Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-184/01 P,
Peter Hirschfeldt, dipendente di ruolo dell'Agenzia europea per l'ambiente, residente in Copenaghen (Danimarca), rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 13 febbraio 2001, nella causa T-166/00, Hirschfedt/AEA (Racc. PI pagg. I-A-41 e II-157), e all'accoglimento delle conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado,
procedimento in cui l'altra parte è:
Agenzia europea per l'ambiente (AEA), rappresentata dal sig. J.-L. Salazar e dalla sig.ra J. Rivière, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione d'udienza,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte il 26 aprile 2001, il sig. Hirschfeldt ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 2001, causa T-166/00, Hirschfeldt/AEA (Racc. PI pagg. I-A-41 e II-157; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo giudice ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento, da una parte, della decisione dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) del 24 settembre 1999 di annullare il concorso interno AEA/T/99/1 per un posto di capo del Servizio finanziario (in prosieguo: la «decisione 24 settembre 1999») e dall'altra, della decisione dell'AEA 13 dicembre 1999 recante trasferimento del ricorrente dalla Commissione all'AEA (in prosieguo: la «decisione 13 dicembre 1999»), nei limiti in cui essa fissa il suo inquadramento nel grado A 5, terzo scatto, a decorrere dal 1_ novembre 1999.
Contesto normativo
2 L'art. 8 della Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:
«Il funzionario che sia stato comandato presso un'altra istituzione delle tre Comunità europee può, allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione.
Se, d'intesa tra l'istituzione d'origine del funzionario e l'istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la sua carriera comunitaria presso quest'ultima istituzione. Per questo trasferimento non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione delle Comunità.
Se la decisione che accoglie questa domanda comporta l'inquadramento in un grado superiore a quello occupato dall'interessato nell'istituzione d'origine, viene assimilata ad una promozione e può intervenire solamente alle condizioni previste dall'articolo 45».
3 Secondo l'art. 27, primo comma, dello Statuto:
«Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità (...)».
4 L'art. 29, n. 1, dello Statuto, prevede:
«1. Per assegnare i posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:
a) la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione;
b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;
c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee;
bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».
Fatti all'origine della controversia
5 I fatti che sono all'origine della controversia sono esposti nella sentenza impugnata come segue:
«1 Il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione il 1_ luglio 1987 come dipendente in prova di grado A 7 ed è stato assegnato alla Direzione Generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile (DG XI). Egli è stato promosso al grado A 6 il 1_ giugno 1992 e al grado A 5, secondo scatto, il 30 maggio 1996, con decorrenza 1_ aprile 1996.
2 Con lettera 18 dicembre 1996, l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) ha offerto al ricorrente il posto di responsabile delle finanze come agente temporaneo inquadrato provvisoriamente nel grado A 5, terzo scatto, per un periodo di due anni, rinnovabile per un anno, a Copenaghen (Danimarca).
3 Con decisione 13 gennaio 1997, che accoglieva una domanda del ricorrente del 20 dicembre 1996, la Commissione ha comandato il ricorrente presso la AEA a tempo indeterminato a decorrere dal 1_ febbraio 1997.
4 Il 1_ aprile 1997, il ricorrente è entrato in servizio presso l'AEA come agente temporaneo di grado A 4, primo scatto. Il suo contratto che, inizialmente, doveva scadere il 31 gennaio 1999, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2000.
5 Il 14 settembre 1999, l'AEA ha pubblicato il bando di concorso interno AEA/T/99/1 per un posto di capo del Servizio finanziario. Il 23 settembre 1999, il ricorrente ha presentato la sua candidatura a questo concorso.
6 Il 22 settembre 1999, il direttore della Direzione A "Politica del personale" e della Direzione Generale "Personale e amministrazione" (DG IX) della Commissione, sig. S. Bisarre, ha inviato una lettera al sig. Jiménez Beltran, direttore dell'AEA, nella quale osservava:
"(...)
La decisione di bandire un concorso per il posto di Direttore del Servizio finanziario mi sembra (...) pertanto criticabile per due motivi: in primo luogo, è contraria ad una politica introdotta su domanda delle agenzie e che la rappresentanza del personale della Commissione continua ad accettare di malavoglia; in secondo luogo, non risponde ad un'esigenza di servizio incontestabile giacché il fine perseguito - coprire il posto che resterà vacante nel febbraio 2000 - può essere raggiunto più facilmente per mezzo di trasferimento.
(...)
Non posso dunque che invitarvi a riconsiderare la necessità di organizzare il concorso AEA/T/99/1 ed a riesaminare la possibilità di un trasferimento [dell'interessato all'AEA], nel grado ed nello scatto che deteneva al momento del comando. Come i miei servizi già le hanno indicato [l'AEA] potrà in un secondo momento promuoverlo al grado superiore quando le condizioni previste dallo Statuto saranno soddisfatte.
(...)
Se tuttavia voi preferiste continuare sulla via del concorso interno, la DG (IX) avrebbe il rammarico di non potersi associare a quest'ultimo né ad alcun altro concorso che fosse organizzato in futuro per coprire gli altri vostri posti permanenti. Essa si vedrebbe ugualmente costretta a rinunciare definitivamente in futuro ad effettuare trasferimenti in favore dell'[AEA].
(...)".
7 Il 24 settembre 1999, il servizio del personale dell'AEA ha annunciato l'annullamento del concorso AEA/T/99/1 (...). Questa decisione è stata notificata al ricorrente con lettera in data 27 settembre 1999 dal sig. Jiménez-Beltran, nella quale quest'ultimo affermava:
"(...)
Mi rincresce di informarLa che, dopo aver ricevuto questa lettera [da parte del sig. Bisarre], non posso fare altro che annullare il concorso interno nel quale Lei è candidato.
In base al contenuto della citata lettera, La incoraggio vivamente a chiedere, il più presto possibile, di essere trasferito dalla Commissione all'AEA, visto che questa è per Lei l'unica possibilità di continuare a lavorare per l'Agenzia".
8 Con lettera 27 ottobre 1999, il ricorrente ha chiesto il suo trasferimento dalla Commissione all'AEA ai sensi dell'art. 8 dello Statuto (...). Questa domanda è stata inoltrata alla Commissione.
9 Con lettera 6 dicembre 1999, indirizzata all'AEA, la Commissione ha dato il suo consenso al trasferimento. In tale lettera essa sottolineava che il ricorrente era attualmente inquadrato nel grado A 5 (anzianità di grado 1_ aprile 1996), terzo scatto (anzianità di scatto 1_ agosto 1996). Con decisione 13 dicembre 1999, il ricorrente è stato trasferito presso l'AEA con decorrenza 1_ dicembre 1999. In tale decisione il suo inquadramento era fissato in grado A 5, terzo scatto.
10 Il 23 dicembre 1999, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione 24 settembre 1999. Con decisione 8 marzo 2000 l'AEA ha respinto tale reclamo.
11 Il 13 marzo 2000, il ricorrente ha presentato un secondo reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione 13 dicembre 1999 nella parte in cui fissa il suo inquadramento nel grado A 5, terzo scatto, con decorrenza 1_ novembre 1999. Tale reclamo è stato respinto dall'AEA con decisione 10 maggio 2000».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
6 Il 19 giugno 2000, il sig. Hirschfeldt proponeva un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione 24 settembre 1999 e l'annullamento parziale della decisione 13 dicembre 1999.
7 A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione 24 settembre 1999, il sig. Hirschfeldt faceva valere un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 27 dello Statuto.
8 Riferendosi alla lettera 22 settembre 1999 della DG IX della Commissione, egli sosteneva più in particolare che la procedura di trasferimento era stata preferita a quella del concorso interno a seguito di un «accordo interistituzionale» tra l'AEA e la Commissione. La scelta della procedura di assunzione non sarebbe stata determinata, di conseguenza, dalle esigenze e dall'interesse del servizio, come sarebbe prescritto dall'art. 27 dello Statuto, ma da una politica imposta dalla Commissione.
9 Anche a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione 13 dicembre 1999, il sig. Hirschfeldt sollevava un motivo unico, relativo alla violazione degli artt. 5, 8, 45 dello Statuto.
10 A tal riguardo, il sig. Hirschfeldt faceva valere più in particolare che poiché la sua domanda di trasferimento era conforme all'art. 8 dello Statuto, questo trasferimento mirava a nominarlo in ruolo nel posto da lui occupato all'AEA da più di due anni come agente temporaneo di grado A 4.
11 Inoltre, egli sosteneva che, in conformità all'art. 8, secondo comma, dello Statuto, la decisione di trasferimento comportava necessariamente l'obbligo per l'AEA di ricostruire la sua carriera nell'ambito di questa istituzione e dunque tenendo presente che egli aveva il diritto ad essere scrutinato per la promozione dal 1_ aprile 1998, quello di esaminare le possibilità di promuoverlo nell'ambito degli esercizi di promozione 1998 e 1999.
12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in toto il ricorso in quanto infondato.
13 Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione 24 settembre 1999, il Tribunale ha ricordato, al punto 25 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo cui l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») non è obbligata a portare a termine una procedura di assunzione iniziata ai sensi dell'art. 29 dello Statuto (sentenze della Corte 24 giugno 1969, causa 26/68, Fux/Commissione, Racc. pag. 145, punto 11 e del Tribunale 14 febbraio 1990, causa T-38/89, Hochbaum/Commissione, Racc. pag. II-43, punto 15).
14 Il Tribunale, al punto 26 della sentenza impugnata, ha dichiarato che deriva dalla stessa giurisprudenza che, se l'APN dispone di un potere discrezionale quanto al seguito da dare ad un concorso, essa è, a fortiori, legittimata ad annullare quest'ultimo qualora sussistano dubbi in merito alla legittimità del ricorso a una tale procedura.
15 Il Tribunale ha aggiunto, allo stesso punto della sentenza impugnata, che Il fatto che nel caso di specie i dubbi fossero stati sollevati da un terzo, cioè dalla DG IX della Commissione, non poteva essere equiparato ad un «accordo interistituzionale» e non viziava il modo in cui l'APN aveva esercitato il proprio potere discrezionale.
16 Inoltre, al punto 27 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, in ogni caso, il sig. Hirschfeldt non dimostrava di avere un interesse ad agire riguardo al concorso controverso essendo stato nominato nel posto interessato prima della presentazione del ricorso. Il Tribunale ha precisato che solo l'inquadramento del ricorrente nel grado A 5 poteva arrecare pregiudizio allo stesso e non il fatto che alla copertura del posto in questione si sia proceduto per via diversa dal concorso. Esso ha aggiunto che poiché tale posto era menzionato nel bando di concorso come rientrante nella carriera A 5/A 4, la persona nominata a seguito del concorso non sarebbe necessariamente stata inquadrata nel grado A 4.
17 Il Tribunale ha affermato, al punto 28 della sentenza impugnata, che dall'insieme di questi elementi derivava che la domanda di annullamento della decisione 24 settembre 1999 doveva essere respinta in quanto infondata.
18 Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione 13 dicembre 1999, il Tribunale ha constatato, al punto 38 della sentenza impugnata, che il sig. Hirschfeldt era stato trasferito dalla Commissione all'AEA con decorrenza 1_novembre 1999, in applicazione dell'art. 8 dello Statuto.
19 Al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che, di conseguenza, si doveva ritenere che la carriera comunitaria del sig. Hirschfeldt si fosse svolta presso l'AEA, in applicazione dell'art. 8, secondo comma, dello Statuto.
20 Il Tribunale ha rilevato, al punto 40 della sentenza impugnata, che il sig. Hirschfeldt aveva riconosciuto che, al momento del suo trasferimento, non aveva un diritto automatico ad essere promosso in applicazione degli artt. 8, terzo comma, e 45 dello Statuto. Esso ha aggiunto che, in ogni caso, secondo una costante giurisprudenza, i candidati che hanno diritto ad essere scrutinati per la promozione non hanno un diritto ad essere promossi (sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-76/98, Hamptaux/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-59 e II-303, punto 49).
21 Il Tribunale ha considerato, al punto 41 della sentenza impugnata, che non può essere accolto l'argomento del sig. Hirschfeldt secondo cui l'AEA era obbligata, in applicazione di queste disposizioni, a ricostruire la sua carriera come se fosse stato dipendente dell'AEA ab initio e a «esaminare le possibilità» di promuoverlo, al momento del suo trasferimento, poiché egli era promuovibile dal 1_ aprile 1998.
22 A tal riguardo, il Tribunale ha affermato, al punto 42 della sentenza impugnata, che la promozione di un dipendente di ruolo ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dello Statuto, è subordinata al duplice presupposto che, in primo luogo, il trasferimento dell'interessato comporti il suo inquadramento in un grado superiore e che, in secondo luogo, la procedura di promozione rispetti le condizioni previste all'art. 45 dello Statuto.
23 Al punto 43 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che, nel caso di specie, la prima di queste condizioni non era soddisfatta. A tal riguardo, esso ha rilevato che, nonostante il fatto che il sig. Hirschfeldt fosse stato nominato agente temporaneo di grado A 4 presso l'AEA, tale dipendente di ruolo aveva conservato il grado A 5 presso la Commissione in applicazione degli artt. 37-39 dello Statuto.
24 Il Tribunale ha constatato che il sig. Hirschfeldt era stato trasferito con la decisione 13 dicembre 1999 ad un posto della carriera A 5/A 4, cioè un posto che rientra nella stessa carriera nella quale rientrava il posto da lui occupato presso la Commissione.
25 Il Tribunale ha osservato che il detto trasferimento del ricorrente ad un posto della carriera A 5/A 4 non comportava necessariamente il suo inquadramento in ruolo in un grado superiore, poiché tale posto poteva essere occupato in grado A 5 o in grado A 4. Di conseguenza, esso ha considerato che questo trasferimento non aveva implicato l'obbligo, per l'AEA, di esaminare la possibilità di promuovere il ricorrente alle condizioni previste dagli artt. 8 e 45 dello Statuto.
26 Al punto 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che da questi elementi derivava che la domanda di annullamento della decisione 13 dicembre 1999 doveva essere respinta in quanto infondata.
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
27 Con il suo atto di impugnazione, il sig. Hirschfeldt chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione 24 settembre 1999;
- annullare la decisione 13 dicembre 1999, nella parte in cui dispone il suo inquadramento in grado A 5, terzo scatto, con decorrenza 1_ novembre 1999;
- condannare l'AEA alle spese.
28 L'AEA chiede che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile nei limiti in cui contesta accertamenti di fatto operati dal Tribunale e per il resto respingerlo;
- in subordine, qualora la Corte di giustizia decida di annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale perché esso si pronunci nuovamente sul ricorso;
- condannare il sig. Hirschfeldt alle spese.
29 Con istanza depositata nella Cancelleria della Corte il 29 aprile 2002, il sig. Hirschfeldt ha chiesto la riapertura del procedimento per consentirgli di replicare nel corso della fase orale alle conclusioni dell'avvocato generale, che sarebbero state viziate da alcune contraddizioni.
30 A questo riguardo, occorre ricordare che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v., in particolare, sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-0000, punto 20).
31 La Corte considera che non occorre ordinare nella fattispecie la riapertura della fase orale, chiusa il 25 aprile 2002, poiché essa dispone di tutti gli elementi necessari per decidere sul ricorso in esame.
32 Occorre di conseguenza respingere la domanda del sig. Hirschfeldt diretta alla riapertura della fase orale.
Giudizio della Corte
In ordine alla decisione 24 settembre 1999
Sul primo motivo
33 Con il suo primo motivo, il sig. Hirschfeldt contesta al Tribunale il fatto di aver dichiarato, al punto 26 della sentenza impugnata, che l'esercizio del potere discrezionale di cui dispone l'AEA nella sua qualità di APN per decidere l'annullamento di un concorso non è stato, nella fattispecie, viziato dai dubbi sollevati dalla DG IX della Commissione e che non esisteva in materia alcun «accordo interistituzionale» tra tale Agenzia e la Commissione.
34 Secondo il sig. Hirschfeldt, il concorso controverso è stato bandito conformemente all'art. 29, n. 1, primo comma, lett. b), dello Statuto, nell'interesse del servizio. Un tale concorso sarebbe diretto, per la sua stessa natura, a consentire al numero più ampio possibile di dipendenti di ruolo o temporanei di candidarsi affinché, al termine di tale procedura di assunzione, l'istituzione possa assicurarsi, in applicazione dell'art. 27 dello Statuto, la collaborazione di dipendenti di ruolo dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Non si potrebbe pertanto sostenere, nella fattispecie, come fa l'AEA per giustificare l'annullamento del detto concorso, che quest'ultimo aveva il «solo scopo di ovviare alle anomalie della situazione amministrativa di un determinato dipendente» e che pertanto esso era in contrasto con le finalità di qualsiasi procedura di assunzione.
35 Il sig. Hirschfeldt sostiene inoltre che emerge dalla formulazione stessa della decisione 24 settembre 1999 che quest'ultima in realtà ha come unico scopo quello di ottemperare alla lettera 22 settembre 1999 della DG IX della Commissione, in particolare all'istruzione di annullare il detto concorso, unita alla minaccia esplicita di «rinunciare definitivamente in futuro ad effettuare trasferimenti in favore dell'[AEA]».
36 Quindi il Tribunale avrebbe considerato a torto, da una parte, che nel caso di specie, l'APN aveva il diritto di annullare il concorso controverso in ragione di dubbi sulla legittimità del ricorso ad una tale procedura e dall'altra, che il fatto che questi dubbi siano stati sollevati da un terzo non viziava il modo in cui l'APN aveva esercitato il proprio potere.
37 Secondo il sig. Hirschfeldt, questo primo motivo è ricevibile in sede di impugnazione perché si riferisce non alla valutazione dei fatti, che d'altra parte sono pacifici, ma alla qualificazione giuridica di questi fatti.
38 L'AEA conclude per l'irricevibilità di questo motivo, in quanto esso non riguarderebbe una valutazione dei fatti da parte del Tribunale e non costituirebbe di conseguenza una questione di diritto, ai sensi degli art. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, di cui la Corte può conoscere in sede di impugnazione.
39 Quanto al merito del motivo, l'AEA sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente affermato che, nella fattispecie, la decisione 24 settembre 1999 non dava seguito alla lettera 22 settembre 1999 della DG IX della Commissione, come sostenuto dal sig. Hirschfeldt, ma era stata adottata poiché il concorso controverso era stato bandito al solo scopo di ovviare alle anomalie della situazione amministrativa del ricorrente, il che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituiva uno sviamento di potere (v., in particolare, sentenze 29 settembre 1976, causa 105/75, Giuffrida/Consiglio, Racc. pag. 1395, e 23 ottobre 1986, causa C-142/85, Schwiering/Corte dei Conti, Racc. pag. 3177). Di conseguenza, è evidente che l'indizione di un concorso interno non sarebbe stata nell'interesse del servizio.
40 A tal riguardo, occorre ricordare che dagli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza 2 ottobre 2001, causa C-449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I-6733, punto 44).
41 Nella fattispecie, si deve constatare che con gli argomenti sollevati dal sig. Hirschfeldt a sostegno del suo primo motivo si censura il fatto che nella sentenza impugnata, sia stato condiviso, almeno implicitamente, il punto di vista sostenuto in primo grado dall'AEA, cioè che la decisione 24 settembre 1999 si basava sulla giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza e non era motivata dalla preoccupazione di ottemperare alla lettera 22 settembre 1999 della DG IX della Commissione.
42 Orbene, le considerazioni espresse dal Tribunale riguardo al fondamento della decisione 24 settembre 1999 sono di natura fattuale e non possono, di conseguenza, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, formare oggetto di un controllo da parte della Corte nell'ambito di un procedimento d'impugnazione.
43 Peraltro, dagli elementi agli atti non risulta che il Tribunale, esprimendo le dette considerazioni, abbia snaturato un elemento di prova.
44 Occorre infatti rilevare che, nella decisione 8 marzo 2000 che rigetta il reclamo presentato dal sig. Hirschfeldt ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione 24 settembre 1999, l'AEA ha chiaramente affermato che la giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza costituiva non solo il motivo per cui la Commissione si opponeva all'organizzazione del concorso interessato, ma anche il fondamento della decisione 24 settembre 1999.
45 Alla luce di queste considerazioni, si deve concludere che il primo motivo dev'essere dichiarato irricevibile.
Sul secondo motivo
46 Con il suo secondo motivo, il sig. Hirschfeldt contesta al Tribunale il fatto di aver dichiarato, al punto 27 della sentenza impugnata, che egli non dimostrava di avere un interesse ad agire riguardo al concorso annullato con la decisione 24 settembre 1999.
47 L'AEA fa valere che in conformità ad una giurisprudenza costante e quindi a buon diritto il Tribunale ha potuto affermare - peraltro ad abundantiam - che il ricorrente non dimostrava di avere un tale interesse.
48 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte respinge in modo puro e semplice le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale, poiché una motivazione siffatta non può comportare l'annullamento della pronuncia ed è, quindi, inoperante (v., segnatamente, sentenze 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione, Racc. pag. I-6965, punto 25, e ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 47).
49 Nella fattispecie, occorre constatare che la motivazione del Tribunale che figura al punto 27 della sentenza impugnata presenta un carattere sovrabbondante rispetto a quella esposta al punto 26 della sentenza stessa.
50 E', infatti, giocoforza constatare che la formulazione del punto 27 della sentenza impugnata, in particolare la sua introduzione («inoltre, e in ogni modo») indica chiaramente che si tratta di un'osservazione fatta dal Tribunale ad abundantiam rispetto al punto precedente della sentenza impugnata, circostanza che, peraltro, è confermata dal fatto che il Tribunale non ne ha tratto la conclusione che il motivo che esso esaminava fosse irricevibile.
51 Non occorre quindi esaminare il secondo motivo.
In ordine alla decisione 13 dicembre 1999
Sul primo motivo
52 Con il suo primo motivo, il sig. Hirschfeldt contesta al Tribunale il fatto di aver dichiarato, in particolare, al punto 42 della sentenza impugnata, che la promozione di cui all'art. 8, terzo comma, dello Statuto è subordinata in particolare alla condizione che il trasferimento comporti necessariamente un inquadramento in ruolo in un grado superiore. Il Tribunale avrebbe in tal modo imposto una condizione non prevista da tale disposizione.
53 A sostegno di questo motivo, il sig. Hirschfeldt sostiene che la decisione 13 dicembre 1999 dev'essere considerata non come un trasferimento comportante la sua nomina in un posto di grado A 5/A 4 vacante, ma come l'inquadramento in ruolo nel posto da lui occupato all'AEA come agente temporaneo di grado A 4 ai sensi di una decisione adottata dall'AEA nell'interesse del servizio e con il consenso della Commissione. Proprio in qualità di agente temporaneo di grado A 4 egli avrebbe chiesto di essere trasferito all'AEA e di essere collocato nel posto da lui già occupato nell'ambito di tale agenzia.
54 Il sig. Hirschfeldt fa valere che un inquadramento in ruolo conseguente a una siffatta domanda di trasferimento deve avvenire, in applicazione dei principi di certezza del diritto e del rispetto della tutela del legittimo affidamento, nel posto e nel grado occupati in quanto agente temporaneo dal dipendente di ruolo interessato nell'istituzione presso la quale è stato comandato. Egli aggiunge che, in caso contrario, il termine «inquadramento» utilizzato dall'art. 8, terzo comma, dello Statuto non avrebbe alcun senso.
55 L'AEA sostiene innanzi tutto che, sulla base dei punti 42 e 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ragionevolmente potuto concludere che, conformemente agli artt. 8, terzo comma, e 45 dello Statuto, l'AEA non aveva l'obbligo, nella fattispecie, di esaminare la possibilità di promuovere il sig. Hirschfeldt.
56 L'AEA fa poi valere che il grado del posto occupato in quanto agente temporaneo nell'istituzione in favore della quale un dipendente è comandato è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 8 dello Statuto. Di conseguenza, questa disposizione non implicherebbe un diritto dell'interessato ad essere inquadrato in ruolo nel posto e nel grado da lui occupato nella detta istituzione.
57 L'AEA sostiene infine che il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'art. 8, terzo comma, dello Statuto disciplina l'ipotesi in cui il posto da coprire rientri in una carriera superiore a quella occupata precedentemente nell'istituzione di origine dal candidato al trasferimento. Secondo l'AEA, è chiaro che, in una tale ipotesi, la decisione di trasferimento può realizzarsi solo attraverso un inquadramento in ruolo in un grado superiore. Tale inquadramento - eccezionale e derogatorio rispetto alle norme statutarie generali - dovrebbe allora essere assimilato ad una promozione e sarebbe, quindi, assoggettato all'art. 45 dello Statuto.
58 A tale riguardo, occorre rilevare che solo l'art. 8, terzo comma, dello Statuto prevede il caso in cui il trasferimento di un dipendente comporta la necessità per l'istituzione presso la quale quest'ultimo è stato trasferito di far coincidere tale trasferimento con una promozione.
59 Questa disposizione disciplina un'ipotesi eccezionale e derogatoria rispetto alla regola generale derivante dall'art. 8, secondo comma, dello Statuto, secondo la quale, in via di principio, il trasferimento non ha in quanto alcuna tale incidenza sullo status del dipendente interessato, per quanto riguarda, in particolare, il suo grado e la sua anzianità di scatto.
60 L'art. 8, secondo comma, dello Statuto è diretto inoltre ad assicurare che, in particolare in occasione di futuri esercizi di promozione nell'ambito dell'istituzione presso la quale il dipendente è stato trasferito, quest'ultimo sia trattato, per quanto riguarda l'anzianità richiesta, come se avesse compiuto la sua carriera comunitaria nell'ambito di tale istituzione. Peraltro, emerge dagli atti che il periodo durante il quale il sig. Hirschfeldt è stato comandato presso l'AEA in qualità di agente temporaneo è stato preso in considerazione da quest'ultima in occasione del primo esercizio di promozione successivo al trasferimento del sig. Hirschfeldt. Invece, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Hirschfeldt, questa disposizione non impone alla detta istituzione di ricostruire la carriera del dipendente di ruolo trasferito per quanto riguarda gli esercizi di promozione precedenti la data del trasferimento.
61 Ne consegue che la Corte ha legittimamente considerato, al punto 42 della sentenza impugnata, che la promozione di un dipendente di ruolo al momento del suo trasferimento, in applicazione dell'art. 8, terzo comma, dello Statuto, è subordinata, in particolare alla condizione che il trasferimento comporti necessariamente un inquadramento in ruolo in un grado superiore a quello che il dipendente stesso occupava nella sua istituzione di origine. Occorre, infatti, constatare che solo in questo caso un trasferimento rende di per sé necessario modificare il grado del dipendente di ruolo e derogare in tal modo alla regola generale fissata dall'art. 8, secondo comma, dello Statuto che è stata ricordata al punto 59 della presente sentenza.
62 Il primo motivo deve di conseguenza essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo
63 Con il suo secondo motivo, il sig. Hirschfeldt contesta al Tribunale il fatto di non aver verificato se, con la decisione 13 dicembre 1999, l'AEA abbia correttamente ricostruito la sua carriera ai sensi dell'art. 8, secondo comma, dello Statuto e di non aver risposto agli argomenti fatti valere a tal riguardo. Ne deriva, secondo il ricorrente, che la sentenza impugnata è viziata da carenza di motivazione su questo punto.
64 L'AEA fa valere che il Tribunale si è correttamente limitato a rilevare che non occorreva, nel caso di specie, fare uso della possibilità eccezionale e derogatoria di una promozione al momento stesso del trasferimento, prevista all'art. 8, terzo comma, dello Statuto, poiché uno dei presupposti per l'applicazione di questa disposizione - cioè l'inquadramento del dipendente di ruolo in un grado superiore - non era soddisfatto.
65 A tal riguardo, occorre constatare che il Tribunale ha concluso, al punto 43 della sentenza impugnata, che il trasferimento del ricorrente non ha comportato l'obbligo, per l'AEA, di esaminare la possibilità di promuoverlo alle condizioni previste agli artt. 8 e 45 dello Statuto.
66 Tale motivazione deve essere intesa come un'applicazione al caso di specie dei principi ricordati ai punti 58-60 della presente sentenza, cioè che l'art. 8, secondo comma, dello Statuto non prevede la possibilità di una promozione in occasione di un trasferimento, poiché una tale possibilità esiste solo nella situazione eccezionale di cui all'art. 8, terzo comma, dello Statuto.
67 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Hirschfeldt, la sentenza impugnata non è viziata da carenza di motivazione.
68 Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.
69 Dalle considerazioni che precedono consegue che il ricorso deve essere respinto in toto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
70 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'AEA ha chiesto la condanna del sig. Hirschfeldt alle spese quest'ultimo essendo rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Hirschfeldt è condannato alle spese.
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