Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-286/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. P. Nemitz e B. Mongin, quindi dal sig. H. van Lier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata inizialmente dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bréville-Viéville, quindi dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra V. Dan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto il complesso delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101, pag. 24), in particolare ai suoi artt. 6, nn. 3 e 4, 10, 21 e 26, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 32 della detta direttiva e dell'art. 249 CE,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 luglio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto il complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva»), in particolare ai suoi artt. 6, nn. 3 e 4, 10, 21 e 26, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 32 della detta direttiva e dell'art. 249 CE.
2 L'art. 32, n. 1, primo comma, della direttiva dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 30 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.
3 Dopo aver intimato alla Repubblica francese di presentarle le proprie osservazioni in merito all'attuazione della direttiva nell'ordinamento interno, con lettera 19 luglio 1999 la Commissione ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, sollecitandolo ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi derivantigli entro due mesi dalla notifica del detto parere.
4 Le autorità francesi hanno risposto al parere motivato della Commissione comunicandole, con lettera 22 ottobre 1999, una bozza di progetto di decreto destinato a completare l'attuazione della direttiva.
5 Il 19 gennaio 2001 le dette autorità hanno informato la Commissione dell'adozione della legge 3 gennaio 2001, n. 2001-1, che delega il governo a trasporre con regolamenti (ordonnances) talune direttive comunitarie e a dare attuazione a certe disposizioni del diritto comunitario (JORF del 4 gennaio 2001, pag. 93).
6 Il 19 luglio 2001, ritenendo che le informazioni a sua disposizione non le consentissero di concludere che le misure necessarie alla completa attuazione nell'ordinamento francese della direttiva, in particolare dei suoi artt. 6, 10, 21 e 26, fossero state adottate in via definitiva e fossero entrate in vigore, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
7 Il governo francese non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non era ancora stata data attuazione a tutte le disposizioni della direttiva. Esso sostiene tuttavia che il processo di attuazione è in via di completamento.
8 In tal senso, esso fa valere che gli artt. 6, n. 3, e 10, n. 2, della direttiva sono stati attuati dagli artt. 17-19 del regolamento 25 luglio 2001, n. 2001-670, recante adattamento al diritto comunitario del codice della proprietà intellettuale e del codice delle poste e telecomunicazioni (JORF del 28 luglio 2001, pag. 12132, e rettifica JORF del 20 ottobre 2001, pag. 16564). Il testo di tale regolamento sarebbe stato trasmesso alla Commissione con lettere 1° agosto e 3 ottobre 2001.
9 Il governo francese sostiene inoltre che gli artt. 10, n. 1, e 21 della direttiva sono ormai trasposti grazie all'adozione del decreto 8 gennaio 2002, n. 2002-36, relativo a certe clausole tipo dei disciplinari allegati alle autorizzazioni rilasciate in applicazione dell'art. L. 33-1 del codice delle poste e telecomunicazioni (JORF del 10 gennaio 2002, pag. 585), che sarebbe stato notificato alla Commissione il 31 gennaio 2002.
10 Per quanto riguarda l'art. 6, n. 4, della direttiva, il detto governo sostiene che tale disposizione non è stata ancora attuata nel diritto francese poiché debbono essere rispettate talune procedure consultive. Quanto all'art. 26 della direttiva, il governo francese afferma che ha deciso di dare vita ad una struttura associativa di «mediazione del telefono» al fine di disciplinare le controversie con i consumatori. Il processo di istituzione di tale struttura si troverebbe ancora nella fase di concertazione fra tutte le parti interessate.
11 Si deve osservare che, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 7 febbraio 2002, causa C-279/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1425, punto 10).
12 Ora, nella fattispecie, è pacifico che la trasposizione della direttiva non è stata completata entro il termine impartito a tal fine con il parere motivato.
13 Peraltro la Corte ha ripetutamente dichiarato che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 17 gennaio 2002, causa C-423/00, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-593, punto 16).
14 Pertanto, si deve dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto il complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a dare attuazione alla direttiva, in particolare ai suoi artt. 6, nn. 3 e 4, 10, 21 e 26, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 32 della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine prescritto il complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, in particolare ai suoi artt. 6, nn. 3 e 4, 10, 21 e 26, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 32 della detta direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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