Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-213/01 P,
T. Port GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dal sig. G. Meier, Rechtsanwalt,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 20 marzo 2001 nella causa T-52/99, T. Port/Commissione (Racc. pag. II-981),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e M. Niejahr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE,
composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (relatore) e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 maggio 2001, la società T. Port GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «T. Port») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 20 marzo 2001 nella causa T-52/99, T. Port/Commissione (Racc. pag. II-981; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
Contesto giuridico
2 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha descritto il contesto giuridico nei termini seguenti:
«1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha istituito, a decorrere dal 1_ luglio 1993, un sistema comune d'importazione delle banane che si è sostituito ai vari regimi nazionali. E' stata operata una distinzione tra le "banane comunitarie", raccolte nella Comunità, le "banane paesi terzi", provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), le "banane ACP tradizionali" e le "banane ACP non tradizionali". Le banane ACP tradizionali e le banane ACP non tradizionali corrispondevano ai quantitativi di banane esportati dai paesi ACP che, rispettivamente, non eccedevano o eccedevano le quantità tradizionalmente esportate da ciascuno di tali Stati, stabilite in allegato al regolamento n. 404/93.
2 Per assicurare uno smercio soddisfacente delle banane comunitarie, nonché delle banane originarie degli Stati ACP e degli altri paesi terzi, il regolamento n. 404/93 prevedeva l'apertura di un contingente tariffario annuale di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni delle banane paesi terzi e delle banane ACP non tradizionali.
3 La vecchia versione dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 prevedeva l'apertura del contingente tariffario, il quale era ripartito nel modo seguente: il 66,5% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B) e il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che, a decorrere dal 1992, avevano cominciato a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali (categoria C).
4 La vecchia versione dell'art. 19, n. 2, prima frase, del regolamento n. 404/93 era formulata nel modo seguente:
"Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori di cui al paragrafo 1 (...) ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici".
5 Il regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6), definiva, in particolare, i criteri di determinazione dei tipi di operatori delle categorie A e B legittimati a presentare domande di certificati d'importazione, a seconda dell'attività dai medesimi svolta nel corso del periodo di riferimento.
6 Tale regime d'importazione è stato oggetto di un procedimento di composizione delle liti, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito di reclami proposti da taluni paesi terzi.
7 Il detto procedimento ha dato luogo a relazioni 22 maggio 1997 del gruppo speciale dell'OMC e ad una relazione 9 settembre 1997 dell'organo di appello permanente dell'OMC, la quale è stata adottata dall'organo di composizione delle controversie con decisione 25 settembre 1997. Con tale decisione l'organo di composizione delle controversie dell'OMC ha dichiarato incompatibili con le norme dell'OMC vari aspetti del sistema comunitario d'importazione delle banane.
8 Al fine di conformarsi a tale decisione, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 20 luglio 1998, n. 1637, recante modifica del regolamento n. 404/93 (GU L 210, pag. 28). Successivamente, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32).
9 Il regolamento n. 2362/98 prevede una semplice ripartizione tra "operatori tradizionali" e "operatori nuovi", definiti dal regolamento stesso, sicché, nell'ambito del nuovo regime d'importazione delle banane, risulta eliminata la ripartizione del contingente fra tre categorie diverse di operatori. E' stata parimenti eliminata la suddivisione degli operatori delle categorie A e B a seconda del tipo di attività svolta sul mercato.
10 Pertanto, l'art. 4 del regolamento n. 2362/98 dispone quanto segue:
"1. Ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro conformemente all'articolo 5, ottiene per ogni anno, per l'insieme delle origini indicate nell'allegato I, un quantitativo di riferimento unico determinato in base alle quantità di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento.
2. Per le importazioni da effettuare nel 1999, nell'ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996".
11 L'art. 5, nn. 2-4, del regolamento n. 2362/98 dispone quanto segue:
"2. Ai fini della determinazione del proprio quantitativo di riferimento, ciascun operatore comunica ogni anno all'autorità competente, anteriormente al 1_ luglio, quanto segue:
a) il totale dei quantitativi di banane delle origini indicate nell'allegato I che ha effettivamente importato durante ciascuno degli anni del periodo di riferimento;
b) i documenti giustificativi di cui al paragrafo 3.
3. L'importazione effettiva è attestata come segue:
a) mediante presentazione di una copia dei titoli d'importazione utilizzati per l'immissione in libera pratica dei quantitativi indicati dal titolare (...) del titolo (...),
b) e mediante prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione, pagamento effettuato direttamente alle autorità competenti oppure tramite un agente o un rappresentante in dogana.
L'operatore che fornisce la prova di aver pagato i dazi doganali applicabili all'atto dell'immissione in libera pratica di un determinato quantitativo di banane, direttamente alle autorità competenti o tramite un agente o un rappresentante in dogana, pur non essendo il titolare o il cessionario del rispettivo titolo d'importazione utilizzato per tale operazione (...) si considera che abbia realizzato l'importazione effettiva di tale quantitativo se è stato registrato in uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 1442/93 o se possiede i requisiti previsti dal presente regolamento per la registrazione come operatore tradizionale. Gli agenti o i rappresentanti in dogana non possono chiedere l'applicazione del presente comma.
4. Per gli operatori stabiliti in Austria, in Finlandia e in Svezia, la prova dei quantitativi immessi in libera pratica in tali Stati membri, nel 1994 e fino al terzo trimestre del 1995, è fornita mediante presentazione delle copie dei documenti doganali appropriati, nonché delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti, debitamente utilizzati".
12 L'art. 6, n. 3, del regolamento n. 2362/98 dispone quanto segue:
"Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2 e in funzione del volume globale dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 2, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente unico di adattamento per il quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore"».
Fatti e procedimento
3 Relativamente ai fatti, Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha constatato quanto segue.
«13 La [T. Port] (...) importa frutta e verdura. Sino all'entrata in vigore del regolamento n. 2362/98 essa apparteneva alla categoria A. Ai sensi di tale regolamento, essa è un operatore tradizionale.
14 Con decisione 8 dicembre 1998 le competenti autorità nazionali hanno riconosciuto alla ricorrente un quantitativo di riferimento provvisorio per il 1999 di 13 709 963 kg, dal quale hanno detratto 824 833 kg in seguito all'applicazione del coefficiente di adattamento di 0,939837 fissato dalla Commissione ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 2362/98. Dalle quantità domandate dalla ricorrente le autorità nazionali hanno inoltre detratto, da un canto, le quantità che questa avrebbe importato nel 1994 in Austria, Finlandia e Svezia, vale a dire 898 692 kg, e, dall'altro, la quantità di banane paesi terzi, fissata a 9 838 861 kg, che essa era stata autorizzata a importare dal Finanzgericht di Amburgo».
4 Per quanto riguarda quest'ultima quantità (in prosieguo: la «quantità determinata dal giudice»), risulta dal fascicolo che il Finanzgericht di Amburgo (Germania), con ordinanze emesse in sede di procedimento sommario il 19 maggio, nonché l'8, il 21 e il 28 giugno 1995, ha ordinato allo Hauptzollamt Hamburg-Jonas di autorizzare la T. Port a mettere in libera pratica un totale di 9 860 571 kg di banane, dietro pagamento di dazi doganali pari a ECU 75 per tonnellata, applicabili all'epoca all'importazione di banane da paesi terzi nell'ambito del contingente doganale, sebbene la società in questione non possedesse i titoli di importazione a tal fine necessari. Il Finanzgericht di Amburgo, nell'ordinanza 19 maggio 1995, ha altresì deciso di sottoporre alla Corte quattro questioni pregiudiziali. Le prime tre questioni vertevano sull'interpretazione dell'art. 234 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307 CE), sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 1_ marzo 1995, n. 478, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento n. 404/93, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13), nonché sull'effetto diretto degli artt. I, II, III e XIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 (in prosieguo: il «GATT 1994»), che figura nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»), approvato a nome della Comunità europea dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). La quarta questione riguardava le condizioni in presenza delle quali il giudice di uno Stato membro può accordare provvedimenti provvisori, qualora nutra dubbi sull'applicabilità del diritto comunitario derivato che sta a fondamento della sua decisione. La causa introdotta da tale richiesta di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo, registrata con il numero C-182/95, è stata prima sospesa e successivamente cancellata dal ruolo della Corte con ordinanza del presidente della Corte 12 marzo 2001.
5 Dal fascicolo risulta inoltre che, dopo che il Bundesfinanzhof (Germania), con sentenza 22 agosto 1995, aveva annullato le ordinanze del Finanzgericht di Amburgo, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, con decisioni 29 agosto e 1_ settembre 1995, fissava il dazio doganale dovuto dalla T. Port a ECU 850 per tonnellata, corrispondente all'aliquota prevista all'epoca per le importazioni di banane effettuate al di fuori del contingente doganale. Su richiesta della T. Port il Finanzgericht di Amburgo, con ordinanze 22 e 27 settembre 1995, decideva di sospendere l'esecuzione delle decisioni dello Hauptzollamt Hamburg-Jonas, senza subordinare tale sospensione alla costituzione di una garanzia. Con le medesime ordinanze, esso ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali identiche alle tre prime questioni che aveva sollevato nella causa C-182/95. Tale richiesta di pronuncia pregiudiziale ha dato luogo alla sentenza 10 marzo 1998, cause riunite C-364/95 e C-365/95, T. Port (Racc. pag. I-1023).
6 In tali circostanze la T. Port, con atto introduttivo depositato il 19 febbraio 1999, ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per risarcimento fondato sul combinato disposto degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) e volto a far condannare la Commissione a risarcire il danno che essa avrebbe causato inducendo le autorità nazionali a diminuire, da una parte, il quantitativo di riferimento della ricorrente, in seguito all'applicazione del coefficiente di adattamento, e, dall'altra, i quantitativi che la ricorrente aveva chiesto sino alla concorrenza di quelli importati nel 1994 in Austria, Finlandia e Svezia e del quantitativo fissato giudiziariamente.
7 A sostegno del suo ricorso, la T. Port ha invocato diversi motivi vertenti sul fatto che la Commissione, con il suo comportamento, avrebbe violato, in primo luogo, il GATT 1994, nonché l'accordo sulle procedure di concessione delle licenze d'importazione e l'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), che figurano, rispettivamente, all'allegato 1 A e 1 B dell'Accordo OMC, in secondo luogo, il principio della parità di trattamento e, in terzo luogo, i principi di tutela della proprietà e del legittimo affidamento nonché il principio di proporzionalità.
8 La T. Port ha fatto valere in particolare che specialmente la diminuzione dei quantitativi che essa aveva chiesto sino alla concorrenza del quantitativo fissato giudiziariamente dal Finanzgericht di Amburgo era in contrasto con il principio di uguaglianza. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha riassunto l'argomento svolto al riguardo dalla T. Port nel modo seguente:
«71 [La T. Port] afferma che, con ordinanza emessa in esito ad un procedimento sommario, il Finanzgericht di Amburgo ha disposto che l'importazione del quantitativo fissato giudiziariamente fosse accettata senza certificato, a condizione che fosse pagato il dazio doganale normale. La ricorrente avrebbe pagato tale dazio.
72 Essa fa osservare che, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2362/98, si considera importatore l'operatore che, pur non essendo il titolare del certificato d'importazione utilizzato per l'operazione interessata, fornisce la prova di aver pagato i relativi dazi doganali. La ricorrente ritiene di avere fornito tale prova, pur non disponendo di certificati d'importazione, con la detta ordinanza del Finanzgericht di Amburgo. Essa deduce che, in forza del principio della parità di trattamento, chi effettua importazioni sulla base di un'ordinanza emessa da un giudice nazionale in esito ad un procedimento sommario deve godere degli stessi diritti di chi effettua importazioni per mezzo di certificati».
9 Dalla sentenza impugnata risulta che la Commissione ha contestato tale argomento della T. Port sulla base delle seguenti considerazioni:
«78 Essa afferma al riguardo che i quantitativi fissati giudiziariamente possono essere attribuiti come quantitativi di riferimento a condizione che i dazi all'importazione siano stati effettivamente pagati e che le importazioni siano state effettuate durante il periodo di riferimento, vale a dire, nel caso di specie, nel periodo 1994-1996.
79 Se è vero che il debito doganale della ricorrente per il quantitativo fissato giudiziariamente sarebbe stato determinato da una decisione della competente autorità nazionale, ciò non toglie che il Finanzgericht di Amburgo avrebbe sospeso il pagamento di tale debito senza prevedere la costituzione di una garanzia. Pertanto, non si potrebbe ritenere che il debito doganale sia stato pagato.
80 La Commissione ha inoltre precisato che il quantitativo di banane di cui è causa è stato importato dalla ricorrente senza certificato e, pertanto, al di fuori del contingente doganale, sicché a tali banane va applicato il tasso pieno della tariffa doganale comune. Ora, fintantoché tale dazio non sia stato effettivamente pagato, non sarebbe possibile tenere conto del detto quantitativo di banane nel calcolo del quantitativo di riferimento».
Sentenza impugnata
10 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha in primo luogo respinto un motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione, nonché il motivo della T. Port relativo all'asserita violazione del GATT 1994 e degli altri accordi considerati al punto 7 della presente sentenza. Per quanto riguarda il motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, il Tribunale, dopo aver respinto taluni argomenti, al punto 88 della sentenza impugnata, ha rigettato nei termini seguenti l'argomento relativo alla riduzione delle quantità richieste alla quantità determinata dal giudice.
«Infine, quanto all'argomento della ricorrente secondo cui essa potrebbe avvalersi di un quantitativo di banane fissato dal Finanzgericht di Amburgo in esito ad un procedimento sommario, è sufficiente osservare che la Commissione ha il diritto di pretendere che le importazioni che possono essere prese in considerazione, in quanto quantitativi di riferimento, siano realmente effettuate. Ora, il quantitativo fatto valere dalla ricorrente è stato importato al di fuori del contingente doganale e, di conseguenza, è stato assoggettato al tasso pieno della tariffa doganale comune. Successivamente il pagamento dei relativi dazi doganali è stato sospeso dall'ordinanza emessa dal Finanzgericht di Amburgo in esito ad un procedimento sommario. Pertanto, la ricorrente non può chiedere che tale quantitativo venga preso in considerazione nel determinare il suo quantitativo di riferimento. Infatti, spetta alla ricorrente provare che i dazi doganali di cui trattasi sono stati effettivamente pagati, cosa che essa non ha fatto. Occorre in proposito aggiungere che all'udienza la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta, di aver informato le autorità tedesche competenti del fatto che sarà necessario prendere in considerazione tale quantitativo se i suddetti dazi sono pagati».
11 Dopo aver altresì respinto il motivo vertente sulla violazione dei principi di tutela della proprietà, della tutela del legittimo affidamento nonché di proporzionalità, il Tribunale ha concluso, al punto 106 della sentenza impugnata, che la T. Port non aveva dimostrato l'esistenza di un comportamento illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità e che, pertanto, il ricorso da essa presentato doveva essere respinto. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la T. Port a sopportare le spese proprie e quelle sostenute dalla Commissione, in conformità alle conclusioni di quest'ultima.
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
12 La T. Port chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui respinge il motivo vertente sul fatto che la Commissione non ha tenuto debitamente conto della quantità fissata dal giudice quando ha effettuato il calcolo del quantitativo di riferimento di tale società per gli anni 1997-1999 e in cui condanna quest'ultima a sopportare l'integralità delle spese.
13 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la T. Port alle spese relative ai due gradi di giudizio.
Argomenti delle parti
14 La T. Port afferma, da un lato, che, esigendo il pagamento dei dazi doganali al tasso pieno di ECU 850 per tonnellata, applicabile alle importazione effettuate al di fuori del contingente doganale per tenere conto del quantitativo fissato dal giudice ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento, il Tribunale ha ignorato la portata dell'art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2362/98. Secondo tali disposizioni, il quantitativo di riferimento dovrebbe essere stabilito sulla base di tutte le importazione per le quali è stata fornita la prova che i «dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione» sono stati pagati. Orbene, nel caso di specie, il dazio doganale applicabile il giorno dell'importazione sarebbe stato il dazio contingentario di ECU 75 per tonnellata, dal momento che il Finanzgericht di Amburgo avrebbe deciso, nelle ordinanze emesse in sede di procedimento sommario, che l'importazione del quantitativo stabilito dal giudice poteva aver luogo, anche senza i titoli di importazione, dietro pagamento del detto dazio. Il fatto che il Bundesfinanzhof ha a sua volta annullato tali ordinanze e che, successivamente, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha modificato la propria decisione e stabilito il dazio doganale dovuto dalla T. Port al tasso pieno applicabile ad di fuori del contingente doganale non avrebbe alcuna rilevanza a tale proposito.
15 La T. Port sostiene, d'altra parte, che l'importazione della quantità determinata dal giudice deve essere considerata come effettuata nell'ambito del contingente doganale anche se, dopo l'importazione e il pagamento dei dazi doganali, il motivo accolto dal Finanzgericht di Amburgo per concedere i provvedimenti provvisori richiesti si è rivelato infondato. Al riguardo, la T. Port fa valere che il Finanzgericht di Amburgo, nelle ordinanze emesse in sede di procedimento sommario, ha rispettato i limiti che la giurisprudenza della Corte impone ai giudici nazionali nella concessione di provvedimenti provvisori ed ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali rilevanti per il diritto comunitario. Essa ritiene che la tutela giurisdizionale provvisoria che i giudici nazionali possono concedere ai privati sarebbe vanificata se questi ultimi non potessero fare affidamento sul fatto che le operazioni di importazione e di pagamento dei dazi doganali fissati dall'autorità doganale hanno creato un contesto di fatto definitivo.
16 La Commissione afferma che un giudice nazionale deve, anche in un procedimento sommario, tener conto delle norme incontestabili di diritto comunitario e non può sostituire ad esse norme particolari e provvisorie. Orbene, decidendo che, in via provvisoria, banane importate al di fuori del contingente doganale sarebbero state assoggettate al solo dazio doganale contingentale, il Finanzgericht di Amburgo avrebbe ignorato le disposizioni assolutamente chiare dell'art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2362/98, che per l'applicazione del detto dazio contingentale esigerebbero la presentazione dei titoli d'importazione corrispondenti.
17 La Commissione ritiene che l'argomento della T. Port secondo cui i fatti sopravvenuti dopo il giorno dell'importazione non sono rilevanti per determinare il tasso del dazio doganale applicabile, nell'ipotesi in cui fosse fondato, porterebbe alla conseguenza che qualsiasi ordinanza, anche illegittima, emessa in seguito a un procedimento sommario da un giudice nazionale permetterebbe di aggirare il diritto comunitario. La T. Port non potrebbe invocare nel caso di specie la giurisprudenza della Corte che autorizza i giudici nazionali ad accordare provvedimenti provvisori in caso di dubbi sulla validità del diritto comunitario su cui un atto giuridico nazionale si fonda, dal momento che le ordinanze emesse in un procedimento sommario dal Finanzgericht di Amburgo non soddisfarebbero i presupposti fissati da tale giurisprudenza.
Giudizio della Corte
18 Per valutare la fondatezza dell'argomento della T. Port è sufficiente constatare che dai punti 4 e 5 della presente sentenza risulta che l'importazione del quantitativo determinato dal giudice dietro pagamento dei dazi doganali di ECU 75 per tonnellata, applicabili all'epoca all'importazione di banane da paesi terzi nell'ambito del contingente doganale, è stata autorizzata solo a titolo provvisorio dalle ordinanze emesse in un procedimento sommario dal Finanzgericht di Amburgo, fondate sui dubbi che tale giudice aveva circa la validità della normativa comunitaria in materia, con particolare riguardo alle disposizioni del GATT 1994.
19 Orbene, i provvedimenti provvisori adottati nel procedimento sommario sono concessi solo in attesa della decisione definitiva che deve intervenire nella causa principale, senza pregiudicare quest'ultima. Inoltre, gli stessi provvedimenti provvisori possono essere oggetto di contestazione ed essere annullati o modificati in attesa di tale decisione, come del resto è accaduto nelle fattispecie della causa principale, in cui il Bundesfinanzhof ha annullato le ordinanze del Finanzgericht di Amburgo che autorizzavano l'immissione in libera pratica, dietro pagamento di dazi doganali di ECU 75 per tonnellata, del quantitativo determinato dal giudice.
20 Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla T. Port, i dazi doganali fissati provvisoriamente nell'ambito di procedimenti sommari non sono necessariamente i dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione e di cui gli operatori, ai sensi dell'art. 5, n. 3, primo comma, lett. b), del regolamento n. 2362/98, devono dimostrare il pagamento al fine di attestare l'importazione effettiva delle quantità di banane che desiderano vedere incluse nel calcolo del quantitativo di riferimento previsto dall'art. 4 dello stesso regolamento.
21 Ne consegue che la tutela giurisdizionale provvisoria che i giudici nazionali sono autorizzati a concedere ai privati secondo la giurisprudenza della Corte non può avere l'effetto di creare un contesto di fatto definitivo che non può più essere rimesso successivamente in discussione.
22 Pertanto, si deve concludere che l'argomento della T. Port non è fondato e che il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado che essa ha proposto deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione promosso contro una sentenza del Tribunale ai sensi dell'art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la società T. Port, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
2) La società T. Port GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
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