Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - «Produttore» - Nozione - Obbligo di produrre il quantitativo di riferimento nelle unità gestite alla data di attribuzione di tale quantitativo - Insussistenza - Produttori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca - Libertà di produrre il quantitativo di riferimento nel luogo di produzione di loro scelta - Presupposti
[Regolamento del Consiglio n. 3950/92, artt. 3, n. 2, e 9, lett. c) e d)]
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Azienda situata, alla data di attribuzione, in un comune facente parte del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca - Annessione di una parte di tale territorio a un vecchio Land della Repubblica federale di Germania - Possibilità per il produttore di trasferire la sua produzione su questa parte di territorio - Presupposti
[Regolamento del Consiglio n. 3950/92, artt. 3, n. 2, 4, n. 4, 5 e 9, lett. c) e d)]
Massima
1. Da una lettura combinata delle definizioni di «produttore» e di «azienda» di cui, rispettivamente, all'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento n. 751/1999, risulta, anzitutto, che la qualità di produttore è riconosciuta a chiunque gestisca un complesso di unità di produzione situate nel territorio geografico di uno Stato membro ed effettui vendite o consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari, senza che sia necessario che l'imprenditore sia proprietario degli impianti da lui utilizzati per la sua produzione. Inoltre, la qualità di produttore non è subordinata alla condizione che il titolare di un quantitativo di riferimento produca quest'ultimo, in tutto o in parte, nelle unità di produzione che egli gestiva allorché tale quantitativo gli è stato attribuito. Infine, la valutazione della qualità di produttore deve essere effettuata in rapporto all'intero territorio geografico di uno Stato membro. Da tali considerazioni risulta che le disposizioni dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92 ostano a che un produttore di latte titolare di un quantitativo di riferimento sia obbligato, a pena della perdita della sua qualità di produttore, a produrre tale quantitativo interamente o anche soltanto in parte nelle unità di produzione che egli gestiva alla data di attribuzione del quantitativo medesimo. Per contro, un produttore è libero di produrre il quantitativo di riferimento attribuitogli da uno Stato membro in un luogo di produzione di sua scelta, purché quest'ultimo sia situato nel territorio di tale Stato, indipendentemente dal fatto che il detto produttore sia proprietario o affittuario degli impianti di produzione.
Per quanto riguarda il caso particolare della Repubblica federale di Germania, occorre constatare che il detto art. 9, lett. c) e d), letto alla luce della tabella di cui all'art. 3, n. 2, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che un produttore di latte stabilito nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è libero di produrre il quantitativo di riferimento attribuitogli in un luogo di produzione di sua scelta, purché questo sia situato in tale territorio.
( v. punti 30-33, 38, dispositivo 1 )
2. Il regime speciale previsto a titolo provvisorio per l'ex Repubblica democratica tedesca in materia di prelievo supplementare sul latte è applicabile all'intero territorio di quest'ultima, come delimitato alla data di riunificazione della Germania. Pertanto, l'annessione, successivamente alla data suddetta, di una parte di tale territorio ad un vecchio Land della Repubblica federale di Germania non può far venir meno la possibilità per un produttore stabilito nell'ex Repubblica democratica tedesca di trasferire la propria produzione di latte in tale parte di territorio, purché i quantitativi di latte così prodotti siano imputati al quantitativo globale garantito per l'ex Repubblica democratica tedesca.
( v. punti 54-55, dispositivo 2 )
Parti
Nel procedimento C-268/01,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Weimar (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Agrargenossenschaft Alkersleben eG
e
Freistaat Thüringen,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, 5 e 9, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 aprile 1999, n. 751 (GU L 96, pag. 11),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Agrargenossenschaft Alkersleben eG, dal sig. O. Reidt, Rechtsanwalt,
- per il Freistaat Thüringen, dal sig. M. Koloßa, in qualità di agente,
- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e R. Stüwe, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Niejahr, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 novembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 maggio 2001, pervenuta alla Corte il 6 luglio successivo, il Verwaltungsgericht Weimar ha sollevato, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, 5 e 9, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 aprile 1999, n. 751 (GU L 96, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone la Agrargenossenschaft Alkersleben eG al Freistaat Thüringen (Land della Turingia), avente ad oggetto un provvedimento con il quale il Landesverwaltungsamt Thüringen ha revocato alla detta cooperativa agricola il quantitativo di riferimento che le era stato in precedenza attribuito a titolo provvisorio.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Nel 1984, in ragione del persistere di uno squilibrio tra offerta e domanda nel settore lattiero, è stato introdotto un regime di prelievi supplementari sul latte mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10). Ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento n. 856/84, è dovuto un prelievo supplementare per i quantitativi di latte che superino un quantitativo di riferimento da determinare.
4 Le norme generali per l'applicazione di tale prelievo supplementare sono state definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
5 Il regolamento n. 857/84 è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 dicembre 1990, n. 3577, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca (GU L 353, pag. 23).
6 Il nono considerando del regolamento n. 3577/90 enuncia quanto segue:
«(...) l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; (...) si rendono quindi necessari alcuni temperamenti a tale regime, i quali dovrebbero tuttavia essere strettamente limitati alle aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; (...) è parimenti opportuno provvedere affinché le quote supplementari attribuite alla Germania nel settore saccarifero servano esclusivamente all'agricoltura tedesco-orientale».
7 Il regolamento n. 857/84 è stato abrogato dal regolamento n. 3950/92, che ha prorogato fino al 1° aprile 2000, con modifiche, tale regime di prelievo supplementare, inizialmente previsto sino al 1° aprile 1993.
8 L'undicesimo considerando del regolamento n. 3950/92 è formulato nei seguenti termini:
«(...) è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio, garantendo al contempo che solo tale territorio ne sia beneficiario».
9 L'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3950/92 fissa i quantitativi globali garantiti per ciascuno Stato membro a partire dal 1993. Quanto alla Repubblica federale di Germania, i quantitativi concessi ai nuovi Länder erano indicati separatamente. La detta disposizione prevede quanto segue:
«Sono fissati i quantitativi globali sotto riportati, fatta salva la possibilità di una loro revisione in base alla situazione generale del mercato e alle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri:
(tonnellate)
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1 Di cui 6 242 180 tonnellate per le consegne dei produttori nel territorio dei nuovi Länder e 11 187 tonnellate per le vendite dirette nei nuovi Länder».
10 L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 3950/92 dispone quanto segue:
«Per quanto riguarda le aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994, il quantitativo di riferimento può essere attribuito provvisoriamente a condizione che tale quantitativo non venga modificato nel corso di detto periodo.
Tuttavia, al fine di completare la ristrutturazione di dette aziende, il primo comma continua ad applicarsi sino alla fine del periodo 1997/1998.
Al fine di risolvere definitivamente le difficoltà derivanti dalla ristrutturazione suddetta, l'applicazione del primo comma è prorogata di due periodi di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo stabilito al secondo comma».
11 L'art. 5 del regolamento n. 3950/92 prevede quanto segue:
«All'interno dei quantitativi di cui all'articolo 3 lo Stato membro può alimentare la riserva nazionale, in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione (...).
Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte o altri prodotti lattieri in un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale e possono venire riassegnati in conformità del primo comma. (...)»
12 L'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92 così dispone:
«Ai sensi del presente regolamento si intende per:
(...)
c) produttore, l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro,
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
- e/o che effettua consegne all'acquirente;
d) azienda, il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico di uno Stato membro».
Normativa nazionale
13 La Repubblica federale di Germania ha disciplinato il trasferimento dei quantitativi di riferimento mediante la Milchgarantiemengenverordnung (regolamento tedesco relativo ai quantitativi di latte garantiti), del 21 marzo 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 586), come modificata dalla 33ª Änderungsverordnung, del 25 marzo 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 535; in prosieguo: la «MGV»).
14 La MGV prevedeva, per il periodo che rileva ai fini della causa principale, norme particolari applicabili ai produttori di latte stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: l'«ex RDT»). In conformità dell'art. 16 a) della MGV, tali norme si applicavano «ai produttori di latte la cui azienda è situata, in tutto o in parte, nel territorio di cui all'art. 3 del Trattato di unificazione, all'azienda stabilita in tale territorio o alle parti di azienda ivi situate, in conformità delle disposizioni seguenti».
15 L'art. 16 e), n. 1 a, della MGV stabilisce quanto segue:
«Il quantitativo provvisorio del quale sia stato consegnato meno dell'80% nel corso dei dodici mesi precedenti viene svincolato (...), in conformità delle disposizioni seguenti, a favore del Land in cui è situata l'azienda o la parte di azienda alla quale era provvisoriamente attribuito il quantitativo di riferimento».
16 Mediante convenzione in data 2 e 9 marzo 1993, conclusa tra il Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale, situato nel territorio dell'ex RDT, e il Land della Bassa Sassonia, uno dei vecchi Länder della Repubblica federale di Germania, i comuni della circoscrizione di Neuhaus - fino ad allora facenti parte del Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale - sono stati incorporati nel Land della Bassa Sassonia. Tra tali comuni rientra il comune di Kaarßen.
Causa principale e questioni pregiudiziali
17 Risulta dall'ordinanza di rinvio che la Agrargenossenschaft Alkersleben eG, parte ricorrente nella causa principale, è una cooperativa agricola con sede in Alkersleben, nel Land della Turingia, che è situato nel territorio dell'ex RDT. Tale cooperativa disponeva di un quantitativo di riferimento provvisorio di 7 625 797 kg, attribuitole dal Land summenzionato. Durante l'estate 1998, essa ha preso in affitto una parte degli impianti di produzione lattiera di un'azienda situata in Kaarßen. Successivamente, essa ha trasferito tutta la propria mandria di mucche da latte negli impianti dell'azienda presa in affitto a Kaarßen, cessando completamente, in un primo tempo, la propria produzione di latte in Alkersleben. Tuttavia, nel corso degli anni successivi, la detta cooperativa ha ripreso, in misura ridotta, la produzione di latte ad Alkersleben.
18 In applicazione delle pertinenti disposizioni della MGV, il Landesverwaltungsamt Thüringen ha revocato, con decisione 14 giugno 1999, il quantitativo di riferimento concesso a titolo provvisorio alla cooperativa parte ricorrente nella causa principale, a motivo della cessazione da parte di quest'ultima della produzione di latte in Alkersleben. La detta ricorrente nella causa principale ha proposto opposizione contro tale decisione, facendo valere, in particolare, da un lato, che essa non aveva cessato la produzione di latte, bensì aveva soltanto stabilito la propria produzione su due siti (ad Alkersleben e a Kaarßen) e, dall'altro, che, secondo la giurisprudenza della Corte, non vi è alcuna base normativa che imponga il collegamento della produzione di latte alla sede dell'azienda. Con decisione 9 febbraio 2000, il Landesverwaltungsamt Thüringen ha respinto l'opposizione della ricorrente nella causa principale. Quest'ultima ha dunque adito il Verwaltungsgericht Weimar con un ricorso diretto all'annullamento delle dette decisioni.
19 Ritenendo che la soluzione della controversia ad esso sottoposta richiedesse l'interpretazione del diritto comunitario, il Verwaltungsgericht Weimar ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, sulla base della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 1991, causa C-341/89, Ballmann [Racc. pag. I-25], l'art. 9, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3950/92 [modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99] o un'altra norma in materia di quantitativi di latte garantiti vadano interpretati nel senso che al quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito ad una azienda o parte di azienda sita in una regione del territorio dell'ex RDT (nel caso di specie: lo Stato libero di Turingia) deve essere imputato anche il quantitativo di latte che, sotto la direzione del capo dell'azienda, è stato prodotto da mucche della stessa tenute in poste prese in affitto in un'altra regione del detto territorio (Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale).
2) Oppure se il quantitativo di latte così prodotto debba essere imputato al quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito all'agricoltore che ha dato in affitto le poste - il quale, in parte, produce anch'egli latte - e il quantitativo di latte di riferimento provvisoriamente attribuito debba essere revocato a favore dello Stato libero di Turingia, qualora, come nel presente caso, la parte di azienda cui è stato attribuito il quantitativo di riferimento e la parte di azienda in cui è stato prodotto il latte siano separate da una frontiera federale interna e, diversamente da quanto accadeva nel caso oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia CE 15 gennaio 1991, l'azienda o parte di azienda cui è stato provvisoriamente attribuito il quantitativo di latte di riferimento venga mantenuta, per così dire, solo come sede dell'azienda e produca e consegni una quota di latte inferiore al 5% del quantitativo di riferimento (patrimonio zootecnico/produzione di latte).
3) Se ai fini della soluzione delle questioni di cui sopra rilevi il fatto che l'azienda in cui è stato prodotto il latte si trovasse un tempo nel territorio dell'ex RDT e tuttavia tale territorio, mediante un trattato di Stato concluso tra due Länder della Repubblica federale di Germania, vale a dire la Bassa Sassonia e il Meclemburgo-Pomerania Occidentale, sia stato incorporato nella Bassa Sassonia».
Quanto alla prima ed alla seconda questione
20 Con le prime due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo domanda, in sostanza, se l'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, e 5 del detto regolamento, debba essere interpretato nel senso che tutta la produzione lattiera realizzata in modo autonomo da un imprenditore agricolo stabilito nel territorio dell'ex RDT, in impianti da lui presi in affitto e situati in tale territorio, ma in Länder differenti, va imputata al quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito al detto imprenditore.
Osservazioni presentate alla Corte
21 La ricorrente nella causa principale fa valere che, come risulta dalla citata sentenza Ballmann, ai sensi dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, il produttore può produrre latte in diversi siti aziendali nell'ambito del complesso delle unità di produzione da esso gestite, fintanto che queste ultime si trovano nel territorio geografico della Comunità. Ad avviso della detta ricorrente, il diritto comunitario non impone la revoca di un quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito nel caso in cui le frontiere interne tra Länder differenti separino la parte di azienda nella quale si svolge la produzione dall'azienda alla quale è stato attribuito il quantitativo di riferimento, e ciò anche nel caso in cui quest'ultima azienda venga mantenuta unicamente come sede aziendale e produca e fornisca soltanto una percentuale del quantitativo di riferimento inferiore al 5%. Secondo la detta ricorrente nella causa principale, in base al diritto comunitario, l'unica circostanza rilevante è che l'azienda e le sue unità di produzione si trovino nel territorio geografico della Comunità.
22 Per contro, il convenuto nella causa principale e il governo tedesco ritengono che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 3950/92 osti al trasferimento del quantitativo di riferimento, anche solo per un periodo limitato. Uguale soluzione si imporrebbe in forza del diritto nazionale.
23 Il governo tedesco ritiene che, per quanto riguarda la disciplina delle quote latte applicabili ai nuovi Länder fino al 31 marzo 2000, la competenza spettasse al legislatore tedesco, il quale ha introdotto il principio del collegamento di tali quote all'azienda. In conformità di tale principio, i quantitativi di riferimento provvisori attribuiti alle aziende situate nel territorio dell'ex RDT potrebbero essere utilizzati soltanto nel sito aziendale corrispondente e qualsiasi trasferimento della produzione in un altro luogo, anche a mezzo di un contratto d'affitto, sarebbe vietato. Il detto governo precisa che, per assicurare il rispetto di tale regola, le disposizioni della MGV prevedevano che, in caso di trasferimento della produzione, il quantitativo di riferimento attribuito provvisoriamente venisse ripreso ed integrato nella riserva nazionale. Secondo il governo tedesco, le nozioni di «nuovi Länder» o di «vecchi Länder», nonché i principi enunciati nella citata sentenza Ballmann, sono irrilevanti ai fini della soluzione della controversia della quale è stato investito il giudice a quo. Pertanto, posto che la produzione della ricorrente nella causa principale ad Alkersleben era completamente cessata, quanto meno in via temporanea, sussistevano i presupposti stabiliti dalla MGV per la revoca del quantitativo di riferimento attribuito alla detta ricorrente.
24 La Commissione ritiene che l'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, letto alla luce degli artt. 3, n. 2, e 4, n. 4, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che un produttore di latte stabilito nel territorio dell'ex RDT è autorizzato a produrre i quantitativi di riferimento ad esso attribuiti soltanto in tale territorio. La detta istituzione propone dunque di risolvere la questione sollevata dal giudice a quo dichiarando che tutti i quantitativi di latte che un produttore stabilito nel territorio dell'ex RDT abbia ottenuto dalla mungitura in unità di produzione ai sensi dell'art. 9, lett. d), del regolamento n. 3950/92 situate anch'esse nel detto territorio debbono essere imputati al quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito a tale produttore.
Statuizione della Corte
25 Occorre ricordare, in via preliminare, che dall'economia generale della normativa in materia di prelievo supplementare sul latte discende che un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest'ultimo abbia la qualità di produttore (sentenze Ballmann, cit., punto 9, e 20 giugno 2002, causa C-401/99, Thomsen, Racc. pag. I-5775, punto 32).
26 Allo stesso modo, un quantitativo di riferimento attribuito ad un imprenditore agricolo può essergli revocato soltanto nel caso in cui egli abbia perduto tale qualità. In conformità dell'art. 5, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non hanno commercializzato latte o altri prodotti lattiero-caseari per un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale e possono essere riassegnati.
27 Ne consegue che, per rispondere alle prime due questioni, occorre stabilire se un imprenditore agricolo, la cui azienda sia stabilita in uno dei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania e che disponga di un quantitativo di riferimento, perda la qualità di produttore di latte ai sensi del regolamento n. 3950/92 nel caso in cui trasferisca la parte essenziale della propria produzione di latte in un'unità di produzione situata in un altro dei nuovi Länder, con la conseguenza che le autorità competenti possono revocare il quantitativo di riferimento in precedenza attribuito al detto imprenditore.
28 A questo proposito, occorre ricordare che, quanto alla nozione di produttore, l'art. 9, lett. c) del regolamento n. 3950/92 precisa che, ai fini di tale regolamento, si intende per «produttore» l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro, che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore e/o che effettua consegne all'acquirente.
29 Quanto alla nozione di «azienda», l'art. 9, lett. d), del detto regolamento la definisce come il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico di uno Stato membro.
30 Da una lettura combinata di tali definizioni risulta, anzitutto, che la qualità di produttore è riconosciuta a chiunque gestisca un complesso di unità di produzione situate nel territorio geografico di uno Stato membro ed effettui vendite o consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari, senza che sia necessario che l'imprenditore sia proprietario degli impianti da lui utilizzati per la sua produzione. La nozione di produttore non può quindi essere interpretata nel senso che esclude la categoria degli affittuari di un'azienda (v., in tal senso, sentenza Ballmann, cit., punto 12).
31 Inoltre, la qualità di produttore non è subordinata alla condizione che il titolare di un quantitativo di riferimento produca quest'ultimo, in tutto o in parte, nelle unità di produzione che egli gestiva allorché tale quantitativo gli è stato attribuito (v., in tal senso, sentenza Ballmann, cit., punto 14).
32 Infine, la valutazione della qualità di produttore deve essere effettuata in rapporto all'intero territorio geografico di uno Stato membro.
33 Da tali considerazioni risulta che le disposizioni dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92 ostano a che un produttore di latte titolare di un quantitativo di riferimento sia obbligato, a pena della perdita della sua qualità di produttore, a produrre tale quantitativo interamente o anche soltanto in parte nelle unità di produzione che egli gestiva alla data di attribuzione del quantitativo medesimo. Per contro, un produttore è libero di produrre il quantitativo di riferimento attribuitogli da uno Stato membro in un luogo di produzione di sua scelta, purché quest'ultimo sia situato nel territorio di tale Stato, indipendentemente dal fatto che il detto produttore sia proprietario o affittuario degli impianti di produzione.
34 Tuttavia, in relazione al caso particolare della Repubblica federale di Germania, occorre prendere in considerazione anche il fatto che il regolamento n. 3950/92 contiene alcune specifiche disposizioni in merito all'applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte al territorio dell'ex RDT.
35 Infatti, come risulta dall'undicesimo considerando del regolamento n. 3950/92, il legislatore comunitario ha ritenuto che il regime di controllo della produzione lattiera potesse pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole stabilite nel territorio dell'ex RDT.
36 Pertanto, allo scopo di facilitare la ristrutturazione delle dette aziende, la tabella di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3950/92 stabilisce, in un nota a piè di pagina, la quota dei quantitativi globali garantiti per la Repubblica federale di Germania che è riservata alle consegne ed alle vendite dirette dei produttori stabiliti nel territorio dei nuovi Länder. Le competenti autorità tedesche erano dunque tenute a ripartire tale quota unicamente tra i detti produttori, in modo tale che la somma dei quantitativi di riferimento individuali non eccedesse i limiti previsti per la quota medesima.
37 Ne consegue che, per un periodo transitorio, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 3950/92, il legislatore comunitario ha in sostanza assimilato il territorio dell'ex RDT al territorio di uno Stato membro.
38 Pertanto, occorre constatare che l'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, letto alla luce della tabella di cui all'art. 3, n. 2, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che un produttore di latte stabilito nel territorio dell'ex RDT è libero di produrre il quantitativo di riferimento attribuitogli in un luogo di produzione di sua scelta, purché questo sia situato in tale territorio, indipendentemente dal fatto che il detto produttore sia proprietario o affittuario degli impianti di produzione.
39 L'argomento fatto valere dal governo tedesco e dal convenuto nella causa principale secondo cui il legislatore nazionale era legittimato a stabilire che i quantitativi di riferimento attribuiti ai produttori stabiliti nel territorio dei nuovi Länder dovessero essere prodotti nel corrispondente sito aziendale non può essere accolto.
40 Infatti, da un lato, non esiste alcuna disposizione del regolamento n. 3950/92 che suggerisca, anche in modo indiretto, che una tale interpretazione delle disposizioni dell'art. 9, lett. c) e d), possa essere accolta per quanto riguarda i produttori stabiliti nel territorio dell'ex RDT.
41 Dall'altro, tale interpretazione sarebbe persino contraria agli obiettivi perseguiti dal regime speciale instaurato a titolo provvisorio a favore delle aziende agricole stabilite nel territorio dell'ex RDT. Infatti, una tale assegnazione della produzione alle sole unità di produzione utilizzate come base per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento bloccherebbe tali unità nella situazione nella quale esse si trovavano alla data in cui i detti quantitativi sono stati attribuiti. Orbene, la ristrutturazione delle aziende agricole dell'intero territorio dell'ex RDT sarebbe compromessa se i produttori non potessero apportare alla struttura organizzativa delle loro unità di produzione tutte le modifiche ed i miglioramenti che essi ritengono utili, entro i limiti di tale territorio.
42 Alla luce di tali premesse, occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, e 5 del detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che tutta la produzione lattiera realizzata in modo autonomo da un imprenditore agricolo stabilito nel territorio dell'ex RDT, in impianti da lui presi in affitto e situati in tale territorio, ma in Länder differenti, va imputata al quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito al detto imprenditore.
Quanto alla terza questione
43 Con la terza questione, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, e 5 del detto regolamento, debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti possono vietare a un produttore stabilito nel territorio dell'ex RDT di trasferire la propria produzione di latte in impianti situati in un comune che, benché facente parte del detto territorio alla data della riunificazione della Germania, sia ormai annesso ad uno dei vecchi Länder della Repubblica federale di Germania per effetto di una convenzione conclusa posteriormente alla data suddetta.
Quanto alla ricevibilità
44 Il governo tedesco fa valere che il diritto comunitario nulla dispone in ordine al modo in cui occorre qualificare, alla luce delle disposizioni sulle quote latte, una parte del territorio nazionale trasferito, in base ad una convenzione, da un nuovo Land ad un vecchio Land. Tale questione sarebbe riservata al diritto nazionale e, per tale motivo, la domanda di decisione pregiudiziale sarebbe irricevibile quanto a tale punto.
45 A questo proposito, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza consolidata, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59, e 24 settembre 2002, causa C-255/00, Grundig Italiana, Racc. pag. I-8003, punto 30).
46 Certo, in ipotesi eccezionali, spetta alla Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Essa può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettiva situazione di fatto o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure anche nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39, e Grundig Italiana, cit., punto 31).
47 Nella causa principale, non può contestarsi che la terza questione riguarda l'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 3950/92, come precisata in sede di soluzione delle prime due questioni. Infatti, si chiede alla Corte se una circostanza di fatto determinata, nella fattispecie l'annessione a uno dei vecchi Länder della Repubblica federale di Germania del comune nel quale è situata l'azienda lattiera presa in affitto, possa influire su tale interpretazione.
48 Ne consegue che la terza questione riguarda l'interpretazione di disposizioni di diritto comunitario, sicché essa non può essere ritenuta irricevibile.
Nel merito
Osservazioni presentate alla Corte
49 La ricorrente nella causa principale ritiene che, nell'ambito del regolamento n. 3950/92, la questione se i terreni presi in affitto si trovino o no nel territorio dell'ex RDT sia irrilevante. A suo avviso, la sede dell'azienda in Alkersleben ed il luogo di produzione in Kaarßen devono essere collegati al territorio dell'ex RDT, in quanto l'incorporazione del comune di Kaarßen nel Land della Bassa-Sassonia è avvenuta dopo la riunificazione della Germania.
50 Il convenuto nella causa principale sostiene che l'incorporazione del comune di Kaarßen in uno dei vecchi Länder debba essere presa in considerazione. Esso fa valere che, avendo il legislatore tedesco previsto due regimi rigorosamente differenti, uno applicabile nei vecchi Länder e l'altro nei nuovi Länder, il trasferimento del quantitativo di riferimento ad un'azienda non facente parte del territorio dell'ex RDT non era autorizzato, quali che fossero le modalità del contratto.
51 La Commissione, riferendosi alle disposizioni degli artt. 3, n. 2, e 4, n. 4, del regolamento n. 3950/92, nonché all'undicesimo considerando di quest'ultimo, fa valere che la distinzione tra vecchi e nuovi Länder dovrebbe essere presa in considerazione. Tuttavia, essa ritiene che occorra imputare al quantitativo di riferimento attribuito ad un produttore stabilito nel territorio dell'ex RDT tutti i quantitativi di latte da lui ottenuti in tale territorio, anche nel caso in cui, alla data della decisione di imputazione, il comune nel quale sono situate le unità di produzione faccia ormai parte di uno dei vecchi Länder della Repubblica federale di Germania.
Statuizione della Corte
52 A questo proposito, occorre ricordare, da un lato, che le disposizioni del regolamento n. 3950/92 riguardanti in modo specifico il territorio dell'ex RDT sono state introdotte dal legislatore comunitario al fine di non pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole situate in tale territorio.
53 Dall'altro, è giocoforza constatare come tale ristrutturazione fosse necessaria a motivo del sistema economico imperante nel territorio dell'ex RDT prima della riunificazione della Germania e per consentire l'integrazione di tale territorio in un sistema di economia di mercato.
54 Ne consegue che il regime speciale previsto a titolo provvisorio per l'ex RDT in materia di prelievo supplementare sul latte è applicabile all'intero territorio di quest'ultima, come delimitato alla data di riunificazione della Germania.
55 Pertanto, l'annessione, successivamente alla data suddetta, di una parte di tale territorio ad un vecchio Land della Repubblica federale di Germania non può far venir meno la possibilità per un produttore stabilito nell'ex RDT di trasferire la propria produzione di latte in tale parte di territorio, purché i quantitativi di latte così prodotti siano imputati al quantitativo globale garantito per l'ex RDT (v., in tal senso, relativamente ad un'azienda lattiera situata in parte in un altro Stato membro, sentenza 23 gennaio 1997, causa C-463/93, St. Martinus Elten, Racc. pag. I-255, punti 27 e 28).
56 Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, e 5 del detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità nazionali competenti vietino a un produttore stabilito nel territorio dell'ex RDT di trasferire la propria produzione di latte in impianti situati in un comune che, benché facente parte del detto territorio alla data della riunificazione della Germania, sia ormai annesso ad uno dei vecchi Länder della Repubblica federale di Germania per effetto di una convenzione conclusa posteriormente alla data suddetta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
57 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele con ordinanza 23 maggio 2001 dal Verwaltungsgericht Weimar, dichiara:
1) L'art. 9, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 aprile 1999, n. 751, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, e 5 del detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che tutta la produzione di latte realizzata in modo autonomo da un imprenditore agricolo stabilito nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in impianti da lui presi in affitto e situati in tale territorio, ma in Länder differenti, va imputata al quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito al detto imprenditore.
2) L'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 751/1999, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, e 5 del detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità nazionali competenti vietino a un produttore stabilito nel territorio dell'ex RDT di trasferire la propria produzione di latte in impianti situati in un comune che, benché facente parte del detto territorio alla data della riunificazione della Germania, sia ormai annesso ad uno dei vecchi Länder della Repubblica federale di Germania per effetto di una convenzione conclusa posteriormente alla data suddetta.
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