Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-177/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Støvlbaek e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e D. Colas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, un piano per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi presenti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), di cui all'art. 6, n. 3, della detta direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 11 di tale direttiva,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 aprile 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo comunicato alla Commissione una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, un piano per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi presenti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), di cui all'art. 6, n. 3, della detta direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 11 di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 96/59:
«Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva».
3 L'art. 4, n. 1, della direttiva 96/59 prevede:
«Per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di potenza, il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito».
4 L'art. 4, n. 6, della direttiva 96/59 dispone:
«Ove fattibile, (...) gli apparecchi contenenti PCB non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento».
5 L'art. 11 della direttiva è del seguente tenore:
«1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:
- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
- un bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione».
6 Ritendendo di non essere stata informata dalla Repubblica francese riguardo ai provvedimenti adottati da quest'ultima per adeguarsi agli artt. 4 e 11 della direttiva 96/59 e di non disporre neppure di altre informazioni che le consentissero di concludere che tale Stato membro aveva adottato le disposizioni necessarie a tal fine, il 13 aprile 2000 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica francese invitandola a presentare le sue osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi, secondo la procedura prevista dall'art. 226 CE.
7 In risposta alla detta lettera, il 13 giugno 2000 le autorità francesi hanno trasmesso una nota nella quale indicavano che taluni provvedimenti erano stati già presi in vista dell'adozione, nell'ottobre 2001, di un inventario degli apparecchi contenenti PCB. In tale lettera esse fornivano inoltre una stima del parco francese degli apparecchi contenenti PCB o degli olii contaminati da PCB. In essa, infine, presentavano un calendario previsionale di decontaminazione e/o di eliminazione, preparato in base alle capacità di trattamento esistenti.
8 Considerando che le autorità francesi non avevano preparato né una sintesi degli inventari, né il piano e neppure la bozza di piano di cui agli artt. 4 e 11 della direttiva 96/59, il 27 luglio 2000 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando la Repubblica francese ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica.
9 Con lettera di risposta datata 12 ottobre 2000 la Repubblica francese ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di preparare un calendario in base al quale, secondo la procedura nazionale prevista, avrebbe potuto comunicare entro l'ottobre 2001 le informazioni necessarie per conformarsi agli artt. 4 e 11 della direttiva 96/59.
10 Il 26 gennaio e il 23 marzo 2001, rispettivamente, la Repubblica francese ha comunicato alla Commissione il décret n° 2001-63, du 18 janvier 2001, modifiant le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (decreto 18 gennaio 2001, n. 2001-63, che modifica il decreto 2 febbraio 1987, n. 87-59, riguardante l'immissione sul mercato, l'uso e lo smaltimento di policlorodifenili e dei policlorotrifenili; JORF del 25 gennaio 2001, pag. 1286; in prosieguo: il «decreto n. 2001-63») e l'arrêté, du 13 février 2001, relatif à la déclaration de détention d'appareil contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (decreto 13 febbraio 2001 relativo alla dichiarazione del possesso degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili; JORF del 6 marzo 2001, pag. 3500; in prosieguo: il «decreto 13 febbraio 2001»).
11 Nel suo ricorso la Commissione sostiene che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 4 e 11 della direttiva 96/59. Essa fa valere che le disposizioni adottate dalla Repubblica francese in data posteriore al parere motivato, quali il decreto n. 2001-63 e il decreto 13 febbraio 2001, non sono atte a porre fine a tale inadempimento.
12 Il governo francese ammette che era tenuto a preparare e trasmettere alla Commissione, entro i termini previsti dalla direttiva 96/59, i documenti di cui agli artt. 4, n. 1, e 11 della detta direttiva. Esso non contesta il fatto che alla data di deposito della sua difesa non aveva ancora predisposto tali documenti e che non era pertanto in grado di trasmetterli alla Commissione nella forma prescritta. Tale governo sostiene tuttavia che l'avvio della procedura di elaborazione di tali documenti è stata più lunga del previsto, che ostacoli tecnici relativi al sistema informatico utilizzato hanno provocato un ulteriore ritardo e che nel corso dell'anno 2002 dovrebbe essere in grado di conformarsi a tali disposizioni della direttiva 96/59.
13 Occorre a tale riguardo ricordare che, per costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 11 novembre 1999, causa C-315/98, Commissione/Italia, Racc. pag. I-8001, punto 11).
14 Ebbene, il governo francese riconosce che, alla scadenza del termine imposto nel parere motivato, non aveva ancora comunicato alla Commissione la sintesi degli inventari né il piano e la bozza di piano di cui agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva 96/59.
15 Il ricorso proposto dalla Commissione va pertanto considerato fondato.
16 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica francese, non avendo comunicato alla Commissione una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, un piano per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi presenti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 96/59, di cui all'art. 6, n. 3, della detta direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 11 di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, un piano per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi presenti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), di cui all'art. 6, n. 3, della detta direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 11 di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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