Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-372/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. J. Faltz, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 34 della direttiva 98/8, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro un termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 14 maggio 2000, e dovevano informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione da parte del Granducato di Lussemburgo in merito alla trasposizione della direttiva 98/8, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato il Granducato di Lussemburgo ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 24 gennaio 2001 la Commissione, in mancanza di risposta da parte delle autorità lussemburghesi, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro un termine di due mesi dalla sua notifica.
4 Non essendo stata informata che la direttiva 98/8 era stata portata a termine, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
5 Ricordando gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi dell'art. 249, terzo comma, CE, la Commissione sostiene che il Granducato di Lussemburgo doveva adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 98/8 entro il termine prescritto.
6 Il governo lussemburghese sostiene che la trasposizione della direttiva 98/8 nell'ordinamento nazionale è in corso e dovrebbe essere conclusa entro breve termine.
7 A questo proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).
8 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il Granducato di Lussemburgo non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine all'uopo assegnato.
9 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione appare fondato.
10 Di conseguenza, occorre constatare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/8, è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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