Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedura - Decisione che sostituisce nel corso del giudizio la decisione impugnata - Sostituzione di una decisione che ha negato l'indennità di nuova sistemazione con una decisione che la concede, ma opera una compensazione con indennità indebitamente percepite dal ricorrente - Diversità di oggetto - Estensione delle conclusioni e dei motivi iniziali - Esclusione
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo presentato per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione - Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 42, n. 2, primo comma)
Massima
1. Una decisione che sostituisce, in corso di causa, una decisione precedente avente lo stesso oggetto, permette al ricorrente di adeguare le proprie conclusioni e i propri motivi.
Ciò non avviene se l'atto impugnato è una decisione che nega l'indennità di nuova sistemazione e se, in corso di causa, essa viene sostituita con una decisione che la concede al ricorrente, imponendogli tuttavia il rimborso delle somme indebitamente versategli a titolo di indennità di prima sistemazione. Infatti, la decisione che ha sostituito l'atto impugnato non ha lo stesso oggetto di quest'ultimo, poiché determina una compensazione tra l'importo in esubero percepito dal ricorrente e quello degli importi che gli sono dovuti. Ne consegue che, in un caso del genere, non va riconosciuto al ricorrente il diritto di modificare le sue conclusioni e i suoi motivi.
( v. punti 29-30 )
2. Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la competenza della Corte è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.
( v. punto 37 )
Parti
Nel procedimento C-217/01 P,
Michel Hendrickx, dipendente di ruolo del Consiglio dell'Unione europea, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dai sigg. J.-N. Louis e V. Peere, avocats,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 12 marzo 2001, causa T-298/00, Hendrickx/Cedefop (non pubblicata nella Raccolta),
procedimento in cui l'altra parte è:
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), rappresentato dal sig. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle F. Macken e N. Colneric (relatore), e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 2001, il sig. Hendrickx ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2001, causa T-298/00, Hendrickx/Cedefop (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale dichiarava che non vi era luogo a provvedere sul suo ricorso volto a ottenere l'annullamento del rigetto implicito, da parte del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (in prosieguo: il «Cedefop»), della sua domanda di pagamento di un'indennità di nuova sistemazione (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 L'art. 24, nn. 1 e 2, del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») così dispone:
«1. L'agente temporaneo assunto per una durata determinata di almeno un anno, o titolare di un contratto a tempo indeterminato sempreché l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, ritenga debba compiere un periodo di servizio equivalente, beneficia alle condizioni previste dall'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio:
- pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni: a 1/3 dell'importo fissato nell'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto
- pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni: a 2/3 dell'importo fissato nell'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto
- pari o superiore a tre anni: a 3/3 dell'importo fissato nell'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto.
2. L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio, prevista dall'articolo 6 dell'allegato VII dello statuto, è concessa all'agente che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno».
3 L'art. 6, nn. 1 e 4, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») è formulato come segue:
«1. Al momento della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario di ruolo, che adempia alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ha diritto a un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia, pari a un mese di stipendio base se trattasi di funzionario che non abbia diritto a detto assegno, a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.
Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto, ad eccezione dell'aspettativa per motivi personali.
(...)
All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.
(...)
4. Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione del funzionario e della famiglia in una località situata a oltre 70 km dalla sede di servizio o, se il funzionario è deceduto, dell'avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni.
La nuova sistemazione del funzionario o della famiglia di un funzionario deceduto deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.
(...)».
4 Ai sensi dell'art. 85 dello Statuto, «[q]ualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene».
Fatti all'origine della controversia
5 Con contratto 20 dicembre 1996 il Cedefop, che ha sede a Salonicco (Grecia), ha assunto il sig. Hendrickx come agente temporaneo di grado A7 per un periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il sig. Hendrickx, dipendente di ruolo del Consiglio di grado B5, aveva ottenuto precedentemente, con decisione del Consiglio 5 dicembre 1996, il comando presso il Cedefop per un periodo di un anno.
6 Al momento della sua entrata in servizio gli è stata versata un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi del suo stipendio base.
7 Il 10 dicembre 1997 il Consiglio ha prolungato di un anno il comando del sig. Hendrickx presso il Cedefop.
8 Con decisione 15 dicembre 1997 il direttore del Cedefop ha prorogato il contratto di agente temporaneo del sig. Hendrickx di sei mesi, fino al 30 giugno 1998. Oltre tale data non gli è stata concessa alcuna proroga nonostante ne avesse fatto domanda.
9 Il ricorso presentato dal sig. Hendrickx contro la decisione di non rinnovare il suo contratto è stato respinto con sentenza del Tribunale 13 luglio 2000, causa T-87/99, Hendrickx/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-147 e II-679). Il ricorso proposto dal sig. Hendrickx contro la detta sentenza è stato respinto con ordinanza della Corte 13 marzo 2002, causa C-344/00 P, Hendrickx/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
10 Con decisione 6 luglio 1998 il Consiglio ha reintegrato il sig. Hendrickx in un impiego di assistente al controllo finanziario con effetti a decorrere dal 1° luglio 1998. Quest'ultimo, dopo un'aspettativa per motivi personali, ha ripreso servizio presso il Consiglio il 1° aprile 1999.
11 Il 22 luglio seguente egli ha informato il direttore del Cedefop della nuova sistemazione sua e della sua famiglia a Bruxelles e ha chiesto il pagamento dell'indennità di nuova sistemazione.
12 Per quanto riguarda l'esito della detta domanda, il Tribunale ha constatato quanto segue:
«11 Il 15 settembre 1999 il ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica al nucleo finanziario del Cedefop, con il quale chiedeva quale documento avrebbe dovuto produrre per beneficiare del pagamento dell'indennità di nuova sistemazione, nonché su quale base questa fosse calcolata.
12 Essendo stato informato del fatto che la sua domanda era stata trasmessa al sig. Paraskevaidis, capo dell'amministrazione del Cedefop incaricato di consigliare l'APN nella fissazione dei diritti dei funzionari e degli altri agenti, il 18 ottobre 1999 il ricorrente gli ha inviato un messaggio di posta elettronica chiedendo informazioni in merito al pagamento della sua indennità di nuova sistemazione.
13 Il 22 novembre 1999, poiché il Cedefop non si era pronunciato sulla domanda di pagamento del ricorrente, quest'ultima è stata oggetto di una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la "decisione controversa").
14 Non avendo ottenuto risposta dal sig. Paraskevaidis, il ricorrente ha ripresentato la sua domanda allo stesso il 29 novembre 1999.
15 Il 23 dicembre 1999 il sig. Paraskevaidis ha inviato al ricorrente la seguente risposta:
"Come forse sai, vi è stata di recente una sentenza del Tribunale di primo grado in una causa tra un altro dei nostri ex agenti temporanei e il Cedefop, la quale precisa che, qualora l'indennità di nuova sistemazione sia stata versata interamente (3/3) all'inizio e risulti in seguito che l'agente temporaneo non [ha svolto] quattro anni di servizio prima della sua partenza, l'eventuale differenza tra ciò che è stato versato e l'importo effettivamente dovuto dev'essere rimborsata al Centro.
Dal momento che tu hai [svolto] meno [della] metà del periodo di quattro anni previsto dalle disposizioni statutarie e che hai beneficiato all'inizio dell'intero importo per i tre anni, dovresti anzitutto rimborsarne la metà e in seguito ricevere nuovamente una parte dello stesso importo quale indennità di nuova sistemazione. Al netto, quindi, saresti debitore al Centro, anziché avere diritto ad un versamento da parte dello stesso.
Ad ogni modo, credo sia meglio aspettare a questo punto la conclusione del procedimento da te introdotto dinanzi al Tribunale di primo grado prima di fare qualsiasi cosa in questo ambito. Infatti, le considerazioni alla base della sentenza che sarà pronunciata dovrebbero determinare in gran parte le azioni degli uni e degli altri, poiché si saprà allora se sono soddisfatte le condizioni statutarie affinché il Centro richieda il rimborso della metà dell'indennità di prima sistemazione o se invece (secondo il Tribunale di primo grado) tu abbia diritto al versamento integrale dell'indennità di nuova sistemazione senza alcuna ritenuta/compensazione.
Affronteremo pertanto nuovamente questo argomento particolare quando avremo più informazioni sulla causa principale (...)".
16 Con telefax 18 febbraio 2000 il ricorrente ha presentato all'APN del Cedefop un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto (...).
17 In mancanza di risposta da parte dell'APN, il detto reclamo è stato oggetto di una decisione implicita di rigetto».
Procedimento dinanzi al Tribunale
13 Alla luce di ciò, il sig. Hendrickx, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2000, ha proposto un ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione controversa e la condanna del Cedefop alle spese.
14 L'iter del procedimento è descritto nell'ordinanza impugnata come segue: con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2000, il Cedefop ha chiesto al Tribunale di dichiarare che non vi era luogo a provvedere sul ricorso in esame. Esso ha presentato, in allegato alla sua domanda, una decisione del 14 novembre 2000 relativa al pagamento dell'indennità di nuova sistemazione richiesta dal ricorrente.
15 La detta decisione così disponeva:
«(...)
1. In applicazione delle disposizioni dell'art. 24, n. 2, del [Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee], e dell'art. 6 dell'allegato VII dello Statuto, un'indennità di nuova sistemazione pari a 908 485 dracme greche [GRD] dev'essere versata al sig. Hendrickx per le sue prestazioni quale agente temporaneo del Centro per il periodo dal 01.01.1997 al 30.06.1998.
2. In applicazione delle disposizioni dell'art. 24, n. 1, del [Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee] e dell'art. 85 dello Statuto, occorre procedere alla ripetizione dell'indebito per una parte dell'indennità di prima sistemazione versata, a concorrenza di [GRD] 1 213 572.
3. Secondo la prassi costante delle istituzioni comunitarie, la compensazione tra i due importi è effettuata tramite versamento da parte del sig. Hendrickx della differenza di [GRD] 305 087 sul conto bancario del Cedefop entro il 31 dicembre 2000.
4. La presente decisione ha effetto a decorrere dal 14.11.2000».
16 A sostegno della sua domanda volta ad ottenere una dichiarazione di non luogo a provvedere, il Cedefop ha affermato che dalla lettera del sig. Paraskevaïdis del 23 dicembre 1999 risultava che il diritto del ricorrente al pagamento di un'indennità di nuova sistemazione non era mai stato contestato, bensì riconosciuto. Sarebbe pertanto cessata la materia del contendere.
17 Il sig. Hendrickx ha fatto presente di continuare ad avere un interesse alla continuazione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale. Egli ha sostenuto che la decisione 14 novembre 2000 si sostituiva parzialmente alla decisione controversa. Di conseguenza, la decisione 14 novembre 2000 costituiva, a suo avviso, un elemento nuovo che gli consentiva di adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi. Pertanto, il sig. Hendrickx ha concluso che la domanda di dichiarazione di non luogo a provvedere avrebbe dovuto essere respinta e che egli avrebbe dovuto essere autorizzato ad adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi.
Ordinanza impugnata
18 Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha affermato che non vi era luogo a provvedere sul ricorso del sig. Hendrickx.
19 Il Tribunale ha giustificato tale decisione, ai punti 44-48 dell'ordinanza impugnata, nei termini seguenti:
«44 E' certamente vero che, in nome di una sana amministrazione della giustizia e di un'esigenza di economia processuale, le conclusioni inizialmente dirette contro un atto sostituito, in corso di causa, da un atto avente lo stesso oggetto possono essere considerate dirette contro l'atto sostitutivo, atto che costituisce un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le proprie conclusioni e i propri motivi (v., in particolare, sentenze della Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punto 8, e 14 luglio 1988, causa 103/85, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. 4131, punto 11).
45 Tuttavia, il ricorso del ricorrente ha come oggetto una domanda di annullamento della decisione implicita del Cedefop con la quale gli è stato rifiutato il beneficio dell'indennità di nuova sistemazione in seguito alla sua nuova assegnazione a Bruxelles.
46 Con la decisione 14 novembre 2000 il ricorrente ha ottenuto proprio il pagamento di tale indennità. Ai sensi della detta decisione, "un'indennità di nuova sistemazione pari a GRD 908 485 dev'essere versata al sig. Hendrickx per le sue prestazioni quale agente temporaneo del Centro per il periodo dal 01.01.1997 al 30.06.1998".
47 Tale affermazione non è invalidata dal fatto che il Cedefop ha deciso di procedere contemporaneamente alla ripetizione dell'indebito per una parte dell'indennità versata al ricorrente in seguito alla sua prima sistemazione a Salonicco.
48 Pertanto, in considerazione della decisione 14 novembre 2000, nel presente ricorso è cessata la materia del contendere».
Ricorso presentato dinanzi alla Corte
20 Con il suo ricorso, a sostegno del quale deduce due motivi, il sig. Hendrickx chiede che la Corte voglia:
- annullare l'ordinanza impugnata e, statuendo mediante nuove disposizioni:
- in via principale, autorizzarlo ad adeguare i suoi motivi e le sue conclusioni;
- in subordine, dichiarare che la decisione del direttore del Cedefop 14 novembre 2000 è stata emanata da un'autorità incompetente; quindi, annullare tale decisione, nonché la decisione implicita di rigetto opposta dal Cedefop alla sua domanda intesa al pagamento di un'indennità di nuova sistemazione corrispondente a due mesi dello stipendio base del ricorrente, e
- condannare il Cedefop a versargli l'importo di BEF 361 292, maggiorato degli interessi di mora del 7% all'anno a decorrere dal 22 luglio 1999;
- condannare il Cedefop alle spese dei due procedimenti.
21 Il Cedefop chiede che il ricorso sia respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Sul motivo vertente sul rifiuto di autorizzare il sig. Hendrickx ad adeguare i suoi motivi e le sue conclusioni riguardo alla decisione 14 novembre 2000
Argomenti delle parti
22 Con il secondo motivo, che occorre esaminare in primo luogo, il sig. Hendrickx adduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non averlo autorizzato ad adeguare le proprie conclusioni e i propri motivi e, quindi, per non avergli consentito di sottoporre al giudice comunitario la controversia in atto con il Cedefop relativa, da un lato, alla fissazione dell'indennità di nuova sistemazione cui ha diritto a seguito della sua nuova assegnazione al Consiglio a Bruxelles e, dall'altro, alla ripetizione di un preteso indebito relativo all'indennità di prima sistemazione versatagli al momento della sua entrata in servizio a Salonicco.
23 Secondo il sig. Hendrickx, la decisione 14 novembre 2000 era una decisione di conferma della decisione controversa. A tale proposito egli ricorda che il contenuto del messaggio del sig. Paraskevaidis del 23 dicembre 1999. Quest'ultimo lo avrebbe esortato a presentare un reclamo contro il rigetto implicito della sua domanda in cui sviluppava i motivi a sostegno della tesi che, in quanto dipendente di ruolo distaccato, egli aveva diritto, al momento della sua entrata in servizio al Cedefop, ad un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi dello stipendio base e al pagamento di analoga indennità al momento della sua nuova assegnazione a Bruxelles, conformemente all'art. 20 dello Statuto, agli artt. 5 e 6 dell'allegato VII dello stesso, nonché all'art. 24, n. 2, del RAA.
24 Il sig. Hendrickx sostiene che, dato che il suo reclamo era stato oggetto unicamente di una risposta implicita di rifiuto, egli era legittimato a sviluppare, nel suo ricorso di annullamento, soltanto i motivi direttamente connessi all'atto impugnato. Orbene, alla luce della giurisprudenza del Tribunale e della Corte, secondo la quale un ricorrente può adeguare i propri motivi e le proprie conclusioni in seguito ad una sostituzione, in corso di causa, della decisione impugnata con un atto avente lo stesso oggetto (sentenze Alpha Steel/Commissione, citata, punto 8, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, citata, punto 11, e 15 settembre 1998, causa T-23/96, De Persio/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-483 e II-1413, punti 32-34), il ricorrente osserva che il Tribunale non avrebbe potuto rifiutargli di adeguare i suoi motivi e le sue conclusioni, in particolare quelli con cui egli fa valere che il Cedefop ha effettuato il calcolo delle indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione in violazione del suo status di dipendente di ruolo comandato.
25 Il sig. Hendrickx lamenta altresì di essere stato privato, da un lato, del diritto a contestare l'applicazione del coefficiente correttore applicabile ai dipendenti trasferiti in Grecia alla sua indennità di nuova sistemazione e, dall'altro, del diritto a far valere la violazione dell'art. 6, n. 1, secondo comma, dell'allegato VII dello Statuto, nonché i principi derivanti dalle sentenze del Tribunale 30 gennaio 1990, causa T-42/89, Yorck von Wartenburg/Parlamento (Racc. pag. II-31), e 4 luglio 1990, causa T-42/89 OP, Parlamento/Yorck von Wartenburg (Racc. pag. II-299).
26 Il Cedefop nega la pertinenza della giurisprudenza invocata dal sig. Hendrickx. La decisione 14 novembre 2000 non sarebbe un atto di sostituzione ai sensi di tale giurisprudenza poiché non si sostituirebbe alla decisione implicita di rigetto della domanda di concessione dell'indennità di nuova sistemazione. La decisione 14 novembre 2000 avrebbe concesso al sig. Hendrickx il pagamento dell'indennità di nuova sistemazione che costituiva l'oggetto del suo ricorso in primo grado, per cui vi sarebbe cessazione della materia del contendere.
27 Il Cedefop osserva che l'oggetto del recupero dell'indennità di prima sistemazione, così come della compensazione tra i due importi, operazioni previste contemporaneamente dalla decisione 14 novembre 2000, sarebbe palesemente distinto dall'indennità di nuova sistemazione.
28 Il Cedefop rileva che il sig. Hendrickx non ha presentato alcun reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, riguardo alla decisione 14 novembre 2000. Secondo il Cedefop, il sig. Hendrickx non può derogare alla norma secondo la quale un ricorso contro un atto impugnabile dev'essere preceduto da un reclamo ai sensi del citato art. 90, n. 2, dello Statuto. Autorizzare il ricorrente ad adeguare le proprie conclusioni e i propri motivi nel corso del primo grado di giudizio significherebbe consentirgli di sottrarsi all'obbligo di presentare un previo reclamo.
Giudizio della Corte
29 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può adeguare le proprie conclusioni e i propri motivi in seguito alla sostituzione, in corso di causa, della decisione impugnata con un atto avente lo stesso oggetto (v., in particolare, sentenze Alpha Steel/Commissione, citata, punto 8, e Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, citata, punto 11).
30 Nel caso di specie, la decisione controversa respinge implicitamente la domanda di pagamento di un'indennità di nuova sistemazione presentata dal sig. Hendrickx, mentre la decisione 14 novembre 2000, nonostante pervenga, in definitiva, a un risultato ancora più sfavorevole per l'interessato, riconosce tuttavia il suo diritto a percepire l'indennità richiesta. Pertanto non si può sostenere che la decisione esplicita 14 novembre 2000, che ha ad oggetto la determinazione di una compensazione tra l'importo in esubero percepito dal sig. Hendrickx al momento della sua prima sistemazione a Salonicco, da un lato, e gli importi dovuti allo stesso a titolo del suo ritorno a Bruxelles, dall'altro, abbia lo stesso oggetto del rigetto implicito precedente.
31 Ne consegue che l'adeguamento delle conclusioni e dei motivi in primo grado non era permesso. Il Tribunale ha quindi giustamente deciso, ai punti 43-49 dell'ordinanza impugnata, di rifiutare al ricorrente l'autorizzazione ad adeguare le proprie conclusioni e i propri motivi.
32 Alla luce di quanto sopra, il motivo in esame dev'essere respinto.
Sul motivo vertente sull'incompetenza del direttore del Cedefop
Argomenti delle parti
33 Il sig. Hendrickx sostiene che la decisione 14 novembre 2000, adottata dal direttore del Cedefop, è una decisione inesistente in quanto è stata adottata da un'autorità incompetente.
34 A tale proposito, il sig. Hendrickx precisa dettagliatamente la ripartizione delle competenze relative ai poteri dell'autorità avente potere di nomina/autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l'«APN/ACC») all'interno del Cedefop. Egli sostiene che alla commissione di ricorso erano stati delegati i poteri dell'APN/ACC in materia di reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e che, pertanto, essa era la sola autorità competente a statuire sulla fondatezza del reclamo da lui presentato il 18 febbraio 2000. Orbene, il presidente del comitato del personale lo avrebbe informato, con lettera 15 settembre 2000, che la commissione di ricorso, in tale data, non era a conoscenza di tale lettera.
35 Il Cedefop è del parere che tale motivo sia irricevibile per il fatto che il sig. Hendrickx non ha interesse ad agire, atteso che la decisione 14 novembre 2000 ha integralmente accolto la sua domanda.
36 Ad ogni modo, il primo motivo sarebbe privo di fondamento, poiché il direttore del Cedefop era l'autorità competente ad adottare la decisione 14 novembre 2000.
Giudizio della Corte
37 Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59; ordinanze 17 luglio 1998, causa C-422/97 P, Sateba/Commissione, Racc. pag. I-4913, punto 30, e 14 ottobre 1999, causa C-437/98 P, Infrisa/Commissione, Racc. pag. I-7145, punti 28 e 29, e sentenza 27 giugno 2002, causa C-274/00 P, Simon/Commissione, Racc. pag. I-5999, punto 39).
38 Dal fascicolo risulta che, in primo grado, il sig. Hendrickx non ha mai affermato l'incompetenza del direttore del Cedefop ad adottare la decisione 14 novembre 2000. Pertanto, tale motivo dev'essere respinto.
39 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Cedefop ne ha fatto domanda, il sig. Hendrickx, rimasto soccombente in sede di impugnazione, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Hendrickx è condannato alle spese.
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