Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Versamento tardivo del prelievo supplementare per il latte - Rettifica finanziaria in applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93 a seguito della mancata riscossione di interessi di mora da parte di uno Stato membro - Inammissibilità
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 536/93, artt. 3, n. 4, e 5, n. 2]
Massima
$$Malgrado il fatto che, da un lato, l'art. 3, n. 4, del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, decreta l'obbligo per gli acquirenti di versare interessi all'organismo competente, a partire dal 1° settembre di ogni anno, in caso di ritardo nel pagamento del prelievo supplementare e, che, dall'altro, l'art. 5, n. 2, del citato regolamento impone agli Stati membri l'obbligo di detrarre gli interessi versati dalle domande di rimborso presentate al FEAOG per il settore lattiero, la Commissione non può basarsi su quest'ultima disposizione per applicare una rettifica finanziaria a seguito della mancata riscossione dei detti interessi da parte di uno Stato membro. Infatti, il fatto che alcune somme dovute non vengano pagate o che vengano pagate tardivamente non costituisce, di per sé, una violazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario agli Stati membri.
( v. punti 51-55 )
Parti
Nella causa C-148/01,
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra C. Tsiavou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,
e da
Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, quindi dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 5 febbraio 2001, 2001/137/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 50, pag. 9),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 4 aprile 2001, la Repubblica ellenica, ai sensi dell'art. 230 CE, ha presentato una domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 febbraio 2001, 2001/137/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 50, pag. 9; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui applica alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria a titolo di interessi moratori - calcolati sul periodo compreso tra il febbraio 1997 e il dicembre 2000 - a causa del versamento tardivo del prelievo supplementare dovuto per la campagna di commercializzazione 1995/1996 (in prosieguo: la «rettifica controversa»).
2 Con ordinanze del presidente della Corte 4 ottobre 2001 la Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica ellenica.
Contesto giuridico
Il regolamento (CEE) n. 729/70
3 L'art. 5, n. 2, lett. a), primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), prevede quanto segue:
«La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:
a) decide gli anticipi mensili per la copertura delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se effettuate dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se effettuate dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'effettuazione delle spese».
4 L'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 729/70 enuncia:
«1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
- accertare se le operazioni [finanziate dal] Fondo siano reali e regolari,
- prevenire e perseguire le irregolarità,
- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.
2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.
Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo».
Il regolamento (CE) n. 296/96
5 L'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39, pag. 5), dispone quanto segue:
«Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia».
6 Inoltre, l'art. 4, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento stabilisce:
«1. In base ai dati trasmessi in conformità dell'articolo 3, la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE.
2. Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti verrà imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità seguenti:
(...)
Qualsiasi riduzione di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 della decisione 94/729/CE».
La decisione 94/729/CE
7 Ai sensi dell'art. 13 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/729/CE, concernente la disciplina di bilancio (GU L 293, pag. 14):
«1. Il pagamento degli anticipi mensili concernenti il FEAOG, sezione garanzia, da parte della Commissione viene eseguito in base alle informazioni fornite dagli Stati membri per ogni capitolo di spesa.
2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non permettono alla Commissione di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie applicabili, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema.
In caso di risposta giudicata insoddisfacente o che rivela un'inosservanza manifesta della regolamentazione e un uso manifestamente improprio dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente gli anticipi mensili agli Stati membri.
L'esecuzione delle riduzioni o sospensioni lascia impregiudicate le decisioni che saranno prese nell'ambito della liquidazione dei conti.
3. La Commissione avverte lo Stato membro interessato prima di prendere la sua decisione.
Lo Stato membro rende noto il suo punto di vista entro un termine di dieci giorni.
La decisione debitamente motivata della Commissione, presa previa consultazione del comitato del FEAOG, rispetta il principio di proporzionalità».
Il regolamento (CEE) n. 3950/92
8 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1):
«A decorrere dal 1° aprile 1993 è istituito, per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.
Il prelievo è fissato al 115% del prezzo indicativo del latte».
9 Conformemente all'art. 2, nn. 1-3, del regolamento n. 3950/92:
«1. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui all'articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.
A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.
2. Per quanto riguarda le consegne, l'acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.
(...)
3. Per quanto riguarda le vendite dirette, il produttore paga il prelievo dovuto al competente organismo dello Stato membro entro una data stabilita e secondo modalità da determinare».
10 L'art. 10 dello stesso regolamento dispone:
«Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario».
Il regolamento (CEE) n. 536/93
11 Ai sensi del quinto considerando del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12):
«(...) l'esperienza acquisita ha dimostrato che il regime non era pienamente efficiente a causa di forti ritardi sia nella comunicazione dei dati relativi alla raccolta o alla vendita diretta, sia nel pagamento del prelievo; (..) occorre pertanto trarre da questa constatazione le conclusioni che si impongono, emanando disposizioni rigorose, corredate di sanzioni, per quanto riguarda le scadenze di comunicazione ed i termini di pagamento».
12 In base all'art. 3, n. 4, di tale regolamento:
«Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l'acquirente versa all'organismo competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro.
Se il termine di pagamento non è rispettato, si applica alle somme dovute un interesse annuale ad un saggio fissato dallo Stato membro e che non può comunque essere inferiore al saggio d'interesse applicato da quest'ultimo per la ripetizione dell'indebito».
13 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93 dispone:
«Gli Stati membri adottano misure complementari per garantire che il prelievo dovuto alla Comunità venga versato entro il termine prescritto.
Se dalla documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (...), che gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione, risulta che questo termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole proporzionalmente all'importo dovuto o ad una stima del medesimo.
Gli Stati membri detraggono dalle spese del settore lattiero gli interessi versati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 4».
Fatti
14 Con lettera 2 agosto 2000 la Commissione ha comunicato alle autorità elleniche la sua presa di posizione definitiva sulle rettifiche finanziarie di segno negativo che intendeva effettuare in occasione della decisione di liquidazione dei conti da adottare nel dicembre dello stesso anno, in ordine al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a titolo della campagna di commercializzazione 1995/1996. Tali rettifiche sono state formulate nel seguente modo:
Prelievo supplementare per il latte e i prodotti lattiero-caseari
>lt>0
15 Le suddette rettifiche finanziarie sono state proposte nell'ambito di un controllo effettuato dalla Commissione, da cui emergeva che il superamento della quota in Grecia durante la campagna di commercializzazione 1995/1996 ammontava a kg 7 423 986. Mentre l'importo del prelievo supplementare corrispondente a tale quantità era pari a GRD 824 656 365, era stato accreditato a favore del FEAOG un importo totale di GRD 804 087 503 cosicché il saldo residuo dovuto ammontava a GRD 20 568 862. Secondo la Commissione, dal momento che il prelievo supplementare non era stato pagato prima del 1° settembre 1996, gli interessi dovuti per versamento tardivo ammontavano a GRD 72 487 562. Alla luce del fatto che era già stato accreditato un importo pari a GRD 423 782 a favore del FEAOG, l'importo degli interessi da pagare ammonterebbe a GRD 72 063 780.
16 Con lettera 26 maggio 2000 la Commissione indicava il metodo seguito per il calcolo dei suddetti interessi di mora. Da tale lettera risulta che questi ultimi sono stati conteggiati sino al dicembre 2000, fatta salva una riduzione del loro importo nel caso in cui le autorità elleniche avessero pagato al FEAOG l'importo (di qualunque entità esso fosse) del prelievo supplementare o degli interessi dovuti prima dell'ottobre di quello stesso anno.
17 Dato che l'importo della rettifica proposta dalla Commissione era inferiore a EUR 500 000, la Repubblica ellenica non si è rivolta all'organo di conciliazione istituito dalla decisione della Commissione 1° luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 182, pag. 45).
18 La Repubblica ellenica si è opposta alla rettifica finanziaria a titolo di interessi di mora dovuti per versamento tardivo del prelievo supplementare relativo alla campagna di commercializzazione 1995/1996, nei limiti in cui tali interessi si riferiscono al periodo compreso tra il febbraio 1997 e il dicembre 2000.
19 Secondo il governo ellenico, la Commissione ha preso in considerazione l'importo del prelievo supplementare dovuto per la suddetta campagna conformemente alla sua decisione 5 marzo 1997, C(97) 605 def., nell'ambito della procedura prevista dall'art. 13, n. 2, della decisione 94/729. La Commissione avrebbe ridotto l'anticipo dovuto alla Repubblica ellenica per coprire le spese effettuate nel settore lattiero durante mese di gennaio 1997, non avendo tempestivamente ricevuto l'importo totale del prelievo supplementare nel suddetto settore in relazione alla campagna di commercializzazione 1995/1996. In tale contesto, alla luce del diritto comunitario sarebbe giustificata solo la rettifica finanziaria riguardante gli interessi di mora relativi ai mesi da settembre 1996 a gennaio 1997, per un importo complessivo pari a GRD 24 027 489.
20 A giudizio della Commissione, la riduzione degli anticipi pagati alla Repubblica ellenica non ha potuto assolutamente incidere sul calcolo degli interessi di cui trattasi, che dovevano essere comunque corrisposti dagli acquirenti solvibili all'autorità nazionale competente ed essere accreditati al FEAOG.
21 Il 5 febbraio 2001 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che prevede in particolare la seguente rettifica:
>lt>1
Nel merito
Argomenti delle parti
22 La Repubblica ellenica rileva di non contestare la rettifica finanziaria relativa all'importo del prelievo supplementare dovuto in base alla campagna di commercializzazione 1995/1996 né quella riguardante gli interessi di mora connessi al mancato pagamento del suddetto importo durante il periodo precedente all'attuazione delle riduzioni di anticipi applicate ai sensi della decisione C(97) 605 def.
23 Per contro, la rettifica controversa, relativa a tale inadempimento per i mesi da febbraio 1997 a dicembre 2000, sarebbe contraria al diritto comunitario. Infatti, la Commissione avrebbe deciso di ridurre l'anticipo dovuto alla Repubblica ellenica al fine di coprire le spese effettuate nel settore lattiero durante il gennaio 1997 per un importo pari a GRD 514 625 072, non avendo tempestivamente ricevuto l'importo complessivo del prelievo supplementare in relazione alla campagna di commercializzazione 1995/1996. Pertanto, la Repubblica ellenica non sarebbe stata più debitrice degli interessi di mora nei riguardi del FEAOG a partire dal febbraio 1997.
24 Il governo ellenico osserva a tale proposito che, al fine di garantire un regolare funzionamento del regime di prelievo supplementare, gli artt. 3, n. 4, e 5, n. 2, del regolamento n. 536/93 mirano, da un lato, a migliorare e a velocizzare il pagamento del prelievo supplementare al competente organismo nazionale da parte del soggetto passivo e, dall'altro, a garantire il pagamento del prelievo dovuto alla Comunità entro il termine prescritto.
25 Esso rileva che, da una lettura combinata di tali disposizioni, alla luce degli artt. 5, n. 2, e 8 del regolamento n. 729/70, 1, n. 1, e 4 del regolamento n. 296/96 nonché 13 della decisione 94/729, emerge che, se il termine di pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente debitore di quest'ultimo non viene rispettato, la Commissione può imporre allo Stato membro che ne è debitore la sanzione della riduzione degli anticipi destinati a coprire le spese nel settore lattiero, proporzionalmente all'importo dovuto a titolo del prelievo supplementare o di una stima del suddetto importo. Quindi, dal momento in cui i suddetti anticipi sono ridotti, non sussisterebbe più alcun ritardo nel pagamento del prelievo supplementare dovuto alla Comunità ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93 né tanto meno il rischio di perdita di risorse comunitarie a causa di un pagamento fuori termine.
26 Inoltre, sarebbero dovuti interessi di mora nel caso in cui il soggetto passivo sia in mora con il pagamento per sua colpa. L'estinzione del principale debito pecuniario comporterebbe anche quella dell'obbligo di pagare ulteriori interessi. Di conseguenza, quando la Commissione ha imposto alla Repubblica ellenica una riduzione degli anticipi destinati a coprire le spese nel settore lattiero alla luce dell'importo di cui al prelievo supplementare dovuto per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il colpevole ritardo nel pagamento del suddetto prelievo sarebbe venuto meno e gli interessi di mora quindi non risulterebbero più dovuti al FEAOG.
27 Peraltro, secondo il governo ellenico, dopo che la Commissione ha ridotto gli anticipi, gli interessi di mora dovuti conformemente all'art. 3, n. 4, del regolamento n. 536/93 da parte dei debitori che non hanno pagato il prelievo supplementare nei termini devono essere versati al competente organismo nazionale, e non al FEAOG. La tesi della Commissione, secondo cui le somme corrispondenti agli interessi di mora sono dovute al FEAOG in quanto risultanti quali spese negative nelle dichiarazioni mensili e da dedurre dalle spese nel settore lattiero, sarebbe fondata solo per quanto riguarda gli interessi di mora maturati fino al momento in cui sono state imposte allo Stato membro riduzioni di anticipi, ossia fino al momento in cui esiste un colpevole ritardo nel pagamento del prelievo supplementare.
28 Il governo ellenico ritiene che la sua interpretazione sia corroborata dall'art. 8, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 729/70, da cui emerge che vengono versati interessi al FEAOG esclusivamente allorché gli Stati membri hanno recuperato somme perse a causa di irregolarità o di negligenze nell'ambito delle spese finanziate dal FEAOG, vale a dire nel caso in cui vi siano stati una perdita di risorse comunitarie, un impiego abusivo di tali risorse o un tardivo pagamento di somme dovute.
29 In tal modo, ponendo a carico della Repubblica ellenica la rettifica controversa, la Commissione avrebbe interpretato e applicato in modo erroneo la normativa comunitaria. In subordine, il governo ellenico rileva che la Commissione non ha sufficientemente motivato tale aspetto della decisione impugnata.
30 Il governo ellenico aggiunge che l'argomento esposto dai governi tedesco e spagnolo nelle loro memorie d'intervento conferma la fondatezza del suo ricorso di annullamento.
31 La Repubblica federale di Germania rileva, in primo luogo, che da un'analisi sistematica delle disposizioni pertinenti dei regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 emerge che il FEAOG non è legittimato a esigere dagli Stati membri il pagamento dei prelievi supplementari nonché degli interessi di mora in caso di pagamento tardivo dei suddetti prelievi al FEAOG.
32 Alla luce della formulazione degli artt. 3, n. 4, e 4, n. 4, del regolamento n. 536/93, il diritto di richiedere interessi di mora si originerebbe soltanto nell'ambito della relazione esistente tra i competenti organismi nazionali e gli «acquirent[i] [che] versa[no] l'importo del prelievo da [loro] dovuto» o i «produttor[i]», con esclusione di quella esistente tra la Comunità e gli Stati membri. Inoltre, essa ritiene che l'art. 5, n. 2, del suddetto regolamento non fornisca alcun fondamento giuridico che consenta di esigere interessi di mora, ma semplicemente imponga agli Stati membri di agire al fine di «garantire che il prelievo dovuto alla Comunità venga versato entro il termine prescritto».
33 Secondo il governo tedesco, dalla sentenza 13 novembre 2001, causa C-277/98, Francia/Commissione (Racc. pag. I-8453, punti 37, 38 e 43), relativa a disposizioni precedentemente applicabili al prelievo supplementare nel settore lattiero e analoghe a quelle contenute nel regolamento n. 536/93, emerge che gli Stati membri, in merito a tale prelievo, svolgono nei confronti della Comunità una mera funzione di riscossione e di versamento. A tale proposito il governo tedesco rinvia anche alle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs pronunciate nella causa Spagna/Commissione (sentenza 21 marzo 2002, causa C-130/99, Racc. pag. I-3005).
34 Non esistendo un debito principale degli Stati membri verso il FEAOG a titolo dei prelievi supplementari, detti Stati non potrebbero essere tenuti al pagamento di interessi di mora, che presupporrebbero un debito principale. In tale contesto, la rettifica controversa sarebbe illegittima.
35 Il governo tedesco sostiene, in secondo luogo, che la rettifica controversa non è giustificata, considerata la mancata constatazione di un inadempimento da parte della Repubblica ellenica per quanto riguarda la riscossione dai soggetti passivi dei prelievi supplementari e degli interessi di mora.
36 Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, una rettifica finanziaria presupporrebbe, comunque, che la Commissione stabilisca un inadempimento dello Stato membro interessato (sentenze 10 novembre 1993, causa C-48/91, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5611, punto 18; 13 settembre 2001, causa C-374/99, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-5943, punto 15, e Francia/Commissione, cit., punto 41). Orbene, nel caso specifico, nel suo rapporto di controllo del 10 ottobre 1997, relativo agli anni 1995 e 1996, la Commissione avrebbe specificamente constatato che, in merito al prelievo supplementare, non esisteva alcuna negligenza imputabile alla Repubblica ellenica.
37 Il Regno di Spagna sostiene parimenti che gli Stati membri hanno l'unico obbligo di riscuotere con la dovuta diligenza il prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti o dai produttori di latte e, all'occorrenza, gli interessi di mora. A suo giudizio, la Commissione afferma erroneamente che l'obbligo di pagare interessi di mora non dipende da una riduzione degli anticipi. Lo Stato membro diverrebbe debitore nei confronti della Comunità degli importi corrispondenti a tale prelievo e agli interessi di mora solo qualora la Commissione dimostrasse che la mancata riscossione dai debitori è dovuta a un comportamento negligente da parte delle competenti autorità nazionali. Per tale ragione, secondo il Regno di Spagna, la Commissione non è legittimata ad esigere da uno Stato membro il pagamento anticipato delle somme che i debitori del prelievo supplementare non hanno corrisposto, adducendo come unica motivazione che occorre attenuare le conseguenze di un ritardo nel pagamento per il bilancio comunitario. Quanto all'argomento secondo cui lo Stato membro dovrebbe essere stimolato a velocizzare la riscossione, sarebbe pertinente solo se la mora nel pagamento fosse imputabile a tale Stato membro.
38 A sostegno della sua tesi, il governo spagnolo osserva in particolare che, se nessun fondamento giuridico consente alla Commissione di esigere dallo Stato membro il pagamento dell'importo di un prelievo che non è stato ancora percepito (sentenza Francia/Commissione, cit., punti 34-43, e conclusioni menzionate al punto 33 della presente sentenza), nemmeno esiste un fondamento giuridico che l'autorizzi a esigere dal suddetto Stato membro, mediante la rettifica finanziaria, gli interessi relativi a tale prelievo che gli acquirenti o i produttori debitori non hanno ancora corrisposto.
39 Il governo spagnolo assume che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, il regime applicabile nel caso di specie non è distinto da quello di cui trattasi nella citata sentenza Francia/Commissione. Comunque, a suo giudizio, dal quinto e sesto considerando del regolamento n. 536/93 emerge che quest'ultimo mira a definire le misure atte a garantire il pagamento del prelievo entro i termini e a imporre sanzioni a tale scopo. Tali considerando nonché gli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento si riferirebbero sempre all'obbligo di pagamento dell'acquirente. Le sanzioni previste si applicherebbero altresì all'acquirente e consisterebbero nel pagamento di una determinata penalità (artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, del regolamento n. 536/93) nonché nel pagamento di interessi (artt. 3, n. 4, e 4, n. 4, dello stesso regolamento).
40 La Commissione, da parte sua, sostiene che l'applicazione di interessi di mora e la riduzione degli anticipi costituiscono due misure indipendenti l'una dall'altra, che dipendono da due obblighi distinti. A giudizio della stessa, la riduzione degli anticipi, che viene imposta allo Stato membro, ha la finalità di attenuare le conseguenze per il bilancio del FEAOG di un ritardo nel pagamento del prelievo dovuto alla Commissione e, al contempo, di incoraggiare lo Stato membro ad adottare le misure atte a garantire un pagamento in tempo utile. Il pagamento di interessi di mora, a carico dell'acquirente o del produttore, è diretto invece a ottenere che tali debitori rispettino i termini fissati per la trasmissione dei dati e il pagamento del prelievo al competente organismo nazionale.
41 La Commissione osserva che gli Stati membri sono quindi assoggettati a due obblighi, ossia, in primo luogo, quello di adottare gli appropriati provvedimenti affinché i debitori paghino l'importo del prelievo entro il termine prescritto maggiorato degli interessi di mora e, in secondo luogo, quello di corrispondere alla Comunità l'importo del prelievo supplementare entro il termine stabilito. La riduzione degli anticipi, che riguarderebbe quest'ultimo obbligo, secondo la stessa Commissione non pone fine all'obbligo a carico degli Stati membri di percepire dai debitori il prelievo supplementare e gli interessi di mora.
42 In base a quanto aggiunto dalla stessa Commissione, la riduzione degli anticipi non equivale a una liquidazione dei conti, che si effettuerebbe sulla base dell'importo del prelievo supplementare dovuto (maggiorato degli interessi di mora), dei pagamenti già realizzati nonché delle riduzioni di anticipi alle quali la Commissione ha proceduto. La riduzione degli anticipi non comporterebbe un annullamento degli obblighi dello Stato membro nei confronti della Comunità per quanto riguarda la riscossione e il pagamento del prelievo supplementare e degli interessi di mora, a differenza di quanto si verificherebbe nell'ambito della liquidazione delle spese comunitarie. Dopo la suddetta liquidazione, gli interessi di mora tardivamente riscossi da parte di uno Stato membro verrebbero incamerati da quest'ultimo.
43 Inoltre, la riduzione degli anticipi non coprirebbe la totalità dell'importo corrispondente al prelievo supplementare, in quanto verrebbe fissata al 96% dell'importo non dichiarato. Peraltro, secondo la Commissione, allo Stato membro incombe dichiarare gli importi percepiti dagli acquirenti e dai produttori entro il limite dell'importo della riduzione, in modo da garantire che gli Stati membri continuino a percepire le somme dovute dai debitori. Gli Stati membri dovrebbero altresì continuare a dichiarare i prelievi e gli interessi che percepiscono riducendo di un pari importo le loro dichiarazioni mensili.
44 La Commissione rileva inoltre che, in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93, gli importi corrispondenti agli interessi di mora sono dedotti dalle spese nel settore lattiero e, pertanto, imputati al FEAOG nelle dichiarazioni mensili in quanto spese negative. Infatti, tali importi sarebbero finalizzati, in particolare, ad alleviare le uscite della Comunità nel suddetto settore (v. art. 10 del regolamento n. 3950/92).
45 Secondo la Commissione, l'interpretazione delle autorità elleniche, in base alla quale dopo la riduzione degli anticipi non si dovrebbe più constatare una mora che implichi il pagamento di interessi, può comportare che si estingua anche l'obbligo - avente in particolare carattere sanzionatorio - incombente agli acquirenti o ai produttori di corrispondere interessi di mora per il periodo interessato. Tali debitori beneficerebbero quindi di un ingiustificato vantaggio concorrenziale, non conforme agli obiettivi previsti dal suddetto obbligo.
46 Allo stesso modo, se gli interessi di mora risultassero incamerati dal bilancio nazionale e non fossero defalcati dalle spese comunitarie, lo Stato membro che abbia tempestivamente pagato il prelievo supplementare si troverebbe in una situazione più sfavorevole di colui che non l'abbia corrisposto entro i termini e al quale sia stata comminata una riduzione degli anticipi. Tali interessi verrebbero calcolati sulla base delle aliquote comunicate dagli Stati membri in funzione del prelievo supplementare dovuto ogni mese, senza tener conto delle riduzioni di anticipi e dedotti gli importi dichiarati al FEAOG.
47 Considerato il fatto che la penalità imposta al produttore sarebbe molto importante affinché sia realizzato l'obiettivo comunitario di regolarizzazione del mercato dei latticini, la mancata riscossione di detta penalità entro il termine prescritto costituirebbe una violazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 536/93, atta a giustificare la rettifica delle spese dichiarate. Tale meccanismo si rifletterebbe nelle disposizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93, con cui si esige che gli interessi vengano dedotti dalle spese dichiarate, il che garantirebbe la riscossione degli importi di cui trattasi da parte degli Stati membri.
48 L'art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70, menzionato dal governo ellenico, disciplinerebbe i casi di irregolarità e non sarebbe applicabile alla fattispecie, soggetta alle specifiche norme del regolamento n. 536/93.
49 In risposta alle memorie d'intervento dei governi tedesco e spagnolo, la Commissione sostiene che i principi formulati nella citata sentenza Francia/Commissione non sono applicabili nella presente causa.
50 Anzitutto, le norme applicabili alle rettifiche finanziarie sarebbero altre. Inoltre, nella presente causa, contrariamente a quanto avvenuto nella causa all'origine della sentenza Francia/Commissione, lo Stato membro non contesterebbe l'obbligo di corrispondere alla Comunità prelievi supplementari, ma si opporrebbe alla rettifica finanziaria relativa all'importo degli interessi di mora per il periodo successivo a una riduzione degli anticipi. Infine, in tale sentenza la Corte avrebbe deciso che non si potesse applicare una rettifica finanziaria in caso di mancata riscossione di prelievi allorché lo Stato membro invoca l'impossibilità di percepirli e la Commissione non ha dimostrato il comportamento negligente di quest'ultimo. Orbene, nel caso di specie, il governo ellenico avrebbe ammesso di non aver adottato tutti gli adeguati provvedimenti per garantire la riscossione dei prelievi e dei relativi interessi di mora.
Giudizio della Corte
51 Senza che si debba esaminare l'argomentazione formulata dal governo ellenico, secondo cui la riduzione degli anticipi a causa del pagamento tardivo del prelievo supplementare dovuto per la campagna di commercializzazione 1995/1996 impedisce alla Commissione di esigere dalla Repubblica ellenica interessi di mora sull'importo di tale prelievo per il periodo successivo alla suddetta riduzione, si deve osservare che, ad ogni modo, la Commissione non poteva legittimamente fondare la rettifica controversa sull'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93.
52 Infatti, al punto 101 della citata sentenza 21 marzo 2002, Spagna/Commissione, la Corte ha osservato che, da un lato, l'art. 3, n. 4, del regolamento n. 536/93 decreta l'obbligo per gli acquirenti di versare interessi all'organismo competente, a partire dal 1° settembre di ogni anno, in caso di ritardo nel pagamento del prelievo supplementare e, dall'altro, l'art. 5, n. 2, del citato regolamento impone agli Stati membri l'obbligo di detrarre gli interessi versati dalle domande di rimborso presentate al FEAOG per il settore lattiero.
53 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che le autorità elleniche non hanno percepito gli interessi di mora previsti dalle suddette disposizioni.
54 Al punto 101 della citata sentenza 21 marzo 2002, Spagna/Commissione, la Corte ha anche statuito che il fatto che alcune somme dovute non vengano pagate o che vengano pagate tardivamente non costituisce, di per sé, una violazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario agli Stati membri.
55 Da ciò deriva che l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93 non è applicabile nel caso di specie.
56 E' sicuramente vero che, come emerge dal punto 102 della citata sentenza Spagna/Commissione, la Commissione, conformemente all'art. 8, n. 2, primo comma, del regolamento n. 729/70, ha il potere di decidere una rettifica nel caso in cui sia in grado di dimostrare che il FEAOG ha subìto una perdita a seguito del comportamento negligente delle autorità nazionali in sede di recupero delle somme controverse.
57 Tuttavia, nella fattispecie, è pacifico che la Commissione ha fondato la rettifica controversa solo sull'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93. Essa ha confermato tale analisi dinanzi alla Corte escludendo qualsiasi riferimento all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70 come fondamento della decisione impugnata.
58 Poiché la Commissione ha quindi basato la rettifica controversa su un erroneo fondamento giuridico, per tale solo motivo occorre accogliere la domanda del governo ellenico diretta all'annullamento della decisione impugnata in quanto applica la suddetta rettifica.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica ellenica non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese. Ciò premesso, benché la Commissione sia rimasta soccombente, si deve statuire che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
60 Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, di detto regolamento, la Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna, che sono intervenuti nella causa, sopportano le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 5 febbraio 2001, 2001/137/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui applica alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria a titolo di interessi moratori - calcolati sul periodo compreso tra il febbraio 1997 e il dicembre 2000 - a causa del versamento tardivo del prelievo supplementare dovuto per la campagna di commercializzazione 1995/1996.
2) La Repubblica ellenica e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
3) La Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.
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