Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-352/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione le dette disposizioni, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. P. Jann e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione le dette disposizioni, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 34 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro un termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore ed informarne immediatamente la Commissione. Conformemente al suo art. 35, la direttiva è entrata in vigore il 14 maggio 1998. Di conseguenza, il termine per la trasposizione è scaduto il 14 maggio 2000.
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione da parte delle autorità spagnole in merito alla trasposizione della direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato il Regno di Spagna, ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 17 gennaio 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica. Poiché le informazioni comunicate dalle autorità spagnole in seguito al detto parere rivelavano che la trasposizione della direttiva non era stata condotta a termine, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
4 Ricordando gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi degli artt. 34 e 35 della direttiva, la Commissione sostiene che il Regno di Spagna doveva adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro il termine prescritto.
5 Il governo spagnolo osserva che la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale deve essere effettuata mediante regio decreto. Il procedimento di elaborazione di un tale regolamento sarebbe particolarmente gravoso in quanto necessita di numerosi rapporti, pareri e consultazioni, nonché di un'audizione pubblica qualora il testo incida sui diritti e gli interessi dei cittadini. Inoltre, nel caso di specie, il fatto che due Ministeri, quello della Sanità e dei Consumatori e quello dell'Agricoltura, abbiano partecipato all'elaborazione del regolamento avrebbe provocato l'effetto di prolungare la durata del procedimento.
6 A questo proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).
7 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il Regno di Spagna non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine all'uopo assegnato.
8 Inoltre, secondo giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2001, causa C-276/98, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-1699, punto 20).
9 Pertanto il ricorso proposto dalla Commissione è fondato.
10 Di conseguenza, occorre constatare che il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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