Causa C-294/01
Granarolo SpA
contro
Comune di Bologna
(domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Tribunale civile di Bologna)
«Agricoltura – Regole sanitarie per la produzione e la commercializzazione del latte trattato termicamente – Libera circolazione delle merci – Legge nazionale che prescrive una data di scadenza per il latte pastorizzato ad alta temperatura»
Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 6 marzo 2003 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 novembre 2003
Massime della sentenza
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte – Direttiva 92/46 – Normativa nazionale che prescrive una data di scadenza di quattro giorni per il latte pastorizzato ad alta temperatura – Inammissibilità
(Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Consiglio 92/46/CEE)La direttiva 92/46, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, come modificata dalla direttiva 94/71, nonché gli artt. 28 CE e 30 CE ostano ad una normativa nazionale che prevede per il latte pastorizzato ad alta temperatura una data di scadenza di quattro giorni dopo quella di confezionamento di tale prodotto.v. punto 54 e dispositivo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 novembre 2003 (1)
«Agricoltura – Regole sanitarie per la produzione e la commercializzazione del latte trattato termicamente – Libera circolazione delle merci – Legge nazionale che prescrive una data di scadenza per il latte pastorizzato ad alta temperatura»
Nel procedimento C-294/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale civile di Bologna nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Granarolo SpA
e
Comune di Bologna,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 13 dicembre 1994, 94/71/CE (GU L 368, pag. 33), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE (GU L 43, pag. 21), e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/396/CEE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186, pag. 21),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. P. Jann e S. von Bahr (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
─ per la Granarolo SpA, dall'avv. G. Forte;
─ per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;
─ per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Granarolo SpA, rappresentata dagli avv.ti G. Forte e C. Marinuzzi, del governo italiano, rappresentato dal sig. M. Fiorilli, del governo tedesco, rappresentato dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga, all'udienza del 26 settembre 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 24 maggio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 luglio successivo, il Tribunale civile di Bologna ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 13 dicembre 1994, 94/71/CE (GU L 368, pag. 33; in prosieguo: la direttiva 92/46), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE (GU L 43, pag. 21; in prosieguo: la direttiva 79/112), e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/396/CEE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186, pag. 21).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Granarolo SpA (in prosieguo: la Granarolo), società con sede in Bologna, e il Comune di Bologna, vertente su un'ammenda che quest'ultimo ha inflitto alla detta società per inosservanza della normativa italiana che impone una data di scadenza di quattro giorni per la conservazione del latte pastorizzato ad alta temperatura.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 In virtù dell'art. 5 della direttiva 92/46, gli Stati membri devono provvedere affinché il latte alimentare trattato termicamente venga messo in commercio soltanto qualora risponda a determinati requisiti, elencati in particolare nell'allegato C, capitolo I, della direttiva medesima.
4 Il capitolo I, parte A, n. 4, lett. a), ii), dell'allegato C della direttiva 92/46 dispone quanto segue: Il latte pastorizzato deve:(...)
ii) presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi e positiva alla prova di perossidasi. E' tuttavia autorizzata la produzione di latte pastorizzato che presenta una reazione negativa alla prova di perossidasi, a condizione che sul latte figuri un'indicazione del tipo: pastorizzazione alta
.
5 Ai sensi del capitolo II, parte C, secondo trattino, dell'allegato C della direttiva 92/46, se necessario sono stabiliti, secondo la procedura prevista all'art. 31 della stessa direttiva, i criteri microbiologici applicabili alla data limite per il consumo alle condizioni praticate e controllate dal produttore o gestore dello stabilimento.
6 Il capitolo IV, parte B, punti 3 e 4, dell'allegato C della direttiva 92/46 reca alcune prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti a base di latte. Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/112, ai fini del controllo l'etichettatura deve riportare chiaramente il tipo dell'eventuale trattamento mediante calore cui sono stati sottoposti al termine del processo di fabbricazione e, per i prodotti a base di latte in cui si può verificare uno sviluppo microbico, la data limite per il consumo o la data di durata minima.
7 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, punto 4, della direttiva 79/112, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta alcune indicazioni obbligatorie, in particolare il termine minimo di conservazione ovvero, nel caso di prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza.
8 L'art. 9, nn. 1-4, della direttiva 79/112 precisa che il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Tale termine è indicato con le diciture da consumarsi preferibilmente entro ... o da consumarsi entro .... Ove necessario, tali indicazioni sono completate dalla enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata.
9 Introdotto dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/395/CEE, che modifica la direttiva 79/112 (GU L 186, pag. 17), l'art. 9 bis della direttiva 79/112 dispone che, nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Tale data deve essere preceduta dalle parole da consumare entro. Queste indicazioni sono seguite da una descrizione delle condizioni da osservare per la conservazione. La detta data comprende il giorno, il mese e, eventualmente, l'anno, nell'ordine e in forma chiara.
10 Ai sensi dell'art. 14 della direttiva 79/112: Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 11, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2.
11 L'art. 15 della direttiva 79/112 dispone quanto segue: 1. Gli Stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi:
─ di tutela della salute pubblica;
─ di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva;
─ di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale
.
La normativa nazionale
12 L'art. 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, intitolata Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (GURI n. 180 dell'11 maggio 1989, pag. 1996; in prosieguo: la «legge n. 169/89»), definisce le caratteristiche del latte alimentare destinato al consumo umano diretto. Quest'ultimo deve in particolare aver subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente autorizzato.
13 L'art. 2 della legge n. 169/89 precisa che i trattamenti termici ammessi per il latte destinato al consumo umano diretto sono:
a) pastorizzazione : trattamento termico in flusso continuo per almeno quindici secondi a temperatura inferiore al punto di ebollizione ma superiore a 72 gradi centigradi ovvero per tempi e temperatura integranti un'equivalente quantità di calore, idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e di parte rilevante della flora microbica saprofita, con limitate alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche;
b) sterilizzazione : trattamento termico idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi presenti nel latte o che ne impedisca definitivamente la proliferazione
.
14 Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 169/89, altri trattamenti possono essere autorizzati con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in relazione, tra l'altro, all'evoluzione tecnologica o a normative della Comunità europea.
15 L'art. 3 della legge n. 169/89 fornisce la nozione di latte pastorizzato definendola come segue: (...) [i]l latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, e che presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all'11 per cento delle proteine totali
.
16 La definizione della nozione di latte fresco pastorizzato è contenuta nell'art. 4 della legge n. 169/89, secondo il quale: Viene definito latte fresco pastorizzato il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;
c) prova della perossidasi positiva
.
17 Secondo l'art. 4 della legge n. 169/89, se il latte fresco pastorizzato presenta al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50% delle proteine totali ed è ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle o da centri di raccolta cooperativi o consortili e avente certe caratteristiche igieniche e di contenuto stabilite con apposito decreto ministeriale, esso può essere definito latte fresco pastorizzato di alta qualità.
18 L'art. 5 della legge n. 169/89, sotto il titolo Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, stabilisce, al comma 3: La denominazione del tipo di latte, così come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione da consumarsi entro seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.
19 Le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte (Suppl. ord. alla GURI n. 59 del 12 marzo 1997, pag. 1200; in prosieguo: il decreto n. 54/97), concernente la produzione, il confezionamento, l'etichettatura, il magazzinaggio e il trasporto del latte trattato termicamente, presentano un tenore analogo a quello dell'art. 5 della direttiva 92/46. Il detto decreto riporta nell'allegato C le disposizioni del capitolo I, A, n. 4, lett. a)-d), dell'allegato C della direttiva 92/46 nonché le disposizioni del capitolo IV, B, di tale allegato.
20 Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (Suppl. ord. alla GURI n. 39 del 17 febbraio 1992, pag. 501; in prosieguo: il decreto legislativo n. 109/92), recepisce le direttive 89/395 e 89/396.
21 L'art. 3, n. 1, lett. d), del decreto legislativo n. 109/92 riproduce letteralmente l'art. 3, n. 1, punto 4, della direttiva 79/112.
22 L'art. 10 del decreto legislativo n. 109/92, che attua gli artt. 9 e 9 bis della direttiva 79/112, dispone:
1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura da consumarsi entro seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno
.
Causa principale e questione pregiudiziale
23 Nel 1999 la Granarolo ha commercializzato in Italia latte pastorizzato ad alta temperatura prodotto in Germania.
24 Il Comune di Bologna ha inflitto alla Granarolo una sanzione amministrativa di ITL 2 167 000 per aver indicato sugli imballaggi di tale latte una data di scadenza superiore a quella di quattro giorni successivi al confezionamento del latte prevista dall'art. 5 della legge n. 169/89.
25 La Granarolo ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale civile di Bologna contro tale sanzione, facendo valere che l'art. 5 della legge n. 169/89 è in contrasto con il diritto comunitario e più in particolare con le direttive 92/46, 89/395 e 89/396.
26 La Granarolo ha sostenuto che il latte pastorizzato ad alta temperatura è ottenuto grazie ad un sistema speciale di pastorizzazione, detto Falling Stream Heater (sistema ad infusione a vapore), più energico rispetto alla pastorizzazione tradizionale, che consente di ottenere un latte di maggiore durabilità, pur con caratteristiche organolettiche e nutrizionali analoghe a quelle del latte fresco pastorizzato.
27 La Granarolo ha fatto presente che la nozione di latte pastorizzato ad alta temperatura era stata introdotta in Italia con il decreto n. 54/97, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 92/46. Ha fatto valere che l'applicazione a tale tipologia di latte del breve termine previsto all'art. 5, terzo comma, della legge n. 169/89 mette in questione l'effetto utile delle disposizioni del decreto n. 54/97 e, quindi, della direttiva 92/46. Secondo la ricorrente, la data di scadenza dovrebbe essere stabilita dal produttore in relazione all'effettiva durata del prodotto in base a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 109/92. Infatti, quest'ultimo avrebbe recepito nell'ordinamento italiano le direttive 89/395 e 89/396.
28 Ritenendo che la sanzione inflitta alla Granarolo dal Comune di Bologna dovrebbe essere annullata qualora le direttive 92/46, 89/395 e 89/396 venissero interpretate nel modo indicato dalla stessa Granarolo, il Tribunale civile di Bologna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: [S]e l'applicazione combinata della direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, in materia di produzione e commercializzazione del latte e dei prodotti a base di latte (attuata in Italia con il DPR 14 gennaio 1997, n. 54) nonché delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (attuate in Italia con il D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 109) sia limitata dal contenuto di una normativa nazionale (in particolare art. 5, comma 3, in relazione all'art. 3 della legge 3 maggio 1989, n. 169) che imporrebbe (secondo l'interpretazione datane nel caso de quo) per il latte pastorizzato a temperatura elevata (tipologia [di latte] prevista e disciplinata soltanto dalla direttiva 92/46/CEE e dal DPR 54/97) una data di scadenza di quattro giorni successivi alla data di confezionamento.
Osservazione preliminare
29 Il governo italiano sostiene che l'interpretazione del diritto nazionale nell'ordinanza di rinvio in alcuni punti non è corretta. Secondo tale governo, la legge n. 169/89 non sarebbe applicabile al latte pastorizzato ad alta temperatura.
30 A tal proposito, occorre rammentare che non spetta alla Corte pronunciarsi sull'interpretazione e sull'applicabilità di disposizioni nazionali o di accertare i fatti rilevanti per la soluzione della controversia nella causa principale.
31 Spetta infatti alla Corte prendere in considerazione, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto di fatto e normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come definito dal provvedimento di rinvio (sentenza 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I-8089, punto 10).
32 Si deve pertanto esaminare la questione pregiudiziale nell'ambito normativo definito e interpretato dal Tribunale civile di Bologna nell'ordinanza di rinvio.
Sulla questione pregiudiziale
33 Con la sua domanda pregiudiziale il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario, in particolare le direttive 92/46, 79/112 e 89/396, osti a una norma nazionale, quale l'art. 5 della legge n. 169/89, che prevede per il latte pastorizzato ad alta temperatura una data di scadenza di quattro giorni successivi alla data di confezionamento di tale prodotto.
34 Secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze 14 ottobre 1999, causa C-223/98, Adidas, Racc. pag. I-7081, punto 23; 18 maggio 2000, causa C-301/98, KVS International, Racc. pag. I-3583, punto 21; 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50; 14 giugno 2001, causa C-191/99, Kvaerner, Racc. pag. I-4447, punto 30, e 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I-11453, punto 203).
35 Per quanto riguarda, innanzi tutto, la direttiva 89/396, questa prevede, come risulta dal titolo stesso, norme relative alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Ai sensi dell'art. 5 di tale direttiva, l'indicazione che consente di identificare una partita non è necessaria quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figura nell'etichettatura. Tale norma non riguarda affatto la determinazione della data limite per il consumo di una derrata alimentare. Per il resto, la detta direttiva non contiene alcun'altra disposizione che riguardi, direttamente o indirettamente, la fissazione di tale data per i prodotti a base di latte.
36 Dal canto suo, la direttiva 79/112 riguarda, ai termini del suo art. 1, l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità. Tale direttiva stabilisce le modalità di etichettatura, l'elenco delle indicazioni obbligatorie nonché, se del caso, le modalità con le quali tali indicazioni debbono essere formulate.
37 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, la direttiva 79/112 enuncia regole di natura formale sulle indicazioni obbligatorie che debbono risultare nell'etichettatura delle derrate alimentari e non stabilisce alcuna regola sul contenuto sostanziale di tali indicazioni. Benché l'art. 3, n. 1, della detta direttiva precisi che l'etichettatura deve comprendere obbligatoriamente il termine minimo di conservazione dei detti prodotti o la data di scadenza di prodotti molto deperibili, nonché il modo in cui tali menzioni devono essere formulate, non contiene alcuna regola che consenta di stabilire, direttamente o indirettamente, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza di tali prodotti.
38 Infine, si deve rilevare che la direttiva 92/46, come emerge dal suo art. 1, stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano.
39 Risulta altresì dal secondo e quinto considerando della direttiva 92/46 che tali regole sono state fissate a livello comunitario per garantire lo sviluppo razionale del settore del latte e al fine di creare le condizioni per la realizzazione progressiva del mercato interno.
40 In virtù del capitolo II della direttiva 92/46, intitolato Requisiti per la produzione comunitaria, i prodotti su cui verte la direttiva, cioè il latte crudo, il latte trattato termicamente e i prodotti a base di latte, devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati A-C della stessa per poter essere utilizzati per la fabbricazione di altri prodotti e, per quanto riguarda in particolare il latte trattato termicamente, per poter essere immessi sul mercato.
41 Così, l'allegato A della direttiva 92/46 fissa le condizioni per l'ammissione del latte crudo agli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione del latte. Le disposizioni dell'allegato B della stessa direttiva fissano le condizioni generali per il riconoscimento dei detti stabilimenti di trattamento e di trasformazione, nonché le norme igieniche per i locali, le attrezzature e il personale di tali stabilimenti. L'allegato C, capitolo I, della stessa direttiva fissa i requisiti per la fabbricazione del latte trattato termicamente e dei prodotti a base di latte. A questo proposito, si deve rilevare in particolare che il capitolo I, parte A, punto 4, lett. a), ii), dell'allegato C della direttiva 92/46 autorizza la produzione del latte pastorizzato ad alta temperatura. Il capitolo II dell'allegato C definisce i criteri microbiologici relativi ai prodotti a base di latte e al latte alimentare. I capitoli III e IV di questo stesso allegato prevedono regole in materia di confezionamento, imballaggio ed etichettatura dei prodotti su cui verte la direttiva 92/46. Il capitolo V del detto allegato contiene requisiti in materia di magazzinaggio e di trasporto di tali prodotti. Infine, in virtù del capitolo VI dell'allegato C, gli stabilimenti interessati sono soggetti a un controllo sanitario da parte dell'autorità competente.
42 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la direttiva 92/46 disciplina l'insieme delle fasi del processo che va dalla produzione del latte fino al trasporto dei prodotti verso i vari punti di vendita.
43 Si deve constatare che, pur fissando regole molto dettagliate sulle diverse fasi della produzione e dell'immissione in commercio del latte, la direttiva 92/46 non è volta a determinare il termine minimo di conservazione o la data di scadenza dei prodotti su cui verte. Infatti, ad eccezione di una disposizione al capitolo II, parte C, dell'allegato C di detta direttiva, secondo cui possono essere stabiliti a livello comunitario criteri microbiologici applicabili alla data limite per il consumo, la direttiva non contiene alcuna disposizione al riguardo. Dalla direttiva non si può nemmeno dedurre che spetti ai produttori determinare tali date.
44 Si deve pertanto concludere che, in mancanza di disposizioni adottate a livello comunitario, in linea di principio la determinazione della data di scadenza dei prodotti a base di latte rientra nella competenza di ogni Stato membro che agisce in conformità di quanto prescritto dagli artt. 9 e 9 bis della direttiva 79/112.
45 Orbene, se è vero che gli Stati membri, in linea di principio, sono competenti a determinare la data di scadenza dei prodotti di cui alla direttiva 92/46, essi debbono però astenersi dall'adottare disposizioni che possano seriamente compromettere il risultato prescritto dalla direttiva stessa.
46 La direttiva 92/46, come emerge dai suoi considerando e dall'economia complessiva delle sue disposizioni, è volta in particolare a facilitare la commercializzazione e la libera circolazione dei prodotti a base di latte su cui essa verte.
47 Si deve rilevare che il risultato prescritto dalla direttiva 92/46 potrebbe essere seriamente compromesso se uno Stato membro fissasse, per uno dei detti prodotti a base di latte, una data di scadenza tale da costituire un grave ostacolo alla commercializzazione di tale prodotto nel detto Stato.
48 Nel caso di specie, l'art. 5 della legge 169/89 ha fissato la stessa data di scadenza per il latte pastorizzato ad alta temperatura e per il latte fresco pastorizzato, cioè quattro giorni dopo il confezionamento del prodotto. Ora, è evidente che l'interesse ad immettere in commercio il latte pastorizzato ad alta temperatura risiede nel fatto che esso ha una durabilità notevole, che va al di là del termine di quattro giorni successivi al confezionamento di cui all'art. 5 della legge n. 169/89, durabilità nettamente superiore a quella del latte fresco pastorizzato.
49 La determinazione di una tale data di scadenza sembra che possa costituire un grave ostacolo alla commercializzazione e alla libera circolazione di questo tipo di latte in Italia, compromettendo seriamente quindi il risultato prescritto dalla direttiva 92/46.
50 Si deve pertanto dichiarare che la direttiva 92/46 osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, che fissa la data di scadenza del latte pastorizzato ad alta temperatura in modo tale che questo non possa eccedere il termine di quattro giorni successivi al confezionamento del prodotto di cui trattasi.
51 In ogni caso, una normativa di uno Stato membro quale quella controversa nella causa principale costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 28 CE.
52 Anche se effettivamente la determinazione del termine di consumazione del latte spetta alla politica sanitaria degli Stati membri, il governo italiano non ha addotto alcun argomento a dimostrazione del fatto che la data di scadenza fissata dalla normativa nazionale è necessaria al fine della tutela della salute pubblica o di un altro interesse generale.
53 La data di scadenza di quattro giorni fissata dalla legge n. 169/89 appare comunque sproporzionata all'obiettivo della tutela della salute pubblica, giacché non risulta da elementi obiettivi che il latte pastorizzato ad alta temperatura abbia una durata di conservazione breve quanto quella del latte fresco pastorizzato.
54 Conseguentemente, si deve risolvere la questione proposta dichiarando che la direttiva 92/46 nonché gli artt. 28 CE e 30 CE ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nella causa principale, che prevede per il latte pastorizzato ad alta temperatura una data di scadenza di quattro giorni dopo quella di confezionamento di tale prodotto.
Sulle spese
55 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale civile di Bologna con ordinanza 24 maggio 2001, dichiara:
Timmermans
Jann
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: l'italiano.
Full & Egal Universal Law Academy