Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-392/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra I. Martínez del Peral, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
"avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18), o, comunque, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali disposizioni, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 ottobre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18), o, comunque, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali disposizioni, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva.
Contesto normativo
2 Conformemente all'art. 3, n. 1, della direttiva 97/55, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa al più tardi entro 30 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Poiché la direttiva 97/55 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 23 ottobre 1997, il termine stabilito per la sua trasposizione è scaduto il 23 aprile 2000.
Procedimento precontenzioso
4 L'8 agosto 2000, non avendo ricevuto alcuna notifica dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 97/55, la Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'art. 226 CE, ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della stessa.
5 Essendo detto termine scaduto senza che avesse ricevuto alcuna risposta, la Commissione, con lettera 9 marzo 2001, ha inviato al Regno di Spagna un parere motivato invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 97/55 entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica di detto parere.
6 Con lettera 25 giugno 2001 le autorità spagnole hanno replicato al parere motivato osservando che proseguivano i lavori per il recepimento della direttiva 97/55 nell'ordinamento giuridico nazionale.
7 Non avendo ricevuto alcun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che fosse stato adottato il testo definitivo delle disposizioni di recepimento della direttiva 97/55, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.
Sull'inadempimento
8 Il Regno di Spagna non nega l'inadempimento contestatogli. Esso si limita ad affermare che i provvedimenti di recepimento della direttiva 97/55 sono in corso di adozione. Un disegno di legge sarebbe stato approvato dal governo e sarebbe stato in seguito presentato alla Camera dei deputati, il che costituisce la prima tappa della procedura parlamentare per l'adozione dei provvedimenti di recepimento.
9 A tale riguardo è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 6 dicembre 2001, causa C-148/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9823, punto 7), e che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (v., in tal senso, sentenza 8 marzo 2001, causa C-276/98, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-1699, punto 20).
10 Poiché la trasposizione della direttiva 97/55 non è stata effettuata entro il termine stabilito nel parere motivato, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
11 Pertanto si deve dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 97/55, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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