Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Dipendenti di ruolo - Regime applicabile agli altri agenti - Agenti locali - Applicabilità della normativa nazionale del luogo di lavoro in materia di rappresentanza e di tutela degli interessi dei lavoratori - Esclusione
(Statuto del personale, art. 9, allegato II; regime applicabile agli altri agenti, artt. 7 e 79)
Massima
$$Le modalità di rappresentanza e di tutela degli interessi degli agenti locali di un'istituzione comunitaria non rientrano nelle «condizioni d'impiego» ai sensi dell'art. 79 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e sono disciplinate in modo tassativo dal combinato disposto dell'art. 9 e dell'allegato II dello Statuto e dell'art. 7 del Regime applicabile agli altri genti. Pertanto, il rinvio effettuato dall'art. 79 del Regime applicabile agli altri agenti alla regolamentazione e agli usi esistenti nel luogo in cui gli agenti locali devono esercitare le proprie funzioni non può ricomprendere la normativa nazionale applicabile in tale luogo in materia di partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa che li occupa.
Quindi le disposizioni dell'art. 9 e dell'allegato II dello Statuto nonché quelle dell'art. 79 del Regime applicabile agli altri agenti ostano all'applicazione nei confronti degli agenti locali impiegati presso la rappresentanza della Commissione in Austria delle disposizioni della normativa austriaca relative all'organizzazione sociale delle imprese, che prevedono la costituzione di un comitato aziendale avente il compito di rappresentare e di tutelare gli interessi del personale.
( v. punti 46-47, 52 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-165/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich
e
Comunità europee, Commissione delle Comunità europee,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9 e dell'allegato II dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché dell'art. 79 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee,
LA CORTE,
composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen (relatore) e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, dal sig. G. Lansky, Rechtsanwalt;
- per le Comunità europee, Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Langer, in qualità di agente, assistita dal sig. B. Hainz, Rechtsanwalt;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti;
- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, rappresentato dal sig. D. Pätzold, Rechtsanwalt, della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dal sig. B. Hainz, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente, e del governo svedese, rappresentato dal sig. A. Kruse, all'udienza dell'11 febbraio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 aprile 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 marzo 2001, pervenuta in cancelleria il 18 aprile successivo, l'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca) ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 9 e dell'allegato II dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché sull'art. 79 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich (commissione interna della rappresentanza della Commissione europea in Austria; in prosieguo: la «commissione interna») e la Commissione delle Comunità europee in merito all'introduzione, presso la sede della rappresentanza della Commissione a Vienna (Austria), di un dispositivo di controllo per la registrazione di dati personali dei dipendenti di quest'ultima.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il Regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), definiscono rispettivamente lo Statuto e il RAA.
4 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, dello Statuto:
«E' funzionario delle Comunità ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un'istituzione delle Comunità mediante atto scritto dell'autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina».
5 L'art. 9 dello Statuto, che figura nel titolo I di quest'ultimo, intitolato «Disposizioni generali», prevede quanto segue:
«1. Sono istituiti:
a) presso ciascuna istituzione:
- un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;
- una commissione paritetica o più se il numero dei funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;
- una commissione di disciplina o più se il numero dei funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;
- eventualmente un comitato dei rapporti;
b) per le Comunità:
- una commissione d'invalidità,
che esercitano le attribuzioni previste dal presente statuto.
1 bis. Per l'applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune.
2. La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell'allegato II.
L'elenco dei membri che compongono tali organi è pubblicato nel Bollettino mensile del personale delle Comunità.
3. Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso l'istituzione e assicura un collegamento permanente tra quest'ultima e il personale. Coopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni.
Il comitato porta a conoscenza degli organi competenti dell'istituzione qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto. Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura.
Il comitato sottopone agli organi competenti dell'istituzione ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.
Il comitato partecipa alla gestione e al controllo degli organi di carattere sociale creati dall'istituzione nell'interesse del personale. D'intesa con l'istituzione, il comitato può creare servizi di tale natura.
4. Oltre alle funzioni assegnate dal presente statuto la o le commissioni paritetiche possono essere consultate dall'autorità che ha il potere di nomina o dal comitato del personale su qualsiasi questione di carattere generale che questi ultimi ritengano utile sottoporre al loro esame.
5. Il comitato dei rapporti è chiamato a dare il proprio parere:
a) sulle decisioni da prendere al termine del periodo di prova,
b) sui provvedimenti di licenziamento per insufficienza professionale, e
c) sulla compilazione dell'elenco dei funzionari colpiti da un provvedimento di riduzione d'organico.
Esso cura il coordinamento dei rapporti informativi del personale nell'ambito dell'istituzione».
6 I titoli II-VII dello Statuto contengono le norme relative ai diritti e ai doveri del funzionario, allo svolgimento della carriera (in particolare all'assunzione, alla promozione e alla cessazione dal servizio), alle condizioni di lavoro (durata del lavoro, congedi, giorni festivi), al trattamento economico e ai benefici sociali (in particolare alla retribuzione e alla sicurezza sociale), al regime disciplinare e ai mezzi di ricorso a disposizione dei funzionari.
7 L'allegato II dello Statuto contiene le disposizioni relative alla composizione e alle modalità di funzionamento degli organi previsti dall'art. 9 di quest'ultimo.
8 L'art. 1 di detto allegato II, che ne costituisce la sezione 1, intitolata «Comitato del personale», prevede quanto segue:
«Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti, eletti per tre anni. Tuttavia, l'istituzione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili.
Le condizioni di elezione al comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il comitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.
Se il comitato del personale è diviso in sezioni locali, le condizioni di designazione, per ciascuna sede di servizio, dei membri del comitato centrale sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Possono essere designati come membri del comitato centrale soltanto componenti della sezione locale di cui trattasi.
La composizione del comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero della sezione locale se il comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall'articolo 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il comitato centrale di un comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri.
La validità delle elezioni al comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero delle elezioni alla sezione locale se il comitato del personale è diviso in sezioni locali, è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori.
Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale, nonché dai funzionari che, per delega del comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall'istituzione, sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni».
9 Le sezioni 2, 3, 4 e 5 dell'allegato II dello Statuto regolano la composizione e il funzionamento rispettivamente delle commissioni paritetiche, della commissione di disciplina, della commissione d'invalidità e del comitato dei rapporti. Fanno parte delle commissioni paritetiche e della commissione di disciplina i membri designati dal comitato del personale.
10 In base alla regolamentazione riguardante la composizione e il funzionamento del comitato del personale, emanata dalla Commissione in applicazione dell'art. 9, n. 2, e dell'allegato II dello Statuto, il detto organo comprende un comitato centrale e più sezioni locali, corrispondenti alle diverse sedi di servizio del personale di tale istituzione. I membri del comitato centrale sono designati dalle diverse sezioni locali nell'ambito dei loro componenti. I membri di ogni sezione locale vengono eletti dai dipendenti e dagli altri agenti indicati nell'art. 7 del RAA. I dipendenti e gli altri agenti non facenti capo ad una determinata sezione locale sono rappresentati dalla sezione locale di Bruxelles (Belgio). Poiché non esiste una sezione specifica per il personale in servizio a Vienna, quest'ultimo è rappresentato dalla sezione locale di Bruxelles e, pertanto, partecipa alle elezioni di tale sezione. Le modalità delle elezioni alle sezioni locali e al comitato centrale sono fissate dall'assemblea generale del personale della Commissione, in modo che venga assicurata nel comitato centrale e, nella misura del possibile, in ogni sezione locale, la rappresentanza di tutte le categorie e di tutti i quadri del personale, nonché degli agenti di cui all'art. 7, primo comma, del RAA.
11 Secondo quanto previsto dal suo art. 1, il RAA si applica ad ogni agente assunto dalle Comunità con contratto. Tale disposizione opera una distinzione tra gli agenti temporanei, gli agenti ausiliari, gli agenti locali e i consiglieri speciali.
12 L'art. 4, primo comma, del RAA dispone quanto segue:
«E' considerato agente locale, ai sensi del presente regime, l'agente assunto, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine in detta sezione del bilancio. A titolo eccezionale può essere considerato agente locale anche l'agente assunto per svolgere mansioni esecutive presso gli uffici del servizio stampa e informazione della Commissione delle Comunità europee».
13 L'art. 7 del RAA, appartenente al titolo I di quest'ultimo, intitolato «Disposizioni generali», prevede che:
«L'agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno o indeterminata è elettore ed eleggibile in seno al comitato del personale previsto dall'articolo 9 dello statuto.
E' altresì elettore l'agente titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.
La commissione paritetica di cui all'articolo 9 dello statuto può essere consultata dall'istituzione o dal comitato del personale su ogni problema di carattere generale che riguardi gli agenti contemplati nell'articolo 1».
14 I titoli II (artt. 8-50 bis) e III (artt. 51-78) del RAA dettano le norme applicabili rispettivamente agli agenti temporanei e agli agenti ausiliari per quanto riguarda, in particolare, i diritti e i doveri di questi ultimi, le condizioni di assunzione, le condizioni di lavoro, compresi i congedi, la retribuzione, il regime di sicurezza sociale, i mezzi di ricorso di cui gli agenti dispongono e la risoluzione del contratto.
15 Il titolo IV del RAA, intitolato «Degli agenti locali», contiene le seguenti disposizioni:
«Articolo 79
Fatte salve le disposizioni del presente titolo, le condizioni d'impiego degli agenti locali, segnatamente per quanto riguarda:
a) le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto,
b) i congedi,
c) la loro retribuzione,
sono stabilite da ciascuna istituzione in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni.
Articolo 80
In materia di sicurezza sociale, l'istituzione assume gli oneri che, in base alla regolamentazione esistente nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni, spettano ai datori di lavoro.
Articolo 81
1. Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in uno Stato membro sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nella località in cui l'agente esercita le proprie funzioni.
2. Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell'agente».
16 Sul fondamento, in particolare, degli artt. 4, 79, 80 e 81 del RAA, il 21 novembre 1989 la Commissione ha adottato, dopo aver consultato il comitato del personale, una regolamentazione quadro che stabilisce le condizioni d'impiego degli agenti locali della Commissione delle Comunità europee in servizio in un paese terzo. Tale regolamentazione quadro è entrata in vigore il 1° gennaio 1990, ma è applicabile soltanto a partire dall'entrata in vigore delle condizioni particolari di applicazione emanate per ogni sede di servizio.
17 L'art. 1 della regolamentazione che stabilisce le particolari condizioni d'impiego degli agenti locali in servizio in Austria (in prosieguo: il «regime speciale per l'Austria»), adottata nel 1994 dopo aver consultato il comitato centrale del comitato del personale, prevede quanto segue:
«Il regime in esame stabilisce le particolari condizioni d'impiego per gli agenti locali della Commissione delle Comunità europee in servizio in Austria e titolari di contratti a durata determinata o indeterminata o considerati tali dalla legislazione austriaca.
Salva la normativa austriaca obbligatoria più favorevole, si applicano le disposizioni del presente regime».
18 Analogamente ai titoli II e III del RAA applicabili agli agenti temporanei e agli agenti ausiliari, tale regime particolare per l'Austria contiene disposizioni relative, segnatamente, alle modalità di assunzione degli agenti locali, allo svolgimento della carriera, ai diritti e ai doveri, alle condizioni di lavoro, compresi i congedi, alla retribuzione, al regime di sicurezza sociale, alla risoluzione del contratto e ai mezzi di ricorso a disposizione di tali agenti.
19 Dalla risposta della Commissione ad un quesito ad essa posto per iscritto dalla Corte risulta che il regime speciale per l'Austria è rimasto applicabile agli agenti locali della rappresentanza della Commissione a Vienna anche dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea.
La normativa nazionale
20 Nell'ordinanza di rinvio, il contesto normativo nazionale è presentato come segue:
«Per "diritto dell'organizzazione del lavoro" ("Arbeitsverfassungsrecht") si intende in Austria la parte del diritto del lavoro che ha ad oggetto l'organizzazione, i compiti, i poteri e le relazioni reciproche (controversie e contratti collettivi) della rappresentanza sindacale, ossia aziendale, dei lavoratori, da una parte, e della rappresentanza sindacale dei datori di lavoro, ossia del singolo datore di lavoro, dall'altra, nonché la normazione collettiva derivante dalle altre fonti del diritto del lavoro (...).
La fonte più importante del diritto dell'organizzazione del lavoro è il Bundesgesetz betreffend die Arbeitsverfassung, denominato anche Arbeitsverfassungsgesetz (legge federale 13 dicembre 1973, sui rapporti di lavoro e sull'organizzazione sociale delle imprese; in prosieguo: l'"ArbVG"). Quest'ultima disciplina tre settori essenziali dell'organizzazione del lavoro, vale a dire la normazione collettiva (fonti giuridiche collettive) a livello sindacale ed aziendale (titolo I dell'ArbVG), l'organizzazione sociale delle aziende ("Betriebsverfassung") (titolo II dell'ArbVG e norme sull'organizzazione sociale europea delle aziende, contenute nel titolo V) e l'organizzazione, le competenze e la procedura delle amministrazioni e degli organi che si occupano sia di risolvere controversie attinenti al diritto dell'organizzazione sociale delle aziende sia di sbrigare altre pratiche amministrative [titolo III dell'ArbVG; (...)].
La parte dell'ArbVG che disciplina l'organizzazione sociale delle aziende comprende tutte le disposizioni che danno un'organizzazione giuridica ai dipendenti di un'impresa (azienda, gruppo di aziende), assegnano compiti e accordano poteri, principalmente nei confronti del titolare dell'impresa. Tali disposizioni si basano sull'idea della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. L'organizzazione sociale delle aziende prevista dall'ArbVG parte dal presupposto che vi siano due gruppi contrapposti di persone (i titolari delle imprese e i lavoratori) e conferisce ai lavoratori vari poteri (...).
(...)
Il titolo II dell'ArbVG (organizzazione sociale delle imprese) si applica, a norma dell'art. 33, n. 1, "a tutti i tipi di imprese". L'art. 34, n. 1, dell'ArbVG dispone che è impresa ogni luogo di lavoro "che costituisca un'unità organizzativa all'interno della quale una persona fisica o giuridica o una comunità di persone persegue in modo continuativo determinati risultati lavorativi avvalendosi di mezzi tecnici o di risorse immateriali, anche senza scopo di lucro".
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'ArbVG relative all'organizzazione sociale delle aziende, è decisivo il principio di territorialità: ogni luogo di lavoro sito nello Stato rientra nell'ambito di applicazione di tali disposizioni e pertanto deve avere - ove ricorrano gli altri presupposti - una commissione interna (...).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 33, n. 2, punto 2, dell'ArbVG, "le amministrazioni, gli uffici e gli altri organi amministrativi dello Stato federale, dei Land, dei consorzi di comuni e dei comuni" sono esentati dalle disposizioni del titolo II di tale legge. Per le istituzioni oggetto di tale deroga valgono al loro posto le leggi in materia di rappresentanza del personale appositamente emanate dallo Stato federale o dai singoli Land. (...).
A norma dell'art. 40, n. 1, dell'ArbVG, in ogni impresa in cui siano occupati permanentemente almeno cinque lavoratori aventi diritto di voto (ai sensi dell'art. 49, n. 1, dell'ArbVG) devono essere costituiti gli organi di rappresentanza dei lavoratori di cui alle altre disposizioni del titolo II dell'ArbVG. L'organo più importante è la commissione interna ("Betriebsrat") (artt. 50 e segg. dell'ArbVG).
I poteri dei lavoratori che devono essere esercitati dalla commissione interna sono disciplinati nel capo 3 del titolo II dell'ArbVG (artt. 89 e segg. dell'ArbVG). Tra questi rientrano i diritti di cui alle sezioni 1 e 2 del capo 3, come il diritto di vigilare sul rispetto delle disposizioni applicabili ai dipendenti dello stabilimento (art. 89 dell'ArbVG), il diritto di chiedere l'adozione di provvedimenti adeguati e l'eliminazione dei problemi in tutte le questioni che coinvolgono gli interessi dei lavoratori (art. 90 dell'ArbVG), il diritto a ottenere informazioni di carattere generale dal titolare dell'impresa (art. 91 dell'ArbVG) (...). L'art. 96 ("Cogestione obbligatoria") e l'art. 96 bis ("Cogestione necessaria") dell'ArbVG prevedono una serie di provvedimenti per la cui validità è necessaria l'approvazione della commissione interna; nel caso dei provvedimenti di cui all'art. 96 bis dell'ArbVG, l'approvazione della commissione interna può essere sostituita, stando al n. 2 di questo stesso articolo, dalla decisione di un organo di conciliazione. L'art. 97, n. 1, punti 1-6 bis, in combinato disposto con l'art. 97, n. 2, dell'ArbVG, prevede le ipotesi di "cogestione coattiva", nelle quali, in caso di mancata conclusione di un accordo aziendale, la disciplina da adottare può eventualmente essere sostituita da una decisione dell'organo di conciliazione; nelle ipotesi di "cogestione facoltativa" enumerate nell'art. 97, n. 1, punti 7-23 bis e 25, invece, ove non si riesca a concludere un accordo aziendale, non si può giungere all'adozione di nessuna disciplina (...).
Nel titolo II, capo 3, sezione 3, dell'ArbVG sono disciplinati i diritti di partecipazione della commissione interna alla definizione delle questioni riguardanti il personale, vale a dire i diritti d'informazione (art. 98 dell'ArbVG) l'assunzione di dipendenti (art. 99 dell'ArbVG), la determinazione della retribuzione in casi individuali (art. 100 dell'ArbVG), i trasferimenti (art. 101 dell'ArbVG), l'adozione di provvedimenti disciplinari (art. 102 dell'ArbVG), l'attribuzione di alloggi aziendali (art. 103 dell'ArbVG), le promozioni (art. 104 dell'ArbVG) e la risoluzione amichevole di rapporti di lavoro (art. 104 bis dell'ArbVG). Tra le disposizioni di tale sezione si devono sottolineare in particolare quelle di cui agli artt. 105 e 106 dell'ArbVG, che, in caso di risoluzione del contratto e di licenziamento dei dipendenti, conferiscono alla commissione interna (...) la possibilità di contestare in giudizio, a determinate condizioni, risoluzioni contrattuali (licenziamenti) fondate su motivi censurabili (art. 105, n. 3, punto 1, dell'ArbVG) o socialmente ingiustificabili (art. 105, n. 3, punto 2, dell'ArbVG). (...)
(...)
L'art. 53 del Bundesgesetz über die Arbeits- und Sozialgerichtsarbeit (denominato anche Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz; legge federale 7 marzo 1985, sull'organizzazione dei giudici del lavoro e della previdenza sociale; in prosieguo: l'"ASGG") attribuisce alla commissione interna la qualità di parte. Tale disposizione va intesa come un riconoscimento della capacità processuale della commissione interna nelle cause di lavoro (...). L'art. 54, n. 1, dell'ASGG conferisce alla commissione interna il diritto di promuovere, nell'ambito delle sue competenze, giudizi intesi a far dichiarare l'esistenza o l'inesistenza di diritti o di rapporti giuridici che riguardino almeno tre lavoratori dell'azienda o dell'impresa, nonché di essere citata in siffatti giudizi».
21 Dall'ordinanza di rinvio risulta altresì che l'esecuzione dell'obbligo del titolare dell'impresa, di cui all'art. 91 dell'ArbVG, di fornire alla commissione interna informazioni di carattere generale su tutte le questioni riguardanti gli interessi economici, sociali, sanitari e culturali dei dipendenti dell'impresa può essere ottenuta mediante ricorso al giudice. Inoltre, ai sensi dell'art. 96 bis dell'ArbVG, è subordinata all'assenso della commissione interna, in particolare, «l'introduzione di sistemi automatici per la registrazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati personali riguardanti i lavoratori quando tali sistemi non si limitino alla registrazione di informazioni di carattere generale relative alla persona e alle qualifiche professionali richieste». Tuttavia, «l'approvazione non è necessaria quando l'uso previsto o l'uso effettivo di tali dati non eccede l'adempimento di obblighi risultanti dalla legge, dalla normazione collettiva o dal contratto di lavoro». Quando l'approvazione della commissione interna è necessaria, essa deve rivestire la forma di un accordo aziendale (scritto). In caso di mancata intesa tra commissione interna e titolare dell'azienda, quest'ultimo può rivolgersi all'organo di conciliazione per far adottare una regolamentazione. Se il datore di lavoro adotta il provvedimento senza l'approvazione dell'organo di conciliazione o della commissione interna, quest'ultima può adire le vie legali per ottenere l'annullamento del provvedimento.
Causa principale e questioni pregiudiziali
22 Il 12 marzo 1998, in conformità alle disposizioni dell'ArbVG, gli agenti locali della rappresentanza viennese della Commissione hanno eletto una commissione interna. La detta istituzione, che è stata prontamente informata di tale elezione e della conseguente costituzione, avvenuta subito dopo, della commissione interna, non ha contestato il procedimento. Nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale rileva che il presidente ed il vicepresidente della commissione interna sono considerati dalla rappresentanza della Commissione a Vienna come i rappresentanti locali degli agenti locali.
23 Nel febbraio del 1999 ha avuto luogo l'elezione del comitato del personale della Commissione, si sensi dell'art. 9 dello Statuto, elezione alla quale hanno altresì partecipato gli agenti locali in servizio presso la rappresentanza viennese della Commissione. Nessuno di essi è stato eletto in detto comitato.
24 Alla fine dell'ottobre del 1998 la commissione interna ha appreso l'esistenza di un dispositivo di controllo che consente di registrare i dati di carattere personale dei dipendenti in quanto questi ultimi per entrare nei loro uffici devono utilizzare una scheda a microcircuito personalizzata e digitare un codice.
25 Detta commissione interna, ritenendo che con l'introduzione e l'utilizzazione di tale dispositivo la Commissione avesse violato i diritti ad essa conferiti dagli artt. 91 e 96 dell'ArbVG, ha adito il giudice austriaco affinché ordinasse alla detta istituzione, in primo luogo, di comunicarle quali dati personali riguardanti i dipendenti essa registrasse in modo automatico e che tipo di elaborazione e trasmissione di tali dati essa prevedesse, e, inoltre, di smontare tutti i dispositivi di registrazione dei dati personali dei dipendenti illecitamente installati senza l'approvazione della commissione interna.
26 L'Arbeits- und Socialgericht di Vienna (Tribunale competente in materia di lavoro e di legislazione sociale), decidendo in primo grado, ha respinto detto ricorso in particolare perché, dato il primato del diritto comunitario, nel caso specifico dell'art. 9 dello Statuto, le disposizioni dell'ArbVG non sono applicabili e pertanto l'elezione della commissione interna è nulla e da considerarsi non avvenuta, cosicché quest'ultima non avrebbe né la qualità di parte, né la capacità processuale.
27 L'Oberlandesgericht Wien (Corte d'appello di Vienna), adito in secondo grado, ha confermato tale decisione basandosi altresì, fondamentalmente, sul primato del diritto comunitario, che osterebbe alla coesistenza, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, di un comitato del personale ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, privo, in quanto organo interno, di personalità giuridica e di capacità processuale, e di un organo del personale, quale la commissione interna ai sensi dell'ArbVG, che a norma dell'art. 53 dell'ASGG è dotato di capacità processuale.
28 La commissione interna ha presentato un ricorso in cassazione («Revision») contro tale sentenza dell'Oberlandesgericht Wien dinanzi all'Oberster Gerichtshof. Dato per acquisito che la rappresentanza della Commissione a Vienna non rientra nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 33, n. 2, punto 2, dell'ArbVG, che essa costituisce un'impresa ai sensi dell'art. 34, n. 1, di tale legge e che in essa sono occupati permanentemente almeno cinque lavoratori che hanno diritto di voto ai sensi dell'art. 49, n. 1, dell'ArbVG, quest'ultimo giudice ritiene che la detta rappresentanza sia obbligata ad istituire una commissione interna in osservanza dell'art. 40, n. 1, dell'ArbVG, sempreché il titolo II di questa legge sia applicabile.
29 Considerato, in tale contesto, che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se l'art. 79 del RAA rinvii altresì ad una normativa quale quella che figura nel titolo II dell'ArbVG né sul problema se le disposizioni dello Statuto relative al comitato del personale possano limitare l'applicazione di tale legge nazionale, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 79 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (art. 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259), ai sensi del quale le condizioni d'impiego degli agenti locali, segnatamente per quanto riguarda: a) le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto, b) i congedi e c) la loro retribuzione, sono stabilite da ciascuna istituzione in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni, debba essere inteso come un rimando al diritto del lavoro dello Stato interessato, che, nel caso dell'Austria, prevede anche l'applicazione del diritto dell'organizzazione sociale delle aziende di cui al titolo II dell'Arbeitsverfassungsgesetz (legge austriaca sui rapporti di lavoro e sull'organizzazione sociale delle imprese).
2) Se le disposizioni contenute nell'art. 9 dello Statuto del personale delle Comunità europee [art. 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259] e nell'allegato II di tale statuto, relative al comitato del personale competente a rappresentare anche gli agenti locali delle Comunità, debbano essere intese nel senso che disciplinano in modo tassativo i diritti collettivi e i diritti di cogestione degli agenti locali, escludendo così, per quanto riguarda gli agenti locali in servizio presso la rappresentanza della Commissione delle Comunità europee a Vienna, l'organizzazione sociale delle aziende di cui al titolo II dell'Arbeitsverfassungsgesetz».
Sulle questioni pregiudiziali
30 Poiché le due questioni sollevate sono strettamente connesse, è opportuno esaminarle congiuntamente.
31 Per rispondere a dette questioni, occorre ricordare, in primo luogo, che l'art. 9, n. 1, dello Statuto prevede l'istituzione di un comitato del personale presso ogni istituzione comunitaria. In conformità del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, tale comitato rappresenta gli interessi del personale presso l'istituzione interessata, assicurando un collegamento permanente tra quest'ultima e il personale, e coopera al buon funzionamento dei servizi dell'istituzione, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni.
32 Per poter esercitare tale funzione di rappresentanza degli interessi del personale, il comitato del personale dispone, ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo, terzo e quarto comma, dello Statuto, del diritto d'intervenire presso gli organi competenti dell'istituzione interessata e di essere consultato da questi ultimi su ogni difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, del diritto di dare ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di tale istituzione o inteso a migliorare le condizioni di lavoro del personale e le sue condizioni di vita in generale, nonché del diritto di partecipare alla gestione e al controllo degli organi di carattere sociale creati da detta istituzione nell'interesse del personale. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'allegato II, sezione 2, dello Statuto, persone designate dal comitato del personale sono membri della o delle commissioni paritetiche esistenti presso ogni istituzione e, ai sensi dell'art. 9, n. 4, dello Statuto, queste ultime possono essere consultate su qualsiasi questione di carattere generale che l'autorità che ha il potere di nomina o lo stesso comitato del personale ritenga utile sottoporre al loro esame.
33 E' importante inoltre rilevare che, ai sensi dell'art. 7 del RAA, gli agenti assunti con contratto dalle Comunità, compresi gli agenti locali, hanno il diritto, a determinate condizioni connesse alla durata del loro contratto o alla durata effettiva della loro assunzione, di partecipare all'elezione del comitato del personale dell'istituzione che li ha assunti e sono eleggibili a detto comitato allo stesso titolo di tutti i dipendenti di tale istituzione.
34 Si deve altresì sottolineare che l'art. 1, quarto comma, dell'allegato II dello Statuto stabilisce che la composizione del comitato del personale di ogni istituzione, o delle sue sezioni locali se esso è diviso in sezioni locali, dev'essere tale da assicurare la rappresentanza di tutti gli agenti di cui all'art. 7, primo comma, del RAA, compresi gli agenti locali titolari di un contratto di durata superiore ad un anno o indeterminata. Dal punto 10 della presente sentenza risulta che la Commissione ha espressamente ripreso quest'obbligo nella regolamentazione riguardante la composizione e il funzionamento del comitato del personale che essa ha adottato in applicazione dell'art. 9, n. 2, e dell'allegato II dello Statuto.
35 Da quanto precede deriva che, adottando il regolamento n. 259/68, il legislatore comunitario ha inteso garantire la partecipazione degli agenti locali alla tutela degli interessi del personale dell'istituzione che li ha assunti secondo le stesse modalità di rappresentanza del personale da esso previste a beneficio dei dipendenti delle Comunità europee e degli altri agenti indicati nel RAA.
36 Occorre pertanto esaminare, in secondo luogo, se l'art. 79 del RAA vada interpretato nel senso che consente, o addirittura impone, che gli agenti locali di un'istituzione beneficino altresì del diritto di partecipare alla difesa dei propri interessi in base alla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro nel quale sono chiamati ad esercitare le proprie funzioni.
37 Per determinare a tal fine se, tenuto conto dell'utilizzazione dell'espressione «segnatamente» nell'art. 79 del RAA, anche le modalità di rappresentanza e tutela degli interessi degli agenti locali rientrino nelle «condizioni d'impiego» ai sensi di tale articolo, occorre ricollocare quest'ultima nozione nel suo contesto e interpretarla in funzione dello spirito di detta disposizione nonché della ratio del RAA nel quale l'articolo è inserito.
38 Al riguardo si deve anzitutto rilevare che l'art. 79 del RAA stabilisce che, fatte salve le altre disposizioni del titolo IV di quest'ultimo, relative al regime di sicurezza sociale applicabile agli agenti locali e alla regolamentazione delle controversie esistenti tra questi ultimi e le istituzioni cui appartengono, le condizioni d'impiego degli agenti locali sono stabilite da ciascuna istituzione in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nel luogo in cui essi devono esercitare le loro funzioni.
39 Come la Corte ha dichiarato al punto 23 della sentenza 9 novembre 2000, causa C-126/99, Vitari (Racc. pag. I-9425), ne consegue che il diritto nazionale dello Stato nel cui territorio l'agente locale esercita le proprie funzioni non è applicabile direttamente a un rapporto di lavoro tra un'istituzione comunitaria e un agente locale.
40 Si deve inoltre rilevare che il RAA è diviso in diversi titoli, il primo dei quali, come indica la sua intestazione, contiene le disposizioni generali applicabili a tutte le categorie di agenti indicate nell'art. 1 del RAA ed i seguenti stabiliscono le norme particolari da applicare a ciascuna categoria di agenti.
41 Orbene, occorre constatare, da un lato, che le condizioni alle quali gli agenti titolari di un contratto sono elettori ed eleggibili in seno al comitato del personale sono previste nell'art. 7 del RAA, disposizione che, in quanto appartenente al titolo I di quest'ultimo, si applica a tutti gli agenti cui tale regime si riferisce.
42 D'altra parte, mentre i titoli II e III del RAA, relativi agli agenti temporanei e agli agenti ausiliari, definiscono nei particolari le norme che si applicano a questi ultimi con specifico riferimento alle condizioni di assunzione e di risoluzione del contratto, alle condizioni di lavoro, compresi i congedi, e alla retribuzione, l'art. 79 del RAA, che fa parte del titolo IV, relativo agli agenti locali, rinvia, per quanto riguarda gli stessi aspetti delle condizioni d'impiego di questi ultimi, alla regolamentazione e agli usi esistenti nel luogo in cui l'agente locale deve esercitare le proprie funzioni.
43 Pertanto bisogna ammettere che, quando nel titolo IV del RAA, relativo agli agenti locali, il legislatore comunitario rinvia, con riferimento alle condizioni di lavoro di questi ultimi, alla regolamentazione e agli usi esistenti nel luogo in cui essi devono svolgere le proprie funzioni, esso intende indicare soltanto quegli aspetti del rapporto di lavoro tra detti agenti e la loro istituzione che sono disciplinati ai titoli II e III per le altre categorie di agenti.
44 E' infine importante sottolineare che l'art. 79 del RAA non può essere interpretato in modo da poter condurre all'adozione, in ordine ad un determinato punto e per una stessa categoria di personale di un'istituzione comunitaria, di misure diverse, o addirittura contraddittorie, emanate in ambiti distinti ed in base a regole diverse, senza correre il rischio di compromettere il buon funzionamento dei servizi di un'istituzione comunitaria.
45 Orbene, ciò è proprio quanto si verificherebbe nell'ipotesi in cui, da un lato, l'insieme del personale di un'istituzione comunitaria nell'ambito del comitato del personale di quest'ultima e, dall'altro, una determinata categoria di agenti nell'ambito di un organo costituito in base alla legislazione nazionale dello Stato in cui questi ultimi esercitano le proprie funzioni esercitassero parallelamente diritti in materia di rappresentanza e tutela degli interessi del personale ad essi conferiti, rispettivamente, dallo Statuto e dalla detta legislazione nazionale.
46 Da quanto precede consegue che le modalità di rappresentanza e tutela degli interessi degli agenti locali di un'istituzione comunitaria non rientrano nelle «condizioni d'impiego» ai sensi dell'art. 79 del RAA e che tali modalità sono disciplinate in modo tassativo dal combinato disposto dell'art. 9 dell'allegato II dello Statuto e dell'art. 7 del RAA.
47 Pertanto, il rinvio effettuato dall'art. 79 del RAA alla regolamentazione e agli usi esistenti nel luogo in cui gli agenti locali devono esercitare le proprie funzioni non può ricomprendere la normativa nazionale applicabile in tale luogo in materia di partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa che li occupa, quale quella contenuta nella parte II dell'ArbVG.
48 Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione interna nonché dai governi austriaco e svedese, non può dedursi alcuna argomentazione contraria dal presunto carattere frammentario o rudimentale delle disposizioni dello Statuto e del RAA in materia di partecipazione del personale delle istituzioni comunitarie alla rappresentanza e alla tutela dei propri interessi.
49 Da un lato, infatti, come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 96 e 97 delle sue conclusioni, il regime di rappresentanza e tutela degli interessi del personale, quale istituito dalle pertinenti disposizioni dello Statuto e del RAA, è concepito per rispondere alle esigenze delle diverse istituzioni nonché del loro personale e per consentire a ciascuna di esse di contribuire, assolvendo i propri compiti, alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
50 Orbene, dinanzi alla Corte non si è sostenuto che le modalità di detto regime, quali risultano dal regolamento n. 259/68, siano contrarie ad una qualsiasi disposizione superiore del diritto comunitario e non siano sufficienti a garantire una difesa degli interessi del personale delle istituzioni comunitarie adeguata alle esigenze e all'assolvimento dei compiti di queste ultime.
51 D'altra parte, le modalità di partecipazione dei lavoratori di un'impresa alla vita di quest'ultima, quali previste negli Stati nei quali gli agenti locali delle Comunità europee possono essere chiamati a svolgere le loro funzioni, non sono necessariamente identiche a quelle definite nella parte II dell'ArbVG e possono anche variare all'interno di uno stesso Stato membro secondo le circostanze, cosicché in ogni caso la loro applicazione a detti agenti locali non potrebbe sempre garantire a questi ultimi una partecipazione alla tutela dei loro interessi più completa di quella derivante dalle disposizioni dello Statuto e del RAA.
52 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, alle questioni sollevate si deve rispondere dichiarando che le disposizioni dell'art. 9 e dell'allegato II dello Statuto, nonché quelle dell'art. 79 del RAA devono essere interpretate nel senso che ostano all'applicazione nei confronti degli agenti locali impiegati presso la rappresentanza della Commissione a Vienna della normativa austriaca relativa all'organizzazione sociale delle imprese, di cui al titolo II dell'ArbVG.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
53 Le spese sostenute dai governi austriaco, tedesco, dei Paesi Bassi e svedese, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 14 marzo 2001, dichiara:
Le disposizioni dell'art. 9 e dell'allegato II dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché quelle dell'art. 79 del Regime applicabile agli altri agenti delle dette Comunità devono essere interpretate nel senso che ostano all'applicazione nei confronti degli agenti locali impiegati presso la rappresentanza della Commissione delle Comunità europee a Vienna (Austria) della normativa austriaca relativa all'organizzazione sociale delle imprese, di cui al titolo II del Bundesgesetz betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz) (legge federale 13 dicembre 1973 sui rapporti di lavoro e sull'organizzazione sociale delle imprese).
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