Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-351/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva.
Contesto normativo e fatti
2 Conformemente all'art. 16 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro il 14 marzo 2000 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 L'8 agosto 2000, non avendo ricevuto dal governo francese la comunicazione di alcuna misura destinata a trasporre la direttiva, la Commissione ha inviato a quest'ultimo, in conformità del procedimento di cui all'art. 226 CE, una lettera di diffida invitandolo a presentare entro un termine di due mesi le sue osservazioni al riguardo.
4 Con lettera 16 novembre 2000 il governo francese ha risposto che era stata elaborata una bozza di progetto di legge di trasposizione della direttiva, che era stata avviata una consultazione dei rappresentati della professione di avvocato e che, in esito a tale consultazione, un progetto sarebbe stato sottoposto al Parlamento.
5 Il 24 gennaio 2001 la Commissione ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi ai suoi obblighi di trasposizione della direttiva entro un termine di due mesi.
6 Il 9 luglio 2001 il governo francese ha trasmesso alla Commissione una bozza di progetto di legge recante trasposizione in diritto francese della direttiva. Esso precisava che il testo in questione sarebbe stato sottoposto al Parlamento nell'autunno successivo.
7 Non avendo ricevuto nessun altro elemento d'informazione che le permettesse di concludere che erano state definitivamente adottate le misure necessarie alla trasposizione della direttiva nella legislazione francese, il 17 settembre 2001 la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sull'inadempimento
8 Il governo francese riconosce che non ha trasposto la direttiva nel termine impartito. Esso fa valere che è in corso l'iter di adozione della legge di trasposizione e dei suoi decreti di applicazione. Esso aggiunge che taluni fori francesi hanno già iniziato ad applicare la direttiva.
9 Si deve ricordare in proposito che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26) e che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 25 ottobre 2001, Commissione/Italia, causa C-78/00, Racc. pag. I-8195, punto 38).
10 Alla luce di quanto precede, va constatato che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, quest'ultima, essendo risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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