Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Regolamento n. 729/70 - Limitazione del rifiuto di finanziamento - Possibilità, per uno Stato membro che non ha trasmesso i dati necessari al controllo, di avvalersi del termine di 24 mesi - Insussistenza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c), e n. 1287/95]
Massima
$$Per verificare se il termine di regolarizzazione dei conti previsto all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, quale modificato dal regolamento n. 1287/95, sia stato rispettato, uno Stato membro non può prendere in considerazione solo la data di effettuazione degli esborsi, senza tenere in alcun modo in considerazione quella in cui ha comunicato alla Commissione informazioni pertinenti e sufficienti relative a quegli esborsi, consentendole di procedere alla liquidazione dei conti. Infatti, il termine di adozione della decisione di liquidazione dei conti è legato all'accesso ai dati relativi alle spese e risulta implicitamente dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1663/95, che stabilisce modalità d'applicazione del detto regolamento n. 729/70, che gli Stati membri devono comunicare i documenti necessari con la massima diligenza affinché la Commissione possa disporre di un termine sufficiente per procedere alla loro verifica.
Di conseguenza, se la limitazione del termine di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 ha lo scopo di tutelare gli Stati membri dall'incertezza del diritto che si determinerebbe se la Commissione fosse legittimata a rimettere in discussione spese effettuate molti anni prima dell'adozione di una decisione sulla conformità, uno Stato membro può tuttavia rivendicare la protezione di tale termine solo in quanto rispetti esso stesso gli obblighi impostigli dalla normativa comunitaria, in particolare in relazione alla comunicazione spontanea dei dati necessari al controllo.
( v. punti 60-62, 65 )
Parti
Nella causa C-331/01,
Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, quindi dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento, nella parte relativa al Regno di Spagna, della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2001/557/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia [agricola] (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 200, pag. 28),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 5 dicembre 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 6 settembre 2001, il Regno di Spagna ha proposto, ai sensi dell'art. 230, primo e secondo comma, CE, una domanda di annullamento, per la parte che lo riguarda, della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2001/557/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia [agricola] (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 200, pag. 28).
2 Il Regno di Spagna contesta l'esclusione dal finanziamento comunitario, per l'esercizio 1997, della somma di ESP 185 046 088, relativa a premi per animali. La decisione 2001/557 indica che si tratta della voce di bilancio 2133 e che il motivo dell'esclusione è l'esistenza di un «[s]istema non conforme alla normativa».
Contesto normativo
Normativa comunitaria
Procedura di liquidazione dei conti
3 Ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), la sezione «garanzia» del FEAOG finanzia le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli quando sono concessi o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
4 L'art. 5 del regolamento n. 729/70 disciplina la liquidazione dei conti annui presentati dalle agenzie nazionali abilitate ad effettuare spese a questo fine. Tale disposizione è stata profondamente modificata dal regolamento n. 1287/95.
5 Il citato art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 729/70 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 4 ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione 'garanzia' del FEAOG:
a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario;
b) conti annui corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.
2. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:
(...)
b) procede entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.
La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni della lettera c);
c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.
In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l'esame [prima] di una decisione di rifiuto del finanziamento.
La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.
Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. (...)».
6 L'art. 8, n. 2, primo comma, del regolamento n. 729/70 riguarda le irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.
7 Il quarto, quinto e sesto considerando del regolamento n. 1287/95 sono pertinenti ai fini dell'interpretazione dell'art. 5 del regolamento n. 729/70. Tali considerando enunciano rispettivamente:
«considerando che occorre imperativamente abbreviare il termine per la decisione di liquidazione dei conti; che è, pertanto, necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione; che, in occasione delle proprie verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che informatico;
considerando che una decisione annua unica di liquidazione dei conti dà luogo a numerose difficoltà, in quanto deve soddisfare simultaneamente, per un determinato esercizio, per tutte le misure relative alla sezione "garanzia" del FEAOG e in tutti gli Stati membri, un'esigenza contabile di verifica della conformità delle spese con le disposizioni comunitarie; che tale decisione unica, inevitabilmente adottata in ritardo, comporta inoltre riserve e stralci; che occorre pertanto scindere tale decisione in due tipi di decisioni, l'una riguardante la liquidazione dei conti della sezione "garanzia" del FEAOG per l'anno di riferimento e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità, incluse le rettifiche finanziarie;
considerando che le verifiche di conformità e le relative decisioni di liquidazione non saranno, pertanto, legate all'esecuzione del bilancio in un esercizio determinato e che occorre stabilire il periodo massimo cui si possono riferire le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità».
8 Il 7 luglio 1995 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1663/95, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).
9 L'art. 4 del regolamento n. 1663/95, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 ottobre 1999, n. 2245 (GU L 273, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 1663/95»), prevede che, entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario interessato, lo Stato membro trasmetta alla Commissione il conto annuo delle spese imputate alla sezione «garanzia» del FEAOG, le relazioni redatte da ciascun servizio od organismo ai sensi dell'art. 5, n. 1, dello stesso regolamento e le certificazioni e le relazioni dell'organismo o degli organismi di certificazione.
10 L'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95 così recita:
«Qualora ritenga, a seguito di un'indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse».
Normativa sui pagamenti supplementari
11 Nell'ambito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: l'«ESB»), il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 8 luglio 1996, n. 1357, che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento (GU L 175, pag. 9).
12 Il regolamento n. 1357/96 prevede il pagamento di premi supplementari agli allevatori di bovini (in prosieguo: i «pagamenti supplementari»). Al fine di accelerare al massimo il pagamento effettivo delle somme previste, gli artt. 1-3 di tale regolamento prevedono che i pagamenti supplementari avvengano sulla base dei dati relativi ai premi pagati per l'anno civile 1995 e che si proceda successivamente ad un conguaglio al fine di tener conto del numero di capi per i quali è previsto un diritto a premio per l'anno civile 1996. A questo proposito, l'art. 1, n. 3, del detto regolamento così dispone:
«Il diritto a ciascuno dei supplementi di cui ai paragrafi 1 e 2, ricevuto riguardo all'anno civile 1995, è subordinato al numero di animali per i quali è accertato nell'anno civile 1996 il diritto a premio».
13 L'art. 4 del regolamento n. 1357/96 consente agli Stati membri di effettuare pagamenti complementari in particolari circostanze. L'art. 4, lett. a), riguarda alcuni aiuti comunitari e l'art. 4, lett. b), alcuni aiuti nazionali.
14 L'art. 5 del regolamento n. 1357/96 prevede quanto segue:
«In deroga agli articoli da 1 a 4, gli Stati membri possono concedere agli allevatori di bovini l'importo globale degli aiuti risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 4, lettera a), secondo criteri oggettivi, purché si eviti un indennizzo superiore alla perdita di introiti subita da tali allevatori e qualsiasi distorsione di concorrenza».
15 Il quinto considerando dello stesso regolamento, che è pertinente ai fini dell'interpretazione del suo art. 5, così recita:
«considerando che gli Stati membri, nei quali la struttura di produzione rende più opportuno un sistema di pagamento diverso da quello mediante l'aumento nei premi e/o ove ciò è necessario per ultimare tutti i pagamenti anteriormente al 15 ottobre, dovrebbero essere autorizzati, in deroga a quanto sopra, a distribuire la totalità dell'aiuto che sarebbe stato altrimenti da pagarsi mediante aumenti dei premi nonché l'importo di cui all'allegato agli allevatori di animali bovini sulla base di criteri obiettivi».
16 Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del regolamento n. 1357/96:
«La Comunità finanzia la spesa sostenuta dagli Stati membri per i pagamenti di cui all'articolo 1 e all'articolo 4, lettera a) e all'articolo 5 soltanto se questi hanno luogo entro e non oltre il 15 ottobre 1996».
17 Il 29 luglio 1996 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1504/96, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1357/96 (GU L 189, pag. 77).
18 Il primo considerando del regolamento n. 1504/96 precisa che «ai fini di una maggiore trasparenza tra gli Stati membri nonché per il controllo e la corretta gestione dei pagamenti supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1357/96, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i criteri di concessione adottati e le modalità nazionali di applicazione per l'attuazione delle misure previste dal suddetto regolamento nonché il bilancio definitivo».
19 L'art. 1 del regolamento n. 1504/96 così dispone:
«Per quanto riguarda gli aiuti supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1357/96, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) qualora si applichi il disposto degli articoli da 1 a 4 del suddetto regolamento:
- entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997, il numero di pagamenti supplementari concessi a norma dell'articolo 1, ripartiti secondo i regimi (...),
- con la massima sollecitudine, le modalità di concessione dei pagamenti e degli aiuti di cui all'articolo 4, lettera a) e, se del caso, lettera b), in particolare il tipo e la categoria di animali per i quali sono versati, gli importi unitari previsti, le relative modalità di calcolo e le date limite per il versamento;
- entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997 rispettivamente, gli importi totali degli aiuti versati a norma dell'articolo 4, lettera a) e, se del caso, lettera b), nonché il numero di beneficiari e di animali interessati;
b) qualora si applichi il disposto dell'articolo 5 e, se del caso, dell'articolo 4, lettera b) del suddetto regolamento:
- con la massima sollecitudine, le modalità di concessione degli aiuti in questione, in particolare il tipo e la categoria di animali per i quali sono versati, gli importi unitari previsti, le relative modalità di calcolo e le date limite per il versamento;
- entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997 rispettivamente, gli importi totali degli aiuti versati a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 4, lettera b), nonché il numero di beneficiari e di animali interessati».
Normativa nazionale
20 Il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione spagnolo del 19 settembre 1996 (BOE n. 228 del 20 settembre 1996; in prosieguo: il «decreto ministeriale») disciplina la procedura connessa con i pagamenti supplementari sotto forma di premi a favore di allevatori di bovini maschi e di vacche nutrici.
21 Il decreto ministeriale si fonda sull'art. 5 del regolamento n. 1357/96, ma utilizza il numero di capi di ciascun produttore in funzione dei quali si aveva titolo al premio nel corso della campagna 1995 come criterio di concessione dei pagamenti supplementari.
22 Così recita la motivazione del decreto ministeriale:
«In tal senso, l'art. 5 del regolamento (CE) n. 1357/96 consente agli Stati membri, in deroga agli artt. 1-4, di concedere agli allevatori di bovini, sulla base di criteri oggettivi, l'importo totale degli aiuti derivante dall'applicazione degli artt. 1, nn. 1 e 2, e 4, lett. a), purché si eviti un indennizzo superiore alla perdita di introiti subita da tali allevatori e qualsiasi distorsione di concorrenza.
E' stato quindi ritenuto necessario utilizzare come criterio più oggettivo per la concessione degli aiuti il numero di capi di ciascun produttore in funzione dei quali si aveva titolo al premio nel corso della campagna 1995. Si può così rafforzare la flessibilità del sistema di concessione degli aiuti ai produttori e semplificare al massimo le formalità e le procedure amministrative per il pagamento, poiché il diritto a tali aiuti nel corso della campagna 1995 è già perfettamente accertato in relazione ad ogni singolo caso concreto».
23 Come esposto dal governo spagnolo dinanzi alla Corte, il detto decreto ministeriale menziona l'urgenza al fine di giustificare l'adozione di un decreto di quel tipo anziché di un regio decreto.
Il procedimento di rettifica controverso
24 L'8 giugno 1998, il Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione spagnolo inviava mediante telefax una comunicazione alla Commissione per informarla, «in conformità dell'art. 1 del regolamento n. 1504/96», dei pagamenti supplementari effettuati in applicazione del regolamento n. 1357/96 (in prosieguo: la «comunicazione dell'8 giugno 1998»). Il documento comprende una tabella di quattro colonne in cui vengono indicati il tipo di animale (prima colonna), il numero di animali che avevano beneficiato di un premio (seconda colonna), l'importo unitario dei premi (terza colonna) e la disposizione del regolamento in virtù della quale i premi erano stati concessi (quarta colonna). Le disposizioni menzionate sono, a seconda dei casi, l'art. 1 e/o l'art. 4, lett. a), e/o l'art. 4, lett. b), del regolamento n. 1357/96.
25 Il decreto ministeriale è stato trasmesso alla Commissione in occasione di una missione d'ispezione, svoltasi in Spagna tra il 21 e il 25 settembre 1998 (in prosieguo: la «missione d'ispezione»), che verteva sulla liquidazione dei conti degli esercizi 1997 e 1998.
26 Il 12 aprile 1999 la Commissione inviava al Regno di Spagna una comunicazione ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95, constatando che il fatto che il detto Stato membro non avesse regolarizzato i pagamenti supplementari effettuati in applicazione del regolamento n. 1357/96 al fine di tener conto delle domande di premi presentate per l'anno 1996 né, conseguentemente, proceduto al recupero degli importi pagati indebitamente sembrava costituire una violazione dell'art. 2, nn. 1 e 2, di quest'ultimo regolamento. La Commissione invitava il governo spagnolo a fornire dati in relazione agli importi in questione.
27 Tra il Regno di Spagna e la Commissione si sviluppava un carteggio che conduceva all'attivazione del procedimento di conciliazione.
28 La Commissione, nella sua relazione di sintesi del 19 giugno 2001, considera che il Regno di Spagna ha applicato l'art. 1 del regolamento n. 1357/96 e non l'art. 5 dello stesso. Conseguentemente, tale Stato membro avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione richiesta dal detto regolamento al fine di tener conto del numero di capi che attribuivano il diritto a premio nel 1996. La rettifica finanziaria applicata ammonta al 2% delle spese affrontate dal Regno di Spagna nel 1996 per i pagamenti supplementari.
Sul ricorso
29 A sostegno del suo ricorso, il Regno di Spagna deduce due motivi. Il primo è relativo ad un errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda il rispetto della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il secondo motivo è relativo all'inosservanza da parte della Commissione dei termini di notifica previsti dalla detta normativa.
Sul primo motivo
30 Con il suo primo motivo, il Regno di Spagna sostiene che la Commissione ha commesso un errore nel ritenere che esso non avesse rispettato il regolamento n. 1357/96.
31 A sostegno di tale motivo, afferma di essersi avvalso, nel momento della concessione dei pagamenti supplementari, della deroga prevista all'art. 5 del regolamento n. 1357/96. A suo avviso, le condizioni di attivazione di quella norma erano soddisfatte. Innanzi tutto, il criterio di attribuzione era oggettivo, trattandosi di premi integrativi. A questo proposito, nulla avrebbe impedito di utilizzare lo stesso criterio di pagamento previsto dal regolamento n. 1357/96. Quanto poi al modesto importo del premio, pari al 2,9% del prezzo dei capi interessati, rispetto alla diminuzione dei prezzi di oltre il 30% tra febbraio 1995 e giugno 1996, la compensazione non era superiore alla perdita di introiti subita dagli allevatori. Infine, non vi era distorsione della concorrenza, poiché tutti i beneficiari percepivano pagamenti supplementari identici.
32 Il governo spagnolo sottolinea, inoltre, che l'importo che sarebbe stato versato agli allevatori sulla base dei dati relativi all'esercizio 1996 avrebbe superato quello effettivamente pagato sulla base dei dati relativi all'esercizio 1995.
33 Tale governo sostiene che il ricorso all'art. 5 del regolamento n. 1357/96 era giustificato dall'urgenza e dall'obbligo di cui all'art. 7 dello stesso regolamento di effettuare i pagamenti prima del 15 ottobre 1996. Sottolinea che le due condizioni previste dal quinto considerando di quel regolamento sono separate dai termini «e/o» e che, quindi, la seconda condizione, relativa alla data dei pagamenti, era sufficiente a giustificare l'applicazione del detto art. 5. Secondo il governo spagnolo, il tipo di norma utilizzata, cioè un decreto ministeriale, e la motivazione dello stesso testimonierebbero di tale urgenza.
34 Il governo spagnolo contesta che la comunicazione dell'8 giugno 1998 costituisca un riconoscimento dell'applicazione degli artt. 1 e 4 del regolamento n. 1357/96. Se tale comunicazione citava quelle norme, lo faceva in conformità dell'art. 5 dello stesso regolamento, che prevede che gli Stati membri possano concedere agli allevatori di bovini, sulla base di criteri oggettivi, l'importo degli aiuti ai sensi dei detti artt. 1 e 4, lett. a). Ciò che tale comunicazione voleva indicare è che gli importi versati agli allevatori in applicazione dell'art. 5 tenevano conto degli importi previsti dagli artt. 1 e 4, lett. a).
35 Il fatto che la dichiarazione della spesa sia stata effettuata nelle voci di bilancio 2133.001 e 2133.002, intitolate rispettivamente «Supplemento al premio per vacca nutrice» e «Supplemento al premio speciale», previsti per l'applicazione dell'art. 1 del regolamento n. 1357/96, non potrebbe essere interpretato come applicazione di tale disposizione. Il governo spagnolo sostiene a questo proposito che in effetti avrebbe dovuto dichiarare la spesa alla voce di bilancio 2133.004, prevista per l'applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1357/96, solamente se fosse ricorso alla prima delle due condizioni enunciate al quinto considerando dello stesso, cioè se fosse ricorso ad un sistema di pagamento diverso dall'aumento dei premi.
36 Il governo spagnolo conclude che, avendo applicato l'art. 5 del regolamento n. 1357/96, non era tenuto a procedere alle regolarizzazioni previste dallo stesso regolamento al fine di tener conto del diritto a premio per l'anno 1996.
37 La Commissione rileva che il Regno di Spagna ha utilizzato i criteri di attribuzione dei pagamenti supplementari previsti dal regolamento n. 1357/96. Sottolinea peraltro che tale Stato membro ha fatto più volte presente l'applicazione degli artt. 1 e 4, lett. a) e b), del detto regolamento e non dell'art. 5 dello stesso. Così, la comunicazione dell'8 giugno 1998 riguarda solo gli artt. 1 e 4, lett. a) e b), di quel regolamento. Tale documento è stato inviato nuovamente alla Commissione il 2 ottobre 1998, a seguito di una richiesta di informazioni complementari formulata da quest'ultima durante la missione di ispezione. Peraltro, le spese effettuate sono state dichiarate alle voci di bilancio 2133.001 e 2133.002, previste per l'applicazione dell'art. 1 del detto regolamento, in opposizione alla voce di bilancio 2133.004, relativa all'applicazione dell'art. 5.
38 Essa ritiene, quindi, che il Regno di Spagna non abbia applicato, come asserito, l'art. 5 del regolamento n. 1357/96, bensì gli artt. 1 e 4, lett. a), dello stesso. Ne consegue che quel governo doveva rispettare l'art. 1, n. 3, del detto regolamento e procedere agli aggiustamenti necessari in funzione dei premi per l'esercizio 1996.
39 In via subordinata, la Commissione sostiene che, seppure si ritenesse che il Regno di Spagna abbia applicato l'art. 5 del regolamento n. 1357/96, esso non avrebbe rispettato le condizioni previste da quella norma.
40 In primo luogo, dal quinto considerando del regolamento n. 1357/96 risulterebbe che l'aiuto controverso avrebbe dovuto essere concesso con un mezzo diverso dall'aumento dei premi. In secondo luogo, per rispettare l'art. 5 del regolamento n. 1357/96, il Regno di Spagna avrebbe dovuto fissare dei criteri legati alla perdita di introiti subita dai produttori nel 1996, anno della crisi dell'ESB cui quel regolamento fa riferimento, e non concedere l'aiuto a quelli che avevano cessato o avevano considerevolmente ridotto le loro attività nel corso del 1995 e del 1996. In terzo luogo, quello Stato membro non avrebbe dimostrato la ragione per cui il ricorso all'art. 5 sarebbe stato giustificato dall'urgenza. Il termine di pagamento previsto dalla normativa comunitaria s'imponeva a tutti gli Stati membri. Peraltro, i dati relativi ai premi del 1995 erano disponibili e permettevano di effettuare i pagamenti supplementari come previsti da quel regolamento.
Giudizio della Corte
41 Occorre rilevare, innanzi tutto, che il regolamento n. 1357/96 è stato adottato al fine di aiutare, mediante l'intervento rapido dei pagamenti supplementari, i produttori di carne bovina a seguito della crisi dell'ESB sopravvenuta nel marzo 1996.
42 Si deve sottolineare, inoltre, che il regolamento n. 1504/96, ai fini di una maggiore trasparenza tra gli Stati membri nonché per il controllo e la corretta gestione dei pagamenti supplementari, prevedeva la comunicazione alla Commissione di dati precisi entro termini determinati, cioè rispettivamente entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997.
43 Nella fattispecie, è solamente con la comunicazione dell'8 giugno 1998, cioè con un ritardo di 17 mesi, che il governo spagnolo ha fatto pervenire alla Commissione alcuni dati riferentisi agli artt. 1 e 4 del regolamento n. 1357/96. Sulla base di tale comunicazione, la Commissione aveva tutte le ragioni di credere che il governo spagnolo avesse fatto applicazione dell'art. 1 di quel regolamento, soprattutto perché non è contestato che le spese di bilancio sono state dichiarate alle voci 2133.001 e 2133.002, previste per l'applicazione dell'art. 1 del detto regolamento, e non alla voce 2133.004, relativa all'applicazione dell'art. 5 dello stesso regolamento.
44 Il governo spagnolo invoca il fatto che il decreto ministeriale del 19 settembre 1996, che è stato comunicato alla Commissione solo alla fine del mese di settembre 1998, indica che viene fatta applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1357/96. A questo proposito, occorre rilevare, innanzi tutto, che quel decreto, benché menzioni effettivamente quella norma, utilizza gli stessi criteri di concessione dei pagamenti supplementari che l'art. 1 dello stesso regolamento prevede per i pagamenti provvisori, cioè i diritti a premio per i capi detenuti nel corso dell'anno civile 1995.
45 Si deve inoltre constatare che il decreto ministeriale non contiene alcuna motivazione conforme ai requisiti imposti dal regolamento n. 1357/96 per l'utilizzo dell'art. 5 dello stesso. L'urgenza risultante dalle date limite di pagamento imposte vi è menzionata solo per ragioni di diritto interno, al fine di giustificare la competenza del Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione ad adottare quel decreto. In ogni caso, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 46-48 delle sue conclusioni, il governo spagnolo non ha dimostrato che vi fosse un'urgenza particolare ed eccezionale che giustificasse il ricorso all'art. 5, poiché i termini di pagamento erano i medesimi per tutti gli Stati membri e, come dichiarato nel decreto ministeriale, i dati relativi ai premi per l'anno 1995 erano disponibili.
46 Infine, non si può che constatare che l'unica motivazione del ricorso al citato art. 5 che figura nel decreto ministeriale è quella relativa alla necessità di «rafforzare la flessibilità del sistema di concessione degli aiuti ai produttori e semplificare al massimo le formalità e le procedure amministrative per il pagamento, poiché il diritto a tali aiuti nel corso della campagna 1995 è già perfettamente accertato in relazione ad ogni singolo caso concreto». Tale motivazione lascia pensare che il ricorso all'art. 5 avrebbe potuto essere giustificato solo dall'intento di evitare le procedure amministrative legate alle regolarizzazioni destinate a tener conto dei diritti a premio per l'anno 1996.
47 Il mezzo difensivo sussidiario della Commissione, relativo ad un'applicazione non corretta dell'art. 5 del regolamento n. 1357/96, potrebbe essere considerato fondato. Infatti, senza che sia necessario stabilire se le condizioni di cui al quinto considerando del regolamento n. 1357/96 abbiano carattere cumulativo o alternativo, è sufficiente constatare che l'urgenza, sola giustificazione invocata dal governo spagnolo, non è stata dimostrata, come è appena stato illustrato al punto 45 della presente sentenza.
48 Tuttavia, date le circostanze del caso di specie, si deve accogliere il mezzo difensivo principale della Commissione, relativo all'inosservanza degli artt. 1-3 del regolamento n. 1357/96. Infatti, la Commissione ha giustamente considerato che, in realtà, il governo spagnolo aveva applicato l'art. 1 del regolamento n. 1357/96. Sotto questo profilo, la Commissione ha potuto tener conto delle modalità di concessione dei pagamenti supplementari, che corrispondono a quelle previste dalla norma citata, per il fatto che le condizioni di applicazione dell'art. 5 del detto regolamento non erano soddisfatte, che mancavano la motivazione relativa all'utilizzo dell'art. 5 e alcuni dati forniti dal Regno di Spagna alla Commissione, in particolare nella comunicazione dell'8 giugno 1998 e nei calcoli di bilancio relativi alle spese dell'anno in questione.
49 Conseguentemente, il primo motivo dedotto dal Regno di Spagna dev'essere respinto.
Sul secondo motivo
50 Mediante il secondo motivo, il Regno di Spagna sostiene che la Commissione ha disatteso il termine di 24 mesi di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. Infatti, le spese corrispondenti ai pagamenti supplementari sarebbero state effettuate nel 1996, quando la prima notificazione ad essi relativa è costituita dalla lettera della Commissione del 12 aprile 1999.
51 Per contestare l'argomento della Commissione secondo cui si deve prendere in considerazione l'anno nel corso del quale si sarebbe dovuto procedere alle regolarizzazioni, cioè il 1997, il governo spagnolo si richiama alla relazione dell'organo di conciliazione, il quale avrebbe rilevato in particolare i seguenti elementi:
«- L'obbligo esplicito di recuperare i pagamenti in eccedenza esiste in caso di applicazione degli artt. 1 e 2, ma non compare nel contesto dell'art. 5;
- Nella loro interpretazione dell'art. 5, le autorità spagnole non avevano alcun motivo di ritenere che i pagamenti effettuati dovessero dare parzialmente luogo ad un recupero, e ne sono state formalmente avvertite solamente dopo i 24 mesi; fino a quel momento, le spese controverse, su un piano giuridico e contabile, avevano carattere di spesa definitiva;
- Benché i servizi della Commissione intendano riqualificare i pagamenti come pagamenti effettuati in applicazione dell'art. 1, è necessario constatare che tale riqualificazione è avvenuta solo una volta trascorsi i 24 mesi (...)».
52 Il governo spagnolo considera peraltro che, se la Commissione avesse veramente voluto procedere a una rettifica finanziaria per l'esercizio 1997, avrebbe dovuto tener conto delle spese di quell'esercizio per le quali erano state versate somme in eccedenza rispetto ai diritti e applicare loro una correzione del 2%. Sottolinea anche che, in relazione a quell'esercizio, non esisteva una voce di bilancio 2133 nella nomenclatura delle spese. Sarebbe stato assurdo applicare una rettifica finanziaria ad un esercizio per il quale non esisteva la voce di bilancio appropriata.
53 Ricorda, infine, l'obiettivo della certezza del diritto perseguito dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70.
54 La Commissione sostiene che le affermazioni del governo spagnolo relative alle varie voci di bilancio non rimettono in discussione l'obbligo, imposto dagli artt. 1, n. 3, e 2 del regolamento n. 1357/96, di riconsiderare il diritto ai pagamenti supplementari versati nel 1995 in funzione del numero di capi per i quali il produttore aveva ottenuto un premio nel 1996. Simili operazioni non potevano logicamente avvenire che nel 1997.
55 Quanto all'anno di riferimento per il calcolo della rettifica finanziaria, la Commissione ritiene che il governo spagnolo non tenga in considerazione il fatto che le spese che dovevano essere recuperate nell'esercizio 1997 corrispondevano a pagamenti supplementari concessi nel corso dell'esercizio 1996 a produttori che non vi avevano diritto ed erano state dichiarate dalle autorità spagnole alla voce di bilancio 2133. A suo avviso, quindi, il fatto che quella voce di bilancio sia stata modificata per l'esercizio 1997 non ha alcuna importanza. Il cambiamento della nomenclatura di un esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente non impedirebbe che la rettifica finanziaria riguardi l'esercizio 1997, come nel caso di specie.
56 La Commissione sottolinea, infine, che il riferimento alla certezza del diritto è privo di fondamento nel contesto del presente procedimento, giacché sono state le autorità spagnole stesse ad indicare alla Commissione che gli artt. 1 e 4 del regolamento n. 1357/96 costituivano le disposizioni in applicazione delle quali i pagamenti sono stati effettuati.
Giudizio della Corte
57 Come indicato al punto 48 della presente sentenza, è a giusto titolo che la Commissione ha ritenuto che il Regno di Spagna abbia fatto applicazione, in effetti, dell'art. 1 del regolamento n. 1357/96.
58 Ne consegue che, ai sensi degli artt. 1-3 di quel regolamento, il Regno di Spagna doveva procedere ad alcune regolarizzazioni al fine di tener conto dei diritti a premio per l'anno 1996.
59 Poiché tali regolarizzazioni potevano aver luogo solamente nel corso dell'esercizio 1997, si deve constatare che il termine di 24 mesi di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 è stato rispettato.
60 In ogni caso, il Regno di Spagna, per verificare se tale termine di 24 mesi sia stato rispettato, non può prendere in considerazione solo la data di effettuazione degli esborsi, senza tenere in alcun modo in considerazione quella in cui ha comunicato alla Commissione informazioni pertinenti e sufficienti relative a quegli esborsi, consentendole di procedere alla liquidazione dei conti.
61 Come risulta dal quarto considerando del regolamento n. 1287/95, l'abbreviazione del termine di adozione della decisione di liquidazione dei conti era legata ad un'informatizzazione dei dati da trasmettere alla Commissione e ad un accesso pieno ed immediato, in occasione delle verifiche condotte da quest'ultima, ai dati relativi alle spese, sia su carta che su supporto informatico.
62 Si deve ricordare, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1663/95 tutti i documenti necessari alla liquidazione dei conti di un certo esercizio finanziario devono essere inviati alla Commissione entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla fine di quell'esercizio. Da tale disposizione risulta implicitamente che gli Stati membri devono comunicare i documenti necessari con la massima diligenza affinché la Commissione possa disporre di un termine sufficiente per procedere alla loro verifica.
63 Nel caso di specie, solo alla fine del mese di settembre 1998, in occasione della missione di ispezione, e su richiesta della Commissione, il Regno di Spagna ha trasmesso il decreto ministeriale in cui si indicava che tale Stato membro avrebbe fatto ricorso all'art. 5 del regolamento n. 1357/96, mentre, in conformità dell'art. 1, lett. b), del regolamento n. 1504/96, gli importi totali degli aiuti versati e il numero dei beneficiari e degli animali interessati avrebbero dovuto essere comunicati rispettivamente entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997, e le modalità di concessione di cui al citato art. 5 avrebbero dovuto essere comunicate «con la massima sollecitudine», cioè, perché tale disposizione avesse un effetto utile, prima del 15 novembre 1996.
64 Se il ragionamento del governo spagnolo fosse accolto e ammettendo che i pagamenti supplementari fossero stati effettuati entro la data limite autorizzata, nella fattispecie il 15 ottobre 1996, la Commissione avrebbe disposto solo di tre settimane, cioè dal 25 settembre 1998, data in cui la missione d'ispezione si è conclusa, al 15 ottobre successivo, per contestare la regolarità delle spese assunte dal Regno di Spagna. Parimenti, non si può escludere che, qualora lo Stato membro non avesse trasmesso alcuna informazione necessaria al controllo e alla liquidazione dei conti, il diritto della Commissione di contestare la regolarità delle spese assunte dallo Stato membro interessato prima di aver avuto conoscenza dell'esistenza di tali spese sia decaduto.
65 Come la Corte ha già dichiarato, la limitazione del termine di regolarizzazione dei conti ha lo scopo di tutelare gli Stati membri dall'incertezza del diritto che si determinerebbe se la Commissione fosse legittimata a rimettere in discussione spese effettuate molti anni prima dell'adozione di una decisione sulla conformità (sentenza 21 marzo 2002, causa C-130/99, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-3005, punto 133). Uno Stato membro può tuttavia rivendicare la protezione di tale termine solo in quanto rispetti esso stesso gli obblighi impostigli dalla normativa comunitaria, in particolare in relazione alla comunicazione spontanea dei dati necessari al controllo.
66 Da tali considerazioni risulta che il secondo motivo dedotto dal Regno di Spagna non è fondato e che, di conseguenza, il ricorso introdotto da quest'ultimo dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
67 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna, che è rimasto soccombente, quest'ultimo dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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