Causa C-164/01 P
G. van den Berg
contro
Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee
«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Produttori SLOM — Cambio di azienda — Rifiuto di concessione di un quantitativo di riferimento specifico»
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inoperante
2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Assegnazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo — Produttori che hanno sospeso le loro consegne in conformità del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione e che successivamente hanno trasferito la loro azienda — Prassi amministrativa nazionale che consente loro di conservare il loro quantitativo di riferimento in caso di trasferimento dell’azienda — Principio di tutela del legittimo affidamento — Violazione — Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89]
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione di una sentenza viziata da una violazione del diritto comunitario — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto
1. Nell’ambito di un’impugnazione, le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale devono essere respinte in modo puro e semplice, poiché una motivazione siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia.
(v. punto 60)
2. Nel contesto dell’assegnazione di quantitativi di riferimento esenti da prelievo supplementare sul latte, ai sensi del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, un produttore di latte può aspettarsi l’applicazione di una prassi amministrativa nazionale che gli consenta di conservare i quantitativi di riferimento specifici dopo il trasferimento dell’azienda iniziale solo nel caso in cui il regime comunitario applicabile abbia previsto una tale facoltà per le autorità nazionali competenti o se la Comunità stessa abbia preventivamente creato una situazione idonea a generare un legittimo affidamento in tal senso. L’esistenza di una prassi amministrativa nazionale non può giustificare, di per sé, il legittimo affidamento di un produttore ad un trattamento conforme a tale prassi da parte della Comunità.
(v. punto 69)
3. Se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev’essere respinto.
(v. punto 95)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
28 ottobre 2004(1)
«Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Latte – Prelievo supplementare – Quantitativo di riferimento – Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione – Produttori SLOM – Scambio di azienda – Rifiuto di concessione di un quantitativo di riferimento specifico»
Nel procedimento C-164/01 P,avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 13 aprile 2001,
G. van den Berg, residente in Dalfsen (Paesi Bassi), rappresentato dal sig. E.H. Pijnacker Hordijk, advocaat,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agente,eCommissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 novembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, il sig. Van den Berg chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 31 gennaio 2001, causa T‑143/94, Van den Berg/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑277; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il suo ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE).
Contesto normativo
Regime dei quantitativi di riferimento
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), prevedeva il versamento di un premio di non commercializzazione o di un premio di riconversione ai produttori che si impegnassero a non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari per un periodo di non commercializzazione di cinque anni ovvero a non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari e a riconvertire le loro mandrie ad orientamento lattiero in mandrie destinate alla produzione di carni per un periodo di riconversione di quattro anni.
3 I regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), e n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), hanno istituito, dal 1° aprile 1984, un prelievo supplementare percepito sui quantitativi di latte consegnati che superavano un quantitativo di riferimento da determinarsi, per ogni acquirente, entro il limite di un quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare era pari al quantitativo di latte o di equivalente latte o consegnato da un produttore o acquistato da una latteria, secondo la formula scelta dallo Stato, durante l’anno di riferimento, che, per quanto riguarda i Paesi Bassi, è il 1983.
4 I produttori che non hanno consegnato latte nel corso dell’anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, restavano esclusi dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento. Tali produttori vengono comunemente denominati «produttori SLOM».
5 Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84, completato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), nella parte in cui non contemplava l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non avessero consegnato latte durante l’anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato.
6 A seguito di tali sentenze, il Consiglio ha adottato, il 20 marzo 1989, il regolamento (CEE) n. 764/89, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2), entrato in vigore il 29 marzo 1989, al fine di consentire l’attribuzione ai produttori SLOM di un quantitativo di riferimento specifico pari al 60% della loro produzione nei dodici mesi precedenti il loro impegno di non commercializzazione o di riconversione assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77.
7 In applicazione del regolamento n. 764/89, il regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n 1033, che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (GU L 110, pag. 27), ha inserito nel detto regolamento un art. 3 bis, il cui n. 1, primo comma, è formulato come segue:
«La domanda [di un quantitativo di riferimento specifico] di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84 è presentata dal produttore interessato all’autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità da quest’ultimo stabilite e a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell’accettazione, prevista dall’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione, della sua domanda di concessione del premio».
Quantitativi di riferimento in caso di trasferimento d’azienda
8 Per quanto riguarda l’esito di un quantitativo di riferimento in caso di trasferimento d’azienda, l’art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), così dispone:
«1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un’azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all’acquirente, all’affittuario o all’erede, secondo modalità da stabilire.
In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda o alla parte di azienda oggetto del trasferimento sia messa a disposizione del produttore uscente, se intende continuare la produzione lattiera.
(…)
4. Nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l’affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell’affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera».
9 L’art. 7, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), dispone quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84, e fatto salvo il disposto paragrafo 3 dello stesso articolo, i quantitativi di riferimento dei produttori e degli acquirenti, nell’ambito delle formule A e B, e dei produttori che vendono direttamente al consumo sono trasferiti alle condizioni seguenti:
1) in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l’azienda;
(…)
3) le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e al quarto comma si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali;
4) in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84, relative rispettivamente al trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, ed al caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l’affittuario non abbia diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda o alla parte di azienda oggetto, a seconda del caso, del trasferimento o della non riconferma del contratto, è messa a disposizione del produttore interessato, se intende continuare la produzione lattiera, a condizione che la somma del quantitativo di riferimento messo così a sua disposizione e del quantitativo corrispondente all’azienda in cui subentra o sulla quale continua la propria produzione non sia superiore al quantitativo di riferimento di cui disponeva prima del trasferimento o della scadenza del contratto».
Regimi di risarcimento e di prescrizione
10 Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte ha dichiarato la Comunità europea responsabile del danno subìto da taluni produttori di latte che avevano assunto impegni ai sensi del regolamento n. 1078/77 e a cui era stato poi impedito di commercializzare latte in ragione dell’applicazione del regolamento n. 857/84.
11 A seguito di tale sentenza, il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 agosto 1992 la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione 5 agosto 1992»). La detta comunicazione enuncia quanto segue:
«A seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 maggio 1992 sulle cause congiunte C‑104/89 (Mulder) e C‑37/90 (Heinemann), le istituzioni comunitarie stimano necessario comunicare agli interessati quanto segue.
1) La Corte di giustizia ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’articolo 215 del Trattato CEE nei confronti di ciascun produttore, quale definito dall’articolo 12, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84, che abbia subito un danno risarcibile ai sensi della sentenza in parola per non aver potuto ricevere in tempo utile una quota lattiera a seguito della sua partecipazione al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1078/77, e che soddisfi effettivamente i criteri e le condizioni determinati in base alla medesima sentenza.
2) Le istituzioni si impegnano, nei confronti di tutti i produttori di cui al punto 1, a rinunciare, sino alla scadenza dei termini di cui al punto 3, a sollevare un’eccezione per prescrizione in virtù dell’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia, a condizione che il diritto all’indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o alla data in cui il produttore si è già rivolto ad una delle istituzioni.
3) Per dare piena attuazione alla sentenza del 19 maggio 1992, le istituzioni adotteranno le modalità pratiche per l’indennizzo degli interessati, anche con riguardo al problema degli interessi.
Le istituzioni preciseranno a quali autorità ed entro quali termini dovranno venir presentate le domande. Si assicura ai produttori che la facoltà di far riconoscere i loro diritti resta impregiudicata anche se non si rivolgono alle istituzioni comunitarie o alle autorità nazionali prima dell’apertura del termine di cui sopra».
12 A seguito della comunicazione 5 agosto 1992, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un’offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6).
13 L’art. 8 di tale regolamento così dispone:
«1. L’indennizzo viene offerto soltanto per il periodo per il quale il relativo diritto non è prescritto.
2. Per determinare il periodo per il quale l’indennizzo è offerto:
a) si considera che il termine di prescrizione quinquennale, fissato all’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia, è interrotto alla data della domanda presentata a una delle istituzioni della Comunità o, per i ricorsi alla Corte di giustizia, alla data dell’iscrizione nel registro di quest’ultima, o al più tardi alla data della comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 198, cioè [il] 5 agosto 1992;
(…)».
14 L’art. 10, n. 2, del regolamento n. 2187/93 recita:
«Il produttore deve inoltrare la domanda alla competente autorità. La domanda del produttore deve pervenire all’autorità competente, pena il rigetto, entro il 30 settembre 1993.
Il termine di prescrizione di cui all’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia ricomincia a decorrere per tutti i produttori, dalla data menzionata al primo comma, se la domanda di cui allo stesso comma non è stata inoltrata anteriormente a tale data, a meno che la prescrizione sia stata interrotta da un ricorso alla Corte di giustizia a norma dell’articolo 43 dello Statuto di quest’ultima».
15 L’art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia dispone quanto segue:
«Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente della Comunità. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall’articolo 173; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all’articolo 175, comma secondo».
16 Ai sensi dell’art. 175, primo e secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 232, primo e secondo comma, CE):
«Qualora, in violazione del presente Trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi».
17 Nei procedimenti oggetto della sentenza Mulder II, la Corte ha statuito in merito all’importo dei risarcimenti richiesti dai ricorrenti con sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑203).
Regime olandese
18 In applicazione dei regolamenti nn. 764/89 e 1033/89, il Regno dei Paesi Bassi ha emanato, il 16 maggio 1989, la decisione cosiddetta «Beschikking Superheffing SLOM-deelnemers» (decreto relativo al prelievo supplementare applicabile ai partecipanti ad un sistema di macellazione o di riconversione del bestiame destinato alla produzione di latte; in prosieguo: la «BSD»). L’art. 3, n. 1, di quest’ultima prevede che un quantitativo di riferimento provvisorio possa essere assegnato a titolo della BSD solo qualora, «al momento della presentazione della domanda, il produttore possieda ancora, a titolo di proprietario, di enfiteuta o di locatario, interamente o parzialmente, e sfrutti ancora a tale titolo, per conto proprio e a proprio rischio, l’impresa oggetto della convenzione di non commercializzazione (…)».
Fatti all’origine della controversia
19 I fatti all’origine del ricorso proposto dal sig. Van den Berg sono così esposti ai punti 14-21 della sentenza impugnata:
«14 Il ricorrente è produttore di latte nei Paesi Bassi. Avendo sottoscritto, nell’ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 23 febbraio 1985, non ha prodotto latte nell’anno di riferimento prescelto in applicazione del regolamento n. 857/84. Conseguentemente, non ha ottenuto un quantitativo di riferimento dopo l’entrata in vigore di tale regolamento.
15 Il 1° maggio 1985 il ricorrente ha comperato un’azienda a Dalfsen (Paesi Bassi), che ha gestito congiuntamente alla sua azienda iniziale, sita a Wijhe (Paesi Bassi), per un anno. Egli ha venduto l’azienda di Wijhe il 13 maggio 1986.
16 Con lettera del loro avvocato in data 31 marzo 1989, indirizzata al Consiglio [dell’Unione europea] e alla Commissione [delle Comunità europee], il ricorrente e altri 351 produttori che, in esecuzione di un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77, non avevano consegnato latte nell’anno di riferimento, comunemente chiamati produttori SLOM e indicati in una lista allegata a tale lettera, hanno comunicato che consideravano la Comunità responsabile del danno derivante dall’invalidità del regolamento n. 857/84 dichiarata dalla Corte nella sentenza Mulder I. Le istituzioni non hanno risposto a tale lettera.
17 In seguito alla sentenza Mulder I e all’adozione del regolamento n. 764/89, il ricorrente ha nuovamente chiesto una quota nel giugno 1989. Tale domanda è stata respinta il 30 agosto 1989 in quanto il ricorrente non gestiva più la medesima azienda che dirigeva quando aveva assunto l’impegno di non commercializzazione.
18 Il ricorrente ha invano impugnato innanzi ai giudici nazionali tale decisione di rigetto, la quale ha pertanto acquisito la forza del giudicato.
19 Con lettera in data 14 luglio 1992, l’avvocato del ricorrente ha fatto valere, per conto di quest’ultimo e dei produttori indicati nell’allegato della lettera 31 marzo 1989, l’interruzione della prescrizione alla data di tale lettera. Con lettera in data 22 luglio 1992, il direttore generale del servizio giuridico del Consiglio ha risposto che il termine di prescrizione aveva ricominciato a [de]correre per i 348 produttori, tra cui il ricorrente, che non avevano presentato un ricorso. Egli ha tuttavia accettato che la lettera 14 luglio 1992 potesse costituire, per quanto li riguardava, una nuova richiesta preventiva ai sensi dell’art. 43 dello Statuto della Corte. Egli ha inoltre dichiarato che il Consiglio non si sarebbe avvalso della prescrizione a decorrere da tale data e sino al 17 settembre 1992 [qualora] le domande di indennizzo degli interessati non fossero già prescritte il 14 luglio 1992. Infine, ha precisato:
‘Durante tale termine le istituzioni cercheranno di adottare congiuntamente i criteri pratici di indennizzo, conformemente alla sentenza della Corte.
Pertanto, non è necessario proporre nel frattempo un ricorso innanzi alla Corte di giustizia al fine di mantenere l’interruzione della prescrizione.
Se tali criteri [non venissero] fissati entro il 17 settembre prossimo, il Consiglio La informerà su come procedere’.
20 Con lettera in data 10 settembre 1993, relativa al risarcimento di taluni produttori nell’ambito del regolamento n. 2187/93, la Commissione ha comunicato alle autorità olandesi quanto segue:
‘Trasmettiamo la lista dei ricorrenti SLOM che, essendosi rivolti alla Commissione, al Consiglio o alla Corte di giustizia, hanno interrotto, a norma della comunicazione generale delle istituzioni comunitarie in data 5 agosto 1992, la prescrizione cui sono soggette le loro domande di indennizzo’.
21 Il nome del ricorrente figurava in tale lista e, per quanto lo riguardava, si indicava il 31 marzo 1989 come data di interruzione della prescrizione ai sensi della comunicazione 5 agosto 1992».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
20 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 aprile 1997, il sig. Van den Berg ha proposto nei confronti del Consiglio e della Commissione un ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato.
21 Con ordinanza 24 giugno 1997, il Tribunale ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte che avrebbe deciso il ricorso nelle cause C‑104/89, Mulder e a./Consiglio e Commissione, e C‑37/90, Heinemann/Consiglio e Commissione. Dopo aver sentito le parti il 30 settembre 1998 in una riunione informale, il procedimento è stato ripreso in forza dell’ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 11 marzo 1999.
22 Nel ricorso, il sig. Van den Berg ha chiesto la condanna della Comunità a versargli a titolo di risarcimento un importo pari a 606 315 fiorini olandesi (NLG), maggiorato degli interessi moratori dell’8% annuo a decorrere dal giorno del deposito del ricorso.
23 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha condannato il sig. Van den Berg alle spese.
Sulla responsabilità della Comunità
24 Il Tribunale, al punto 39 della sentenza impugnata, ha ricordato le condizioni a cui è subordinato il sorgere della responsabilità della Comunità. Ai punti 39 e 40 di tale sentenza, esso ha dichiarato che tale responsabilità sorge nei confronti dei produttori SLOM sulla base della violazione del principio del legittimo affidamento.
25 Quanto alla domanda di risarcimento relativa al periodo compreso tra il 23 febbraio 1985 e il 13 maggio 1986, data in cui il sig. Van den Berg ha venduto la sua azienda SLOM, vale a dire l’azienda per cui quest’ultimo aveva assunto un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77, il Tribunale ha rilevato, al punto 42 della sentenza impugnata, che è pacifico che il ricorrente, in forza del regolamento n. 857/84, non ha potuto consegnare latte e che il relativo danno è imputabile alla Comunità.
26 Ai punti seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato entro quali limiti il danno lamentato per il periodo successivo al 13 maggio 1986 sia stato conseguenza del primo rifiuto di concessione di una quota opposto al ricorrente nel 1985.
27 A tale proposito, ai punti 44-46 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato quanto segue:
«44 Si deve ricordare che il ricorrente ha ceduto la sua azienda SLOM nel 1986 e trasferito la sua attività produttiva in un’altra azienda per motivi di efficienza economica. È del tutto evidente che tale decisione del ricorrente, presa volontariamente, non ha alcun nesso con il rifiuto di concessione d’una quota oppostogli al momento della scadenza del suo impegno di non commercializzazione nel 1985.
45 Inoltre, dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento [n. 590/85] (…), in combinato disposto con l’art. 7 del regolamento n. 1546/88, risulta che, anche nel caso di un produttore di latte che non abbia assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, le possibilità di trasferimento di una quota da un’azienda all’altra erano limitate alle ipotesi di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica (art. 7, n. 1) o all’ipotesi di contratti agrari in scadenza non rinnovabili (art. 7, n. 4).
46 Conseguentemente, quand’anche fosse vero che nel 1985/1986 i produttori titolari di un quantitativo di riferimento potevano trasferirlo secondo la prassi amministrativa olandese, ciò costituirebbe una circostanza estranea al legislatore comunitario e sarebbe eventualmente spettato alle autorità olandesi accordare al ricorrente un trattamento non discriminatorio».
28 Al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 764/89, la domanda del sig. Van den Berg diretta ad ottenere l’assegnazione di una quota a norma di tale regolamento è stata respinta ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, che subordinava la concessione di un quantitativo di riferimento specifico alla prova che alla data della domanda il produttore gestisse interamente o parzialmente l’azienda SLOM.
29 Al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato la detta misura come segue:
«Ora, contrariamente a quanto afferma il ricorrente e come già più volte dichiarato dalla Corte (v., in particolare, sentenza 27 gennaio 1994, causa C‑98/91, Herbrink, Racc. pag. I‑223), tale condizione si limita a sancire in materia di quantitativi di riferimento specifici il principio di cui all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, in virtù del quale il quantitativo di riferimento si trasferisce con i terreni per i quali è assegnato (punto 13). Pertanto, il ricorrente non può sostenere che l’applicazione di tale condizione nei suoi confronti costituisca una violazione del principio del legittimo affidamento in quanto egli, al momento della cessione della sua azienda SLOM, non poteva prevedere che sarebbe stata imposta una condizione siffatta».
30 Ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, il Tribunale è giunto alle seguenti conclusioni:
«49 Poiché la vendita dell’azienda SLOM da parte del ricorrente non è stata conseguenza dell’illecito rifiuto di concessione d’una quota oppostogli nel 1985 e dato che tale vendita non rientrava nei casi per i quali il regolamento n. 857/84 prevede la possibilità di trasferire quote, i motivi per cui il ricorrente non ha potuto ottenere una quota nell’ambito del regolamento n. 764/89 e il danno che ne è derivato non possono essere imputati alla Comunità.
50 Ne discende che i danni subiti dal ricorrente in seguito alla privazione di un quantitativo di riferimento possono essere solo quelli prodottisi fino al 13 maggio 1986».
Sulla prescrizione
31 Il Tribunale, ai punti 58-60 della sentenza impugnata, ha esaminato le condizioni a cui può essere opposta la prescrizione. Esso ha precisato che i presupposti di un’azione di risarcimento contro la Comunità si sono realizzati e il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere dal 23 febbraio 1985, data di applicazione del regolamento n. 857/84 nei confronti del sig. Van den Berg. Esso ha rilevato che, nel caso di specie, il diritto al risarcimento riguarda periodi successivi, coincidenti con ogni singolo giorno durante il quale è stata impedita la commercializzazione.
32 In forza dell’art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, ha rilevato che il termine di prescrizione è scaduto cinque anni dopo il 13 maggio 1986, data della vendita dell’azienda SLOM, vale a dire il 13 maggio 1991, a meno che non sia stato interrotto prima di tale data.
33 Riguardo ad una possibile interruzione del termine di prescrizione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 63 della sentenza impugnata, che il ricorrente non può avvalersi, ai fini dell’interruzione della prescrizione prevista dal detto art. 43, della lettera 31 marzo 1989 inviata alle istituzioni, in quanto ad essa non è seguita la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale.
34 Per quanto riguarda l’argomento del sig. Van den Berg secondo cui dall’applicazione nei suoi confronti della comunicazione 5 agosto 1992 risulta che il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a non opporre la prescrizione a decorrere dal 31 marzo 1989, data in cui egli si era rivolto alle istituzioni, esso è stato respinto come segue ai punti 65-67 della sentenza impugnata:
«65 A tal riguardo occorre ricordare che la rinuncia ad opporre la prescrizione, contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992, era un atto unilaterale che mirava, al fine di limitare il numero di ricorsi giudiziali, a incoraggiare i produttori ad attendere l’attuazione del sistema di indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93 ([…] sentenza [25 novembre 1998, causa T‑222/97,] Steffens/Consiglio e Commissione, [Racc. pag. II‑4175,] punto 38).
66 Tale comunicazione riguardava specificamente i produttori i cui diritti a risarcimento non fossero già prescritti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o alla data in cui essi si erano rivolti a una delle istituzioni (…). Con l’indicazione di questa seconda data, i convenuti si riferivano ai produttori che si erano rivolti alle istituzioni, rivendicando un diritto a risarcimento sulla base della sentenza Mulder II, prima della pubblicazione della comunicazione e ai quali i convenuti stessi avevano chiesto di non presentare ricorsi per risarcimento in attesa del regolamento di indennizzo forfettario. Tale indicazione era infatti diretta a salvaguardare i diritti a risarcimento dei produttori interessati.
67 Ora, si deve rilevare che alla lettera 31 marzo 1989 non è mai seguita una risposta dei convenuti e che, di conseguenza, questi ultimi non hanno preso, a tale data, nessun impegno nei confronti del ricorrente. Ne consegue che il ricorrente non può invocare la comunicazione 5 agosto 1992».
35 Ai punti 68-70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento del sig. Van den Berg relativo alla presenza del suo nome nella lista inviata alle autorità olandesi con lettera della Commissione 10 settembre 1993, ossia dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 2187/93, lettera nella quale erano elencati i produttori che beneficiavano dell’impegno di non opporre la prescrizione contenuto nella comunicazione 5 agosto 1992 (in prosieguo: la «lista 10 settembre 1993»).
36 A tale proposito, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
«(…) tale lista è stata inviata alle autorità nazionali per indicare loro, nel caso in cui avessero ricevuto domande di indennizzo nell’ambito del regime transattivo previsto dal regolamento n. 2187/93, a decorrere da quale data era stata interrotta la prescrizione delle domande. Essa non faceva distinzione tra i produttori SLOM che avevano ricevuto un quantitativo di riferimento definitivo, e che pertanto potevano beneficiare d’una proposta di transazione nell’ambito del regolamento n. 2187/93, e quelli che, come il ricorrente, non avevano ricevuto una quota e, conseguentemente, non potevano profittare di tale regime transattivo. Ne risulta che il nome del ricorrente figurava in tale lista per errore».
37 Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che tale errore non era idoneo a far nascere nel ricorrente la convinzione che egli beneficiasse dell’impegno contenuto nella comunicazione 5 agosto 1992 e che la prescrizione della sua domanda fosse stata interrotta a decorrere dal 31 marzo 1989. Infatti, secondo il detto giudice, al momento dell’invio della lista 10 settembre 1993 il ricorrente era già in grado di sapere che non beneficiava dell’offerta transattiva prevista dal regolamento n. 2187/93 e che, pertanto, non era interessato dal detto impegno.
38 Al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento vertente sull’esistenza di una discriminazione affermando che la posizione del Consiglio e della Commissione a proposito della prescrizione del ricorso non può costituire un trattamento discriminatorio nei confronti del ricorrente rispetto all’atteggiamento tenuto dalla Commissione nei confronti dei produttori SLOM che hanno ricevuto offerte di indennizzo, giacché la situazione di quest’ultimo è diversa da quella dei beneficiari del regolamento n. 2187/93.
39 Per quanto riguarda le affermazioni del sig. Van den Berg secondo cui un membro del servizio giuridico della Commissione avrebbe confermato per telefono al suo avvocato che la lettera 31 marzo 1989 costituiva atto interruttivo della prescrizione, il Tribunale ha rilevato, al punto 72 della sentenza impugnata, che esse non sono corroborate da nessun elemento di prova.
Conclusioni delle parti e motivi di annullamento
40 Il sig. Van den Berg chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci sul ricorso di primo grado, e
– condannare il Consiglio e la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.
41 Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– dichiarare parzialmente irricevibile e, in ogni caso, del tutto infondato il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado, e
– condannare il ricorrente alle spese.
42 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– in via principale, dichiarare infondato il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado;
– in via subordinata, dichiarare irricevibile il ricorso per risarcimento, e
– condannare il ricorrente alle spese.
43 Il sig. Van den Berg solleva tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata.
44 Con il suo primo motivo, egli fa valere la violazione dell’art. 215, secondo comma, del Trattato, del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di motivazione, nonché un’erronea interpretazione del nesso di causalità, nel senso che il Tribunale avrebbe valutato in modo non esatto la responsabilità della Comunità affermando che il danno che egli sostiene di aver subìto dopo il 13 maggio 1986 non dev'essere imputato a quest’ultima.
45 Con il suo secondo e terzo motivo, il sig. Van den Berg sostiene che il Tribunale ha violato i principi della parità di trattamento, della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e di motivazione, in quanto, nel valutare la questione della prescrizione, avrebbe ignorato taluni fatti essenziali o li avrebbe esposti in modo manifestamente erroneo. A tal riguardo, egli sostiene che il Tribunale ha omesso di constatare che la Commissione aveva rinunciato alla facoltà d’invocare la prescrizione contro un certo numero di produttori SLOM, tra i quali egli figurava, e ha erroneamente considerato che la sua domanda era del tutto prescritta.
Sul ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
Sul primo motivo
46 Con il suo primo motivo, il sig. Van den Berg contesta la valutazione giuridica effettuata dal Tribunale ai punti 43‑50 della sentenza impugnata, in cui viene trattata la questione se la responsabilità della Comunità nei suoi confronti termini alla data in cui egli ha trasferito la sua azienda iniziale, e proprio per tale motivo.
47 Nell’ambito di tale primo motivo, il sig. Van den Berg fa valere tre censure. Queste sono relative, in primo luogo, ad un fraintendimento, da parte del Tribunale, della ripartizione dei compiti e delle competenze tra la Comunità e gli organi degli Stati membri incaricati dell’attuazione; in secondo luogo, ad un violazione del principio della tutela del legittimo affidamento nonché ad un fraintendimento della sentenza Herbrink, cit., per quanto riguarda l’applicazione della condizione stabilita dal regolamento n. 1033/89, secondo cui un produttore SLOM deve ancora disporre, in tutto o in parte, dell’azienda iniziale, e, in terzo luogo, ad un'erronea applicazione della condizione relativa al nesso di causalità.
48 La prima e la terza censura, che occorre trattare congiuntamente, vengono esaminate ai punti 49‑62 della presente sentenza e la seconda censura è trattata ai punti 63‑73.
Sulla prima e sulla terza censura
– Argomenti del sig. Van den Berg
49 Nell’ambito della prima censura, relativa ad un fraintendimento della ripartizione dei compiti e delle competenze tra la Comunità e gli organi degli Stati membri incaricati dell’attuazione, il sig. Van den Berg contesta, in particolare, la valutazione del Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, per quanto riguarda il «regime» che si applicava ai «produttori normali», vale a dire quelli che avevano ricevuto un quantitativo di riferimento. Sarebbe irrilevante, ai fini della valutazione dei suoi diritti, sapere se le regole in questione derivino direttamente dai regolamenti comunitari o se le stesse figurino tra le misure nazionali di attuazione dato che queste ultime erano compatibili con il contesto comunitario.
50 La questione che si pone sarebbe quella se le istituzioni comunitarie, al momento dell’adozione della normativa relativa ai quantitativi specifici di riferimento a vantaggio dei produttori SLOM, come quella contenuta nei regolamenti nn. 764/89 e 1033/89, fossero giuridicamente tenute a trattare i produttori SLOM, per quanto possibile, in modo uguale agli altri produttori nazionali.
51 Il sig. Van den Berg sostiene di non capire l’affermazione del Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, secondo cui «sarebbe eventualmente spettato alle autorità olandesi accordare al ricorrente un trattamento non discriminatorio». Di per sé sarebbe corretto che le autorità olandesi avrebbero dovuto trattarlo in modo non discriminatorio, ma la questione sarebbe quella se la normativa comunitaria ne desse la possibilità alle dette autorità. Il ricorrente rileva che non accadeva esattamente così. La premessa – erronea in diritto – sottesa alla detta affermazione sarebbe che, nell’attuare i regolamenti nn. 764/89 e 1033/89, queste ultime avevano la facoltà di accordargli un quantitativo di riferimento ricorrendo al principio di uguaglianza.
52 Quanto alla terza censura, essa consiste nell’asserzione che il Tribunale ha applicato erroneamente il criterio relativo al nesso di causalità tra il rifiuto illegale di assegnarli un quantitativo di riferimento e l’asserito danno. Il sig. Van den Berg fa valere che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il rifiuto di accordargli un quantitativo specifico di riferimento nel 1989 non potrebbe essere attribuito al fatto che egli aveva trasferito la sua azienda, in quanto tale rifiuto va attribuito alla normativa comunitaria applicabile da cui discende il suo trattamento diverso, a tal riguardo, rispetto ad un «produttore normale». Il principio sarebbe che un trasferimento dell’azienda, come quello da egli effettuato, non avrebbe avuto conseguenze negative per un tale produttore.
53 Il sig. Van den Berg fa in particolare riferimento ad un’asserita prassi amministrativa olandese che consente ai produttori di latte che avevano ricevuto un quantitativo di riferimento in applicazione del regolamento n. 857/84 di trasferire l’azienda da un luogo all’altro senza perdere tali quantitativi di riferimento, a condizione che i due siti aziendali facciano parte di un’unica azienda lattiera per almeno un anno. Egli sostiene che tale prassi era conforme al diritto comunitario. A suo avviso, a causa di tale conformità, il danno che egli ha asserito di aver subìto dopo la vendita della sua azienda iniziale, sino all’entrata in vigore del regolamento n. 764/89, è a carico delle istituzioni comunitarie.
54 Il rifiuto di accordargli, in applicazione di tale regolamento, un quantitativo specifico di riferimento nel 1989 non potrebbe essere attribuito al fatto che egli aveva trasferito la sua azienda. Tale rifiuto andrebbe attribuito alla normativa comunitaria applicabile da cui discende il suo trattamento diverso, nella sua qualità di produttore SLOM, rispetto ad un «produttore normale».
55 Il sig. Van den Berg fa valere che egli non comprende l’idea di causalità adottata dal Tribunale. Quest’ultimo applicherebbe erroneamente il criterio della causalità al nesso tra la normativa iniziale relativa al regime di prelievo supplementare e il trasferimento dell’azienda avvenuto nel 1986. Sarebbe evidente che questo nesso non sussiste. A suo avviso, il nesso di causalità rilevante sarebbe quello che si configura tra l’atto illecito del legislatore comunitario e la perdita di reddito da egli subita.
– Giudizio della Corte
56 Il Tribunale ha correttamente osservato, al punto 43 della sentenza impugnata, che occorre esaminare in quale misura il danno lamentato posteriore al 13 maggio 1986 sia stato conseguenza del primo rifiuto di concessione di una quota opposto al ricorrente nel 1985. Posto che il Tribunale ha constatato che la vendita di un’azienda SLOM non è stata una conseguenza di tale rifiuto, tale accertamento dev'essere inteso nel senso che la detta vendita non può essere considerata un anello della catena di avvenimenti causati da tale rifiuto stesso.
57 Come è stato rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 55 e 56 delle sue conclusioni, un comportamento delle istituzioni comunitarie causa un danno solo quando è possibile stabilire un nesso di causalità diretto tra tale comportamento e il danno subìto. Il nesso causale richiesto non sussiste se il danno si sarebbe parimenti verificato anche in mancanza del comportamento controverso delle istituzioni comunitarie.
58 Orbene, se il sig. Van den Berg avesse ottenuto un quantitativo di riferimento in applicazione del regolamento n. 857/84, egli non avrebbe potuto, in caso di vendita dell’azienda, trasferire il quantitativo di riferimento ad una nuova azienda per le ragioni esposte al punto 45 della sentenza impugnata. Di conseguenza, il danno eventualmente sorto dopo la vendita dell’azienda iniziale non è originato dal rifiuto illecito del quantitativo di riferimento in esito all’impegno di non commercializzazione.
59 L’argomento relativo all’asserita prassi amministrativa olandese non può essere accettato. Infatti tale prassi non trova alcun fondamento nella normativa comunitaria relativa al prelievo supplementare applicabile all’epoca della vendita dell’azienda del sig. Van den Berg.
60 Quanto all’affermazione del Tribunale secondo cui spettava alle autorità olandesi accordare un trattamento non discriminatorio al ricorrente, emerge chiaramente dal punto 46 della sentenza impugnata che essa è sovrabbondante. Ora, le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale devono essere respinte in modo puro e semplice, poiché una motivazione siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia (v. sentenza 24 ottobre 2002, causa C‑82/01 P, Aéroports de Paris/Commissione, Racc. pag. I‑9297, punto 41).
61 Per la parte in cui il sig. Van den Berg fa valere che il rifiuto di accordargli, nel 1989, in applicazione del regolamento n. 764/89, un quantitativo di riferimento specifico non può essere attribuito al fatto che egli aveva trasferito la sua azienda, il suo argomento si basa inoltre sulla premessa secondo cui i produttori che hanno ricevuto un quantitativo di riferimento hanno potuto conservarlo, secondo l’asserita prassi olandese, anche in caso di vendita della loro azienda iniziale. Orbene, come emerge già dal punto 59 della presente sentenza, una tale prassi non ha alcun fondamento nella normativa comunitaria.
62 Dalle considerazioni che precedono deriva che la prima e la terza censura sollevate dal sig. Van den Berg a sostegno del primo motivo della sua impugnazione devono essere respinte.
Sulla seconda censura
– Argomenti del sig. Van den Berg
63 Nell’ambito della seconda censura fatta valere dal sig. Van den Berg, quest’ultimo contesta al Tribunale di aver violato, al punto 48 della sentenza impugnata, il principio della tutela del legittimo affidamento. A suo avviso, il Tribunale sembra aver considerato che il ricorrente non può avvalersi di tale principio perché l’affidamento fatto valere non meritava una tale tutela.
64 Il sig. Van den Berg fa valere l’affidamento sul fatto di non essere trattato in maniera diversa da un produttore che ha ottenuto un quantitativo di riferimento, in altre parole, di non essere soggetto a specifiche restrizioni per il solo fatto di essere un produttore SLOM. Proprio tale affidamento sarebbe stato dichiarato legittimo dalla Corte nella sentenza Herbrink, cit.. Al riguardo il sig. Van den Berg si basa in particolare sul punto 15 di quest’ultima sentenza.
65 Egli sostiene che, alla data in cui ha trasferito la sua azienda, egli poteva inoltre legittimamente aspettarsi di non essere trattato in seguito, nel 1989, con effetto retroattivo, in modo diverso da un produttore «normale».
– Giudizio della Corte
66 Dal punto 24 della sentenza Mulder I emerge che il sig. Van den Berg poteva fare legittimo affidamento sulla circostanza di non essere assoggettato a restrizioni che incidono su di lui in modo specifico proprio in ragione del fatto che egli aveva fatto uso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria, vale a dire il regime dei premi per la non commercializzazione di latte e di prodotti lattieri introdotto dal regolamento n. 1078/77.
67 Orbene, dato che i produttori che hanno effettivamente ricevuto un quantitativo di riferimento in applicazione del regolamento n. 857/84, dopo la vendita della loro azienda iniziale, erano soggetti alle stesse conseguenze di quelle censurate dal sig. Van den Berg, quest’ultimo, nella sua qualità di produttore SLOM, non è specificamente soggetto a restrizioni nel contesto in questione.
68 La sentenza Herbrink, cit., non modifica tale valutazione. A tal proposito va ricordato che, al punto 15 di tale sentenza, la Corte, in applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento, ha riconosciuto il diritto di un affittuario uscente di continuare a beneficiare di un quantitativo di riferimento specifico in quanto uno Stato membro ha fatto uso di un potere previsto in tal senso dalla normativa comunitaria per un affittuario nella stessa situazione che deteneva un quantitativo di riferimento concesso ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 857/84.
69 Orbene, l’asserita prassi amministrativa olandese non può giustificare il legittimo affidamento di un produttore ad un trattamento conforme a tale prassi da parte della Comunità. Il sig. Van den Berg avrebbe potuto aspettarsi il trattamento reclamato che gli avrebbe consentito di conservare i quantitativi di riferimento specifici dopo il trasferimento dell’azienda iniziale solo nel caso in cui, allo stesso modo della normativa in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Herbrink, cit., il regime comunitario applicabile avesse previsto una tale facoltà per le autorità nazionali competenti o se la Comunità stessa avesse preventivamente creato una situazione idonea a generare un legittimo affidamento in tal senso (v. sentenze 15 aprile 1997, causa C‑22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I‑1809, punto 19, e 18 maggio 2000, causa C‑107/97, Rombi e Arkopharma, Racc. pag. I‑3367, punto 67). Tuttavia ciò non avviene nella fattispecie.
70 Il sig. Van den Berg non ha neppure subìto una violazione del suo legittimo affidamento nel 1989.
71 Infatti, la condizione prevista all’art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, secondo cui il produttore interessato deve gestire ancora, del tutto o in parte, la stessa azienda che gestiva al momento dell’accettazione della sua domanda di premio, è in linea con le regole correttamente enunciate dal Tribunale ai punti 45 e 48 della sentenza impugnata, valide per qualsiasi produttore di latte. Secondo tali regole il quantitativo di riferimento, in linea di principio, è trasferito con le terre che hanno dato luogo alla sua attribuzione (v., in particolare, sentenza Herbrink, cit., punto 13) e le possibilità di trasferimento di una quota da un’azienda all’altra sono previste solo in via eccezionale.
72 Ne consegue che la detta condizione non può essere considerata come introdotta con effetto retroattivo, ma che il produttore SLOM, per essere trattato in modo identico ai produttori che hanno ricevuto un quantitativo di riferimento, doveva aspettarsi una condizione come quella summenzionata.
73 Pertanto, la seconda censura non può essere accolta.
74 Dalle considerazioni che precedono deriva che il primo motivo fatto valere dal sig. Van den Berg a sostegno del suo ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado dev'essere dichiarato infondato.
Sul secondo e sul terzo motivo
Argomenti del sig. Van den Berg
75 Il sig. Van den Berg precisa che il suo secondo motivo riguarda esclusivamente la prescrizione dell’azione in quanto essa si riferisce al periodo sino al 5 agosto 1992. Egli sostiene che la Commissione ha rinunciato, nei confronti di un determinato gruppo di produttori SLOM di cui egli fa parte, al diritto di invocare la prescrizione o, perlomeno, che essa era decaduta, per fatto proprio, dal diritto di invocare la prescrizione nei suoi confronti. Egli basa inoltre la sua argomentazione su un atto interruttivo della prescrizione, vale a dire la lettera 31 marzo 1989 con la quale egli stesso e altri 351 produttori SLOM olandesi e irlandesi hanno osservato di ritenere la Commissione responsabile del danno ad essi derivante dall’invalidità del regolamento n. 857/84, come constatata dalla Corte nella sentenza Mulder I.
76 Alla luce, in particolare, di tale lettera, il Consiglio e la Commissione, in seguito alla sentenza Mulder II, avrebbero pubblicato la comunicazione 5 agosto 1992. Al momento della concertazione che vi è stata a tale epoca per quanto riguarda gli effetti di tale ultima sentenza tra, da una parte, il ricorrente e gli altri 351 produttori SLOM menzionati e, dall’altra, il Consiglio e la Commissione, sarebbe stato chiaramente precisato a nome di tali produttori SLOM che le istituzioni non potevano far valere la prescrizione perché la causa che ha dato luogo alla sentenza Mulder II era concepita come un procedimento pilota per tutte le categorie dei detti produttori. La detta comunicazione sarebbe deliberatamente formulata in termini più ampi rispetto alla lettera dell’art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia e, con l’espressione «a condizione che il diritto all’indennizzo non fosse ancora prescritto alla data (…) in cui il produttore si è già rivolto ad una delle istituzioni», comprenderebbe la lettera 31 marzo 1989.
77 Il sig. Van den Berg ritiene che il fatto che la comunicazione 5 agosto 1992 non effettui una distinzione in funzione della data in cui i produttori in questione si sono rivolti per la prima volta a una delle istituzioni comunitarie in questione sia di importanza decisiva. Tale comunicazione non distinguerebbe a seconda se tale contatto sia avvenuto per la prima volta nel 1989, nel 1990, nel 1991 o nel 1992. Egli ne deduce che, secondo i termini della detta comunicazione, è perfettamente chiaro che la Comunità stessa si è privata del diritto di far valere la prescrizione per i periodi precedenti alla data del 5 agosto 1992, nei confronti di tutti i produttori di latte che si sono rivolti ad una delle dette istituzioni prima di tale data, indipendentemente dall’epoca in cui è stata presentata la domanda di indennizzo.
78 Secondo il sig. Van den Berg, conformemente all’interpretazione letterale della comunicazione 5 agosto 1992, la prescrizione non è stata opposta ad alcuno dei produttori SLOM figuranti nella lista 10 settembre 1993 ai quali è stata fatta una proposta transattiva nell’ambito del regolamento n. 2187/93.
79 Il sig. Van den Berg sostiene che tutto sommato è pacifico che nei negoziati transattivi condotti, dopo il 1993, con i produttori SLOM che non rientravano nei termini del regolamento n. 2187/93, ma nei confronti dei quali la responsabilità della Comunità è stata tuttavia riconosciuta, la Commissione non ha invocato la prescrizione nemmeno quando il produttore SLOM in questione figurava nella lista dei produttori che hanno messo in discussione questa responsabilità nella lettera 31 marzo 1989. Il Tribunale, non avendo menzionato tale circostanza nella sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore. Esso avrebbe inoltre omesso di menzionare che la Commissione, nella sua controreplica depositata nella causa che ha dato luogo all’ordinanza 29 novembre 1996, causa T‑179/96 R, Antonissen/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑1641), ha ritirato il motivo basato sulla prescrizione in seguito al richiamo ai termini della lettera 31 marzo 1989 da parte del rappresentante del produttore in questione.
80 Infine, il sig. Van den Berg si oppone alla considerazione di cui al punto 72 della sentenza impugnata, relativa ai contatti che vi sono stati tra il rappresentante dei produttori SLOM olandesi e un membro del servizio giuridico della Commissione. A suo avviso, il Tribunale ha erroneamente affermato che spettava a lui l’onere della prova per quanto riguarda le dichiarazioni di un funzionario di quest’ultima. Le dichiarazioni in questione, che sono state riassunte dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, dovrebbero perlomeno essere considerate come un riconoscimento dissimulato.
81 Quanto al terzo motivo, il sig. Van den Berg rileva che questo si riferisce anche alla valutazione del Tribunale secondo la quale egli non può invocare la comunicazione 5 agosto 1992 per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione per i periodi successivi a tale data.
82 A proposito dei punti 62 e 63 della sentenza impugnata, egli fa valere che, per interrompere la prescrizione, egli non ha invocato l’art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia, ma la comunicazione 5 agosto 1992. Egli avrebbe sostenuto che, tenuto conto dei termini della stessa, la Comunità aveva rinunciato al diritto di invocare la prescrizione nei suoi confronti dato che, per quanto lo riguarda, «il diritto all’indennizzo non [era] ancora prescritto alla data (…) in cui il produttore si è già rivolto ad una delle istituzioni», poiché egli si era rivolto alle istituzioni già il 31 marzo 1989.
83 Il sig. Van den Berg contesta al Tribunale anche di non aver fatto riferimento, rispettivamente ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, alla discrepanza tra, da una parte, la formulazione della comunicazione 5 agosto 1992 e quella del detto art. 43 e, dall’altra, l’interpretazione nonché l’applicazione di questa comunicazione effettuate in pratica dalla Commissione nei suoi rapporti con i produttori SLOM elencati nella lettera 31 marzo 1989. Il Tribunale effettuerebbe una distinzione tra i «produttori che si erano rivolti alle istituzioni, rivendicando un diritto a risarcimento sulla base della sentenza Mulder II, prima della pubblicazione della comunicazione e ai quali i convenuti stessi avevano chiesto di non presentare ricorsi per risarcimento in attesa del regolamento di indennizzo forfettario» e i produttori a cui le istituzioni non avevano fatto una richiesta di tale tipo. La lettera di tale comunicazione non consentirebbe tuttavia assolutamente di effettuare una simile distinzione.
84 Il Tribunale avrebbe sostituito le proprie concezioni sia ai termini della comunicazione 5 agosto 1992 sia all’applicazione che ne è stata data di fatto nel contesto della lettera 31 marzo 1989. Statuendo in tal modo, egli avrebbe violato gravemente, nei confronti del sig. Van den Berg, i principi della parità, della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e di motivazione. Il Tribunale non darebbe la minima indicazione plausibile idonea a esplicitare la ragione per cui il ricorrente potrebbe o dovrebbe essere oggetto di un trattamento discriminatorio rispetto a tutti gli altri produttori SLOM che, secondo quanto chiaramente ammesso dalla Commissione, invocano congiuntamente la lettera 31 marzo 1989 e la comunicazione 5 agosto 1992 per interrompere la prescrizione.
85 Ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe travisato l’importanza della lista 10 settembre 1993 che la Commissione aveva inviato alle autorità olandesi. Essa costituirebbe una conferma supplementare del fatto che la Commissione aveva rinunciato, con la comunicazione 5 agosto 1992, al diritto di invocare la prescrizione nei confronti di tutti coloro a nome dei quali la lettera 31 marzo 1989 era stata inviata alle istituzioni. Il sig. Van den Berg ammette che egli stesso non era a conoscenza di tale elenco, ma fa valere che i produttori SLOM erano informati del fatto che la Commissione aveva espressamente ammesso, nella sua corrispondenza con le autorità olandesi, l’interruzione della prescrizione in base alla lettera 31 marzo 1989.
86 Alla luce di tale constatazione il sig. Van den Berg contesta anche il punto 70 della sentenza impugnata. Tale punto esprimerebbe in particolare l’idea secondo cui ai produttori SLOM che non rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2187/93 − indipendentemente anche dal contesto della lettera 31 marzo 1989 − non potevano assolutamente derivare diritti, con effetto retroattivo, dalla comunicazione 5 agosto 1992 poiché si ritiene che quest’ultima sia rivolta ai soli produttori i cui diritti all’indennizzo siano stati espressamente riconosciuti nel 1993 dal medesimo regolamento. Egli considera che quest’ultima interpretazione della detta comunicazione è assurda. Infatti, a suo avviso, è difficile comprendere come una promessa fatta unilateralmente (nel 1992) possa essere annullata o limitata da una dichiarazione resa successivamente (nel 1993).
87 Il sig. Van den Berg sostiene che, secondo il Tribunale stesso, che ha riconosciuto la responsabilità della Comunità nei suoi confronti, egli rientra nei termini della comunicazione 5 agosto 1992.
88 Avendo erroneamente dichiarato che la sua azione era già completamente prescritta il 30 settembre 1993, il Tribunale non avrebbe potuto affrontare la questione se e, eventualmente, in che misura una prescrizione parziale fosse intervenuta nel periodo compreso tra il 30 settembre 1993 e la data di proposizione del suo ricorso per il risarcimento, vale a dire il 29 aprile 1997. Tale questione, in fin dei conti, dovrebbe essere esaminata dal Tribunale dopo il rinvio da parte della Corte della presente causa a quest’ultimo.
89 Il sig. Van den Berg sostiene che, anche se si dovesse ammettere che la sua azione è parzialmente prescritta, essa non lo sarebbe del tutto. Nel peggiore dei casi, essa sarebbe prescritta per un periodo di 3 anni, 6 mesi e 29 giorni. Dato che il suo danno è iniziato il 23 febbraio 1985, egli avrebbe perlomeno diritto al risarcimento del danno subìto dopo il 24 agosto 1988. Poiché tale danno è attualmente in corso, la Comunità continuerebbe ad essere responsabile nei suoi confronti.
Giudizio della Corte
90 La censura essenziale sollevata nell’ambito del secondo e del terzo motivo è relativa ad un'asserita valutazione erronea della comunicazione 5 agosto 1992 da parte del Tribunale. In sostanza, il sig. Van den Berg contesta a quest’ultimo di non aver tratto le conclusioni giuridiche corrette da tale comunicazione.
91 Una questione di tale tipo costituisce una questione di diritto che, in quanto tale, può essere soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado (sentenza 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I‑4167, punto 41).
92 Quanto ai produttori i cui diritti all’indennizzo non erano ancora prescritti alla data in cui si sono rivolti a una delle istituzioni, il Tribunale, come emerge dai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, ha interpretato la comunicazione 5 agosto 1992 nel senso che essa si riferisce unicamente a persone a cui tali istituzioni avevano chiesto di non presentare ricorsi per risarcimento in attesa del regolamento di indennizzo forfettario.
93 Orbene, tale criterio non emerge dalla comunicazione 5 agosto 1992. Pur supponendo che il Consiglio e la Commissione si siano proposti in tal modo di limitare la cerchia dei produttori rientranti nelle previsioni della detta comunicazione, essi non hanno espresso tale intenzione nella medesima. Ciò premesso, il sig. Van den Berg poteva legittimamente aspettarsi di far parte dei produttori nei confronti dei quali tali istituzioni avevano rinunciato a far valere la prescrizione conformemente alla comunicazione di cui trattasi.
94 Ne deriva che il Tribunale ha erroneamente concluso che il sig. Van den Berg non può avvalersi della comunicazione 5 agosto 1992. Alla luce di tale errore interpretativo, non è più necessario esaminare gli argomenti del ricorrente secondo cui la lista 10 settembre 1993 e le dichiarazioni di un membro del servizio giuridico della Commissione confermerebbero la sua interpretazione della detta comunicazione.
95 Tuttavia, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev'essere respinto (v. sentenze 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I‑3755, punto 28; 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I‑5843, punto 58, e 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 57).
96 Al riguardo occorre rilevare che, ai sensi del punto 2 della comunicazione 5 agosto 1992, le istituzioni si sono impegnate a rinunciare a sollevare un’eccezione per prescrizione della domanda d’indennizzo «sino alla scadenza dei termini di cui al punto 3».
97 Al menzionato punto 3, le istituzioni fanno riferimento all’adozione delle modalità pratiche per l’indennizzo dei produttori interessati. La seconda frase di tale punto enuncia che: «[l]e istituzioni preciseranno a quali autorità ed entro quali termini dovranno venir presentate le domande».
98 Tali modalità sono state attuate dal regolamento n. 2187/93, il cui art. 10, n. 2, primo comma, seconda frase, dispone che «[l]a domanda del produttore deve pervenire all’autorità competente, pena il rigetto, entro il 30 settembre 1993».
99 La rinuncia a opporre la prescrizione, enunciata nella comunicazione 5 agosto 1992, è quindi terminata il 30 settembre 1993. Dopo tale data, quest’ultima non costituiva più un ostacolo a che le istituzioni sollevassero un’eccezione per prescrizione della domanda d’indennizzo presentata dal sig. Van den Berg. Benché quest’ultimo non figurasse tra i produttori che soddisfacevano le condizioni per beneficiare di un’offerta di indennizzo ai termini del detto regolamento, egli non aveva alcun motivo di credere che le istituzioni avessero rinunciato, per quanto riguarda il suo diritto all’indennizzo, a far valere la prescrizione senza limiti di tempo. Infatti, la volontà di questi ultimi di rinunciare solo limitatatamente ad invocare la prescrizione risulta chiaramente dal punto 2 della comunicazione 5 agosto 1992.
100 La detta comunicazione non ha l’effetto di far decorrere un nuovo termine per la prescrizione di cinque anni calcolato a partire dal 30 settembre 1993. Essa deve piuttosto essere intesa nel senso che, trattandosi dell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, una domanda ai sensi dell’art. 10, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2187/93 non è pervenuta all’autorità competente entro il 30 settembre 1993, il Consiglio e la Commissione avevano deciso di non prendere in considerazione, per il computo del termine di prescrizione, il periodo tra la data in cui il produttore si è rivolto ad una delle istituzioni per reclamare un diritto all’indennizzo non ancora prescritto e il 30 settembre 1993.
101 Quanto al termine di prescrizione per i danni subiti dal sig. Van den Berg in seguito alla privazione di un quantitativo di riferimento dal 23 febbraio 1985 fino al 13 maggio 1986, data della vendita della sua azienda SLOM, occorre ricordare che si tratta, come constatato dal Tribunale al punto 60 della sentenza impugnata, di un danno continuato, rinnovatosi quotidianamente. Il diritto al risarcimento riguarda quindi periodi successivi, coincidenti con ogni singolo giorno durante il quale veniva vietata la messa in commercio. Pertanto, il termine di cinque anni previsto all’art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia è iniziato a decorrere, per il danno subìto il primo giorno, vale a dire il 23 febbraio 1985, il 24 febbraio seguente, e per l’ultimo giorno in cui si è concretizzato un danno, vale a dire il 13 maggio 1986, il giorno successivo, vale a dire il 14 maggio 1986. Orbene, è pacifico che il ricorso del sig. Van den Berg è stato proposto al Tribunale solo il 29 aprile 1997. Di conseguenza, pur escludendo il periodo compreso tra la data di ricezione della lettera 31 marzo 1989 e il 30 settembre 1993, il termine di prescrizione di cinque anni era già trascorso alla data di proposizione del detto ricorso.
102 Contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Van den Berg, la lettera 31 marzo 1989 non ha interrotto la prescrizione in modo permanente. Infatti, dato che tale lettera non è stata seguita dalla proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale entro il termine previsto all’art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia, la stessa non può essere invocata per giustificare un’interruzione della prescrizione.
103 Di conseguenza, i diritti all’indennizzo del sig. Van den Berg erano prescritti al momento della proposizione del suo ricorso al Tribunale.
104 Posto che il sig. Van den Berg fa valere una violazione del principio di uguaglianza, tale censura si inserisce nel contesto del suo argomento diretto a dimostrare che egli può avvalersi della comunicazione 5 agosto 1992. Egli non sostiene che la Commissione si è astenuta dal sollevare un’eccezione di prescrizione nel caso di produttori i cui diritti erano prescritti, nonostante gli effetti della comunicazione 5 agosto 1992 loro favorevoli, né che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto a tal riguardo.
105 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado dev'essere respinto.
Sulle spese
106 L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura prevede che, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. A norma dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi del suo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio e la Commissione ne hanno fatto domanda, il sig. Van den Berg, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
2) Il sig. Van den Berg è condannato alle spese.
Firme
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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