Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame sul merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-446/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per garantire, in relazione a determinate discariche, l'applicazione degli artt. 4, 9 e, in taluni casi, 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione d'udienza,
vista la decisione, sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per garantire, in relazione a determinate discariche, l'applicazione degli artt. 4, 9 e, in taluni casi, 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di tale direttiva.
Contesto normativo
2 L'art. 4 della direttiva 75/442 sancisce:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,
- senza causare inconvenienti da rumori od odori,
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».
3 L'art. 9, n. 1, della direttiva 75/442 prevede che, in particolare, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 di quest'ultima, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni di smaltimento dei rifiuti debbano ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente incaricata di porre in atto le disposizioni della citata direttiva. Tale autorizzazione riguarda in particolare:
- i tipi ed i quantitativi di rifiuti,
- i requisiti tecnici,
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,
- il luogo di smaltimento,
- il metodo di trattamento.
4 Ai sensi dell'art. 13 della direttiva 75/442:
«Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli artt. 9-12 [cioè le operazioni di smaltimento dei rifiuti] sono sottoposti a adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti».
Procedimento precontenzioso
5 La Commissione, ricevute diverse denunce aventi ad oggetto l'esistenza di discariche non controllate a Torreblanca (Malaga), a San Lorenzo de Tormes (Avila), a Santalla del Bierzo (Leon), a Sa Roca (Ibiza) e a Campello (Alicante) in Spagna, chiedeva alle autorità spagnole di presentare osservazioni in merito ai fatti denunciati e alle misure adottate per l'applicazione della direttiva 75/442.
6 Ritenendo insoddisfacente la risposta ricevuta, la Commissione inviava al Regno di Spagna due lettere di diffida per applicazione erronea della direttiva 75/442, rispettivamente il 17 dicembre 1998 in relazione alle discariche di Torreblanca e di San Lorenzo de Tormes e il 30 aprile in relazione alle discariche di Santalla del Bierzo, di Sa Roca e di Campello. Le autorità spagnole vi hanno risposto con lettere del 12 marzo e del 5 luglio 1999.
7 Ritenendo che dagli elementi del fascicolo emergesse una violazione della direttiva 75/442, la Commissione emetteva, il 28 febbraio 2000, un parere motivato con il quale invitava il Regno di Spagna ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica.
8 Con lettera del 24 maggio 2000, il governo spagnolo rispondeva al parere motivato rendendo note alla Commissione le seguenti misure:
- per la discarica di Torreblanca: i lavori di chiusura erano terminati ma, a causa della sospensione, con decisione giudiziaria, dei lavori nell'impianto di trasferimento, il comune interessato utilizzava provvisoriamente una parte del sito chiuso per il trasferimento dei rifiuti solidi urbani;
- per la discarica di San Lorenzo de Tormes: il 18 gennaio 2000 era stato sottoscritto un protocollo d'intesa per una collaborazione relativa all'impianto di un sistema di trattamento provinciale dei rifiuti urbani nella provincia di Avila e, il 10 aprile 2000, era stato stipulato un contratto con il centro di trattamento dei rifiuti urbani per la regione nord di tale provincia;
- per la discarica di Santalla del Bierzo: l'aggiudicazione ad un'impresa, nel dicembre 1999, della costruzione di un sistema di gestione per i rifiuti urbani della provincia di Leon avrebbe consentito di avviare la chiusura delle discariche esistenti, tra cui quella di Santalla del Bierzo;
- per la discarica di Sa Roca: esisteva già un progetto per conformare tale discarica al disposto della direttiva 75/442;
- per la discarica di Campello: il 23 marzo 2000 era stata avviata un'indagine penale contro l'impresa che gestiva tale discarica; l'inizio dei lavori di chiusura era previsto per la fine di settembre o gli inizi di ottobre 2000, nel caso in cui i lavori fossero stati eseguiti dall'impresa stessa, o per la fine di dicembre 2000, qualora fosse stata l'amministrazione a doversene occupare.
9 Ritenendo che il Regno di Spagna non avesse adottato le misure atte a stabilire la cessazione delle infrazioni contestategli, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sull'inadempimento
10 La Commissione sostiene, in primo luogo, che le cinque discariche in esame sono illegali in quanto esse non sono state soggette ad alcuna autorizzazione che soddisfi le condizioni di cui all'art. 9 della direttiva 75/442.
11 Inoltre, la Commissione afferma che tali discariche non soddisfano i requisiti dell'art. 4 della direttiva 75/442, in quanto i rifiuti urbani vi verrebbero deposti senza ricorrere a procedimenti che evitano di mettere in pericolo la salute e di danneggiare l'ambiente. Infatti, nessuna di tali discariche disporrebbe di sistemi di impermeabilizzazione del terreno e di raccolta di liscivie, il che produrrebbe, indubbiamente, l'inquinamento del suolo e delle eventuali acque superficiali o sotterranee.
12 Infine, in merito alla censura avente ad oggetto la violazione dell'art. 13 della direttiva 75/442, la Commissione precisa che essa si riferisce unicamente alle discariche di Torreblanca e di San Lorenzo de Tormes. Tali due discariche non sarebbero sottoposte ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità spagnole, dal momento che queste ultime non hanno fornito alcuna descrizione delle procedure di controllo volte a verificare l'applicazione della direttiva 75/442.
13 Il governo spagnolo si limita ad affermare che la chiusura delle discariche oggetto del ricorso, ad eccezione di quella di Sa Roca, è praticamente stata portata a termine. Poiché è stata decisa la chiusura di tali discariche, non sarebbe più necessaria un'autorizzazione e la Commissione non potrebbe dunque invocare la violazione dell'art. 9 della direttiva 75/442. Inoltre, non appena saranno terminati i lavori di sistemazione della discarica di Sa Roca, sarà concessa per quest'ultima una nuova autorizzazione, in conformità con la normativa nazionale di recepimento di tale direttiva.
14 Per quanto riguarda le altre censure sollevate, il Regno di Spagna sostiene, da un lato, che la Commissione non può asserire che il trattamento dei rifiuti non sia stato effettuato in conformità con l'art. 4 della direttiva 75/442, data la cessazione di tale attività a seguito della chiusura delle discariche e, dall'altro, che essa non può invocare un inadempimento all'obbligo di controllo previsto all'art. 13 di tale direttiva in relazione alla discarica di San Lorenzo de Tormes, la quale era già stata chiusa. Relativamente alla discarica di Torreblanca il comune utilizzerebbe provvisoriamente, per una circostanza eccezionale e temporanea, una parte del sito chiuso e l'autorità competente ne assicurerebbe il controllo.
15 E' sufficiente a tal riguardo ricordare che, per costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 3 ottobre 2002, causa C-47/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-8231, punto 15, e 20 marzo 2003, causa C-143/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2877, punto 11).
16 Orbene, con i suoi argomenti il Regno di Spagna ammette che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, le discariche in esame venivano ancora utilizzate in violazione delle disposizioni della direttiva 75/442. Pertanto, il ricorso introdotto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
17 Si deve di conseguenza dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per garantire, in relazione alle discariche di Torreblanca, di San Lorenzo de Tormes, di Santalla del Bierzo, di Sa Roca e di Campello, l'applicazione degli artt. 4 e 9 della direttiva 75/442, nonché, per le due prime discariche, l'applicazione dell'art. 13 della medesima direttiva, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le misure necessarie per garantire, in relazione alle discariche di Torreblanca, di San Lorenzo de Tormes, di Santalla del Bierzo, di Sa Roca e di Campello (Spagna), l'applicazione degli artt. 4 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, nonché, per le due prime discariche, l'applicazione dell'art. 13 della medesima direttiva, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di tale direttiva.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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