Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-376/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, avendo omesso di adottare entro il 14 maggio 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), o comunque avendo omesso di informarne la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, avendo omesso di adottare entro il 14 maggio 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), o comunque avendo omesso di informarla in ordine alle stesse, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa.
2 Ai sensi dell'art. 34 della direttiva 98/8, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia al più tardi il 14 maggio 2000, nonché informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto dalle autorità irlandesi alcuna informazione relativa all'attuazione della direttiva 98/8, la Commissione ha avviato la procedura d'infrazione. Dopo aver invitato l'Irlanda a presentare le proprie osservazioni ed in assenza di sua risposta, la Commissione ha emesso, il 31 gennaio 2001, un parere motivato, con il quale invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla detta direttiva entro un termine di due mesi dalla notifica dello stesso.
4 Con lettera 29 marzo 2001, le autorità irlandesi hanno informato la Commissione che sarebbe stato affrontato ogni sforzo per far progredire l'attuazione quanto più rapidamente possibile e che la Commissione sarebbe stata tenuta informata. Con lettera 11 luglio 2001, esse hanno comunicato a quest'ultima, specificamente, che i lavori di recepimento proseguivano e sarebbero terminati prima del novembre 2001.
5 Non avendo da allora ricevuto alcuna informazione secondo cui l'attuazione della direttiva 98/8 era stata condotta a termine, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.
6 Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell'art. 249, terzo comma, CE, la Commissione afferma che l'Irlanda avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 98/8 entro il termine stabilito al suo art. 34.
7 Il governo irlandese sostiene che la direttiva è stata recepita con un regolamento dal titolo «The European Community (Authorisation, Placing on the Market, Use and Control of Biocidal products) 2001» (Comunità europea 2001 - Autorizzazione, immissione sul mercato, utilizzo e controllo dei biocidi), adottato il 18 dicembre 2001. Esso chiede pertanto alla Corte di sospendere il procedimento per un periodo di tre mesi a partire dalla data del controricorso, così da permettere alla Commissione di esaminare i provvedimenti adottati dall'Irlanda ed eventualmente di rinunciare agli atti.
8 A questo proposito occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).
9 Ora, nel caso di specie, è pacifico che l'Irlanda non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine all'uopo assegnato.
10 Quindi, il ricorso proposto dalla Commissione risulta fondato.
11 Di conseguenza, occorre dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/8, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy