Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di una trasposizione completa
Parti
Nella causa C-205/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Stuyck, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non adottando tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a recepire nel diritto nazionale gli artt. 8, n. 2, 11, 18, n. 1, e 22, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1), o, in ogni caso, non comunicando dette misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'11 giugno 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non adottando tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a recepire nel diritto nazionale gli artt. 8, n. 2, 11, 18, n. 1, e 22, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non comunicandole dette misure, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Contesto normativo e procedura precontenziosa
2 L'art. 11 della direttiva dispone:
«A prescindere dalle altre disposizioni della presente direttiva, ove lo rendano necessario i fini legittimi dell'esperimento, l'autorità può consentire che l'animale sia rimesso in libertà, purché abbia la certezza che è stato fatto il possibile per la salvaguardia del benessere di questo, qualora il suo stato di salute lo permetta e non vi sia pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente».
3 L'art. 22, n. 1, della direttiva prevede:
«Per evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative nazionali o comunitarie relative alla salute od alla sicurezza, gli Stati membri riconoscono per quanto è possibile la validità dei dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di un altro Stato membro, a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la pubblica salute e la sicurezza».
4 Ai sensi dell'art. 25 della direttiva:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
5 Le principali misure di recepimento della direttiva comunicate alla Commissione dal Regno dei Paesi Bassi sono la Wet houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren (legge sulla regolamentazione della realizzazione di esperimenti sugli animali, Staatsblad 1977, n. 67), del 12 gennaio 1977, come modificata dalla legge 12 settembre 1996 (Staatsblad 1996, n. 500; in prosieguo: la «legge sulla sperimentazione animale»), ed il Besluit tot uitvoering van de artikelen 3, tweede lid, 9, 12, 14 en 15 van de Wet op de dierproeven (decreto di esecuzione degli artt. 3, n. 2, 9, 12, 14 e 15 della legge sulla sperimentazione animale), del 31 maggio 1985 (in prosieguo: il «decreto sulla sperimentazione animale»).
6 Ritenendo che tali misure non assicurassero un esatto e completo recepimento degli artt. 4, 5, 7, n. 3, 8, nn. 2, secondo comma, 3 e 4, 11, 18, n. 1, e 22, n. 1, della direttiva, con lettera 9 giugno 1998 la Commissione ha invitato il Regno dei Paesi Bassi a presentare le sue osservazioni al riguardo.
7 Con lettera 29 luglio 1998 il governo olandese ha contestato gli asseriti inadempimenti. La Commissione, non soddisfatta delle spiegazioni fornite da quest'ultimo, il 1° agosto 2000 ha inviato al Regno dei Paesi Bassi un parere motivato che sostanzialmente reiterava le censure già esposte nella propria lettera di diffida, aggiungendo che, in ogni caso, quest'ultimo non l'aveva informata delle misure adottate per conformarsi alla direttiva. Di conseguenza, la Commissione invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarsi a detto parere entro due mesi dalla notifica dello stesso.
8 Il 3 ottobre 2000 le autorità olandesi hanno inoltrato alla Commissione le loro osservazioni in merito al parere motivato. Con lettera 14 marzo 2001 dette autorità hanno informato la Commissione che erano state pubblicate nuove disposizioni di attuazione della direttiva, rispettivamente le Beleidsregels ontheffingen Wet op de dierproeven (direttive concernenti le deroghe alla legge sulla sperimentazione animale), del 10 ottobre 2000 (Nederlandse Staatscourant 2000, n. 207), e il Regeling huisvesting en verzorging proefdieren (regolamento relativo all'alloggio e alla cura degli animali utilizzati a fini sperimentali), del 30 gennaio 2001 (Nederlandse Staatscourant 2001, n. 27).
9 Tenuto conto che il mancato recepimento persisteva relativamente agli artt. 8, n. 2, 11, 18, n. 1, e 22, n. 1, della direttiva, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
10 A seguito dell'adozione, nel corso del procedimento, di nuove misure di recepimento della direttiva, vale a dire, rispettivamente, il Besluit tot wijziging van het Dierproevenbesluit (decreto che modifica il decreto sulla sperimentazione animale), del 26 giugno 2001 (Staatsblad 2000, n. 310), e la Nadere regeling merken proefdieren (normativa complementare sulla marchiatura degli animali utilizzati a fini sperimentali), del 21 giugno 2001 (Nederlandse Staatscourant 2001, n. 119), la Commissione ha parzialmente rinunciato al proprio ricorso, confermandolo soltanto per quanto riguarda gli artt. 11 e 22, n. 1, della direttiva.
Sul ricorso
Sul mancato recepimento dell'art. 11 della direttiva
11 Con la prima censura la Commissione fa valere che il Regno dei Paesi Bassi non ha correttamente recepito l'art. 11 della direttiva.
12 Nel suo controricorso il governo olandese sostiene che non è necessaria una trasposizione formale e letterale nell'ordinamento giuridico nazionale dei termini precisi ed espressi delle disposizioni di una direttiva, purché l'effetto utile di tale direttiva sia assicurato e siano soddisfatte le esigenze di certezza del diritto e di chiarezza, cosicché gli interessati siano in grado di conoscere i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva considerata (v., in particolare, sentenza 10 maggio 2001, causa C-144/99, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3541, punto 17).
13 Ciò si verificherebbe quanto all'art. 11 della direttiva, poiché l'obiettivo contemplato da questa disposizione viene conseguito grazie a quanto previsto dall'art. 10a della legge sulla sperimentazione animale.
14 Infatti, ai sensi del n. 1 di tale disposizione, per ogni sperimentazione animale è necessario il preventivo parere favorevole di una commissione autorizzata per la sperimentazione animale (in prosieguo: le «commissioni autorizzate») o, in caso di parere negativo di quest'ultima, una decisione favorevole della Centrale Commissie dierproeven (commissione centrale per la sperimentazione animale; in prosieguo: la «commissione centrale»).
15 Ai sensi dell'art. 10a, n. 2, della legge sulla sperimentazione animale, le commissioni autorizzate devono, nell'elaborare il loro parere, esaminare il piano di ricerca («onderzoeksplan») che dev'essere loro sottoposto e tener conto, in tale occasione, delle esigenze cui si riferiscono diverse disposizioni di detta legge, tra le quali figura l'art. 12 di quest'ultima, che obbliga gli sperimentatori a provvedere a che gli animali utilizzati a fini sperimentali vengano curati e trattati correttamente, in particolare tenendo conto di tutte le norme emanate al riguardo.
16 Secondo il Regno dei Paesi Bassi, da tale regolamentazione risulterebbe che detto piano di ricerca deve menzionare e giustificare la rimessione in libertà di un animale se questa fa parte dell'esperimento previsto. Ne risulterebbe altresì che le commissioni autorizzate e la commissione centrale devono tener conto, per autorizzare tale esperimento, delle disposizioni che obbligano lo sperimentatore ad assicurare agli animali utilizzati cure ed un trattamento corretto e a rispettare tutte le altre disposizioni normative vigenti, come quelle adottate in materia di sanità pubblica in senso lato o in materia di ambiente.
17 L'effetto utile dell'art. 11 della direttiva sarebbe pertanto assicurato in particolare dalla circostanza che, se disposizioni normative relative ad un settore diverso da quello della sperimentazione animale ostano a che un animale circoli liberamente, tenuto conto dello stato in cui esso si trova in tale fase dell'esperimento, la decisione o il parere di dette commissioni può essere soltanto negativo.
18 Tali argomenti non possono essere accolti.
19 Si deve ricordare che l'art. 11 della direttiva stabilisce rigorose condizioni alle quali è subordinata la rimessione in libertà di un animale nell'ambito di un esperimento ai sensi della direttiva (sentenza 12 settembre 2002, causa C-152/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-0000, punto 41). Per tale rimessione in libertà è necessaria, infatti, un'autorizzazione dell'autorità competente che può essere rilasciata soltanto qualora i fini legittimi dell'esperimento lo richiedano, a condizione che l'autorità abbia la certezza che è stato fatto tutto il possibile per la salvaguardia del benessere dell'animale considerato, purché lo stato di salute di quest'ultimo consenta la rimessione in libertà e da essa non derivi alcun pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente.
20 A tale riguardo, si deve in primo luogo rilevare che gli artt. 10a e 12 della legge sulla sperimentazione animale richiamati dal governo olandese non contengono alcun riferimento alla rimessione in libertà degli animali nell'ambito di esperimenti scientifici e non precisano, a fortiori, che tale rimessione in libertà può essere autorizzata soltanto alle rigorose condizioni previste dall'art. 11 della direttiva.
21 Anche ammesso che da dette disposizioni nazionali derivi un obbligo di menzionare nel piano di ricerca la rimessione in libertà, occorre sottolineare, in secondo luogo, che siffatte norme non sono atte a garantire il raggiungimento del preciso obiettivo di cui all'art. 11 della direttiva.
22 Infatti, la circostanza che le commissioni autorizzate o la commissione centrale chiamate rispettivamente a emettere un parere o ad adottare una decisione favorevole su una sperimentazione debbano tenere conto, in tale occasione, dell'obbligo generale gravante sullo sperimentatore di provvedere a che gli animali utilizzati a fini sperimentali siano trattati e curati correttamente e di rispettare tutte le norme emanate al riguardo, in particolare nei settori della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, non è atta a garantire il rispetto delle condizioni rigorose e specifiche cui l'art. 11 della direttiva subordina il rilascio di ogni autorizzazione di rimessione in libertà.
23 In particolare, dalla legge sulla sperimentazione animale non risulta chiaramente che l'autorità competente sia tenuta, prima di rilasciare tale autorizzazione, ad assicurarsi che sia stato fatto tutto il possibile per la salvaguardia del benessere dell'animale considerato, a verificare che lo stato di salute di quest'ultimo consenta la rimessione in libertà e che da essa non derivi alcun pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente. Al riguardo, si deve inoltre rilevare che il governo olandese non ha indicato con precisione quali siano le norme emanate in materia di sanità pubblica e protezione dell'ambiente che, a suo avviso, se considerate dall'autorità competente, le impedirebbero automaticamente di autorizzare la rimessione in libertà di animali sottoposti a sperimentazione in presenza di rischi per la sanità pubblica o l'ambiente.
24 Alla luce di quanto esposto, la prima censura della Commissione dev'essere accolta.
Sul mancato recepimento dell'art. 22, n. 1, della direttiva
25 Con la sua seconda censura la Commissione fa valere che il Regno dei Paesi Bassi non ha adottato alcuna misura al fine di garantire il recepimento dell'art. 22, n. 1, della direttiva.
26 Da parte sua, il governo olandese rileva che tale disposizione non richiede un recepimento specifico.
27 Detto governo si riferisce inoltre all'art. 10, n. 1, lett. a), della legge sulla sperimentazione animale, il quale prevede il divieto di effettuare esperimenti sugli animali per un fine che, secondo l'opinione dominante e generalmente accessibile degli esperti, possa essere conseguito anche diversamente. Secondo il governo olandese, tale divieto riguarderebbe in particolare il caso in cui si presume che la sperimentazione prevista nei Paesi Bassi possa fornire dati già esistenti a seguito di esperimenti compiuti in altri Stati membri e disponibili per chi intende procedere a tale sperimentazione.
28 Tali argomenti non possono essere accolti.
29 Da un lato, infatti, si deve ricordare come dalla giurisprudenza della Corte risulti che l'art. 22 della direttiva, che riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, della validità dei dati derivanti da esperimenti sugli animali effettuati nel territorio di un altro Stato membro per uno dei fini elencati dall'art. 3 della direttiva, cioè lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti o di altre sostanze o prodotti nonché la protezione dell'ambiente naturale, richiede certamente l'adozione di appropriate misure di trasposizione (v. sentenze 15 ottobre 1998, causa C-268/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-6069, punto 14, e Commissione/Francia, cit., punto 59).
30 D'altra parte, come ha rilevato al paragrafo 26 delle sue conclusioni l'avvocato generale, l'art. 10, n. 1, lett. a), della legge sulla sperimentazione animale ricalca in realtà il testo dell'art. 7, n. 2, della direttiva, del quale realizza pertanto il recepimento nel diritto olandese. Orbene, le rispettive disposizioni degli artt. 7, n. 2, e 22, n. 1, della direttiva non possono essere confuse. La prima di tali disposizioni impone infatti di preferire eventuali metodi scientifici alternativi rispetto alla sperimentazione sugli animali, qualora essi consentano di conseguire lo stesso risultato. La seconda disposizione, invece, impone di riconoscere la validità dei dati risultanti da esperimenti sugli animali già realizzati in un altro Stato membro al fine di evitare qualsiasi inutile ripetizione di esperimenti già effettuati.
31 Pertanto, dev'essere altresì accolta la seconda censura della Commissione.
32 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non adottando tutte le misure necessarie a garantire il corretto recepimento degli artt. 11 e 22, n. 1, della direttiva, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando tutte le misure necessarie a garantire il corretto recepimento degli artt. 11 e 22, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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