obbligazione doganale sorta a seguito di un'infrazione o di un'irregolarità commessa in occasione di una spedizione effettuata in regime di transito comunitario esterno può essere riscosso dall'ufficio di partenza presso l'obbligato principale, anche ove il detto ufficio non abbia notificato a quest'ultimo, entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, che tale spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e che il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non può essere accertato. Ciò vale anche se l'ufficio di partenza non abbia applicato una disciplina amministrativa relativa alla trasmissione di informazioni, come il SIP, ovvero se l'inosservanza del detto termine sia dovuta ad un errore o ad una negligenza di tale ufficio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Le spese sostenute dai governi danese, tedesco e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Vestre Landsret con ordinanza 9 marzo 2001, dichiara:
L'art. 379, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere interpretato nel senso che l'importo di un'obbligazione doganale sorta a seguito di un'infrazione o di un'irregolarità commessa in occasione di una spedizione effettuata in regime di transito comunitario esterno può essere riscosso dall'ufficio di partenza presso l'obbligato principale, anche ove il detto ufficio non abbia notificato a quest'ultimo, entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, che tale spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e che il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non può essere accertato. Ciò vale anche se l'ufficio di partenza non abbia applicato una disciplina amministrativa relativa alla trasmissione di informazioni, come il sistema d'informazione preliminare, ovvero se l'inosservanza del detto termine sia dovuta ad un errore o ad una negligenza di tale ufficio.
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