Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Interesse ad agire - Presupposto - Beneficio per il ricorrente
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49)
2. Dipendenti - Promozione - Potere discrezionale dell'amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
(Statuto del personale, art. 45)
Massima
1. La sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'autore di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurargli un beneficio.
Un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può procurare un beneficio a un'istituzione allorché, se accolto, le consentirebbe di recuperare gli stipendi arretrati versati a un dipendente in esecuzione della sentenza impugnata. Inoltre, l'annullamento di quest'ultima le arrecherebbe in ogni caso un beneficio certo, in quanto la porrebbe definitivamente al riparo da qualsiasi richiesta di risarcimento danni formulata dal dipendente per il danno da questo asseritamente subito a causa della decisione controversa, annullata dal Tribunale.
( v. punti 28, 30-31 )
2. Per valutare l'interesse del servizio, nonché le capacità e i meriti dei candidati da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di promozione ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e, in tale ambito, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se questa, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell'amministrazione, si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice comunitario non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell'autorità che ha il potere di nomina.
( v. punto 35 )
Parti
Nel procedimento C-277/01 P,
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. von Hertzen e D. Moore, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 3 maggio 2001, causa T-99/00, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-111 e II-507),
procedimento in cui l'altra parte è:
Ignacio Samper, dipendente del Parlamento europeo, residente in Madrid (Spagna), rappresentato dal sig. E. Boigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 2001 il Parlamento europeo ha impugnato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2001, causa T-99/00, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-111 e II-507; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione del Parlamento 9 giugno 1999 relativa alla ricostituzione della carriera del sig. Samper, nella parte in cui essa fissava il 1° gennaio 1998 come data di decorrenza della promozione di quest'ultimo al grado A4 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti all'origine della controversia
2 I fatti all'origine della presente causa, così come emergono dalla sentenza impugnata e dal fascicolo sottoposto al Tribunale, possono essere riassunti nel modo seguente.
3 Il sig. Samper entrava in servizio al Parlamento nel 1986. Veniva assunto nel grado A7 e assegnato alla direzione generale degli affari economici e finanziari (DG II). Nel 1989 veniva promosso al grado A6 e nel 1994 al grado A5.
4 Con decisione 21 febbraio 1995 il sig. Samper - che figurava al primo posto, seguito dal sig. Carbajo Ferrero, sull'elenco di idoneità redatto al termine del concorso interno A/88 diretto ad attribuire il posto di capodivisione, grado A3, dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Madrid (Spagna), presso la direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche (DG III) del Parlamento - veniva nominato a tale posto, con effetto dal 1° aprile 1995. Il suddetto concorso era stato organizzato dopo che la procedura di promozione o di trasferimento all'interno dell'istituzione avviata mediante l'avviso di posto vacante n. 7424 non era sfociata in una nomina.
5 Con sentenza 12 giugno 1997, causa T-237/95, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-141 e II-429), il Tribunale respingeva la domanda del sig. Carbajo Ferrero diretta ad ottenere l'annullamento della decisione 21 febbraio 1995 nonché della decisione di non nominarlo a detto impiego.
6 Con la sentenza di secondo grado 18 marzo 1999, causa C-304/97 P, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. pag. I-1749), la Corte annullava la suddetta sentenza del Tribunale nonché la decisione 21 febbraio 1995 relativa alla nomina del sig. Samper, in quanto non era stata rispettata la necessaria corrispondenza tra i requisiti previsti nell'avviso di posto vacante n. 7424 e quelli enunciati nel bando di concorso A/88.
7 In esecuzione della citata sentenza della Corte Carbajo Ferrero/Parlamento, con decisione 14 aprile 1999 il Parlamento dichiarava nulla la nomina del sig. Samper a capodivisione, reinquadrandolo al grado A5, secondo scatto, con effetto dal 1° aprile 1995, con anzianità di scatto al 1° febbraio 1994. Lo assegnava all'Ufficio informazioni di Madrid e dichiarava che, ai sensi dell'art. 85 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), l'interessato avrebbe mantenuto le retribuzioni del grado A3 percepite sino alla notifica della suddetta sentenza.
8 Con la decisione controversa, il sig. Samper veniva promosso dall'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») al grado A4, primo scatto, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1998, conformemente al parere unanime espresso dal comitato consultivo di promozione (in prosieguo: il «comitato di promozione») nella sua riunione straordinaria del 19 maggio 1999, secondo quanto emerge dal verbale della suddetta riunione.
9 L'8 settembre 1999 il sig. Samper sollevava un'obiezione contro la decisione controversa. Con lettera del presidente del Parlamento del 20 gennaio 2000 tale reclamo veniva respinto.
La sentenza impugnata
10 In tali circostanze, il 20 aprile 2000 il sig. Samper ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, solo nella parte in cui fissa il 1° gennaio 1998 e non il 1° gennaio 1997 come data di decorrenza della sua promozione al grado A4.
11 In primo luogo, il sig. Samper ha imputato al Parlamento di non aver tenuto conto in misura sufficiente, nell'ambito dello scrutinio per merito comparativo, delle funzioni da lui svolte in veste di capodivisione dell'Ufficio informazioni di Madrid a partire dal 1° aprile 1995. In secondo luogo, gli ha addebitato di non aver preso in considerazione le modalità di attribuzione dei punti di promozione, in terzo luogo, di aver commesso un errore di fatto in merito alla sua esperienza professionale e, in quarto luogo, di non aver tenuto conto dei criteri relativi all'anzianità e all'età. Il Tribunale ha ritenuto che fosse sufficiente esaminare la prima delle quattro censure così invocate dal sig. Samper.
12 Al punto 39 della sentenza impugnata esso ha osservato che spettava all'APN, in vista della ricostituzione della carriera del sig. Samper, il compito di esaminarne i meriti per l'esercizio di promozione 1997 rispetto a tutti i dipendenti allora promovibili al grado A4, in particolare al gruppo di dipendenti effettivamente promossi in quell'anno al grado A4.
13 Al punto 40 della sentenza impugnata il Tribunale ha precisato che, nell'ambito del suddetto esame, spettava all'APN applicare i criteri previsti al momento dell'esercizio di promozione 1997 e, a tale scopo, prendere in particolare in considerazione il fatto che al momento del suddetto esercizio il sig. Samper esercitava le funzioni di capo dell'Ufficio informazioni di Madrid da circa due anni. Esso constatava che da una decisione 27 novembre 1997 relativa alle promozioni per il suddetto esercizio emerge espressamente che l'APN, tenendo conto dei rapporti informativi e delle raccomandazioni dei direttori generali, aveva ritenuto che il criterio «determinante» risiedesse nel «livello delle responsabilità esercitate (...), nonché nell'investimento personale e nella costanza dell'impegno a fronte delle suddette responsabilità».
14 Al punto 41 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che, all'atto della valutazione dei meriti del sig. Samper rispetto a quelli dei dipendenti di grado A5 promossi al grado A4 per l'esercizio 1997, il principio di parità di trattamento imponeva all'APN non solo di tener conto del livello delle responsabilità assunte dall'interessato, ma altresì di adattare, in considerazione delle funzioni normalmente corrispondenti a un posto di grado A5, i punti attribuiti e le osservazioni formulate nel suo rapporto informativo definito per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 1997, quando occupava il posto di capo dell'Ufficio informazioni di Madrid.
15 In primo luogo, al punto 45 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che, contrariamente alle affermazioni del Parlamento, il confronto del rapporto informativo del sig. Samper con quelli degli altri quattordici capi degli Uffici informazioni del Parlamento, redatti per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 1997, dal direttore generale della DG III, rivelava che il ricorrente aveva ricevuto giudizi estremamente positivi rispetto ai suoi colleghi. Il Tribunale aggiungeva che dal confronto delle valutazioni generali risultava che il sig. Samper non aveva incontrato difficoltà di adattamento. Secondo il Tribunale il giudizio «elogiativo» emesso nei suoi riguardi era, invece, paragonabile a quelli formulati nei confronti di alcuni capi di uffici informazioni, con una maggiore anzianità, che avevano ottenuto un punteggio leggermente superiore (59 punti in un caso e 58 punti in altri due casi), in cui si menzionavano anche una «sfida» da affrontare o obiettivi da conseguire.
16 Al punto 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che il comitato di promozione, secondo quanto risulta dal verbale della sua riunione, aveva ritenuto in sostanza, dopo aver letto tutti i rapporti informativi del sig. Samper, che, se quest'ultimo era «un funzionario di alto rango alla DG II», ciò peraltro non valeva per la DG III. Il Tribunale ha rilevato che il comitato di promozione fondava la sua convinzione in proposito sostanzialmente sul fatto che, nel rapporto informativo per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 1997, il notatore indicava che il sig. Samper doveva ancora affrontare varie «sfide». Inoltre, come ha osservato il Tribunale, il presidente del suddetto comitato aveva previamente evidenziato che tale rapporto informativo lasciava presupporre un problema di adattamento dell'interessato alle sue funzioni di capoufficio, ma che il comitato di promozione aveva esso stesso ammesso che la DG III riconosceva comunque che si trattava di un dipendente molto valido.
17 Al punto 47 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che la valutazione resa dal comitato di promozione sui meriti del sig. Samper, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni di capo di un Ufficio informazioni, non solo era viziata da una certa incoerenza, ma risultava anche manifestamente erronea nella parte in cui si basava sull'idea che il ricorrente avesse incontrato problemi di adattamento, dal momento che tale valutazione era chiaramente inficiata dal confronto con i rapporti informativi di tutti i capi degli altri uffici informazioni. Secondo il Tribunale il suddetto confronto evidenziava invece che i meriti del sig. Samper erano pienamente riconosciuti dalla la DG III, visto il punteggio totale attribuitigli e visti i giudizi elogiativi in merito alla sua competenza, al suo grande senso di responsabilità, alla sua capacità d'iniziativa e al suo impegno professionale, tanto più che la sua nomina in qualità di capo dell'Ufficio d'informazioni era relativamente recente.
18 In secondo luogo, il Tribunale, al punto 48 della sentenza impugnata, ha osservato che il comitato di promozione, nell'ambito del suo esame comparativo dei meriti del sig. Samper per l'esercizio 1997, si era basato unicamente sui punti attribuiti nei rapporti informativi.
19 Al punto 50 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che, in mancanza di qualsiasi altra spiegazione, nessun elemento lasciava pensare che l'APN avesse effettivamente comparato i livelli di responsabilità assunte, da un lato, dal sig. Samper in qualità di capo dell'Ufficio informazioni e, dall'altro, dai dipendenti promossi al grado A4 per l'esercizio 1997.
20 Il Tribunale ha osservato, al punto 52 della sentenza impugnata, che dall'analisi dei motivi che hanno indotto il comitato di promozione ad astenersi dal proporre la promozione del sig. Samper per l'esercizio 1997 e, pertanto, l'APN a non promuoverlo al grado A4 con effetto dal 1° gennaio 1997 emergeva che, nell'ambito dell'esame comparativo dei meriti dell'interessato per il suddetto esercizio, l'APN non aveva attribuito alcun valore al fatto che quest'ultimo esercitasse, all'epoca con successo, da circa due anni, le funzioni di capo dell'Ufficio informazioni di Madrid.
21 Al punto 53 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che, non tenendo conto, nell'ambito dello scrutinio per merito comparativo per l'esercizio 1997, delle funzioni di capo dell'Ufficio informazioni svolte con successo dal sig. Samper, l'APN aveva commesso un manifesto errore di valutazione.
22 Pertanto, il Tribunale ha concluso, al punto 54 della sentenza impugnata, che la decisione controversa doveva essere annullata nella parte in cui il sig. Samper non era stato promosso al grado A4 con effetto dal 1° gennaio 1997, senza che risultasse necessario esaminare le altre censure invocate da quest'ultimo.
Ricorso contro la sentenza del Tribunale
23 Nell'ambito del presente procedimento di impugnazione, il Parlamento chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, in via principale, di pronunciarsi definitivamente in merito alla causa dichiarando infondato il ricorso di annullamento proposto dal sig. Samper e, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente sul ricorso di annullamento. Esso chiede inoltre alla Corte di statuire sulle spese.
24 Il sig. Samper chiede di respingere l'impugnazione dichiarandola, in via principale, manifestamente irricevibile e, in subordine, infondata. In ogni caso chiede alla Corte di confermare la sentenza impugnata e di condannare il Parlamento alla totalità delle spese processuali sostenute nell'ambito di entrambi i procedimenti.
Sulla ricevibilità
25 Il sig. Samper sostiene che il Parlamento non dispone di alcun interesse ad agire e che la sua impugnazione deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. Secondo lo stesso, dal momento che con decisione dell'APN 31 luglio 2001 gli è stato riconosciuto il passaggio al grado A4 con effetto dal 1° gennaio 1997, l'impugnazione è del tutto irrilevante per il Parlamento. Il sig. Samper aggiunge che il Parlamento ha adottato tale decisione in funzione di proprie considerazioni e non al fine di dare esecuzione alla sentenza impugnata, la quale non implica assolutamente che venga promosso con effetto dal 1° gennaio 1997.
26 Il Parlamento rileva che le asserzioni del sig. Samper relative all'irricevibilità dell'impugnazione sono del tutto infondate in fatto e in diritto. Infatti, la sentenza impugnata non avrebbe lasciato alcun margine di manovra all'APN per quanto riguarda i relativi provvedimenti attuativi. Il Parlamento rammenta a tale proposito che il dispositivo della sentenza impugnata deve essere letto tenendo conto della motivazione che ne costituisce il necessario sostegno e, in particolare, del suo punto 54, secondo cui la decisione controversa deve essere annullata in quanto il sig. Samper non sarebbe stato promosso al grado A4 con effetto dal 1° gennaio 1997.
27 Il Parlamento aggiunge che la pronuncia di una sentenza della Corte nell'ambito del presente procedimento di impugnazione gli arrecherebbe un beneficio indiscusso dal momento che detta sentenza, se l'impugnazione in esame venisse accolta, potrebbe da un lato porlo definitivamente al riparo da qualsiasi richiesta di risarcimento danni formulata dal sig. Samper e, dall'altro, consentirgli di chiedere la restituzione degli stipendi arretrati versati a quest'ultimo in esecuzione della sentenza impugnata.
28 A tale riguardo si deve anzitutto rammentare che la sussistenza dell'interesse ad agire del Parlamento presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurargli un beneficio (sentenza 13 luglio 2000, causa C-174/99 P, Parlamento/Richard, Racc. pag. I-6189, punto 33).
29 Inoltre, dal punto 54 della sentenza impugnata risulta che la decisione controversa doveva essere annullata in quanto il sig. Samper non è stato promosso al grado A4 con effetto dal 1° gennaio 1997. D'altro canto, in base al tenore letterale della decisione 31 luglio 2001, quest'ultima è stata adottata in esecuzione della sentenza impugnata.
30 Si deve quindi ammettere che la decisione 31 luglio 2001 è stata adottata in esecuzione della sentenza impugnata. Di conseguenza, se l'impugnazione venisse accolta, essa potrebbe procurare un beneficio al Parlamento dal momento che gli consentirebbe di chiedere la restituzione degli stipendi arretrati versati al sig. Samper in esecuzione della sentenza impugnata.
31 Infine, l'annullamento della sentenza impugnata arrecherebbe in ogni caso un beneficio certo al Parlamento, in quanto potrebbe porlo definitivamente al riparo da qualsiasi richiesta di risarcimento danni formulata dal sig. Samper per il danno da questo asseritamente subìto a causa della decisione controversa.
32 Di conseguenza, il ricorso in esame va dichiarato ricevibile.
Nel merito
33 Il Parlamento fa valere in sostanza che il Tribunale ha violato il diritto comunitario applicabile avendo ritenuto che l'APN avesse commesso un manifesto errore di valutazione non promuovendo il sig. Samper al grado A4 con effetto dal 1° gennaio 1997 e che, per giungere a tale conclusione, si è fondato su premesse erronee, in particolare su un travisamento di alcuni documenti, e ha sostituito la propria valutazione a quella dell'APN.
34 In limine si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto, «[l]a promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto».
35 Occorre sottolineare che, per valutare l'interesse del servizio, nonché le capacità e i meriti dei candidati da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di promozione ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, l'APN dispone di un'ampia discrezionalità e che, in tale ambito, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se questa, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell'amministrazione, si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice comunitario non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell'APN (v. sentenza 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione, Racc. pag. 529, punto 6).
36 E' necessario rammentare che una sola delle quattro censure invocate dal sig. Samper è stata esaminata dal Tribunale, quella che riguarda l'asserita omissione dell'APN di prendere debitamente in considerazione nell'ambito dello scrutinio per merito comparativo per l'esercizio di promozione 1997 le sue attività di capo dell'Ufficio informazioni di Madrid svolte per due anni.
37 A tale proposito occorre anzitutto evidenziare che, nell'ambito del suo esame, il Tribunale, al punto 40 della sentenza impugnata, ha constatato che spettava all'APN applicare i criteri previsti per l'esercizio di promozione 1997, in particolare prendere a tal fine in considerazione il fatto che al momento di tale esercizio il sig. Samper esercitava le funzioni di capo dell'Ufficio informazioni di Madrid da circa due anni. Il Tribunale ha aggiunto che dalla comunicazione del 27 novembre 1997 relativa alle promozioni alla luce dei risultati del suddetto esercizio emerge espressamente che l'APN, tenendo conto dei rapporti informativi e delle raccomandazioni dei direttori generali, ha ritenuto che il criterio «determinante» risiedesse nel «livello delle responsabilità esercitate (...), nonché nell'investimento personale e nella costanza dell'impegno a fronte delle suddette responsabilità».
38 Si deve tuttavia osservare che, nella parte iniziale della suddetta comunicazione del 27 novembre 1997, l'APN ha dichiarato che le sue decisioni di promozione erano state adottate sulla base di un esame comparativo di tutti i meriti del dipendente.
39 Infatti, come osserva il Parlamento, solo dopo aver constatato che i rapporti informativi esaminati dal comitato di promozione erano scarsamente differenziati l'APN ha fatto riferimento al livello delle responsabilità esercitate per giustificare la decisione controversa.
40 Alla luce di tale fatto, risulta che la constatazione, al punto 40 della sentenza impugnata, secondo cui l'APN, nella suddetta comunicazione del 27 novembre 1997, ha ritenuto che il criterio determinante della promozione risiedesse nel livello delle responsabilità esercitate è stata effettuata senza tener conto del contesto e snatura il contenuto della suddetta comunicazione.
41 Occorre inoltre rilevare che dal punto 44 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha dichiarato che occorreva esaminare le valutazioni effettuate dall'APN alla luce del verbale della riunione del 19 maggio 1999 del comitato di promozione, su cui la suddetta autorità aveva fondato il suo rifiuto di promuovere il sig. Samper al grado A4 con effetto dal 1° gennaio 1997.
42 Tuttavia, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale non procede a una verifica del lavoro effettuato dal suddetto comitato, ma si occupa di una valutazione dei meriti del sig. Samper alla luce dei rapporti informativi degli altri quattordici capi degli Uffici informazioni del Parlamento. Ai punti 46 e 47 della suddetta sentenza il Tribunale esamina in modo critico la valutazione del comitato di promozione relativa ai meriti dell'interessato nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'Ufficio informazioni.
43 Al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale osserva quindi che dal confronto dei rapporti informativi di tutti i capi di un ufficio informazioni emerge come i meriti del sig. Samper fossero ampiamente riconosciuti alla DG III, visto il puteggio totale attribuitogli e visti i giudizi elogiativi in merito alla sua competenza, al suo grande senso di responsabilità, alla sua capacità di iniziativa e al suo impegno professionale. La suddetta valutazione ha consentito al Tribunale di concludere, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che il sig. Samper aveva esercitato con successo le funzioni di capo di un ufficio informazioni.
44 Si deve constatare che il Tribunale, procedendo in tal modo, ossia sostituendo la sua valutazione delle qualifiche e dei meriti del sig. Samper a quella dell'APN, ha oltrepassato i limiti, rammentati al punto 35 della presente sentenza, del sindacato giurisdizionale che è autorizzato ad esercitare in materia di nomina e di promozione dei dipendenti delle Comunità.
45 Infine, dopo aver accertato le qualità professionali del sig. Samper, il Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata ha rilevato che, nell'ambito dell'esame comparativo dei meriti dell'interessato, per l'esercizio di promozione 1997, il comitato di promozione si è basato esclusivamente sui punti attribuiti nei rapporti informativi.
46 A tale riguardo occorre rammentare che dal verbale della riunione del comitato di promozione risulta espressamente che quest'ultimo ha preso in considerazione il livello delle mansioni svolte dal sig. Samper e ha adattato i punti attribuiti nei rapporti informativi in funzione delle suddette mansioni.
47 Inoltre dal medesimo verbale emerge che il comitato di promozione ha confrontato i meriti del sig. Samper e il livello delle responsabilità assunte da quest'ultimo con quelli dei dipendenti promossi al grado A4 nell'anno 1997, nonché con i rapporti informativi di altri cinque candidati non promossi.
48 Pertanto il comitato di promozione ha effettivamente preso in considerazione il livello delle responsabilità assunte dal sig. Samper nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'Ufficio informazioni e non si è basato esclusivamente sui punti attribuiti nei rapporti informativi.
49 Pertanto il giudizio compiuto dal Tribunale, al punto 48 della sentenza impugnata, travisa il contenuto del verbale relativo alla riunione del comitato di promozione del 19 maggio 1999.
50 Dall'insieme delle considerazioni sopra esposte emerge che il Tribunale, avendo statuito, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che l'APN ha commesso un manifesto errore di valutazione non avendo preso in debita considerazione, nell'ambito dell'esame comparativo dei meriti del sig. Samper per l'esercizio di promozione 1997, il fatto che quest'ultimo aveva esercitato con successo le funzioni di capo dell'Ufficio informazioni di Madrid, si è fondato su un travisamento degli elementi di prova che gli sono stati sottoposti e ha sostituito la propria valutazione dei meriti dell'interessato a quella dell'APN.
51 Dato quanto precede, si deve annullare la sentenza impugnata.
Decisione relativa alle spese
Sul rinvio della causa al Tribunale
52 Conformemente all'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
53 Atteso che il Tribunale ha esaminato solo la prima delle quattro censure invocate dal sig. Samper, la Corte ritiene di non essere in grado di statuire sulla causa e che si debba rinviare la stessa dinanzi al Tribunale perché decida in ordine alle conclusioni del sig. Samper dirette all'annullamento della decisione controversa.
Dispositivo
LA CORTE (Quinta Sezione),
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2001, causa T-99/00, Samper/Parlamento, è annullata.
2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado perché statuisca sulle conclusioni del sig. Samper dirette all'annullamento della decisione del Parlamento europeo 9 giugno 1999 relativa alla ricostituzione della sua carriera, nella parte in cui essa ha fissato il 1° gennaio 1998 come data di decorrenza della promozione di quest'ultimo al grado A4.
3) Le spese sono riservate.
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