Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-140/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Mongin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, omettendo di notificare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144, pag. 1), ovvero non adottando le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della medesima direttiva e del Trattato CE,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 marzo 2001 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, omettendo di notificare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144, pag. 1), ovvero non adottando le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della medesima direttiva e del Trattato CE.
Contesto normativo e procedimento precontenzioso
2 La direttiva 98/18, secondo l'art. 1, ha lo scopo di istituire un livello di sicurezza uniforme per persone e cose e di protezione dell'ambiente sulle navi e sulle unità veloci da passeggeri nuove o esistenti, quando entrambe le categorie di navi e unità veloci sono adibite a viaggi nazionali, e di stabilire le procedure da negoziare a livello internazionale ai fini di un'armonizzazione delle norme vigenti in materia di navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali.
3 L'art. 14 della suddetta direttiva dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° luglio 1998.
2. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri».
4 Il governo belga trasmetteva alla Commissione, in quanto misura di trasposizione legislativa, il regio decreto 9 dicembre 1998, recante attuazione della direttiva 98/18 (Moniteur belge del 25 dicembre 1998, pag. 41217; in prosieguo: il «regio decreto 9 dicembre 1998»).
5 L'art. 1 di tale decreto dispone che esso si applica alle navi da passeggeri la cui chiglia è montata o che si trovano in una fase di costruzione equivalente il 1° luglio 1998 o successivamente a tale data.
6 Ritenendo che il Regno del Belgio avesse trasposto solo parzialmente la direttiva 98/18, la Commissione gli inviava, l'11 agosto 1999, una lettera di diffida, in conformità all'art. 226 CE.
7 Nella risposta del 27 settembre 1999 il governo belga trasmetteva il regio decreto 12 novembre 1981, relativo alle norme per le navi da passeggeri che non effettuano viaggi internazionali e che navigano esclusivamente in una zona di navigazione ristretta lungo la costa (Moniteur belge del 4 febbraio 1982, pag. 892; in prosieguo: il «regio decreto 12 novembre 1981»). Inoltre, esso annunciava l'adozione di un nuovo regio decreto nel settore di cui trattasi.
8 Il 7 settembre 2000 la Commissione indirizzava al Regno del Belgio un parere motivato invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
9 In risposta il governo belga annunciava, il 17 ottobre 2000, l'adozione di un regio decreto nel corso del mese di dicembre 2000.
10 Fino al 27 marzo 2001, data di proposizione del ricorso in oggetto, la Commissione non ha ricevuto dal governo belga alcuna nuova informazione quanto alla trasposizione della direttiva 98/18.
Sul ricorso
11 La Commissione sostiene nel ricorso che il governo belga non le ha tuttora comunicato le disposizioni nazionali adottate in tutti i settori disciplinati dalla direttiva 98/18. Inoltre, essa non disporrebbe di altre informazioni che consentano di giungere alla conclusione che il Regno del Belgio si è conformato alla direttiva, in particolare al suo art. 14. Essa si vedrebbe, quindi, costretta a ritenere che il Regno del Belgio sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario.
12 Il governo belga deduce che, in una prima fase, per quanto riguarda le nuove navi da passeggeri, la direttiva 98/18 è stata attuata mediante il regio decreto 9 dicembre 1998, dato che questo fa riferimento alla suddetta direttiva.
13 Per quanto riguarda le altre navi interessate dalla direttiva 98/18, il governo belga fa presente gli importanti vincoli derivanti dal regio decreto 12 novembre 1981. Esso intende anche richiamare l'attenzione della Corte sulla rilevanza del lavoro connesso alla completa trasposizione di detta direttiva, agli emendamenti delle disposizioni del regio decreto 12 novembre 1981 e all'abrogazione del regio decreto 9 dicembre 1998.
14 Il governo belga allega al controricorso un disegno di regio decreto destinato ad assicurare una completa trasposizione della direttiva 98/18.
15 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 30 novembre 2000, causa C-384/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-10633, punto 16). Alla scadenza del termine di due mesi impartito dal parere motivato del 7 settembre 2000, il regio decreto che il governo belga ha annunciato e di cui riconosce l'utilità per la completa trasposizione della direttiva 98/18 non era stato, comunque, ancora adottato.
16 Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro non può invocare prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie, né quindi la tardiva o incompleta trasposizione di una direttiva (v., in particolare, sentenze 2 agosto 1993, causa C-303/92, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-4739, punto 9, e 12 febbraio 1998, causa C-139/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-605, punti 9-11).
17 Occorre pertanto dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 98/18, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, risultato soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della stessa direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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