Causa C-460/01
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno dei Paesi Bassi
«Inadempimento di uno Stato — Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 — Transito comunitario esterno — Autorità doganali — Procedure dirette alla riscossione dei dazi d’entrata — Termini — Inosservanza — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termine — Inosservanza — Interessi di mora — Stato membro interessato — Mancato pagamento»
Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 13 luglio 2004
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 aprile 2005.
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Transito comunitario esterno — Infrazioni o irregolarità — Obblighi degli Stati membri — Inosservanza dei termini fissati per le procedure dirette alla riscossione dei dazi d’entrata — Inadempimento
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, artt. 218, n. 3, e 221, n. 1; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 379, n. 2]
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Accredito sul conto della Commissione — Iscrizione in ritardo — Inadempimento — Obbligo di versare gli interessi di mora
[Regolamenti del Consiglio (CEE, Euratom) n. 1552/89, artt. 2 e 11, e n. 2913/92, artt. 218, n. 3, e 221, n. 1]
1. Nell’ambito del regime di transito comunitario, laddove l’obbligato principale di un’operazione di transito doganale comunitario esterno, entro tre mesi dall’invio, da parte dell’ufficio di partenza, della notifica riguardante la mancata tempestiva presentazione della spedizione all’ufficio di destinazione, non abbia apportato la prova della regolarità dell’operazione di transito doganale considerata, uno Stato membro che non proceda alla contabilizzazione dell’obbligazione doganale e degli altri dazi di cui trattasi e alla comunicazione dell’importo di quest’ultima al soggetto passivo al più tardi entro tre giorni dalla scadenza del termine fissato agli artt. 218, n. 3, e 221, n. 1, del regolamento comunitario n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92.
Dalla formulazione stessa di quest’ultima disposizione risulta infatti che gli Stati membri hanno l’obbligo di avviare la procedura di riscossione alla scadenza del termine di tre mesi in essa contenuto. Tale interpretazione si impone anche per garantire un’applicazione diligente e uniforme, da parte delle autorità competenti, delle disposizioni in materia di riscossione dell’obbligazione doganale nell’interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
(v. punti 69, 94 e dispositivo)
2. Nell’ambito del regime di transito comunitario, la comunicazione tardiva, da parte di uno Stato membro, dell’importo dei dazi all’importazione al debitore di tale obbligazione, nell’inosservanza degli artt. 218, n. 3, e 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, comporta necessariamente un ritardo nell’accertamento del diritto delle Comunità sulle risorse proprie ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e qualsiasi ritardo nell’iscrizione sul conto della Comunità delle risorse proprie dà luogo, ai sensi dell’art. 11 del detto regolamento, al pagamento, da parte dello Stato membro considerato, di un interesse di mora applicabile per tutto il periodo di ritardo. Tali interessi di mora sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione di tali risorse sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo.
(v. punti 85, 91, 94 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 aprile 2005 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 – Transito comunitario esterno – Autorità doganali – Procedure dirette alla riscossione dei dazi d’entrata – Termini – Inosservanza – Risorse proprie delle Comunità – Messa a disposizione – Termine – Inosservanza – Interessi di mora – Stato membro interessato – Mancato pagamento»
Nella causa C‑460/01,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 28 novembre 2001,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e H.M.H. Speyart, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C W. A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.‑F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 27 maggio 2004,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995,
– non avendo contabilizzato e riscosso l’importo dell’obbligazione doganale e degli altri dazi di cui trattasi al più tardi entro tre giorni dalla scadenza del termine fissato, o in una data successiva risultante dall’applicazione del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1), laddove l’obbligato principale di un’operazione di transito doganale comunitario esterno non avesse apportato la prova della regolarità dell’operazione di transito doganale entro tre mesi dall’invio della notificazione da parte dell’ufficio doganale di partenza del fatto che la spedizione non era stata tempestivamente presentata presso l’ufficio doganale di destinazione,
– non avendo messo tempestivamente a disposizione della Commissione le risorse proprie connesse a tale operazione e
– rifiutando di pagare gli interessi di mora connessi alla stessa operazione,
il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 11 bis, n. 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107, pag. 1), dall’art. 49, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 132, pag. 1), e dall’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), nonché dagli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).
Contesto normativo
Il diritto doganale comunitario
2 Nel periodo dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1995, cui si riferisce il presente ricorso, erano applicabili in successione regimi diversi, pur se sostanzialmente identici.
3 Per quanto riguarda il regime del transito comunitario, negli anni 1991 e 1992, si applicavano il regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), come per ultimo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474 (GU L 51, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 222/77»), e il regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062 (GU L 107, pag. 1), come per ultimo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 2 settembre 1992, n. 2560 (GU L 257, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 1062/87»). Durante l’anno 1993 erano applicabili il regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1), e il regolamento n. 1214/92, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1992, n. 3712 (GU L 378, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n. 1214/92»).
4 Per quanto riguarda il regime dell’obbligazione doganale, dall’anno 1991 alla fine del 1993, erano applicabili il regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l’obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4108 (GU L 361, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 2144/87»), e il regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1989, n. 597, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2144/87 (GU L 65, pag. 11).
5 In materia di contabilizzazione e di riscossione dell’obbligazione doganale, fino al 1° gennaio 1994 era applicabile il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1).
6 Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice»), ha proceduto ad una codificazione della normativa applicabile nell’ambito del diritto doganale comunitario. Il codice è stato oggetto di disposizioni contenute nel regolamento di applicazione. Questi testi sono vigenti a partire dal 1º gennaio 1994.
7 Tenuto conto della fondamentale identità dei diversi regimi di diritto doganale successivamente vigenti nel corso del periodo considerato dal presente ricorso, le parti si riferiscono nei loro argomenti dinanzi alla Corte alle sole disposizioni vigenti a partire dal 1º gennaio 1994, vale a dire il codice e il regolamento d’applicazione. Per tale ragione la tabella che segue procede ad una mera enumerazione delle disposizioni successivamente vigenti nel corso dei periodi controversi. Per contro, i testi delle disposizioni del codice e del regolamento d’applicazione sono riprodotti di seguito alla detta tabella.
Anni civili 1991 e 1992
Anno civile 1993
Anni civili 1994 e 1995
art. 1, n. 2, del regolamento n. 222/77
artt. 1 e 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2726/90
art. 91, n. 1, lett. a), e n. 2, lett. a), del codice
art. 13 del regolamento n. 222/77
art. 11, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2726/90
art. 96, n. 1, lett. a), del codice
art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2144/87
art. 203 del codice
art. 2, n. 1, lett. d), del regolamento n. 2144/87
art. 204 del codice
art. 2, n. 1, del regolamento n. 1854/89
art. 217, n. 1, del codice
art. 3, n. 3, del regolamento n. 1854/89
art. 218, n. 3, del codice
art. 4, del regolamento n. 1854/89
art. 219 del codice
artt. 6, n. 1, e 7 del regolamento n. 1854/89
art. 221, nn. 1 e 3, del codice
art. 26, nn. 1 e 3, del regolamento n. 222/77
art. 22, nn. 1 e 4, del regolamento n. 2726/90
art. 356, nn. 1 e 5, del regolamento di applicazione
art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77
art. 34, n. 3, del regolamento n. 2726/90
art. 378 del regolamento di applicazione
art. 11 bis del regolamento n. 1062/87
art. 49 del regolamento n. 1214/92
art. 379 del regolamento di applicazione
art. 11 ter del regolamento n. 1062/87
art. 50 del regolamento n. 1214/92
art. 380 del regolamento di applicazione
Il codice
8 Ai sensi dell’art. 91, nn. 1, lett. a), e 2, lett. a), del codice:
«1. Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della Comunità:
a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale;
(…)
2. La circolazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata:
(...) in base al regime di transito comunitario esterno;
(…)».
9 Ai sensi dell’art. 96, n. 1, lett. a) e b), del codice:
«L’obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a:
a) presentare in dogana le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario».
10 L’art. 203 del codice è del seguente tenore:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
– alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.
2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.
3. I debitori sono:
– la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,
– le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale,
– le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale
e,
– se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata».
11 Ai sensi dell’art. 204 del codice:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata,
oppure
b) all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari,
in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.
2. L’obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari.
3. Il debitore è la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all’importazione, derivano dalla permanenza in custodia temporanea o dall’utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata, oppure a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo della merce a tale regime».
12 L’art. 215 del codice così dispone:
«1. L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano.
2. Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si ritiene che l’obbligazione doganale sorga nel luogo in cui l’autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione.
3. Allorché un regime doganale non è appurato per una merce, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta:
– nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime
o
– nel luogo in cui la merce entra nella Comunità nel regime in questione.
4. Tuttavia, quando gli elementi d’informazione di cui l’autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l’obbligazione doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l’obbligazione doganale».
13 L’art. 217, n. 1, del codice è formulato nei termini seguenti:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)».
14 Ai sensi dell’art. 218, n. 3, del codice:
«In caso di nascita di un’obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale è in grado di:
a) calcolare l’importo dei dazi considerati,
e
b) determinare il debitore».
15 Secondo l’art. 219 del codice:
«1. I termini per la contabilizzazione di cui all’articolo 218 possono essere prorogati:
a) per motivi connessi con l’organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di contabilità centralizzata,
b) oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all’autorità doganale di rispettare detti termini.
I termini così prorogati non possono eccedere quattordici giorni.
2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore».
16 Ai sensi dell’art. 221, nn. 1 e 3, del codice:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(...)
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l’autorità doganale non abbia potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra».
17 L’art. 236, n. 1, del codice così dispone:
«Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.
Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.
Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell’interessato».
Il regolamento d’applicazione
18 Ai sensi dell’art. 356, nn. 1 e 5, del regolamento d’applicazione:
«1. Le merci e il documento T1 devono essere presentati all’ufficio di destinazione.
(...)
5. Quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall’ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine prescritto».
19 L’art. 378 del regolamento di applicazione così dispone:
«1. Fatto salvo l’articolo 215 del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa:
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza,
ovvero
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di passaggio all’entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,
a meno che, entro il termine stabilito dall’articolo 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito ovvero del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa.
2. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.
3. Se prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T1 è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali, al recupero dei dazi e delle altre imposizioni (salvo gli importi già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e le altre imposizioni inizialmente riscossi (salvo quelli già riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimborsati.
4. La garanzia in base alla quale l’operazione di transito è stata effettuata sarà liberata soltanto alla fine del suddetto termine di tre anni o, eventualmente, dopo il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni applicabili nello Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente».
20 L’art. 379 del regolamento d’applicazione è del seguente tenore:
«1. Quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità, l’ufficio di partenza ne dà notificazione all’obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all’ufficio di partenza la prova considerata sufficiente dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l’ufficio di partenza, quest’ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente».
21 Il testo dell’art. 380 del regolamento d’applicazione è il seguente:
«La prova della regolarità dell’operazione di transito, ai sensi dell’articolo 378, paragrafo 1, è fornita, in particolare, con soddisfazione dell’autorità doganale, mediante:
a) la presentazione di un documento autenticato dall’autorità doganale attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all’ufficio di destinazione, ovvero, in caso di applicazione dell’articolo 406, ad un destinatario autorizzato; questo documento deve contenere l’identificazione di tali merci;
oppure
b) la presentazione di un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo, o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall’organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri. Tale documento deve contenere l’identificazione delle merci di cui trattasi».
22 L’art. 859 del regolamento d’applicazione così dispone:
«Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato le seguenti inosservanze, sempreché:
– non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,
– non rivelino una manifesta negligenza dell’interessato, e
– a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:
1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;
2) nel caso di una merce vincolata al regime di transito, il superamento del termine stabilito per la sua presentazione all’ufficio di destinazione, quando tale presentazione abbia avuto luogo in un secondo tempo;
3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell’autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;
4) nel caso di una merce vincolata al regime dell’ammissione temporanea, l’utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell’autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;
5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tal quale all’autorità doganale, su richiesta della medesima;
6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in zona franca o in deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie;
7) nel caso di una merce che ha beneficiato di un trattamento tariffario favorevole a motivo della sua destinazione particolare, la sua cessione, senza notifica all’autorità doganale, quando non abbia ancora ricevuto la destinazione prevista, sempre che:
a) nella contabilità materie tenuta dal cedente sia annotata tale cessione,
e
b) il cessionario sia titolare di un’autorizzazione per la merce in causa».
Il regime delle risorse proprie delle Comunità
23 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a) e b), della decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24):
«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:
a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio».
24 Ai sensi dell’art. 2, del regolamento n 1552/89:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia.
2. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata».
25 Ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, lett. a) e b), di tale regolamento:
«1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
2. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità [generalmente denominata “contabilità A”] al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata [generalmente denominata “contabilità B”] entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
26 L’art. 9, n. 1, dello stesso regolamento così recita:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
27 L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1552/89 è del seguente tenore:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3 della decisione 88/376 (...), l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti».
28 L’art. 11 dello stesso regolamento così dispone:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
La normativa in materia di calcolo dei periodi di tempo, delle date e dei termini
29 Il regolamento n. 1182/71 detta norme generali applicabili, salvo disposizioni contrarie, ai periodi di tempo, alle date e ai termini fissati dagli atti del Consiglio e della Commissione. In mancanza di disposizioni contrarie nel codice e nel regolamento di applicazione, le norme del regolamento n. 1182/71 sono applicabili alla fattispecie.
Il procedimento precontenzioso
30 Dal 10 al 14 gennaio 1994 i servizi della Commissione hanno effettuato nei Paesi Bassi un controllo riguardo alle procedure applicate nel distretto doganale di Rotterdam per operazioni di transito comunitario.
31 Con lettera 6 giugno 1994 la Commissione ha trasmesso alle autorità olandesi la relazione preparata in occasione del detto controllo e ha attirato la loro attenzione sulla circostanza che, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione e delle disposizioni corrispondenti in precedenza vigenti, erano stati constatati ritardi nella registrazione e, pertanto, nella messa a disposizione delle risorse proprie delle Comunità provenienti dalle importazioni.
32 La Commissione ha rilevato, in proposito, che l’art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione stabilisce un termine massimo di undici mesi tra la preparazione di un documento T1 da parte delle autorità doganali e la notifica all’obbligato principale del mancato appuramento del detto documento. Aggiungendo a tale termine quello di tre mesi previsto all’art. 379, n. 2, dello stesso regolamento, gli agenti della Commissione incaricati del controllo avrebbero ottenuto un termine massimo di quattordici mesi tra la preparazione di un documento T1 e la riscossione obbligatoria dei dazi di cui trattasi da parte delle autorità doganali qualora tale documento non fosse stato appurato. Orbene, secondo la relazione di controllo già citata, il distretto doganale di Rotterdam non avrebbe rispettato tale termine, in quanto all’atto del controllo è stato constatato che un gran numero di documenti non appurati risalivano a più di quattordici mesi.
33 Con lettera 24 febbraio 1995 le autorità olandesi hanno contestato l’interpretazione delle disposizioni pertinenti sostenuta dalla Commissione, che, con lettera 28 aprile 1995, ha comunicato alle autorità olandesi che manteneva le proprie censure.
34 In questa stessa lettera la Commissione sottolinea che la normativa comunitaria applicabile non lascia agli Stati membri alcun margine per prorogare il termine di quattordici mesi precedentemente indicato. Nella stessa lettera la Commissione ribadisce la sua domanda formulata in precedenza riguardo alla trasmissione dei dati relativi ai documenti T1 appurati in ritardo per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995.
35 Nella loro risposta in data 30 agosto 1995 le autorità olandesi hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste. In base a tali informazioni i servizi della Commissione hanno calcolato gli interessi dovuti a norma dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89. A tal fine essi sono partiti dall’ipotesi che la notifica prevista all’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione fosse stata inviata l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla registrazione del documento T1 di cui trattasi, cosicché la contabilizzazione dell’obbligazione doganale corrispondente sarebbe dovuta avvenire al più tardi alla fine del quattordicesimo mese successivo alla detta registrazione.
36 Con lettera 17 dicembre 1996, contenente i dettagli dei detti calcoli, la Commissione ha invitato le autorità olandesi a versarle di interessi di mora per un importo di NLG 5 323 395,06 prima dell’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla notifica di detta domanda, ovvero prima del 23 febbraio 1997.
37 Con lettera 1º ottobre 1997 le autorità olandesi hanno informato la Commissione che esse si rifiutavano di aderire a tale domanda. In proposito esse richiamavano le tesi precedentemente esposte e contestavano alla Commissione di non aver risposto agli argomenti da esse formulati nella loro lettera in data 30 agosto 1995.
38 Il 18 febbraio 1999 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alle autorità olandesi alla quale queste ultime hanno risposto con lettera in data 22 aprile 1999.
39 Il 2 febbraio 2000 la Commissione ha emanato un parere motivato al quale le autorità olandesi hanno risposto con lettera datata 28 marzo 2000.
40 Considerando quest’ultima risposta insoddisfacente, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
41 La prima censura della Commissione riguarda una violazione dell’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, in vigore dal 1º gennaio 1994, nonché delle disposizioni corrispondenti applicabili tra il 1º gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, vale a dire, rispettivamente, gli artt. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1062/87 e 49, n. 2, terza frase, del regolamento n. 1214/92 giacché, tra il 1º gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995, il Regno dei Paesi Bassi non ha contabilizzato e riscosso l’importo dell’obbligazione doganale in tempo utile nei casi di appuramento tardivo di operazioni di transito comunitario esterno.
42 Con la sua seconda censura la Commissione contesta alle autorità olandesi di aver violato gli artt. 2, 9 e 10 del regolamento n. 1552/89, in quanto esse non avevano, nel termine previsto, messo a disposizione della Commissione le risorse proprie corrispondenti all’obbligazione doganale.
43 La terza censura attiene ad una violazione dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89 per il mancato versamento degli interessi di mora ivi afferenti.
Sulla censura riguardante la violazione degli artt. 11 bis, n. 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1062/8, 49, n. 2, terza frase, del regolamento n. 1214/92 e 379, n. 2, terza frase, del regolamento di applicazione
Argomenti delle parti
44 La Commissione sostiene che gli artt. 96 del codice nonché 356 e 379 del regolamento di applicazione fissano un calendario d’azione che deve essere imperativamente osservato dall’obbligato principale e dagli uffici di partenza e di destinazione nell’ambito di un’operazione di transito comunitario esterno, soprattutto quando una spedizione trasportata sotto detto regime non è stata presentata all’ufficio di destinazione nel termine fissato all’atto della dichiarazione di transito.
45 La Commissione osserva che, nell’ambito del detto calendario:
– l’obbligato principale deve presentare all’ufficio di destinazione la spedizione di cui trattasi, intatta e nel termine menzionato sul documento T1 [artt. 96, n. 1, lett. a), del codice e 356, nn. 1 e 5, del regolamento di applicazione];
– in caso di mancata presentazione entro il detto termine l’ufficio di partenza deve, a norma dell’art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, notificare tale mancata presentazione all’obbligato principale al più tardi entro la scadenza del termine di undici mesi successivi alla data di registrazione della dichiarazione di transito,
e
– a partire dal giorno della detta notifica inizia a decorrere un termine di tre mesi nel corso del quale l’obbligato principale dispone di un’ultima occasione per fornire all’ufficio di partenza la prova, soddisfacente per le autorità doganali, della regolarità dell’operazione di transito.
46 La detta prova dovrebbe, secondo l’art. 380 del regolamento di applicazione, essere apportata mediante documenti autenticati idonei a dimostrare che la spedizione è stata presentata all’ufficio di destinazione oppure che essa è stata immessa in consumo in un paese terzo. In pratica, si tratterebbe generalmente di un esemplare del documento T1 vistato dall’ufficio di destinazione e fornito all’obbligato principale.
47 Qualora, alla scadenza del detto termine, non sia stata apportata tale prova, lo Stato membro competente dovrebbe procedere alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni di cui trattasi ai sensi dell’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione. La Commissione ritiene che tale termine di tre mesi non sia vincolante solo per l’obbligato principale, ma anche per lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza.
48 Quanto al momento della contabilizzazione dell’obbligazione doganale, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 217, n. 1, del codice, gli Stati membri devono calcolare e contabilizzare l’importo dei dazi risultanti da un’obbligazione doganale dal momento in cui dispongono degli elementi necessari. Per determinare il momento in cui inizia il termine tassativo di contabilizzazione per gli Stati membri, l’art. 218 dello stesso codice avrebbe optato per il momento in cui lo Stato membro considerato «è in grado» di individuare il debitore e di calcolare l’importo dell’obbligazione. La contabilizzazione dovrebbe quindi avvenire entro il termine fissato agli artt. 218 e 219, vale a dire due giorni con la possibilità di proroga fino ad un massimo di quattordici giorni.
49 La Commissione osserva che, al più tardi il primo giorno lavorativo del quindicesimo mese successivo alla data di registrazione del documento T1, o già prima, nel caso in cui l’ufficio di partenza abbia inviato più presto la notifica di mancato appuramento, quest’ultimo è in possesso di tutti gli elementi necessari per calcolare l’importo dei dazi risultante dall’obbligazione doganale [artt. 217, n. 1, e 218, n. 3, lett. a), del codice] e per individuare il debitore, nella fattispecie l’obbligato principale [art. 218, n. 3, lett. b), del codice].
50 Secondo gli artt. 218 e 219, supra menzionati, del detto codice, l’obbligazione dovrebbe essere contabilizzata entro due giorni, termine che può essere prorogato, in talune circostanze, fino ad un massimo di quattordici giorni. Pertanto lo Stato membro considerato dovrebbe procedere alla contabilizzazione dell’obbligazione doganale al più tardi, rispettivamente, il terzo o il quindicesimo giorno del quarto mese successivo all’invio della notifica di cui all’art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione.
51 Di conseguenza, tranne nel caso di eventuale proroga del termine in forza dell’art. 219 del codice, lo Stato membro non disporrebbe di alcun potere discrezionale che gli consenta di stabilire quando si debba procedere alla contabilizzazione dell’obbligazione doganale. Inoltre, risulterebbe dall’art. 221, n. 1, del codice che lo Stato membro deve procedere alla riscossione immediatamente dopo la contabilizzazione, comunicando l’importo dell’obbligazione al debitore. Infatti, secondo logica, la riscossione seguirebbe immediatamente tale contabilizzazione, anche se l’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione non precisa se la detta operazione debba avvenire rapidamente o meno.
52 Il Regno dei Paesi Bassi contesta la tesi secondo cui risulta dal combinato disposto degli artt. 379, n. 2, del regolamento di applicazione e 218, n. 3, del codice che uno Stato membro è tenuto a contabilizzare direttamente i dazi dovuti entro i due giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi a partire dall’invio della notifica di mancato appuramento. A suo parere, il termine di tre mesi di cui allo stesso art. 379, n. 2, costituisce un termine procedurale e non un termine tassativo. La tesi opposta, sostenuta dalla Commissione, sarebbe contraria alla stessa formulazione delle disposizioni di cui trattasi, non rispetterebbe i diritti dei singoli e si scontrerebbe con difficoltà pratiche insormontabili.
53 In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni di cui trattasi, il governo convenuto osserva che, ai sensi dell’art. 218, n. 3, del codice, il termine di due giorni inizia a decorrere solo quando l’autorità doganale è «in grado di calcolare l’importo dei dazi considerati e determinare il debitore», il che implica anche il semplice fatto di essere in possesso delle informazioni di cui trattasi. A suo parere, pur se, in pratica, la contabilizzazione può normalmente avvenire direttamente dopo la scadenza del termine di tre mesi, non può dedursene che la scadenza di tale termine debba essere considerata l’inizio del termine di due giorni di cui alla detta disposizione.
54 Anche l’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento di applicazione preciserebbe solo che «lo Stato membro competente procede alla riscossione» dell’importo dei dazi dovuti. Tali parole non avrebbero lo stesso significato dell’espressione «contabilizzazione» da parte a parte dell’«autorità doganale» di cui all’art. 218, n. 3, del codice. Le due disposizioni di cui trattasi avrebbero due destinatari diversi e il termine considerato in quest’ultima disposizione non potrebbe quindi essere trasposto all’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione.
55 In secondo luogo, quanto alle esigenze relative al rispetto dei diritti dei singoli, il governo convenuto fa valere che dall’art. 379 del regolamento di applicazione discende che è solo alla scadenza del termine di tre mesi o, eventualmente, più presto che l’autorità doganale può giudicare, in quanto ne è stata apportata la prova, se il regime del transito comunitario si sia concluso regolarmente, in quale luogo si sia verificata un’eventuale irregolarità, se sia sorta o meno un’obbligazione doganale e quale Stato sia competente per procedere alla riscossione dell’importo di quest’ultima. In altri termini, sarebbe solo dopo l’esame degli elementi probatori forniti dall’obbligato principale che l’autorità doganale dispone «degli elementi necessari» ai sensi dell’art. 217 del codice per procedere al calcolo e alla contabilizzazione dell’importo dell’obbligazione doganale. La tesi secondo cui tale valutazione deve avere luogo entro due giorni, incluso il calcolo dell’importo dei dazi, non rispetterebbe l’esigenza di un esame accurato e sarebbe pertanto lesiva dei diritti dei singoli.
56 Il governo dei Paesi Bassi aggiunge che un sistema nel quale l’autorità doganale debba procedere alla contabilizzazione immediata dell’importo dei dazi per rimborsare in seguito tale importo, qualora si constati che la prova del regolare appuramento del transito è stata pur sempre apportata dall’obbligato principale, comporta un onere inaccettabile per quest’ultimo. Siffatto onere sarebbe tanto più inaccettabile in quanto, nella maggior parte dei casi, non sarebbero gli obbligati principali i responsabili della presunta irregolarità del transito, bensì le autorità doganali dell’ufficio di destinazione o il beneficiario del carico.
57 In terzo luogo, per quanto riguarda l’impossibilità di rispettare i termini di cui trattasi, il governo dei Paesi Bassi sostiene che l’appuramento è una pratica gravosa e che non è possibile esaminare nel termine di due giorni tutti gli elementi probatori attinenti a ciascun documento per individuare poi il soggetto passivo dei dazi e determinare «l’importo dei dazi». Di fatto, sarebbero presentati documenti di natura diversa. Non sarebbe quindi possibile in due giorni stabilire se sia sorta un’obbligazione doganale, trasmettere l’eventuale fascicolo allo Stato membro competente, determinare l’identità del debitore, calcolare «l’importo [dei] dazi (...) risultante da un’obbligazione doganale» e infine inviare una richiesta di pagamento.
Giudizio della Corte
58 Va anzitutto osservato che il governo dei Paesi Bassi non contesta gli accertamenti di fatto della Commissione riguardo alle obbligazioni doganali sorte a seguito di irregolarità commesse nell’ambito del regime del transito comunitario esterno, obbligazioni che, nel corso del periodo considerato dal presente ricorso, vale a dire dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1995, non sono state oggetto di una procedura di riscossione da parte delle autorità doganali olandesi entro il termine, di cui all’art. 218 del codice, di due giorni dalla scadenza del termine di tre mesi menzionato all’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento di applicazione e delle corrispondenti disposizioni precedentemente applicabili. Nondimeno, al contrario della Commissione, tale governo considera che, avviando la procedura di riscossione diversi mesi dopo la scadenza del detto termine di tre mesi, esso non è venuto meno agli obblighi impostigli dal diritto doganale comunitario.
59 Si deve in proposito osservare che, ai sensi dell’art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, quando una spedizione non è stata presentata all’ufficio di destinazione e il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità non può essere accertato, l’ufficio di partenza ne dà notificazione all’obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
60 Pur se, nella sentenza 14 novembre 2002, causa C‑112/01, SPKR (Racc. pag. I‑10655, punto 40), la Corte ha statuito che l’inosservanza del termine di undici mesi non impedisce di per sé la riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale nei confronti dell’obbligato principale, essa ha anche rilevato, al punto 34 della stessa sentenza, che tale termine si rivolge alle autorità amministrative ed il suo scopo è quello di garantire un’applicazione diligente e uniforme, da parte di tali autorità, delle disposizioni in materia di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale nell’interesse di una rapida messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità. Pertanto, come ammette peraltro il governo dei Paesi Bassi, l’osservanza del termine di undici mesi, pur essendo ininfluente riguardo all’esigibilità dell’obbligazione doganale, riveste nondimeno per gli Stati membri un carattere tassativo riguardo ai loro obblighi comunitari attinenti alla messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
61 Inoltre, ai sensi dell’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, la notifica di cui al n. 1 del detto articolo deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all’ufficio di partenza la prova, considerata sufficiente dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Tale termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al n. 1 del detto articolo. Se alla scadenza di tale termine la detta prova non è fornita, lo Stato membro competente «procede alla riscossione» dei dazi e delle altre imposizioni del caso.
62 Ai punti 24 e 25 della sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑300/03, Honeywell Aerospace (Racc. pag. I‑689), la Corte ha statuito che dalla stessa formulazione degli artt. 378, n. 1, e 379, n. 2, del regolamento di applicazione deriva che la notifica, da parte dell’ufficio di partenza, all’obbligato principale del termine entro il quale possono essere fornite le prove richieste ha carattere obbligatorio e deve precedere la riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale. Tale termine mira a tutelare gli interessi dell’obbligato principale concedendogli tre mesi per apportare, se del caso, la prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Pertanto, lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza può procedere alla riscossione dei dazi all’importazione solo se ha indicato all’obbligato principale che quest’ultimo disponeva di un termine di tre mesi per fornire le prove richieste e queste ultime non sono state apportate entro tale termine.
63 Risulta dalle considerazioni che precedono che, nell’ipotesi in cui, come nel presente ricorso, le spedizioni controverse non siano state presentate all’ufficio di destinazione e il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità non possa essere determinato, l’ufficio di partenza deve, nell’interesse di una rapida messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità, darne notifica all’obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario. Tale notifica deve indicare all’interessato che esso dispone di un termine di tre mesi entro il quale può essere fornita all’ufficio di partenza la prova, considerata sufficiente dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Se alla scadenza di tale termine la detta prova non è fornita, lo Stato membro competente «procede alla riscossione» dei dazi.
64 È in questo contesto che l’art. 217, n. 1, del codice dispone che qualsiasi importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale deve essere «calcolato» dall’autorità doganale non appena «disponga degli elementi necessari» e «da questa iscritto nei registri contabili».
65 Ai sensi dell’art. 218, n. 3, del codice, la «contabilizzazione dei dazi corrispondenti» deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale è «in grado di calcolare l’importo dei dazi considerati e determinare il debitore» dell’obbligazione doganale. L’art. 219 del codice consente di prorogare tale termine fino ad un massimo di quattordici giorni per motivi connessi con l’organizzazione amministrativa degli Stati membri oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all’autorità doganale di rispettare tali termini. Ai sensi dell’art. 221, n. 1, del codice, l’importo dei dazi deve essere «comunicato al debitore (...) non appena sia stato contabilizzato».
66 Nell’ambito del ricorso in esame la Commissione contesta sostanzialmente alle autorità doganali olandesi di non aver avviato la procedura di riscossione dell’obbligazione doganale entro i due giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi di cui all’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione. Essa contesta loro, più precisamente, di non aver proceduto alla contabilizzazione dell’importo dei dazi corrispondenti, a norma dell’art. 218, n. 3, del codice, né alla comunicazione dell’importo al debitore, in applicazione dell’art. 221, n. 1, dello stesso codice.
67 Il governo dei Paesi Bassi, dal canto suo, sostiene che gli Stati membri non sono obbligati a procedere alla riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale immediatamente allo spirare del termine dei tre mesi successivi alla scadenza del termine di undici mesi di cui all’art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione. Secondo il detto governo, quest’ultimo termine non può essere interpretato come un termine tassativo.
68 Tale tesi deve essere respinta.
69 Come sostiene giustamente la Commissione, risulta dalla formulazione stessa dell’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento di applicazione che gli Stati membri hanno l’obbligo di avviare la procedura di riscossione alla scadenza del termine di tre mesi in esso contenuto. Tale interpretazione si impone anche per garantire un’applicazione diligente e uniforme, da parte delle autorità competenti, delle disposizioni in materia di riscossione dell’obbligazione doganale nell’interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
70 La detta interpretazione non è neppure incompatibile con l’art. 221, n. 3, del codice, che autorizza la comunicazione dell’importo dei dazi da pagare durante un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui è sorta l’obbligazione doganale. Infatti quest’ultima disposizione mira, in particolare, a garantire la certezza del diritto in quanto prevede un termine massimo per la comunicazione al debitore dell’importo dell’obbligazione doganale. Essa quindi non mette in discussione gli obblighi nei confronti della Comunità altrimenti derivanti per le autorità doganali dalle disposizioni del codice e del regolamento di applicazione al fine di garantire un’applicazione diligente e uniforme delle disposizioni in materia di riscossione dell’obbligazione doganale nell’interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
71 Ai sensi degli artt. 217, n. 1, 218, n. 3, e 219 del codice, la contabilizzazione dell’importo corrispondente a obbligazioni doganali analoghe a quelle considerate nel presente ricorso deve avvenire entro un termine di due giorni, che può essere prorogato senza eccedere un totale di quattordici giorni. Inoltre, la comunicazione al debitore dell’importo corrispondente a tali obbligazioni deve avvenire, ai sensi dell’art. 221, n. 1, del codice, non appena esso è stato contabilizzato. Tale termine comincia a decorrere a partire dal giorno in cui le autorità doganali dispongono degli elementi necessari e pertanto sono in grado di calcolare l’importo dei dazi e di determinare l’identità del debitore. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, ciò avviene al più tardi alla scadenza del termine di tre mesi di cui all’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione.
72 Per quanto riguarda anzitutto l’accertamento della sussistenza di un’obbligazione doganale, si deve ricordare che, quando, come nei casi oggetto del presente ricorso, le spedizioni sottoposte al regime del transito comunitario esterno non sono state presentate all’ufficio di destinazione nel termine prescritto dall’ufficio di partenza, si presume che l’obbligazione doganale sia sorta e che l’obbligato principale sia il debitore di quest’ultima. In un caso del genere, e quando il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità non possa essere accertato, l’ufficio di partenza deve, ai sensi dell’art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, darne notifica all’obbligato principale prima della scadenza del termine di undici mesi successivi alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
73 A norma dell’art. 379, n. 2, prima e seconda frase, tale notifica deve indicare il termine di tre mesi di cui dispone l’interessato per provare la regolarità dell’operazione di transito. Come è stato rilevato al punto 62 della presente sentenza, le autorità doganali competenti possono procedere alla riscossione dell’importo dell’obbligazione solo laddove esse abbiano indicato all’obbligato principale che esso dispone di un termine di tre mesi per fornire la prova della regolarità dell’operazione di transito e la detta prova non sia stata apportata entro tale termine.
74 Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, nulla consente di concludere che la valutazione delle prove presentate per dimostrare la regolarità dell’operazione, quali quelle enumerate in maniera non esaustiva all’art. 380 del regolamento di applicazione, anche ammesso che esse siano prodotte l’ultimo giorno del termine di tre mesi indicato in precedenza, giustifichi una deroga alle disposizioni di cui agli artt. 218 e 219 del codice ai fini della contabilizzazione dell’importo dei dazi e della comunicazione di questo al debitore a norma dell’art. 221, n. 1, del codice.
75 Per quanto riguarda poi l’individuazione del debitore dell’obbligazione doganale, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 379, nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione, alla scadenza del detto termine di tre mesi l’obbligato principale è considerato soggetto passivo dell’obbligazione doganale e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essere cercata la responsabilità di altre persone, azione che, secondo il governo dei Paesi Bassi, richiederebbe termini supplementari. Di conseguenza, al più tardi alla scadenza del detto termine di tre mesi, le autorità doganali sono manifestamente in grado di individuare l’obbligato principale quale debitore dell’obbligazione doganale.
76 Inoltre, con riferimento alla determinazione dell’importo dei dazi, si deve rilevare che, come ha spiegato l’avvocato generale ai paragrafi 57-62 delle sue conclusioni, pur se non si può pretendere che l’ufficio di partenza calcoli sistematicamente l’importo dei dazi corrispondenti all’obbligazione doganale all’importazione per ciascuna operazione di transito iniziata fin dal deposito della dichiarazione di transito, momento a partire dal quale il detto ufficio dispone, in linea di principio, dei dati necessari per il calcolo dei dazi di cui trattasi, nulla impedisce, in ogni caso, che siffatto calcolo sia effettuato dal momento dell’indicazione all’obbligato principale del termine di tre mesi entro cui quest’ultimo può fornire la prova della regolarità dell’operazione, ovvero al più tardi alla scadenza del termine di undici mesi di cui all’art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione.
77 Quanto infine alla determinazione delle autorità doganali competenti per procedere alla riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale, l’art. 378, nn. 1 e 2, del regolamento d’applicazione istituisce una presunzione di competenza a favore dello Stato membro in cui si trova all’ufficio di partenza. Entro il termine di tre anni previsto all’art. 379, n. 2, dello stesso regolamento, può essere fornita dall’obbligato principale la prova che l’infrazione è stata commessa in un altro Stato. Come ha giustamente osservato la Commissione, nulla consente di concludere che la valutazione dei documenti prodotti a tal fine, anche ammesso che essi siano forniti l’ultimo giorno del termine di tre mesi, non possa avvenire rispettando il termine di due giorni successivi allo spirare del termine di tre mesi, prorogato, in casi particolari debitamente giustificati, di dodici giorni supplementari per un termine massimo di quattordici giorni.
78 Risulta da tutte le considerazioni precedenti che deve essere respinto l’argomento del governo dei Paesi Bassi secondo cui il termine di tre mesi è un termine meramente indicativo e che la procedura di riscossione non deve essere imperativamente avviata alla scadenza del termine di tre mesi giacché, alla scadenza di tale termine, le autorità doganali competenti sarebbero nell’impossibilità materiale di dare inizio alla procedura di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale.
79 Infine, contrariamente alle affermazioni del governo dei Paesi Bassi, la comunicazione dell’importo dell’obbligazione all’obbligato principale immediatamente dopo la scadenza del termine di tre mesi non rappresenta un onere sproporzionato per quest’ultimo. Infatti, qualora risulti successivamente che l’operazione di transito comunitario si è svolta regolarmente e nei termini fissati o che essa è terminata in ritardo senz’altra irregolarità, l’obbligato principale può ottenere il rimborso delle somme versate, rimborso che, dopo l’adozione del codice, è espressamente previsto all’art. 236, n. 1, di quest’ultimo, quando è accertato che, ai sensi dell’art. 204, n. 1, del codice, in combinato disposto con l’art. 859 del regolamento di applicazione, l’inadempimento non ha avuto in pratica conseguenze per il corretto funzionamento del regime doganale considerato.
80 Di conseguenza, la prima censura deve essere considerata fondata con riferimento tanto alle disposizioni del codice e del regolamento di applicazione quanto a quelle dei regolamenti, sostanzialmente identici, in precedenza vigenti durante il periodo preso in considerazione dal presente ricorso.
Sulla censura relativa alla violazione degli artt. 2, 9 e 10 del regolamento n. 1552/89
Argomenti delle parti
81 Secondo la Commissione, questa censura è una conseguenza inevitabile dell’infrazione descritta nell’ambito della prima censura. Gli artt. 9 e 10 del regolamento n. 1552/89 fisserebbero i termini entro quali le risorse proprie accertate in applicazione dell’art. 2 del detto regolamento sono messe a disposizione della Comunità accreditandole sul conto aperto dagli Stati membri a nome della Commissione.
82 Quest’ultima osserva in proposito che, ai sensi dell’art. 2, del regolamento n. 1552/89, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie è accertato non appena lo Stato membro considerato ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto, essendo tale comunicazione effettuata, in linea di principio, non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti. Si tratterebbe di condizioni identiche a quelle poste dall’art. 217 del codice per la contabilizzazione di un’obbligazione doganale, benché quest’ultima disposizione non parli di «accertamento», ma di «contabilizzazione». In effetti, con la contabilizzazione sarebbe accertata la sussistenza di un’obbligazione doganale che, riguardando in parte risorse proprie, comporterebbe l’applicazione dell’art. 1552/89.
83 Quindi la contabilizzazione dell’obbligazione doganale comporterebbe automaticamente anche l’accertamento delle risorse proprie corrispondenti. Così un ritardo nella contabilizzazione comporterebbe automaticamente un accertamento tardivo che provocherebbe perciò immancabilmente un ritardo nella messa a disposizione. Accertando in ritardo, a torto, le risorse proprie di cui trattasi, il Regno dei Paesi Bassi avrebbe quindi anche ingiustificatamente tardato nel mettere tali risorse proprie a disposizione della Commissione.
84 Il Regno dei Paesi Bassi osserva che, in assenza di ritardo nella contabilizzazione di un’obbligazione doganale, non può neppure parlarsi di ritardo nella messa a disposizione di risorse proprie della Commissione. Alla scadenza del termine di tre mesi non sarebbero note tutte le informazioni, cosicché non può sussistere un obbligo di contabilizzazione ai sensi dell’art. 218 del codice e pertanto non può sussistere neppure un obbligo di inviare una notifica al soggetto passivo. Non si può quindi neppure parlare di accertamento di un diritto su risorse proprie ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89, cosicché non dovrebbe aver luogo alcuna messa a disposizione della Commissione entro i due giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi, ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1552/89.
Giudizio della Corte
85 Come risulta dall’esame della prima censura, la comunicazione tardiva dell’importo dei dazi corrispondenti, nell'inosservanza degli artt. 218, n. 3, e 221, n. 1, del codice, comporta necessariamente un ritardo nell’accertamento del diritto delle Comunità sulle risorse proprie ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89. Infatti, secondo quest’ultima disposizione, tale diritto è accertato «non appena» l’autorità competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto, comunicazione che deve essere effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti in ottemperanza alle disposizioni comunitarie applicabili in materia, nella fattispecie quelle del codice e del regolamento d’applicazione.
86 Ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1552/89, ogni Stato membro accredita, secondo le modalità definite all’art. 10 dello stesso regolamento, le risorse proprie sul conto aperto a tal fine a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato. Secondo il n. 1, primo comma, di quest’ultima disposizione, l’iscrizione delle risorse proprie avviene al più tardi il primo giorno lavorativo dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stato accertato il diritto ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89.
87 Si deve rilevare che il Regno dei Paesi Bassi non contesta l’importo delle risorse proprie corrispondenti che, come sostiene la Commissione, in conseguenza del ritardo nella messa in atto della procedura di riscossione dell’obbligazione doganale, sono state accreditate in ritardo sul conto aperto a tal fine a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
88 Anche la seconda censura è pertanto fondata.
Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89
Argomenti delle parti
89 La Commissione sostiene che è stato violato anche l’art. 11 del regolamento n. 1552/89, ai sensi del quale le contabilizzazioni a suo favore effettuate in ritardo dagli Stati membri danno luogo al pagamento di interessi di mora, poiché il Regno dei Paesi Bassi, nel corso del periodo considerato, non ha messo a sua disposizione gli interessi di mora corrispondenti all’importo principale dovuto.
90 Il Regno dei Paesi Bassi controbatte che, in assenza di ritardo nella messa a disposizione di risorse proprie derivante da ritardo nella contabilizzazione dell’obbligazione doganale ai sensi del codice o del regolamento di applicazione, non possono essere dovuti interessi ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89.
Giudizio della Corte
91 Ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, del stesso regolamento, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro considerato, di un interesse di mora applicabile per tutto il periodo di ritardo. Tali interessi di mora sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione di tali risorse sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo (v., in particolare, sentenze 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2461, punto 38, e 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5767, punto 44).
92 Di conseguenza i ritardi nell’iscrizione delle risorse proprie sul conto della Commissione constatati nell’ambito della seconda censura, ai sensi dell’art. 11, del regolamento n. 1552/89, generano un diritto ad interessi di mora dei quali il Regno dei Paesi Bassi non contesta né l’importo né il mancato versamento.
93 Anche la terza censura è pertanto fondata.
94 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995, il Regno dei Paesi Bassi:
– non avendo contabilizzato l’obbligazione doganale e gli altri dazi di cui trattasi e non avendo dato comunicazione dell’importo al soggetto passivo al più tardi entro tre giorni dalla scadenza del termine fissato, rispettivamente, agli artt. 3, n. 3, e 6, n. 1, del regolamento n. 1854/89, e agli artt. 218, n. 3, e 221, n. 1, del codice o in una data successiva risultante dall’applicazione del regolamento n. 1182/71, laddove l’obbligato principale di un’operazione di transito doganale comunitario esterno, entro tre mesi dall'invio, da parte dell'ufficio di partenza, della notifica riguardante la mancata tempestiva presentazione della spedizione all'ufficio di destinazione, non abbia apportato la prova della regolarità dell’operazione di transito doganale considerata;
– non avendo messo tempestivamente a disposizione della Commissione le risorse proprie connesse a tale operazione, e
– rifiutando di pagare gli interessi di mora connessi alla stessa operazione,
è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 11 bis, n. 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1062/87; dall’art. 49, n. 2, terza frase, del regolamento n. 1214/92, e dall’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento n. 2454/93, nonché dagli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1552/89.
Sulle spese
95 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995, il Regno dei Paesi Bassi:
– non avendo contabilizzato l’obbligazione doganale e gli altri dazi di cui trattasi e non avendo dato comunicazione dell’importo al soggetto passivo al più tardi entro tre giorni dalla scadenza del termine fissato, rispettivamente, agli artt. 3, n. 3, e 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale, e agli artt. 218, n. 3, e 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, o in una data successiva risultante dall’applicazione del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, laddove l’obbligato principale di un’operazione di transito doganale comunitario esterno, entro tre mesi dall'invio, da parte dell'ufficio di partenza, della notifica riguardante la mancata tempestiva presentazione della spedizione all'ufficio di destinazione, non abbia apportato la prova della regolarità dell’operazione di transito doganale considerata;
– non avendo messo tempestivamente a disposizione della Commissione le risorse proprie connesse a tale operazione, e
– rifiutando di pagare gli interessi di mora connessi alla stessa operazione,
è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 11 bis, n. 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 2 settembre 1992, n. 2560; dall’art. 49, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1992, n. 3712, e dall’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, nonché dagli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
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