Cause riunite C-162/01 P e C-163/01 P
Edouard Bouma e Bernard M.J.B. Beusmans
contro
Consiglio dell’Unione europea
e
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Produttori SLOM 1983 — Mancata ripresa della produzione alla fine dell’impegno»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo — Produttori che hanno sospeso le loro consegne in base al regime di premi alla non commercializzazione o alla riconversione — Concessione di un quantitativo di riferimento specifico — Limitazione della cerchia dei beneficiari attraverso la fissazione a posteriori di una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione — Ammissibilità — Scelta di una data che esclude produttori che hanno visto scadere il loro impegno durante l’anno di riferimento, ma anteriormente alla detta data — Principio di tutela del legittimo affidamento — Violazione
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1078/77 e n. 857/84, artt. 2 e 3 bis, n. 1]
2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo — Produttori che hanno sospeso le loro consegne in base al regime di premi alla non commercializzazione o alla riconversione — Indennizzo — Presupposti
[Regolamenti del Consiglio nn. 1078/77, 857/84 e (CEE) 2187/93]
3. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Comportamento illecito delle istituzioni — Produttori di latte privati di quantitativi di riferimento nell’ambito del regime del prelievo supplementare dopo aver sospeso le loro consegne a norma del regime di premi di non commercializzazione — Necessità di dimostrare l’intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza dell’impegno di non commercializzazione
(Art. 288, secondo comma, CE; regolamenti del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84)
1. Nell’ambito dell’attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare sul latte, il legislatore comunitario ha potuto validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione, intesa ad escludere dal beneficio dell’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato con regolamento n. 764/89, quei produttori che per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione non avevano fornito latte durante tutto l’anno di riferimento o parte di esso.
Solo nei riguardi dei produttori che potrebbero far valere il loro legittimo affidamento in una ripresa della loro produzione una siffatta data limite non ha potuto essere fissata in condizioni tali da produrre l’effetto di escludere dal beneficio dell’art. 3 bis del regolamento n. 857/84 produttori la cui assenza di forniture di latte durante tutto l’anno di riferimento o parte di esso era la conseguenza dell’adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77.
(v. punti 50-51)
2. Dato che il regolamento n. 1639/91, che modifica il regolamento n. 857/84, non fissa le condizioni necessarie affinché un produttore che ha preso un impegno di non commercializzazione o di riconversione possa reclamare un indennizzo e che l’indennizzo ai sensi del regolamento n. 2187/93 rimane autonomo, in quanto il regime da esso istituito costituisce un’alternativa alla soluzione giudiziaria della controversia e conferisce una possibilità ulteriore di risarcimento, le condizioni richieste affinché dei produttori possano reclamare un indennizzo nella loro qualità di produttori che hanno preso un impegno di non commercializzazione o di riconversione possono derivare soltanto dall’interpretazione data dalla Corte alle norme in materia.
(v. punto 72)
3. La responsabilità della Comunità per i danni causati a taluni produttori di latte a seguito dell’applicazione del regolamento n. 857/84, quale modificato dal regolamento n. 764/89, è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione.
Ne consegue che i produttori interessati devono manifestare, alla scadenza del loro impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77, l’intenzione di riprendere la produzione di latte o riprendendo a produrre o quanto meno adottando misure a tal fine, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, o la conservazione degli impianti necessari alla detta produzione.
(v. punti 89-90)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
29 aprile 2004(1)
«Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Latte – Prelievo supplementare – Quantitativo di riferimento – Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione – Produttori SLOM 1983 – Mancata ripresa della produzione alla fine dell'impegno»
Nei procedimenti riuniti C-162/01 P e C-163/01 P,
Edouard Bouma, residente a Rutten (Paesi Bassi), Bernard M.J.B. Beusmans, residente a Noorbeek (Paesi Bassi),rappresentati dal sig. E.H. Pijnacker Hordijk, advocaat,
ricorrenti,
aventi ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 31 gennaio 2001, causa T-533/93, Bouma/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑203), e causa T‑73/94, Beusmans/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑223),
procedimenti in cui le altre parti sono:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agente, eCommissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. Van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 18 settembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atti separati, depositati in cancelleria il 13 aprile 2001, il sig. Bouma e il sig. Beusmans hanno proposto alla Corte, a norma dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ricorso contro le sentenze del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2001, causa T‑533/93, Bouma/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑203; in prosieguo: la «sentenza Bouma»), e causa T‑73/94, Beusmans/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑223; in prosieguo: la «sentenza Beusmans») (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con le quali è stato respinto il loro ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE).
Ambito normativo
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero‑caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), prevedeva il versamento di un premio di non commercializzazione o di un premio di riconversione ai produttori che s’impegnavano a non commercializzare latte o prodotti lattiero‑caseari per un periodo di cinque anni o a non commercializzare latte o prodotti lattiero‑caseari e a riconvertire le mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni per un periodo di riconversione di quattro anni.
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90, pag. 10), e il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90, pag. 13), hanno istituito, a partire dal 1° aprile 1984, un prelievo supplementare percepito sui quantitativi di latte consegnati che eccedevano un quantitativo di riferimento da determinare, per ciascun acquirente, entro il limite di un quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare era pari al quantitativo di latte o di equivalente latte o consegnato da un produttore o acquistato da una latteria, secondo la formula scelta dallo Stato, durante l’anno di riferimento, che, per quanto riguarda i Paesi Bassi, è il 1983.
4 Le modalità di applicazione di tale prelievo supplementare sono state fissate con regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
5 I produttori che non hanno consegnato latte nel corso dell’anno di riferimento fissato dallo Stato membro interessato, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, restavano esclusi dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento.
6 Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355; in prosieguo: la «sentenza von Deetzen»), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84, quale integrato dal regolamento n. 1371/84, nella misura in cui non prevedeva l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non avevano consegnato latte durante l’anno di riferimento fissato dallo Stato membro interessato.
7 A seguito delle sentenze Mulder I e von Deetzen, il Consiglio adottava, il 20 marzo 1989, il regolamento (CEE) n. 764/89, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2), entrato in vigore il 29 marzo 1989, al fine di consentire l’attribuzione alla categoria di produttori contemplati dalle dette sentenze di un quantitativo di riferimento specifico pari al 60% della loro produzione nei dodici mesi precedenti il loro impegno di non commercializzazione o di riconversione assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77. I produttori interessati da tale regolamentazione vengono comunemente denominati «produttori SLOM».
8 L’art. 3 bis, n. 1, lett. b), del regolamento n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento n. 764/89, subordinava l’attribuzione di un quantitativo di riferimento, in particolare, alla condizione che il produttore «dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell’azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto (...)».
9 A tenore del medesimo articolo, n. 1, primo trattino, era contemplato il produttore «il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell’impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre‑marzo dell’anno successivo».
10 L’art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento n. 764/89, dispone:
«Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 il produttore può provare, con piena soddisfazione dell’autorità competente, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all’80% del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo specifico di riferimento gli è attribuito definitivamente. In caso contrario il quantitativo provvisorio di riferimento torna totalmente alla riserva comunitaria (...)».
11 Con sentenza 11 dicembre 1990, causa C‑189/89, Spagl (Racc. pag. I‑4539; in prosieguo: la «sentenza Spagl»), la Corte ha dichiarato invalido l’art. 3 bis, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, nella versione modificata con regolamento n. 764/89, nella misura in cui escludeva dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico al titolo di tale disposizione i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, era scaduto prima del 31 dicembre 1983 o, se del caso, prima del 30 settembre 1983. Tali produttori, il cui periodo di non commercializzazione era scaduto prima delle date dichiarate invalide, vengono comunemente chiamati «produttori SLOM 1983» se il loro impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77 era scaduto nel 1983.
12 A seguito della sentenza Spagl, il Consiglio ha emanato, il 13 giugno 1991, il regolamento (CEE) n. 1639/91, che modifica il regolamento n. 857/84 (GU L 150, pag. 35). Tale regolamento ha, tra l’altro, aggiunto all’art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, un comma che consente l’attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori il cui impegno di non commercializzazione o di riconversione era scaduto nel 1983.
13 Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte ha dichiarato la Comunità responsabile del danno subito da taluni produttori di latte che avevano assunto impegni ai sensi del regolamento n. 1078/77 ed erano stati successivamente impediti dal commercializzare latte in ragione dell’applicazione del regolamento n. 857/84. Per quanto riguarda gli importi da pagare, la Corte ha invitato le parti a fissarli di comune accordo.
14 A seguito di tale sentenza, il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 agosto 1992 la comunicazione 92/C‑198/04 (GU C 198, pag. 4). Dopo aver ricordato le implicazioni della sentenza Mulder II, hanno formulato l’intenzione di adottare modalità pratiche di indennizzo dei produttori interessati al fine di consentire pieno effetto a tale sentenza.
15 Successivamente, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un’offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero‑caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 96, pag. 6).
16 Nelle cause contemplate dalla sentenza Mulder II, la Corte ha statuito sull’importo degli indennizzi richiesti dai ricorrenti con sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑203; in prosieguo: la «sentenza Mulder III»).
Fatti all’origine della controversia
A – Causa C‑162/01 P
17 I fatti all’origine del ricorso proposto dal sig. Bouma sono così esposti nei punti 14‑17 della sentenza Bouma:
«14 Il ricorrente è produttore di latte nei Paesi Bassi. Il padre del ricorrente ha sottoscritto, nell’ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 20 aprile 1983. Prima di tale data, egli ha ceduto l’azienda al ricorrente, il quale ha rilevato l’impegno di non commercializzazione.
15 Al termine del suo impegno il ricorrente non ha ripreso la produzione di latte.
16 Dopo l’adozione del regolamento n. 1639/91, il ricorrente ha sollecitato la concessione d’un quantitativo di riferimento provvisorio, che gli è stato accordato con decisione 28 ottobre 1991.
17 Il 22 marzo 1993 l’Algemene Inspectiedienst (Servizio ispettivo generale) ha effettuato un controllo per verificare le modalità della ripresa della produzione di latte da parte del ricorrente. In seguito al rapporto di tale servizio, la competente autorità olandese, con decisione 4 maggio 1993, ha revocato il quantitativo di riferimento provvisorio attribuito al ricorrente».
B – Causa C‑163/01 P
18 I fatti all’origine dell’impugnazione proposta dal sig. Beusmans sono così esposti nei punti 14‑16 della sentenza Beusmans:
«14 Il ricorrente è un produttore di latte nei Paesi Bassi che ha sottoscritto, nell’ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 23 dicembre 1983. Dopo la scadenza del suo impegno, egli ha continuato l’allevamento di bovini da ingrasso che aveva intrapreso durante la vigenza di tale impegno.
15 Dopo l’adozione del regolamento n. 1639/91, il ricorrente ha sollecitato la concessione d’un quantitativo di riferimento provvisorio, che gli è stato accordato con decisione 25 novembre 1991.
16 L’Algemene Inspectiedienst (Servizio ispettivo generale) ha effettuato un controllo per verificare le modalità della ripresa della produzione di latte da parte del ricorrente. In seguito al rapporto di tale servizio, la competente autorità olandese, con decisione 19 aprile 1993, ha revocato il quantitativo di riferimento provvisorio attribuito al ricorrente».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
19 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 30 settembre 1993 e, rispettivamente, il 14 febbraio 1994, i sigg. Bouma e Beusmans hanno proposto, ciascuno per proprio conto, nei confronti del Consiglio e della Commissione un ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato.
20 Con ordinanze 31 agosto 1994 i due procedimenti sono stati sospesi fino alla pronuncia della sentenza con la quale la Corte avrebbe concluso l’istanza presentata nelle citate cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione. I procedimenti venivano ripresi in forza delle ordinanze del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 11 marzo 1999.
21 I sigg. Bouma e Beusmans hanno concluso, in via principale, per la condanna della Comunità a pagare al sig. Bouma la somma di NLG 376 511 e, rispettivamente, la somma di NLG 379 729 al sig. Beusmans, quale risarcimento dei danni da essi subiti dal 1° aprile 1984 fino al giorno in cui avevano ripreso la produzione di latte, unitamente agli interessi di ritardo al tasso annuo dell’8% a partire dal 19 maggio 1992.
22 In subordine, hanno chiesto la condanna della Comunità al pagamento di un importo che il Tribunale giudicherà opportuno, non inferiore però a NLG 149 032 nel caso del sig. Bouma, e a NLG 110 502 nel caso del sig. Beusmans, e che corrisponderebbe alle somme dovute in applicazione del regolamento n. 2187/93, unitamente agli interessi di ritardo al tasso annuo dell’8% a partire dal 19 maggio 1992.
23 Con le impugnate sentenze il Tribunale ha respinto i ricorsi e ha condannato i sigg. Bouma e Beusmans alle spese.
24 Al punto 39 della sentenza Bouma (punto 38 della sentenza Beusmans), il Tribunale ha ricordato le condizioni generali della responsabilità della Comunità. Successivamente, nei punti 40‑42 della sentenza Bouma (punti 39‑41 della sentenza Beusmans), ha spiegato che tale responsabilità sorge nei confronti dei produttori SLOM sulla base della violazione del principio del legittimo affidamento.
25 Facendo riferimento al punto 13 della citata sentenza Spagl, il Tribunale ha rilevato, al punto 43 della sentenza Bouma (punto 42 della sentenza Beusmans), quanto segue:
«Inoltre, dalla citata sentenza Spagl risulta che la Comunità non poteva, senza violare il principio del legittimo affidamento, escludere automaticamente dalla concessione delle quote tutti i produttori i cui impegni di non commercializzazione o di riconversione erano terminati nel 1983, in particolare quelli che, come il sig. Spagl, non avevano potuto riprendere la produzione di latte per motivi connessi al loro impegno. Al punto 13 di tale sentenza la Corte ha pertanto dichiarato:
“[I]l legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione degli interessati, in modo da escludere dall’applicazione [delle disposizioni relative alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico] quei produttori che non hanno fornito latte durante tutto l’anno di riferimento considerato, o parte dello stesso, per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione o di riconversione. Per contro, il principio del legittimo affidamento, secondo l’interpretazione datane dalla citata giurisprudenza, osta a che siffatta data limite sia fissata in modo tale da escludere dall’applicazione [delle dette disposizioni] anche i produttori che non hanno fornito latte durante tutto l’anno di riferimento, o parte dello stesso, in conseguenza dell’adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77”».
26 Ai punti 44 e 45 della sentenza Bouma (punti 43 e 44 della sentenza Beusmans), il Tribunale ha dedotto dalla sentenza Spagl quanto segue:
«44 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale sentenza può essere letta solo alla luce dei fatti all’origine della controversia sottoposta al giudice nazionale. Il sig. Spagl era un agricoltore che alla scadenza del suo impegno, il 31 marzo 1983, non era in grado di riprendere immediatamente la produzione di latte perché non disponeva del capitale necessario per ricostituire la sua mandria lattiera. In sostituzione, egli ha comprato alcune vitelle da latte, che ha allevato egli stesso per riprendere la produzione con dodici mucche nel maggio o nel giugno 1984 (v. le conclusioni rese dall’avvocato generale Jacobs nella causa Spagl, Racc. pag. I-4554, paragrafo 2). Inoltre, dalla relazione d’udienza risulta che durante il periodo di interruzione della produzione di latte il ricorrente aveva effettuato lavori di manutenzione sugli immobili e sui macchinari destinati a detta produzione (Racc. pag. I-4541, punto I 2).
45 Pertanto, da tale sentenza è ragionevole desumere che i produttori il cui impegno è terminato nel 1983 possono fondare utilmente il loro ricorso per risarcimento sulla violazione del principio del legittimo affidamento solo se dimostrano che le ragioni per cui non hanno ripreso la produzione di latte nell’anno di riferimento sono legate al fatto che essi hanno sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione di detta produzione, riprenderla immediatamente».
27 Al punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans), il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza Mulder II e ha rilevato:
«Inoltre, dalla sentenza Mulder II, e più precisamente dal punto 23 della stessa, risulta che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato l’intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione. Infatti, perché l’illegittimità che ha condotto alla dichiarazione d’invalidità dei regolamenti all’origine della situazione dei produttori SLOM possa far sorgere un diritto a risarcimento a favore di questi ultimi, occorre che a tali produttori sia stato impedito di riprendere la produzione di latte. Ciò comporta che i produttori il cui impegno è terminato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 abbiano ricominciato tale produzione o, quanto meno, adottato misure in tal senso, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell’attrezzatura necessaria per detta produzione (v., in proposito, le conclusioni rese dall’avvocato generale Van Gerven nella causa Mulder II, Racc. pag. I-3094, paragrafo 30)».
28 Per quanto riguarda la situazione di ciascuno dei due ricorrenti, il Tribunale, al punto 48 della sentenza Bouma (punto 47 della sentenza Beusmans), ha dapprima fatto la seguente constatazione:
«Dato che il ricorrente non ha ripreso la produzione di latte fra la data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione, [il 20 aprile 1983, per quanto riguarda il sig. Bouma e il 23 dicembre 1983, per quanto riguarda il sig. Beusmans] e quella dell’entrata in vigore del regime delle quote, il 1° aprile 1984, egli deve provare, perché la sua domanda di risarcimento possa essere fondata, che intendeva riprendere tale produzione alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione e che si è trovato nell’impossibilità di farlo a causa dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84».
29 Il Tribunale ha poi proceduto ad esaminare nelle sentenze impugnate i mezzi di prova offerti dai sigg. MM. Bouma e Beusmans e li ha giudicati insufficienti.
Conclusioni delle parti
30 I sigg. Bouma e Beusmans concludono che la Corte voglia:
– annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 31 gennaio 2001 nella causa T‑533/93 e, rispettivamente, nella causa T‑73/94;
– rinviare le cause dinanzi al Tribunale di primo grado;
– condannare il Consiglio e la Commissione alle spese delle due cause.
31 Il Consiglio conclude in ciascuna delle due cause che la Corte voglia:
– respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, comunque, totalmente infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
32 La Commissione conclude in ciascuna delle due cause che la Corte voglia:
– dichiarare il ricorso infondato;
– condannare il ricorrente alle spese di causa.
Motivi di annullamento delle sentenze impugnate
33 I sigg. Bouma e Beusmans sollevano cinque motivi di annullamento delle sentenze impugnate.
34 Con i primi tre motivi, deducono violazioni dei principi di parità, di legittimo affidamento, di certezza del diritto e di motivazione, nel senso che il Tribunale:
– sarebbe incorso in erronea valutazione dei diritti all’indennizzo dei produttori SLOM 1983, alla luce della sentenza Spagl;
– avrebbe valutato i diritti all’indennizzo dei ricorrenti ricollegandosi al fatto che questi non hanno ripreso la produzione lattiera tra il 31 dicembre 1983 e il 1° aprile 1984;
– sarebbe incorso in erronea valutazione dei diritti all’indennizzo dei produttori SLOM 1983 con riferimento alla sentenza Mulder II.
35 Con il quarto motivo, i sigg. Bouma e Beusmans sostengono che il Tribunale ha erroneamente ripartito l’onere della prova o quanto meno imposto loro un onere di prova giuridicamente inammissibile.
36 Con il quinto motivo, rimproverano infine al Tribunale di aver evocato e valutato i fatti pertinenti in un modo talmente errato e parziale che le sentenze impugnate debbono considerarsi in contrasto con i principi di motivazione e di obiettività.
Sulle impugnazioni
37 Sentite le parti e l’avvocato generale, con ordinanza del presidente della Sesta Sezione 20 giugno 2003, le due cause sono state riunite per connessione ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 43 del regolamento di procedura.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
38 I sigg. Bouma e Beusmans contestano l’interpretazione della sentenza Spagl contenuta ai punti 43‑45 della sentenza Bouma e 42‑44 della sentenza Beusmans nonché le conseguenze che il Tribunale trae da tale interpretazione per quanto riguarda i loro diritti.
39 Sostengono che i punti 39‑42 della sentenza Bouma e 38‑41 della sentenza Beusmans non hanno autonomia, in quanto, da un lato, le dette sentenze non prendono in considerazione la particolare posizione dei produttori SLOM 1983 e, dall’altro, la sentenza Spagl affronta specificamente la posizione particolare di tali produttori rispetto ai medesimi principi generali.
40 L’interpretazione che il Tribunale ha operato della sentenza Spagl implicherebbe che non tutti i produttori SLOM 1983 possono pretendere un indennizzo, ma solo quelli che dimostrano che non avevano potuto riprendere la produzione lattiera per ragioni particolari. I sigg. Bouma e Beusmans considerano incomprensibile e inesatta siffatta interpretazione delle precedenti sentenze della Corte. Essa approderebbe a una grave violazione dei principi di legittimo affidamento e di parità di trattamento nei confronti dei produttori SLOM che si trovano nella loro situazione e non avevano ripreso la produzione di latte nel corso dell’anno civile 1983 o prima del 1° aprile 1984.
41 Nell’ambito del primo motivo, i sigg. Bouma e Beusmans deducono sette censure, esaminate nei punti 48‑79 e 97‑102 della presente sentenza.
42 In conclusione, osservano che il fatto che non hanno integralmente ripreso la produzione di latte prima del 1° aprile 1984 non lede i loro diritti all’indennizzo e che, per questi motivi, le sentenze impugnate non possono essere confermate.
Giudizio della Corte
– Osservazione preliminare
43 In limine, va constatato che il Tribunale, al punto 39 della sentenza Bouma (punto 38 della sentenza Beusmans), ha giustamente ricordato che la responsabilità extracontrattuale della Comunità sorge in linea di principio allorché sussistono tre condizioni, cioè l’illiceità del comportamento rimproverato alla Comunità, il carattere effettivo del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno invocato. A questa regola non può sottrarsi il caso dei produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione in applicazione del regolamento n. 1078/77 e che per tale ragione non hanno potuto pretendere l’attribuzione di un quantitativo di riferimento.
44 Il Tribunale pertanto, ai fini dell’esame della responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti dei produttori SLOM 1983, ha fatto giustamente riferimento alle condizioni enunciate al punto 39 della sentenza Bouma (punto 38 della sentenza Beusmans).
45 Per quanto riguarda più particolarmente la condizione dell’illiceità del comportamento ascritto alla Comunità, dalla sentenza Mulder II (punti 15 e 16) risulta che il legislatore comunitario ha ecceduto in modo palese e grave l’ambito del suo potere discrezionale impedendo a gruppi di produttori di latte che hanno assunto un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77 di consegnare latte in applicazione del regolamento n. 857/84. Dato che questi potevano versare nella legittima aspettativa di poter riprendere la commercializzazione del latte dopo la scadenza del loro impegno di non commercializzazione, il legislatore è contravvenuto in modo sufficientemente grave al principio del legittimo affidamento che è inteso alla tutela del singolo.
46 In ragione di questo stesso motivo di violazione del legittimo affidamento dei detti produttori nella ripresa della produzione dopo la scadenza del loro impegno a sensi del regolamento n. 1078/77, la Corte, nelle sentenze Mulder I e von Deetzen, aveva dichiarato invalida la versione iniziale del regolamento n. 857/84 con riguardo ai produttori SLOM il cui impegno di non commercializzazione era scaduto dopo il 1° aprile 1984.
47 Si deve di conseguenza constatare che il Tribunale, ai punti 40‑42 della sentenza Bouma (punti 39‑41 della sentenza Beusmans), ha fatto giustamente richiamo a tale giurisprudenza ai fini dell’esame della responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori SLOM 1983.
– Sulla prima censura
48 Con la loro prima censura, i sigg. Bouma e Beusmans rimproverano il Tribunale per avere interpretato, ai punti 43 della sentenza Bouma e 42 della sentenza Beusmans, la sentenza Spagl in modo erroneo. Sono del parere che, al punto 13 della sentenza Spagl, la Corte ha ritenuto che la fissazione di un termine ultimo è illecita quando questa data è scelta in modo tale che i produttori non hanno consegnato latte «durante tutto o parte dell’anno di riferimento» in ragione di un impegno di non commercializzazione. Il passo in esame riguarderebbe tutti i produttori SLOM 1983 poiché, infatti, tutti questi produttori non hanno potuto consegnare latte durante tutto l’anno civile o parte di esso.
49 Secondo i ricorrenti, nulla sta ad indicare che la Corte abbia inteso limitare l’annullamento del regolamento n. 857/84, come considerato dal Tribunale, ai casi in cui i produttori SLOM di cui trattasi non avevano potuto riprendere la produzione durante l’anno di riferimento 1983 a seguito del loro impegno di non commercializzazione che era nel frattempo scaduto.
50 A questo proposito si deve ricordare che, al punto 13, prima frase, della citata sentenza Spagl, la Corte ha giudicato che il legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione, intesa ad escludere dal beneficio dell’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato con regolamento n. 764/89, quei produttori che per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione non avevano fornito latte durante tutto l’anno di riferimento considerato, cioè il 1983, o parte di esso.
51 Solo nei riguardi dei produttori che potrebbero far valere il loro legittimo affidamento in una ripresa della loro produzione la Corte si è opposta a che fosse fissata una siffatta data limite in condizioni tali da produrre l’effetto di escludere dal beneficio dell’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato con regolamento n. 764/89, produttori la cui assenza di forniture di latte durante tutto l’anno di riferimento o parte di esso era la conseguenza dell’adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77.
52 Pertanto, in quanto i produttori, che avevano sottoscritto un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77 e che erano di conseguenza automaticamente esclusi dall’assegnazione delle quote, potevano fare validamente valere il loro legittimo affidamento in una ripresa della produzione alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione, la sentenza Mulder I ha annullato il regolamento n. 857/84 nella sua versione iniziale a favore dei produttori SLOM, e la sentenza Spagl ha annullato lo stesso regolamento nella versione risultante dal regolamento n. 764/89 a favore dei produttori SLOM 1983, i cui impegni di non commercializzazione o di riconversione avevano avuto termine nel corso del 1983.
53 Il punto 43 della sentenza Bouma (punto 42 della sentenza Beusmans) non contiene pertanto errori sotto questo aspetto.
54 Di conseguenza, la prima censura va disattesa.
– Sulla seconda e sulla settima censura
55 La seconda censura, la quale si divide in due parti, e la settima censura, che è strettamente connessa con la prima parte della seconda censura, vanno esaminate congiuntamente.
56 Con la prima parte della seconda censura, i sigg. Bouma e Beusmans sostengono che l’interpretazione del Tribunale corrisponde al motivo di difesa sollevato dalle istituzioni nella causa Spagl e respinto dalla Corte. Secondo questo motivo, la possibilità giuridica di produrre latte escluderebbe la violazione del legittimo affidamento. Con la settima censura, i sigg. Bouma e Beusmans sostengono che questa stessa interpretazione contraddice la sentenza 9 dicembre 1997, cause riunite T‑195/94 e T‑202/94, Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑2247; in prosieguo: la «sentenza Quiller»). Al punto 97 di tale sentenza, il motivo dedotto a difesa secondo cui il ricorrente Quiller avrebbe potuto ricevere il quantitativo di riferimento originale se avesse ripreso le consegne nel 1983, dopo la fine dell’impegno di non commercializzazione, sarebbe stato respinto per gli stessi motivi di merito di quelli precedentemente sviluppati, tra l’altro, dall’avvocato generale Jacobs nelle conclusioni da lui presentate nella sentenza Spagl.
57 Si deve tuttavia constatare che, contrariamente a quanto affermato dai sigg. Bouma e Beusmans, il Tribunale non ha interpretato la sentenza Spagl nel senso che la sola possibilità giuridica per un produttore di produrre latte gli sarebbe d’impedimento per far valere la violazione del suo legittimo affidamento.
58 Per quanto riguarda la censura secondo la quale l’interpretazione della sentenza Spagl accolta nelle sentenze Bouma e Beusmans si porrebbe in contraddizione con la sentenza Quiller, i sigg. Bouma e Beusmans non precisano sotto quale aspetto tale argomento dimosterebbe che il Tribunale sia incorso in un errore d’interpretazione della detta sentenza Spagl. Infatti, tale censura viene tratta da una sentenza che non ha ad oggetto l’interpretazione della sentenza Spagl e che non riveste, in relazione alle presenti cause, la forza di cosa giudicata (v., a questo proposito, sentenza 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 37).
59 Di conseguenza, vanno disattese la prima parte della seconda censura in quanto infondata e la settima censura in quanto inoperante.
60 Con la seconda parte della seconda censura, i sigg. Bouma e Beusmans si oppongono all’interpretazione operata dal Tribunale che, a loro avviso, finisce per riconoscere effetto retroattivo alla data limite fissata dall’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato con regolamento n. 764/89. Gli avvocati generali nelle conclusioni relative alle sentenze Mulder I e Spagl si sarebbero dichiarati contrari a una siffatta retroattività. Nulla sta ad indicare che la Corte nella detta sentenza Spagl abbia voluto discostarsi dalla loro valutazione. L’interpretazione che di tale sentenza ha operato il Tribunale dovrebbe pertanto essere respinta in quanto non conforme.
61 Occorre in limine rilevare che, nelle conclusioni presentate in relazione alla sentenza Spagl, l’avvocato generale Jacobs aveva formulato il parere che la data limite contemplata nell’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato con regolamento n. 764/89, era stata imposta retroattivamente, il che avrebbe prodotto la conseguenza che i produttori il cui impegno era giunto a termine prima di tale data non erano stati avvertiti della necessità di riprendere la produzione quanto prima e il più integralmente possibile e non potevano prevedere che, se non avessero operato, in tal modo si sarebbero trovati definitivamente esclusi dal mercato.
62 Il Tribunale si è limitato a dedurre dalla sentenza Spagl, al punto 45 della sentenza Bouma (punto 44 della sentenza Beusmans), che i produttori il cui impegno era terminato nel 1983 dovevano dimostrare che le ragioni per le quali non hanno ripreso la produzione di latte nell’anno di riferimento sono legate al fatto che essi hanno sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione della detta produzione, riprenderla immediatamente.
63 Tale interpretazione della sentenza Spagl non è affetta da errore.
64 Di conseguenza, la seconda parte della seconda censura è infondata.
65 Dalle suesposte considerazioni consegue che la seconda e la settima censura debbono essere disattese.
– Sulla terza censura
66 I sigg. Bouma e Beusmans rimproverano al Tribunale di aver sostanzialmente basato la sua interpretazione sui fatti all’origine del procedimento principale di cui alla causa che ha dato luogo alla citata sentenza Spagl. A loro parere, nulla sta ad indicare che tali fatti, che il Tribunale ha giudicato essenziali, abbiano avuto una specifica incidenza sulla valutazione della Corte. Inoltre, ritengono che i detti «fatti» fossero nettamente meno univoci di quanto il Tribunale abbia voluto far credere. In particolare, non sarebbe risultato che il sig. Spagl si sia trovato di fronte a un’impossibilità «obiettiva» di produrre tra il 31 marzo 1983 e il 1° aprile 1984.
67 Si deve a questo proposito ricordare che, nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o almeno spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono basate (sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I‑393, punto 6, e 23 gennaio 2003, cause riunite C‑421/00, C‑426/00 e C‑16/01, Sterbenz e Haug, Racc. pag. I‑1065, punto 20). Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio consentono pertanto alla Corte di fornire risposte utili (v., in particolare, ordinanza 28 giugno 2000, causa C‑116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I‑4979, punto 14).
68 Di conseguenza, in un procedimento pregiudiziale come quello che ha dato luogo alla citata sentenza Spagl, la Corte formula le sue risposte alla luce dei fatti che il giudice a quo gli ha sottoposto. Più precisamente, nulla sta ad indicare che, nella sentenza Spagl, la Corte non abbia statuito sulla validità dell’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, inserito dal regolamento n. 764/89, con riferimento ai fatti che caratterizzano la situazione nella quale si trovava il sig. Spagl al termine del suo impegno di non commercializzazione.
69 Il Tribunale, al punto 44 della sentenza Bouma (punto 43 della sentenza Beusmans), ha pertanto giustamente ricostruito i fatti sulla base delle indicazioni contenute nelle conclusioni e nelle relazioni di udienza relative alla causa Spagl. A questo proposito, non può essergli rimproverato alcun errore.
70 Ne consegue che la terza censura è infondata.
– Sulla quarta censura
71 I sigg. Bouma e Beusmans rimproverano in sostanza al Tribunale di avere adottato un approccio che si pone direttamente in contrasto con l’interpretazione fatta dai sostenitori e dagli oppositori della sentenza Spagl. Alla luce di questa sentenza, il Consiglio e la Commissione avrebbero riconosciuto i diritti dei produttori SLOM 1983 all’attribuzione di una quota di latte e a un indennizzo allo stesso titolo dei produttori SLOM 1984, come i ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza Mulder II. Le condizioni supplementari contemplate dal Tribunale nelle sentenze impugnate non figuravano né nel regolamento n. 1639/91 né nel regolamento n. 2187/93.
72 Si deve a questo proposito constatare che le condizioni richieste affinché i sigg. Bouma e Beusmans possano reclamare un indennizzo nella loro qualità di produttori SLOM 1983 possono derivare soltanto dall’interpretazione data dalla Corte delle norme in materia. Infatti, il regolamento n. 1639/91 modifica l’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, relativo alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico, ma non fissa le condizioni necessarie affinché un produttore SLOM 1983 possa reclamare un indennizzo. L’indennizzo previsto dal regolamento n. 2187/93 rimane autonomo in quanto il regime da esso istituito costituisce un’alternativa alla soluzione giudiziaria della controversia e conferisce una possibilità ulteriore di risarcimento (sentenza 9 ottobre 2001, cause riunite da C‑80/99 a C‑82/99, Flemmer e a., Racc. pag. I‑7211, punto 47).
73 Di conseguenza, la quarta censura è inoperante nella misura in cui i regolamenti di cui trattasi non fissano le condizioni di un indennizzo, e va disattesa.
– Sulla quinta censura
74 I sigg. Bouma e Beusmans ritengono che il Tribunale, nelle sentenze impugnate, ignori che la causa Spagl aveva la natura di causa pilota dove i diritti e gli obblighi dei produttori SLOM 1983 erano trattati nella loro generalità. Sostengono che, tentando, oltre dieci anni dopo, di limitare la portata della sentenza Spagl dando al significato dei fatti un risvolto speculativo, il Tribunale viola il compito giurisdizionale della Corte e compromette il principio della certezza del diritto.
75 Si deve a questo proposito ricordare che il Tribunale non è incorso in alcun errore interpretando la sentenza Spagl alla luce dei fatti enunciati nella relazione d’udienza e nelle conclusioni dell’avvocato generale. La circostanza che una causa rivesta, a dire dei ricorrenti, carattere di causa pilota non può esonerare il Tribunale dal valutare tale causa e dall’interpretare una sentenza già pronunciata secondo le norme generali d’interpretazione.
76 Pertanto, è privo di rilevanza il fatto che una causa abbia o no carattere di causa pilota.
77 Di conseguenza, la quinta censura va disattesa.
– Sulla sesta censura
78 I sigg. Bouma e Beusmans sostengono che il Tribunale pone una condizione supplementare pretendendo dai produttori SLOM 1983 la dimostrazione che essi hanno adottato misure concrete per riprendere la produzione di latte a conclusione del loro impegno di non commercializzazione. Questo requisito non rientra tra le linee tracciate dalla Corte nella sentenza Mulder II. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, relativa ai produttori SLOM 1984, la Corte non avrebbe formulato condizioni su tale punto. Pertanto, non sarebbe spettato al Tribunale introdurre tali condizioni esclusivamente per i produttori SLOM 1983.
79 Si deve a questo proposito constatare che tale censura si confonde parzialmente con il quarto motivo. Tale censura sarà pertanto esaminata assieme a tale motivo.
Sul terzo motivo
Argomenti dei ricorrenti
80 Con il terzo motivo, che va esaminato in secondo luogo, i sigg. Bouma e Beusmans sostengono che il punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans) esprime un concetto giuridico errato.
81 In questo punto, non debitamente motivato, il Tribunale avrebbe tentato di trarre dalla sentenza Mulder II, come pure dalle conclusioni presentate dall’avvocato generale Van Gerven in relazione a tale sentenza, un ulteriore fondamento alla tesi relativa all’obbligo di una ripresa della produzione o quanto meno dell’attuazione di misure a tal fine.
82 Secondo i ricorrenti, dal punto 23 della sentenza Mulder II risulta soltanto la manifestazione sufficientemente chiara di un’intenzione dei quattro produttori SLOM interessati di riprendere effettivamente la produzione di latte. Nulla sta ad indicare che la Corte abbia voluto dare un’enumerazione tassativa delle modalità di manifestazione di tale intenzione.
83 Per quanto riguarda i passi che il Tribunale estrae dalle conclusioni presentate dall’avvocato generale Van Gerven, i sigg. Bouma e Beusmans osservano che, secondo l’avvocato generale, ciò che è determinante perché possa ritenersi che un produttore SLOM abbia subito un danno a seguito del rifiuto di attribuirgli un quantitativo speciale di riferimento, è se tale produttore avesse già definitivamente cessato la sua produzione al momento in cui il suo impegno di non commercializzazione era venuto a termine.
84 Sostengono che tali conclusioni non sono tali da suffragare l’idea secondo la quale l’assenza della ripresa della produzione di latte prima del 1° aprile 1984 potrebbe dare luogo alla presunzione legale secondo la quale è dato di ritenere che, salvo prova contraria, il produttore di cui trattasi abbia cessato definitivamente la produzione di latte. Siffatta idea sarebbe del resto del tutto incompatibile con le sentenze Mulder I e Spagl. La Corte avrebbe respinto la tesi secondo cui, in linea generale, i produttori SLOM, sottoscrivendo un impegno di non commercializzazione, avrebbero manifestato di voler cessare definitivamente la produzione di latte, con la conseguenza che non sarebbe stato loro possibile invocare il principio di tutela del legittimo affidamento.
85 I sigg. Bouma e Beusmans ricordano che, nella sentenza Spagl, la Corte ha respinto il motivo addotto a difesa secondo cui l’assenza di ripresa della produzione di latte da parte dei produttori SLOM 1983 prima del 1° aprile 1984 impediva loro d’invocare il principio del legittimo affidamento.
86 Ritengono che dalle conclusioni dell’avvocato generale sia possibile soltanto dedurre che le istituzioni non possono essere private del diritto di dimostrare, in casi particolari, che il produttore SLOM aveva definitivamente cessato la produzione di latte a conclusione del suo impegno di non commercializzazione e che per questa ragione non ha subito alcun danno. I sigg. Bouma e Beusmans sottolineano tuttavia che l’onere della prova su questo punto deve gravare sulle istituzioni.
Giudizio della Corte
87 Il terzo motivo si riporta al nesso di causalità tra il rifiuto illegittimo di un quantitativo di riferimento e l’asserito danno sotto forma di mancato guadagno sulle forniture di latte. Dal punto 23 della sentenza Mulder II risulta che il danno dev’essere considerato risultato dell’applicazione delle norme di regolamento comunitarie del 1984. Orbene, tale non può essere il caso allorché il mancato guadagno è la conseguenza dell’abbandono liberamente deciso della produzione al momento della scadenza dell’impegno di non commercializzazione. Il danno dev’essere la conseguenza del regolamento n. 857/84, che non consente di concedere un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM.
88 Dalle azioni intraprese dai produttori nella causa Mulder II e riferite nella prima frase del punto 23 della sentenza Mulder II la Corte deduce che essi avevano manifestato in modo appropriato la loro intenzione di riprendere l’attività di produttore di latte. Ha da ciò tratto la conseguenza che la perdita di reddito da forniture di latte non poteva essere considerata conseguenza dell’abbandono della produzione di latte liberamente decisa dai ricorrenti.
89 A differenza di quanto dedotto dai sigg. Bouma e Beusmans, al punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans), il Tribunale poteva trarre la conclusione generale che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione.
90 Da ciò consegue che il Tribunale, al punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans), ha potuto richiedere che un produttore SLOM 1983 manifesti, alla scadenza del suo impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77, l’intenzione di riprendere la produzione di latte o riprendendo a produrre o quanto meno adottando, alla stregua dei produttori SLOM I, misure a tal fine, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, o la conservazione degli impianti necessari alla detta produzione.
91 Il terzo motivo è infondato e va pertanto respinto.
Sul secondo e sul quarto motivo
92 Con questi due motivi i sigg. Bouma e Beusmans contestano la motivazione del Tribunale che figura ai punti 48 della sentenza Bouma e, rispettivamente, 47 della sentenza Beusmans.
93 Con il secondo motivo i sigg. Bouma e Beusmans deducono che nella specie si tratta dell’assenza di produzione di latte a conclusione dell’anno di riferimento. Un produttore che riprendeva la produzione di latte tra il 31 dicembre 1983 e il 1° aprile 1984 non sarebbe stato più in grado di costituire quantitativi di riferimento normali. La Corte avrebbe già espressamente deciso, ai punti 15‑19 della sentenza Mulder I, che la semplice esistenza di una possibilità teorica che a un siffatto produttore potesse essere attribuito un quantitativo di riferimento limitato, ai sensi di una delle condizioni facoltative del regolamento n. 857/84, non metteva in discussione l’illiceità delle norme di regolamento comunitarie.
94 I sigg. Bouma e Beusmans rilevano che la Corte ha respinto l’argomento di cui trattasi, che le istituzioni a più riprese avrebbero tentato di fare riconoscere nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Spagl, citata, Mulder II nonché Quiller.
95 Si deve a questo proposito constatare che dalla formulazione del punto 48 della sentenza Bouma (punto 47 della sentenza Beusmans) risulta che il Tribunale ha tenuto conto del periodo compreso tra la data di scadenza del loro impegno di non commercializzazione il 20 aprile 1983 e, rispettivamente, il 23 dicembre 1983, e quella di entrata in vigore del regime delle quote, il 1° aprile 1984. Non si è pertanto limitato al periodo dal 31 dicembre 1983 al 1° aprile 1984. È evidente che il Tribunale si è avvalso dell’argomento della ripresa della produzione nel periodo che va dalla data di scadenza dell’impegno di non commercializzazione fino al 31 marzo 1984, e non solo nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1983 e il 1° aprile 1984, allo scopo di ravvisare una manifestazione di volontà dei sigg. Bouma e Beusmans di riprendere la produzione di latte. Per il Tribunale non si trattava assolutamente di esaminare se i ricorrenti potessero ancora costituire un quantitativo di riferimento, ricominciando a produrre latte tra il 31 dicembre 1983 e il 1° aprile 1984.
96 Ne consegue che il secondo motivo è infondato e va respinto.
97 Con il quarto motivo, che coincide con la sesta censura mossa nell’ambito del primo motivo, i sigg. Bouma e Beusmans rimproverano il Tribunale per aver loro imposto, al punto 48 della sentenza Bouma e, rispettivamente, al punto 47 della sentenza Beusmans, l’onere della prova della loro intenzione di riprendere la produzione alla scadenza dell’impegno di non commercializzazione e dell’impossibilità nella quale si sarebbero trovati di riprendere tale produzione in conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84.
98 Un siffatto capovolgimento dell’onere della prova non può essere giustificato dal semplice fatto che essi non avevano ancora ripreso la produzione di latte il 1° aprile 1984. Nella sentenza Quiller, il Tribunale avrebbe riconosciuto che un tale capovolgimento dell’onere della prova implicherebbe che essi si trovino a dovere fare fronte retroattivamente agli effetti dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84. Infatti, prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, un produttore SLOM trovantesi nella loro situazione non avrebbe potuto supporre che l’assenza della ripresa della produzione prima della detta data poteva avere la conseguenza di compromettere definitivamente e completamente il suo diritto a un quantitativo di riferimento specifico o a un indennizzo.
99 Per di più, i sigg. Bouma e Beusmans ritengono che la descrizione dei profili dell’onere della prova su di loro gravanti, risultante dalle sentenze impugnate, sia contraddittoria e, per tale ragione, inaccettabile. Confrontando i punti 46‑48 della sentenza Bouma e, rispettivamente, i punti 45‑47 della sentenza Beusmans, deducono che può essere loro unicamente richiesto di dimostrare che non avevano ancora definitivamente dismesso la loro azienda al momento in cui il loro impegno di non commercializzazione è venuto a termine e che erano in grado di riprendere la produzione di latte.
100 A questo proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, si deve osservare che la ripartizione dell’onere della prova operata dal Tribunale nelle sentenze impugnate è conforme alla costante giurisprudenza secondo cui incombe al ricorrente dimostrare che sono integrate le differenti condizioni della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Dal momento che tale responsabilità può sorgere solo se un produttore dimostra la sua intenzione di riprendere la commercializzazione del latte o riprendendo la produzione dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione o mediante altre manifestazioni di una siffatta volontà, spetta a colui che chiede il risarcimento dimostrare l’effettività della sua intenzione.
101 Per quanto riguarda la censura secondo cui i sigg. Bouma e Beusmans non potevano supporre le conseguenze che l’assenza della ripresa della produzione di latte prima del 1° aprile 1984 poteva comportare, va rilevato che essi, al pari di ogni operatore che vuole iniziare la produzione di latte, dovevano mettere in conto di essere soggetti a regole adottate nel frattempo, rientranti nella politica dei mercati. Non potevano pertanto legittimamente attendersi di poter riprendere la produzione alle stesse condizioni in precedenza dominanti (v., in tal senso, sentenza Mulder I, punto 23).
102 Di conseguenza, questo motivo nonché la sesta censura dedotta nell’ambito del primo motivo sono infondati e vanno respinti.
Sul quinto motivo
Argomenti dei ricorrenti
103 I sigg. Bouma e Beusmans precisano che il quinto motivo comprende talune censure dirette contro la motivazione della valutazione dei fatti. Giudicano tale valutazione incomprensibile e viziata al punto da violare il principio di motivazione.
104 Il Tribunale avrebbe completamente ignorato, senza la minima ragione, il testo di una dichiarazione dei sigg. Bouma e Beusmans resa sotto giuramento dinanzi a un notaio. Avrebbe valutato la prova che i sigg. Bouma e Beusmans hanno fornito della loro intenzione di riprendere la produzione di latte in un modo talmente viziato che tale valutazione non può essere ritenuta.
105 I sigg. Bouma e Beusmans assumono di aver dimostrato in modo sufficiente che non avevano definitivamente dismesso le loro aziende nel 1983 e che erano in grado di riprendere la produzione di latte. Ciascuno dei due deduce due censure a sostegno del loro motivo.
106 Con la prima censura il sig. Bouma critica il punto 14 della sentenza impugnata, dove si ritiene che siano riassunti i «fatti pertinenti», ma che, a suo avviso, riflette i fatti effettivamente pertinenti in modo inesatto e parziale. Considera come accertato che nel corso dell’autunno 1983 ha seminato nuovamente erba sui suoi campi coltivi allo scopo di riprendere la produzione di latte. Fa a questo proposito rinvio alla dichiarazione sotto giuramento rilasciata al riguardo e presentata al Tribunale.
107 Il sig. Bouma ritiene che, tenuto conto del tenore di tale dichiarazione e dei chiarimenti supplementari forniti dal suo avvocato, dal punto 49 della sentenza impugnata si possa dedurre soltanto che il Tribunale ha del tutto ignorato la prova fornita a sua cura.
108 Per quanto riguarda il sig. Beusmans, questi formula nei confronti del punto 14 della sentenza impugnata la stessa censura del sig. Bouma.
109 Considera accertato che, al termine del suo impegno di non commercializzazione, si era riconvertito all’allevamento di vacche da latte e da ingrasso, cioè di vacche per la produzione sia del latte sia della carne. Precisa che disponeva di vacche sufficienti per riprendere integralmente la sua produzione lattiera. Sarebbe altresì accertato che, nell’estate del 1983, avrebbe fatto riprodurre e allattare le sue vacche. Così facendo, egli avrebbe operato razionalmente sul piano economico: a quel momento, se egli non avesse destinato le sue vacche verso la produzione di carne, si sarebbe avuta una pura distruzione di capitale. Il sig. Beusmans ricorda a questo proposito la dichiarazione resa sotto giuramento e prodotta al Tribunale. In questa dichiarazione, egli aveva tra l’altro fatto presente che le vacche possono essere destinate alla produzione di latte solo quando esse hanno nuovamente figliato e il vitello viene subito dopo allontanato dalla vacca.
110 Con la loro seconda censura, i sigg. Bouma e Beusmans giudicano incomprensibile ed inesatto il rimprovero che il Tribunale ha fatto al punto 49 della sentenza Bouma e, rispettivamente, al punto 48 della sentenza Beusmans, secondo cui essi non avevano formalmente chiesto quantitativi di riferimento nel 1984. A loro avviso, questa constatazione dà un’idea e una valutazione inesatta dei fatti.
Giudizio della Corte
111 Con le loro censure i sigg. Bouma e Beusmans contestano in realtà la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Il quinto motivo deduce soltanto la presentazione dei fatti esposta nei punti 14 e seguenti delle sentenze impugnate nonché la valutazione dei fatti e delle dichiarazioni rese sotto giuramento cui il Tribunale ha proceduto al punto 48 della sentenza Bouma e, rispettivamente, al punto 47 della sentenza Beusmans.
112 Orbene, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi sottoposti al suo giudizio, non costituisce una questione di diritto soggetta in quanto tale al controllo della Corte nell’ambito di un giudizio d’impugnazione (v., in particolare, ordinanza 21 febbraio 2002, cause riunite C‑486/01 P‑R e C‑488/01 P‑R, Front national e Martinez/Parlamento, Racc. pag. I‑1843, punti 83‑85).
113 La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (v., in particolare, ordinanza 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I‑4435, punto 40).
114 Tale valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento, Racc. pag. I-5539, punto 35).
115 Dal momento che i sigg. Bouma e Beusmans non hanno prodotto alcun elemento che consenta di concludere che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di fatto, il quinto motivo è irricevibile e va respinto.
116 Dall’insieme di quanto sopra considerato consegue che i motivi d’impugnazione devono essere respinti.
Sulle spese
117 L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. A norma dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
118 Poiché il ricorso è stato respinto e il Consiglio e la Commissione hanno chiesto la condanna dei ricorrenti, rimasti soccombenti, i sigg. Bouma e Beusmans devono essere condannati alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) I sigg. Bouma e Beusmans sono rispettivamente condannati alle spese.
Skouris
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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