Causa C-296/01
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 90/220/CEE – Organismi geneticamente modificati»
Conclusioni dell'avvocato generale J. Mischo, presentate il 22 maggio 2003 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 novembre 2003
Massime della sentenza
1.. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
2.. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di una trasposizione chiara e precisa – Trasposizione della direttiva senza atti legislativi – Presupposti – Esistenza di principi generali del diritto che garantiscano la piena applicazione della direttiva
(Art. 249, terzo comma, CE)
3.. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di una trasposizione completa – Disposizione riguardante esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la Commissione – Disposizione che non implica necessariamente misure di trasposizione specifiche – Facoltà per la Commissione di dimostrare la necessità di adottare misure di trasposizione specifiche
4.. Procedura – Atto introduttivo di ricorso – Requisiti di forma – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
(Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1)
1. Nell'ambito di un ricorso ex art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi. v. punto 43
2. Le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie a garantire pienamente la certezza del diritto. A questo proposito, semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a volontà dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate come una valida esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, in quanto mantengono, per i soggetti giuridici interessati, uno stato di incertezza circa la portata dei loro diritti ed obblighi in un settore disciplinato proprio dal suddetto diritto. Se quindi è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di trasposizione sia sufficientemente precisa e chiara da permettere ai singoli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi, cionondimeno, secondo la formulazione stessa dell'art. 249, terzo comma, CE, gli Stati membri possono scegliere la forma e i mezzi di attuazione delle direttive che meglio permettono di garantire il risultato che queste ultime devono raggiungere e da tale disposizione risulta che la trasposizione in diritto interno di una direttiva non esige necessariamente un'azione legislativa in ciascuno Stato membro. Infatti, non sempre è richiesta una formale riproduzione delle disposizioni di una direttiva in una norma di legge espressa e specifica, posto che per la trasposizione di una direttiva può essere sufficiente, in base al suo contenuto, un contesto giuridico generale. In particolare, l'esistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione tuttavia che tali principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell'amministrazione nazionale e che, nel caso in cui la disposizione della direttiva di cui trattasi sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e obblighi e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.v. punti 54-55
3. La disposizione di una direttiva che riguarda esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la Commissione non deve, in via di principio, essere trasposta. Tuttavia, poiché gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire il pieno rispetto del diritto comunitario, la Commissione ha la facoltà di dimostrare che il rispetto della disposizione di una direttiva che disciplina i detti rapporti rende necessaria l'adozione di specifiche misure di trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale. Se uno Stato membro ha deciso di non precisare esplicitamente il contesto giuridico nel quale le autorità nazionali devono intrattenere tali rapporti, esso è responsabile dell'eventuale violazione degli obblighi derivanti in materia dal diritto comunitario. v. punti 92-93
4. Risulta dall'art. 38, n. 1, del regolamento di procedura della Corte che le conclusioni del ricorrente devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su un capo della domanda. v. punto 121
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
20 novembre 2003 (1)
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 90/220/CEE – Organismi geneticamente modificati»
Nella causa C-296/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, assistito dai sigg. M. van der Woude e V. Landes, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non trasponendo né correttamente né integralmente gli artt. 5, punti 1-4, 6, nn. 2 e 5, 9, n. 3, 11, nn. 1-3 e 6, 12, nn. 3 e 4, e 19, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), come modificata dalla direttiva della Commissione 18 giugno 1997, 97/35/CE, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220 (GU L 169, pag. 72), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva e dell'art. 249 CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 maggio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 luglio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non trasponendo né correttamente né integralmente gli artt. 5, punti 1-4, 6, nn. 2 e 5, 9, n. 3, 11, nn. 1-3 e 6, 12, nn. 3 e 4, e 19, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), come modificata dalla direttiva della Commissione 18 giugno 1997, 97/35/CE, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220 (GU L 169, pag. 72; in prosieguo: la direttiva 90/220), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva e dell'art. 249 CE.
Contesto giuridico
Normativa comunitaria
2 La direttiva 90/220 mira, ai sensi del suo art. 1, n. 1, a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e a proteggere la salute umana e l'ambiente dinanzi alla volontaria disseminazione in quest'ultimo di organismi geneticamente modificati, nonché dinanzi all'immissione sul mercato di prodotti consistenti in organismi geneticamente modificati ovvero contenenti organismi siffatti, destinati alla successiva deliberata diffusione nell'ambiente.
3 L'art. 2, punto 2, della direttiva 90/220 stabilisce che, ai fini di quest'ultima, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo il cui materiale genetico sia stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura tramite riproduzione e/o ricombinazione naturale. L'art. 2, punto 4, della detta direttiva prevede che, ai fini di quest'ultima, per prodotto si intende un preparato costituito da [un] OGM [o da una combinazione di OGM] o contenente OGM, il quale viene immesso sul mercato.
4 L'art. 5 della direttiva 90/220 reca, ai punti 1-4, le seguenti disposizioni: Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire quanto segue:
1) Qualsiasi persona prima di effettuare un'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM a scopi di ricerca e di sviluppo o per scopi diversi dall'immissione sul mercato deve presentare una notifica all'autorità competente indicata all'articolo 4, paragrafo 2 dello Stato membro dove l'emissione deve aver luogo.
2) La notifica comprende:
a) un fascicolo tecnico con cui sono fornite le informazioni che sono indicate nell'allegato II e che sono necessarie per valutare i rischi prevedibili, immediati o futuri che l'OGM [o] la combinazione di OGM può presentare per la salute umana o per l'ambiente, nonché i metodi utilizzati ed i relativi dati bibliografici ed in particolare:
i) informazioni generali, incluse informazioni sul personale e sulla sua formazione,
ii) informazioni sugli OGM,
iii) informazioni sulle condizioni in cui avviene l'emissione deliberata e sull'ambiente ricevente,
iv) informazioni sulle interazioni tra gli OGM e l'ambiente,
v) informazioni sui piani di sorveglianza, di controllo, e di trattamento dei rifiuti e sui piani d'intervento in caso di emergenza;
b) una valutazione delle influenze e dei rischi che presentano gli OGM per la salute umana e per l'ambiente in rapporto agli usi previsti.
3) L'autorità competente può accettare che emissioni di una combinazione di OGM nello stesso luogo o dello stesso OGM in luoghi differenti [effettuate] allo stesso scopo e per un periodo limitato formino oggetto di un'unica notifica.
4) Il notificante include nella notifica informazioni sui dati o sui risultati di emissioni degli stessi OGM o della stessa combinazione di OGM precedentemente o presentemente da lui notificate e/o effettuate nella Comunità o al di fuori di questa. Il notificante può anche fare riferimento ai dati o ai risultati di notifiche precedentemente presentate da altri notificanti, purché questi ultimi abbiano espresso il proprio accordo per iscritto
.
5 L'art. 6, nn. 2 e 5, della direttiva 90/220 prevede quanto segue:
2. L'autorità competente, dopo aver esaminato, se del caso, le osservazioni presentate dagli altri Stati membri in conformità dell'articolo 9, dà risposta al notificante per iscritto entro 90 giorni dal ricevimento della notifica:
a) dichiarando che la notifica è conforme alla presente direttiva e che può effettuare l'emissione,
oppure
b) dichiarando che l'emissione non è conforme alle condizioni della presente direttiva e che quindi la notifica è respinta.
(...)
5. Se l'autorità competente ritiene che si sia tratta sufficiente esperienza dalle emissioni di taluni OGM, essa può chiedere alla Commissione di applicare procedure semplificate per emissioni di tali tipi di OGM. La Commissione, in conformità delle procedure di cui all'articolo 21, stabilisce opportuni criteri e decide conseguentemente in merito a ciascun caso. I criteri sono basati sulla tutela della salute umana e dell'ambiente e sulle prove disponibili al riguardo
.
6 L'art. 9, n. 3, della direttiva 90/220 così dispone: L'autorità competente informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni definitive prese conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.
7 L'art. 11, nn. 1-3 e 6, della direttiva 90/220 stabilisce quanto segue:
1. Prima di immettere un OGM o una combinazione di OGM sul mercato [quale prodotto o parte di un prodotto], il fabbricante o l'importatore nella Comunità presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro dove [tale prodotto verrà immesso] sul mercato per la prima volta. Tale notifica deve contenere:
─ le informazioni di cui all'allegato II, completate [nella misura necessaria] per tener conto della diversità dei luoghi d'impiego del prodotto, [incluse le] informazioni sui dati e sui risultati ottenuti da emissioni effettuate a scopo di ricerca e sviluppo riguardanti gli ecosistemi che potrebbero essere interessati dall'uso del prodotto; nonché una valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente collegato con l'OGM o una combinazione di OGM contenuti nel prodotto, incluse le informazioni ottenute nella fase di ricerca e sviluppo per quanto riguarda le ripercussioni dell'emissione sulla salute umana e l'ambiente;
─ le condizioni per l'immissione sul mercato del prodotto, ivi comprese le condizioni specifiche di uso e di manipolazione ed una proposta di etichettatura e d'imballaggio contenente almeno le indicazioni illustrate nell'allegato III.
Se, in base ai risultati di un'emissione notificata ai sensi della parte B della presente direttiva o in base a motivi sostanziali, razionali e scientifici, il notificante considera che l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto non comportino rischi per la salute umana e l'ambiente, egli può proporre di non conformarsi ad uno o più requisiti previsti nell'allegato III [punto] B.
2. Il notificante include nella notifica informazioni sui dati e sui risultati di emissioni degli stessi OGM o della stessa combinazione di OGM precedentemente o presentemente da lui notificate e/o effettuate nella Comunità o al di fuori di questa.
3. Il notificante può anche fare riferimento ai dati o ai risultati di notifiche precedentemente presentate da altri notificanti, purché questi ultimi abbiano espresso il proprio accordo per iscritto.
(...)
6. Qualora siano disponibili nuove informazioni sui rischi del prodotto per la salute umana o per l'ambiente, prima o dopo il consenso scritto, il notificante deve senza indugio:
─ rivedere le informazioni e condizioni specificate nel paragrafo 1,
─ informarne l'autorità competente, e
─ prendere le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente
.
8 L'art. 12, nn. 1-4, della direttiva 90/220 dispone quanto segue:
1. Dopo aver ricevuto la notifica di cui all'articolo 11 ed averne accusato ricevuta, l'autorità competente esamina la conformità della notifica con le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'adeguatezza della valutazione dei rischi e delle precauzioni raccomandate per un uso sicuro del prodotto.
2. Al più tardi 90 giorni dopo il ricevimento della notifica, l'autorità competente:
a) o trasmette il fascicolo alla Commissione con parere favorevole,
b) o informa il notificante che l'emissione progettata non è conforme alle condizioni della presente direttiva e che quindi la notifica è respinta.
3. Nel caso previsto nel paragrafo 2, lettera a), il fascicolo trasmesso alla Commissione comprende una sintesi della notifica e una dichiarazione delle condizioni in cui l'autorità competente propone di consentire l'immissione sul mercato del prodotto.
La struttura della sintesi è stabilita dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.In particolare, nel caso in cui l'autorità competente abbia aderito alla richiesta del notificante, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, ultimo comma, di non conformarsi ad alcuni requisiti previsti nell'allegato III [punto] B, essa ne informa contemporaneamente la Commissione.
4. Qualora l'autorità competente riceva informazioni supplementari, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 6, essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri
.
9 L'art. 13, nn. 1-4, della direttiva 90/220 così recita:
1. Al ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione lo trasmette immediatamente alle autorità competenti di tutti gli Stati membri insieme alle altre informazioni raccolte ai sensi della presente direttiva, e indica all'autorità competente responsabile della trasmissione del documento la data di distribuzione.
2. In mancanza di qualsiasi indicazione contraria di un altro Stato membro, entro 60 giorni dalla data di distribuzione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dà il suo consenso scritto alla notifica in modo che il prodotto possa essere immesso sul mercato e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
(...)
4. Se la Commissione ha adottato una decisione favorevole, l'autorità competente che ha ricevuto la notifica originale dà il suo consenso scritto alla notifica in modo che il prodotto possa essere immesso sul mercato e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione
.
10 L'art. 19, nn. 2-4, della direttiva 90/220 così dispone:
2. Il notificante può indicare quali siano le informazioni contenute nelle notifiche effettuate ai sensi della presente direttiva la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione competitiva e quali siano quindi le informazioni da considerare riservate. In tali casi, deve essere fornita una giustificazione verificabile.
3. L'autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano essere considerate riservate ed informa il notificante della sua decisione.
4. In nessun caso si possono considerare riservate le seguenti informazioni, se fornite conformemente agli articoli 5 e 11:
─ descrizione dell'OGM (degli OGM), nome e indirizzo del notificante, scopo dell'emissione e località dell'emissione;
─ metodi e piani per la sorveglianza dell'OGM (degli OGM) e per gli interventi di emergenza;
─ valutazione degli effetti prevedibili, in particolare effetti patogeni e/o perturbatori per l'ambiente
.
11 L'art. 23, n. 1, della direttiva 90/220 stabilisce che gli Stati membri debbono emanare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 23 ottobre 1991.
Normativa nazionale
12 La legge n. 92-654 del 13 luglio 1992, relativa al controllo dell'uso e della disseminazione di organismi geneticamente modificati, che modifica la legge n. 76-663 del 19 luglio 1976, relativa agli impianti classificati per la tutela dell'ambiente (JORF del 16 luglio 1992, pag. 9523), prevede, all'art. 11, quanto segue: Qualsiasi volontaria disseminazione nell'ambiente, ovvero qualsiasi programma coordinato riguardante attività di disseminazione di questo tipo, è subordinato a previa autorizzazione.Tale autorizzazione viene rilasciata dall'autorità amministrativa a seguito di esame dei rischi che la disseminazione presenta per la pubblica salute e per l'ambiente. L'autorizzazione può essere accompagnata da prescrizioni ed è valida soltanto per l'operazione per la quale è stata richiesta.
13 L'art. 15 della detta legge così dispone: L'immissione sul mercato è subordinata a previa autorizzazione.Tale autorizzazione viene rilasciata dall'autorità amministrativa a seguito di esame dei rischi che l'immissione sul mercato presenta per la pubblica salute e per l'ambiente. L'autorizzazione può essere accompagnata da prescrizioni ed è valida soltanto per l'uso da essa previsto.
14 All'art. 19 della legge n. 92-654 è previsto quanto segue: Chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 15 è tenuto ad informare l'amministrazione di qualsiasi elemento nuovo che possa modificare la valutazione relativa al rischio per la pubblica salute e per l'ambiente.Se del caso, il soggetto di cui sopra adotta le misure necessarie per tutelare la pubblica salute e l'ambiente.
15 Ai sensi dell'art. 21, n. 1, primo comma, della legge n. 92-654, il soggetto richiedente un'autorizzazione alla disseminazione o all'immissione sul mercato può indicare all'amministrazione le informazioni fornite a sostegno della sua domanda la cui divulgazione potrebbe nuocere ai suoi interessi, ovvero le informazioni attinenti a segreti tutelati dalla legge. Le informazioni che siano state riconosciute di natura riservata dall'autorità amministrativa non possono essere comunicate a soggetti terzi.
16 A norma dell'art. 31 della legge suddetta, le modalità di applicazione del titolo III di quest'ultima, che comprende gli artt. 9-32, vengono stabilite con decreto adottato previo parere del Conseil d'État.
17 L'art. 2, n. 3, del decreto n. 95-1172 del 6 novembre 1995, recante norme di attuazione del titolo III della legge n. 92-654 per quanto riguarda i medicinali per uso umano e i prodotti di cui all'art. L. 511-1, commi 8-10, del codice della sanità pubblica (JORF dell'8 novembre 1995, pag. 16360), come modificato dal decreto n. 99-144 del 4 marzo 1999 (JORF del 5 marzo 1999, pag. 3294; in prosieguo: il decreto n. 95-1172), dispone quanto segue: La domanda viene presentata dal responsabile della disseminazione. Essa è accompagnata da un fascicolo tecnico, il cui contenuto viene fissato con decreto del ministro competente per la sanità, adottato su proposta del direttore generale dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dei prodotti medico-sanitari. La domanda menziona le informazioni che, ad avviso del richiedente, debbono rimanere riservate.Il detto fascicolo contiene, in particolare:
1. tutti gli elementi che consentano di valutare l'impatto delle sperimentazioni sulla pubblica salute e sull'ambiente;
2. il fascicolo tipo destinato a essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee per informazione;
3. una scheda informativa destinata al pubblico, la quale indichi, ad esclusione di qualsiasi informazione coperta da segreto industriale o commerciale o tutelata dalla legge, o la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio agli interessi del responsabile della disseminazione:
a) lo scopo della disseminazione;
b) la descrizione sintetica dell'organismo o degli organismi geneticamente modificati;
c) la valutazione degli effetti e dei rischi per la pubblica salute e per l'ambiente;
d) i metodi e i piani di sorveglianza delle operazioni e di intervento in caso di emergenza
.
18 L'art. 4, secondo e quarto comma, del decreto n. 95-1172 così dispone: Il direttore generale dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dei prodotti medico-sanitari notifica la propria decisione al richiedente entro un termine di 90 giorni dalla data di registrazione della domanda, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato.(...)Salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, l'omessa adozione di una decisione alla scadenza del termine di 90 giorni di cui al secondo comma del presente articolo equivale a diniego di autorizzazione.
19 L'art. 21 del decreto n. 95-1172 prevede quanto segue: Qualsiasi nuovo elemento di informazione noto al richiedente e riguardante i rischi che l'organismo o gli organismi geneticamente modificati presentano per la pubblica salute o per l'ambiente, sia prima che dopo il conseguimento dell'autorizzazione, deve essere comunicato senza ritardo dal richiedente al direttore generale dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dei prodotti medico-sanitari, il quale trasmette tali informazioni alla Commissione delle Comunità europee. Se del caso, il richiedente adotta senza ritardo le misure necessarie per tutelare la pubblica salute e l'ambiente.
20 Il decreto n. 95-1173 del 6 novembre 1995, recante norme di attuazione del titolo III della legge n. 92-654 per quanto riguarda i medicinali veterinari (JORF dell'8 novembre 1995, pag. 16363), prevede, all'art. 3, n. 2, quanto segue: Una volta completato il fascicolo relativo alla domanda di autorizzazione, il direttore generale del Centro nazionale di studi veterinari e alimentari rilascia al richiedente una ricevuta menzionante la data di registrazione della domanda e trasmette quest'ultima, per la formulazione di un parere, alla commissione di studio sulla disseminazione dei prodotti derivanti dall'ingegneria biomolecolare.
21 Il tenore letterale dell'art. 4, secondo e quarto comma, del detto decreto è analogo a quello dell'art. 4, secondo e quarto comma, del decreto n. 95-1172, salvo il fatto che il direttore generale del Centro nazionale di studi veterinari e alimentari è responsabile della notifica della decisione al richiedente.
22 L'art. 2, n. 3, del decreto n. 95-1173 e l'art. 3, n. 2, del decreto n. 96-317 del 10 aprile 1996, recante norme di attuazione del titolo III della legge n. 92-654 per quanto riguarda le parti o i prodotti del corpo umano geneticamente modificati dopo essere stati prelevati o raccolti (JORF del 13 aprile 1996, pag. 5740), hanno una formulazione analoga a quella dell'art. 2, n. 3, del decreto n. 95-1172, ad eccezione del fatto che il contenuto del fascicolo tecnico viene fissato, nel caso del decreto n. 95-1173, con decreto dei ministri competenti in materia di agricoltura e di sanità adottato su proposta del direttore generale del Centro nazionale di studi veterinari e alimentari e, nel caso del decreto n. 96-317, senza proposta del direttore generale dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dei prodotti medico-sanitari.
23 Il tenore letterale dell'art. 5, secondo e quarto comma, del decreto n. 96-317 è analogo a quello dell'art. 4, secondo e quarto comma, del decreto n. 95-1172, salvo che responsabile della notifica della decisione al richiedente è il ministro competente per la sanità.
24 Il decreto n. 96-850 del 20 settembre 1996, relativo al controllo della disseminazione volontaria e dell'immissione sul mercato, a scopi civili, di prodotti composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati (JORF del 27 settembre 1996, pag. 14273), prevede, all'art. 22, quanto segue: I. ─ Una volta completata la domanda, il ministro competente per l'ambiente rilascia al richiedente una ricevuta menzionante la data di registrazione della domanda stessa e trasmette quest'ultima, per la formulazione di un parere, alla commissione di studio sulla disseminazione dei prodotti derivanti dall'ingegneria biomolecolare.II. ─ Tale commissione trasmette il proprio parere al ministro competente per l'ambiente entro un termine di 60 giorni dalla data di registrazione della domanda.III. ─ Entro 90 giorni dalla data di registrazione della domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato, il ministro competente per l'ambiente:
a) trasmette il fascicolo alla Commissione europea con il proprio parere favorevole, accompagnato, se del caso, da speciali prescrizioni relative all'immissione sul mercato, informando il richiedente di tale trasmissione; oppure
b) informa il richiedente, con decisione motivata, che la domanda è respinta.
IV. ─ Il ministro competente per l'ambiente, ove ritenga che, ai fini della propria decisione sulla domanda, siano necessarie informazioni supplementari, consultazioni o studi specifici, può prorogare il termine, previsto supra al punto II., di un corrispondente periodo di tempo.Il detto ministro deve in tal caso notificare al richiedente i motivi di tale proroga nonché la durata della stessa, la quale non viene presa in considerazione nel calcolo del termine concesso al ministro per decidere sulla domanda; se del caso, il ministro invita il richiedente a trasmettergli informazioni supplementari.
25 L'art. 25 del decreto n. 96-850 così dispone: Qualsiasi nuovo elemento di informazione noto al richiedente e riguardante i rischi che il prodotto presenta per la pubblica salute o per l'ambiente, sia prima che dopo il conseguimento dell'autorizzazione all'immissione sul mercato, deve essere comunicato senza ritardo dal richiedente al ministro competente per l'ambiente, il quale trasmette tali informazioni alla Commissione europea.Se del caso, il responsabile dell'immissione sul mercato deve adottare senza ritardo le misure necessarie per tutelare la pubblica salute e l'ambiente.
26 L'allegato del decreto n. 96-850 precisa, in particolare, quanto segue: Elenco dei prodotti sottoposti ad un particolare procedimento di autorizzazione ai fini dell'immissione sul mercato(...)Reagenti indicati all'art. L. 764-14-1 del codice della sanità pubblica e composti in tutto o in parte da organismi geneticamente modificati.(...).
27 La legge n. 79-587 dell'11 luglio 1979, relativa alla motivazione degli atti amministrativi ed al miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione e il pubblico (JORF del 4 settembre 1979), come modificata dalla legge n. 86-76 del 17 gennaio 1986 (JORF del 18 gennaio 1986, pag. 888), dispone, all'art. 1, quanto segue: Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di essere informate senza ritardo della motivazione delle decisioni amministrative individuali sfavorevoli che le riguardano.A tal fine, debbono essere motivate le decisioni che:(...)
─ negano un'autorizzazione, salvo che la comunicazione della motivazione sia idonea a recare pregiudizio ad uno dei segreti o degli interessi tutelati dalle disposizioni dell'art. 6, commi 2-5, della legge n. 78-753 del 17 luglio 1978, recante varie misure per il miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione e il pubblico
.
28 L'art. 3 della legge n. 79-587, come modificata, così prescrive: La motivazione richiesta ai sensi della presente legge deve essere scritta e contenere l'esposizione delle ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda la decisione.
29 L'art. 5 della legge n. 79-587, come modificata, è formulato nei seguenti termini: Una decisione implicita formatasi in uno dei casi in cui la decisione espressa avrebbe dovuto essere motivata non è illegittima per il solo fatto di essere priva di tale motivazione. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, presentata entro i termini previsti per il ricorso giurisdizionale, la motivazione di qualsiasi decisione implicita di rigetto deve essere comunicata all'interessato medesimo entro il mese successivo alla sua richiesta. In tal caso, il termine per il ricorso giurisdizionale contro tale decisione è prorogato fino alla scadenza del secondo mese successivo al giorno in cui la motivazione sarà stata comunicata al detto interessato.
30 L'art. L. 513-3, n. 2, del codice dell'ambiente così dispone: Non possono ritenersi riservate:
1. le informazioni fornite a sostegno di una domanda di autorizzazione alla disseminazione e riguardanti:
a) il nome e l'indirizzo del richiedente,
b) (...)
c) lo scopo della disseminazione e il luogo in cui questa verrà effettuata,
d) i metodi e i piani di sorveglianza delle operazioni e di intervento in caso di emergenza,
(...).
31 Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 78-753 del 17 luglio 1978, recante varie misure per il miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione e il pubblico nonché diverse disposizioni di natura amministrativa, sociale e fiscale (JORF del 18 luglio 1978, pag. 2851), come modificata dalla legge n. 79-587 (in prosieguo: la legge n. 78-753), il diritto degli amministrati all'informazione viene precisato e garantito per quanto riguarda la libertà di accesso ai documenti amministrativi a carattere non nominativo.
32 L'art. 6 della legge n. 78-753 stabilisce quanto segue: Le amministrazioni indicate all'art. 2 possono negare la consultazione o la comunicazione di un documento amministrativo nel caso in cui ciò possa recare pregiudizio:
─ al segreto delle deliberazioni del governo e delle autorità responsabili facenti parte del potere esecutivo;
─ al segreto attinente a questioni di difesa nazionale e di politica estera;
─ alla moneta e al credito pubblico, alla sicurezza dello Stato e alla sicurezza pubblica;
─ allo svolgimento dei procedimenti attivati dinanzi agli organi giurisdizionali nonché delle operazioni preliminari a tali procedimenti, salvo autorizzazione concessa dall'autorità competente;
─ al segreto attinente alla sfera privata delle persone, ai fascicoli personali e alle cartelle mediche;
─ al segreto in materia industriale e commerciale;
─ all'accertamento, da parte degli uffici competenti, delle infrazioni tributarie e doganali;
─ ovvero, in generale, ai segreti tutelati dalla legge.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, gli elenchi dei documenti amministrativi che non possono essere comunicati al pubblico a motivo della loro natura o del loro oggetto vengono stabiliti con decreti ministeriali adottati previo parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
33 La legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000, relativa ai diritti dei cittadini nei loro rapporti con le amministrazioni (JORF del 13 aprile 2000, pag. 5846), prevede, all'art. 24, quanto segue: Salvo il caso in cui si provveda su una domanda, le decisioni individuali che debbono essere motivate a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 79-587 dell'11 luglio 1979, relativa alla motivazione degli atti amministrativi ed al miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione e il pubblico, vengono emesse soltanto dopo che il soggetto interessato sia stato posto in condizione di presentare osservazioni scritte ed eventualmente, ove egli ne faccia richiesta, orali. Tale interessato può farsi assistere da un consulente ovvero farsi rappresentare da un mandatario di sua scelta. L'autorità amministrativa non è tenuta a soddisfare le richieste di audizione che abbiano carattere abusivo a motivo, in particolare, del loro numero ovvero della loro ripetitività o sistematicità.Le disposizioni del comma precedente non sono applicabili:
1. in caso di urgenza o di circostanze eccezionali;
2. qualora la loro applicazione possa compromettere l'ordine pubblico o la gestione dei rapporti internazionali;
3. alle decisioni per le quali sia stato istituito, con norme di legge, uno speciale procedimento in contraddittorio.
Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite per quanto necessario con decreto adottato previo parere del Conseil d'État.
Fase precontenziosa del procedimento
34 Tra il 1992 e il 1998, il governo francese ha comunicato alla Commissione l'adozione di alcune misure di trasposizione della direttiva 90/220.
35 Con lettera di diffida in data 16 marzo 1998, la Commissione ha invitato le autorità francesi a comunicarle le proprie osservazioni in merito all'addebito, formulato dalla detta istituzione, relativo all'erronea e incompleta trasposizione della detta direttiva.
36 Avendo ritenuto insufficienti le risposte fornite dalle autorità francesi, la Commissione ha trasmesso alla Repubblica francese un parere motivato, con lettera 5 aprile 2000. Con tale atto, la Commissione ha invitato il detto Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere entro un termine di due mesi dalla notifica del medesimo.
37 Il 6 dicembre 2000, il governo francese ha comunicato alla Commissione il decreto ministeriale 18 ottobre 2000, che stabilisce il contenuto del fascicolo tecnico da allegare alla domanda di autorizzazione alla disseminazione volontaria nell'ambiente di organismi geneticamente modificati nell'ambito di ricerche biomediche su medicinali per uso umano o su prodotti compresi tra quelli indicati all'art. L. 5121-1, commi 8-10, del codice della sanità pubblica (JORF dell'11 novembre 2000, pag. 17883; in prosieguo: il decreto 18 ottobre 2000).
Sul ricorso
Quanto all'art. 5, punti 1 e 2, della direttiva 90/220
38 L'art. 5, punto 1, della direttiva 90/220 stabilisce in sostanza che qualsiasi soggetto, prima di procedere alla volontaria disseminazione nell'ambiente di un OGM, invia all'autorità competente una notifica. Quest'ultima comprende, ai sensi del punto 2 del medesimo articolo, un fascicolo tecnico contenente le informazioni specificate in tale punto 2 e nell'allegato II della detta direttiva, nonché una valutazione degli effetti e dei rischi che le previste utilizzazioni degli OGM comportano per la salute umana e per l'ambiente.
Argomenti delle parti
39 La Commissione addebita alla Repubblica francese di non avere integralmente trasposto l'art. 5, punti 1 e 2, della direttiva 90/220. I diversi decreti settoriali disciplinerebbero soltanto parzialmente il contenuto del fascicolo tecnico previsto dalla detta disposizione. Secondo tali decreti, le altre informazioni da fornire dovrebbero essere precisate tramite decreto ministeriale. Fatta eccezione per il decreto 18 ottobre 2000, comunicato il 6 dicembre dello stesso anno, soltanto due decreti ministeriali sarebbero stati adottati in proposito, vale a dire il decreto 21 settembre 1994, riguardante il fascicolo da allegare alla domanda di disseminazione volontaria nell'ambiente per fini diversi dall'immissione sul mercato nonché il fascicolo relativo all'immissione sul mercato di piantine da trapianto, sementi e piante geneticamente modificate (JORF del 18 ottobre 1994, pag. 14782), e il decreto 18 luglio 1995, che stabilisce il contenuto dei fascicoli attinenti alle domande di autorizzazione alla disseminazione volontaria, a fini di immissione sul mercato o no, degli organismi geneticamente modificati destinati all'alimentazione umana diversi dalle piante, dalle sementi, dalle piantine da trapianto e dagli animali, ovvero rientranti nella composizione dei prodotti di pulizia dei materiali e degli oggetti destinati ad entrare in contatto con derrate, prodotti o bevande per l'alimentazione umana o animale (JORF del 31 agosto 1995, pag. 12889; in prosieguo: il decreto 18 luglio 1995).
40 Quanto ai prodotti fitofarmaceutici, agli animali da allevamento, ai medicinali per uso umano, ai medicinali veterinari, ai prodotti composti in tutto o in parte di OGM, all'alimentazione animale e ai concimi, esisterebbero soltanto progetti di decreti ministeriali, ciò che non garantirebbe una trasposizione completa dell'art. 5, punto 2, e dell'allegato II della direttiva 90/220.
41 Il governo francese fa valere che l'art. 5 della direttiva 90/220 risulta trasposto nell'ordinamento francese a livello legislativo dall'art. 11 della legge n. 92-654 e che, ai sensi dell'art. 31 di tale legge, le modalità di applicazione della detta disposizione verranno fissate con decreto. Il detto governo sostiene che, nel settore dei prodotti medico-sanitari, le modalità di applicazione dell'art. 11 della legge n. 92-654 sono state definite da decreti, i quali prevedono tutti che la domanda di disseminazione di OGM sia accompagnata da un fascicolo tecnico il cui contenuto viene stabilito con decreto del ministro competente. Il governo francese segnala l'adozione del decreto 18 ottobre 2000 nonché del decreto ministeriale 23 dicembre 1999, che stabilisce il contenuto del fascicolo tecnico da allegare alla domanda di autorizzazione alla disseminazione volontaria di organismi geneticamente modificati nell'ambito di sperimentazioni sui medicinali veterinari (JORF del 23 gennaio 2000, pag. 1229; in prosieguo: il decreto 23 dicembre 1999), adottato in applicazione del decreto n. 95-1173 e non ancora ufficialmente comunicato alla Commissione. Altri decreti ministeriali sarebbero in corso di elaborazione.
42 Inoltre, il governo francese comunica il testo di un decreto ministeriale, datato 30 novembre 2001, che definisce il contenuto del fascicolo tecnico da allegare alla domanda di autorizzazione alla disseminazione volontaria di organismi geneticamente modificati nell'ambito di ricerche biomediche riguardanti le parti e i prodotti del corpo umano geneticamente modificati dopo essere stati prelevati o raccolti (JORF del 15 dicembre 2001, pag. 19921; in prosieguo: il decreto 30 novembre 2001).
Giudizio della Corte
43 Secondo una consolidata giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23, e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4711, punto 8).
44 Orbene, nel caso di specie, i decreti 18 ottobre 2000 e 30 novembre 2001 sono intervenuti soltanto dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato. E' lo stesso governo francese ad indicare che altri decreti ministeriali sono ancora in corso di elaborazione.
45 Di conseguenza, la trasposizione dell'art. 5, punti 1 e 2, della direttiva 90/220 è incompleta e, in ordine a tale punto, il ricorso deve ritenersi fondato.
Quanto all'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220
46 L'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220 stabilisce che l'autorità competente può accettare che disseminazioni di una combinazione di OGM in uno stesso luogo o dello stesso OGM in luoghi differenti effettuate allo stesso scopo e per un periodo limitato siano oggetto di un'unica notifica.
Argomenti delle parti
47 La Commissione sostiene che la regola enunciata dall'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220 non è stata trasposta nei decreti riguardanti le piante, le sementi e le piantine da trapianto, i prodotti fitofarmaceutici composti in tutto o in parte di OGM, nonché gli organismi animali geneticamente modificati.
48 La detta istituzione fa valere che l'art. 11 della legge n. 92-654 non è sufficientemente preciso per costituire, di per sé e senza disposizioni di attuazione, una trasposizione precisa, chiara e trasparente dell'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220. Il detto art. 11 non consentirebbe di ritenere legittimamente che nel diritto francese sia stata prevista la possibilità di procedere ad un'unica notifica per disseminazioni diverse, a maggior ragione in presenza delle circostanze indicate dall'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220, ossia in caso di disseminazioni in luoghi differenti, per uno stesso scopo e per un periodo limitato.
49 Ad avviso della Commissione, l'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220, laddove stabilisce che l'autorità competente può accettare una notifica unica, conferisce una facoltà non già agli Stati membri, bensì alle autorità competenti che ricevono le notifiche.
50 Il governo francese replica che l'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220 conferisce una semplice facoltà, che gli Stati membri sono liberi di esercitare o no. Il detto governo si riserverebbe la possibilità di far uso di tale facoltà nell'ambito di disposizioni specifiche o in sede di trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220 (GU L 106, pag. 1).
51 Inoltre, posto che l'art. 11, primo comma, della legge n. 92-654 prevede che [q]ualsiasi volontaria disseminazione nell'ambiente, ovvero qualsiasi programma coordinato riguardante attività di disseminazione di questo tipo, è subordinato a previa autorizzazione, nulla escluderebbe la possibilità di una notifica unica per disseminazioni diverse.
52 Il governo francese aggiunge che la legge suddetta contempla specificamente l'autorità competente, in quanto all'art. 11, secondo comma, della medesima legge è previsto che [t]ale autorizzazione viene rilasciata dall'autorità amministrativa a seguito di esame dei rischi che la disseminazione presenta per la pubblica salute e per l'ambiente.
53 Il governo francese conclude che lo spirito e la lettera dell'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220 risultano rispettati e che la trasposizione di tale disposizione è sufficientemente precisa, chiara e trasparente.
Giudizio della Corte
54 E' importante ricordare che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto. A questo proposito, semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a volontà dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate come una valida esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, in quanto esse mantengono, per i soggetti giuridici interessati, uno stato di incertezza circa la portata dei loro diritti ed obblighi in un settore disciplinato per l'appunto dal suddetto diritto (v. segnatamente, in tal senso, sentenze 24 marzo 1994, causa C-80/92, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1019, punto 20; 26 ottobre 1995, causa C-151/94, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-3685, punto 18, e 27 febbraio 2003, causa C-415/01, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2081, punto 21).
55 Se quindi è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di trasposizione sia sufficientemente precisa e chiara da permettere ai singoli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi, cionondimeno, secondo la formulazione stessa dell'art. 249, terzo comma, CE, gli Stati membri possono scegliere la forma e i mezzi di attuazione delle direttive che meglio permettono di garantire il risultato che queste ultime devono raggiungere e da tale disposizione risulta che la trasposizione in diritto interno di una direttiva non esige necessariamente un'azione legislativa in ciascuno Stato membro. La Corte ha infatti ripetutamente statuito che non sempre è richiesta una formale riproduzione delle disposizioni di una direttiva in una norma di legge espressa e specifica, posto che per la trasposizione di una direttiva può essere sufficiente, in base al suo contenuto, un contesto giuridico generale. In particolare, l'esistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione tuttavia che tali principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell'amministrazione nazionale e che, nel caso in cui la disposizione della direttiva di cui trattasi sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e obblighi e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v. segnatamente, in tal senso, sentenze 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1661, punti 22 e 23; 12 giugno 2003, causa C-97/01, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-5797, punto 37, e 26 giugno 2003, causa C-233/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6625, punto 76).
56 Tale è la giurisprudenza alla luce della quale occorre esaminare l'addebito mosso dalla Commissione.
57 Contrariamente a quanto sostiene il governo francese, l'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220 non conferisce una semplice facoltà che gli Stati membri sono liberi di esercitare o no, bensì obbliga tali Stati a prevedere che un'unica notifica possa essere ritenuta sufficiente dalle autorità competenti nei casi previsti dalla detta disposizione.
58 Orbene, il tenore letterale dell'art. 11 della legge n. 92-654 non enuncia in maniera sufficientemente precisa, chiara e trasparente le circostanze nelle quali può essere accettata una notifica unica per disseminazioni diverse, vale a dire in caso di disseminazioni di una combinazione di OGM in un medesimo luogo ovvero del medesimo OGM in luoghi differenti effettuate per un medesimo scopo e per un periodo limitato.
59 Di conseguenza, la trasposizione dell'art. 5, punto 3, della direttiva 90/220 è inadeguata e, in ordine a tale punto, il ricorso deve ritenersi fondato.
Quanto all'art. 5, punto 4, della direttiva 90/220
60 L'art. 5, punto 4, della direttiva 90/220 dispone che la notifica deve comprendere informazioni sui dati o sui risultati relativi a disseminazioni di OGM o di combinazioni di OGM che siano state precedentemente notificate o la cui notifica sia in corso e/o che il richiedente abbia effettuato o effettuerà nella Comunità o al di fuori di questa.
Argomenti delle parti
61 Le parti concordano sul fatto che ciascuno dei decreti di applicazione della legge n. 92-654 fa riferimento all'obbligo per il richiedente di fornire tutti gli elementi che consentano di valutare gli effetti delle disseminazioni sulla pubblica salute e sull'ambiente.
62 La Commissione ritiene che il termine tutti utilizzato in tali decreti non riproduca con la precisione necessaria gli elementi indicati dall'art. 5, punto 4, della direttiva 90/220.
63 La Commissione ritiene pertanto che, ad eccezione dei decreti 18 luglio 1995 e 18 ottobre 2000, la normativa francese non trasponga la detta disposizione della direttiva 90/220.
64 Il governo francese sostiene che la regola stabilita da tale disposizione risulta formulata anche nel decreto 23 dicembre 1999.
65 Il detto governo fa valere altresì che l'impiego del termine tutti nei decreti di applicazione della legge n. 92-654 mira ad abbracciare la totalità degli elementi pertinenti, ciò che includerebbe informazioni sui dati o sui risultati relativi a disseminazioni degli stessi OGM o della stessa combinazione di OGM precedentemente notificate.
Giudizio della Corte
66 Come risulta dai punti 54 e 55 della presente sentenza, la trasposizione di una direttiva non è completa se lascia sussistere uno stato di incertezza circa l'ampiezza dei diritti e degli obblighi dei singoli nel settore disciplinato da tale direttiva. Ora, anche a supporre che il vocabolo tutti utilizzato nei decreti di applicazione della legge n. 92-654 debba essere interpretato nel senso che include le informazioni richieste dall'art. 5, punto 4, della direttiva 90/220, ciò non risulta con sufficiente chiarezza dai detti decreti.
67 Di conseguenza, il ricorso deve ritenersi fondato nella parte relativa a tale disposizione della direttiva 90/220.
Quanto all'art. 6, n. 2, della direttiva 90/220
68 L'art. 6, n. 2, della direttiva 90/220 dispone che la risposta scritta dell'autorità competente deve essere inviata al notificante entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica. Ai sensi della medesima disposizione, l'eventuale risposta positiva deve indicare che la conformità della notifica alla direttiva suddetta è stata verificata e che si può procedere alla disseminazione, mentre una risposta negativa deve indicare che la notifica non soddisfa le condizioni fissate dalla detta direttiva ed è dunque respinta.
Argomenti delle parti
69 La Commissione riconosce che i decreti settoriali di trasposizione della direttiva 90/220 impongono all'autorità competente di notificare la propria decisione entro un termine di 90 giorni, laddove l'eventuale diniego di autorizzazione deve essere motivato. Tuttavia, tali decreti prevedrebbero che la mancata adozione di una decisione alla scadenza del detto termine equivalga ad un diniego di autorizzazione. In tale ipotesi, il diniego dell'autorità competente sarebbe evidentemente non motivato. Anche a supporre che la motivazione di tale diniego venisse successivamente comunicata al notificante, non potrebbe essere rispettato il termine di 90 giorni previsto dalla direttiva 90/220.
70 Il governo francese sostiene che, alla luce dell'art. 4 del decreto n. 95-1172, dell'art. 4 del decreto n. 95-1173 e dell'art. 5 del decreto n. 96-317, le disposizioni dell'art. 6, n. 2, della direttiva 90/220 risultano rispettate per quanto riguarda il termine di notifica della decisione e l'obbligo di motivazione dell'eventuale diniego.
71 Il governo francese tiene a precisare che l'introduzione, nei decreti di trasposizione della direttiva 90/220, di un obbligo di motivazione delle decisioni di diniego non era necessario sul piano giuridico in quanto, a mente dell'art. 1 della legge n. 79-587, come modificata, le decisioni amministrative individuali sfavorevoli debbono, in via di principio generale e salvo contraria disposizione, essere motivate.
72 Il governo francese rileva altresì che dalle disposizioni della legge n. 2000-321 risulta che, in base alla normativa generale applicabile in Francia, la mancata risposta dell'autorità amministrativa competente alla scadenza di un termine di due mesi deve considerarsi come una decisione implicita di rigetto. Pertanto, in un simile caso, non sussisterebbe alcun equivoco quanto alla situazione del notificante.
73 Il detto governo fa inoltre valere che l'istituzione di un regime di autorizzazione tacita sarebbe stato contrario allo spirito della direttiva 90/220, che ha inteso circondare di garanzie la disseminazione volontaria di OGM, alla luce, in particolare, delle incertezze esistenti quanto agli effetti di tali organismi sulla salute e sull'ambiente. Secondo il governo francese, è per tale motivo che i decreti in questione prevedono, per il caso in cui l'autorità competente non abbia potuto pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione entro il termine concesso, che la mancata adozione di una decisione equivalga a diniego. A suo avviso, considerate le esigenze imperative connesse alla tutela della salute e dell'ambiente, non è possibile mantenere un'incertezza in ordine alle conseguenze di una mancata risposta dell'autorità competente entro il termine assegnato.
Giudizio della Corte
74 La Commissione mette in discussione il fatto che, in caso di diniego tacito di autorizzazione, per effetto della mancata adozione, da parte dell'autorità competente, di una decisione espressa entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 6, n. 2, della direttiva 90/220, al richiedente non viene notificata una risposta scritta motivata entro il termine suddetto.
75 Tuttavia, come riconosciuto dalla Commissione, i decreti settoriali di trasposizione impongono all'autorità competente di notificare la propria decisione entro un termine di 90 giorni, laddove l'eventuale diniego di autorizzazione deve essere motivato. Pertanto, il corrispondente obbligo previsto dall'art. 6, n. 2, della direttiva 90/220 è stato correttamente trasposto nell'ordinamento francese.
76 Il fatto che i decreti settoriali di trasposizione prevedano inoltre, nell'interesse del richiedente, che, in caso di violazione di tale obbligo da parte dell'autorità competente, si perfezioni una decisione implicita di rigetto suscettibile di essere immediatamente impugnata, non vale a rimettere in discussione la detta constatazione.
77 Il ricorso deve dunque essere respinto nella parte relativa all'art. 6, n. 2, della direttiva 90/220.
Quanto agli artt. 6, n. 5, 9, n. 3, e 12, nn. 3 e 4, della direttiva 90/220
78 L'art. 6, n. 5, della direttiva 90/220 prevede alcune procedure semplificate; esso autorizza l'autorità competente ─ ove questa ritenga che si sia tratta sufficiente esperienza dalle disseminazioni di taluni OGM ─ a presentare alla Commissione una domanda di applicazione di procedure semplificate per le disseminazioni di tali tipi di OGM.
79 L'art. 9, n. 3, della direttiva 90/220 stabilisce che le autorità competenti informano gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni definitive adottate conformemente all'art. 6, n. 2, della medesima direttiva.
80 L'art. 12, n. 3, della direttiva 90/220 prevede che, nel caso in cui l'autorità competente trasmetta il fascicolo della notifica alla Commissione con parere favorevole, tale fascicolo debba comprendere una sintesi della notifica nonché una dichiarazione delle condizioni alle quali l'autorità competente propone di dare il proprio assenso all'immissione del prodotto sul mercato. Al n. 4 del medesimo articolo, si stabilisce che l'autorità competente, qualora riceva, a norma dell'art. 11, n. 6, della detta direttiva, nuove informazioni in merito ai rischi che il prodotto presenta, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Argomenti delle parti
─ Quanto all'art. 6, n. 5, della direttiva 90/220
81 Secondo la Commissione, affinché l'autorità competente possa optare per la facoltà conferitale dall'art. 6, n. 5, della direttiva 90/220, tale disposizione deve necessariamente essere stata trasposta nell'ordinamento nazionale. Orbene, essa non sarebbe stata trasposta nel decreto n. 94-46 del 5 gennaio 1994, che fissa le condizioni per la disseminazione volontaria degli organismi geneticamente modificati destinati all'alimentazione umana diversi da piante, sementi, piantine da trapianto e animali, ovvero rientranti nella composizione dei prodotti di pulizia dei materiali e degli oggetti destinati ad entrare in contatto con derrate, prodotti o bevande per l'alimentazione umana o animale (JORF del 19 gennaio 1994, pag. 982). Inoltre, la Commissione asserisce che il decreto n. 93-1177 del 18 ottobre 1993, recante norme di applicazione, relativamente a piante, sementi e piantine da trapianto, del titolo III della legge n. 92-654 (JORF del 20 ottobre 1993, pag. 14593), il decreto n. 94-359 del 5 maggio 1994, relativo al controllo dei prodotti fitofarmaceutici (JORF del 7 maggio 1994, pag. 6683), e il decreto n. 95-487 del 28 aprile 1995, recante norme di applicazione, relativamente agli organismi animali geneticamente modificati, del titolo III della legge n. 92-654 (JORF del 30 aprile 1995, pag. 6766), i quali istituirebbero una procedura con fascicolo semplificato, non prevedono la presentazione di tale fascicolo alla Commissione.
82 Il fatto che la prassi delle autorità competenti sia stata, a dire del governo francese, conforme alla direttiva 90/220, non giustificherebbe il carattere incompleto della trasposizione.
83 La Commissione fa valere altresì che l'art. 6, n. 5, della detta direttiva non è inteso a disciplinare i rapporti tra gli Stati membri e la Comunità, bensì a precisare le modalità di una procedura parzialmente centralizzata a livello comunitario, procedura nella quale gli organi amministrativi nazionali sono direttamente autorizzati a comunicare con la Commissione. Sarebbe necessario che tali autorità vedessero precisato dal diritto nazionale il contesto giuridico in cui esse esercitano le loro attività.
84 Il governo francese fa valere che l'art. 6, n. 5, della direttiva 90/220 prevede una facoltà e non un obbligo. Esso rileva altresì come tale facoltà sia sottoposta a una condizione e ad una valutazione, ossia che l'autorità competente reputi che le disseminazioni abbiano consentito di maturare un'esperienza sufficiente.
85 Quanto al decreto n. 94-46, il governo francese sostiene che non è stato ancora presentato alcun fascicolo e che pertanto non è stata conseguita alcuna esperienza. Secondo il detto governo, una volta che l'esperienza accumulata consentirà di stabilire che una procedura semplificata è necessaria, la Repubblica francese potrà presentare una domanda in tal senso alla Commissione, senza che sia necessario precisare ciò nei testi normativi. Quanto ai decreti n. 93-1177, n. 94-359 e n. 95-487, il governo francese sostiene di aver perfettamente rispettato le disposizioni della direttiva 90/220 che organizzano i rapporti tra gli Stati membri nonché tra questi e la Commissione. Il detto governo ritiene che tali disposizioni non debbano essere integrate nel diritto nazionale.
86 In ogni caso, la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di un'esperienza sufficiente affinché in settori particolari venga introdotta una procedura semplificata.
─ Quanto all'art. 9, n. 3, della direttiva 90/220
87 Al contrario della Commissione, il governo francese ritiene che le disposizioni dell'art. 9, n. 3, della direttiva 90/220 non debbano essere oggetto di misure di trasposizione, in quanto esse organizzano i rapporti tra le autorità degli Stati membri nonché tra queste e la Commissione.
─ Quanto all'art. 12, nn. 3 e 4, della direttiva 90/220
88 La Commissione sostiene che l'art. 12, n. 3, della direttiva 90/220 non è stato oggetto di una trasposizione completa, in quanto soltanto due decreti ministeriali, adottati sulla scorta dei decreti n. 93-1177 e n. 94-46, farebbero riferimento ad una sintesi del fascicolo relativo alla domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato. Inoltre, nessuno dei provvedimenti destinati a garantire la trasposizione della detta direttiva nell'ordinamento francese menzionerebbe l'obbligo per l'autorità competente di predisporre, per conoscenza della Commissione, una dichiarazione circa i presupposti in presenza dei quali tale autorità prevede di accordare il proprio consenso all'immissione del prodotto sul mercato.
89 La Commissione aggiunge che l'art. 12, n. 4, della direttiva 90/220 è stato trasposto unicamente nei decreti n. 94-359, n. 95-1172 e n. 96-850. Inoltre, la detta disposizione non sarebbe stata trasposta per i settori non interessati da misure di trasposizione.
90 La Commissione fa inoltre valere che l'art. 12, nn. 3 e 4, della direttiva 90/220 fissa le modalità di una procedura ai sensi della quale organi amministrativi nazionali sono autorizzati a comunicare con la Commissione. Sarebbe dunque necessario che tali autorità vedessero precisato dal diritto nazionale il contesto giuridico in cui esse svolgono le loro attività.
91 La Repubblica francese sostiene che le disposizioni della direttiva 90/220 che prevedono la trasmissione di informazioni agli altri Stati membri ed alla Commissione non debbono essere oggetto di misure di trasposizione. Inoltre, la sintesi della notifica farebbe parte, in ogni caso, del contenuto del fascicolo specificato da decreti ministeriali che non sono stati ancora adottati, ma per i quali la situazione verrebbe riesaminata dalle autorità francesi in sede di trasposizione della direttiva 2001/18.
Giudizio della Corte
92 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, in linea di principio, una disposizione che riguarda esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la Commissione non deve essere trasposta. Tuttavia, posto che gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare la piena osservanza del diritto comunitario, la Commissione ha la facoltà di dimostrare che il rispetto della disposizione di una direttiva che disciplina i detti rapporti rende necessaria l'adozione di specifiche misure di trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 2003, causa C-72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-6597, punti 19 e 20).
93 Lo Stato membro che abbia scelto di non precisare esplicitamente il contesto giuridico nel quale le autorità nazionali debbono intrattenere tali rapporti è responsabile dell'eventuale violazione degli obblighi derivanti in materia dal diritto comunitario.
94 Nella fattispecie, gli artt. 6, n. 5, 9, n. 3, e 12, nn. 3 e 4, della direttiva 90/220 riguardano tutti unicamente i rapporti tra uno Stato membro e la Commissione ovvero tra esso e gli altri Stati membri.
95 L'art. 6, n. 5, della direttiva 90/220 autorizza chiaramente l'autorità competente ─ ove questa ritenga che si sia tratta sufficiente esperienza dalle disseminazioni di taluni OGM ─ a presentare alla Commissione una domanda di applicazione di procedure semplificate. Tale disposizione è incondizionata e sufficientemente precisa per essere applicata dalle autorità competenti.
96 Quanto all'argomento della Commissione secondo cui la detta disposizione mira a precisare le modalità di una procedura nella quale gli organi amministrativi nazionali sono direttamente autorizzati a comunicare con la Commissione e bisognerebbe dunque che tali autorità vedessero precisato dal diritto nazionale il contesto giuridico in cui esse svolgono le loro attività, è giocoforza constatare come la Commissione non abbia sostenuto che alle autorità francesi competenti sia precluso optare per la facoltà prevista dall'art. 6, n. 5, della direttiva 90/220.
97 La Commissione non ha d'altronde dimostrato che il rispetto della disposizione di cui sopra imponga l'adozione di specifiche misure di trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale. Per giunta, il governo francese ha fatto valere, senza essere contraddetto sul punto, che nessun fascicolo era stato ancora presentato e dunque non era stato possibile maturare alcuna esperienza per decidere se fosse necessaria una procedura semplificata.
98 Quanto agli artt. 9, n. 3, e 12, nn. 3 e 4, della direttiva 90/220, occorre constatare come essi stabiliscano obblighi di informazione inequivoci a carico dell'autorità competente in ciascuno Stato membro, con la conseguenza che quest'ultima è tenuta a rispettarli.
99 La Commissione non ha addotto argomenti diretti a dimostrare una prassi delle autorità francesi contrastante con tali obblighi.
100 Di conseguenza, occorre respingere il ricorso della Commissione nella parte relativa agli artt. 6, n. 5, 9, n. 3, e 12, nn. 3 e 4, della direttiva 90/220.
Quanto all'art. 11, n. 1, della direttiva 90/220
101 L'art. 11, n. 1, della direttiva 90/220 precisa il contenuto della notifica che il fabbricante di un prodotto o l'importatore del medesimo nella Comunità deve presentare all'autorità competente dello Stato membro nel quale tale prodotto verrà immesso sul mercato per la prima volta.
Argomenti delle parti
102 La Commissione fa valere che i diversi decreti settoriali di trasposizione precisano il contenuto del fascicolo tecnico soltanto per quanto riguarda la valutazione degli effetti delle disseminazioni sulla salute e sull'ambiente, il fascicolo tipo destinato ad essere trasmesso alla detta istituzione e la scheda informativa destinata al pubblico. In base ai detti decreti, gli ulteriori elementi del fascicolo tecnico dovrebbero essere specificati con decreto ministeriale. Ebbene, a tal fine sarebbero stati adottati soltanto tre decreti ministeriali, i quali non garantirebbero la trasposizione della prescrizione di cui all'art. 11, n. 1, primo comma, secondo trattino, della direttiva 90/220 e non imporrebbero neppure la comunicazione delle informazioni minime indicate nell'allegato III di tale direttiva. D'altronde, secondo le informazioni in possesso della Commissione, tale allegato non sarebbe stato oggetto di alcuna misura di trasposizione.
103 Il governo francese sostiene che l'art. 15 della legge n. 92-654, che subordina a previa autorizzazione l'immissione sul mercato dei prodotti composti in tutto o in parte di OGM, ha trasposto gli obblighi previsti dall'art. 11, n. 1, nonché dagli allegati II e III della direttiva 90/220. Per le categorie di prodotti costituenti l'oggetto di specifiche procedure di autorizzazione preliminarmente alla loro immissione sul mercato, l'art. 17 della legge suddetta indicherebbe che viene rilasciata una sola autorizzazione in base a tali procedure specifiche ed a quella definita dalla medesima legge secondo modalità fissate in via regolamentare.
104 Le parti concordano sul fatto che l'art. 11 della direttiva 90/220 non si applica ─ e dunque non deve essere trasposto ─ per quanto riguarda i medicinali per uso umano o veterinario composti di OGM e beneficianti di un'autorizzazione comunitaria all'immissione sul mercato.
Giudizio della Corte
105 La sola disposizione generale invocata dal governo francese, ossia l'art. 15 della legge n. 92-654, si limita a prevedere la necessità di una previa autorizzazione, rilasciata a seguito di una valutazione dei rischi. Ora, la detta disposizione non fa menzione delle informazioni previste dall'art. 11, n. 1, della direttiva 90/220. Tale lacuna, con tutta evidenza, non è stata colmata dai decreti di trasposizione, posto che il governo francese non ha contestato l'asserto della Commissione secondo cui i detti decreti stabiliscono solo parzialmente il contenuto del fascicolo tecnico.
106 Di conseguenza, il ricorso deve ritenersi fondato nella parte relativa all'art. 11, n. 1, della direttiva 90/220.
Quanto all'art. 11, nn. 2 e 3, della direttiva 90/220
107 L'art. 11, n. 2, della direttiva 90/220 precisa che il richiedente deve includere nella sua notifica preliminare informazioni sui dati e sui risultati relativi a disseminazioni del medesimo OGM o della medesima combinazione di OGM che egli abbia precedentemente notificato o alla cui notifica egli stia provvedendo e/o che egli abbia effettuato o effettuerà all'interno della Comunità o al di fuori di questa. L'art. 11, n. 3, della direttiva stabilisce che il notificante può anche fare riferimento ai dati o ai risultati forniti in occasione di notifiche precedentemente presentate da altri notificanti, purché questi ultimi abbiano espresso il proprio accordo per iscritto.
Argomenti delle parti
108 La Commissione sostiene che la Repubblica francese non ha riprodotto il contenuto dell'art. 11, nn. 2 e 3, della direttiva 90/220 in alcun testo normativo, ad eccezione dei decreti 18 luglio 1995 e 18 ottobre 2000.
109 Il governo francese fa valere che l'attuazione di tali disposizioni costituisce materia devoluta ai decreti ministeriali previsti dai decreti n. 95-1172 e n. 96-850. La situazione sarebbe destinata a essere riesaminata dalle autorità francesi in sede di trasposizione della direttiva 2001/18.
Giudizio della Corte
110 A questo proposito, è sufficiente constatare che, come già ricordato al punto 43 della presente sentenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
111 Il governo francese, ammettendo che l'art. 11, nn. 2 e 3, della direttiva 90/220 riceverà attuazione mediante decreti ministeriali ancora da adottarsi, riconosce di non aver proceduto ad una trasposizione completa entro il detto termine.
112 Pertanto, il ricorso deve ritenersi fondato nella parte relativa all'art. 11, nn. 2 e 3, della direttiva 90/220.
Quanto all'art. 11, n. 6, della direttiva 90/220
113 L'art. 11, n. 6, della direttiva 90/220 stabilisce che, qualora siano disponibili nuove informazioni sui rischi che il prodotto presenta per la salute umana o per l'ambiente, sia prima che dopo il conseguimento del consenso scritto dell'autorità competente, il notificante deve immediatamente rivedere le informazioni e le condizioni specificate nel paragrafo 1 del medesimo articolo, informarne la detta autorità e prendere le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.
Argomenti delle parti
114 Secondo la Commissione, il primo dei tre obblighi previsti dall'art. 11, n. 6, della direttiva 90/220 non viene ripreso in alcuno dei decreti settoriali di trasposizione. Essa sostiene inoltre che i tre obblighi menzionati dalla detta disposizione sono complementari e distinti l'uno rispetto all'altro e dovrebbero dunque essere trasposti separatamente. Ad avviso della detta istituzione, non può essere accolto l'argomento secondo cui l'autorità amministrativa competente può imporre vincoli o valutazioni supplementari in caso di sopravvenienza di elementi nuovi. Infatti, l'obbligo di rivedere le informazioni e le condizioni applicabili sarebbe imposto dalla detta disposizione al notificante e dovrebbe essere trasposto negli stessi termini.
115 Il governo francese ritiene che l'art. 19 della legge n. 92-654 assicuri la corretta trasposizione dell'art. 11, n. 6, della direttiva 90/220, in quanto esso prevede che ciascun interessato è tenuto ad informare l'amministrazione di qualsiasi elemento nuovo e ad adottare le misure necessarie per tutelare la pubblica salute e l'ambiente.
116 Il governo francese fa valere altresì, quanto ai medicinali per uso umano, l'art. 21 del decreto n. 95-1172, il quale stabilisce che qualsiasi nuovo elemento di informazione noto al richiedente, sia prima che dopo il conseguimento dell'autorizzazione, deve essere comunicato e che, [s]e del caso, il richiedente adotta senza ritardo le misure necessarie per tutelare la pubblica salute e l'ambiente. Il detto governo aggiunge che analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del decreto n. 96/850.
Giudizio della Corte
117 Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 92-654, chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione alla disseminazione di OGM o all'immissione sul mercato di un prodotto composto in tutto o in parte da OGM è tenuto ad informare l'amministrazione di qualsiasi elemento nuovo che possa modificare la valutazione relativa al rischio per la pubblica salute e per l'ambiente e ad adottare le misure necessarie per tutelare la pubblica salute e l'ambiente. Tale disposizione traspone esplicitamente l'art. 11, n. 6, secondo e terzo trattino, della direttiva 90/220. L'obbligo menzionato al primo trattino del detto art. 11, n. 6, ossia quello di rivedere le informazioni e condizioni specificate nel paragrafo 1 del medesimo articolo, costituisce la logica conseguenza dell'obbligo di informare l'amministrazione di qualsiasi elemento nuovo. Occorre dunque constatare che l'art. 19 della legge n. 92-654 garantisce una trasposizione completa del detto art. 11, n. 6.
118 Pertanto, occorre respingere il ricorso della Commissione nella parte relativa all'art. 11, n. 6, della direttiva 90/220.
Quanto all'art. 13, nn. 2 e 4, della direttiva 90/220
119 Nei motivi del suo ricorso introduttivo, la Commissione fa valere la mancata attuazione dell'art. 13, nn. 2 e 4, della direttiva 90/220.
120 Tuttavia, il detto articolo non viene menzionato nelle richieste formulate dalla Commissione a titolo di conclusioni.
121 Risulta dall'art. 38, n. 1, del regolamento di procedura nonché da una costante giurisprudenza che le conclusioni debbono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su un capo della domanda (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/Alta Autorità, Racc. pagg. 763, 780).
122 Pertanto, occorre constatare che, sul punto, il ricorso è irricevibile.
Quanto all'art. 19, nn. 2 e 3, della direttiva 90/220
123 L'art. 19, n. 2, della direttiva 90/220 dispone che il notificante può indicare quali siano le informazioni contenute nelle notifiche effettuate ai sensi di tale direttiva la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione competitiva e quali siano quindi le informazioni da trattare come riservate. In tali casi, deve essere fornita una giustificazione verificabile.
124 L'art. 19, n. 3, della medesima direttiva prevede che l'autorità competente decida, previa consultazione del notificante, quali informazioni rimarranno riservate ed informi il detto notificante della propria decisione.
Argomenti delle parti
125 La Commissione fa presente che l'art. 19, n. 2, della direttiva 90/220 è stato parzialmente trasposto dall'art. 21, n. 1, della legge n. 92-654. Ai sensi di quest'ultima norma, il soggetto richiedente un'autorizzazione alla disseminazione o all'immissione sul mercato può indicare all'amministrazione le informazioni fornite a sostegno della sua domanda la cui divulgazione potrebbe nuocere ai suoi interessi, ovvero le informazioni attinenti a segreti tutelati dalla legge.
126 Tuttavia, secondo la Commissione, la legge suddetta omette di esigere dal notificante che questi fornisca al riguardo una giustificazione verificabile. Nessun decreto settoriale, ad eccezione di uno, prevedrebbe l'obbligo per il notificante di fornire tale giustificazione.
127 Quanto all'art. 19, n. 3, della direttiva 90/220, né la legge n. 92-654 né i decreti settoriali di trasposizione, ad eccezione del decreto n. 94-359 relativo ai prodotti fitofarmaceutici, prevedrebbero l'obbligo di consultare il notificante e quello di informarlo una volta adottata la decisione.
128 Il governo francese fa valere che risulta dalla legge n. 92-654 e da diverse disposizioni regolamentari che il richiedente evidenzia nella sua domanda di autorizzazione alla disseminazione o all'immissione sul mercato le informazioni che debbono restare riservate. Alla luce di tali disposizioni, spetterebbe al richiedente indicare all'autorità competente le informazioni delle quali non desidera la divulgazione nonché, implicitamente, rendere note le ragioni giustificanti la richiesta che tali informazioni vengano riconosciute di natura riservata dall'autorità amministrativa competente. Nel diritto amministrativo francese, spetterebbe in generale a colui che invoca la riservatezza provarne la necessità.
129 Quanto all'art. 19, n. 3, della direttiva 90/220, il detto governo sostiene che il diritto amministrativo francese è sufficiente per assicurare un'esatta trasposizione di tale norma, in quanto esso prevede che le decisioni amministrative, segnatamente quelle recanti un diniego, debbano essere motivate (art. 1 della legge n. 79-587, come modificata) e che le decisioni amministrative individuali vengano adottate in seguito ad un procedimento in contraddittorio nel corso del quale l'interessato viene messo in condizione di presentare le proprie osservazioni (art. 24 della legge n. 2000-321). La normativa generale applicabile obbligherebbe inoltre le amministrazioni a notificare la decisione adottata.
Giudizio della Corte
130 Risulta da una costante giurisprudenza, ricordata ai punti 54 e 55 della presente sentenza, che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto.
131 Orbene, nessuna disposizione del diritto francese prevede in modo esplicito che un notificante debba fornire una giustificazione verificabile qualora chieda il trattamento riservato di talune informazioni.
132 Trattandosi di precisi obblighi procedurali incombenti al titolare del diritto in questione, deve essere respinto l'argomento secondo cui obblighi siffatti si evincono implicitamente dal diritto amministrativo.
133 Per quanto riguarda l'obbligo, previsto dall'art. 19, n. 3, della direttiva 90/220, di consultare il notificante prima dell'adozione della decisione, è giocoforza constatare come, in base al suo stesso tenore letterale, l'art. 24 della legge n. 2000-321 ─ che la Repubblica francese presenta come idoneo a garantire al riguardo un'adeguata trasposizione della detta direttiva ─ non sia applicabile allorché la decisione in questione provvede su una domanda. Orbene, tale ipotesi si verifica nel caso di specie. Pertanto, l'argomento secondo cui sarebbe prescritto in via generale un procedimento in contraddittorio non può essere accolto.
134 Quanto all'obbligo, previsto dall'art. 19, n. 3, della direttiva 90/220, di informare il notificante della decisione adottata dall'autorità competente, occorre ricordare come il governo francese abbia sostenuto, in relazione all'art. 6, n. 2, della medesima direttiva, che, in base alla normativa generale applicabile in Francia, la mancata risposta dell'autorità amministrativa competente allo scadere di un termine di due mesi deve ritenersi come una decisione implicita di rigetto. Pertanto, non si può sostenere che il diritto amministrativo francese imponga in via generale un obbligo di comunicazione della decisione contemplata dall'art. 19, n. 3, della direttiva 90/220.
135 Pertanto, il ricorso deve ritenersi fondato nella parte relativa all'art. 19, nn. 2 e 3, della direttiva 90/220.
Quanto all'art. 19, n. 4, della direttiva 90/220
136 L'art. 19, n. 4, della direttiva 90/220 stabilisce che talune informazioni, ove presentate in conformità degli artt. 5 o 11 della direttiva medesima, non possono in alcun caso rimanere riservate; ciò vale in particolare per il nome e l'indirizzo del notificante, il luogo della disseminazione ed i piani di intervento in caso di emergenza.
Argomenti delle parti
137 Secondo la Commissione, tutti i decreti settoriali di attuazione della legge n. 92-654 comprendono una disposizione tipo che impone al soggetto richiedente un'autorizzazione alla disseminazione di allegare al fascicolo della domanda di autorizzazione una scheda informativa destinata al pubblico. L'elenco dei dati che debbono figurare in tale scheda non conterrebbe alcun riferimento né al luogo della disseminazione né al nome e all'indirizzo del notificante. Qualora le autorità francesi intendessero attuare le prescrizioni risultanti dall'art. 19, n. 4, della direttiva 90/220 mediante una scheda informativa destinata al pubblico, tale scheda dovrebbe obbligatoriamente contenere tutti i dati che in base alla norma suddetta non possono rimanere riservati.
138 Il governo francese fa valere che l'art. 19, n. 4, della direttiva 90/220 è stato trasposto dall'art. L. 513-3, n. 2, del codice dell'ambiente, norma questa che sarebbe di applicazione diretta, al pari d'altronde della detta disposizione comunitaria. La legge francese avrebbe distinto i casi nei quali le informazioni non riservate vengono comunicate nell'ambito di una domanda di autorizzazione alla disseminazione volontaria a scopi di ricerca dai casi relativi a una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato. Infatti, l'allegato II della direttiva 90/220 prevedrebbe che talune informazioni richieste nelle notifiche ai sensi dell'art. 5 di quest'ultima per le disseminazioni a scopi di ricerca non siano necessarie nelle notifiche ai sensi dell'art. 11 della medesima direttiva per l'immissione sul mercato. Pertanto, erroneamente la Commissione cercherebbe nei decreti settoriali le norme di trasposizione dell'art. 19, n. 4, della direttiva 90/220.
139 Il governo francese sostiene altresì che la mancanza, nella scheda informativa prevista dalla disposizione tipo della legge n. 92-654, di talune informazioni che non sono classificate come riservate dalla direttiva 90/220 ─ ossia il luogo della disseminazione, nonché il nome e l'indirizzo del notificante ─ non influisce minimamente sulla loro natura non riservata. Esso fa valere che tali informazioni sono, ex lege, comunicabili alla generalità degli interessati su domanda di questi a norma degli artt. 1 e 6 della legge n. 78-753.
140 Il governo francese aggiunge, quanto alle ricerche biomediche, di aver reputato inopportuno dare eccessiva pubblicità al nome e all'indirizzo del luogo di tali ricerche, nell'intento di assicurarne il regolare svolgimento.
Giudizio della Corte
141 L'art. 19, n. 4, della direttiva 90/220 vieta che talune informazioni rimangano riservate. Un obbligo di questo tipo non equivale ad un obbligo di pubblicazione. Pertanto, perché sia garantita la trasposizione della disposizione suddetta, è sufficiente che, se del caso, il pubblico possa avere accesso a tutte le informazioni menzionate da quest'ultima.
142 Ora, tale possibilità risulta presente nell'ordinamento francese. L'art. L. 513-3, n. 2, del codice dell'ambiente prevede infatti che le dette informazioni non possano essere considerate riservate.
143 Di conseguenza, occorre respingere il ricorso della Commissione nella parte relativa all'art. 19, n. 4, della direttiva 90/220.
Quanto alla trasposizione della direttiva relativamente ai reagenti a base di OGM
144 La Commissione addebita alla Repubblica francese di non aver trasposto la direttiva 90/220 per quanto riguarda i reagenti a base di OGM.
145 Posto che tale addebito non figura di per sé nelle conclusioni della Commissione, il ricorso è in proposito ricevibile soltanto nella parte in cui riguarda le disposizioni della direttiva 90/220 richiamate in conclusioni.
146 La Repubblica francese riconosce di non aver ancora adottato misure di trasposizione nel settore dei reagenti a base di OGM, facendo però presente di essere intenzionata a provvedere in tal senso in sede di trasposizione della direttiva 2001/18.
147 Da quanto sopra consegue che l'addebito della Commissione relativo alla mancata trasposizione della direttiva 90/220 in tale settore deve ritenersi fondato per quanto riguarda l'omessa trasposizione degli artt. 5, punti 1-4, 6, n. 2, 11, nn. 1-3, e 19, nn. 2 e 3, della detta direttiva, mentre va respinto per il resto.
148 Alla luce dell'insieme delle considerazioni di cui sopra, occorre constatare che la Repubblica francese, non trasponendo gli artt. 5, punti 1-4, 11, nn. 1-3, e 19, nn. 2 e 3, della direttiva 90/220, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
Sulle spese
149 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non trasponendo gli artt. 5, punti 1-4, 11, nn. 1-3, e 19, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come modificata dalla direttiva della Commissione 18 giugno 1997, 97/35/CE, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Repubblica francese è condannata alle spese.
Puissochet
Schintgen
Skouris
Colneric
Cunha Rodrigues
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2003.
Il cancelliere
Il Presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: il francese.
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