Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri Obblighi Attuazione delle direttive Inadempimento non contestato
Parti
Nella causa C-196/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Støvlbaek e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato inizialmente dal sig. N. Mackel, quindi dal sig. J. Faltz, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e della decisione della Commissione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 (GU 1994, L 5, pag. 15),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'8 maggio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), e della decisione della Commissione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 (GU 1994, L 5, pag. 15).
2 L'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 dispone:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura».
3 L'elenco cui si fa riferimento in quest'ultima disposizione è stato adottato dalla Commissione con il nome di «Catalogo europeo dei rifiuti» (in prosieguo: il «CER»). A tenore del punto 5 della nota introduttiva all'allegato della detta decisione:
«Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti (...)».
4 Il CER è stato incorporato nel diritto lussemburghese con la circolare del Ministro dell'Ambiente del 20 novembre 1998, relativa all'introduzione di una nomenclatura dei rifiuti (Mémorial A 1998, pag. 2548). Ai sensi del punto 1, primo comma, della detta circolare:
«La presente circolare persegue un duplice obiettivo:
introdurre una nomenclatura lussemburghese dei rifiuti;
recepire il catalogo europeo dei rifiuti (CER)».
5 Conformemente alla procedura di cui all'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver messo il Granducato di Lussemburgo in grado di presentare le sue osservazioni, con lettera del 25 luglio 2000 ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica. Poiché il Granducato di Lussemburgo non ha dato seguito a tale parere, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
6 La Commissione fa valere che il Granducato di Lussemburgo ha violato l'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 nonché la decisione 94/3, da una parte, incorporando nel proprio ordinamento il CER tramite una circolare ministeriale, che obbliga l'amministrazione, ma non è vincolante nei confronti dei terzi, e, d'altra parte, introducendo contemporaneamente al CER una nomenclatura meramente lussemburghese, diversa dal CER e avente l'effetto di escludere l'utilizzazione di quest'ultimo per un gran numero di operazioni nelle quali viene presa in considerazione la classificazione dei rifiuti.
7 Il governo lussemburghese non contesta le conclusioni della Commissione, tuttavia rileva che l'entrata in vigore di un regolamento granducale volto a garantire l'utilizzazione integrale e fedele del CER è prevista per il gennaio 2002.
8 Secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 13 luglio 2000, causa C-261/98, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-5905, punto 25).
9 Dato che il governo lussemburghese non contesta il fatto di non avere adottato i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 ed alla decisione 94/3, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere considerato fondato.
10 Occorre pertanto dichiarare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 e della decisione 94/3.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CCE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e della decisione della Commissione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy