Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Grano tenero - Sistema di gara permanente - Svincolo della cauzione - Presupposto - Produzione della prova dell'immissione in consumo nello Stato di destinazione - Termine - Possibilità di superamento del termine previsto dal regolamento in caso di forza maggiore o di concessione di termini supplementari
[Regolamenti della Commissione (CEE) n. 3665/87, art. 47, n. 2, e (CE) n. 2372/95, art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino]
Massima
$$L'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95, che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1995/1996, dev'essere interpretato nel senso che la prova dell'importazione della merce nei paesi ACP interessati, necessaria per lo svincolo della cauzione di importo pari a ECU 40 per tonnellata, dev'essere fornita, conformemente all'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 2955/94, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, salvo in caso di forza maggiore o se l'esportatore, pur essendosi fatto parte diligente per procurarsi la suddetta prova, non ha potuto presentarla entro tale termine e l'autorità competente gli ha concesso termini supplementari.
( v. punti 44, 48-49, 51 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-334/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Glencore Grain Rotterdam BV
e
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1995, n. 2372, che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1995/1996 (GU L 242, pag. 3), e 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955 (GU L 312, pag. 5),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Glencore Grain Rotterdam BV, dalla sig.ra B. Festge, Rechtsanwältin;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Glencore Grain Rotterdam BV e della Commissione, all'udienza del 28 novembre 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 luglio 2001, pervenuta alla Corte il 7 settembre successivo, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno) ha sottoposto a quest'ultima, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1995, n. 2372, che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1995/1996 (GU L 242, pag. 3), e 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955 (GU L 312, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Glencore Grain Rotterdam BV (in prosieguo: la «Glencore») e il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ufficio federale dell'agricoltura e dell'alimentazione; in prosieguo: il «Bundesanstalt») in merito al rifiuto opposto da quest'ultimo di svincolare una parte della cauzione costituita dalla Glencore nell'ambito di una procedura di aggiudicazione relativa all'esportazione di frumento tenero in alcuni paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: i «paesi ACP»).
Contesto giuridico
Normativa comunitaria
Il regolamento (CEE) n. 1766/92
3 L'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181, pag. 21), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3920 (GU L 349, pag. 105), prevede che gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistino alcuni tipi di cereali, fra cui il frumento tenero, raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.
4 Conformemente agli artt. 5 e 23 del regolamento n. 1766/92 la Commissione è autorizzata a stabilire le modalità di applicazione riguardanti le procedure e le condizioni di presa a carico e di vendita dei cereali da parte degli organismi d'intervento degli Stati membri.
Il regolamento (CEE) n. 2131/93
5 Il regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 191, pag. 76), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 25 gennaio 1994, n. 120 (GU L 21, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2131/93»), introduce due distinte procedure di gara, l'una relativa alla vendita di cereali sul mercato della Comunità, e l'altra riguardante la vendita per l'esportazione.
6 In entrambi i casi l'art. 13, n. 4, del regolamento n. 2131/93 prevede la costituzione di una cauzione. In base a tale disposizione, una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate e sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione.
7 Ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2131/93:
«1. Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.
2. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 è svincolata per i quantitativi per i quali:
(...)
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto e, nel caso di vendita per l'esportazione, qualora il prezzo pagato risulti inferiore al prezzo minimo da rispettare per la rivendita sul mercato della Comunità a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra tali due prezzi.
3. La cauzione di cui al paragrafo 2, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali:
(...)
- sono state fornite le prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87; tuttavia, la cauzione è svincolata se l'operatore fornisce la prova che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità, a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima. (...)
(...)
5. Salvo forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2, secondo trattino è incamerata per i quantitativi per i quali le prove di cui al paragrafo 3, secondo trattino non sono fornite entro il termine di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87».
Il regolamento n. 2372/95
8 L'art. 2 del regolamento n. 2372/95 prevede:
«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite di frumento tenero panificabile di cui all'articolo 1 vengono effettuate conformemente alle procedure e alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93».
9 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2372/95 dispone che le offerte sono ammissibili solo se l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese di destinazione, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero panificabile per esportazione, a destinazione di un paese ACP, o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I del suddetto regolamento e se sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.
10 Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2372/95, il titolo obbliga l'operatore ad esportare nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione.
11 L'art. 8 del regolamento n. 2372/95 è formulato come segue:
«1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 deve essere svincolata non appena saranno stati rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. L'obbligo di esportare e importare nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 60 ECU per tonnellata, di cui un importo di 20 ECU per tonnellata viene costituito al momento del rilascio del titolo di esportazione e il saldo di 40 ECU per tonnellata viene costituito prima del ritiro dei cereali.
In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (1):
- l'importo di 20 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che il frumento tenero ritirato ha lasciato il territorio doganale delle Comunità,
- l'importo di 40 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione.
(...)».
12 L'art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 enuncia:
«1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita, a scelta dell'esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:
a) il documento doganale o una copia o fotocopia; tale copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato, ovvero da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;
b) l'attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di immissione in consumo.
2. Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito, la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo si considera addotta con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti: (...)».
13 L'art. 47, nn. 2 e 4, del regolamento n. 3665/87 precisa:
«2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.
(...)
4. Se i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 18 non hanno potuto essere presentati entro il termine indicato al paragrafo 2, sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro il termine suddetto, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari».
Il regolamento (CEE) n. 2220/85
14 Il regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 aprile 1987, n. 1181 (GU L 113, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento n. 2220/85»), al suo art. 1 stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste in particolare dai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa.
15 In forza dell'art. 3, lett. a), del regolamento n. 2220/85, per «"cauzione" s'intende la garanzia che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata».
16 Gli artt. 21, 22 e 28 del suddetto regolamento sono formulati come segue:
«Articolo 21
La cauzione è svincolata non appena sia stata fornita la prova richiesta a tale effetto che tutte le esigenze principali, secondarie e subordinate sono state soddisfatte.
Articolo 22
1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non sia stata soddisfatta, a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore.
2. Un'esigenza principale è considerata non soddisfatta se la relativa prova non è fornita entro il termine prescritto, a meno che la mancata presentazione di tale prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore (...).
3. Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2, viene presentata la prova che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, l'85% della somma incamerata viene rimborsata.
Se la prova del rispetto dell'esigenza o delle esigenze principali è stata soddisfatta entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 e se l'esigenza secondaria ad essa relativa non è stata soddisfatta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, diminuita del 15% della parte relativa alla cauzione.
4. Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre i 18 mesi dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3, a meno che la mancata presentazione della prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore.
(...)
Articolo 28
1. Qualora non sia previsto alcun limite di tempo per la presentazione delle prove occorrenti per ottenere lo svincolo della cauzione, è prescritt[o] [il] seguente:
a) dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per soddisfare l'esigenza o le esigenze principali,
oppure
b) ove non sia stato fissato un tale termine, dodici mesi a decorrere dalla data alla quale sono state soddisfatte l'esigenza o le esigenze principali.
2. Salvo caso di forza maggiore, il termine stabilito al paragrafo 1 non può superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la cauzione è stata costituita per l'obbligo assunto».
Causa principale e questione pregiudiziale
17 La Glencore ha partecipato alla gara indetta ai sensi del regolamento n. 2372/95. Le è stato aggiudicato un quantitativo complessivo di 102 359 tonnellate di frumento tenero ed essa a quel punto ha costituito la cauzione di ECU 60 per tonnellata di cui all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 2372/95.
18 In base ai titoli di esportazione rilasciati alla Glencore, il frumento tenero era destinato ad essere trasportato in uno o più paesi ACP elencati nell'allegato del regolamento n. 2372/95. Il frumento tenero aggiudicato è stato sdoganato e ha lasciato per nave il territorio della Comunità fra il gennaio e il marzo 1996.
19 Conformemente all'art. 8, n. 2, secondo comma, primo trattino, del regolamento n. 2372/95, la cauzione di ECU 20 per tonnellata è stata svincolata dal Bundesanstalt dopo la presentazione della prova che la merce ritirata aveva lasciato il territorio doganale della Comunità.
20 Tuttavia, i documenti che attestano l'immissione in consumo della merce nel paese o nei paesi ACP di destinazione sono stati presentati al Bundesanstalt solo il 24 giugno 1997, ossia più di diciotto mesi dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione.
21 Il Bundesanstalt ha dichiarato incamerato il 15% della cauzione costituita al tasso di ECU 40 per tonnellata, invocando come fondamento giuridico gli artt. 22, nn. 2 e 3, e 29 del regolamento n. 2220/85, letti in combinato disposto con gli artt. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, e 2 del regolamento n. 2372/95, con l'art. 17, n. 5, del regolamento n. 2131/93, nonché con gli artt. 18 e 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87.
22 Dopo aver contestato invano tale decisione di incameramento parziale della sua cauzione il 3 aprile 1998 la Glencore ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Frankfurt am Main un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione.
23 Dinanzi al giudice del rinvio, la Glencore ha sostenuto principalmente che il termine di dodici mesi di cui all'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87 non si applicava nell'ambito dell'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95. A suo giudizio, occorre piuttosto applicare il termine di dodici mesi figurante all'art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2220/85. Quest'ultimo articolo - diversamente dall'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87 - non farebbe decorrere il termine dal giorno dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione, ma prevedrebbe semplicemente che la prova necessaria per ottenere lo svincolo della cauzione dev'essere fornita entro dodici mesi dalla data in cui è stata soddisfatta l'esigenza principale.
24 Per contro, il Bundesanstalt ritiene che l'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 costituisca il fondamento giuridico della decisione che dichiara la cauzione incamerata. Secondo lo stesso, in base a tali norme, la cauzione di ECU 40 per tonnellata dev'essere svincolata nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP di cui all'art. 5, n. 3, di tale regolamento. Questa prova sarebbe presentata conformemente agli artt. 18 e 47 del regolamento n. 3665/87.
25 Ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richieda l'interpretazione degli artt. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 e 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1995, n. 2372, debba essere interpretato nel senso che l'art. 47, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, è applicato solo per analogia, vale a dire nel senso che il termine di dodici mesi per fornire la prova dell'importazione nello Stato ACP interessato inizia a decorrere solo se è stato adempiuto l'obbligo principale imposto da tale regolamento, vale a dire l'obbligo di importazione nello Stato ACP».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni sottoposte alla Corte
26 La Glencore sostiene che, in base a un'interpretazione corretta dell'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95, il termine di dodici mesi prescritto per fornire la prova dell'importazione del frumento tenero nel paese ACP interessato inizia a decorrere solo se è stata effettuata l'importazione nel suddetto paese.
27 Secondo la Glencore, tale interpretazione risulta sia dalla ratio sia dalla finalità del regolamento n. 2372/95, che mira alla riduzione delle considerevoli scorte di frumento tenero panificabile di cui dispongono gli organismi di intervento francese e tedesco, nonché all'approvvigionamento regolare e a prezzi stabili dei paesi ACP.
28 A questo riguardo la Glencore osserva che, diversamente dal regolamento n. 3665/87, il regolamento n. 2372/95 prevede solo un termine entro il quale la merce dev'essere esportata, ma non stabilisce espressamente il termine entro il quale la merce dev'essere importata nel paese ACP di destinazione. In tale normativa, che riguarda solo le esportazioni nei paesi ACP, il legislatore avrebbe rinunciato di proposito a stabilire un termine per effettuare le importazioni nel paese ACP interessato, poiché, molto spesso, il termine di dodici mesi non potrebbe essere rispettato. Non essendo stato fissato alcun termine per l'importazione del frumento tenero nel paese ACP, ciò comporterebbe necessariamente che nemmeno possa essere imposto un termine per la produzione della prova della suddetta importazione.
29 La menzionata interpretazione dell'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 sarebbe giustificata anche dal fatto che trova applicazione il regolamento n. 2220/85. La cauzione da costituire nell'ambito delle esportazioni, conformemente al regolamento n. 2372/95, a giudizio della Glencore, è una cauzione ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento n. 2220/85 e l'importazione dei cereali nei paesi ACP destinatari costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'art. 20, n. 2, di quest'ultimo regolamento.
30 Dato che non è stato neppure previsto un termine per l'adempimento dell'esigenza principale, la Glencore sostiene che il termine per fornire la prova dell'importazione nello Stato di destinazione è, conformemente all'art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2220/85, di dodici mesi a decorrere dall'osservanza dell'esigenza principale, ossia le importazioni nei paesi ACP di destinazione.
31 La Glencore ne deduce che l'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 non prevede alcun limite di tempo per fornire la prova dell'importazione nel paese di destinazione e che il rinvio all'art. 47 del regolamento n. 3665/87 dev'essere interpretato solo nel senso che per tale disposizione può trovare applicazione un'interpretazione per analogia adeguata al regolamento n. 2372/95. Il termine di dodici mesi inizierebbe quindi a decorrere solo quando viene soddisfatta l'esigenza relativa all'importazione nel paese ACP.
32 La Commissione ritiene che le disposizioni in materia di termine previste dall'art. 47 del regolamento n. 3665/87 siano applicabili con pieno diritto in forza dell'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95. La prova dell'importazione della merce nel o nei paesi ACP interessati, che è necessaria per lo svincolo della cauzione, dovrebbe essere pertanto presentata - salvo caso di forza maggiore - nei dodici mesi dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione.
33 Secondo la Commissione, la formulazione dell'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 è chiara e univoca. Quest'ultimo non conterrebbe alcun elemento atto a suggerire che il riferimento all'art. 47 del regolamento n. 3665/87 non debba estendersi anche alla disposizione relativa al termine prevista dal n. 2 di tale articolo, in cui si prevede un termine di «12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione».
34 La Commissione ritiene che non sia giustificato il ricorso, proposto dalla Glencore, alle disposizioni in materia di termine previste dall'art. 28 del regolamento n. 2220/85. Infatti, quest'ultimo sarebbe applicabile, ai sensi del suo art. 1, solo nel caso in cui i regolamenti di settore adottati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati interessati non contengano alcuna disposizione contraria.
35 La Commissione sostiene altresì che nessun elemento consente di desumere che il riferimento all'art. 47 del regolamento n. 3665/87, previsto dall'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 costituisca un errore di redazione commesso dal legislatore comunitario. Se si fosse trattato di un siffatto errore, sarebbe stato facile rettificare o modificare in conformità quest'ultima disposizione, ma non è stata tuttavia effettuata alcuna rettifica o modifica. Inoltre, l'art. 17 del regolamento n. 2131/93 rinvia anch'esso, per quanto riguarda il termine da rispettare per lo svincolo della cauzione, all'art. 47 del regolamento n. 3665/87.
36 Anche se la Commissione ritiene che non sia necessario, tenuto conto delle disposizioni chiare e univoche dell'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95, esaminare l'obiettivo di quest'ultimo per interpretare tale disposizione, essa sostiene che il suddetto obiettivo conferma la sua interpretazione. Infatti, l'importazione di frumento tenero nei paesi ACP avrebbe costituito l'obbligo principale degli aggiudicatari di cui alla gara permanente indetta da tale regolamento, la cui esecuzione doveva essere garantita dalla costituzione della cauzione di cui all'art. 8, n. 2. Stabilire un termine più favorevole di quello comparabile, applicabile nell'ambito del regime generale previsto dall'art. 17, n. 5, del regolamento n. 2131/93, come chiede la Glencore, per presentare la prova dell'importazione della merce nei paesi ACP interessati avrebbe nuociuto all'importanza che tale obbligo riveste per il successo dell'intero regolamento n. 2372/95.
37 Inoltre, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto assume la Glencore, l'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 non viola il principio di proporzionalità. Da un lato, in conformità all'art. 47, n. 4, del regolamento n. 3665/87, il termine previsto dal n. 2 del suddetto articolo ai fini della presentazione dei documenti necessari per stabilire la prova dell'espletamento delle formalità doganali relative all'immissione in consumo potrebbe essere prorogato su richiesta dell'esportatore qualora quest'ultimo incontri difficoltà a rispettarlo. Dall'altro, l'art. 22 del regolamento n. 2220/85 avrebbe previsto un sistema graduale di sanzioni per il caso in cui l'esecuzione degli obblighi principali non sia stata osservata nei termini prescritti.
Risposta della Corte
38 L'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 prevede chiaramente che l'importo di ECU 40 per tonnellata, ossia la cauzione di cui contesta la restituzione nella causa principale, dev'essere svincolato entro un termine di quindici giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo del frumento tenero nel paese o nei paesi ACP interessati.
39 Tale disposizione rinvia espressamente a quelle di cui agli artt. 18 e 47 del regolamento n. 3665/87 per fornire la suddetta prova.
40 L'art. 18 del regolamento n. 3665/87 elenca i documenti che un operatore deve presentare per fornire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo.
41 Quanto all'art. 47 del regolamento n. 3665/87, che figura nel titolo 4 di quest'ultimo, intitolato «Procedura di versamento della restituzione», il suo n. 2 è chiaro e univoco in quanto enuncia che «[l]a pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione».
42 L'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 non contiene alcun elemento tale da far presumere che il riferimento all'art. 47 del regolamento n. 3665/87 non dovrebbe essere applicabile anche al n. 2 di quest'ultima disposizione riguardante il termine entro il quale dev'essere depositato il fascicolo relativo alla restituzione della cauzione.
43 Inoltre, il rinvio da parte dell'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 all'art. 47 del regolamento n. 3665/87 al fine di stabilire il termine entro il quale dev'essere fornita la prova dell'immissione in consumo non avrebbe senso se non riguardasse i due paragrafi di quest'ultima disposizione relativi ai termini, ossia i nn. 2 e 4 del suddetto art. 47.
44 Pertanto, dagli artt. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 e 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87 emerge che il termine di dodici mesi di cui dispone un operatore per fornire la prova dell'immissione in consumo del frumento tenero nel paese o nei paesi ACP di destinazione inizia a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
45 Per quanto riguarda l'obiettivo perseguito dal regolamento n. 2372/95, esso non conduce affatto a un'interpretazione diversa da quella derivante in modo chiaro dal tenore letterale delle suddette disposizioni, ma, al contrario, conferma pienamente tale interpretazione.
46 Infatti, dal secondo e terzo considerando del regolamento n. 2372/95 emerge chiaramente che il suo obiettivo principale è quello di garantire che il frumento tenero giunga effettivamente a destinazione. A tale fine, l'obbligo di esportare nel o nei paesi ACP di destinazione è soggetto a un termine perentorio di cui la cauzione prevista dall'art. 8, n. 2, del medesimo regolamento contribuisce a garantire l'osservanza.
47 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Glencore, l'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 non viola il principio di proporzionalità.
48 Infatti, l'obbligo di presentare la pratica relativa allo svincolo della cauzione entro i dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, previsto dall'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, viene escluso qualora l'operatore di cui trattasi fornisca la prova di un caso di forza maggiore.
49 Inoltre, l'art. 47, n. 4, dello stesso regolamento riconosce alle autorità nazionali la possibilità di accordare all'operatore termini supplementari per la produzione dei documenti richiesti, cioè le prove di arrivo a destinazione della merce esportata, quando quest'ultimo non abbia potuto produrli nel termine regolamentare di dodici mesi, benché esso si sia fatto parte diligente per procurarseli ed inoltrarli entro il termine suddetto (sentenza 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I-35, punto 146).
50 La finalità dell'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 non consiste quindi nel privare automaticamente l'esportatore delle restituzioni previste dalla normativa comunitaria o, in un'ipotesi come quella di cui alla causa principale, delle cauzioni costituite al momento della messa in vendita dei cereali di cui dispongono gli organismi d'intervento, quando quest'ultimo, benché abbia dispiegato tutti gli sforzi che gli incombeva di effettuare, sia stato nell'impossibilità, per circostanze obiettive, di produrre nel termine di dodici mesi i documenti richiesti (sentenza Germania/Commissione, cit., punto 148).
51 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve risolvere la questione sottoposta dichiarando che l'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 2372/95 dev'essere interpretato nel senso che la prova dell'importazione della merce nei paesi ACP interessati, necessaria per lo svincolo della cauzione di importo pari a ECU 40 per tonnellata, dev'essere fornita, conformemente all'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, salvo in caso di forza maggiore o se l'esportatore, pur essendosi fatto parte diligente per procurarsi la suddetta prova, non ha potuto presentarla entro tale termine e l'autorità competente gli ha concesso termini supplementari.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
52 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main con ordinanza 17 luglio 2001, dichiara:
1) L'art. 8, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1995, n. 2372, che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1995/1996, dev'essere interpretato nel senso che la prova dell'importazione della merce nei paesi ACP interessati, necessaria per lo svincolo della cauzione di importo pari a ECU 40 per tonnellata, dev'essere fornita, conformemente all'art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, salvo in caso di forza maggiore o se l'esportatore, pur essendosi fatto parte diligente per procurarsi la suddetta prova, non ha potuto presentarla entro tale termine e l'autorità competente gli ha concesso termini supplementari.
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