Causa C-182/01
Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH
contro
Werner Jäger
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf)
«Ritrovati vegetali — Regime di protezione — Art. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94, nonché art. 3, n. 2, e art. 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 — Organizzazioni di titolari — Definizione — Obbligo per l’organizzazione di agire solo per conto dei propri membri — Utilizzo da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto — Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione dei ritrovati vegetali — Art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 — Nozione di organizzazione di titolari — Società a responsabilità limitata — Inclusione
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, art. 14; regolamento (CE) della Commissione n. 1768/95, art. 3, n. 2]
2. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione dei ritrovati vegetali — Artt. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 e 8 del regolamento n. 1768/95 — Impossibilità per il titolare di chiedere l’informazione prevista dalle disposizioni di cui trattasi a un agricoltore in assenza di indizi dell’utilizzo da parte di quest’ultimo a fini di moltiplicazione di un raccolto ottenuto a partire da sementi di una varietà protetta
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 14, nn. 2 e 3; regolamento della Commissione n. 1768/95, art. 8)
1. L’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’art. 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è diretto a consentire ai titolari della privativa comunitaria di organizzarsi in modo idoneo per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 14 del regolamento n. 2100/94, lasciando a questi ultimi la scelta della veste giuridica di tale organizzazione, che può pertanto assumere la forma di una società a responsabilità limitata.
Un’organizzazione di tal genere può far valere i diritti dei titolari membri di un’altra organizzazione se quest’ultima è, a sua volta, membro della prima organizzazione. Per contro, essa non può far valere i diritti dei titolari che, senza essere membri di un’altra organizzazione che lo sia, le abbiano affidato tuttavia la tutela dei loro interessi dietro compenso.
(v. punti 51, 58, dispositivo 1)
2. Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 8 del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, non può essere interpretato nel senso che il titolare di una privativa comunitaria per un ritrovato vegetale può chiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle dette disposizioni qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore abbia utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della sua azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, sempre nella sua azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga ad una delle specie di varietà agricole elencate al n. 2 del menzionato art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94.
(v. punto 62, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
11 marzo 2004(1)
«Ritrovati vegetali – Regime di protezione – Art. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94, nonché art. 3, n. 2, e art. 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 – Organizzazioni di titolari – Definizione – Obbligo per l'organizzazione di agire solo per conto dei propri membri – Utilizzo da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto – Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria»
Nel procedimento C-182/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH
e
Werner Jäger,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), nonché degli artt. 3, n. 2, e 8 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'art. 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans e S. von Bahr (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, dal sig. K. von Gierke, Rechtsanwalt;
– per il sig. Jäger, dal sig. W. Graf von Schwerin, Rechtsanwalt;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Braun e M. Niejahr, in qualità di agenti,
sentite le osservazioni orali della Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, rappresentata dai sigg. K. von Gierke e E. Krieger, Rechtsanwalt, dal sig. M. Jäger, rappresentato dai sigg. W. Graf von Schwerin, M. Miersch, Rechtsanwalt, e R.E. Wilhelms, Patentanwalt, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister, e della Commissione, rappresentata dal sig. G. Braun, assistito dal sig. R. Bierwagen, Rechtsanwalt, all'udienza del 3 ottobre 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 novembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 22 marzo 2001, pervenuta alla Corte il 22 aprile seguente, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello di Düsseldorf) ha sottoposto alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), nonché degli artt. 3, n. 2, e 8 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’art. 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173, pag. 14).
2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «STV») e il sig. Jäger in merito all’obbligo di quest’ultimo, in quanto agricoltore, di comunicare alla STV, su richiesta della medesima, se e, eventualmente, in quale misura egli avesse coltivato diverse varietà vegetali, talune delle quali protette in forza del regolamento n. 2100/94.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
Il regolamento n. 2100/94
3 Dall’art. 1 del regolamento n. 2100/94 risulta che tale regolamento istituisce un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali quale unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali.
4 Ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento medesimo, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona – in prosieguo denominata «il costitutore» – «che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa».
5 L’art. 13, nn. 1 e 2, del medesimo regolamento così recita:
«1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:
a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),
b) condizionamento a fini di moltiplicazione,
c) messa in vendita,
d) vendita o altra commercializzazione,
e) esportazione dalla Comunità,
f) importazione nella Comunità,
g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).
Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni».
6 Il successivo art. 14, n. 1, del detto regolamento prevede, tuttavia, quanto segue:
«In deroga all'articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali».
7 L’art. 14, n. 2, precisa che tale autorizzazione, detta «privilegio dell’agricoltore», si applica unicamente alle specie di piante agricole ivi elencate. Esse sono raggruppate in quattro categorie, vale a dire le piante da foraggio, i cereali, le patate e le piante da olio e da fibra.
8 A termini del n. 3 del medesimo articolo del regolamento n. 2100/94, «[n]elle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore». Tale disposizione indica poi i criteri in base ai quali vanno fissate le dette condizioni, tra cui l’assenza di restrizioni quantitative a livello di azienda agricola, il diritto dell’agricoltore a trattare esso stesso ovvero avvalendosi di prestazioni di servizi il prodotto del raccolto, affinché possa essere piantato, l’obbligo per gli agricoltori, ad esclusione dei piccoli agricoltori, di corrispondere al titolare un’equa remunerazione, che deve essere notevolmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona, nonché la responsabilità esclusiva dei titolari quanto al controllo del rispetto delle disposizioni di detto art. 14.
9 Tra i detti criteri il sesto trattino dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 prevede anche un obbligo di informazione a carico degli agricoltori. Tale disposizione così recita:
«[L]e relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali».
10 Dal diciassettesimo e dal diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2100/94 emerge che «l’esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell’interesse pubblico», che «ciò include la salvaguardia della produzione agricola» e che «a tal fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare i prodotti del raccolto per la moltiplicazione a determinate condizioni».
Il regolamento n. 1768/95
11 L’art. 1 del regolamento n. 1768/95 definisce le norme d’attuazione delle condizioni per applicare la deroga di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
12 L’art. 2 del detto regolamento così dispone:
«1. Le condizioni di cui all’articolo 1 sono osservate dal titolare, che rappresenta il costitutore, e dall’agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell’uno e dell’altro.
2. Gli interessi legittimi non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell'esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell'esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l'effetto concreto della sua osservanza».
13 A termini dell’art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento medesimo:
«1. I diritti e gli obblighi del titolare che derivano dalle disposizioni dell’articolo 14 del regolamento [n. 2100/94] specificate nel presente regolamento, diversi dal diritto ad un pagamento già quantificabile dell’equa remunerazione di cui all’articolo 5, non possono essere ceduti a terzi. Essi vanno tuttavia inclusi nei diritti e negli obblighi inerenti a un’eventuale cessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 23 del regolamento [n. 2100/94].
2. I diritti di cui al paragrafo 1 possono essere rivendicati a livello comunitario, nazionale, regionale o locale da singoli titolari, da più titolari congiuntamente o da un’organizzazione di titolari stabilita nella Comunità. Un’organizzazione di titolari può agire soltanto per conto dei suoi membri, e solo per quelli fra essi che le abbiano conferito per iscritto il rispettivo mandato. L’organizzazione agisce tramite uno o più rappresentanti o tramite controllori da essa accreditati, nei limiti dei rispettivi mandati».
14 L’art. 14, n. 3, del regolamento n. 1768/95 così dispone:
«La persona o le persone che, nel momento in cui viene reclamato l’adempimento di un obbligo, risultano proprietarie dell’azienda interessata vengono considerate come agricoltori, a meno che non dimostrino che l’agricoltore che deve adempiere all’obbligo previsto dai paragrafi 1 e 2 è una persona diversa».
15 L’art. 8 del medesimo regolamento prevede:
«1. Gli elementi informativi specifici che l’agricoltore è tenuto a fornire al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino del regolamento [n. 2100/94] possono formare oggetto di un contratto fra il titolare e l’agricoltore interessato.
2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l’agricoltore è tenuto a fornire al titolare che ne faccia richiesta, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o degli Stati membri, una dichiarazione in merito all’informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:
a) il nome dell’agricoltore, il luogo del suo domicilio e l’indirizzo della sua azienda,
b) il fatto che l’agricoltore abbia utilizzato o meno nella sua azienda il prodotto del raccolto di materiale appartenente a una o più varietà del titolare,
c) se l’agricoltore ha utilizzato tale materiale, la quantità del prodotto del raccolto appartenente alla varietà o alle varietà interessate, che siano state utilizzate dall’agricoltore in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento [n. 2100/94],
d) alla stessa condizione, il nome e l’indirizzo della persona o delle persone che abbiano fornito un servizio di lavorazione del relativo prodotto del raccolto per impiantarlo,
e) se l'informazione ottenuta in base ai punti b), c), o d) non può essere confermata ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, la quantità del materiale di moltiplicazione autorizzato delle varietà utilizzate, nonché il nome e l'indirizzo del suo fornitore o dei suoi fornitori, e
(...)
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e) si riferiscono alla campagna di commercializzazione in corso e a una o più delle tre campagne precedenti, per le quali il titolare non abbia già fatto una precedente richiesta di informazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5.
La prima campagna di commercializzazione alla quale l’informazione si riferisce dev’essere in ogni caso quella in cui è stata fatta la prima di tali richieste sulla varietà o sulle varietà e sull’agricoltore interessato, purché il titolare abbia preso le opportune misure per assicurarsi che l’agricoltore, prima o nel momento stesso dell’acquisto del materiale di moltiplicazione della varietà o delle varietà, era informato almeno dell’avvenuta presentazione della domanda di concessione di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o dell’avvenuta concessione di una tale privativa e delle condizioni relative all’impiego di tale materiale di moltiplicazione.
(...)
4. Nella domanda il titolare specifica il proprio nome e indirizzo, la varietà o le varietà sulle quali ha interesse a ottenere informazioni, e il riferimento o i riferimenti alla(e) relativa(e) privativa(e) comunitaria(e) per ritrovati vegetali. Se l’agricoltore lo richiede, la domanda è fatta per iscritto [e] il titolare presenta la documentazione comprovante la sua titolarità. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, la richiesta va presentata direttamente all’agricoltore interessato.
5. Una richiesta non presentata direttamente all’agricoltore interessato è considerata conforme alle disposizioni del paragrafo 4, terza frase, se inviata agli agricoltori tramite i seguenti organismi o persone, con il loro consenso preventivo:
– organizzazioni di agricoltori o cooperative, per tutti gli agricoltori iscritti a tali organizzazioni o cooperative, o
– fornitori di servizi di trattamento, per tutti gli agricoltori ai quali essi abbiano fornito un servizio di trattamento del prodotto del raccolto destinato ad essere piantato, nella corrente campagna di commercializzazione e nelle tre precedenti campagne, a partire da quella specificata nel paragrafo 3, oppure
– fornitori di materiali di moltiplicazione autorizzati di varietà del titolare, per tutti gli agricoltori ai quali essi abbiano fornito tale materiale di moltiplicazione nella corrente campagna di commercializzazione e nelle precedenti tre campagne, a partire da quella specificata nel paragrafo 3.
6. Per una richiesta fatta in conformità alle disposizioni del paragrafo 5, non è necessaria la specifica dei singoli agricoltori. Le organizzazioni, le cooperative, i servizi di trattamento o i fornitori possono essere autorizzati dagli agricoltori interessati a fornire le informazioni richieste al titolare».
Normativa nazionale
16 L’art. 10 a, n. 6, del Sortenschutzgesetz 1985 (legge del 1985 sulla privativa per ritrovati vegetali), nella versione del 25 luglio 1997 (BGBl. 1997 I, pag. 3165; in prosieguo: la «SortG»), che definisce un obbligo di informazione circa i ritrovati vegetali protetti ai sensi dell’ordinamento tedesco, dispone quanto segue:
«Gli agricoltori che si avvalgono della possibilità di riutilizzare il prodotto del raccolto nonché i fornitori di servizi di trattamento per loro conto sono tenuti ad informare i titolari della privativa per ritrovati vegetali dell’entità di tale riutilizzo».
Causa principale e questioni pregiudiziali
17 Dall’ordinanza di rinvio emerge che la STV è una società a responsabilità limitata («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») di diritto tedesco, il cui oggetto sociale è la tutela degli interessi economici delle persone fisiche e giuridiche, nonché delle società di persone che producono sementi o le smerciano, direttamente o indirettamente, ovvero che partecipano alla produzione o al commercio delle stesse. L’oggetto sociale della STV comprenderebbe segnatamente, in primo luogo, la vigilanza sui diritti di privativa conferiti a livello nazionale e internazionale, in particolare l’organizzazione delle verifiche, con riguardo ai diritti di privativa di cui siano titolari i soci o terzi, presso le società che si occupano della moltiplicazione e della commercializzazione di sementi. Tale oggetto sociale implicherebbe, inoltre, l’incasso dei diritti di licenza per ritrovati vegetali e, infine, l’adozione di misure generali dirette a promuovere la produzione, nonché a garantire la distribuzione ai consumatori di sementi prive di difetti e di ottima qualità, nonché il loro smercio, restando tuttavia esclusi l’acquisto o la vendita di sementi.
18 Tra i soci della STV figurano titolari di privative e di licenze esclusive per l’utilizzo dei diritti alla tutela di ritrovati vegetali ai sensi della normativa nazionale, vale a dire a termini del SortG, e/o della normativa comunitaria, vale a dire del regolamento n. 2100/94. Secondo l’ordinanza di rinvio, sembra che tra i soci della STV figuri anche la Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter eV (in prosieguo: il «BDP») di cui fanno parte, tra gli altri, numerosi titolari di diritti di privativa e di licenze esclusive per lo sfruttamento dei diritti su ritrovati vegetali a termini della normativa tedesca e/o comunitaria.
19 La STV, agendo in base a procure e mandati scritti, fa valere, in nome proprio, dinanzi a vari giudici tedeschi e nei confronti di alcuni agricoltori tedeschi, tra i quali il sig. Jäger, i diritti derivanti dalla coltura di complessivamente più di 500 varietà vegetali protette relativi a più di 60 persone titolari e/o legittimati a diritti di privativa su ritrovati vegetali ai sensi della normativa nazionale o comunitaria. Tra questi ultimi figurerebbero i suoi soci e i membri di una federazione che, a sua volta, è socia della STV, nonché soggetti che non sono soci né membri di una federazione associata, ma che con mandato scritto hanno incaricato la STV di difendere, agendo per loro conto e dietro pagamento, i loro diritti relativi alla coltura di varietà vegetali protette.
20 La STV chiedeva al sig. Jäger di comunicarle in qual misura avesse coltivato, nel periodo di crescita delle piante 1997/1998, più di 500 varietà vegetali, circa un terzo delle quali protette ai sensi del regolamento n. 2100/94.
21 Il giudice del rinvio sottolinea che la STV afferma di essere un’organizzazione di titolari ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 e di poter far valere in giudizio, nell’ambito del potere ad essa conferito a tal fine, i diritti di tutti i titolari e loro aventi causa che le abbiano conferito il mandato al riguardo, e ciò indipendentemente dal fatto che rientrino o meno tra i propri soci.
22 Secondo il giudice del rinvio, la STV fa parimenti valere che, come agricoltore, il sig. Jäger doveva indicarle se e, eventualmente, in qual misura avesse coltivato una delle varietà descritte nella menzionata domanda – senza che essa debba in concreto dimostrare che questi abbia coltivato una determinata varietà. Tale obbligo completo di informazione discenderebbe, per i ritrovati vegetali protetti dal regolamento n. 2100/94, dal combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento medesimo e 8, n. 2, del regolamento n. 1768/95.
23 Il sig. Jäger sostiene che l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 si riferisce ad un’organizzazione, o ad un’associazione, costituita da «membri», e non ad un’impresa commerciale, quale una società a responsabilità limitata, costituita non da membri, bensì da soci. Inoltre, anche considerando la STV quale associazione ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, tale disposizione non si applicherebbe con riguardo agli interessi dei titolari di privative comunitarie di ritrovati vegetali che siano semplici membri di un’associazione che sia, a sua volta, socia della STV o siano del tutto estranei rispetto ad essa.
24 Con riguardo ai diritti di informazione, il sig. Jäger fa valere che né l’art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94, né l’art. 8 del regolamento n. 1768/95 impongono all’agricoltore di fornire informazioni senza alcuna dimostrazione da parte del titolare del diritto di privativa di un’attività di utilizzo delle sementi.
25 Il Landgericht Düsseldorf (Germania) respingeva la domanda proposta dalla STV contro il sig. Jäger rilevando che la STV non era processualmente legittimata a proporre tale azione in nome proprio per i titolari e gli aventi diritto per i quali la detta società non avesse accertato che fossero in un rapporto di associazione con aventi diritto. Quanto al resto, il detto giudice respingeva l’azione in quanto infondata, ritenendo che la STV non avesse dimostrato se e con riguardo a quali ritrovati vegetali i suoi mandanti fossero titolari del diritto di privativa sui ritrovati vegetali ovvero di un diritto esclusivo di utilizzo nel corso del periodo di cui trattasi.
26 Avverso tale pronuncia la STV interponeva appello contro tale pronuncia dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf.
27 Tale giudice osserva che la fondatezza dell’appello dipende, innanzi tutto, dalla questione se la STV, che non fa valere di un diritto di privativa proprio, sia legittimata a far valere in nome proprio i diritti nazionali e comunitari dei titolari e degli aventi diritto menzionati nel ricorso.
28 A tal riguardo il giudice del rinvio sottolinea che le nozioni di «organizzazione» e di «membri», di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, sembrano dover essere interpretate in senso lato, in particolare perché la detta disposizione dev’essere considerata autonomamente, e che, nella versione tedesca del regolamento stesso, si parla in termini generali di organizzazione («Organisation»), nello stesso senso che occorre dare al termine associazione («Vereinigung»), senza far riferimento ad una forma giuridica particolare. Secondo il detto giudice, permangono tuttavia incertezze quanto alla questione se i termini della detta disposizione comprendano ogni gruppo di titolari, ivi compresa, in particolare, una società a responsabilità limitata, e se il potere di un’organizzazione, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, di rivendicare i diritti di cui al precedente n. 1 comprenda parimenti i diritti dei membri di associazioni a loro volta aderenti a tale organizzazione, aventi lo status di «membri indiretti» di quest’ultima.
29 Il detto giudice si chiede, inoltre, se la STV sia del pari abilitata all’esercizio dei diritti previsti dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1768/95 del titolare o di suoi aventi diritto che non siano né soci della STV né membri indiretti di quest’ultima nel senso precedentemente precisato, ma che affidino tuttavia la tutela dei loro interessi a tale società dietro compenso.
30 Inoltre, per quanto attiene all’interpretazione degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 8 del regolamento n. 1768/95, il giudice del rinvio osserva che la STV non ha dedotto elementi idonei a ritenere che il sig. Jäger abbia posto in essere uno degli atti enumerati dall’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2100/94 con riguardo alle varietà protette indicate nella domanda di tale società o che, quantomeno, abbia utilizzato le varietà in questione nella propria azienda. Conseguentemente, la STV godrebbe dei diritti di informazione da essa invocati solo se le menzionate disposizioni conferissero un diritto di informazione con riguardo ad ogni agricoltore, indipendentemente dalle circostanze di cui alla causa principale.
31 Il giudice del rinvio rileva che la comunicazione delle pertinenti informazioni previste dall’art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 costituisce uno dei requisiti che l’agricoltore deve soddisfare affinché la coltivazione ai sensi del n. 1 del medesimo articolo sia autorizzata a titolo derogatorio. Conseguentemente, a suo avviso, l’obbligo di informazione presuppone necessariamente un attività di coltivazione.
32 Con riguardo all’art. 8 del regolamento n. 1768/95, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ricorda che, come regolamento di applicazione, quest’ultimo si limita a precisare i presupposti in presenza dei quali sono applicabili le disposizioni di deroga di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
33 Il giudice del rinvio aggiunge che è vero che per il titolare è spesso molto difficile accertare violazioni del diritto di privativa dipendenti dal fatto che un agricoltore impiega nella propria azienda il prodotto della raccolta di una varietà protetta come materiale di moltiplicazione, poiché non è possibile dall’esame di una pianta verificare se essa sia stata prodotta mediante coltivazione o mediante semenza. Tuttavia, un diritto di informazione esteso nei confronti di tutti gli agricoltori non risolverebbe completamente tale problema poiché, in particolare in caso di risposta negativa, si porrebbero le medesime difficoltà per il titolare, in mancanza di adeguate possibilità di controlli. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, appare «fondamentalmente dubbio garantire un diritto di informazione per aprire la strada ad una richiesta di pagamento, con cui il soggetto legittimato ad agire voglia dapprima acquisire cognizione se esistano effettivamente i presupposti per una richiesta di pagamento di un indennizzo». Di regola, sarà chi fa valere un diritto a dover indicare, quantomeno, indici concreti dei fatti su cui si fonda la responsabilità relativa a quel diritto.
34 Ciò premesso, l’Oberlandesgericht Düsseldorf decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
a) una (…) “organizzazione di titolari di privativa per ritrovati vegetali”, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento (…) n. 1768/95, possa rivestire la forma di una società a responsabilità limitata di diritto tedesco (GmbH);
b) una siffatta società possa far valere, ai sensi dell'art. 3, n. 2, i diritti derivanti dall'art. 3, n. 1, del menzionato regolamento anche per quei titolari di diritti di privativa che non siano suoi soci, bensì membri di un'associazione a sua volta socia della detta società, e
c) una siffatta società possa far valere (dietro compenso), ai sensi dell'art. 3, n. 2, i diritti derivanti dall'art. 3, n. 1, del menzionato regolamento anche per quei titolari che non siano suoi soci, né siano membri di un'associazione annoverata tra i suoi soci.
2) Se il combinato disposto di cui all'art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (…) n. 2100/94, e di cui all'art. 8 del regolamento (…) n. 1768/95 (…) debba essere interpretato nel senso che il titolare di una privativa per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento [n. 2100/94] possa ottenere da qualsiasi agricoltore le informazioni previste nelle menzionate disposizioni, indipendentemente dalla sussistenza di elementi che facciano presumere che l'agricoltore abbia compiuto atti di utilizzo ai sensi dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 2100/94 con riferimento ai ritrovati di cui trattasi o abbia quantomeno utilizzato tali ritrovati nella propria azienda».
Sulla prima questione
35 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 debba essere interpretato nel senso che una società a responsabilità limitata costituisca un’«organizzazione di titolari» ai sensi della menzionata disposizione e se, eventualmente, tale società possa far valere i diritti dei titolari che non siano suoi soci membri, ma siano membri di un’organizzazione che sia a sua volta socia della società medesima, nonché i diritti dei titolari che non siano soci della società stessa né di un’organizzazione annoverata tra i suoi soci, ma che le affidino la tutela dei loro interessi dietro compenso.
Osservazioni sottoposte alla Corte
36 La STV sostiene che l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 dev’essere interpretato estensivamente. Il legislatore comunitario, infatti, si sarebbe scientemente astenuto dal precisare la forma concreta del rapporto associativo dei titolari di cui trattasi per tenere conto delle differenti situazioni negli Stati membri. Tale disposizione si riferirebbe ad un organo centrale incaricato di far valere i diritti dei titolari. Conseguentemente, una società a responsabilità limitata di diritto tedesco ricadrebbe nella sfera di applicazione della detta disposizione.
37 Peraltro, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, perché la STV possa far valere i diritti di titolari di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento medesimo, sarebbe sufficiente che ogni titolare le abbia conferito mandato scritto a tal fine.
38 A tal riguardo la STV sostiene che, al pari della nozione di organizzazione, anche quella di membri deve essere interpretata estensivamente e indica una semplice «appartenenza». Pertanto, mediante il conferimento di un mandato a tale organizzazione, il requisito di «membro» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 sarebbe parimenti soddisfatto.
39 Tale status di membro sussisterebbe, a fortori, quando i titolari non solo abbiano conferito mandato ad un’organizzazione costituita in forma societaria, ma siano al contempo membri di una federazione socia, a sua volta, di tale organizzazione. In ogni caso, tali titolari sarebbero «membri indiretti» di quest’ultima e, con la creazione della federazione di cui essi sono membri, sarebbero vincolati secondo il diritto societario alla detta organizzazione, agente in nome e per conto loro.
40 Il signor Jäger sostiene che il termine «organizzazione», adoperato nell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, non può indicare una società quale la STV. In particolare, una società a responsabilità limitata non sarebbe costituita, manifestamente, da «membri» ai sensi della detta disposizione. L’impiego del termine «membri», infatti, indicherebbe che il legislatore comunitario intendeva riferirsi ad un gruppo di interessi di categoria giuridicamente costituito in forma di associazione o di una struttura analoga, e non ad un’impresa del tutto indipendente sia sul piano giuridico ed organizzativo, sia su quello degli interessi individuali dei costitutori.
41 Il governo italiano fa valere che un’organizzazione di titolari, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, non può assumere la forma di una società, poiché quest’ultima ha una personalità giuridica propria rispetto a ogni titolare di privativa per ritrovati vegetali e deve quindi essere considerata terza rispetto ad ogni titolare di privativa per ritrovati vegetali. Pertanto, ai sensi del regolamento n. 1768/95, una società di tal genere non potrebbe essere cessionaria dei diritti del titolare che discendono dalle disposizioni dell’art. 14 del regolamento n. 2100/94.
42 La Commissione ritiene che la nozione di organizzazione di titolari stabilita nella Comunità a livello comunitario, nazionale, regionale o locale debba essere interpretata estensivamente, al fine di inglobare l’insieme delle diverse forme di organizzazione che si riscontrano negli Stati membri, il che costituirebbe parimenti la ragione per cui il legislatore comunitario avrebbe deliberatamente scelto di riferirsi a tale organizzazione in termini generali.
43 Fondandosi sull’idea che tutte le forme di organizzazione debbano essere autorizzate e i diritti dei titolari garantiti indipendentemente da tali forme, la Commissione ritiene che i membri di un’organizzazione di titolari possano essere persone fisiche ovvero organizzazioni i cui membri sono i titolari. Conseguentemente, una società a responsabilità limitata costituita conformemente alla normativa tedesca potrebbe essere una «organizzazione di titolari» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, trattandosi di titolari che non sono soci, ma che sono membri di un’organizzazione a sua volta socia di tale società. Questi ultimi membri sarebbero membri indiretti e la società potrebbe far valere i loro diritti, purché essi le abbiano conferito il mandato al riguardo.
44 Per contro, il secondo periodo dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 indicherebbe chiaramente che un’organizzazione di titolari ai sensi della disposizione medesima può agire soltanto per conto dei suoi membri. Ne conseguirebbe che un’organizzazione di titolari non potrebbe far valere i diritti di cui al n. 1 del medesimo articolo con riguardo a titolari che non siano suoi soci o suoi membri e che non siano neanche membri di una federazione che faccia parte dei soci o dei membri dell’organizzazione medesima.
Valutazione della Corte
45 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 e come precisato dall’art. 1 del regolamento n. 1768/95, quest’ultimo definisce le norme di attuazione delle condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al n. 1 del menzionato art. 14.
46 Dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1768/95 risulta che, salvo il diritto al pagamento dell’equa remunerazione, già quantificabile, da versare al titolare, i diritti e gli obblighi di quest’ultimo che derivano dalle disposizioni dell’art. 14 del regolamento n. 2100/94 non possono essere ceduti a terzi.
47 Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, i diritti in questione sono essenzialmente quello di percepire un corrispettivo da parte dell’agricoltore, quello di vigilare sul rispetto dell’art. 14 del regolamento n. 2100/94 o delle disposizioni adottate ai sensi di tale disposizione e quello di ottenere, su domanda del titolare agli agricoltori ed ai prestatori di operazioni di lavorazione, ogni informazione pertinente.
48 Ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, tali diritti possono essere fatti valere a livello comunitario, nazionale, regionale o locale da singoli titolari, da più titolari congiuntamente o da un’organizzazione di titolari stabilita nella Comunità.
49 La nozione di organizzazione di titolari non viene peraltro definita dal regolamento n. 1768/95.
50 Dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio d’uguaglianza discende, tuttavia, che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa (sentenze 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I-6917, punto 43, e 11 marzo 2003, causa C-40/01, Racc. pag. I-2439, punto 26).
51 A tal riguardo si deve osservare che le disposizioni di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 sono dirette a consentire ai titolari di organizzarsi in modo idoneo per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 14 del regolamento n. 2100/94. Essi possono agire individualmente o congiuntamente o, ancora, costituire un’organizzazione a tal fine. Tali disposizioni lasciano ai titolari la scelta della veste giuridica di tale organizzazione, che può pertanto assumere la forma sia di un’associazione sia di una società a responsabilità limitata.
52 Tale interpretazione è corroborata dall’esame delle diverse versioni linguistiche dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95. I termini impiegati nelle versioni danese («sammenslutning»), inglese («organization»), spagnola («organización»), francese («organisation»), greca («σργάνωση»), italiana («organizzazione»), olandese («organisatie»), portoghese («organização»), finlandese («järjestö») e svedese («organisation»), infatti, sono tutti sufficientemente generici per poter comprendere non solo le associazioni, ma anche altre forme di organizzazione, come la società a responsabilità limitata. Se la versione tedesca impiega il termine «Vereinigung» nel primo periodo del menzionato n. 2 e nell’art. 3, n. 3, del regolamento n. 1768/95, resta il fatto che impiega il termine «Organisation» nell’art. 3, n. 2, secondo periodo, del regolamento medesimo.
53 Il fatto che l’art. 3, n. 2, secondo periodo, del regolamento n. 1768/95 si riferisca ai «membri» dell’organizzazione di titolari si spiega semplicemente con l’impiego del termine «Organisation» e non indica in alcun modo la forma giuridica che tale organizzazione deve assumere.
54 Per quanto riguarda l’argomento dedotto dal governo italiano, secondo il quale un’«organizzazione di titolari», ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, non potrebbe assumere la forma di una società poiché quest’ultima dovrebbe essere considerata quale terzo nei confronti di ciascun titolare, è sufficiente rilevare, da un canto, che ogni organizzazione dotata di personalità giuridica si configura come un terzo rispetto ai titolari che ne fanno parte e che tale rilievo non concerne unicamente le organizzazioni costituite in forma societaria. D’altro canto, come osserva l’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, l’acquisizione della qualità di socio di un’organizzazione costituita nella forma di società a responsabilità limitata non implica affatto una cessione di diritti a quest’ultima.
55 Quanto alla natura giuridica dei membri di un’organizzazione di titolari, si deve osservare che l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 non contiene indicazioni a tal riguardo. Tuttavia, se, come risulta dal precedente punto 51, la scelta della veste giuridica dell’organizzazione è stata lasciata ai titolari, ciò deve egualmente valere per i suoi membri. Pertanto, come la Commissione ha correttamente rilevato, i membri di un’organizzazione titolari possono essere sia persone fisiche sia organizzazioni i cui membri sono i titolari. Ne consegue che una società a responsabilità limitata può costituire un’«organizzazione di titolari» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95, ivi compresi i titolari che non siano suoi soci, ma membri di un’organizzazione a sua volta socia della società medesima. In tal caso, questi ultimi sono suoi membri indiretti.
56 Tuttavia, dal secondo periodo dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 risulta che, perché un’organizzazione possa far valere i diritti dei titolari che derivano dalle disposizioni dell’art. 14 del regolamento n. 2100/94, occorre che i suoi membri, diretti o indiretti, le abbiano conferito mandato scritto a tal fine.
57 Dal medesimo secondo periodo risulta, del pari, che un’organizzazione di titolari può agire soltanto per conto dei suoi membri e non in nome proprio, né in nome dei titolari che non siano compresi tra i suoi membri.
58 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1768/95 dev’essere interpretato nel senso che una società a responsabilità limitata può costituire un’«organizzazione di titolari» della privativa per ritrovati vegetali ai sensi della disposizione medesima. Un’organizzazione di tal genere può far valere i diritti dei titolari membri di un’altra organizzazione se quest’ultima è, a sua volta, membro della prima organizzazione. Per contro, essa non può far valere i diritti dei titolari che, senza essere membri di un’altra organizzazione che lo sia, le abbiano affidato tuttavia la tutela dei loro interessi dietro compenso.
Sulla seconda questione
59 Con la seconda questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 8 del regolamento n. 1768/95 debba essere interpretato nel senso che il titolare di una privativa comunitaria per un ritrovato vegetale possa chiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle dette disposizioni qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore abbia utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della propria azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, sempre nella propria azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga ad una delle specie di varietà agricole elencate al n. 2 del menzionato art. 14.
60 Occorre rilevare che nella sentenza 10 aprile 2003, causa C-305/00, Schulin (Racc. pag. I-3525), la Corte ha risolto una questione posta in termini quasi identici a quelli di cui alla seconda questione della presente domanda di rinvio pregiudiziale.
61 Pertanto, occorre che la Corte si richiami, da un canto, ai punti 46-69 e 71 della menzionata sentenza Schulin. D’altro canto, con riguardo all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1768/95, richiamato dalla STV a sostegno della propria interpretazione dell’art. 8, n. 2, del regolamento medesimo, è sufficiente rilevare che il menzionato n. 3 non impone obblighi supplementari agli agricoltori, ma si limita a prevedere le regole per individuare il soggetto tenuto a rispettare gli obblighi dell’agricoltore che derivano dall’art. 14 del regolamento n. 2100/94.
62 Tenuto conto di tali considerazioni, la seconda questione dev’essere risolta negli stessi termini della questione sollevata nella sentenza Schulin, vale a dire che il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 8 del regolamento n. 1768/95 non può essere interpretato nel senso che il titolare di una privativa comunitaria per un ritrovato vegetale può chiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle dette disposizioni qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore abbia utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della sua azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, sempre nella sua azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga ad una delle specie di varietà agricole elencate al n. 2 del menzionato art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94.
Sulle spese
63 Le spese sostenute dai governi italiani e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall’Oberlandesgericht Düsseldorf con ordinanza 22 marzo 2001, dichiara:
1) L’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, dev’essere interpretato nel senso che una società a responsabilità limitata può costituire un’«organizzazione di titolari» della privativa per ritrovati vegetali ai sensi della disposizione medesima. Un’organizzazione del genere può far valere i diritti dei titolari membri di un’altra organizzazione se quest’ultima è, a sua volta, membro della prima organizzazione. Per contro, essa non può far valere i diritti dei titolari che, senza essere membri di un’altra organizzazione che lo sia, le abbiano affidato tuttavia la tutela dei loro interessi dietro compenso.
2) Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 8 del regolamento n. 1768/95 non può essere interpretato nel senso che il titolare di una privativa comunitaria per un ritrovato vegetale può chiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle dette disposizioni qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore abbia utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della sua azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, sempre nella sua azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga ad una delle specie di varietà agricole elencate al n. 2 del menzionato art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94.
Jann
Timmermans
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 marzo 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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