Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso di annullamento - Oggetto - Annullamento parziale - Presupposto - Carattere separabile delle disposizioni contestate - Criterio oggettivo
(Art. 230 CE)
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carni bovine - Misure speciali di sostegno - Art. 5, n. 5, del regolamento n. 690/2001 - Cofinanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri - Illegittimità
(Regolamento della Commissione n. 690/2001, art. 5, n. 5)
Massima
$$1. L'annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l'annullamento siano separabili dal resto dell'atto.
A questo proposito, la questione se l'annullamento parziale di un atto ne modifichi o meno la sostanza costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell'autorità che lo ha adottato. Tale autorità non può, di conseguenza, far valere che, in assenza dell'elemento di cui è chiesto l'annullamento, verosimilmente essa non avrebbe adottato le altre disposizioni dell'atto impugnato.
( v. punti 33, 36-37 )
2. L'art. 5, n. 5, del regolamento n. 690/2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine, dev'essere annullato nella parte in cui impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare una percentuale del prezzo delle carni acquistate in forza del detto regolamento.
Infatti, il regolamento n. 1254/1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non contiene alcuna disposizione che autorizzi espressamente la Commissione a derogare al principio, sancito dalla normativa di base, secondo il quale tutte le misure comunitarie di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine devono essere finanziate esclusivamente dalla Comunità. Poco importa, al riguardo, che il regolamento n. 690/2001 preveda la sua applicazione soltanto per un periodo limitato a un semestre.
( v. punti 73-76 e dispositivo )
Parti
Nella causa C-239/01,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Sedemund, Rechtsanwalt,
ricorrente,
sostenuta da
Regno di Danimarca, rappresentato dai sigg. J. Molde e J. Bering Liisberg, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Booß e M. Niejahr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 3 aprile 2001, n. 690, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine (GU L 95, pag. 8), nella parte in cui la suddetta disposizione impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del regolamento stesso,
LA CORTE (seduta plenaria),
composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann, V. Skouris, dalle F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali delle parti all'udienza dell'8 aprile 2003, nel corso della quale la Repubblica federale di Germania era rappresentata dal sig. W.-D. Plessing e dal sig. T. Lübbig, Rechtsanwalt, e la Commissione dai sigg. D. Booß e M. Niejahr,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 14 giugno 2001, la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'art. 230 CE, ha domandato l'annullamento dell'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 3 aprile 2001, n. 690, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine (GU L 95, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui la suddetta disposizione impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del regolamento stesso.
Contesto normativo
Il Trattato CE
2 Ai sensi dell'art. 202, terzo trattino, CE:
«Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:
(...)
- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce (...)».
3 Ai sensi dell'art. 211, quarto trattino, CE:
«Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:
(...)
- esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite».
I regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune
Il regolamento (CEE) n. 25
4 Il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 25, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. 30, pag. 991), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 728 (GU L 94, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento n. 25»), ha istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che costituisce una parte del bilancio generale delle Comunità europee, e ha stabilito i principi che si applicano al finanziamento della politica agricola comune.
5 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 25:
«Poiché nella fase del mercato unico i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità. Sono pertanto finanziati dal Fondo:
a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati;
c) le azioni comuni decise per raggiungere gli obiettivi definiti nell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del Trattato (...)».
Il regolamento (CEE) n. 1883/78
6 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 agosto 1978, n. 1883, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU L 216, pag. 1), modificato da ultimo con il regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 1259 (GU L 163, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento n. 1883/78»):
«Quando nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato viene fissato un importo per unità per una misura d'intervento, le spese che ne risultano sono interamente coperte dal finanziamento comunitario».
7 L'art. 3 del regolamento n. 1883/78 dispone:
«Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, non sia fissato un importo per unità per una misura d'intervento, questa è finanziata dal FEAOG, sezione garanzia, in conformità degli articoli da 4 a 8».
8 Gli artt. 4-8 del regolamento n. 1883/78 stabiliscono le norme applicabili per il calcolo delle spese d'intervento che vengono poste a carico del bilancio comunitario e le modalità di pagamento di tali spese.
Il regolamento (CE) n. 1258/1999
9 Il secondo considerando del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103) così recita:
«considerando che, nella fase del mercato unico, i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità; che in virtù di tale principio, quale figura all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 25, per conseguire le finalità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato la sezione garanzia del Fondo dovrebbe finanziare le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli (...)».
10 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1258/1999:
«1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato "Fondo"), è una parte del bilancio generale delle Comunità europee.
Esso comprende due sezioni:
- la sezione "garanzia";
- la sezione "orientamento".
2. La sezione "garanzia" finanzia:
a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
c) le misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1, ad eccezione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;
d) il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario e programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure veterinarie), nonché quello destinato a misure fitosanitarie;
(...)
4. Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese a carico da quest'ultimo».
11 L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1258/1999 dispone:
«Sono finanziati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lett. b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli».
I regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
Il regolamento (CE) n. 1254/1999
12 Il trentunesimo considerando del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), è formulato come segue:
«considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi; che tali misure possono anche includere un acquisto all'intervento ad hoc».
13 Ai sensi del trentaseiesimo considerando del regolamento n. 1254/1999:
«considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune».
14 Ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 1254/1999:
«1. Quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43».
15 Secondo l'art. 45 del regolamento n. 1254/1999:
«Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1».
Il regolamento (CE) n. 2777/2000
16 In base all'art. 38, n. 2, del regolamento n. 1254/1999, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (GU L 321, pag. 47), modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 gennaio 2001, n. 111 (GU L 19, pag. 11), che prevedeva, dal 1° gennaio 2001 e non oltre il 30 giugno 2001, un regime di acquisto a fini di distruzione degli animali di più di 30 mesi ed essenzialmente degli animali non sottoposti al test dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) al momento della macellazione.
17 L'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2777/2000 prevedeva, per ogni animale interamente distrutto, un cofinanziamento della Comunità del 70% delle spese d'acquisto dell'animale su una base forfettaria; il rimanente 30% restava a carico delle autorità nazionali.
Il regolamento impugnato
18 Il regolamento impugnato è stato adottato in base all'art. 38, n. 2, del regolamento n. 1254/1999.
19 Esso istituisce un nuovo regime speciale d'acquisto per le carni ricavate da talune categorie di bovini di età superiore a trenta mesi sottoposti al test per il rilevamento della BSE, che consente agli Stati membri d'immagazzinare le carni piuttosto che distruggerle. Tale regime si applica in ogni Stato membro, ad eccezione del Regno Unito, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001.
20 Il regolamento (CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n. 2595, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine (GU L 345, pag. 33), ha prorogato fino al 31 marzo 2002 l'applicazione del regime istituito dal regolamento impugnato.
21 Ai sensi del quinto considerando del regolamento impugnato:
«Data l'estensione della crisi della BSE e, in particolare, la sua probabile durata, e quindi l'entità dell'impegno necessario per sostenere il mercato, sarebbe opportuno che tale impegno fosse ripartito tra la Comunità e gli Stati membri, soprattutto tenuto conto del gran numero di animali di cui si prevede l'acquisto nell'ambito del regime e dell'importo limitato delle risorse di bilancio disponibili per il finanziamento comunitario».
22 L'art. 1, n. 1, del regolamento impugnato, dispone:
«Gli Stati membri acquistano carcasse o mezzene refrigerate di bovini di età superiore a 30 mesi delle seguenti categorie (...)».
23 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento impugnato:
«1. Il prezzo di acquisto delle carcasse refrigerate acquistate in uno Stato membro a norma del presente regolamento è stabilito in seguito a una procedura di gara.
2. La procedura di gara si apre in uno Stato membro che per due settimane consecutive ha registrato un prezzo medio di mercato per la classe di riferimento della categoria D pari o inferiore al prezzo limite indicato nell'allegato I per lo Stato membro in questione (...)».
24 Secondo l'art. 3, n. 1, del regolamento impugnato:
«Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara, e secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, viene fissato un prezzo massimo di acquisto per la classe di riferimento. Può essere fissato un prezzo diverso per ciascuno Stato membro.
Il prezzo massimo non può superare il prezzo limite maggiorato di un importo pari a 14 EUR/100 kg di peso carcassa».
25 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento impugnato:
«1. L'autorità competente versa all'aggiudicatario il prezzo indicato nella sua offerta entro 65 giorni dalla fine della presa in consegna dei prodotti.
2. Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato, entro il limite del quantitativo aggiudicato.
(...)
5. La Comunità finanzia il 70% del prezzo delle carni acquistate in virtù del presente regolamento.
Gli Stati membri interessati finanziano il restante 30%, nonché i costi relativi alle operazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9».
26 Dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del regolamento impugnato risulta che le carni acquistate nell'ambito del regime di sostegno istituito dal detto regolamento possono essere eliminate o cedute dalle autorità competenti degli Stati membri, con o senza ammasso preliminare.
27 Ai sensi dell'art. 10 del regolamento impugnato, i proventi delle vendite dei prodotti effettuate in conformità del detto regolamento appartengono allo Stato membro interessato.
Conclusioni delle parti
28 La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
- annullare l'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato, nella parte in cui tale disposizione obbliga lo Stato membro interessato ad accollarsi il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del regolamento medesimo (in prosieguo: la «disposizione contestata»);
- condannare la Commissione alle spese.
29 Essa rileva che, per non pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari delle misure di sostegno, occorrerebbe, nel caso in cui il ricorso venisse accolto e per esigenze di certezza del diritto, mantenere gli effetti del regolamento impugnato.
30 A sostegno del suo ricorso, il governo tedesco deduce tre motivi:
- in primo luogo, il regolamento impugnato è sprovvisto di valido fondamento giuridico, non avendo la Commissione alcuna competenza a disporre un co-finanziamento obbligatorio a carico degli Stati membri per mezzo di un regolamento di esecuzione come il regolamento impugnato;
- in secondo luogo, il regolamento impugnato viola talune disposizioni finanziarie del Trattato, in particolare gli artt. 268 CE - 270 CE;
- in terzo luogo, il regolamento impugnato viola l'obbligo di motivazione degli atti comunitari sancito dall'art. 253 CE.
31 La Commissione chiede che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
32 Essa afferma che, nel caso in cui venga accolto il ricorso, intende aderire al suggerimento della Repubblica federale di Germania di mantenere gli effetti del regolamento impugnato ai sensi dell'art. 231, secondo comma, CE.
Sulla ricevibilità
33 La Corte ha invitato le parti ad esprimersi, da un lato, sugli effetti di un eventuale annullamento della disposizione contestata e, dall'altro, sulla questione della ricevibilità del ricorso alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l'annullamento siano separabili dal resto dell'atto (v., in particolare, sentenza 10 dicembre 2002, causa C-29/99, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-11221, punti 45 e 46).
34 Alla luce delle osservazioni presentate in proposito, si deve ritenere che la disposizione contestata sia separabile dal resto del regolamento impugnato, in quanto l'annullamento di tale disposizione non modificherebbe la sostanza di quest'ultimo.
35 Infatti, come afferma l'avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, la sostanza del regolamento impugnato risiede nell'istituzione di un regime speciale di acquisto di carni bovine per far fronte alla crisi provocata dalla BSE. Orbene, come confermano tanto i governi tedesco e danese quanto la Commissione, l'annullamento parziale del regolamento impugnato, nei limiti in cui, all'art. 5, n. 5, impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate, lascerebbe completamente intatta la sostanza del detto regolamento, giacché tale annullamento non determinerebbe altro che una compensazione finanziaria tra la Comunità e gli Stati membri interessati.
36 Vero è che, come afferma la Commissione, in assenza della disposizione contestata, verosimilmente essa non avrebbe adottato le altre disposizioni del regolamento impugnato nella loro versione attuale, in particolare l'art. 10 del detto regolamento, il quale, a suo parere, dal punto di vista finanziario costituisce un tutt'uno con la disposizione contestata.
37 Tuttavia, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, accertare se un annullamento parziale modificherebbe o meno la sostanza dell'atto impugnato costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell'autorità che ha adottato l'atto controverso.
38 Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
39 Il governo tedesco sostiene che il regolamento n. 1254/1999, che costituisce il fondamento giuridico del regolamento impugnato, non contiene alcuna disposizione che autorizzi la Commissione ad istituire, con un provvedimento di esecuzione del detto regolamento, un cofinanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri, quale quello istituito dalla disposizione contestata.
40 Infatti, in forza dell'art. 38, n. 2, del regolamento n. 1254/1999, la Commissione sarebbe legittimata solo ad adottare le modalità di applicazione di cui al n. 1 del suddetto articolo, che prevede l'adozione delle misure necessarie quando il mercato della Comunità è perturbato o rischia di essere perturbato a causa di un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi.
41 Orbene, secondo il governo tedesco, il Consiglio, delegando la Commissione ad adottare misure di esecuzione, non le ha dato competenza ad adottare disposizioni che si discostino dal regolamento di base su un punto sostanziale, istituendo un cofinanziamento obbligatorio contrario al principio del finanziamento esclusivo da parte della Comunità di tutte le misure di sostegno necessarie sul mercato delle carni bovine, principio che può dedursi dal combinato disposto dei regolamenti nn. 1254/1999 e 1258/1999.
42 Il governo tedesco aggiunge che la sua analisi dei citati regolamenti trova conferma negli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1883/78, che, anche se delineano una distinzione tra le misure d'intervento per le quali viene fissato un importo per unità e quelle per le quali non viene fissato un siffatto importo, prevedono in entrambi i casi che le spese per le misure d'intervento sono esclusivamente finanziate dalla Comunità.
43 Secondo tale governo, l'istituzione, con il regolamento impugnato, di un cofinanziamento obbligatorio reca inoltre pregiudizio all'equilibrio istituzionale tra il Consiglio e la Commissione delineato dagli artt. 202 CE e 211 CE. Infatti, la previsione, nella disposizione contestata, di un cofinanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri non costituisce esecuzione di una norma stabilita dal regolamento n. 1254/1999, bensì modifica di una norma essenziale del detto regolamento.
44 La Commissione afferma, in primo luogo, che l'art. 38 del regolamento n. 1254/1999 l'autorizza ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere il mercato dalle perturbazioni che lo colpiscono o lo minacciano, in caso di rialzo o di ribasso notevole e persistente dei prezzi. Essa rileva che la suddetta disposizione non stabilisce altra condizione se non la necessità delle misure in questione. Nel caso di specie, gli acquisti di carni ordinati dal regolamento impugnato sarebbero incontestabilmente idonei a contribuire alla stabilizzazione del mercato comunitario delle carni bovine, colpito dalla crisi della BSE.
45 Peraltro, la legittimità di una misura adottata nel settore della politica agricola comune potrebbe, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, essere inficiata solo qualora sia manifestamente inadeguata o nel caso in cui l'istituzione che ne è l'autore abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
46 Ciò considerato, la Commissione ritiene che l'art. 38 del regolamento n. 1254/1999, che le conferiva una competenza eccezionale al fine di risolvere situazioni di crisi, la autorizzasse necessariamente a derogare alle altre disposizioni del suddetto regolamento, e in particolare a quelle relative al finanziamento, ove ciò si fosse rivelato assolutamente indispensabile.
47 In secondo luogo, la Commissione afferma di non aver violato, allorché ha adottato la disposizione contestata, le norme sul finanziamento dettate dal Consiglio.
48 Infatti, pur se è esatto che gli interventi di regolarizzazione dei mercati agricoli sono generalmente finanziati nella loro integralità dalla sezione «garanzia» del FEAOG, si tratterebbe di una prassi e non di un obbligo giuridico. In particolare, l'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1258/1999 non potrebbe interpretarsi nel senso che istituisce un siffatto obbligo, dato che esso non prevede espressamente l'esclusività del finanziamento comunitario.
49 La Commissione rileva, in proposito, che il regolamento impugnato non costituisce l'unico esempio di cofinanziamento obbligatorio di misure agricole da parte degli Stati membri. Essa cita, a titolo di esempio, svariati regolamenti del Consiglio che istituiscono un cofinanziamento obbligatorio del genere. Menziona inoltre il regolamento n. 2777/2000, da essa adottato, che costituisce in qualche modo il precursore del regolamento impugnato, sottolineando che la Repubblica federale di Germania non l'ha contestato.
50 Secondo la Commissione occorre inoltre tener conto dell'art. 2 del regolamento n. 1883/78. Un'interpretazione a contrario della suddetta disposizione dimostrerebbe chiaramente che non sussiste alcun obbligo giuridico di finanziamento comunitario esclusivo nel caso delle misure d'intervento non contemplate dalla suddetta disposizione. Così avverrebbe nel caso della misura istituita dal regolamento impugnato, la quale prevede che il prezzo di acquisto delle carni viene determinato nell'ambito di una gara e non in base a un importo per unità fissato in anticipo.
51 Nel caso in cui la Corte ritenesse che la sezione «garanzia» del FEAOG debba obbligatoriamente finanziare integralmente le misure di intervento in materia agricola, la Commissione afferma, in subordine, che la deroga a tale obbligo operata dalla disposizione contestata era necessaria nel caso di specie e quindi riconducibile all'art. 38 del regolamento n. 1254/1999. Secondo la Commissione, infatti, i sovraccosti generati a carico della Comunità dalla nuova crisi della BSE non avevano potuto essere presi in considerazione all'atto della redazione del bilancio per l'esercizio 2001, per ragioni di calendario, e i fondi inizialmente previsti per finanziare le spese agricole rischiavano quindi di non essere sufficienti.
52 In terzo luogo, la Commissione sottolinea che la disposizione contestata non modifica una norma essenziale, che rifletta un orientamento fondamentale della politica agricola comune nel settore delle carni bovine, ma costituisce soltanto un provvedimento ad hoc applicabile per un semestre.
53 Il governo danese rileva che, all'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato, la Commissione ha adottato una disposizione che deroga al principio dell'integrale finanziamento comunitario delle organizzazioni comuni di mercato. Secondo tale governo, tale principio risultava già espressamente dal primo regolamento del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune, vale a dire il regolamento n. 25, e continua ancora ad essere in vigore.
Giudizio della Corte
54 Occorre preliminarmente ricordare che, per giurisprudenza costante, dal contesto del Trattato, nel quale l'art. 211 dev'essere considerato, nonché dalle esigenze concrete, risulta che la nozione di attuazione dev'essere interpretata in senso lato. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampi poteri. Di conseguenza, i limiti della competenza di questa devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione di mercato (v. sentenza 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
55 In tal senso, la Corte ha dichiarato che, in materia agricola, la Commissione è autorizzata ad adottare tutte le misure d'applicazione necessarie o utili per l'attuazione della disciplina di base, purché esse non siano contrastanti con tale disciplina o con la normativa d'applicazione del Consiglio (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1984, causa 121/83, Zuckerfabrik Franken, Racc. pag. 2039, punto 13; Paesi Bassi/Commissione, citata, punto 31, e 6 luglio 2000, causa C-356/97, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, Racc. pag. I-5461, punto 24).
56 Nella fattispecie, il regolamento impugnato è stato adottato dalla Commissione in forza dell'art. 38, n. 2, del regolamento n. 1254/1999, che la delega ad adottare le modalità di applicazione del detto articolo secondo la procedura di comitato prevista dall'art. 43 di tale regolamento. L'art. 38, n. 1, del regolamento n. 1254/1999 dispone che, quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.
57 La Repubblica federale di Germania non contesta che le misure speciali di sostegno nel settore delle carni bovine adottate nel regolamento impugnato fossero necessarie per far fronte al calo significativo dei prezzi rilevato in tale settore in ragione della perdita di fiducia dei consumatori nelle carni bovine a seguito del manifestarsi di nuovi casi di BSE.
58 Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 55 della presente sentenza, e contrariamente a quanto sostiene in proposito la Commissione, la circostanza che le misure di cui trattasi possano essere considerate necessarie ai sensi dell'art. 38, n. 1, del regolamento n. 1254/1999 non dispensa dall'esaminare se tali misure di esecuzione siano o meno in contrasto con la normativa di base che esse attuano.
59 In proposito la Repubblica federale di Germania sostiene, con il primo motivo di ricorso, che l'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato è in contrasto con la normativa di base che tale regolamento è diretto ad attuare, là dove tale disposizione impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del detto regolamento. Essa ritiene infatti che l'instaurazione di tale modalità di finanziamento in un regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione sia in contrasto con le disposizioni del regolamento n. 1254/1999 e dei regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune cui quest'ultimo rinvia, i quali conterrebbero una regola in forza della quale tutte le misure di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine dovrebbero essere finanziate esclusivamente dalla Comunità.
60 Al fine di valutare la compatibilità della disposizione contestata con il regolamento n. 1254/1999, occorre determinare la portata delle disposizioni comunitarie applicabili al finanziamento delle misure di sostegno del mercato adottate nel settore delle carni bovine.
61 Occorre rilevare in proposito che l'art. 45 del regolamento n. 1254/1999 rende applicabile ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni bovine il regolamento n. 1258/1999, nonché le disposizioni adottate per l'attuazione di tale regolamento.
62 Orbene, il regolamento n. 1258/1999 dispone, all'art. 1, n. 2, lett. b), che la sezione «garanzia» del FEAOG finanzia gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. L'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento precisa che gli interventi di cui trattasi sono quelli effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
63 Vero è, come sostiene la Commissione, che, sebbene l'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1258/1999 istituisca un finanziamento comunitario degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, tale disposizione non prevede tuttavia espressamente che il detto finanziamento abbia carattere esclusivo.
64 Tuttavia, come afferma l'avvocato generale ai paragrafi 83-89 delle sue conclusioni, altre disposizioni della normativa di base consentono di interpretare tale norma nel senso che le misure di sostegno al mercato nel settore delle carni bovine devono essere finanziate esclusivamente dal FEAOG.
65 Anzitutto, il trentaseiesimo considerando del regolamento n. 1254/1999 precisa che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione dello stesso regolamento «dovrebbero» essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento n. 1258/1999.
66 Inoltre, il secondo considerando del regolamento n. 1258/1999 fa riferimento al «principio» secondo il quale gli oneri finanziari che derivano dalla politica agricola comune incombono alla Comunità, conformemente all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 25. Quest'ultima disposizione prevede infatti che la Comunità sopporta tali conseguenze finanziarie in quanto, segnatamente, nella fase del mercato unico i sistemi di prezzo sono unificati ed essa menziona, alla lett. b), gli interventi diretti a regolarizzare i mercati tra le misure finanziate dal FEAOG.
67 Infine, il tenore letterale dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1258/1999, ai sensi del quale il FEAOG finanzia «gli interventi» destinati a regolarizzare i mercati agricoli, si distingue da quello della lett. d) della stessa disposizione, il quale, per quanto riguarda il finanziamento delle misure veterinarie, prevede soltanto il finanziamento da parte del FEAOG del «contributo finanziario» della Comunità a tali misure.
68 Occorre aggiungere che, sebbene, a differenza dell'art. 2 del regolamento n. 1883/78, applicabile al finanziamento da parte del FEAOG, sezione «garanzia», delle misure di intervento per le quali è fissato un importo per unità, l'art. 3 del detto regolamento non disponga espressamente, per le altre misure di intervento, che esse siano interamente riconducibili al finanziamento comunitario, non se ne deve tuttavia dedurre, come fa la Commissione, che, in quest'ultimo caso, tali misure non debbano essere esclusivamente finanziate dal bilancio comunitario. L'art. 3 del regolamento n. 1883/78 rinvia, infatti, per quanto riguarda il finanziamento di tali misure, agli artt. 4-8 dello stesso regolamento, i quali non contengono alcuna disposizione che deroghi al principio del finanziamento integrale da parte del FEAOG, sezione «garanzia», delle misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli.
69 Si deve quindi concludere che la Commissione era tenuta all'osservanza, nel regolamento impugnato, del principio sancito dalla normativa di base adottata dal Consiglio, in forza del quale tutte le misure comunitarie di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine devono essere finanziate esclusivamente dalla Comunità.
70 Tale conclusione non è contraddetta dall'argomento della Commissione secondo il quale vari regolamenti adottati in materia agricola dal Consiglio, così come anche il regolamento n. 2777/2000 della Commissione, istituiscono un cofinanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri delle misure ivi istituite.
71 In primo luogo, infatti, il Consiglio può decidere di discostarsi, nell'ambito di una determinata regolamentazione, da una norma generale da esso stesso istituita, laddove la Commissione, salvo essere stata espressamente autorizzata a derogarvi, è tenuta a rispettare una norma stabilita nella regolamentazione di base del Consiglio che essa attua.
72 In secondo luogo, per quanto riguarda l'instaurazione, nel regolamento della Commissione n. 2777/2000, di un cofinanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri delle misure di sostegno del mercato previste da tale regolamento, è sufficiente ricordare che tale precedente non è tale da consentire alla Commissione di derogare a una norma giuridica che ad essa si impone (v., per analogia, sentenza 9 novembre 1995, causa C-426/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3723, punto 21).
73 Orbene, è pacifico, da un lato, che la disposizione contestata impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare una parte delle misure di sostegno del mercato istituite dal regolamento impugnato e, dall'altro, che il regolamento n. 1254/1999 non contiene alcuna disposizione che autorizzi espressamente la Commissione a derogare al principio, sancito dalla normativa di base, secondo il quale tutte le misure comunitarie di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine devono essere finanziate esclusivamente dalla Comunità.
74 Ne consegue che la disposizione contestata è in contrasto con il regolamento n. 1254/1999.
75 La circostanza, richiamata dalla Commissione, che il regolamento impugnato preveda la sua applicazione soltanto per un periodo limitato a un semestre è irrilevante, nella fattispecie, ai fini della valutazione della sua compatibilità con il regolamento n. 1254/1999.
76 Dall'insieme delle considerazioni che precedono deriva che, senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dal governo tedesco, l'art. 5, n. 5, del regolamento impugnato deve essere annullato nella parte in cui impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del detto regolamento.
Sulla limitazione nel tempo degli effetti dell'annullamento
77 Tanto la Repubblica federale di Germania quanto la Commissione domandano alla Corte di mantenere gli effetti del regolamento impugnato nel caso in cui il ricorso venga accolto.
78 Occorre ricordare in proposito che, conformemente all'art. 231, secondo comma, CE, spetta alla Corte pronunciarsi sulle conseguenze di un annullamento, senza essere vincolata alle proposte formulate in merito dalle parti (v. sentenza 31 marzo 1992, causa C-284/90, Consiglio/Parlamento, Racc. pag. I-2277, punto 36). Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco, l'annullamento della disposizione contestata è privo di effetto sui diritti degli operatori economici presso i quali sono state acquistate carni bovine in applicazione del regolamento impugnato.
79 Ciò considerato, la Corte ritiene che nessuna ragione di certezza del diritto imponga che gli effetti della disposizione contestata siano mantenuti nonostante il suo annullamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
80 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica federale di Germania ne ha fatto domanda, la Commissione, rimaste soccombente, deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seduta plenaria)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 3 aprile 2001, n. 690, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine, è annullato nella parte in cui impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30% del prezzo delle carni acquistate in forza del detto regolamento.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
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