Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-174/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Støvlbaek e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. J. Falz, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, omettendo di predisporre un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei policlorodifenili in essi contenuti conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dal sig. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, omettendo di predisporre un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei policlorodifenili in esso contenuti conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente l'eliminazione dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT) (GU L 243, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.
Ambito normativo
La direttiva
2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva:
«Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva».
3 L'art. 3 della direttiva stabilisce:
«Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010».
4 L'art. 4, nn. 1-3, della direttiva, prevede:
«1. Per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di potenza, il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito.
2. Gli apparecchi per i quali si possa ragionevolmente presumere che contengano fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso possono essere inventariati tralasciando i dati previsti al paragrafo 3, terzo e quarto trattino, e possono essere muniti dell'etichetta "Contaminazione da PCB <0,05%". Essi sono decontaminati o smaltiti a norma dell'art. 9, paragrafo 2.
3. Gli inventari comprendono i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del detentore,
- collocazione e descrizione degli apparecchi,
- quantitativo di PCB contenuto in tali apparecchi,
- data e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti,
- data della notifica.
Qualora uno Stato membro abbia già compilato un siffatto inventario, può astenersi dal procedere ad una nuova compilazione. Gli inventari sono periodicamente aggiornati».
5 L'art. 11 della direttiva stabilisce:
«1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:
- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati in essi contenuti;
- una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'art. 4, paragrafo 1, come previsto all'art. 6, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione».
6 Il decimo `considerando' della direttiva stabilisce che «per poter adeguare alle necessità le capacità di smaltimento dei PCB è opportuno conoscere i quantitativi di PCB esistenti e procedere, quindi, all'etichettatura degli apparecchi che ne contengono e fare un inventario degli stessi» e che «l'inventario va aggiornato periodicamente».
7 Il sedicesimo `considerando' della direttiva precisa che, «dati il numero e la capacità ristretti degli impianti di smaltimento e di decontaminazione dei PCB, è necessario predisporre programmi per lo smaltimento e/o la decontaminazione dei PCB inventariati».
La normativa nazionale
8 La direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico lussemburghese con il regolamento granducale 24 febbraio 1998, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT) e recante settima modifica dell'allegato I della legge modificata dell'11 marzo 1981 con cui viene disciplinata l'immissione in commercio e l'utilizzo di talune sostanze e preparati pericolosi (Mémorial A 1998, pag. 400; in prosieguo: il «regolamento di recepimento»).
9 L'art. 3 del regolamento di recepimento prevede:
«1. L'impiego dei PCB usati ad eccezione delle miscele di cui all'art. 2, lett. a), ultimo trattino, è vietato. Lo smaltimento di questi PCB dev'essere effettuato appena possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. E' vietato l'uso di apparecchi contenenti PCB ad eccezione delle miscele di cui all'art. 2, lett. a), ultimo trattino. Lo smaltimento di tali apparecchi dev'essere effettuato appena possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli apparecchi contenenti PCB per un valore superiore a 5 dm3 e per i quali si possa ragionevolmente presumere che contengano fluidi con una percentuale di PCB superiore allo 0,005% in peso, come anche i PCB in essi contenuti, sono sottoposti ad inventario ai sensi dell'art. 4. Nel caso dei condensatori di potenza, il limite di 5 dm3 comprende il totale dei singoli elementi di un'unità completa. L'impiego di tali apparecchi continua ad essere autorizzato fino al
- 31 dicembre 2005 se il volume di PCB è superiore allo 0,05% in peso;
- 31 dicembre 2010 se il volume presunto di PCB è inferiore o uguale allo 0,05% in peso.
Essi devono essere smaltiti o decontaminati entro il rispettivo termine ultimo di cui sopra».
Fase precontenziosa del procedimento
10 Con lettera 3 gennaio 2000 le autorità lussemburghesi hanno trasmesso alla Commissione un inventario e diversi testi normativi allegati ad un documento di sintesi intitolato «Comunicazione alla Commissione delle modalità di attuazione nel Granducato di Lussemburgo della direttiva 96/59/CE». I punti 3 e 4 del documento di sintesi riguardano, rispettivamente, il «programma di smaltimento dei PCB nel Lussemburgo» e la «raccolta e [lo] smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario».
11 Ritenendo, sulla base della documentazione fornita, che il Granducato di Lussemburgo non si fosse conformato agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 3, 4 e 11 della direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver intimato a tale Stato membro di presentare le sue osservazioni, la Commissione, con lettera 25 luglio 2000, ha emesso un parere motivato con cui l'invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi.
12 Tenuto conto delle nuove informazioni comunicate dal governo lussemburghese successivamente al detto parere motivato, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso limitandone l'ambito all'addebito relativo alla mancata predisposizione di programmi per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, previsto all'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva.
Ricorso
Argomenti delle parti
13 La Commissione sostiene che i programmi di smaltimento dei PCB adottati dal Granducato di Lussemburgo prima dell'adozione della direttiva non possono essere presi in considerazione, perché sono basati su un inventario, effettuato nel 1984, che non soddisfa gli obblighi derivanti dall'art. 4 della direttiva in quanto, come risulterebbe dalla documentazione presentata dalle stesse autorità lussemburghesi, tale inventario contiene solo gli apparecchi che funzionano a PCB puri.
14 Secondo la Commissione, il regolamento di recepimento non costituisce un programma ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva e del decimo e sedicesimo `considerando' della stessa, poiché, da un lato, è stato adottato prima che fosse redatto un inventario che soddisfacesse i requisiti di cui all'art. 4 della direttiva e, dall'altro, si limita a prevedere termini ultimi di uso degli impianti contenenti PCB senza definire le modalità di smaltimento o di decontaminazione dei questi impianti.
15 Il governo lussemburghese contesta l'inadempimento ad esso addebitato. Esso fa valere, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 4, n. 3, secondo comma, della direttiva, gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di compilare un inventario degli apparecchi contenenti un volume superiore a 5 dm3 di PCB allorché ne hanno già compilato uno. Ora, il Granducato di Lussemburgo avrebbe compilato programmi di smaltimento dei PCB fin dal 1986, sulla base di un primo inventario compilato nel 1984. Questi provvedimenti, attuati prima dell'adozione della direttiva, avrebbero consentito di smaltire il 99,9% dei PCB inventariati.
16 Secondo questo governo, in quanto gli inventari compilati prima dell'entrata in vigore della direttiva sono analoghi a quelli richiesti dall'art. 4, n. 3, della direttiva, i programmi di smaltimento concernenti gli apparecchi elencati in questi inventari rispettano gli obblighi derivanti dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva, anche se questi programmi sono precedenti alla data di entrata in vigore della stessa.
17 Il governo lussemburghese fa valere, in secondo luogo, che il regolamento di recepimento fissa termini ultimi per l'uso degli impianti contenenti PCB inventariati conformemente alle disposizioni della direttiva. A tal riguardo questo governo sostiene che la data ultima fissata dal detto regolamento per l'evacuazione degli apparecchi la cui concentrazione di PCB superi lo 0,05% è stata persino anticipata di cinque anni rispetto al termine stabilito dalla direttiva. Esso aggiunge che, in ogni caso, questi termini sono stati riportati in un capitolo più dettagliato, relativo all'evacuazione dei PCB, del programma nazionale di gestione dei rifiuti, che è stato adottato il 15 dicembre 2000 e comunicato alla Commissione il 15 gennaio 2001.
Valutazione della Corte
18 In via preliminare occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 6 dicembre 2001, causa C-148/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9823, punto 7, e 6 giugno 2002, causa C-177/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5137, punto 13).
19 A tal riguardo occorre constatare che il programma nazionale di gestione dei rifiuti del 15 dicembre 2000 è stato adottato dal Granducato di Lussemburgo e comunicato alla Commissione solo dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e non può pertanto essere preso in considerazione al fine di valutare l'esistenza dell'inadempimento.
20 Per quanto riguarda i provvedimenti adottati dal Granducato di Lussemburgo prima dell'adozione della direttiva, occorre ricordare che quest'ultima ha in particolare per oggetto, in base al suo art. 1, «il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione e sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB (...) in vista della loro eliminazione completa». Al fine di realizzare questo obiettivo, gli Stati membri devono compilare inventari degli apparecchi contenenti PCB.
21 A tal riguardo l'art. 4, n. 1, della direttiva, stabilisce che tutti gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 devono essere inventariati. Il n. 2 dello stesso articolo precisa che gli apparecchi per i quali si possa ragionevolmente presumere che contengano fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso possono essere inventariati tralasciando i dati previsti al n. 3, primo comma, terzo e quarto trattino, di tale articolo. L'art. 4, n. 3, primo comma, della direttiva stabilisce il contenuto di tali inventari. Infine, l'art. 4, n. 3, secondo comma, della direttiva stabilisce che, qualora uno Stato membro abbia già compilato un inventario analogo a quello il cui contenuto è previsto al primo comma del detto articolo, può astenersi dal procedere ad una nuova compilazione.
22 Pertanto, l'eventualità che un nuovo inventario non sia richiesto qualora uno Stato membro ne abbia già compilato uno presuppone che quest'ultimo inventario sia conforme all'art. 4 della direttiva.
23 In tale contesto, per conformarsi all'art. 11, primo trattino, della direttiva, gli Stati membri devono predisporre un programma di decontaminazione e/o smaltimento degli apparecchi inventariati conformemente alle disposizioni dell'art. 4 della direttiva, nonché dei PCB in essi contenuti.
24 Inoltre, dal combinato disposto dell'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva e del decimo e sedicesimo `considerando' di quest'ultima risulta che la predisposizione del programma richiesto da tale articolo obbliga gli Stati membri a confrontare il numero di apparecchi inventariati ed i quantitativi di PCB in essi contenuti, da smaltire o decontaminare, con le capacità di smaltimento e di decontaminazione disponibili a tal fine. Del resto, la predisposizione di questo programma deve consentire agli Stati membri di definire le modalità di trattamento delle diverse categorie di apparecchi e dei PCB in essi contenuti.
25 Alla luce di queste considerazioni, non vi è alcun dubbio che, al fine di soddisfare completamente gli obblighi derivanti dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva, il programma così predisposto deve presentare un carattere specifico, conforme al sistema di smaltimento dei PCB istituito dalla direttiva nel suo insieme (v., in tal senso, sentenze 11 giugno 1998, cause riunite C-232/95 e C-233/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3343, punti 34-36, e 21 gennaio 1999, causa C-207/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-275, punto 39).
26 A tal riguardo occorre constatare, in primo luogo, che l'inventario ed i programmi predisposti dal Granducato di Lussemburgo prima dell'entrata in vigore della direttiva sono incompleti. Infatti, da un lato, essi avevano per oggetto solo lo smaltimento dei PCB puri, come ha ammesso il governo lussemburghese nel controricorso. D'altra parte, dalla fase precontenziosa del procedimento risulta che, successivamente al parere motivato, il Granducato di Lussemburgo ha dovuto compilare un nuovo inventario al fine di conformarsi a quanto stabilito dall'art. 4 della direttiva, il che comporta che tale Stato membro avrebbe dovuto, in ogni caso, adottare un nuovo programma di decontaminazione e/o smaltimento sulla base di questo nuovo inventario per conformarsi ai requisiti dell'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva.
27 In secondo luogo, per quanto riguarda il regolamento di recepimento, è sufficiente constatare che, nonostante la trasposizione letterale della formulazione della direttiva in questo regolamento e la fissazione, all'art. 3, dei termini ultimi per lo smaltimento dei PCB, le disposizioni di tale regolamento non possono essere qualificate come programma ai sensi dell'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva in quanto non effettuano una valutazione delle capacità di smaltimento e di decontaminazione disponibili nel territorio nazionale e i termini che esse stabiliscono non si basano su un'analisi comparativa del numero di apparecchi da trattare e delle capacità effettive di trattamento.
28 Alla luce di queste considerazioni si deve constatare che il regolamento di recepimento nonché l'insieme dei provvedimenti adottati dal Granducato di Lussemburgo prima dell'adozione della direttiva, indipendentemente dalla loro efficacia effettiva, non soddisfano completamente gli obblighi derivanti dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva.
29 Si deve pertanto rilevare che il ricorso presentato dalla Commissione è fondato.
30 Di conseguenza, occorre constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo predisposto un programma di decontaminazione e/o di smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo, quest'ultimo, risultato soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo predisposto i programmi per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei policlorodifenili in essi contenuti conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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