Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-319/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen e sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato inizialmente dal sig. F. van de Craen, quindi dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare piena trasposizione alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza della detta direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la Cancelleria della Corte il 14 agosto 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che non avendo adottato e, in subordine, non avendole comunicato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare piena trasposizione alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza della detta direttiva.
Quadro normativo e procedimento precontenzioso
2 La direttiva 97/11 modifica e integra la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) per far sì quest'ultima direttiva sia applicata in modo sempre più armonizzato ed efficace. Essa, in particolare, prevede disposizioni dirette a garantire che per i progetti per i quali è richiesta una valutazione siano oggetto di un'autorizzazione. Essa completa inoltre l'elenco dei progetti di cui all'allegato I della direttiva 85/337 che devono essere sottoposti a valutazione, e precisa le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono decidere se i progetti di cui all'allegato II della stessa direttiva debbano essere sottoposti a tale condizione.
3 La direttiva dispone all'art. 3, n. 1, primo comma che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro e non oltre il 14 marzo 1999 e che ne informano immediatamente la Commissione.
4 In osservanza di tale disposizione, con lettera 8 luglio 1999 le autorità belghe comunicavano alla Commissione la legge regionale (décret) della Regione vallona 11 marzo 1999 sull'autorizzazione ambientale (Moniteur belge dell'8 giugno 1999, pag. 21114, in prosieguo: la «legge regionale 11 marzo 1999»), che modifica la legge regionale 11 settembre 1985 che disciplina la valutazione dell'impatto ambientale nella Regione vallona (Moniteur belge del 24 gennaio 1986).
5 Avendo ricevuto comunicazione solo di tale legge regionale, ai sensi dell'art. 226 CE, la Commissione con lettera di diffida datata 5 agosto 1999 invitava il Regno del Belgio a prendere posizione nel termine di due mesi.
6 Con lettera in data 27 ottobre 1999 il governo belga comunicava alla Commissione la legge regionale (ordonnance) della Regione di Bruxelles-Capitale 22 aprile 1999 per la determinazione degli impianti rientranti nella classe IA di cui all'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1997 sulle autorizzazioni ambientali (Moniteur belge del 5 agosto 1999, pag. 29209, in prosieguo: la «legge regionale 22 aprile 1999»), nonché il decreto del governo della Regione di Bruxelles-Capitale 4 marzo 1999 volto a stabilire gli impianti compresi nella classe IB, II e III in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1997 relativa alle autorizzazioni ambientali (in prosieguo: il «decreto 4 marzo 1999»).
7 Con lettera 20 dicembre 1999 le autorità belghe hanno inoltre inviato alla Commissione un progetto di un regio decreto recante una disciplina generale della protezione della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dal rischio di radiazioni ionizzanti. Con lettera in pari data hanno altresì comunicato alla Commissione la legge 20 gennaio 1999 relativa alla protezione dell'ambiente marino nelle zone soggette alla sovranità belga (Moniteur belge del 12 marzo 1999, pag. 8033 in prosieguo: la «legge 20 gennaio 1999»), diverse disposizioni della quale disciplinano la valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti, in particolare quelli sulla piattaforma continentale.
8 Non avendo ricevuto dalle autorità belghe nessun'altra comunicazione relativa alla trasposizione della direttiva 97/11/CE, con lettera in data 19 maggio 2000 la Commissione inviava al Regno del Belgio un parere motivato con cui invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie entro il termine di due mesi dalla notifica.
9 Con lettera di risposta a tale parere il 10 luglio 2000 il governo belga trasmetteva nuovamente la legge regionale della regione di Bruxelles-Capitale 22 aprile 1999 e il decreto 4 marzo 1999, oltre ad una tabella in cui si indicava lo stato della trasposizione della direttiva in tale regione.
10 Il 9 agosto 2000 tale governo trasmetteva alla Commissione un progetto diretto a garantire la trasposizione della direttiva 97/11 nella Regione vallona, la cui adozione era prevista per la fine del primo semestre 2001.
11 L'8 dicembre 2000 il governo belga comunicava alla Commissione un progetto di un regio decreto che disciplina la procedura di rilascio di permessi o autorizzazioni prescritti per determinate attività effettuate nelle zone marittime soggette alla sovranità del Belgio. Tale decreto è stato promulgato il 20 dicembre 2000 (Moniteur belge del 25 gennaio 2001, pag. 2104) insieme un altro regio decreto 20 dicembre 2000, che stabilisce norme relative alla valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla legge 20 gennaio 1999 (Moniteur belge del 25 gennaio 2001, pag. 2113, in prosieguo, entrambi: i «regi decreti del 20 dicembre 2000»), sono stati comunicati dalle autorità belghe alla Commissione con lettera datata 2 febbraio 2001.
12 Con lettera 23 maggio 2001 il governo belga comunicava alla Commissione i progetti dei decreti ministeriali adottati in seconda lettura dal governo vallone per l'attuazione del decreto 11 marzo 1999.
13 Ritenendo che le disposizioni comunicatele non garantissero la piena trasposizione della direttiva 97/11 per tutto il territorio belga, la Commissione proponeva il presente ricorso.
Sull'inadempimento
14 Secondo costante giurisprudenza, da un lato, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione che si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v. sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26) e, d'altro lato, che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-374/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-10799, punto 13).
Sulla trasposizione della direttiva 97/11 da parte della Regione di Bruxelles-Capitale
15 Per garantire la trasposizione della direttiva 97/11 la Regione di Bruxelles-Capitale ha adottato, come indicato al punto 6 della presente sentenza, legge regionale della regione di Bruxelles-Capitale 22 aprile 1999 e il decreto 4 marzo 1999.
16 Tali testi sono stati formalmente trasmessi alla Commissione il 27 ottobre 1999, prima ancora che fosse inviato il parere motivato. Con lettera 10 luglio 2000, la Commissione ha inoltre ricevuto una tabella in cui erano repertoriati, per ciascun articolo della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità regionali per conformarvisi e in vigore alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.
17 Orbene, la Commissione non ha specificato, né dinanzi alla Corte e neppure nel corso del procedimento precontenzioso, le carenze che le misure così adottate avrebbero lasciato sussistere nella trasposizione della direttiva 97/11, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato. La Commissione si è limitata a rilevare, nella replica, che tali misure le erano state comunicate prima che essa avesse adito la Corte, senza tirarne le conseguenze e non precisando in alcun modo quali disposizioni della direttiva 97/11 non erano state trasposte dalla Regione Bruxelles-Capitale.
18 Tuttavia le disposizioni emananti dalla competenza regionale non potrebbero da sole garantire una piena trasposizione della direttiva 97/11 su tale parte del territorio del Belgio. Infatti per valutare se la trasposizione della direttiva 97/11 è stata completata nel territorio di tale regione devono essere prese in considerazione anche le misure che promanano dalle autorità federali.
Sulla trasposizione della direttiva 97/11 da parte delle autorità federali belghe
19 Risulta dagli atti del fascicolo che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 97/11 da parte delle autorità belghe, la Commissione aveva ricevuto solo la legge 20 gennaio 1999 e un progetto di un regio decreto recante una disciplina generale della protezione della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dal rischio di radiazioni ionizzanti.
20 Orbene, la legge del 20 gennaio 1999, come ha indicato il governo belga nel controricorso, ha potuto essere attuata solo dalla data di pubblicazione dei regi decreti 20 dicembre 2000, ovvero il 25 gennaio 2001.
21 Del pari, il regio decreto recante una disciplina generale della protezione della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dal rischio di radiazioni ionizzanti è stato adottato solo il 20 luglio 2001 e pubblicato nel Moniteur belge il 30 agosto 2001 (pag. 28909), ovvero dopo la scadenza del termine impartito nel parere motivato.
22 Per le materie rientranti nella competenza delle autorità federali la trasposizione completa della direttiva 97/11 è stata pertanto assicurata solo con l'entrata in vigore di quest'ultimo decreto, oltre il termine stabilito nel parere motivato.
23 Deve pertanto accogliersi il ricorso riguardo alla trasposizione della direttiva 97/11 da parte delle autorità belghe.
Sulla trasposizione della direttiva 97/11 da parte delle Regioni fiamminga e vallona
24 Il governo belga ha sostenuto nella sua memoria che la Regione fiamminga prepara un'importante legge regionale (décret) destinata a trasporre la direttiva 97/11, nonché le direttive del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10, pag. 13) e del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30). Tale attività legislativa che è stata oggetto delle lettere datate 21 marzo e 4 settembre 2001, sarebbe stata rallentata in particolare a causa della tardiva pubblicazione della versione olandese della direttiva 2001/42. Secondo tale governo il testo della legge regionale dovrebbe essere pubblicato nel Moniteur belge per il marzo 2002 e i decreti di esecuzione dovrebbero essere adottati nel giugno 2002.
25 Per quanto riguarda la Regione vallona il governo belga ha spiegato che l'elaborazione di tre decreti d'attuazione della legge regionale vallona (décret) 11 marzo 1999, che sarebbero necessari per l'entrata in vigore di tale testo, si è rivelata ardua per la complessità della materia. Secondo tale governo i decreti di cui trattasi dovrebbero essere adottati alla fine del 2001.
26 Con i detti argomenti il governo belga non contesta quindi la fondatezza dell'addebito della Commissione secondo cui la trasposizione della direttiva non è stata completamente realizzata dalle Regioni fiamminga e vallona nel termine impartito.
27 Inoltre le spiegazioni del governo belga relative alla complessità della materia e alle difficoltà pratiche insorte durante la fase d'elaborazione dei testi necessari all'attuazione della direttiva 97/11 non possono essere accolte, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 14 della presente sentenza.
28 Il ricorso deve essere pertanto considerato fondato riguardo alla trasposizione della direttiva 97/11 da parte delle Regioni fiamminga e vallona.
29 Alla luce di quel che precede, si deve dichiarare che non avendo messo in vigore nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie conformarsi alla direttiva 97/11, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo messo in vigore nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza della detta direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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