Causa C-429/01
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 90/219/CEE – Organismi geneticamente modificati – Impiego confinato»
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 novembre 2003
Massime della sentenza
1.. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione precisa – Direttiva 90/219 – Obbligo degli Stati membri di valutare con precisione, per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, la necessità di elaborare un piano di emergenza
[Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 90/219/CEE, art. 14 a)]
2.. Ricorso per inadempimento – Inadempimento eliminato prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato – Irricevibilità
(Art. 226 CE)
3.. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione completa – Disposizione riguardante esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la Commissione – Disposizione che non implica necessariamente misure di trasposizione specifiche – Facoltà per la Commissione di dimostrare la necessità di adottare misure di trasposizione specifiche
4.. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione chiara e precisa
(Art. 249, terzo comma, CE)
1. Al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi. In proposito, il recepimento effettivo dell'art. 14, lett. a), della direttiva 90/219, sull'uso confinato di microrganismi geneticamente modificati, ai sensi del quale, prima dell'inizio di un'operazione tra quelle indicate dalla stessa, le autorità competenti, se necessario, devono provvedere affinché venga elaborato un piano di emergenza, implica che la normativa nazionale imponga alle dette autorità l'obbligo di valutare con precisione la necessità di elaborare un piano di emergenza caso per caso in relazione ai rischi, laddove l'elaborazione di un tale piano non sia prescritta sistematicamente per alcuni tipi di impianto. v. punti 40-41
2. L'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Poiché la direttiva 98/81, che modifica la direttiva 90/219 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, doveva essere recepita al più tardi il 5 giugno 2000, dunque prima della scadenza del termine fissato dal parere motivato inviato dalla Commissione alla Repubblica francese, questo Stato membro non era più tenuto, quanto meno da tale data, a recepire l'art. 14, lett. b), primo comma, prima frase della detta direttiva. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui riguarda tale disposizione della direttiva. v. punti 56-58
3. La disposizione di una direttiva che riguarda esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la Commissione non deve, in linea di principio, essere recepita. Tuttavia, poiché gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire il pieno rispetto del diritto comunitario, la Commissione ha la facoltà di dimostrare che il rispetto della disposizione di una direttiva che disciplina tali rapporti rende necessaria l'adozione di specifiche misure di attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale. Se uno Stato membro ha deciso di non precisare esplicitamente l'ambito giuridico nel quale le autorità nazionali devono intrattenere tali rapporti, esso è responsabile dell'eventuale violazione degli obblighi derivanti in materia dal diritto comunitario. v. punti 68-69
4. Per il recepimento di una direttiva nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro è indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed obblighi. v. punto 83
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
27 novembre 2003 (1)
«Inadempimento di uno Stato – Mancato recepimento della direttiva 90/219/CEE – Organismi geneticamente modificati – Impiego confinato»
Nella causa C-429/01,
Commissione delle Comunità europee , rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti M. van der Woude e V. Landes, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese , rappresentata inizialmente dai sigg. G. de Bergues e D. Colas, quindi dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Isidoro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo recepito né correttamente né completamente gli artt. 14, lett. a) e b), 15, nn. 1 e 2, 16, n. 1, e 19. nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117 pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219 (GU L 297, pag. 29), e non avendo recepito le disposizioni di tale direttiva relativamente a talune forme di impiego confinato di competenza del Ministero della Difesa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva, nonché dell'art. 249 CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalle F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, presa dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 5 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo recepito né correttamente né completamente gli artt. 14, lett. a) e b), 15, nn. 1 e 2, 16, n. 1, e 19, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117 pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219 (GU L 297, pag. 29; in prosieguo: la direttiva), e non avendo recepito le disposizioni di tale direttiva relativamente a talune forme di impiego confinato di competenza del Ministero della Difesa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva, nonché dell'art. 249 CE.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2 La direttiva disciplina l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (in prosieguo: i MOGM).
3 L'impiego confinato è definito, all'art. 2, lett. c), della direttiva, come ogni operazione nella quale i microrganismi sono modificati geneticamente o nella quale tali [MOGM] sono messi in coltura, stoccati, utilizzati, trasportati, distrutti o smaltiti e per la quale vengono usate barriere fisiche, o una combinazione di barriere fisiche e barriere chimiche e/o biologiche, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente.
4 Perseguendo lo scopo di tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente, la direttiva procede in particolare ad una classificazione dei MOGM e fissa i principi di buona sicurezza, igiene del lavoro e confinamento ad essi applicabili.
5 Così l'art. 4 della direttiva classifica i MOGM in due gruppi in relazione ai rischi che essi presentano. I MOGM che soddisfano i criteri dell'allegato II della direttiva rientrano nel primo gruppo (in prosieguo: il gruppo I), gli altri nel secondo (in prosieguo: il gruppo II).
6 Peraltro, l'art. 2, lett. d) ed e), della direttiva opera una distinzione a seconda dello scopo per il quale i MOGM vengono impiegati. Così le operazioni denominate di tipo A sono eseguite per l'insegnamento, la ricerca, lo sviluppo o altri scopi non industriali o non commerciali e sono su piccola scala. Le altre operazioni sono denominate di tipo B.
7 La direttiva stabilisce specifiche procedure di notifica a seconda del gruppo di OGM (gruppo I o II) e del tipo di operazione (tipo A o B). Essa distingue peraltro due regimi: il regime dell'autorizzazione, per le operazioni che comportano rischi notevoli e che possono essere attuate solo in seguito ad autorizzazione dell'autorità nazionale competente, e quello della dichiarazione, per le operazioni che presentano rischi minori. La direttiva determina in particolare il contenuto del fascicolo di notifica, la procedura da seguire in materia di autorizzazione o di dichiarazione, così come gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione e degli altri Stati membri.
8 L'art. 14 della direttiva dispone: Le autorità competenti provvedono affinché, se necessario, prima che un'operazione abbia inizio:
a) venga elaborato un piano d'emergenza per la protezione della salute umana e per l'ambiente al di fuori dell'impianto e i servizi di emergenza siano al corrente dei rischi e ne siano informati per iscritto;
b) tutte le persone che possono essere coinvolte in un incidente vengano informate in maniera appropriata e indipendentemente da una loro richiesta delle misure di emergenza e del corretto comportamento da adottare in caso di incidente. Le informazioni vengono ripetute ed aggiornate ad intervalli opportuni. Esse devono essere anche accessibili al pubblico. Gli Stati membri interessati mettono simultaneamente a disposizione degli altri Stati membri interessati, quale base delle consultazioni necessarie nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini
.
9 La direttiva è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, (GU L 330, pag. 13). Ai sensi dell'art. 14 della direttiva così modificata: Le autorità competenti provvedono affinché, prima che un impiego confinato abbia inizio:
a) sia elaborato un piano di emergenza relativo agli impieghi confinati qualora il mancato funzionamento delle misure di contenimento possa comportare pericoli gravi nell'immediato o successivamente per gli individui al di fuori degli impianti e/o per l'ambiente, ad eccezione dei casi in cui tale piano di emergenza sia stato predisposto in applicazione di altre normative comunitarie;
b) le informazioni sui piani di emergenza e sulle pertinenti misure di sicurezza siano fornite in modo appropriato e senza bisogno di richiesta agli organismi e alle autorità che possono essere coinvolti in un incidente. Le informazioni devono essere aggiornate ad intervalli opportuni. Esse devono anche essere disponibili al pubblico.
Gli Stati membri interessati mettono simultaneamente a disposizione degli altri Stati membri interessati, quale base per le consultazioni necessarie nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini.
10 Ai sensi dell'art. 15 della direttiva:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in caso di incidente, l'utilizzatore sia tenuto ad informare immediatamente l'autorità competente di cui all'articolo 11 e a fornire le seguenti informazioni:
─ le circostanze dell'incidente;
─ l'identità e le quantità dei microrganismi geneticamente modificati liberati;
─ le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente;
─ le misure di emergenza adottate.
2. Qualora siano state fornite le informazioni a titolo del paragrafo 1, gli Stati membri devono:
─ provvedere affinché vengano prese tutte le misure di emergenza, a medio e a lungo termine, che si dimostrino necessarie e avvertire immediatamente tutti gli Stati membri che possono essere coinvolti nell'incidente;
─ raccogliere, ove ciò sia possibile, le informazioni necessarie ad un'analisi completa dell'incidente e fare, se del caso, raccomandazioni per evitare che tali incidenti si verifichino in futuro e per limitarne le conseguenze
.
11 L'art. 16, n. 1, della direttiva dispone quanto segue: Gli Stati membri devono:
a) consultarsi con gli Stati membri che potrebbero essere coinvolti in un incidente, per la messa a punto e l'attuazione di piani di emergenza;
b) informare quanto prima la Commissione degli incidenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, fornendo elementi dettagliati sulle circostanze dell'incidente, sull'identità e le quantità di microrganismi geneticamente modificati rilasciati, sulle misure di emergenza messe in atto e sulla loro efficacia, unitamente ad una analisi dell'incidente accompagnata da raccomandazioni volte a limitare gli effetti del medesimo e evitare simili incidenti in futuro
.
12 Ai sensi dell'art. 19 della direttiva:
1. La Commissione e le autorità competenti non devono divulgare a terzi informazioni riservate notificate o altrimenti fornite in virtù della presente direttiva e devono tutelare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati ricevuti.
2. Il notificante può indicare quali informazioni contenute nelle notifiche presentate a norma della presente direttiva, la cui diffusione potrebbe pregiudicare la sua posizione di concorrenza, debbano essere trattate come riservate. In tali casi deve essere fornita una motivazione verificabile.
3. L'autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano essere trattate come riservate e informa il notificante della decisione presa.
4. In nessun caso possono essere trattate come riservate le seguenti informazioni, comunicate in conformità degli articoli 8, 9 o 10:
─ descrizione del (dei) microrganismo(i) geneticamente modificato(i), nome e indirizzo del notificante, scopo dell'impiego confinato e località dell'impiego;
─ metodi e piani per il controllo del (dei) microrganismo(i) geneticamente modificato(i) e per situazioni di emergenza;
─ valutazione degli effetti prevedibili, in particolare gli effetti patogeni e/o ecologicamente nocivi.
5. Se per un qualunque motivo il notificante ritira la notifica, l'autorità competente deve rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute
.
13 La direttiva 90/219 prevede, al suo art. 22, che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 23 ottobre 1991. Le modifiche risultanti dalla direttiva 94/51 riguardano solo l'allegato II della direttiva 90/219 e dovevano essere attuate negli ordinamenti nazionali entro il 30 aprile 1995. La direttiva 98/81 è entrata in vigore il 5 dicembre 1998. Il termine concesso agli Stati membri per conformarsi ad essa è scaduto, ai sensi del suo art. 2, n. 1, primo comma, diciotto mesi dopo la data della sua entrata in vigore, ossia il 5 giugno 2000.
Normativa nazionale
14 Ai sensi dell'art. L.511-1 del code de l'environnement (codice dell'ambiente) (JORF del 21 settembre 2000, allegato pag. 38203): Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo gli stabilimenti, i laboratori, i depositi, i cantieri e, in generale, gli impianti utilizzati o detenuti da qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che possano presentare pericoli o inconvenienti vuoi per la comodità del vicinato, vuoi per la sanità, la sicurezza, la salubrità pubbliche, vuoi per l'agricoltura, vuoi per la tutela della natura e dell'ambiente, vuoi per la conservazione dei siti e dei monumenti (...).
15 Ai sensi dell'art. L.512-1, primo comma, del codice dell'ambiente: Sono soggetti ad autorizzazione prefettizia gli impianti che presentano gravi pericoli o inconvenienti per gli interessi di cui all'articolo L. 511-1.
16 Conformemente all'art. L. 512-8 dello stesso codice: Sono soggetti a dichiarazione gli impianti che, pur non presentando gravi pericoli o inconvenienti per gli interessi di cui all'articolo L. 511-1, devono comunque rispettare le prescrizioni generali emanate dal prefetto allo scopo di assicurare nel dipartimento la tutela degli interessi di cui all'articolo L. 511-1.
17 L'art. L. 512-12 del codice dell'ambiente così dispone: Se gli interessi menzionati all'articolo L. 511-1 non sono garantiti dall'esecuzione delle prescrizioni generali contro gli inconvenienti inerenti all'esercizio di un impianto soggetto a dichiarazione, il prefetto, eventualmente su richiesta di terzi interessati e previo parere della competente commissione dipartimentale consultiva, può imporre con decreto tutte le prescrizioni speciali necessarie.Allo scopo di tutelare gli interessi di cui all'articolo L. 511-1, il prefetto può prescrivere la realizzazione delle valutazioni e l'attuazione dei rimedi resi necessari vuoi dalle conseguenze di un incidente accaduto all'interno dell'impianto, vuoi dalle conseguenze dell'inosservanza delle prescrizioni imposte in applicazione del presente capitolo. Tali misure sono prescritte da decreti adottati, salvo il caso di urgenza, previo parere della competente commissione dipartimentale consultiva.
18 Ai sensi dell'art. 17 del decreto 21 settembre 1977, n. 77-1133, adottato in applicazione della legge 19 luglio 1976, n. 76-663, relativa agli impianti classificati per la protezione dell'ambiente (JORF dell'8 ottobre 1977, pag. 4897), come modificato dal decreto 20 marzo 2000, n. 2000-258 (JORF del 22 marzo 2000, pag. 4417; in prosieguo: il decreto n. 77-1133): Le modalità di organizzazione e di esercizio devono rispettare le prescrizioni stabilite dal decreto di autorizzazione e, eventualmente, dai decreti complementari.(...)Il decreto può prevedere, previa consultazione dei servizi dipartimentali d'incendio e di soccorso, l'obbligo di elaborare un piano operativo interno in caso di sinistro. Il piano operativo interno determina le misure organizzative, i metodi d'intervento e i mezzi necessari che il gestore deve mettere in azione al fine di tutelare il personale, la popolazione e l'ambiente.(...)Il decreto stabilisce inoltre le misure d'emergenza che spettano al gestore sotto il controllo dell'autorità di polizia e gli obblighi di questo in materia d'informazione e di allerta nei confronti delle persone che possono essere coinvolte in un incidente, relativamente ai pericoli incorsi, alle misure di sicurezza e al comportamento da adottare.
19 L'art. 2 del decreto n. 77-1133 precisa il contenuto dell'istanza di autorizzazione. Ai sensi del secondo comma, punto 4, di questa disposizione: (...) Eventualmente, il richiedente potrà trasmettere, in esemplare unico e separatamente, le informazioni la cui diffusione gli appaia di natura tale da comportare la divulgazione di segreti di fabbricazione.(...).
20 L'art. 5 del detto decreto attua una procedura d'inchiesta pubblica. Ai sensi dell'ultimo comma di questo articolo: Su istanza del richiedente o di propria iniziativa, il prefetto può separare dal fascicolo oggetto dell'inchiesta e delle consultazioni qui di seguito previste gli elementi di natura tale da comportare, in particolare, la divulgazione di segreti di fabbricazione o da agevolare atti che possano pregiudicare la sanità, la sicurezza e la salubrità pubbliche.
21 L'art. 27 del decreto n. 77-1133 dispone quanto segue: Il prefetto accusa ricevuta della dichiarazione e trasmette al dichiarante una copia delle prescrizioni generali applicabili all'impianto.Il sindaco del comune dove si trova l'impianto da esercire (a Parigi, il commissario di polizia) riceve una copia di tale dichiarazione ed il testo delle prescrizioni generali. Una copia della ricevuta viene affissa per almeno un mese in municipio (a Parigi, al commissariato di polizia) con indicazione della possibilità per i terzi di consultare sul posto il testo delle prescrizioni generali. Il sindaco (a Parigi, il commissario di polizia) redige processo verbale del compimento di tale formalità.Su richiesta del gestore dell'impianto alcune disposizioni possono venire escluse da tale pubblicazione nel caso ne possa derivare la divulgazione di segreti di fabbricazione.
22 Il decreto 27 marzo 1993, n. 93-774, che determina l'elenco delle tecniche di modificazione genetica ed i criteri di classificazione degli organismi geneticamente modificati (JORF del 30 marzo 1993, pag. 5714), riporta la classificazione in due gruppi (gruppi I e II) stabilita dalla direttiva. L'art. 3 del detto decreto introduce inoltre una suddivisione dei MOGM in quattro classi (classi 1-4) sulla falsariga dei criteri di classificazione di cui all'allegato II della direttiva 90/219. Per quanto riguarda l'impiego di OGM e di MOGM nei laboratori di ricerca e di sviluppo o d'insegnamento, la commissione d'ingegneria genetica francese ha proceduto ad una classificazione dei livelli di confinamento da attuare. Così essa ha definito quattro livelli di confinamento, denominati da L1 a L4, che comportano crescenti obblighi di sicurezza.
23 Il decreto 27 marzo 1993, n. 93-773, adottato in applicazione, per gli impieghi civili, dell'art. 6 della legge 13 luglio 1992, n. 92-654, relativa al controllo dell'impiego e dell'emissione degli organismi geneticamente modificati, e che modifica la legge n. 76/663 (JORF del 30 marzo 1993, pag. 5712), prevede all'art. 2, secondo comma, ultima frase, che la domanda di approvazione indichi le informazioni che devono, secondo il richiedente, rimanere riservate.
24 L'art. 7, parte I, del detto decreto dispone quanto segue: Allorché la domanda riguardi il primo impiego in un laboratorio di organismi geneticamente modificati del gruppo II, classi 3 e 4 (...), l'approvazione ne fa menzione e specifica che il richiedente deve mettere a disposizione del pubblico un fascicolo informativo.(...)Tale fascicolo include, ad esclusione di qualsiasi informazione coperta dal segreto industriale e commerciale, o protetta per legge, o la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi del gestore del laboratorio o delle persone che procedono all'impiego:
─ (...)
─ ogni informazione utile relativamente alla classificazione degli organismi geneticamente modificati che possono essere utilizzati nell'impianto, nonché alle misure di confinamento, alle modalità d'intervento in caso di sinistro e alle prescrizioni tecniche alla cui osservanza è subordinata l'approvazione;
─ eventualmente, il riassunto del parere espresso da parte della commissione d'ingegneria genetica sulla domanda di approvazione;
(...).
Procedimento precontenzioso
25 Il governo francese ha comunicato alla Commissione taluni provvedimenti di recepimento della direttiva con diverse lettere inviate tra marzo 1992 e giugno 1998.
26 La Commissione ha inviato alla Repubblica francese, in data 18 marzo 1998, una lettera di diffida che intima a tale Stato membro di presentare le sue osservazioni relativamente alla censura di recepimento scorretto ed incompleto della direttiva.
27 La Commissione, non ritenendo soddisfacenti le risposte fornite dalle autorità francesi, ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato, con lettera in data 19 maggio 2000, con cui invitava tale Stato membro a prendere le misure necessarie per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.
28 In seguito, il 21 e il 28 luglio 2000, il governo francese ha inviato alla Commissione due lettere inerenti al recepimento della direttiva.
Procedimento dinanzi alla Corte
29 Dopo aver rinunciato nella sua replica alla censura relativa ad un recepimento incompleto dell'art. 15, n. 1, della direttiva, la Commissione chiede che la Corte voglia:
─ dichiarare che, non avendo recepito né correttamente né completamente gli artt. 14, lett. a) e b), 15, n. 2, 16, n. 1, e 19, nn. 2 - 4, della direttiva, e non recepito le disposizioni della direttiva relativamente a talune forme di impiego confinato di competenza del Ministero della Difesa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva, nonché dell'art. 249 CE,
─ condannare la Repubblica francese alle spese.
30 La Repubblica francese chiede alla Corte:
─ di respingere il ricorso ad eccezione della censura inerente al mancato recepimento della direttiva relativamente a taluni impianti di competenza del Ministero della Difesa, e
─ di condannare la Commissione alle spese.
Sul ricorso
Sulla censura relativa all'art. 14, lett. a), della direttiva
Argomenti delle parti
31 Secondo la Commissione, l'art. 14 della direttiva ha un ampio campo di applicazione in quanto si applicherebbe a qualunque impiego di MOGM. Orbene, tale disposizione non sarebbe stata recepita per quanto riguarda:
─ gli impieghi di MOGM del gruppo I o II a scopo d'insegnamento, di ricerca o di sviluppo;
─ gli impieghi a scopi industriali o commerciali da parte di impianti diversi da quelli soggetti ad autorizzazione, ossia quelli che devono essere dichiarati.
32 La direttiva esigerebbe l'attuazione di un piano d'emergenza e l'informazione dei servizi d'emergenza se necessario, il che lascerebbe supporre una valutazione caso per caso. Un recepimento corretto della direttiva non potrebbe tradursi nell'esclusione pura e semplice dell'obbligo di attuazione di queste misure per certi impieghi o certi tipi di impianti.
33 Il governo francese fa valere in via subordinata che dalla redazione dell'art. 14, lett. a), della direttiva non risulta alcun obbligo di elaborare sistematicamente piani d'emergenza. Questa disposizione si limiterebbe a prevedere che le autorità competenti di uno Stato membro esigano l'elaborazione di un piano d'emergenza se necessario. Tale espressione implicherebbe che l'elaborazione di un piano d'emergenza non ha natura automatica. Accettare un'interpretazione secondo la quale non si potrebbe operare una distinzione in relazione al rischio che presenta l'impianto porterebbe, in maniera pura e semplice, a sopprimere la precisazione del campo di applicazione dell'obbligo, che sarebbe indicata dall'espressione se necessario. La redazione dell'art. 14 della direttiva come modificata dalla direttiva 98/81 confermerebbe che le autorità competenti hanno soltanto l'obbligo di verificare se un piano d'emergenza è necessario, e, in tal caso, di curare che un tale piano venga elaborato.
34 Per quanto riguarda gli impieghi a scopi industriali o commerciali da parte di impianti classificati per la protezione dell'ambiente e soggetti ad autorizzazione, il governo francese fa valere l'art. 17 del decreto n. 77-1133, che prevede che il decreto di autorizzazione possa imporre l'elaborazione di un piano operativo interno (POI) in caso di sinistro.
35 Per quanto riguarda gli impianti classificati soggetti a dichiarazione, il governo francese sostiene che i prefetti devono emanare prescrizioni generali per tutte le categorie di impianti soggetti a dichiarazione presenti nel loro dipartimento. L'elaborazione di un piano d'emergenza rientrerebbe tra le misure che possono essere adottate in questo contesto. Il governo francese aggiunge che se le prescrizioni generali applicabili ad una categoria di impianti non prevedono l'elaborazione di un tale piano, mentre esso sarebbe necessario per un particolare impianto appartenente alla stessa categoria, il prefetto può, in forza dell'art. L. 512-12 del codice dell'ambiente adottare le misure richieste sotto forma di prescrizioni speciali.
36 Secondo il governo francese, è indifferente che per gli impianti soggetti ad autorizzazione sia esplicitamente riconosciuta la possibilità d'imporre l'elaborazione di un piano d'emergenza mentre essa rientra nel potere di emanare prescrizioni generali o speciali per gli impianti soggetti a dichiarazione. Infatti, presentando questi ultimi rischi più limitati, la possibilità di elaborare un piano d'emergenza non dovrebbe essere specificamente prevista.
37 Inoltre, per tutti gli impianti soggetti al regime degli impianti classificati, l'autorità amministrativa competente potrebbe esigere dal gestore l'elaborazione di un piano d'emergenza. Il governo francese conclude che se l'elaborazione di un tale piano è necessaria per un dato impianto l'autorità amministrativa sarà tenuta ad imporre una condizione del genere.
38 Il governo francese aggiunge che gli impianti d'insegnamento o di ricerca sono soggetti ad un obbligo simile. Questi impianti potrebbero operare solo in forza di un'approvazione concessa caso per caso. Orbene, tale approvazione implicherebbe l'obbligo di osservare diverse prescrizioni, per esempio quelle figuranti nella guida della commissione d'ingegneria genetica ma anche quelle contenute nei decreti congiunti dei Ministri dell'Ambiente e della Ricerca.
39 Anche se la detta guida non avesse, di per sé, un valore giuridicamente vincolante, le approvazioni obbligherebbero il gestore di un impianto d'insegnamento o di ricerca a rispettare le prescrizioni che vi sono formulate. Pertanto esisterebbe appunto per tutti gli impianti di ricerca o d'insegnamento che devono osservare un livello di confinamento L3 o L4 un obbligo di dotarsi di un piano d'emergenza. Per quanto riguarda gli impianti di ricerca o d'insegnamento che devono osservare un livello di confinamento L1 o L2, il governo francese sostiene che tali livelli riflettono un rischio più limitato di modo che l'obbligo di elaborare un piano d'emergenza non potrebbero avere un carattere sistematico. Un tale obbligo potrebbe essere imposto ai detti impianti, nel caso ciò appaia necessario, in base a prescrizioni speciali incluse nelle decisioni di approvazione.
Giudizio della Corte
40 Si deve ricordare che, ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 28 febbraio 1991, causa C-360/87, Commissione/Italia, Racc. pag. I-791, punto 13), al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi.
41 Emerge dalla lettera dell'art. 14, lett. a), della direttiva che, prima che un'operazione tra quelle indicate dalla stessa abbia inizio, le autorità competenti, se necessario, devono provvedere affinché venga elaborato un piano d'emergenza. Il legislatore comunitario non ha escluso in via generale alcuni tipi di impianti dall'obbligo di elaborare un tale piano. Ne deriva che le autorità competenti devono valutare la necessità di elaborare un piano d'emergenza caso per caso in relazione ai rischi. Il recepimento effettivo di questa disposizione implica che la normativa nazionale imponga alle dette autorità un obbligo preciso in tal senso, laddove l'elaborazione di un tale piano non sia prescritta sistematicamente per alcuni tipi di impianto.
42 Orbene, è giocoforza constatare che la normativa francese non soddisfa questo obbligo.
43 Certo, trattandosi di impianti classificati soggetti a dichiarazione, il prefetto ha il potere d'imporre l'elaborazione di un piano d'emergenza mediante prescrizioni generali, ovvero mediante prescrizioni speciali. Tuttavia, nessuna disposizione gli impone chiaramente l'obbligo di valutare la necessità di elaborare un piano d'emergenza caso per caso in relazione ai rischi.
44 Per quanto riguarda gli impianti d'insegnamento o di ricerca che devono osservare un livello di confinamento L1 o L2, si applica lo stesso ragionamento. La semplice possibilità di imporre a questi impianti, mediante prescrizioni speciali, l'obbligo di elaborare un piano d'emergenza non può essere considerata come atta ad assicurare il recepimento effettivo dell'art. 14, lett. a), della direttiva.
45 Per quanto riguarda gli impianti d'insegnamento o di ricerca che devono osservare un livello di confinamento L3 o L4, il governo francese sostiene che le approvazioni obbligano a rispettare le prescrizioni contenute nella guida della commissione d'ingegneria genetica e che queste prevedono l'elaborazione di un piano d'emergenza per gli impianti d'insegnamento e di ricerca che devono osservare un tale livello di confinamento. Tuttavia, anche ciò avviene di fatto, il detto governo non ha provato che le autorità competenti siano tenute di diritto a prevedere un tale obbligo nelle approvazioni di cui trattasi. Inoltre a tale proposito sono considerati soltanto i laboratori di ricerca e non l'insieme degli impianti d'insegnamento o di ricerca che devono osservare un tale livello di confinamento.
46 Di conseguenza il ricorso dev'essere considerato fondato nella parte in cui verte sull'art. 14, lett. a), della direttiva.
Sulla censura relativa all'art. 14, lett. b), primo comma, della direttiva
Argomenti delle parti
47 La Commissione asserisce che, per quanto le risulta, la sola disposizione che recepisce nell'ordinamento francese l'art. 14, lett. b), della direttiva è l'art. 17 del decreto n. 77-1133, che verterebbe sull'impiego di MOGM a scopi industriali o commerciali. Tale art. 17 prevedrebbe che il decreto di autorizzazione può definire le misure d'urgenza che spettano al gestore e gli obblighi di questo in materia d'informazione e di allerta nei confronti delle persone che possono essere coinvolte in un incidente, relativamente ai pericoli incorsi, alle misure di sicurezza e al comportamento da adottare. Orbene, questa disposizione riguarderebbe solo gli impianti soggetti ad autorizzazione e non l'insieme degli impianti. Risulterebbe inoltre che l'art. 14, lett. b), della direttiva non sia stato recepito per quanto riguarda gli impieghi a scopi d'insegnamento, di ricerca o di sviluppo.
48 Per quanto riguarda l'informazione al pubblico, la Commissione sostiene che, anche supponendo che misure di sicurezza siano previste nelle prescrizioni generali e speciali applicabili a questi impianti, la possibilità data al pubblico di consultare queste prescrizioni, di cui esso ignora se esse contengano o meno misure di sicurezza, non soddisfa l'obbligo di rendere tali misure di per sé accessibili al pubblico automaticamente.
49 Il governo francese rileva che, così come formulato, l'obbligo previsto dall'art. 14, lett. b), della direttiva è distinto da quello che forma l'oggetto della censura relativa alla lett. a), dello stesso articolo. Infatti quest'ultimo punto verterebbe sull'obbligo di elaborare piani d'emergenza, mentre la lett. b) riguarderebbe l'obbligo di informare il pubblico sulle misure di emergenza e sul corretto comportamento da adottare in caso di incidente.
50 Orbene, sarebbe difficile distinguere un piano d'emergenza dalle misure di emergenza e dalle regole di comportamento da applicare in caso di incidente. I due obblighi sembrerebbero quindi strettamente connessi. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla modifica apportata all'art. 14 della direttiva dalla direttiva 98/81. Questa modifica avrebbe avuto come effetto, innanzi tutto, lo spostamento alla lett. b), dello stesso articolo dell'espressione inerente all'obbligo di trasmettere i piani d'emergenza ai servizi d'emergenza e, in secondo luogo, d'imporre l'informazione non più di tutte le persone che possono restare coinvolte, ma unicamente agli organismi e alle autorità che possono essere coinvolti. La disposizione di cui trattasi creerebbe quindi l'obbligo di trasmettere i piani d'emergenza ai servizi d'emergenza, d'informare gli organismi e le autorità che possono essere coinvolti riguardo alle loro principali disposizioni, di aggiornare tali piani e di renderli accessibili al pubblico.
51 Tenuto conto che esso ritine che un piano d'emergenza debba essere elaborato solo in caso di necessità, il governo francese non ha previsto un obbligo sistematico di trasmissione delle misure previste da un tale piano alle autorità e agli organismi incaricati della sua attuazione.
52 Per gli impianti classificati come soggetti ad autorizzazione, l'obbligo contenuto nell'art. 14, lett. b), della direttiva sarebbe riportato esplicitamente all'art. 17 del decreto n. 77-1133. Per gli impianti classificati soggetti a dichiarazione, l'art. 27 di questo decreto disporrebbe che una copia della ricevuta delle prescrizioni generali applicabili all'impianto venga affissa per almeno un mese in municipio con indicazione della possibilità per i terzi di consultare sul posto il testo delle dette prescrizioni.
53 Il governo francese rileva che alcuni impianti d'insegnamento e di ricerca sono parimenti soggetti, allorché presentano una domanda di approvazione, all'obbligo di depositare un fascicolo informativo in municipio. Conformemente all'art. 7, parte I, del decreto n. 93-773, questo fascicolo dovrebbe includere ogni informazione utile relativamente alla classificazione degli organismi geneticamente modificati che possono essere utilizzati nell'impianto, nonché alle misure di confinamento, alle modalità d'intervento in caso di sinistro e alle prescrizioni tecniche alla cui osservanza è subordinata l'approvazione. Per gli altri impianti d'insegnamento e di ricerca l'autorità amministrativa potrebbe ugualmente prevedere, ove un piano d'emergenza sia necessario, modalità d'informazione del pubblico.
Giudizio della Corte
54 Innanzi tutto occorre rilevare che l'art. 14, lett. b), primo comma, della direttiva, considera, nella sua prima frase, il gruppo di persone che possono essere coinvolte in un incidente e, nella sua terza frase, il pubblico, ossia una collettività più ampia che ingloba detto gruppo. Tale prima frase stabilisce un obbligo d'informazione nei confronti delle persone coinvolte senza che queste ne debbano fare domanda. Ai sensi della terza frase menzionata le informazioni di cui trattasi devono essere anche rese accessibili al pubblico il quale deve quindi poterle consultare.
55 La direttiva 98/81 ha modificato l'art. 14, lett. b), primo comma, prima frase, della direttiva nel senso che la disposizione corrispondente non si riferisce più alle persone, ma agli organismi ed alle autorità che possono essere coinvolti in un incidente.
56 Per giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 31 marzo 1992, causa C-362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2353, punto 10).
57 La direttiva 98/81 doveva essere recepita al più tardi il 5 giugno 2000, dunque prima della scadenza del termine fissato dal parere motivato inviato dalla Commissione alla Repubblica francese. Orbene, almeno da tale data, questo Stato membro non era più tenuto a recepire l'art. 14, lett. b), primo comma, prima frase, della direttiva.
58 Ne deriva che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile nella parte in cui riguarda tale disposizione della direttiva (v., in tal senso, sentenza 31 marzo 1992, Commissione/Italia, cit., punto 13).
59 Per quanto riguarda la censura inerente all'obbligo di rendere accessibili al pubblico le informazioni relative alle misure d'emergenza e al comportamento da adottare in caso d'incidente, quale previsto dall'art. 14, lett. b), primo comma, terza frase, della direttiva, si deve rilevare che tale obbligo è stato ribadito dalla direttiva 98/81, nei limiti in cui questa impone di rendere pubbliche le informazioni relative ai piani d'emergenza, comprese le pertinenti misure di sicurezza da attuare. La Commissione fa valere, con ragione, che tali piani non sono necessariamente accessibili al pubblico in tutti i casi, così come emerge dalle osservazioni dello stesso governo francese. Inoltre un recepimento effettivo della disposizione controversa presuppone che i piani d'emergenza siano accessibili al pubblico in quanto tali. Perciò la possibilità di consultare documenti contenenti informazioni eterogenee che richiedono quindi una ricerca per i piani d'emergenza, come le prescrizioni alle quali gli impianti possono essere assoggettati, non può essere considerata come tale da garantire il recepimento effettivo di questa disposizione.
60 Il ricorso dev'essere pertanto considerato fondato nella parte che verte sull'art. 14, lett. b), primo comma, terza frase, della direttiva.
Sulla censura relativa agli artt. 14, lett. b), secondo comma, 15, n. 2, e 16, n. 1, della direttiva
Argomenti delle parti
61 La Commissione fa valere che la natura diretta degli obblighi gravanti sulle autorità francesi, in forza degli artt. 14, lett. b), secondo comma, 15, n. 2, e 16, n. 1, della direttiva, non produce l'effetto di esonerarle dal creare una disciplina minima di attuazione a livello nazionale. Tale disciplina dovrebbe in particolare determinare le autorità competenti abilitate a comunicare le informazioni agli altri Stati membri, o le modalità di tale azione. Ciò sarebbe tanto più necessario in quanto tali obblighi mirano indirettamente a tutelare gli interessi del pubblico degli altri Stati membri.
62 La Commissione sostiene che, in assenza di una tale disciplina minima, gli artt. 14, lett. b), secondo comma, 15, n. 2, e 16, n. 1, della direttiva non possano considerarsi recepiti.
63 Secondo il governo francese, tali disposizioni si caratterizzano per il fatto che non producono alcun effetto nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri. Esse si limiterebbero a disciplinare le modalità di consultazione tra gli Stati membri o tra uno Stato membro e le istituzioni comunitarie. Ciò risulterebbe in particolare dall'art. 14, lett. b), secondo comma, della direttiva che menziona le relazioni bilaterali tra gli Stati membri.
64 Per corroborare la censura in questione, la Commissione dovrebbe dimostrare che la piena efficacia della direttiva non può essere garantita senza l'applicazione di norme nell'ordinamento giuridico interno francese. Orbene, essa si limiterebbe ad affermare la necessità di una disciplina minima di attuazione che preveda in particolare la designazione delle autorità competenti o alcune modalità di esecuzione.
65 Il governo francese ritiene che non si debba adottare alcuna misura nell'ordinamento giuridico francese per garantire la piena efficacia delle disposizioni in questione.
66 Così, gli obblighi che esse comportano sarebbero attuati nell'ambito delle relazioni bilaterali con gli altri Stati membri limitrofi, così come con le istituzioni comunitarie. Tali relazioni sarebbero disciplinate da un insieme di norme che affidano la conduzione delle relazioni con gli Stati stranieri al Ministero degli Affari esteri e quella delle relazioni con le istituzioni comunitarie ad un organo interministeriale dipendente dal Primo Ministro, ossia il Segretariato generale del coordinamento interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea. Tali norme generali preciserebbero la natura delle autorità incaricate, se del caso, della trasmissione delle informazioni di cui trattasi. Poiché le disposizioni controverse non disciplinerebbero né i rapporti tra lo Stato e i privati, né i rapporti tra privati, un atto giuridico specifico nell'ordinamento interno francese non avrebbe alcuna utilità.
67 Inoltre, identiche disposizioni avrebbero potuto trovarsi in un regolamento comunitario o in una decisione, e non in una direttiva. Se ciò fosse accaduto, non si sarebbe stata necessaria alcuna misura di diritto interno per garantire la piena efficacia di tali disposizioni.
Giudizio della Corte
68 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che una disposizione che riguarda solo i rapporti tra gli Stati membri e la Commissione non deve, in linea di principio, essere recepita. Tuttavia, poiché gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire il pieno rispetto del diritto comunitario, la Commissione ha la facoltà di dimostrare che il rispetto della disposizione di una direttiva che disciplina tali rapporti rende necessaria l'adozione di specifiche misure di attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 2003, causa C-72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-0000, punti 19 e 20).
69 Se lo Stato membro ha deciso di non precisare esplicitamente l'ambito giuridico nel quale le autorità nazionali devono intrattenere tali rapporti, esso è responsabile dell'eventuale violazione di obblighi derivanti in materia dal diritto comunitario.
70 Nella fattispecie, gli artt. 14, lett. b), secondo comma, 15, n. 2, e 16, n. 1, della direttiva riguardano tutti esclusivamente i rapporti tra uno Stato membro e la Commissione o gli altri Stati membri.
71 Relativamente all'argomento della Commissione secondo il quale nell'ordinamento giuridico interno dev'essere prevista una disciplina minima di attuazione di queste disposizioni, è giocoforza constatare che la Commissione non ha sostenuto che le autorità francesi competenti siano impossibilitate a dare attuazione alle dette disposizioni e a garantirne la piena efficacia.
72 La Commissione non ha del resto dimostrato che il rispetto di tali disposizioni rende necessaria l'adozione di specifiche misure di attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale. Essa sostiene la sua censura perfino nel caso in cui l'art. 15, n. 2, della direttiva fosse in pratica rispettato. La Commissione non ha neppure addotto argomenti per dimostrare una prassi delle autorità francesi contraria agli obblighi sanciti dagli artt. 14, lett. b), secondo comma, e 16, n. 1, della direttiva.
73 Di conseguenza, si deve respingere il ricorso nella parte in cui verte sugli artt. 14, lett. b), secondo comma, 15, n. 2, e 16, n. 1, della direttiva.
Sulla censura relativa all'art. 19, nn. 2 e 3, della direttiva
Argomenti delle parti
74 Secondo la Commissione, la normativa francese omette di precisare che, nel caso in cui il notificante desideri che talune informazioni contenute nella domanda di approvazione siano trattate come riservate, deve fornire una motivazione verificabile.
75 L'art. 19 della direttiva, che avrebbe la chiara finalità d'imporre obblighi ai notificanti e di conferire al pubblico un diritto d'informazione sugli impieghi di MOGM, non potrebbe essere considerato come recepito da disposizioni generali che non riproducono in dettaglio il meccanismo previsto dalla disposizione comunitaria
76 Allo stesso modo, nessun elemento disponibile preciserebbe che l'autorità competente prende una decisione dopo avere, obbligatoriamente, consultato il notificante e che tale autorità lo informa della propria decisione.
77 Secondo il governo francese, per quanto riguarda gli impianti classificati come soggetti ad autorizzazione, l'art. 2 del decreto n. 77-1133 definisce il contenuto dell'istanza di autorizzazione che serve da notifica ai sensi della direttiva per tali impianti. Esso preciserebbe, relativamente ai processi di fabbricazione che il richiedente deve mettere in opera, che [e]ventualmente, il richiedente potrà inviare, in unico esemplare e separatamente, le informazioni la cui diffusione gli appaia di natura tale da comportare la divulgazione di segreti di fabbricazione. Nessun'altra disposizione dell'art. 2 o 3 di questo decreto prevedrebbe una tale facoltà.
78 Il governo francese aggiunge che l'art. 27 del detto decreto disciplina le modalità di pubblicità della dichiarazione che serve da notifica ai sensi delle direttiva per gli impianti classificati soggetti a dichiarazione. Esso si riferisce in particolare all'ultimo comma di tale disposizione.
79 Per quanto riguarda gli impianti d'insegnamento e di ricerca, l'art. 2, secondo comma, ultima frase, del decreto n. 93-773 disporrebbe che la domanda di approvazione indichi le informazioni che devono, secondo il richiedente, rimanere riservate.
80 Per le tre categorie d'impianti interessati dall'attuazione della direttiva, il notificante avrebbe quindi la facoltà di chiedere che alcune informazioni da lui trasmesse con la sua istanza di autorizzazione, la sua dichiarazione o la sua domanda di approvazione restino riservate.
81 L'autorità amministrativa competente non sarebbe tenuta a trattare un dato come riservato soltanto perché richiesto da un notificante. Il fatto che la richiesta non vincoli tale autorità emergerebbe dalla lettera delle disposizioni nazionali controverse, per esempio dall'uso del condizionale nella normativa sugli impianti classificati o dall'aggiunta della precisazione secondo il richiedente nella normativa sugli impianti d'insegnamento e di ricerca. Sarebbe quindi inutile precisare che l'autorità competente decide sulle informazioni che saranno effettivamente considerate riservate in quanto ciò risulterebbe sufficientemente dal fatto che il diritto del notificante consiste solo nell'indicare le informazioni che questo ritiene debbano rimanere riservate.
82 Per la stessa ragione, non sarebbe utile precisare che queste richieste di trattamento riservato sono accompagnata da una motivazione. Infatti, poiché non basterebbe richiedere che le informazioni siano trattate come riservate perché tale richiesta venga approvata, il notificante dovrà necessariamente, perché la sua richiesta venga approvata, addurre una motivazione. Secondo il governo francese, dato che la riservatezza costituisce l'eccezione, va da sé che la richiesta di riservatezza dev'essere motivata.
Giudizio della Corte
83 Per giurisprudenza costante, relativamente al recepimento di una direttiva nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed obblighi (v. sentenze 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-499, punto 9, e 12 giugno 2003, causa C-97/01, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-0000, punto 32).
84 A tale proposito, si deve constatare che né l'art. 2 del decreto n. 77-1133 per gli impianti classificati come soggetti ad autorizzazione, né l'art. 27 del detto decreto per quanto riguarda gli impianti classificati come soggetti a dichiarazione, né l'art. 2, secondo comma, ultima frase, del decreto n. 93-773 per quanto riguarda gli impianti d'insegnamento e di ricerca precisano in maniera chiara ed inequivocabile che il richiedente debba fornire una motivazione verificabile, come richiesto dall'art. 19, n. 2, seconda frase, della direttiva.
85 A tale proposito non può essere sostenuto che, essendo la riservatezza l'eccezione, la richiesta di riservatezza deve essere motivata. Se è vero che l'esistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superfluo il recepimento di norme risultanti da una direttiva tramite provvedimenti legislativi o regolamentari specifici, non è men vero che il ricorso ad un principio quale quello invocato nel caso di specie dal governo francese non garantisce la piena applicazione dell'art. 19, n. 2, seconda frase, della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa. Il notificante dev'essere messo in grado di dedurre dal testo della normativa nazionale le condizioni da cui dipende un trattamento riservato, compresa quella di una motivazione verificabile.
86 Per quanto riguarda la censura relativa all'obbligo, derivante dall'art. 19, n. 3, della direttiva, di consultare il notificante, il governo francese non ha addotto argomenti diretti a confutarla.
87 Relativamente all'obbligo, previsto dalla stessa disposizione, di informare il notificante della decisione presa dall'autorità competente riguardo alle informazioni che devono rimanere riservate, tale governo non ha menzionato alcuna norma di diritto amministrativo francese che obblighi espressamente l'amministrazione a notificare una tale decisione.
88 Il ricorso dev'essere pertanto considerato fondato nella parte in cui verte sull'art. 19, nn. 2 e 3, della direttiva.
Sulla censura relativa all'art. 19, n. 4, della direttiva
Argomenti delle parti
89 Secondo la Commissione, nessuna disposizione della normativa francese consente di concludere che ci sia stato un corretto recepimento dell'art. 19, n. 4, della direttiva.
90 Per quanto riguarda gli impianti classificati come soggetti ad autorizzazione, il governo francese sostiene che tutte le informazioni enumerate all'art. 19, n. 4, della direttiva devono figurare nell'istanza di autorizzazione, di modo che esse vengano comunicate al pubblico tramite un'inchiesta pubblica, e non possono quindi, in alcun caso, essere trattate come riservate.
91 Per quanto riguarda gli impianti d'insegnamento e di ricerca che manipolano MOGM del gruppo II, 3 e 4, essi sarebbero tenuti, in conformità all'art. 7, parte I, del decreto n. 93-773, a mettere a disposizione del pubblico un fascicolo informativo che includa ogni informazione utile relativamente alla classificazione degli organismi geneticamente modificati che possono essere utilizzati nell'impianto così come il parere espresso da parte della commissione d'ingegneria genetica sulla domanda di approvazione, il che garantirebbe il recepimento dell'obbligo di curare che la valutazione degli effetti prevedibili delle ricerche progettate non sia trattata come riservata.
92 Il governo francese non esclude che qualche adeguamento della normativa francese sia al limite necessario per garantire la piena efficacia dell'art. 19, n. 4, della direttiva, per quanto riguarda gli impianti classificati come soggetti a dichiarazione o gli impianti d'insegnamento e di ricerca con livello di confinamento di gruppo I, classe 1 o di gruppo II, classe 2.
Giudizio della Corte
93 A tale proposito, è sufficiente rilevare che il governo francese ha riconosciuto che, per quanto riguarda gli impianti classificati come soggetti a dichiarazione così come alcuni impianti d'insegnamento e di ricerca, la normativa francese deve subire adeguamenti per garantire la piena efficacia dell'art. 19, n. 4, della direttiva. Il recepimento di tale disposizione deve quindi essere giudicato incompleto.
94 Il ricorso dev'essere pertanto considerato fondato nella parte in cui verte sull'art. 19, n. 4, della direttiva.
Sulla censura relativa al mancato recepimento della direttiva relativamente a talune forme di impiego confinato di competenza del Ministero della Difesa
95 Il governo francese ammette, nel controricorso, che alcuni impianti di competenza del Ministero della Difesa non formano oggetto di alcuna misura di recepimento della direttiva.
96 Occorre quindi constatare che il ricorso dev'essere considerato fondato nella parte in cui verte sul recepimento della direttiva relativamente a talune forme di impiego confinato di competenza del Ministero della Difesa.
97 Visto il complesso delle considerazioni che precedono, occorre constatare che, non avendo recepito né correttamente né completamente gli artt. 14, lett. a) e b), primo comma, terza frase, e 19, nn. 2-4, della direttiva, e non avendo recepito le disposizioni della stessa relativamente a talune forme di impiego confinato di competenza del Ministero della Difesa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
Sulle spese
98 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 69, n. 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché nella specie ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente, ciascuna di esse sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
dichiara e statuisce:
1) Non avendo recepito né correttamente né completamente gli artt. 14, lett. a) e b), primo comma, terza frase, e 19, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, come modificata dalla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219, e non avendo recepito le disposizioni di tale direttiva relativamente a talune forme di impiego confinato di competenza del Ministero della Difesa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Skouris
Gulmann
Puissochet
Macken
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: il francese.
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