Causa C-311/01
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno dei Paesi Bassi
«Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Artt. 69 e 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni di disoccupazione – Lavoratori frontalieri – Mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di ricerca di occupazione in un altro Stato membro»
Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 27 febbraio 2003 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 novembre 2003
Massime della sentenza
Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Disoccupazione – Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa – Ricerca di un'occupazione in uno o più Stati membri – Mantenimento del diritto alle prestazioni dello Stato membro di residenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 69 e 71, n. 1, lett. a), sub ii)]Negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà di fare uso della possibilità prevista dall'art. 69 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, di recarsi, alle condizioni indicate in tale disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando al tempo stesso il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione, uno Stato membro viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 69 e 71 del detto regolamento.Infatti, lo Stato membro di residenza è l'unico competente, in base alla sua normativa e su intervento delle sue istituzioni, per il versamento di prestazioni di disoccupazione al lavoratore frontaliero di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71. Ne deriva che il detto Stato membro è allo stesso modo l'unico in grado di garantire un eventuale mantenimento delle dette prestazioni a favore di questo lavoratore allorché quest'ultimo si reca in un altro Stato membro al fine di cercarvi un'occupazione.v. punti 33, 48, dispositivo 1
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 novembre 2003 (1)
«Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Artt. 69 e 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni di disoccupazione – Lavoratori frontalieri – Mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di ricerca di occupazione in un altro Stato membro»
Nella causa C-311/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra H. Michard e dal sig. H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. I. van der Steen, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà di fare uso della possibilità prevista dall'art. 69 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), di recarsi, alle condizioni indicate in tale disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando al tempo stesso il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del detto regolamento,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. A. La Pergola (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. P. Jann e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 dicembre 2002, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. H. van Vliet e il Regno dei Paesi Bassi dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 agosto 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà di fare uso della possibilità prevista dall'art. 69 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il regolamento n. 1408/71), di recarsi, alle condizioni indicate in tale disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del detto regolamento.
Ambito normativo
2 Il preambolo del regolamento n. 1408/71 enuncia in particolare: (...) per agevolare la ricerca di occupazione nei diversi Stati membri, occorre in particolare concedere al lavoratore privo di occupazione il beneficio, durante un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto (...).
3 Ai sensi dell'art. 1, lett. o), del regolamento n. 1408/71, ai fini dell'applicazione del detto regolamento, il termine istituzione competente designa:
i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure
ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure
iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione,
(...).
4 Ai sensi dell'art. 1, lett. q), del detto regolamento: il termine Stato competente designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente.
5 Inserito nella sezione 2 del titolo III, capitolo 6, del regolamento n. 1408/71, intitolata Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, l'art. 69, nn. 1 e 2, stabilisce: Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni1. Il lavoratore, subordinato o autonomo, in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;
b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di 7 giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;
c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.
2. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.
6 L'art. 70, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede: Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.L'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.
7 Inserito nella sezione 3 del titolo III, capitolo 6, del regolamento n. 1408/71, intitolato Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), prevede: 1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:
a) (...)
ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima
.
Fatti e fase precontenziosa del procedimento
8 Il sig. Lorenz, che è residente nei Paesi Bassi ed ha esercitato un'attività in Germania in qualità di lavoratore frontaliero, ha beneficiato, una volta in disoccupazione completa, delle prestazioni di disoccupazione a carico delle istituzioni dei Paesi Bassi, conformemente a quanto disposto dall'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71.
9 Intendendo recarsi in Francia per trovarvi lavoro, il sig. Lorenz ha chiesto al Nederlandse Gemeenschappelijk Administratiekantoor (in prosieguo: il GAK) se avrebbe continuato a percepire prestazioni di disoccupazione durante il suo soggiorno nel detto Stato membro. Gli è stato risposto che, tenuto conto della sua qualità di lavoratore frontaliero, non poteva beneficiare del regime previsto dall'art. 69 del regolamento n. 1408/71.
10 La Commissione, alla quale è stata presentata una denuncia da parte dell'interessato, si è rivolta al Ministero degli Affari sociali e dell'Occupazione dei Paesi Bassi che le ha indicato che condivideva l'interpretazione fornita dal GAK circa l'art. 69 del regolamento n. 1408/71.
11 Avendo deciso di avviare il procedimento per infrazione previsto dall'art. 226 CE, in data 29 maggio 1998 la Commissione ha intimato al Regno dei Paesi Bassi di presentarle le sue osservazioni. Il detto Stato membro, in data 2 ottobre 1998, ha risposto che contestava le censure formulate dalla Commissione.
12 Non essendo soddisfatta delle spiegazioni fornite dal Regno dei Paesi Bassi, la Commissione, in data 30 luglio 1999, ha inviato un parere motivato a tale Stato membro invitandolo a conformarsi al detto parere entro due mesi. Avendo quest'ultimo indicato, con lettera 8 ottobre 1999, che manteneva la sua posizione, la Commissione ha deciso d'introdurre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
13 La Commissione sostiene che la prassi amministrativa dei Paesi Bassi consistente nel rifiutare il beneficio del regime introdotto dall'art. 69 del regolamento n. 1408/71 al lavoratore frontaliero in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento, residente nei Paesi Bassi e che intende recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, viola queste disposizioni.
14 La formulazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71 indicherebbe infatti che questa categoria di lavoratori beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la normativa dello Stato di residenza come se fosse stato soggetto a questa nel corso della sua ultima occupazione e che tali prestazioni gli sono versate dall'istituzione dello Stato di residenza e a suo carico, per cui la detta istituzione e il detto Stato membro avrebbero, rispettivamente, la qualità di istituzione competente e di Stato competente ai sensi degli artt. 1, lett. o) e q), e 69 di questo regolamento. Ne deriverebbe che il detto lavoratore deve poter beneficiare del regime introdotto da quest'ultima disposizione a carico dello Stato membro di residenza.
15 L'interpretazione sostenuta dalla Commissione sarebbe anche conforme alla finalità delle disposizioni soprammenzionate.
16 Infatti, la Corte avrebbe precedentemente dichiarato che l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), mirava a garantire al lavoratore migrante, ivi compreso quello frontaliero, le prestazioni di disoccupazione alle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione, equiparando il regime delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri a quello dei lavoratori che hanno esercitato la loro ultima attività nello Stato di residenza.
17 Per quanto riguarda l'art. 69 del regolamento n. 1408/71, dal considerando del detto regolamento riportato al punto 2 della presente sentenza, così come dall'intestazione della sezione 2 del titolo III, capitolo 6, nella quale figura questa disposizione, risulterebbe che il legislatore avrebbe inteso facilitare la ricerca di un'occupazione in altri Stati membri indistintamente a tutti i disoccupati. Come la Corte avrebbe confermato, questa disposizione avrebbe quindi per finalità di contribuire alla libera circolazione dei lavoratori.
18 Ora, l'interpretazione sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi porterebbe, secondo la Commissione, a privare i lavoratori frontalieri del beneficio della detta disposizione a meno che essi non spostino la loro residenza nello Stato membro dell'ultima occupazione. Un'interpretazione del genere sarebbe del resto fonte di discriminazione tra il disoccupato residente nello Stato dell'ultima occupazione che beneficia dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 e il lavoratore frontaliero che non ne beneficia. Essa ignorerebbe sia la necessità d'interpretare il detto regolamento in modo da non scoraggiare il lavoratore frontaliero sia l'obiettivo dello stesso regolamento, inteso a garantire a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento relativamente alle differenti normative nazionali e, ai lavoratori, il beneficio delle prestazioni di previdenza sociale, indipendentemente dal luogo di occupazione e di residenza.
19 Nel controricorso, il governo dei Paesi Bassi sostiene, in primo luogo, che l'applicazione dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 richiede, come risulterebbe dal testo stesso di questa disposizione, che il disoccupato derivi il suo diritto alle prestazioni di disoccupazione dalla normativa nazionale stessa alle condizioni stabilite da quest'ultima e non da un'altra disposizione del regolamento n. 1408/71 che, come il suo art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), ricollega l'interessato alla detta normativa nazionale per effetto di una finzione.
20 Quest'interpretazione s'imporrebbe tenuto conto, da un lato, del fatto che l'art. 69, in quanto conferisce agli interessati un diritto non previsto dai diritti nazionali degli Stati membri, dovrebbe costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva (sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79, 796/79, Testa, Racc. pag. 1979, punti 4 e 5), e, dall'altro, della circostanza che un soggetto il cui diritto a prestazione sorge solo in forza del regolamento n. 1408/71 non potrebbe far valere un tale diritto per ottenere prestazioni che, in base al detto regolamento, devono derivare dalla normativa nazionale stessa (sentenza 27 febbraio 1997, causa C-59/95, Bastos Moriana e a., Racc. pag. I-1071, punto 19).
21 Secondo il governo dei Paesi Bassi, lo Stato di residenza non potrebbe, in secondo luogo, essere qualificato come Stato competente ai sensi dell'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
22 Da un lato, dall'intestazione stessa della sezione 3 del titolo III, capitolo 6, del regolamento n. 1408/71 e dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che lo Stato membro dell'ultima occupazione rimane lo Stato competente, in quanto gli obblighi di quest'ultimo vengono solo sospesi e non estinti (sentenze 7 marzo 1985, causa 145/84, Cochet, Racc. pag. 801, punti 15 e 24, e 13 marzo 1987, causa C-131/95, Huijbrechts, Racc. pag. I-1409, punti 24-26). Le prestazioni sarebbero semplicemente calcolate in applicazione della normativa dello Stato di residenza, ma non troverebbero la loro fonte nella detta normativa.
23 Dall'altro, nessuna disposizione designerebbe esplicitamente l'istituzione dello Stato di residenza come l'istituzione competente ai fini dell'applicazione dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71, per cui il detto Stato non potrebbe a maggior ragione essere qualificato come Stato competente ai sensi dell'art. 1, lett. q), di questo regolamento.
24 In terzo luogo, la tesi della Commissione sarebbe incompatibile con la disposizione dell'art. 70 del regolamento n. 1408/71 secondo cui l'istituzione competente dello Stato membro alla cui normativa il lavoratore è stato assoggettato nella sua ultima occupazione è tenuta a rimborsare l'importo della prestazione di cui all'art. 69 del detto regolamento all'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato si è recato per cercare un'occupazione.
25 In quarto luogo, il governo dei Paesi Bassi fa valere che dalla giurisprudenza relativa al solo art. 71 del regolamento n. 1408/71 non si può dedurre che la Corte abbia ritenuto che l'insieme del titolo III, capitolo 6, del detto regolamento tendesse ad assicurare al lavoratore che si sposta il beneficio delle prestazioni di disoccupazione alle condizioni più favorevoli per la ricerca di una nuova occupazione. Questo governo sostiene invece che una delle ragioni d'essere del n. 1, lett. a), sub ii), della detta disposizione, ossia che le possibilità per un disoccupato di trovare occupazione sono maggiori nel suo Stato di residenza, verrebbe meno in caso di partenza dal detto Stato, cosicché non si potrebbe esigere da quest'ultimo che esso esporti le prestazioni di disoccupazione, singolarmente anche quando l'interessato non ha versato contributi nel detto Stato membro durante l'esercizio della sua ultima occupazione.
26 Per quanto riguarda il considerando del regolamento n. 1408/71 riportato al punto 2 della presente sentenza, il governo dei Paesi Bassi sostiene che esso non può a maggior ragione implicare il riconoscimento al lavoratore frontaliero di un diritto che non gli è esplicitamente conferito dal detto regolamento, in quanto i termini di questo considerando che si riferiscono all'esportazione di prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro alla quale il disoccupato è stato soggetto per ultimo deporrebbero piuttosto a favore della tesi sostenuta dal governo dei Paesi Bassi.
27 La detta tesi sarebbe, in quinto luogo, corroborata anche dal fatto che la Commissione ha formulato a suo tempo una proposta mirante in particolare all'inserimento di un quarto comma nell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 al fine di estendere il beneficio di questa disposizione ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa che percepiscono prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza [v. COM (80) 312 def., GU 1980, C 169, pag. 22].
28 In conclusione, il governo dei Paesi Bassi sostiene che, tenuto conto del carattere serio delle lacune che caratterizzano il regime dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71, la certezza del diritto si oppone a che esse siano colmate per via giurisprudenziale, in quanto a tal fine sarebbe necessario un intervento del legislatore comunitario.
Giudizio della Corte
29 In primo luogo, occorre constatare che, come la Commissione ha giustamente sottolineato, dalla formulazione stessa dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71 risulta che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della normativa dello Stato membro nel cui territorio risiede. Ne deriva altresì che l'ente competente a corrispondere le prestazioni di disoccupazione è quello del detto Stato di residenza (sentenza 28 febbraio 1980, causa 67/79, Fellinger, Racc. pag. 535, punto 5).
30 Come fa presente la Commissione, la Corte ha precedentemente indicato che questa disposizione, in deroga alla regola generale di collegamento alla normativa dello Stato di occupazione, operava un collegamento specifico al regime di previdenza sociale dello Stato membro di residenza per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, e questo in base a considerazioni di efficacia pratica che fanno apparire un tale collegamento più adeguato e più consono all'interesse dei lavoratori frontalieri (v. sentenze 29 giugno 1988, causa 58/87, Rebmann, Racc. pag. 3467, punti 13-15, e 8 luglio 1992, causa C-102/91, Knoch, Racc. pag. I-4341, punto 32). La Corte ha anche precisato che questa disposizione prescrive chiaramente l'applicazione della normativa del solo Stato di residenza ed esclude, di conseguenza, la normativa dello Stato di occupazione (sentenza 1° ottobre 1992, causa C-201/91, Grisvard e Kreitz, Racc. pag. I-5009, punto 16), spettando pertanto al lavoratore frontaliero interessato esclusivamente le prestazioni di disoccupazione dello Stato di residenza (sentenza 12 giugno 1986, causa 1/85, Miethe, Racc. pag. 1837, punto 12).
31 Contrariamente a quanto suggerisce il Regno dei Paesi Bassi, il fatto che la normativa dello Stato membro di residenza si applichi al lavoratore frontaliero in disoccupazione completa che rientra nel campo di applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), in base a una finzione giuridica secondo la quale si deve ritenere che questo lavoratore, ai fini dell'applicazione della detta normativa, sia stato assoggettato a quest'ultima nel corso della sua ultima occupazione non è pertanto tale da inficiare la conclusione secondo cui un tale lavoratore rientra, relativamente a tale settore, nella sola competenza dello Stato di residenza.
32 Tale conclusione non è poi rimessa in discussione dal fatto che lo Stato membro dell'ultima occupazione, i cui obblighi si trovano sospesi e non estinti finché il disoccupato continua a risiedere nel territorio di un altro Stato membro, recupera la competenza di principio di cui dispone in questa materia nell'eventualità in cui il lavoratore interessato vi stabilisca la propria residenza (sentenze Cochet, cit., punti 15 e 16, e Huijbrechts, cit., punto 24). Occorre poi ricordare che in tale ipotesi l'elemento determinante per l'applicazione dell'art. 71 del regolamento n. 1408/71 nel suo complesso, ossia la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui normativa era soggetto nel periodo di svolgimento della sua ultima attività lavorativa (v., in particolare, sentenza 29 giugno 1995, causa C-454/93, Van Gestel, Racc. pag. I-1707, punto 24), è precisamente scomparso, cosicché il n. 1, lett. a), sub ii), di questa disposizione cessa di trovare applicazione (sentenza Huijbrechts, cit., punto 28).
33 Poiché lo Stato membro di residenza è quindi l'unico competente, in base alla sua normativa e su intervento delle sue istituzioni, per il versamento di prestazioni di disoccupazione al lavoratore frontaliero di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71, ne deriva che il detto Stato membro è altresì l'unico in grado di garantire un eventuale mantenimento delle dette prestazioni a favore di questo lavoratore allorché quest'ultimo si reca in un altro Stato membro al fine di cercarvi un'occupazione.
34 A tale riguardo si deve constatare, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto sostiene il governo dei Paesi Bassi, nulla consente di ritenere che le disposizioni dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 non possano applicarsi a un tale lavoratore.
35 Una tale interpretazione ignorerebbe innanzi tutto il fine dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento, il quale, come la Commissione fa presente giustamente, consiste in particolare nell'equiparare il regime delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri a quello dei lavoratori che hanno esercitato la loro ultima occupazione nello Stato di residenza (sentenza Grisvard e Kreitz, cit., punto 17).
36 Inoltre, né il testo né il senso dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 indicano che il legislatore comunitario avrebbe inteso escludere i lavoratori frontalieri dal campo di applicazione di questa disposizione.
37 L'art. 69 precisa infatti che esso si applica a qualsiasi lavoratore, subordinato o autonomo, in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni, cosa che avviene nel caso del lavoratore frontaliero di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71, il quale, come risulta dai punti 29-33 della presente sentenza, beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel quale risiede e a carico dell'istituzione competente del detto Stato membro.
38 Per quanto riguarda il considerando del regolamento n. 1408/71 riportato al punto 2 della presente sentenza, lungi dall'operare una distinzione tra lavoratori frontalieri e non frontalieri, esso rappresenta l'intento del legislatore comunitario di concedere il mantenimento del beneficio delle prestazioni di disoccupazione al lavoratore privo di occupazione per facilitare la ricerca di un'occupazione nei vari Stati membri.
39 Come la Corte ha precedentemente indicato, l'art. 69 del regolamento n. 1408/71 ha pertanto lo scopo di favorire la mobilità di coloro che cercano lavoro e di contribuire a garantire la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'art. 42 CE (sentenze 10 maggio 1990, causa C-163/89, Di Conti, Racc. pag. I-1829, punto 13, e 21 febbraio 2002, causa C-215/00, Rydergård, Racc. pag. I-1817, punto 25).
40 Ora, si deve constatare in proposito che un'interpretazione dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 che avrebbe come conseguenza di escludere dal beneficio di questa disposizione i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento sarebbe incompatibile con un tale obiettivo. Infatti, un trattamento del genere in materia di prestazioni di disoccupazione collocherebbe i detti lavoratori in una situazione sfavorevole rispetto alla generalità dei lavoratori, per i quali lo Stato di occupazione, in cui risiedono o soggiornano, è normalmente lo Stato competente, e sarebbe incompatibile con le loro esigenze in materia di libera circolazione dei lavoratori (v., in un senso analogo, sentenza Fellinger, cit., punto 6). Per tali lavoratori frontalieri questo non solo costituirebbe un disincentivo, se non addirittura un impedimento, a recarsi in un altro Stato membro per trovarvi un'occupazione non potendo, in tale occasione, continuare a disporre delle prestazioni di disoccupazione, ma rappresenterebbe inoltre per gli stessi una penalizzazione per avere esercitato il diritto alla libera circolazione garantito loro dal Trattato, poiché, a differenza dei lavoratori che hanno svolto la loro attività nello Stato membro nel quale risiedono, non potrebbero far valere i diritti derivanti dall'art. 69 soprammenzionato.
41 In tale contesto, si deve inoltre ammettere che la precisazione figurante nel considerando soprammenzionato del regolamento n. 1408/71 secondo cui le prestazioni che devono essere mantenute sono quelle che sono previste dalla normativa dello Stato membro alla quale [il lavoratore] è stato da ultimo soggetto non può essere intesa nel senso che riguarda necessariamente la normativa dello Stato membro dell'ultima occupazione, ma che occorre, come sostiene giustamente la Commissione, vedervi un riferimento più generale alla normativa in forza della quale le prestazioni di disoccupazione erano dovute al detto lavoratore prima che quest'ultimo si recasse in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione.
42 Da tutto quanto precede risulta che le disposizioni dell'art. 69 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate nel senso che si applicano ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), dello stesso regolamento, cosicché lo Stato membro nel quale risiedono i detti lavoratori è tenuto a garantire loro, alle condizioni che prevede il detto art. 69, il mantenimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.
43 Come l'avvocato generale ha osservato al paragrafo 50 delle sue conclusioni, il fatto che la Commissione abbia formulato proposte di modifica per quanto riguarda l'art. 69 del regolamento n. 1408/71 non può avere alcuna rilevanza su tale interpretazione.
44 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, la detta interpretazione non può poi essere inficiata dal fatto che l'art. 70 del regolamento n. 1408/71 prevede che, nei casi contemplati dall'art. 69, n. 1, di questo regolamento, le prestazioni vengano erogate dall'istituzione dello Stato membro in cui il disoccupato si reca in cerca di occupazione con oneri di rimborso successivo da parte dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto durante la sua ultima occupazione.
45 Infatti, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, della finzione secondo cui il lavoratore in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71 deve, ai fini dell'applicazione della normativa dello Stato membro nel quale risiede, essere considerato come se fosse stato soggetto a quest'ultima durante la sua ultima occupazione, l'art. 70 di questo regolamento, per quanto riguarda un lavoratore del genere, dev'essere interpretato nel senso che, allorché quest'ultimo si avvale delle disposizioni dell'art. 69, spetta all'istituzione competente dello Stato membro nel quale risiede procedere al rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione competente dello Stato membro nel quale è avvenuta la ricerca di occupazione.
46 Per quanto riguarda la circostanza, sottolineata dal governo dei Paesi Bassi, secondo cui l'interpretazione data al punto 42 della presente sentenza consente al lavoratore frontaliero di ricevere prestazioni di disoccupazione di uno Stato membro al quale non ha versato contributi durante la sua ultima occupazione, è sufficiente constatare che si tratta in tal caso di una conseguenza voluta dal legislatore comunitario, che ha inteso rafforzare le possibilità di reinserimento professionale dei lavoratori (v., in senso analogo, sentenza Van Gestel, cit., punto 26).
47 Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che giustamente la Commissione fa valere che la prassi amministrativa dei Paesi Bassi consistente nel rifiutare il beneficio del regime introdotto dall'art. 69 del regolamento n. 1408/71 al lavoratore frontaliero in disoccupazione completa di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del detto regolamento, residente nei Paesi Bassi e che intende recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, viola queste disposizioni.
48 Si deve pertanto accogliere il ricorso e constatare che, negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà di fare uso della possibilità prevista all'art. 69 del regolamento n. 1408/71 di recarsi, alle condizioni indicate in questa disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando al tempo stesso il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del detto regolamento.
Sulle spese
49 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Negando ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà di fare uso della possibilità prevista dall'art. 69 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, di recarsi, alle condizioni indicate in tale disposizione, in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando al tempo stesso il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del detto regolamento.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
La Pergola
Jann
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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