Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-323/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 dicembre 1998, 98/101/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU 1999, L 1, pag. 1), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 24 agosto 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 dicembre 1998, 98/101/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU 1999, L 1, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva,
2 L'art. 2, primo comma, della direttiva così prevede:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° gennaio 2000 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
3 Il 13 giugno 2000 la Commissione, non avendo ricevuto dal governo italiano alcuna comunicazione relativa all'adozione dei provvedimenti necessari al recepimento della direttiva e non disponendo di alcuna informazione che le permettesse di considerare che la Repubblica italiana aveva adottato tali provvedimenti, ha inviato al detto governo una lettera di diffida con cui lo invitava a presentare, al riguardo, le sue osservazioni entro due mesi a partire dalla ricezione di tale lettera.
4 In mancanza di risposta da parte del governo italiano, il 17 gennaio 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi allo stesso entro il termine di due mesi dalla sua notifica.
5 Il parere motivato è del pari rimasto senza risposta.
6 Alla luce di quanto sopra, la Commissione, non disponendo di alcun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che erano stati adottati i provvedimenti necessari al recepimento della direttiva, ha deciso di proporre il presente ricorso.
7 Nel suo controricorso il governo italiano non contesta il fatto che la direttiva non sia stata trasposta nel termine prescritto. Tuttavia, rileva che l'approvazione del decreto interministeriale che dovrebbe recepire la direttiva nel diritto interno è prevista per la fine del mese di novembre 2001 e che questo decreto sarà allora comunicato immediatamente alla Commissione perché ne verifichi la regolarità sotto il profilo tecnico.
8 A questo riguardo si deve ricordare che, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 30 gennaio 2002, causa C-103/00 Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23).
9 In questo caso, il termine fissato nel parere motivato, emesso il 17 gennaio 2001, era di due mesi a partire dalla notifica dello stesso. Orbene, alla scadenza di questo termine la Repubblica italiana non aveva provveduto al recepimento della direttiva.
10 Pertanto si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione e dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 22 dicembre 1998, 98/101/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 98/101.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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