Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ravvicinamento delle legislazioni - Settore delle telecomunicazioni - Direttiva 97/33 - Obbligo di conferire alle autorità nazionali di regolamentazione un potere d'intervento nei negoziati diretti alla conclusione di accordi di interconnessione tra gli organismi di telecomunicazioni - Portata
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, art. 9, n. 3)
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Settore delle telecomunicazioni - Direttiva 97/33 - Pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni generali di interconnessione - Modalità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33, artt. 9, n. 2, 10, e 14, n. 1)
3. Ravvicinamento delle legislazioni - Settore delle telecomunicazioni - Direttiva 97/33 - Pubblicazione delle informazioni relative ai piani nazionali di numerazione - Pubblicazione su Internet - Modo di pubblicazione adeguato
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33, artt. 12, n. 4, e 14, n. 1)
Massima
1. Dall'art. 9, n. 3, della direttiva 97/33, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, nonché dal quinto considerando della stessa, risulta che alle autorità nazionali di regolamentazione dev'essere attribuito il potere d'intervenire in qualsiasi momento nei negoziati diretti alla conclusione di un accordo di interconnessione tra gli organismi di telecomunicazioni. Il legislatore comunitario intendeva chiaramente tenere distinta questa facoltà d'intervento dal potere di esigere la modifica di accordi di interconnessione già conclusi.
Pertanto, una normativa nazionale che conferisce all'autorità competente o poteri di vigilanza molto generici, che non possono essere considerati una concretizzazione sufficiente di un potere d'intervento specifico nei negoziati commerciali, o poteri d'intervento specifici in settori che non corrispondono esattamente a quelli contemplati dall'art. 9, n. 3, della direttiva, non traspone correttamente tale disposizione.
( v. punti 33-35 )
2. Quando le informazioni di cui agli artt. 9, n. 2, e 10 della direttiva 97/33, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni - vale a dire le condizioni generali e i requisiti essenziali fissati ex ante dall'autorità nazionale di regolamentazione -, sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato, tale modo di procedere equivale ad una pubblicazione ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva 97/33.
( v. punto 39 )
3. L'art. 14, n. 1, della direttiva 97/33, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, non fornisce alcuna spiegazione quanto alle modalità di pubblicazione richieste per ciò che riguarda le informazioni di cui all'art. 12, n. 4, della stessa, relative agli elementi essenziali dei piani nazionali di numerazione, nonché a tutte le aggiunte o modifiche successive. Conseguentemente, nel settore delle telecomunicazioni moderne, la pubblicazione su Internet può essere considerata adeguata ai fini del detto art. 14, n. 1. Tuttavia, tale disposizione impone che le modalità di pubblicazione delle dette informazioni siano specificate nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato.
( v. punti 44-45 )
Parti
Nella causa C-221/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Lier, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato inizialmente dal sig. F. van de Craen, quindi dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32), ed in particolare ai suoi artt. 7, n. 5, 9, n. 3, e 14, nn. 1 e 2, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 giugno 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), ed in particolare ai suoi artt. 7, n. 5, 9, n. 3, e 14, nn. 1 e 2, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2 La direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso e interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazione, garantendo il mantenimento del servizio universale e un accesso aperto ed efficace ai servizi e alle reti pubbliche di telecomunicazione.
3 L'art. 3, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di eliminare ogni restrizione che impedisca agli organismi di telecomunicazione autorizzati di negoziare tra loro accordi di interconnessione. Le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione devono formare oggetto di un accordo tra le parti interessate, nel rispetto delle disposizioni della direttiva e delle regole di concorrenza stabilite nel Trattato CE.
4 L'art. 7 della direttiva stabilisce una serie di principi in materia di tariffe di interconnessione e un sistema di contabilità dei costi da applicare agli organismi di telecomunicazione che dispongono di una quota di mercato significativa ai sensi dell'art. 4, n. 3, della detta direttiva. L'art. 7, n. 5, secondo comma, della stessa così recita:
«Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. L'autorità nazionale di regolamentazione o un altro ente competente, indipendente dall'organismo di telecomunicazione e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione, verifica la conformità con il sistema di contabilità dei costi. Una relazione sulla conformità è pubblicata a scadenze annuali».
5 L'art. 9 della direttiva definisce le responsabilità generali delle autorità nazionali di regolamentazione. I nn. 2 e 3 di tale norma così dispongono:
«2. Le condizioni generali fissate in anticipo dalle autorità nazionali di regolamentazione sono pubblicate a norma dell'art. 14, paragrafo 1.
(...)
3. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire d'ufficio in qualsiasi momento e sono tenute a farlo se richieste da una delle parti per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o per fissare condizioni specifiche che una a più parti dell'accordo medesimo devono rispettare. In via eccezionale, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi per gli utenti.
(...)».
6 L'art. 10 della direttiva fissa una serie di requisiti essenziali, in materia di interconnessione, relativi alla sicurezza delle operazioni di rete, al mantenimento dell'integrità della stessa, all'interoperabilità dei servizi e alla protezione dei dati. Il secondo comma di tale norma dispone come segue:
«Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione imponga condizioni fondate su requisiti essenziali negli accordi di interconnessione, queste sono pubblicate in base all'articolo 14, paragrafo 1.
(...)».
7 Ai sensi dell'art. 12 della direttiva, gli Stati membri debbono garantire che vengano forniti i numeri e le serie di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico. Il n. 4 di tale norma così recita:
«Le autorità nazionali di regolamentazione si adoperano affinché i principali elementi dei piani di numerazione nazionali e tutte le relative aggiunte o modifiche siano pubblicati in base all'articolo 14, paragrafo 1, fatti salvi unicamente i limiti imposti per motivi di sicurezza nazionale».
8 L'art. 14 della direttiva dispone che le informazioni specificate in una serie di articoli della stessa debbano essere pubblicate o messe a disposizione delle parti interessate, su richiesta di queste, e, in certi casi, a titolo gratuito. I nn. 1 e 2 di tale disposizione prevedono quanto segue:
«1. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse. Nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono menzionate le modalità di pubblicazione di dette informazioni.
2. Per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, lettera c), all'articolo 9, paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a richiesta degli interessati a mettere a loro disposizione, durante il normale orario lavorativo e senza alcuna spesa, specifiche informazioni aggiornate. Nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono indicate le ore o i luoghi in cui consultare le informazioni».
9 Ai sensi dell'art. 23, n. 1, della direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 31 dicembre 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.
Normativa nazionale
10 L'art. 75, n. 3, della legge 21 marzo 1991, sulla riforma di alcune imprese pubbliche economiche (Moniteur Belge del 27 marzo 1991, pag. 6155), modificata in particolare dalla legge 19 dicembre 1997 (Moniteur Belge del 30 dicembre 1997, pag. 34986; in prosieguo: la «legge 21 marzo 1991»), così dispone:
«L'Institut [belge des services postaux et des télécommunications - Istituto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni; in prosieguo: l'"Istituto"] ha il compito generale di sorvegliare e controllare le disposizioni del capitolo X del titolo I, del titolo III e del titolo IV della presente legge».
11 L'art. 79 bis, n. 1, della legge 21 marzo 1991 precisa:
«Nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati, l'Istituto può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso le imprese e le associazioni delle imprese. Esso fissa il termine entro il quale tali informazioni gli devono essere comunicate. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa o ad un'associazione d'imprese, l'Istituto menziona il fondamento giuridico e lo scopo di tale richiesta».
12 Ai sensi dell'art. 109 ter, n. 4, della legge 21 marzo 1991:
«Ogni organismo che disponga di una quota significativa sul mercato delle reti pubbliche di telefonia fissa o dei servizi di linee affittate o della telefonia vocale deve pubblicare, secondo le modalità fissate dal Re su proposta dell'Istituto, un'offerta tecnica e tariffaria di interconnessione preventivamente approvata dall'Istituto. Questa offerta deve essere disaggregata in modo da evitare che il richiedente di interconnessione di riferimento sia costretto ad abbonarsi a servizi ai quali non desidera abbonarsi. L'Istituto valuta se l'offerta sia sufficientemente disaggregata.
La pubblicazione di questa offerta non osta a domande di negoziazione di interconnessione non previste nella detta offerta.
L'offerta di cui al primo comma del presente paragrafo contiene condizioni diverse a seconda che sia rivolta a fornitori (...).
L'Istituto precisa quali sono le condizioni e in che misura esse possono variare in funzione della categoria alla quale appartiene il richiedente l'interconnessione.
L'Istituto può imporre all'offerta di interconnessione le modifiche che essa ritenga indispensabili.
(...)».
13 L'art. 5, n. 1, del regio decreto 22 giugno 1998, che stabilisce il capitolato d'oneri per il servizio di telefonia vocale e la procedura relativa all'attribuzione delle autorizzazioni individuali (Moniteur Belge del 15 luglio 1998, pag. 23299; in prosieguo: il «decreto 22 giugno 1998 relativo al capitolato d'oneri»), come modificato, così dispone:
«L'operatore adotta le misure, precisate nelle sue convenzioni di interconnessione, a garanzia del rispetto dei requisiti essenziali, in particolare:
1° l'interoperabilità dei servizi di telefonia vocale, soprattutto al fine di garantire, con gli operatori interconnessi, la qualità lungo l'intero ciclo;
2° la protezione dei dati nella misura necessaria al rispetto delle disposizioni applicabili in virtù nell'art. 109 ter D della legge 8 dicembre 1992, sulla protezione della vita privata in relazione al trattamento dei dati personali, e della legge 30 giugno 1994, sulla protezione della vita privata in relazione all'ascolto, all'intercettazione e alla registrazione di comunicazioni e telecomunicazioni».
14 L'art. 6, n. 1, del regio decreto 22 giugno 1998, relativo alle condizioni di fornitura e sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni (Moniteur Belge del 24 luglio 1998, pag. 23990; in prosieguo: il «decreto 22 giugno 1998 relativo alle condizioni di fornitura»), come modificato, così prevede:
«L'operatore adotta le misure, precisate nelle convenzioni d'interconnessione, necessarie per garantire il rispetto dei requisiti essenziali, in particolare:
1° la sicurezza delle operazioni di rete;
2° il mantenimento dell'integrità della rete;
3° l'interoperabilità dei servizi, soprattutto al fine di garantire, con gli operatori interconnessi, la qualità lungo l'intero ciclo;
4° la protezione dei dati, nella misura necessaria al rispetto delle disposizioni applicabili in virtù dell'art. 109 ter D della legge 8 dicembre 1992, sulla protezione della vita privata in relazione al trattamento dei dati personali, e della legge 30 giugno 1994, sulla protezione della vita privata in relazione all'ascolto, all'intercettazione e alla registrazione di comunicazioni e telecomunicazioni private».
15 Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regio decreto 20 aprile 1999, che fissa i termini e i principi generali applicabili alle transazioni commerciali condotte al fine di concludere accordi di interconnessione e le modalità di pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento, e che fissa le condizioni da stabilire nelle convenzione di interconnessione (Moniteur Belge del 21 luglio 1999, pag. 27693):
«Quando le parti, o una sola tra esse, chiedono l'intervento della Camera [per l'interconnessione, le linee affittate, l'accesso speciale e l'utilizzo comune (in prosieguo: la "Camera")], esse debbono comunicarle tutte le informazioni pertinenti, ivi comprese, per la parte rilevante, le informazioni di cui al primo paragrafo.
Nel caso in cui al comma precedente, la Camera può richiedere tutte le informazioni supplementari che riterrà utili.
Se una parte omette di fornire le informazioni menzionate nel presente articolo, la Camera, per adottare la propria decisione, può basarsi sulle informazioni in cui dispone in quel momento, a prescindere dal fatto che provengano dalle parti».
16 Gli artt. 6, 8, 11 e 12 del regio decreto 20 aprile 1999, ricompresi nel capitolo I, sezione 2, intitolata «Termini e procedure», così dispongono:
«Articolo 6
La parte che presenta la domanda di interconnessione trasmette per lettera raccomandata la propria domanda completa, accompagnata da tutti i dati necessari, tra cui un documento rilasciato dall'Istituto da cui risulta che essa ha presentato una domanda valida al fine dell'ottenimento di una licenza individuale ovvero che soddisfa le condizioni regolamentari per la prestazione di un servizio di telecomunicazioni o di linee affittate che richiedono un'interconnessione.
Essa ne informa immediatamente l'Istituto anche per lettera raccomandata con menzione dei dati seguenti:
(...)
Articolo 8
Se, entro il termine fissato all'articolo precedente, prorogato o meno in conformità delle disposizioni dell'art. 10 e 11, le parti non hanno raggiunto un accordo, esse possono, congiuntamente o disgiuntamente, richiedere l'intervento della Camera.
Se, alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della domanda d'interconnessione, risulta che le parti non hanno raggiunto risultati significativi nelle loro trattative e che vi sono ragioni sufficienti per ritenere che non raggiungeranno mai un accordo entro il termine previsto all'articolo precedente, esse possono, congiuntamente o disgiuntamente, richiedere l'intervento della Camera senza dover attendere la fine di tale termine.
Qualora una parte rifiuti di cominciare le trattative, la controparte può immediatamente richiedere l'intervento della Camera senza dover attendere i termini di cui ai commi primo e secondo.
(...)
Articolo 11
Se le parti hanno previsto una proroga del termine per le trattative in conformità dell'art. 10, n. 1, esse comunicano all'Istituto, mediante lettera raccomandata, la loro intenzione di utilizzare tale termine e la durata della proroga prevista.
Se una o più parti desiderano una proroga del termine conformemente a quanto disposto dall'art. 10, nn. 2 e 3, esse ne informano la Camera mediante un lettera raccomandata che contenga le informazioni seguenti:
(...)
Articolo 12
Se le parti non riescono a concludere un accordo di interconnessione, la parte a cui la domanda di interconnessione è stata indirizzata deve formulare un'offerta d'interconnessione al fine dell'intervento della Camera, fatti salvi gli obblighi di cui l'art. 109 ter della legge sull'offerta d'interconnessione di riferimento.
L'Istituto può decidere di modificare questa offerta d'interconnessione al fine di raggiungere un accordo tra le parti.
Dopo aver sentito le parti, l'Istituto può considerare l'offerta d'interconnessione, modificata o meno ai sensi del secondo comma, come accordo di interconnessione provvisorio. Se necessario, tale accordo di interconnessione provvisorio resta in vigore fino a che le parti non abbiano sottoscritto un accordo d'interconnessione definitivo.
(...)».
17 Gli artt. 17-20 del regio decreto 20 aprile 1999, che rientrano nel capitolo II, sezione 2, intitolata «Pubblicazione dell'offerta di riferimento», così recitano:
«Articolo 17
In seguito all'approvazione dell'offerta d'interconnessione di riferimento da parte dell'Istituto, l'organismo che dispone di una quota di mercato significativa pubblica un avviso sul Moniteur Belge al fine di comunicare tale approvazione alle parti interessate dall'interconnessione. In tale sede, si specifica che le parti interessate dall'interconnessione possono prendere conoscenza dell'offerta d'interconnessione di riferimento dell'organismo interessato mediante semplice domanda indirizzata a quest'ultimo.
Articolo 18
L'avviso di cui all'articolo precedente relativo all'offerta di interconnessione di riferimento è pubblicato a cura di tutti gli organismi che dispongono di una quota di mercato significativa entro il 30 dicembre di ogni anno.
Articolo 19
L'offerta di interconnessione di riferimento è pubblica e gratuita.
Articolo 20
L'offerta di interconnessione di riferimento, di regola, è valida per l'anno civile successivo all'anno di pubblicazione. Se un organismo che dispone di una quota di mercato significativa desidera apportare modifiche alla detta offerta durante l'anno civile in corso, ne deve richiedere preventivamente l'approvazione da parte dell'Istituto».
18 L'art. 21 del regio decreto 20 aprile 1999, contenuto all'interno del capitolo III, intitolato «Requisiti tecnici e finanziari», così stabilisce:
«Conformemente all'art. 109 ter, n. 5, della legge [21 marzo 1991], negli accordi di interconnessione devono essere fissati i seguenti requisiti tecnici e finanziari minimi:
(...)».
19 L'art. 2, n. 2, primo e secondo comma, del regio decreto 10 dicembre 1997, relativo alla gestione del piano di numerazione (Moniteur Belge del 30 dicembre 1997, pag. 35171), precisa:
«L'Istituto si occupa della raccolta, dell'aggiunta e dell'eventuale modifica dei piani di numerazione nell'ambito delle disposizioni dei capitoli III-IX.
Gli elementi principali definiti al comma precedente sono pubblicati e disponibili presso l'Istituto su semplice domanda. L'Istituto fa riferimento a questi elementi principali sul Moniteur Belge (...)».
Procedimento precontenzioso
20 Con lettera 13 gennaio 1998, le autorità belghe notificavano alla Commissione la legge 19 dicembre 1997, che modifica la legge 21 marzo 1991 (Moniteur Belge del 30 dicembre 1997, pag. 34986). Tale legge di modifica è volta all'attuazione della direttiva.
21 Con lettera di diffida 6 agosto 1998, la Commissione ha informato le autorità belghe che le misure notificate in materia di interconnessione non attuavano correttamente tutte le disposizioni della direttiva.
22 Con lettera 12 ottobre 1998, le autorità belghe hanno risposto alla lettera di diffida facendo riferimento a diversi testi della normativa nazionale, in particolare ai decreti 22 giugno 1998, relativi al capitolato d'oneri e alle condizioni di fornitura, e presentando determinate osservazioni.
23 Dopo aver proceduto all'esame di tali testi nonché delle osservazioni formulate nella risposta delle dette autorità alla lettera di diffida, la Commissione è giunta alla conclusione che la normativa belga non era conforme alla direttiva e, il 15 aprile 1999, ha inviato un parere motivato al Regno del Belgio, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi al detto parere entro i termini di due mesi dalla notifica.
24 Con lettere 26 aprile, 21 giugno, 18 ottobre e 10 dicembre 1999, le autorità belghe hanno informato la Commissione dell'adozione di disposizioni legislative complementari; tra queste, era la lettera 21 giugno 1999 quella in risposta al parere motivato.
25 Tuttavia, benché i testi e gli elementi d'informazione forniti dalle autorità belghe rispondessero sotto certi profili alle censure della Commissione, quest'ultima ha mantenuto la sua posizione in base alla quale l'attuazione della direttiva rimaneva insufficiente, in particolare per quanto concerneva gli artt. 7, n. 5, 9, n. 3, e 14, nn. 1 e 2. Pertanto, essa ha deciso di presentare il ricorso in esame.
Sul primo motivo, relativo ad un'attuazione non corretta dell'art. 7, n. 5, della direttiva
26 Col primo motivo, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto hanno sostenuto le autorità belghe in sede di procedimento precontenzioso, la normativa nazionale non recepisce correttamente l'art. 7, n. 5, secondo comma, della direttiva, in quanto la detta normativa non contiene alcun meccanismo di controllo di conformità. Ora, a suo avviso, ai sensi delle ultime due frasi di tale norma, il rispetto del sistema di contabilità dei costi deve necessariamente formare oggetto di verifica e, inoltre, deve essere pubblicato annualmente un'attestato di conformità. Tali obblighi, tuttavia, non sarebbero contenuti nella normativa belga.
27 Nella controreplica il governo belga ammette che, nella normativa nazionale, non v'è un sistema di attestati di conformità che risponda ai requisiti dell'art. 7, n. 5, della direttiva.
28 Conseguentemente, il primo motivo della Commissione deve ritenersi fondato.
Sul secondo motivo, relativo a un'attuazione non corretta dell'art. 9, n. 3, della direttiva
29 Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che l'art. 109 ter, n. 4, quinto comma, della legge 21 marzo 1991, nonché gli artt. 8 e 12 del regio decreto 20 aprile 1999, che, stando alla risposta delle autorità belghe al parere motivato, hanno dato attuazione all'art. 9, n. 3, della direttiva, non prevedono «l'intervento d'ufficio in qualsiasi momento» delle autorità nazionali di regolamentazione nei negoziati di accordi di interconnessione, come richiesto dalla citata disposizione della direttiva.
30 Nel controricorso il governo belga afferma che nella legislazione nazionale esiste il diritto generale dell'Istituto d'intervenire in qualsiasi momento per far rispettare sia gli obblighi di legge degli operatori sia gli obiettivi generali stabiliti dalle norme che attuano la liberalizzazione del mercato delle comunicazioni. Infatti, a suo avviso, gli artt. 75, n. 3, e 79 bis della legge 21 marzo 1991 consentono all'autorità di regolamentazione di intervenire ampiamente ogni volta che essa constati la mancata osservanza di un obbligo di legge imposto dalla detta legge e/o dai suoi decreti di esecuzione.
31 Inoltre, il combinato disposto degli artt. 109 ter della legge 21 marzo 1991 e 5, nn. 3, 6, 11 e 12, del regio decreto 20 aprile 1999 consentirebbe all'Istituto di essere informato dell'esistenza dei negoziati di interconnessione e delle caratteristiche dell'interconnessione richiesta. Quest'ultimo, in base all'informazione di cui dispone, potrebbe intervenire al fine di garantire il rispetto delle norme di legge e degli obblighi delle parti in materia di interconnessione, in particolare nell'ambito dei detti negoziati e delle trattative. Pertanto, vi sarebbe una possibilità d'intervento dell'autorità nazionale di regolamentazione conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
32 Tuttavia, il governo belga ha allegato alla sua controreplica un progetto di regio decreto che riprende i termini dell'art. 9, n. 6, della direttiva.
33 A questo proposito si deve ricordare, alla stregua dell'avvocato generale ai paragrafi 35-37 delle conclusioni, che risulta dal disposto dell'art. 9, n. 3, della direttiva, nonché dal quinto considerando della stessa, che alle autorità nazionali di regolamentazione deve essere attribuito il potere d'intervenire in qualsiasi momento nei negoziati diretti alla conclusione di un accordo di interconnessione. Il legislatore comunitario intendeva chiaramente tenere distinta questa facoltà d'intervento dal potere di esigere la modifica di accordi di interconnessione già conclusi.
34 Ora, la normativa nazionale richiamata dal governo belga conferisce all'Istituto o poteri di vigilanza molto generici, che non possono essere considerati una concretizzazione sufficiente di un potere d'intervento specifico nei negoziati commerciali, o poteri d'intervento specifici in settori che non corrispondono esattamente a quelli contemplati dall'art. 9, n. 3 della direttiva.
35 Si deve quindi dichiarare che anche il secondo motivo della Commissione è fondato.
Sul terzo motivo, relativo all'attuazione non corretta dell'art. 14, nn. 1 e 2, della direttiva
36 Con il terzo motivo, la Commissione nell'atto introduttivo ha fatto valere una violazione degli obblighi derivanti all'art. 14, n. 1, della direttiva, in relazione agli artt. 7, n. 3, 9, n. 2, 10 e 12, n. 4, della stessa, nonché dell'art. 14, n. 2, della detta direttiva, in relazione all'art. 9, n. 3, della stessa. Nella replica la Commissione ha desistito dalla sua censura per la parte relativa ai citati artt. 7, n. 3, e 9, n. 3. Ha invece mantenuto la sua censura con riguardo agli artt. 9, n. 2, 10 e 12, n. 4, della direttiva.
Sulla violazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva, in relazione agli artt. 9, n. 2, e 10 della stessa
37 La Commissione sostiene che, pur potendo constatare che le condizioni generali d'interconnessione definite dall'art. 9, n. 2 della direttiva e i requisiti essenziali di cui all'art. 10 della stessa sono stati trasposti nella normativa belga, non le è dato riscontrare alcuna norma di quest'ultima che riguardi l'obbligo di pubblicazione delle dette informazioni derivante dall'art. 14, n. 1, della direttiva.
38 Il governo belga sostiene di aver correttamente trasposto l'art. 14, n. 1 della direttiva per quanto riguarda le informazioni di cui agli artt. 9, n. 2, e 10, dal momento che queste sono riprese nella normativa nazionale pubblicata sul Moniteur Belge. Peraltro, ogni aggiornamento di quest'ultima è pubblicato sul Moniteur Belge, al quale gli interessati possono facilmente accedere. Pertanto, il citato art. 14, n. 1, in relazione all'art. 9, n. 2, della direttiva, sarebbe trasposto dal regio decreto 20 aprile 1999, in particolare dagli artt. 17-21 di quest'ultimo, mentre l'art. 14, n. 1, della direttiva, assieme all'art. 10 della stessa, sarebbe trasposto dai decreti 22 giugno 1998 relativi al capitolato di oneri e alle condizioni di fornitura.
39 A questo proposito, come rilevato dall'avv. generale ai paragrafi 49-53 delle sue conclusioni, quando le stesse informazioni in questione - cioè, nel contesto del presente motivo, le condizioni generali e i requisiti essenziali fissati ex ante dall'autorità nazionale di regolamentazione - sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato, tale modo di procedere equivale ad una pubblicazione ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva.
40 Conseguentemente, la domanda della Commissione diretta a far dichiarare che il Regno del Belgio non ha trasposto l'art. 14, n. 1, della direttiva, in relazione agli artt. 9, n. 2, e 10 della stessa, deve essere considerata non fondata.
Sulla violazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva, in relazione all'art. 12, n. 4, della stessa
41 La Commissione sostiene che gli elementi essenziali nei piani nazionali di numerazione di cui all'art. 12, n. 4, della direttiva sarebbero disponibili solo su richiesta individuale, mentre la direttiva prevede, a questo proposito, all'art. 14, n. 1, un sistema di accesso diretto alle informazioni basato sulla pubblicazione.
42 Il governo belga sostiene di avere correttamente trasposto l'art. 14, n. 1, della direttiva, in relazione all'art. 12, n. 4, della stessa. Afferma che l'art. 2, n. 2, secondo comma, prima frase, del regio decreto 10 dicembre 1997 prevede la possibilità di ottenere le informazioni relative al piano di numerazione su semplice richiesta, mentre la seconda frase di questa stessa disposizione precisa che l'Istituto fa riferimento ai detti elementi d'informazione sul Moniteur Belge. Quindi, sul Moniteur Belge sarebbe stata fatta menzione della pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto degli elementi di cui al citato art. 2, n. 2, primo comma.
43 Tuttavia, nella controreplica, il governo belga informa la Corte della propria intenzione di modificare il testo dell'art. 2, n. 2, secondo comma, del regio decreto 10 dicembre 1997, sostituendo la fase «l'Istituto fa riferimento a tali elementi principali sul Moniteur Belge» con i termini dell'art. 14, n. 1, della direttiva ripresi testualmente, come segue: «L'Istituto pubblica sul Moniteur Belge le modalità di pubblicazione di tali elementi».
44 A questo proposito si deve ricordare che l'art. 14, n. 1, della direttiva non fornisce alcuna spiegazione quanto alle modalità di pubblicazione richieste per ciò che riguarda le informazioni di cui all'art. 12, n. 4, della stessa. Conseguentemente, nel settore delle telecomunicazioni moderne, la pubblicazione su Internet può essere considerata appropriata ai fini del detto art. 14, n. 1.
45 Tuttavia, tale disposizione impone che le modalità di pubblicazione delle dette informazioni siano specificate nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato. Ora, non emerge chiaramente dalle dichiarazioni del governo belga, in base alle quali sul Moniteur Belge è pubblicato un «riferimento» alle dette informazioni, che le modalità di pubblicazione delle stesse siano ben specificate nella detta Gazzetta ufficiale del Regno del Belgio.
46 Conseguentemente il terzo motivo della Commissione deve essere considerato fondato.
47 Alla luce di quanto sopra esposto, si deve dichiarare che il Regno del Belgio, non adottando oltre tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 7, n. 5, e 9, n. 3, della direttiva, nonché 14, n. 1, della stessa, in relazione al suo art. 12, n. 4, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna alle spese del Regno del Belgio, quest'ultimo, rimasto sostanzialmente soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 7, n. 5, e 9, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), nonché 14, n. 1, della stessa, in relazione al suo art. 12, n. 4, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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