Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro - Nozione - Disposizione nazionale che definisce la data dell'insorgere dell'insolvenza come quella della decisione che si pronuncia sulla domanda di apertura della procedura di insolvenza - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 80/987, artt. 3, n. 2, e 4, n. 2)
2. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Rapporto di lavoro - Nozione
(Direttiva del Consiglio 80/987, artt. 3 e 4)
Massima
1. L'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, è una nozione di diritto comunitario che richiede un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri.
I detti articoli devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione di diritto nazionale che definisce la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro come quella della decisione che si pronuncia sulla domanda di apertura della procedura di insolvenza e non come quella del deposito di tale domanda.
( v. punti 30, 48, dispositivo 1 )
2. La nozione di «rapporto di lavoro» di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, essendo un elemento necessario per determinare il periodo di garanzia comunitaria minima di pagamento dei diritti non pagati, richiede un'interpretazione comunitaria uniforme e dev'essere interpretata nel senso che da essa vanno esclusi periodi che, per loro stessa natura, non possono dare luogo a diritti salariali non pagati. E' quindi escluso un periodo durante il quale il rapporto di lavoro è sospeso a causa di un congedo parentale e che, per tale ragione, non fa sorgere il diritto ad alcuna retribuzione.
( v. punti 41, 44, dispositivo 2 )
Parti
Nel procedimento C-160/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Sozialgericht Leipzig (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Karen Mau
e
Bundesanstalt für Arbeit,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio, 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Sack e H. Kreppel, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Mau, rappresentata dal sig. K. Schurig, Rechtsanwalt, del governo tedesco, rappresentato dal sig. W.-D. Plessing, e della Commissione, rappresentata dal sig. J. Sack, all'udienza del 2 maggio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 marzo 2001, pervenuta alla Corte il 12 aprile seguente, il Sozialgericht Leipzig [Pretore per la legislazione in materia sociale di Lipsia] ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, sei questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), nonché dell'art. 141 CE.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Mau e la Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro) relativamente al pagamento di un'indennità d'insolvenza («Insolvenzgeld»).
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 La direttiva 80/987 è intesa a garantire ai lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro, fatte salve le disposizioni più favorevoli esistenti nelle normative degli Stati membri. A tal fine essa prevede in particolare specifiche garanzie per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte a tali lavoratori.
4 L'art. 2 della direttiva 80/987 recita:
«1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza:
a) quando è stata chiesta l'apertura di un procedimento, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato, che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo e che permette di prendere in considerazione i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e
b) quando l'autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
- ha deciso l'apertura del procedimento,
- o ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro, e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento.
2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini "lavoratore subordinato", "datore di lavoro", "retribuzione", "diritto maturato" e "diritto in corso di maturazione"».
5 L'art. 3 della direttiva 80/9871 così dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.
2. La data di cui al paragrafo 1 è, a scelta degli Stati membri:
- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro;
- o quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro;
- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro».
6 L'art. 4 della direttiva 80/987 prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all'articolo 3.
2. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono:
- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro nell'ambito di un periodo di sei mesi precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro;
- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro;
- o, nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o la data della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, gli Stati membri possono limitare l'obbligo di pagamento alla retribuzione corrispondente ad un periodo di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale della stessa durata.
3. Tuttavia per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale della presente direttiva, gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.
Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale».
Normativa nazionale
7 In Germania le disposizioni dell'art. 183 del Sozialgesetzbuch III (codice sociale tedesco, III parte, in prosieguo: il «SGB III»; BGBl. 1997 I, pag. 594), del 24 marzo 1997, sono intese a trasporre la direttiva 80/987. Tale articolo, nella formulazione che risulta dalla 1ª legge di modifica del SGB III, del 16 dicembre 1997 (BGBl. 1997 I, pag. 2970), è intitolato «Diritto dei lavoratori subordinati» e dispone, ai nn. 1 e 2, quanto segue:
«1. I lavoratori hanno diritto ad un'indennità d'insolvenza qualora:
1) al momento dell'apertura del procedimento per insolvenza sul patrimonio del datore di lavoro,
2) al momento del rigetto della domanda di apertura del procedimento per insolvenza per insufficienza dell'attivo, o
3) in caso di totale cessazione dell'attività d'impresa nel territorio nazionale, quando non è stata presentata nessuna domanda di apertura del procedimento per insolvenza e quando un tale procedimento chiaramente non è ipotizzabile per insufficienza dell'attivo,
(insorgere dell'insolvenza) essi abbiano ancora diritti salariali per i tre mesi del rapporto di lavoro precedenti tale data. I diritti salariali includono ogni diritto a retribuzione fondato sul rapporto di lavoro.
2. Se un lavoratore, che non è a conoscenza della sopravvenuta insolvibilità, continua o inizia a lavorare, il suo diritto verte sui diritti salariali per il rapporto di lavoro dei tre mesi precedenti il giorno in cui egli è venuto a conoscenza dell'insolvibilità».
Causa principale e questioni pregiudiziali
8 La causa principale concerne il pagamento di un'indennità d'insolvenza («Insolvenzgeld»).
9 Il 1° novembre 1997, la sig.ra Mau ha iniziato a lavorare per la società Planungsbüro Franz-Josef Holschbach GmbH, con sede a Böhlitz-Ehrenberg (Germania), in qualità di ingegnere del paesaggio per uno stipendio mensile lordo di DEM 3 200. A partire dal 1° gennaio 1999 la sig.ra Mau non ha più percepito dal suo datore di lavoro alcuna retribuzione.
10 Tra il 16 settembre ed il 29 dicembre 1999 la sig.ra Mau rientrava nella sfera di applicazione del divieto di lavoro a norma degli artt. 3, n. 2, e 6, n. 1, prima frase, del Mutterschutzgesetz (legge di tutela della maternità). Durante tale periodo, essa ha percepito dalla cassa malattia a cui era affiliata assegni di maternità di un importo di DEM 25 al giorno, per un totale di DEM 1 575. Essa ha partorito il 3 novembre 1999.
11 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, durante tale periodo, la sig.ra Mau continuava ad avere diritto, secondo il diritto tedesco, al pagamento della retribuzione dal suo datore di lavoro, pur essendo l'importo della retribuzione decurtato dei detti assegni di maternità.
12 Dal 30 dicembre 1999 la sig.ra Mau si trovava in congedo parentale e percepiva un assegno parentale a tale proposito in conformità del Bundeserziehungsgeld-Gesetz (legge federale sulla concessione dell'assegno parentale). Essa aveva l'intenzione di prendere un congedo parentale di tre anni. A norma del diritto tedesco il suo impiego veniva mantenuto durante tale periodo nonostante gli obblighi principali che derivavano da tale impiego (obbligo di lavoro e di retribuzione) fossero stati sospesi.
13 Il 14 dicembre 1999, la sig.ra Mau ha proposto dinanzi all'Arbeitsgericht Leipzig (Germania) un'azione diretta ad ottenere il versamento della retribuzione arretrata per il periodo 1° gennaio - 29 dicembre 1999, per un importo complessivo lordo di DEM 22 669,73. Con sentenza emessa in contumacia il 7 gennaio 2000 e rettificata il 24 febbraio 2000, l'Arbeitsgericht Leipzig ha accolto la domanda.
14 Con lettera del 16 dicembre 1999, ricevuta il 27 dicembre 1999 dall'Amtsgericht Leipzig (Germania), la Deutsche Angestelltenkrankenkasse (cassa malattia degli impiegati) ha chiesto, in qualità di ente che percepisce tutti i contributi sociali, l'apertura del procedimento per insolvenza sul patrimonio del datore di lavoro della sig.ra Mau, per arretrati di contributi sociali. Con ordinanza 23 giugno 2000, il detto giudice ha respinto la domanda per insufficienza dell'attivo.
15 Dal fascicolo risulta che la sig.ra Mau ha chiesto, innanzi tutto a titolo conservativo, alla Bundesanstalt für Arbeit, più precisamente all'Arbeitsamt Leipzig (ufficio del lavoro di Lipsia), il versamento di un'indennità di mancata retribuzione senza sapere se un procedimento per insolvenza fosse stato o meno intrapreso. Solo dopo numerose richieste di informazioni l'Amtsgericht Leipzig ha reso nota alla sig.ra Mau la sua ordinanza 23 giugno 2000. Su richiesta, quest'ultima ha precisato, il 21 agosto 2000, che essa sollecitava un'indennità di mancata retribuzione solamente per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999.
16 Poiché tale domanda è stata respinta con decisione 28 agosto 2000, la sig.ra Mau ha presentato opposizione contro tale decisione, in seguito parimenti respinta. La sig.ra Mau ha allora adito il Sozialgericht Leipzig.
17 Nutrendo dubbi sulla conformità del diritto nazionale al diritto comunitario applicabile in materia, in particolare alla direttiva 80/987, il Sozialgericht Leipzig ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 183, primo comma, del SGB III determini una data ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2) Se la Repubblica federale di Germania abbia validamente limitato l'obbligo di pagamento della Bundesanstalt für Arbeit ai sensi dell'art. 4 della direttiva 80/987/CEE.
3) Se la Repubblica federale di Germania sia tenuta al risarcimento del danno nei confronti dell'attrice nella causa principale per trasposizione scorretta della direttiva 80/987/CEE.
4) Se la Corte di giustizia confermi il suo punto di vista secondo cui nella determinazione del periodo di riferimento ci si deve fondare sulla data della domanda di apertura del procedimento per insolvenza.
5) Se il calcolo del periodo di riferimento dell'indennità d'insolvenza previsto dall'art. 183, primo comma, del SGB III sia compatibile con l'art. 141 del Trattato CE.
6) Se, nel caso di un richiedente che sia in congedo parentale, il giorno precedente quello della sua domanda costituisca la data determinante ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva 80/987/CEE».
Sulle questioni pregiudiziali
18 Le questioni sottoposte alla Corte riguardano in parte l'interpretazione del diritto nazionale e la valutazione della sua conformità al diritto comunitario. In forza di una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella, Racc. pag. I-195, punto 17, e 3 febbraio 2000, causa C-228/98, Dounias, Racc. pag. I-577, punto 36), la Corte non è competente a risolvere questioni simili e pertanto occorre, in via preliminare, precisare l'oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
19 Dal fascicolo risulta che il giudice del rinvio si trova essenzialmente di fronte a due problemi. Il primo riguarda le modalità di calcolo del periodo durante il quale gli Stati membri devono assicurare il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati (in prosieguo: il «periodo di garanzia»). Il secondo attiene alle conseguenze giuridiche derivanti dal fatto che le modalità di calcolo di tale periodo previste dal diritto nazionale non corrispondono a quelle richieste dal diritto comunitario.
20 Occorre esaminare questi due problemi prima di rispondere specificamente alle questioni proposte.
Sulle modalità di calcolo del periodo di garanzia
21 In conformità all'art. 3, n. 1, della direttiva 80/987, il periodo di garanzia è situato prima di una data limite che gli Stati membri possono scegliere fra tre date indicate al n. 2 di tale articolo. Dalla normativa tedesca risulta che, come ha confermato il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, la Repubblica federale di Germania ha deciso, in occasione della trasposizione in diritto nazionale della direttiva 80/987, di optare per la prima data limite proposta, e cioè quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro.
22 Per quanto riguarda la questione di stabilire la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, risulta dalla giurisprudenza della Corte che essa è costituita dalla data della domanda di apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori (sentenza 10 luglio 1997, cause riunite C-94/95 e C-95/95, Bonifaci e a. e Berto e a., Racc. pag. I-3969, punti 42 e 44, nonché causa C-373/95, Maso e a., Racc. pag. I-4051, punti 52 e 54).
23 Orbene, l'art. 4 della direttiva 80/987 permette agli Stati membri di ridurre il periodo di garanzia e, pertanto, il corrispondente obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, a condizione tuttavia che sia sempre assicurata una garanzia minima le cui modalità dipendono dalla data prescelta nell'ambito dell'art. 3. n. 2, di tale direttiva.
24 Così l'art. 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 80/987 esige che gli Stati membri che hanno scelto la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro come data limite prima della quale è situato il periodo di garanzia assicurino il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro nell'ambito di un periodo di sei mesi precedenti tale data.
25 Di conseguenza, in una situazione come quella in cui si trovava la sig.ra Mau, la direttiva 80/987 richiede che, anche se il periodo di garanzia è stato validamente limitato in diritto tedesco ai sensi dell'art. 4 della direttiva 80/987, la Repubblica federale di Germania assicuri almeno il pagamento dei diritti non pagati dell'interessato relativi agli ultimi tre mesi compresi nei sei mesi del suo rapporto di lavoro precedenti il 27 dicembre 1999, data quest'ultima del deposito della domanda di apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori e quindi dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro della sig.ra Mau ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva 80/987.
26 Il governo tedesco tuttavia afferma che la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro ai sensi dell'art. 3. n. 2, della direttiva 80/987 dovrebbe essere determinata in conformità della definizione di tale nozione contenuta all'art. 2, n. 1, della direttiva 80/987. Così, l'insolvenza del datore di lavoro sopravverrebbe non alla data della domanda di apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, ma a quella della decisione che si pronuncia su tale domanda.
27 Infatti, secondo il detto governo, la direttiva 80/987 partirebbe dal principio che esiste una nozione unica dell'«insorgere dell'insolvenza», che sarebbe definita all'art. 2 di tale direttiva e che quindi sarebbe anche applicabile nell'ambito dell'art. 3 di quest'ultima.
28 A tale proposito, occorre ricordare che la Corte ha chiarito, ai punti 42 della citata sentenza Bonifaci e a. e Berto e a., nonché all'art. 52 della citata sentenza Maso e a., le ragioni per cui la nozione dell'«insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro», a cui si riferiscono gli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva 80/987, non deve essere interpretata con riferimento alla nozione di insolvenza contenuta all'art. 2 della detta direttiva.
29 Il governo tedesco afferma tuttavia che le menzionate sentenze sarebbero state emesse nel contesto di procedure collettive di cui alla normativa italiana. Ora, partendo dal fatto che questa esige che il periodo di garanzia si iscriva entro un limite di dodici mesi prima della data di riferimento, mentre la normativa tedesca non ha previsto un tale limite, il governo tedesco conclude che si tratta di contesti e di ordinamenti giuridici distinti che non potrebbero essere soggetti alla stessa interpretazione della direttiva 80/987.
30 Su questo punto, occorre constatare che, nella direttiva 80/987, non esiste alcun indizio che permetta di considerare che la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro dipenderebbe da un contesto giuridico nazionale piuttosto che da un altro. Al contrario, si tratta di una nozione di diritto comunitario che richiede un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri. Il fatto che la Corte abbia fatto riferimento alle circostanze del caso di specie nelle citate sentenze Bonifaci e a. e Berto e a. nonché Maso e a. non implica che l'interpretazione del diritto comunitario a cui la Corte è pervenuta in tali sentenze non possa essere trasposta a situazioni simili in altri Stati membri.
31 Infine, il governo tedesco sostiene che l'interpretazione secondo la quale la data dell'«insorgere dell'insolvenza» sarebbe quella della domanda di apertura del procedimento avrebbe conseguenze negative in Germania tanto per le parti sociali quanto, complessivamente, per la situazione economica generale. Infatti, dal momento che i loro diritto sarebbero garantiti solo fino alla data di deposito della domanda di apertura della procedimento di insolvenza, i lavoratori non sarebbero più disposti a lavorare una volta presentata tale domanda. Del resto, gli amministratori giudiziari vedrebbero il loro margine di manovra sensibilmente ridotto e il risanamento dell'impresa in difficoltà diventerebbe quasi impossibile, mentre questo costituisce uno degli obiettivi della legislazione tedesca sull'insolvenza.
32 E' sufficiente constatare al riguardo che la direttiva 80/987, secondo la formulazione dell'art. 9 della medesima, non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati. Spetta alla Repubblica federale di Germania, se lo ritiene opportuno, prolungare in modo adeguato il periodo di garanzia.
Sulle conseguenze giuridiche risultanti dal fatto che le modalità di calcolo del periodo di garanzia previste dal diritto nazionale non corrispondono a quelle richieste dal diritto comunitario
33 Secondo l'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale ritiene che le modalità di calcolo del periodo di garanzia previste dal diritto tedesco siano diverse da quelle richieste dal diritto comunitario e, per tale ragione, incompatibili con quest'ultimo, in quanto la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro sarebbe stata fissata in modo non conforme alla direttiva 80/987. Infatti, ai sensi dell'art. 183 del SGB III, disposizione secondo la quale la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro sarebbe quella della decisione che si pronuncia sulla domanda di apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, il periodo di garanzia nella causa principale si estenderebbe dal 23 marzo al 22 giugno 2000, mentre in forza della direttiva 80/987, che adotta la data di deposito di tale domanda come punto di partenza di tale periodo, quest'ultimo andrebbe dal 27 settembre al 26 dicembre 1999.
34 In tale situazione, è compito del giudice nazionale assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta.
35 Infatti, conformemente ad una giurisprudenza costante, l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato come pure il dovere loro imposto dall'art. 10 CE di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26, e 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari e a., Racc. pag. I-1103, punto 48).
36 Quando un giudice nazionale è chiamato ad interpretare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, deve farlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di tale direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8; 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto 20, e 10 febbraio 2000, cause riunite C-270/97 e C-271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I-929, punto 62).
37 Nella fattispecie, risulta dall'ordinanza di rinvio che il giudice nazionale considera che non è possibile effettuare un'interpretazione dell'art. 183 del SGB III, con riferimento alla data dell'insorgere dell'insolvenza, che sia conforme alla direttiva 80/987. Il giudice nazionale ritiene tuttavia che, se la nozione di «rapporto di lavoro» di cui alla direttiva 80/987 dovesse essere interpretata nel senso che essa esclude periodi duranti i quali il rapporto di lavoro era sospeso a causa di un congedo parentale, il periodo di garanzia includerebbe i tre mesi precedenti il 30 dicembre 1999, data a partire dalla quale la sig.ra Mau ha usufruito di tale congedo. In tal modo, il giudice nazionale potrebbe accogliere la domanda di quest'ultima senza che sia necessario esaminare la questione di un'eventuale applicazione diretta della direttiva 80/987 né quella della responsabilità dello Stato.
38 In tali condizioni, occorre procedere all'interpretazione della nozione di «rapporto di lavoro» ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987.
Sulla nozione di «rapporto di lavoro» ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987
39 A tale riguardo, occorre constatare che si tratta di una nozione di diritto comunitario che richiede un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri.
40 Infatti, tale nozione non compare all'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, che elenca taluni termini la cui definizione in diritto nazionale non dipende dalla direttiva.
41 Inoltre, risulta dalla giurisprudenza della Corte che i termini aventi ad oggetto la determinazione stessa della garanzia comunitaria minima devono essere interpretati uniformemente allo scopo di non privare d'efficacia l'armonizzazione, anche parziale, perseguita sul piano comunitario (v. sentenza 14 luglio 1998, causa C-125/97, Regeling, Racc. pag. I-4493, punto 19). Poiché la nozione di rapporto di lavoro è un elemento necessario per determinare il periodo di garanzia, essa richiede un'interpretazione comunitaria uniforme.
42 L'interpretazione della nozione di rapporto di lavoro deve in particolare tener conto dell'obiettivo previdenziale della direttiva, consistente nel garantire un minimo di tutela a tutti i lavoratori (v. sentenza Regelin, cit., punto 20). Pertanto si esclude di interpretare tale nozione in un modo tale da consentire di annullare le garanzie minime previste all'art. 4, n. 2, di tale direttiva.
43 Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale al punto 76 delle sue conclusioni, sarebbe proprio quanto avviene nel caso di una normativa nazionale che fa coincidere «gli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro», ai sensi dell'art. 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 80/987, con un periodo durante il quale il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta alcuna retribuzione.
44 Occorre quindi interpretare la nozione di «rapporto di lavoro» di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 nel senso che da essa vanno esclusi periodi che, per loro stessa natura, non possono dare luogo a diritti salariali non pagati. Sono quindi esclusi i periodi durante i quali il rapporto di lavoro è sospeso a causa di un congedo parentale per il fatto che non è dovuta alcuna retribuzione durante tali periodi.
45 Sulla base delle precedenti considerazioni occorre procedere a risolvere le questioni proposte.
Sulla prima e quarta questione
46 Con tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva 80/987 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione di diritto nazionale, come quella dell'art. 183, n. 1, del SGB III, che definisce la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro come quella della decisione che si pronuncia sulla domanda di apertura del procedimento di insolvenza e non come quella del deposito di tale domanda.
47 Dal punto 22 della presente sentenza risulta che la data dell'«insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro», indicata agli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva 80/987, deve essere interpretata nel senso che si riferisce alla data del deposito della domanda di apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori.
48 Di conseguenza, gli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva 80/987 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione di diritto nazionale, come quella dell'art. 183, n. 1, del SGB III, che definisce la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro come quella della decisione che si pronuncia sulla domanda di apertura del procedimento di insolvenza e non come quella del deposito di tale domanda.
Sulla seconda questione
49 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se la Repubblica federale di Germania abbia validamente limitato, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 80/987, l'obbligo di pagamento della Bundesanstalt für Arbeit.
50 A tale proposito, occorre ricordare che, anche se uno Stato membro ha validamente limitato il menzionato obbligo di pagamento, cionondimeno il medesimo Stato membro deve assicurare la garanzia del pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione riguardante un periodo minimo di garanzia. Nel contesto dell'opzione prevista all'art. 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 80/987, opzione prescelta dalla Repubblica federale di Germania, si tratta degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro nell'ambito di un periodo di sei mesi precedenti il giorno del deposito della domanda di apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori.
51 Dal momento che la sig.ra Mau richiede il pagamento di un'indennità di insolvenza solo con riferimento al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1999, e cioè per un periodo che non comincia prima dell'inizio del periodo di garanzia minima richiesto dalla direttiva 80/987, non si pone nel caso di specie la questione di stabilire se la Repubblica federale di Germania abbia validamente limitato l'obbligo di pagamento e, pertanto, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulla sesta questione
52 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se sia opportuno interpretare la nozione di «rapporto di lavoro» di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 nel senso che da essa vanno esclusi periodi che, per loro stessa natura, non possono dare luogo a diritti salariali non pagati, come un periodo in cui il rapporto di lavoro è sospeso a causa di congedo parentale e che, per tale ragione, non fa sorgere il diritto ad alcuna retribuzione.
53 Risulta dai punti 39-44 della presente sentenza che tale questione deve essere risolta affermativamente.
Sulla terza e quinta questione
54 In considerazione delle risposte fornite alla prima, quarta e sesta questione, non occorre rispondere alla terza e quarta questione. In particolare, come è stato esposto al punto 37 della presente sentenza, dall'ordinanza di rinvio risulta che l'interpretazione della nozione di «rapporto di lavoro» contenuta al punto 53 di questa sentenza permette al giudice del rinvio di risolvere la controversia di cui è investito.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Sozialgericht Leipzig con ordinanza 30 marzo 2001, dichiara:
1) Gli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione di diritto nazionale, come quella dell'art. 183, n. 1, del Sozialgesetzbuch III (codice sociale tedesco, III parte), che definisce la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro come quella della decisione che si pronuncia sulla domanda di apertura della procedura di insolvenza e non come quella del deposito di tale domanda.
2) La nozione di «rapporto di lavoro» di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 deve essere interpretata nel senso che da essa vanno esclusi periodi che, per loro stessa natura, non possono dare luogo a diritti salariali non pagati. E' quindi escluso un periodo durante il quale il rapporto di lavoro è sospeso a causa di un congedo parentale e che, per tale ragione, non fa sorgere il diritto ad alcuna retribuzione.
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